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Decisione

40.2012.2

Revisione eccezionale della stima - rettifica stime definitive manifestamente inattendibili - valutazione di fondi esclusi dalla zona edificabile

22 dicembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

40.2012.2

Lugano

22 dicembre 2015

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 2 novembre 2012 da

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

la decisione 3 ottobre 2012 del Consiglio di Stato (ris. gov. n.

5368), emanata nell'ambito della revisione della stima ufficiale della

sostanza immobiliare,

relativamente al mapp. no. 127 RFD __________,,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto e in diritto

1.

1.1. Con

decreto esecutivo del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha forze idriche

di tutti i comuni del Cantone a norma dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sulla

stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), entrata

in vigore il 1° gennaio 1997.

Eseguita la procedura di revisione, l’Ufficio cantonale di stima (UCS), con decisione

del 30 aprile 2004 (FU del 7 maggio 2004), ha disposto il deposito in

pubblicazione dei valori ufficiali di stima presso le cancellerie comunali, per

il tramite dei rispettivi Municipi, per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1° giugno 2004.

Con decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato

ha fissato al 1° gennaio 2005 la data di entrata in vigore simultanea dei nuovi

valori di stima sul territorio del Cantone.

1.2. Per

la part. no. 127 RFD di __________, inedificata, con decisione del 1° febbraio

2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima

di fr. 4'801'320.--.

Il reclamo interposto il 31 agosto 2004 dalla proprietaria, tendente ad

ottenere un incremento del valore di stima, è stato respinto dall’UCS con

decisione 21 ottobre 2005, poi divenuta esecutiva.

Considerandi

2.

Con

atto 5 giugno 2012 RI 1 ha notificato all’Esecutivo cantonale un’istanza di

revisione della stima del mappale no. 127 RFD di __________. In sostanza la

ricorrente ha chiesto di fissare in fr. 0.10 (invece di fr. 120.--) il valore

metrico del fondo e di rendere effettiva la nuova stima retroattivamente a far

tempo dal 31 agosto 2008.

3.

Con

decisione 3 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha solo parzialmente accolto

l’istanza di revisione della RI 1 ordinando all’UCS di procedere ad una nuova

stima della part. 127 sulla base dei valori contemplati dalla carta delle zone

climatiche agricole e fissando al 5 giugno 2012 la data per l’applicabilità dei

nuovi elementi di calcolo.

Da qui il ricorso in esame.

4.

Facendo

proprie le indicazioni del Consiglio di Stato, ancorché il giudizio non fosse

cresciuto in giudicato, con decisione 19 ottobre 2012 l’UCS ha provveduto a

rettificare il valore ufficiale di stima per il mappale no. 127 RFD __________

da fr. 4'801'320.— (fr. 120.--/mq.) a fr. 15'717.—(mq. 39'056 a fr 0.40/mq. e

mq. 955 a fr. 0.10/mq.).

5.

Il

Tribunale ha rinunciato ad esperire il sopralluogo in quanto ininfluente ai

fini del giudizio

6.

Con

l’atto ricorsuale RI 1 ha chiesto sostanzialmente di rivedere la decisione del

Consiglio di Stato e di stabilire che il mapp. no. 127 ha un valore di fr.

0.

/mq., ovvero di complessivi fr. 4'001.10 in quanto situato al di fuori

della zona edificabile, e che la nuova stima esplichi i suoi effetti a fare

tempo dalla data del 7 maggio 2002.

L’art. 9 cpv. 1 Lst, citato nella decisione contestata, prevede la possibilità

di operare revisioni eccezionali del valore di stima laddove le condizioni di

base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti

essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di stima

manifestamente infondati. Si pensi in particolare a fenomeni o catastrofi

naturali (inondazioni, smottamenti di terreno, frane, valanghe, ecc.) atti a

mutare permanentemente ed in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi

(cfr. Messaggio 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla

stima ufficiale della sostanza immobiliare).

A mente del Tribunale questa norma non trova applicabilità alla fattispecie in

esame, che è riconducibile ad una misura di carattere pianificatorio. Viene

infatti a mancare l’elemento dell’evento naturale straordinario, che avrebbe

potuto generare un’alterazione definitiva e duratura delle condizioni di base che

sono servite per determinare il valore di stima del mappale no. 127 RFD di __________.

Al contrario l’art. 42 cpv. 1 Lst stabilisce che il Consiglio di Stato può fare

procedere in ogni momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime

definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili. Il concetto di

manifestamente inattendibili deve essere interpretato restrittivamente (cfr.

Rapporto 4375R del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia

tributaria sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova

legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare). L’art. 42 cpv. 3 Lst prevede

inoltre che la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di

rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica

d’ufficio.

Appare evidente che il valore di stima di oltre fr. 4.8 Mio esposto dall’UCS

per il mappale no. 127 RFD di __________ con Revisione generale 2004 sia

manifestamente inattendibile. In effetti ormai da tempo il fondo non possiede i

requisiti di un terreno edificabile, ed è stato prima gravato da vincoli

stradali sulla base del piano generale concernente la nuova strada principale

A394 approvato dal Gran Consiglio il 16.4.1996, e poi assegnato alla zona

agricola dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 7 maggio 2002 (revisione).

Situazione, questa, già verificata nel contesto di una istanza d’indennizzo per

espropriazione materiale presentata da RI 1 e respinta da questo Tribunale con

sentenza del 22 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (TE inc. no.

10.2004

).

Una rettifica della stima non solo è necessaria ma si impone.

Per quel che concerne i valori metrici indicati dal Consiglio di Stato nella

decisione qui contestata inerenti alla valutazione di superfici humose e boscate

di fondi esclusi dalla zona edificabile, non occorre dilungarsi molto per

ritenere i medesimi corretti. Infatti la carta delle zone climatiche agricole citata

nella decisione dell’Esecutivo cantonale e utilizzata anche in sede di

Revisione generale delle stime 2004, fissa in fr. 0.40 il valore metrico per i terreni

posti ad una quota di m/sm tra 0 e 400 (zona climatica A6), essendo queste zone

del piano più favorevoli all’agricoltura, e in fr. 0.10 quello del bosco (zona

climatica BO). Il Comune di __________ rientra pertanto in queste fasce essendo

posizionato ad un’altitudine di m/sm 387.

Nemmeno bisogna spendere molte parole per suffragare la decisione del Consiglio

di Stato laddove stabilisce il 5 giugno 2012 il momento in cui la nuova stima

esplica i suoi effetti. Come già riferito sopra, la norma applicabile è precisa

e puntuale e non si presta ad interpretazione alcuna; essa fissa tale data dal

giorno di richiesta della rettifica (art. 42 cpv. 3 Lst). Difatti il

Legislatore ha stabilito che la nuova stima, a seguito di una rettifica

d’errori o perché manifestamente inattendibile non potrà in ogni caso avere

effetto retroattivo poiché ciò comporterebbe ripercussioni fiscali e sociali

come ad esempio sulle tassazioni, rendite complementari, borse di studio,

sussidi per premi per l’assicurazione malattia, contributi ecc. (cfr. Rapporto

4375R del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria

sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla

stima ufficiale della sostanza immobiliare).

7.

Di

conseguenza il ricorso è respinto e la decisione 3 ottobre 2012 del Consiglio

di Stato è confermata.

8.

La

tassa di giustizia di fr. 450.—e le spese di fr. 50.—sono poste a carico del

ricorrente in quanto soccombente; (per lo stesso motivo) non si assegnano

ripetibili (art. 39 cpv. 6 Lst; art. v31/n49 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPAmm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50—sono poste a carico della

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine

di trenta giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

-

- Consiglio di Stato, Bellinzona

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo

Barenco

Distinta delle spese

Tassa di giustizia fr. 450.—

Spese diverse fr. 50.—

Totale fr. 500.—

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