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Decisione

40.2011.4

Stima dei fabbricati costituiti in PPP e valutazione delle singole quote - valore di reddito

1 giugno 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti determinanti per la causa. Con il ricorso possono essere addotti fatti

nuovi e proposti nuovi mezzi di prova (art. 39 cpv. 3 Lst). Il Tribunale

giudica con pieno potere cognitivo (art. 18 cpv. 1 LPamm per il rinvio di cui

all’art. 39 cpv. 1 Lst), senza essere vincolato dalle domande del ricorrente e

può riformare la decisione anche a suo danno (art. 39 cpv. 5 Lst).

7.La

presente procedura si inserisce nel quadro di un aggiornamento particolare

della stima ai sensi dell’art. 8 Lst determinato dall’edificazione del mapp.

no. __________ nel 2009.

Un tale aggiornamento particolare si impone infatti quando, dopo la revisione

generale (art. 6 Lst) o successivi aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst),

sopravvengano mutamenti di fatto o di diritto dello stato dei fondi atti ad

influire sulla stima, specie nel caso sorgano nuove costruzioni o siano eseguiti

riattamenti o ampliamenti, oppure qualora intervengano modifiche del piano

regolatore (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 4375 del 21 febbraio 1995

concernente il progetto della nuova Legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare, ad art. 8).

L’UCS, ricevutane comunicazione dal Municipio, procede all’aggiornamento della stima

fondandosi sui fattori generali d’incidenza di cui all’art. 19 Lst, vigenti al

momento dell’ultima revisione generale o dell’ultimo aggiornamento intermedio, ovvero

sui prezzi medi dei terreni, il tasso ipotecario, il costo medio delle pigioni,

il costo medio delle costruzioni ed il costo medio dell’energia, quest’ultimo

per i relativi impianti di produzione (cfr. Messaggio cit., ad art. 7 e 20).

8.8.1.

Giusta l’art. 2 cpv. 2 Lst sono considerati fondi ai sensi della legge i beni

immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro

fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo. La norma riprende

così testualmente la definizione della proprietà fondiaria cristallizzata nel

codice civile (art. 655 cpv. 2 CC).

8.2. La proprietà per piani rappresenta una forma particolare di comproprietà

che si distingue per il fatto che ogni comproprietario ha il diritto esclusivo di

godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio (art.

712a CC). Il diritto del proprietario per piani si compone dunque di due elementi

indissolubili: da un canto di un diritto di comproprietà che verte sull’intero

immobile, e d’altro canto un diritto d’uso esclusivo di una sua parte

determinata (DTF 132 III 9 c. 3.1). E’ pertanto necessario che nell’atto

costitutivo siano indicate con chiarezza e precisione la posizione, la

delimitazione e la composizione delle unità per piano (art. 68 cpv. 1 ORF;

previgente RRF art. 33b cpv. 1), ovvero delle parti comuni e di quelle oggetto

di diritto esclusivo (art. 712b CC). Parimenti occorre indicare, in centesimi o

in millesimi, il valore di ogni singola unità come quota del valore

dell’immobile (art. 712e cpv. 1 CC) che determina la misura della

partecipazione di ogni proprietario per piano rispetto alla comproprietà (DTF

132 III 9 c. 3.2.2). In mancanza di norme specifiche, i comproprietari sono

liberi di fissare le quote di valore delle singole unità: a seconda dei criteri

scelti dai condomini, queste possono dipendere da fattori oggettivi, quali

l’estensione delle superfici in uso esclusivo o l’assegnazione in uso di parti

comuni, così come da fattori soggettivi, quali la posizione, l’insolazione, le

immissioni, la vista o altro (DTF 127 III 142 c. 2 e rinvii).

Le singole quote di comproprietà sono considerate quali fondi (art. 655 cpv. 2

cifra 4 CC) ed intavolate come tali a RF (art. 943 cpv. 1 cifra 4 CC; art. 23

cpv. 1 let. b ORF; previgente RRF art. 10a).

8.3. Come già rilevato in passato dal Tribunale di espropriazione (RDAT

II-2000 no. 59), il fatto che, dal profilo del diritto privato, le singole

quote di comproprietà siano considerate quali fondi, non permette di concludere

ch’esse debbano necessariamente essere individuate, in ogni ambito giuridico,

come oggetti distinti. In tema di estimo in particolare, non esiste una prassi uniforme.

A titolo esemplificativo sia rilevato che in taluni cantoni sono posti a

fondamento dell’estimo i criteri elaborati da associazioni di categoria (cfr. Appenzello

Interno: Standeskommissionsbeschluss über die Schätzung von Grundstücken

del 4.12.2007, art. 2; Sciaffusa: Verordnung über die Bewertung der

Grundstücke del 19.12.2000, § 15 cpv. 2; Zugo: Verordnung über die amtliche

Schätzung del 3.12.2002, § 2), che segnatamente prevedono la suddivisione del

valore reale globale a seconda delle singole quote e suggeriscono la successiva

verifica dei valori così ottenuti per ogni unità, sulla base sia del valore

locativo sia della superficie o del volume ponderati alla luce delle

possibilità d’uso (cfr. Le manuel suisse de l’estimateur, ed. USECE-SEK/SVIT,

2005, p. 117-120). Altrove è invece espressamente stabilito che ogni fondo – quest’ultimo

inteso nell’accezione dell’art. 655 CC – dev’essere stimato singolarmente e

ogni stima deve essere notificata singolarmente (cfr. Grigioni: Legge

sulle stime ufficiali del 30.8.2006, art. 2 let. a, nonché Ordinanza sulle

stime ufficiali del 19.12.2006, art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1). Altri cantoni ancora

hanno invece adottato il metodo della stima globale ripartita secondo le

singole quote (cfr. Vaud: Arrêté relatif à la propriété par étage del

18.6.1965, art. 6; Zurigo: Weisung des Regierungsrates an die

Steuerbehörden über die Bewertung von Liegenschaften und die Festsetzung der

Eigenmietwerte ab Steuerperiode 2009 del 12.8.2009, cap. A IV pto. 1 cpv. 3).

Nel Cantone Ticino la Legge sulla stima ufficiale non fissa alcun criterio

specifico per stimare le PPP: valgono dunque le disposizioni generali per l’estimo

dei fondi edificabili ed edificati giusta gli art. 15 ss Lst. Dal canto suo la

Considerandi

Legge tributaria si limita a stabilire che gli immobili non agricoli e i loro

accessori siano imposti per il loro valore di stima (art. 42 cpv. 1 LT). La

prassi estimatoria invalsa, creatasi vigente la decaduta Legge sulla stima

ufficiale del 25.11.1936, consiste nel determinare la stima globale della

particella – comprese dunque sia le parti comuni sia quelle oggetto di diritto

esclusivo – che sarà poi suddivisa, a fini fiscali, in base alle risultanze

catastali, ossia in base alle quote (centesimi o millesimi) stabilite nell’atto

di costituzione della PPP. Metodo che la giurisprudenza in relazione alla nuova

Legge sulla stima del 13.11.1996 non ritiene contrario al diritto (RDAT

II-2000 no. 59) e che il legislatore ha chiaramente dimostrato di voler

mantenere. In effetti nell’atto di presentazione del progetto di legge è

menzionato esplicitamente, in relazione all’art. 2 Lst, che “per motivi pratici

i fabbricati relativi a PPP verranno stimati nel loro complesso” e che “i

valori delle singole quote verranno poi calcolati sulla base dei relativi millesimi

di proprietà” (cfr. Messaggio no. 4375 del 21.2.1995 del Consiglio di Stato

concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare, ad art. 2). Tale principio è stato approvato senza discussioni e

dunque rappresenta l’espressione della volontà del legislatore (cfr. Racc. VGC

seduta del 13.11.1996, p. 413 ss, 478).

Ciò considerato, questo Tribunale non ravvisa motivi per rivedere e modificare

tale modo di procedere che risponde a precise necessità d’ordine pratico ed è conforme

ai criteri di schematicità e prudenzialità che governato l’estimo (art. 20

Lst).

9.

Con

l’atto ricorsuale i comproprietari del mappale no. __________ hanno inoltre

richiesto al Tribunale di rettificare e ridurre ulteriormente il valore di

reddito e di stima.

Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il

reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento

è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst).

Se

non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo

da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante

fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono

determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi

(art. 18 cpv. 2 Lst). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono

stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di

costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima

ufficiale).

Ove

vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto

l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili

sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst).

L’UCS ha stabilito il presunto reddito basandosi sui criteri di valutazione utilizzati

nell’ambito della Revisione generale delle stime (2004) applicati ad edifici di

medesime qualità speciali, architettura materiali e finiture.

Il Tribunale ritiene che i valori di reddito presunti considerati dall’UCS,

oltre ad essere prudenzialmente adeguati alla fattispecie concreta, non si

discostino da quanto già stabilito in casi analoghi, riflettono gli attuali

redditi di mercato e sono attendibili.

L’edificio, composto di 5 appartamenti, risulta essere di uno standard buono,

superiore alla media, con rifiniture di una certa qualità, beneficia di

posteggi esterni coperti (5) e scoperti (9) ed è inserito in un’area, anche se

non particolarmente pregiata come altre, comunque ben posizionata nel contesto

cittadino, dove per simili tipologie di immobili di recente costruzione sono

stati notificati anche redditi superiori (cfr. mappali __________ e __________).

Nella valutazione occorre anche tener conto dell’identico valore di reddito

applicato dall’UCS a quei fabbricati con caratteristiche specifiche affini, edificati

dallo stesso promotore in altro quartiere (__________).

Un reddito annuo complessivo di fr. 120'404.70 per l’intera proprietà deve

pertanto essere confermato.

10.

10.1 Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del

mappale no. __________ RFD di ____________ confermato in fr. __________

10.2

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti

in solido.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm),

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.-- e posta a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

RA

1- Ufficio cantonale di stima, Via Portone 12, Bellinzona

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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