40.2014.6
Aggiornamento particolare del valore ufficiale di stima - rettifica d'errore
13 luglio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
40.2014.6
Lugano
13 luglio 2015
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini
arch. Ernesto Bolliger
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 3 dicembre 2014 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 6 novembre 2014 dall'Ufficio
cantonale di stima nell’ambito della determinazione delle stime per
“rettifica di errore” nel Comune di __________
relativamente al mapp. no. 2812 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato - che
con decreto esecutivo del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato la
revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze
idriche di tutti i comuni del Cantone a norma dell’art. 6 cpv. 1 della Legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst),
entrata in vigore il 1° gennaio 1997. Eseguita la procedura di revisione,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS), con decisione del 30 aprile 2004 (FU del 7
maggio 2004), ha disposto il deposito in pubblicazione dei valori ufficiali di
stima presso le cancellerie comunali, per il tramite dei rispettivi Municipi,
per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1° giugno 2004. Con
decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
fissato al 1° gennaio 2005 la data di entrata in vigore simultanea dei nuovi
valori di stima sul territorio del Cantone;
- che
per la part. no. 2812 RFD di __________, edificata, con decisione del 1°
febbraio 2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale
di stima di fr. 107'400.--. Tale decisione è cresciuta incontestata in
giudicato;
- che
con decisione per “aggiornamento particolare nuovo edificio principale 2006”
l’UCS ha stabilito in fr. 243'801.-- il valore ufficiale di stima del mapp. no.
2812. Entro il termine di reclamo la proprietaria non ha sollevato obiezioni (AP 2004/2009, pubblicazione FU 28.9.2012 [esecutività 31.12.2012]);
- che
successivamente, con lettera 26 febbraio 2013, RI 1 ha chiesto all’UCS di rivedere
il valore di stima del mapp. 2812 comunicando di non ritenere propriamente
corrette alcune valutazioni, in particolare per quel che riguarda il valore del
terreno, il valore del reddito (presunto) calcolato ed il valore al mc.
dell’edificio principale. La stessa ha altresì giustificato di non aver potuto
oppugnare il nuovo valore di stima della sua proprietà entro i termini di legge,
poiché al momento della pubblicazione ufficiale non le è stato possibile
verificarne i contenuti in quanto degente in ospedale per un intervento che
l’ha costretta lontana da casa per alcuni mesi;
- che,
in applicazione dell’art. 41 Lst (rettifica d’errore) e dopo l’esperimento del
sopralluogo, con lettera 6 maggio 2013 l’UCS ha ricalcolato in fr. 217'093.--
il valore globale di stima del mappale no. 2812. Alla ricorrente è stata
garantita la possibilità di reclamo;
-
che in effetti, non
condividendo tale nuova valutazione, in data 29 maggio
2013 RI 1 è insorta
mediante reclamo, che l’UCS ha solo parzialmente accolto con decisione 6
novembre 2014 fissando in fr. 212'231.—il valore globale di stima del fondo no.
2812. Da qui il ricorso in esame;
-
che il Tribunale ha
rinunciato ad esperire il sopralluogo potendo decidere
sulla base dei soli atti
-
che la competenza del Tribunale
di espropriazione a statuire sui ricorsi in
tema di stime immobiliari è
data dai combinati disposti di cui agli art. 37 cpv. 1 e 39 cpv. 1 Lst;
-
che a norma dell’art. 34
Lst i proprietari possono presentare reclamo
all’autorità contro ogni
nuova determinazione o aggiornamento di stima entro 30 giorni dalla scadenza
della pubblicazione (cpv. 1). Reclami tardivi non sono ammessi. La restituzione
dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire
a servizio militare, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
Considerandi
riguardanti il proprietario o il suo rappresentante;
-
che il reclamo di RI 1
avverso la decisione per aggiornamento
particolare (anno
2004/2009) della stima immobiliare del mapp. 2812 è stato presentato il 26
febbraio 2013, ovvero ampiamente oltre il termine di trenta giorni dalla
scadenza della pubblicazione (art. 34 cpv. 1 Lst) e quindi tardivamente;
-
che l’UCS avrebbe dovuto
accertare la tardività del reclamo e, considerate
le giustificazioni addotte
ma non documentate dalla proprietaria, verificare concretamente se fossero
adempiute le condizioni per una restituzione del termine di reclamo a norma
dell’art. 34 cpv. 4 Lst;
-
che l’UCS non solo non ha
proceduto a tale verifica, ma per di più ha
preferito tout court e
incomprensibilmente emettere una decisione per rettifica d’errore (art. 41
Lst);
-
che già soltanto per questo
motivo la decisione 6 novembre 2014
dovrebbe essere annullata e
l’incarto rinviato all’UCS per nuova decisione;
-
che tale conclusione si
impone anche nel merito;
-
che la decisione per
“aggiornamento particolare nuovo edificio principale
2006” è stata emessa in applicazione dell’art. 8
Lst, norma secondo la quale un aggiornamento particolare si impone quando, dopo
la revisione generale (art. 6 Lst) o successivi aggiornamenti intermedi (art. 7
Lst), sopravvengono mutamenti di fatto o di diritto dello stato dei fondi atti
ad influire sulla stima, specie nel caso sorgano nuove costruzioni o siano
eseguiti riattamenti o ampliamenti, oppure qualora intervengano modifiche del
piano regolatore (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 4375 del 21 febbraio
1995.
concernente il progetto della nuova Legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare, ad art. 8). L’UCS, ricevuta dal Municipio comunicazione
della modifica, procede all’aggiornamento della stima fondandosi sui fattori
generali d’incidenza di cui all’art. 19 Lst, vigenti al momento dell’ultima
revisione generale o dell’ultimo aggiornamento intermedio, e cioè sui prezzi
medi dei terreni, il tasso ipotecario, il costo medio delle pigioni, il costo
medio delle costruzioni ed il costo medio dell’energia, quest’ultimo per i
relativi impianti di produzione (cfr. Messaggio cit., ad art. 7 e 20);
-
che l’art. 41 Lst trova
invece la sua applicazione laddove si riscontrino
errori
di calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze
cresciute in giudicato. In tal caso l’autorità che li ha commessi li può
rettificare in ogni momento su istanza di parte o d’ufficio. La rettifica
d’errori o il suo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi
giuridici ammessi contro la decisione o sentenza interessata;
-
che appare evidente che
nella fattispecie l’UCS si è spinto ben oltre a
quanto
stabilito nella normativa poc’anzi citata: non si è limitato a correggere
errori di calcolo, di scrittura e trascrizione contenuti nelle sue precedenti
decisioni, ma ha di fatto adottato criteri e fattori di calcolo nuovi ritenuti
più consoni e conformi al bene immobile oggetto di valutazione, in particolare
per ciò che riguarda il volume e la vetustà dell’edificio principale e la
superficie abitabile. Queste modifiche apportate nel calcolo del valore di
stima del mapp. no. 2812 non si configurano come semplici correzioni di errori.
In realtà L’UCS si è riferito all’art. 41 Lst – fraintendendo manifestamente la
natura e la portata della norma – per intervenire sul merito della stima ed
operare una revisione vera e propria dei parametri di calcolo;
-
che abbondanzialmente e fermo
restando le osservazioni di cui sopra, è
doveroso
rammentare che nella procedura amministrativa vige il principio dell’applicazione
d’ufficio del diritto (art. 31 LPamm, su rinvio dell’art. 39 cpv. 1 Lst). Semmai,
quindi, l’UCS avrebbe potuto dirimere la questione sulla base dell’art. 42 Lst,
il quale dispone che il Consiglio di Stato può far procedere in ogni momento,
su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si
rivelassero manifestamente inattendibili (art. 42 cpv. 1 Lst); in tal caso la
nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica o
dalla notifica della decisione qualora la rettifica avvenga d’ufficio (art. 42
cpv. 3 Lst). E’ importante tuttavia sottolineare che il concetto di stima
“manifestamente inattendibile” dev’essere interpretato restrittivamente. Ciò
significa che la modifica straordinaria della stima è possibile unicamente a
fronte di errori manifesti nei dati raccolti per il calcolo della stima, ma
non, ad esempio, nel caso di oscillazioni dei valori del mercato immobiliare o
di normale invecchiamento di un immobile (cfr. Rapporto n. 4375 del 20
settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul Messaggio
concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare);
-
che tali lacune non sono
sanabili in questa sede, per cui la decisione impugnata dev’essere annullata e
gli atti rinviati all’UCS per nuova decisione;
-
che non occorre pertanto
chinarsi sulle censure di merito sollevate dalla
ricorrente;
-
che la tassa di giustizia di
fr. 450.—e le spese di fr. 50.-- sono poste a
carico
dell’UCS in quanto parte soccombente. La ricorrente non si è avvalsa della
consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPAmm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La
decisione impugnata del 6 novembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio cantonale di stima per nuovo giudizio.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico
dell’Ufficio cantonale di stima. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data
facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine
di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo
Barenco
Distinta delle spese
Tassa di giustizia fr. 450.—
Spese diverse fr. 50.—
Totale fr. 500.—
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