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Decisione

40.2013.1

Aggiornamento particolare della stima immobiliare per inclusione di parte della superficie del fondo in zona edificabile

6 dicembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Abitazione mq. 166

Trattasi

di un fondo di forma più o meno trapezoidale, ubicato nella zona collinare di __________.

Il terreno, in forte pendenza, è edificato nella sua parte a valle con una casa

monofamiliare, disposta su due piani fuori terra, direttamente confinante con

la strada comunale (Via __________), che dalla rotonda dello svincolo autostradale

A2 (direzione sud/nord) sale nella zona alta del paese. La particella beneficia

di un’ampia panoramica sul __________, che spazia da __________ fino a __________.

Stando al vigente PR comunale il mappale è interamente assegnato alla

zona residenziale semi-intensiva collinare R3.

Prima della revisione del PR, approvata con ris. 5383 del 21 ottobre 2008 dal

Consiglio di Stato, il fondo era parzialmente escluso dalla zona edificabile.

Da qui la necessità di procedere ad un aggiornamento particolare della stima.

5.2. Il

ricorso presentato da RI 1 tende a contestare il valore di stima di fr. 120.--/mq.

attribuito dall’UCS, con la decisione qui avversata, a quella parte di fondo

inserita in zona edificabile con la revisione del PR. Trattasi in sostanza di

una superficie di mq. 570 considerata dall’UCS quale terreno eccedente.

Al valore di zona di fr. 240.--/mq., che non è qui osteggiato e che tiene

comunque conto in giusta misura della posizione e della topografia e tipologia

del comparto e appare già di per sé prudenziale rispetto al prezzo normalmente

conseguibile per oggetti analoghi in una libera contrattazione, l’autorità di

stima ha applicato un correttivo del -50% per morfologia e configurazione del terreno,

che i ricorrenti non ritengono ancora sufficiente.

A

mente del Tribunale a torto per i motivi che seguono.

L’art. 35 NAPR stabilisce le disposizioni di base per l’edificazione della zona

residenziale semi-intensiva collinare (R3) e prevede un indice di sfruttamento

0.5 con altezza massima del fabbricato di m. 10.5, che in presenza di terreni

con pendenza superiore al 30% può arrivare fino a m. 12.0 (abbuono di m. 1.50).

Con l’inserimento dell’intera superficie del fondo in zona edificabile, e così

come risulta dal Registro degli indici di __________ acquisito agli atti, il

mappale no. 369 dispone di una superficie utile lorda ammessa (SUL) di mq.

491.0 (mq. 982 x 0.5 i.s.), di cui mq. 201.3 già sfruttati con la costruzione

dell’edificio presente.

Ora, la superficie utile lorda residua (mq. 289.7) e la possibilità di utilizzare

l’altezza massima di facciata autorizzata (m. 12.0), stante l’importante declivio

del terreno, costituiscono sicuramente per il fondo fattori di potenzialità

Considerandi

tali da permettere l’edificazione di ulteriori due piani (di mq. 145 ogni

piano) sopra il fabbricato esistente.

Nemmeno

poi sarebbe preclusa ai proprietari la possibilità di cedere gli indici

edificatori inutilizzati del loro mappale ad altre particelle ubicate nella

medesima zona di PR.

Ne consegue che la decisione dell’UCS di ridurre del 50% il valore del terreno

eccedente appare perlomeno equa se non addirittura favorevole ai ricorrenti.

6.

Di

conseguenza il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 369

RFD di __________ è confermato in fr. 320'196.-- come stabilito dall’UCS con

decisione su reclamo 6 marzo 2013.

7.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti

in quanto soccombenti; non si assegnano ripetibili (art. 39 cpv. 6 Lst; art. 31

LPamm).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed il valore

ufficiale di stima del mapp. no. 369 RFD di __________ stabilito dall’UCS in

fr. 320'196.-- è confermato.

2.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti

in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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