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Decisione

40.2013.3

Aggiornamento particolare della stima immobiliare determinato dall'inserimento del fondo nel Piano delle zone di pericolo

19 agosto 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno inoltre chiesto al Tribunale di essere convocati ad un

incontro con tutte le parti che, in un modo o nell’altro, abbiano competenze

nella vertenza.

2.4. In

data 2 luglio 2013 è stato esperito un sopralluogo che ha permesso le seguenti

constatazioni:

il fondo si presenta pianeggiante nella sua parte terminale a nord-est mentre

è boschivo e in forte pendenza, con rocce affioranti, in quella rimanente. Tra

le due zone scorre il canale “__________”, atto a convogliare le acque

meteoriche provenienti dalla zona sovrastante. La superficie pianeggiante è

destinata a deposito e lavorazione di materiale inerte. Il fondo è direttamente

a confine (lato sud) con il mappale no. 1016, anche quest’ultimo di proprietà

dei ricorrenti, sul quale sorge un edificio destinato ad autorimessa ed uffici della

__________. Sul suo lato est il mappale 1015 confina con fondi di proprietà del

Patriziato di __________.

3.

3.1. La

competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di

stime immobiliari è data dai combinati disposti di cui agli art. 37 cpv. 1 e 39

cpv. 1 Lst.

Il ricorso in esame, interposto tempestivamente dai proprietari del mapp. no. 1015,

destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

3.2. In

questa sede la procedura è retta dalla massima ufficiale (art. 39 cpv. 2 Lst), secondo

la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio i fatti

determinanti per la causa. Con il ricorso possono essere addotti fatti nuovi e

proposti nuovi mezzi di prova (art. 39 cpv. 3 Lst). Il Tribunale giudica con

pieno potere cognitivo, senza essere vincolato dalle domande del ricorrente e

può riformare la decisione anche a suo danno (art. 39, cpv 5 Lst).

4. La

presente procedura si inserisce nel quadro di un aggiornamento particolare

della stima ai sensi dell’art. 8 Lst determinato dall’inserimento del mappale

no. 1015 nel Piano delle zone di pericolo di __________.

Un tale aggiornamento particolare si impone infatti quando, dopo la revisione

generale (art. 6 Lst) o successivi aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst),

sopravvengono mutamenti di fatto o di diritto dello stato dei fondi atti ad

influire sulla stima, specie nel caso sorgano nuove costruzioni o siano eseguiti

riattamenti o ampliamenti, oppure qualora intervengano modifiche del piano

regolatore (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 4375 del 21 febbraio 1995

concernente il progetto della nuova Legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare, ad art. 8).

L’UCS, ricevuta dal Municipio comunicazione della modifica, procede

all’aggiornamento della stima fondandosi sui fattori generali d’incidenza di

cui all’art. 19 Lst, vigenti al momento dell’ultima revisione generale o

dell’ultimo aggiornamento intermedio, e cioè sui prezzi medi dei terreni, il

tasso ipotecario, il costo medio delle pigioni, il costo medio delle

costruzioni ed il costo medio dell’energia, quest’ultimo per i relativi

impianti di produzione (cfr. Messaggio cit., ad art. 7 e 20).

5.

5.1. Il

mappale no. 1015 RFD di __________ è un fondo inedificato, di forma più o meno

rettangolare, costituito da un terreno pianeggiante a valle e da una superficie

boscosa impervia a monte. Lo stesso è ubicato in località __________, alle

pendici del versante della __________ / __________, ed è direttamente

interessato dall’imponente frana del __________.

Stando

al vigente PR comunale la particella è assegnata in parte alla zona industriale

per mq. 729 (terreno pianeggiante) e per la rimanenza all’area forestale

(terreno in forte declivio).

5.2. Con

ris. no. 2011 del 20 marzo 2011 il Consiglio di Stato ha approvato l’aggiornamento

dei Piani dei territori soggetti a pericoli naturali nel Comune di __________

adottandoli di conseguenza.

La particella no. 1015 è interessata dai seguenti azzonamenti (cfr. PZP):

- pericolo elevato di crollo di roccia sull’intero fondo, ad eccezione di una esigua

superficie in coincidenza con l’area boschiva posta a ridosso del confine sud

per la quale vige il grado di pericolo residuo;

- pericolo residuo di flussi di detrito sull’intera parte pianeggiante

inferiore della particella in corrispondenza con la zona industriale.

Considerandi

Da qui la necessità di procedere ad un aggiornamento particolare della stima

per il mappale no. 1015 RFD di __________.

Va tra l’altro rilevato che il gravame presentato da RI 1, unitamente alla __________

(società di cui RI 1 è procuratore, cfr. estratto RC) contro l’allestimento dei

piani dei territori soggetti a pericoli naturali è stato respinto dal Consiglio

di Stato e che il medesimo non includeva il mappale no. 1015 ma solo i mappali

confinanti no. 1016 (di proprietà dei ricorrenti) e 832 (di proprietà del

Patriziato di __________ e dove i ricorrenti agivano per procura in virtù del

diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato a RF –mapp. 839- in

favore della __________ __________).

5.3

Il

ricorso presentato da RI 1 tende a contestare il valore di stima di fr.

11.

--/mq attribuito dall’UCS alla parte edificabile del mappale no. 1015 (zona

industriale) con la decisione per “aggiornamento particolare 2011” qui avversata. Al valore di zona di fr. 110.--/mq., che non è qui osteggiato e che tiene

comunque conto in giusta misura della posizione e della topografia e tipologia

del comparto e appare già di per sé prudenziale rispetto al prezzo normalmente

conseguibile per oggetti analoghi in una libera contrattazione, l’autorità di

stima ha applicato un correttivo del -90% per carico ambientale (configurazione

non adeguata, zona di pericolo naturale, divieto di costruzione).

La censura sollevata dai ricorrenti non può essere condivisa dal Tribunale che,

al contrario, ritiene il valore attribuito dall’UCS adeguato alle circostanze per

i motivi che seguono.

La superficie edificabile del mapp. no. 1015 corrisponde a mq. 729 della zona

pianeggiante posta a valle del fondo. Essa è delimitata da un lato dal canale

(anche di una certa larghezza e profondità) che la separa dall’area forestale e

dalla parete rocciosa, dall’altro lato dalla strada di accesso sul mapp. no.

832.

di proprietà del Patriziato di __________. Stante la situazione le possibilità

edificatorie risultano essere già limitate solo per la morfologia del fondo e le

distanze da osservare dai confini (cfr. art. 9 e 33 NAPR). L’interesse edilizio

va poi scemando e si neutralizza con l’inserimento del mappale nella zona rossa

del piano dei pericoli naturali e con l’imposizione dei relativi vincoli di

sicurezza. Per i motivi che precedono un valore maggiore di quello assegnato

dall’UCS a mente di questo Tribunale non si giustifica, anche perché

concordante con quelli stabiliti per i fondi accomunabili circostanti.

Nemmeno

però si intravedono argomentazioni valide per ridurre ulteriormente il valore

di stima. Basti pensare che un uso diverso del terreno (per esempio per scopi

agricoli) non è immaginabile e che, nonostante le limitazioni imposte con la

nuova pianificazione, i proprietari attualmente ne possono trarre comunque

vantaggi (terreno discosto dalle zone residenziali dove è possibile svolgere

attività moleste) utilizzandolo quale piazza di deposito e lavorazione di

inerti a tutto vantaggio anche del confinante mappale no. 1016.

5.4

Per

quanto concerne invece le altre richieste contenute nel gravame, le stesse

esulano dalle competenze del Tribunale di espropriazione, che in questa

procedura può solo esprimersi sul valore di stima del fondo. Eventuali domande

d’indennizzo o altro dovranno essere fatte valere nelle appropriate sedi e

secondo le normative in vigore.

6.

Di

conseguenza il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 1015

RF di __________ è confermato in fr. 8'246.-- come stabilito dall’UCS.

7.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti

in quanto parte soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 39 cpv. 6 Lst;

art. 31 LPamm).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed il valore

ufficiale di stima del mapp. no. 1015 RFD di __________ stabilito dall’UCS è

confermato.

2.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti

in solido e in parti uguali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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