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Decisione

40.2014.2

Rettifica d'errori

16 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

6. L’aggiornamento

particolare della stima ai sensi dell’art. 8 Lst si impone quando, dopo la

revisione generale (art. 6 Lst) o successivi aggiornamenti intermedi (art. 7

Lst), sopravvengono mutamenti di fatto o di diritto dello stato dei fondi atti

ad influire sulla stima, specie nel caso sorgano nuove costruzioni o siano

eseguiti riattamenti o ampliamenti, oppure qualora intervengano modifiche del

piano regolatore (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 4375 del 21

febbraio 1995 concernente il progetto della nuova Legge sulla stima ufficiale

della sostanza immobiliare, ad art. 8).

L’UCS, ricevuta dal Municipio comunicazione della modifica, procede

all’aggiornamento della stima fondandosi sui fattori generali d’incidenza di

cui all’art. 19 Lst, vigenti al momento dell’ultima revisione generale o

dell’ultimo aggiornamento intermedio, e cioè sui prezzi medi dei terreni, il

tasso ipotecario, il costo medio delle pigioni, il costo medio delle

costruzioni ed il costo medio dell’energia, quest’ultimo per i relativi

impianti di produzione (cfr. Messaggio cit., ad art. 7 e 20).

7. L’art.

41 Lst trova invece la sua applicazione laddove si riscontrino errori di

calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze cresciute

in giudicato. In tal caso l’autorità che li ha commessi li può rettificare in

ogni momento su istanza di parte o d’ufficio. La rettifica d’errori o il suo

rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro

la decisione o sentenza interessata.

8. Come

giustamente rilevato dal ricorrente, appare evidente che nella fattispecie

l’UCS si è spinto ben oltre a quanto stabilito nella normativa poc’anzi citata:

non si è limitato a correggere errori di calcolo, di scrittura e trascrizione

contenuti nelle sue precedenti decisioni, ma ha di fatto adottato criteri e

fattori di calcolo nuovi ritenuti più consoni e conformi al bene immobile

oggetto di valutazione, in particolare per ciò che riguarda il volume

dell’edificio principale, il costo a nuovo al mc, la vetustà dell’edificio

principale, la superficie abitabile, il reddito al mq ed i posti auto.

Queste modifiche apportate nel calcolo del valore di stima del mapp. no. 227

non si configurano come semplici correzioni di errori. In realtà L’UCS si è

riferito all’art. 41 Lst – fraintendendo manifestamente la natura e la portata

della norma – per intervenire sul merito della stima ed operare una revisione vera

e propria dei parametri di calcolo. Sotto questo profilo la decisione appare dunque

viziata.

9. Ferme

restando le considerazioni di cui sopra, è doveroso rammentare che nella

procedura amministrativa vige il principio dell’applicazione d’ufficio del

diritto (art. 31 LPamm, su rinvio dell’art. 39 cpv. 1 Lst). Si osserva pertanto

che, oltre ad ammettere la rettifica di errori (art. 41 Lst), la legge dispone che

il Consiglio di Stato possa far procedere in ogni momento, su istanza di parte

o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente

inattendibili (art. 42 cpv. 1 Lst); in tal caso la nuova stima esplica i suoi

effetti a partire dalla richiesta di rettifica o dalla notifica della decisione

qualora la rettifica avvenga d’ufficio (art. 42 cpv. 3 Lst). E’ importante sottolineare

che il concetto di stima “manifestamente inattendibile” dev’essere interpretato

Considerandi

restrittivamente. Ciò significa che la modifica straordinaria della stima è

possibile unicamente a fronte di errori manifesti nei dati raccolti per il

calcolo della stima, ma non, ad esempio, nel caso di oscillazioni dei valori del

mercato immobiliare o di normale invecchiamento di un immobile (cfr. Rapporto

n. 4375 del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria

sul Messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale

della sostanza immobiliare).

Nella fattispecie è palesemente escluso che il Tribunale di espropriazione possa,

in questa sede, verificare la stima del mapp. no. 227 nel quadro di

un’applicazione d’ufficio dell’art. 42 Lst. Anzitutto perché dagli atti e dai documenti

di causa non si evincono in modo circostanziato e preciso i motivi che hanno

indotto l’UCS a rivedere la stima nel merito e modificare determinati criteri

per la valutazione del fondo. E secondariamente perché al proprietario

dev’essere garantito il diritto di essere sentito e di usufruire di tutti i

gradi di giurisdizione previsti dalla legge.

10.

Sulla

base delle considerazioni che precedono il ricorso dev’essere accolto. Pertanto

la decisione impugnata del 1° luglio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati

alll’UCS per nuova decisione.

11.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico dell’UCS

in quanto parte soccombente (art. 39 cpv. 6 Lst). Il ricorrente non si è

avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm),

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. La decisione

impugnata del 1° luglio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’UCS per

nuova decisione.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico

dell’Ufficio cantonale di stima. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Distinta

delle spese

Tassa

di giustizia fr. 500.—

Spese

diverse fr. 50.—

Totale fr. 550.—

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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