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Decisione

40.2011.3

Legittimazione attiva - proprietà per piani

1 giugno 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti determinanti per la causa. Con il ricorso possono essere addotti fatti

nuovi e proposti nuovi mezzi di prova (art. 39 cpv. 3 Lst). Il Tribunale

giudica con pieno potere cognitivo (art. 18 cpv. 1 LPamm per il rinvio di cui

all’art. 39 cpv. 1 Lst), senza essere vincolato dalle domande del ricorrente e

può riformare la decisione anche a suo danno (art. 39 cpv. 5 Lst).

6. 6.1.

Appurato che il ricorso in esame è tempestivo, in via preliminare occorre

verificare la legittimazione ricorsuale della ricorrente trattandosi di

presupposto processuale che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio del

procedimento.

6.2. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CPC (applicabile in virtù dei rinvii disposti

dagli art. 39 cpv. 1 Lst e 24 LPamm), più persone devono agire o essere

convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può

essere deciso solo con unico effetto per tutte.

La norma cristallizza l’istituto del litisconsorzio necessario la cui

sussistenza in un caso di specie è determinata dal diritto sostanziale, non da

quello processuale (DTF 113 II 450 c. 3a).

6.3. In virtù dell’art. 2 cpv. 2 Lst sono considerati fondi ai sensi della

legge i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel

registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo. La norma

riprende così testualmente la definizione della proprietà fondiaria

cristallizzata nel codice civile (art. 655 cpv. 2 CC).

Come già rilevato in passato dal Tribunale di espropriazione (RDAT

II-2000 no. 59), il fatto che, dal profilo del diritto privato, le singole

quote di una PPP siano considerate quali fondi, non permette di concludere

ch’esse debbano necessariamente essere individuate, in ogni ambito giuridico,

come oggetti distinti. In tema di estimo in particolare, non esiste una prassi

uniforme.

Nel Cantone Ticino la Legge sulla stima ufficiale non fissa alcun criterio

specifico per stimare le PPP: valgono dunque le disposizioni generali per

l’estimo dei fondi edificabili ed edificati giusta gli art. 15 ss Lst. Dal

canto suo la Legge tributaria si limita a stabilire che gli immobili non

agricoli e i loro accessori siano imposti per il loro valore di stima (art. 42

cpv. 1 LT). La prassi estimatoria invalsa, creatasi vigente la decaduta Legge

sulla stima ufficiale del 25.11.1936, consiste nel determinare la stima globale

della particella – comprese dunque sia le parti comuni sia quelle oggetto di un

diritto esclusivo (art. 712b CC) – che sarà poi suddivisa, a fini fiscali, in

base alle risultanze catastali, ossia in base alle quote (centesimi o

millesimi) stabilite nell’atto di costituzione della PPP. Metodo che la

giurisprudenza in relazione alla nuova Legge sulla stima del 13.11.1996 non

ritiene contrario al diritto (RDAT II-2000 no. 59) e che il legislatore

ha chiaramente dimostrato di voler mantenere. In effetti nell’atto di

Considerandi

presentazione del progetto di legge è menzionato esplicitamente, in relazione

all’art. 2 Lst, che “per motivi pratici i fabbricati relativi a PPP verranno

stimati nel loro complesso” e che “i valori delle singole quote verranno poi

calcolati sulla base dei relativi millesimi di proprietà” (cfr. Messaggio no.

4375.

del 21.2.1995 del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova

legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, ad art. 2). Il principio

è stato approvato senza discussioni e dunque rappresenta l’espressione della

volontà del legislatore (cfr. Racc. VGC seduta del 13.11.1996, p. 413 ss, 478).

Tale modo di procedere coinvolge l’intero immobile e di riflesso non soltanto il

singolo condomino, bensì l’insieme dei comproprietari che solo congiuntamente,

ovvero riuniti in litisconsorzio necessario, sono legittimati a contestare la

stima (RDAT II-2000 no. 59). Questo è il caso anche nella fattispecie in

esame ove RI 1 pretende di rimettere in discussione il valore assegnato alla

sua quota così come il valore di tutta la PPP.

Pertanto non disponendo essa, individualmente, della legittimazione attiva, il

suo ricorso va dichiarato irricevibile senza che sia necessario esaminare le

censure di merito sollevate.

7.

Visto

l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono poste a

carico della ricorrente in quanto soccombente; per lo stesso motivo non si

assegnano ripetibili (art. 39 cpv. 1 e 6 Lst, art. 31 LPamm).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della RI 1. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

RA 1

-

Ufficio cantonale di Stima, Bellinzona

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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