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Decisione

40.2021.1

Restituz. IPG maternità. Assicurata con 2 attività dip. a tempo parziale (una CH, una IT) a seguito della nascita del figlio nell'8/17. Nel '18 in effetti è stata assoggettata a partire dal '15 al sistema di sicurezza sociale italiano. Restituz. non può essere esclusa in virtù della tutela della BF

25 ottobre 2021Italiano38 min

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

40.2021.1

rs

Lugano

25 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità di maternità

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 ottobre 2017 RI 1, di

professione assistente dentale dipendente e al beneficio di un permesso G per

confinanti, ha inoltrato alla CO 1 (in seguito: Cassa) domanda di indennità di

maternità a seguito della nascita, il __________ 2017, del figlio __________

(cfr. doc. 018; 095; 022).

1.2. La

Cassa ha riconosciuto all’interessata un’indennità giornaliera lorda di fr.

37.60 dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).

1.3. Con decisione del 15 gennaio

2021 la Cassa, da un lato, ha stabilito che RI 1 non aveva diritto alle

indennità di maternità dal 18 agosto al 23 novembre 2017, in quanto “a

seguito dell’affiliazione retroattiva al settembre 2015 e del conseguente

obbligo contributivo presso l’ente italiano” non poteva più vantare lo

statuto di persona assicurata obbligatoriamente all’AVS al momento del parto ex

art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG.

Dall’altro, le ha ordinato

la restituzione della somma di fr. 3'455.40 pari alle indennità già versate dal

18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 057).

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 133), la Cassa, il

28 giugno 2021, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha

confermato il proprio provvedimento del 15 gennaio 2021, motivando come segue:

" (…)

1.

Per l’articolo 16b cpv. 1 LIPG ha diritto all'indennità la donna

che:

a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS

durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;

b. durante tale periodo ha esercitato un’attività

lucrativa per almeno cinque mesi;

c. al momento del parto:

1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 LPGA;

2, è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o

3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in

contanti.

Inoltre, per i cittadini di uno Stato UE o AELS che lavorano in

Svizzera, sono applicabili i disposti dell'Accordo sulla libera circolazione

delle persone (ALC).

2.

Nella fattispecie è pacifico che l'assicurata, cittadina italiana,

domiciliata in Italia e salariata, rientri nel campo d'applicazione

dell'Accordo con l’UE.

Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, in

particolare quella del datore di lavoro e dell'Ente assicurativo italiano

(modulo Al), la signora RI 1 risulta assoggettata retroattivamente al regime di

sicurezza sociale italiano.

La signora RI 1 non può quindi essere ritenuta persona assicurata

ai sensi della legge AVS così come stabilito all'articolo 16c cpv. LIPG.

Ne consegue che la Cassa ha rettamente ritenuto la signora RI 1

non adempiere alla condizione precipua - essere assicurata ai sensi della legge

AVS - prevista all'articolo 16b cpv. 1 LIPG per l'ottenimento delle indennità

in caso di maternità.

Stante quanto precede, la decisione di restituzione del 15 gennaio

2021 è quindi confermata. (…)” (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su opposizione

del 28 giugno 2021 RI 1, patrocinata dagli avv. RA 1 e __________, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento

della stessa.

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

1.

La signora RI 1, come noto all'ufficio, cittadina italiana al

beneficio di permesso G, è lavoratrice frontaliere.

Per quel che rileva ai fini della decisione de qua appare

opportuno sottoporre all'autorità i seguenti comprovati fatti, essendo

motivata la decisione <a seguito dell'affiliazione retroattiva al

settembre 2015 e del conseguente obbligo contributivo presso l'ente italiano si

rende necessaria una

riconsiderazione del diritto alle indennità di

maternità a suo tempo versate […] conformemente all'art.

161, cpv. 1 lett. A LIPG>.

La deducente è stata assunta a far data dal 2.4.2013 dal

medesimo datore di lavoro (dr. __________) svizzero bensì presso la sede

italiana, in uno studio professionale al medesimo riconducibile.

Prove: doc. C: contratto lavoro __________ di __________

doc. D: sito web __________

di __________

Successivamente l'opponente è stata assunta in data

6.7.2015 sempre dal dr. __________ - per il tramite della __________ (ora __________

- CHE-177.834.213) - presso la sede in __________.

Prove: doc. E: contratto lavoro __________

doc. F:

CHE-177.834.213

Per l'effetto, trovandosi occupata - con grado di occupazione

del 50% - contemporaneamente presso due datori di lavoro transfrontalieri.

2.

Su indicazioni sul relativo contenuto dal datore di lavoro

- e per esso - il consulente del lavoro, l'opponente ha sottoscritto il

Certificato A1.

Invero, la questione (rectius, la problematica) era già

nota all'intestato Ufficio atteso che nel corso dell'anno 2017 la

lavoratrice aveva espresso i dubbi sul tema in parola e cercato

spiegazioni agli uffici interessati (__________ e frontalieri) proprio per il

mancato supporto del datore di lavoro. Inopinatamente si giunse nel 2018 con la

trasmissione della modulistica sulla scorta dei dati forniti dal datore di

lavoro.

Prove: doc. G: Certificato AI

doc. H: Serie di

e-mail Ufficio Frontalieri e IAS 2017

docc. I e II: doc. I

modulo E412 inviato a INPS

3.

In altre parole, nel caso di specie ci si trova di fronte a

lavoratrice frontaliere pluriattiva (al 50%) assunta contestualmente da

datore di lavoro italiano e datore di lavoro svizzero.

Al caso di specie, quindi, è applicabile il corpus normativo

derivante dalla Libera Circolazione delle persone CH-UE, in materia di

coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, in

particolare i Regolamenti CE n. 883/2004 (regolamento base) all'art. 13

(Esercizio di attività in due o più stati membri) e n. 987/2009 (regolamento

attuativo) all'art. 14 (Determinazione della legislazione applicabile).

In altre parole, le convenzioni di sicurezza sociale permettono di

evitare che nei casi internazionali o transfrontalieri le persone interessate

vengano penalizzate, per esempio da una doppia imposizione o dalla perdita di

diritti.

Criterio legale fondamentale per determinare l'Ente

erogatore delle prestazioni nei settori di sicurezza sociale per i lavoratori

transfrontalieri e relativa imputazione delle contribuzioni dovute (ex

plurimis, sui criteri BGE 144 V 210).

Per l'effetto, la signora RI 1 è (doveva essere) assoggettata

alla legislazione sociale dell'Italia stato membro di residenza,

esercitando <una parte sostanziale (superiore al 25%) della sua attività

in tale Stato membro>.

Criterio legale invero non considerato dal datore di

lavoro all'atto delle due assunzioni (cfr. contratti), sicché alla lavoratrice

sono stati applicati contemporaneamente e illegittimamente i

regimi di assistenza sociale di entrambi i Paesi (con relative trattenute e

prestazioni).

Il datore di lavoro, invero, deve annunciarsi presso

l'assicurazione sociale di competenza e versare le relative prestazioni di

competenza.

Ma ciò, come detto, e come emerge per tabulas (cfr.

contratti) non è avvenuto.

4.

In altre parole siamo di fronte all'assicurato di buona fede

(ha seguito le istruzioni del datore di lavoro) al quale non può essere

rimproverato l'indebita corresponsione della IPG.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1

secondo periodo LPGA). Certo, per prestazioni indebitamente riscosse si

intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il

loro versamento non erano adempiute, ma la lavoratrice odierna opponente

non era scientemente consapevole di ciò poiché ha eseguito le istruzioni del

datore di lavoro che non l'ha seguita a fronte delle richieste di

informazione/delucidazione (cfr. doc. H). (…)” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 14

settembre 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando

all’esposizione dei fatti e alle motivazioni di diritto esposte nel

provvedimento impugnato (cfr. doc. III).

1.7. Il 27 settembre 2021 i

rappresentanti dell’insorgente, per conto di quest’ultima, hanno prodotto della

documentazione e hanno postulato l’audizione di alcuni testi (cfr. doc. V;

C-E).

1.8. L’amministrazione ha

presentato le proprie osservazioni il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se la ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 3'455.40,

corrispondente alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità

percepite dal 18 agosto al 23 novembre 2020.

2.2. Nel

ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere la violazione

dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 28 giugno 2021, e

quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione,

sostenendo che la Cassa abbia fatto riferimento unicamente all’art. 16b cpv. 1

LIPG “senza spender parola - meglio motivare - con ragionamento

logico-giuridico a confutazione delle argomentazioni in fatto e diritto di cui

all’opposizione” (cfr. doc. I pag. 2).

Il diritto di essere sentito,

di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere

una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF

8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su

opposizione del 28 giugno 2021, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente,

in particolare, il motivo per cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle

indennità di maternità corrisposte alla ricorrente da agosto a novembre 2017, e

meglio perché, essendo assoggettata al regime di sicurezza sociale italiano,

non aveva diritto a tali prestazioni (cfr. doc. A; consid. 1.5.).

Del

resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato già in sede di opposizione

(cfr. doc. 126), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione

emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

La

censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della

decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.

2.3. L'art. 25 cpv. 1 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

applicabile al regime delle indennità per perdita di guadagno in caso di

maternità in virtù del rinvio di cui all’art. 1 della legge federale sulle

indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

(LIPG) - dal 1° gennaio 2021 legge federale sulle indennità di perdita di

guadagno (LIPG; RS 834.1) -, stabilisce che le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se

l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità

anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009

consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14

giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4. L’art. 16b LIPG riguarda gli

aventi diritto all’indennità in caso di maternità e fino al 31 dicembre 2020 enunciava:

"Ha

diritto all’indennità la donna che:

a.

era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;

b.

durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque

mesi;

c. al momento del

parto:

1. è una salariata ai

sensi dell’articolo 10 della LPGA;

Considerandi

2.

è un’indipendente ai

sensi dell’articolo 12 LPGA; o

3.

collabora

nell’azienda del marito percependo un salario in contanti. (cpv. 1)

Il periodo

d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui

il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. (cpv. 2)

Il Consiglio federale

disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o

disoccupazione:

a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1

lettera a;

b. al momento del parto

non sono salariate o indipendenti.” (cpv. 3)

Dal 1° gennaio 2021 il

tenore dei cpv. 2 e 3 dell’art. 16b LIPG è rimasto invariato, mentre il cpv. 3

sancisce:

" Il

Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per

incapacità al lavoro o disoccupazione:

a. durante i nove mesi precedenti

il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;

b. al momento del parto non sono

salariate o indipendenti.”

Le condizioni enunciate

all’art. 16b LIPG cpv. 1 lett. a, b e c sono cumulative (cfr. DTF 142 V 502

consid. 2.1.; DTF 136 V 239 consid. 2; DTF 133 V 73 consid. 3). Se uno di tali

presupposti non è ossequiato, non sussiste in linea di principio il diritto a

indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.

Per quanto

attiene specificatamente al requisito di cui all’art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG,

va rilevato che sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS le

persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv.

1.

lett. a LAVS).

ll diritto all'indennità

di maternità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG) e si estingue

normalmente 98 giorni dopo il suo inizio (art. 16d LIPG).

Per l'art. 16e cpv. 1 LIPG l'indennità

di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera. Quest'ultima

ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto

all'indennità. All’accertamento di tale

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 (cfr. DTF 133 V

431.

consid. 4.1.).

2.5

Nella presente evenienza, il __________

2017, momento del parto della ricorrente, cittadina italiana, in possesso di un

permesso G quale frontaliera e domiciliata in Italia, a __________ (__________;

cfr. doc. 022), erano in essere due contratti di lavoro, il primo di durata

indeterminata concluso dall’insorgente con la Clinica __________ di __________

nel settembre 2013 quale assistente alla poltrona per 20 ore alla settimana

(cfr. doc. 102; 103), il secondo di durata indeterminata stipulato dalla

medesima con la __________ di __________ il 6 luglio 2015 quale assistente

dentale al 50% (cfr. doc. 095).

A questo proposito va

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione

Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS

0.142.112.681, di seguito: ALC).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE)

n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in

DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012

2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1°

aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29

aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2,

pubblicata in DTF 140 V 98).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;

RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015.

pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

In concreto, nella misura

in cui oggetto del contendere è la restituzione di indennità di maternità

percepite nel 2017 si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova

versione.

Il regolamento si applica pure ratione

personae. L'interessata è cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2

Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è

senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2017 era vincolata a due contratti di

lavoro quale salariata uno in Svizzera e uno in Italia (cfr. STF 9C_139/2020

del 10 febbraio 2021; DTF 144 V 210, citata anche dalla parte ricorrente; cfr.

doc. I).

La presente vertenza ricade

anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.

883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti

a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità

assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)

le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e

malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di

disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le

prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

L'art.

11.

cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra

2.

a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro. In particolare giusta l’art. 11 cifra 3

lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 “una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro” (principio della lex loci laboris;

DTF 144 V 210, consid. 6.2.1; DTF 142 V 280 consid. 6.1.).

Ai sensi dell’art. 13 cifra

1.

del regolamento (CE) n. 883/2004:

" 1. La

persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati

membri è soggetta:

a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale

Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello

Stato membro di residenza:

i) alla

legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio

domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o

di un datore di lavoro, oppure

ii) alla

legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio

domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più

imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio

in un solo Stato membro, oppure

iii) alla

legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la

propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di

residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi

la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è

lo Stato membro di residenza, oppure

iv) alla

legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più

imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o

il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.”

L’art. 14 cifre 5 e 8 del

regolamento (CE) n. 987/2009, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2012,

stato al 1° gennaio 2015 (RS 0.831.109.268.11), prevede:

" 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13,

paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che ‹esercita abitualmente

un’attività subordinata in due o più Stati membri› si intende una persona che

esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo

stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più

attività distinte in due o più Stati membri.

(…).

8.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2,

del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o

autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata

una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del

lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della

parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta

in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la

retribuzione;

b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il

numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25

per cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale

delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.”

Per quanto concerne la

definizione di “parte sostanziale” dell’attività di cui all’art. 13 cifra 1 del

regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. pure la Guida pratica La legislazione

applicabile nell’Unione Europea (UE) nello Spazio economico europeo (SEE) e in

Svizzera, edita dalla Commissione europea, Occupazione, Affari sociali e Pari

opportunità, Social Europe nel dicembre 2013, pag. 26 (https://ec.europa.eu/).

Inoltre in una sentenza

DTF 142 V 280 consid. 6.1., già menzionata sopra, la nostra Massima istanza ha

ribadito:

" (…) Pour déterminer si une partie

substantielle de l'activité salariée est exercée dans un Etat membre, les

critères du temps de travail et/ou de la rémunération doivent être pris en compte;

la réunion de moins de 25% des critères précités indiquera qu'une partie

substantielle des activités n'est pas exercée dans l'Etat membre concerné (art. 14 par.

8.

du règlement n° 987/2009).”

Al riguardo cfr. anche

STCA 35.2016.21 del 20 giugno 2016 consid. 2.4., pubblicata in RtiD I-2017 N.

56.

pag. 304; STCA 35.2005.57 del 12 aprile 2006, pubblicata in RtiD II-2006 N.

59.

pag. 255; opuscolo informativo AVS AI 1.12 Contributi Assoggettamento

assicurativo, stato al 1° gennaio 2021 p.to 10 (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/2.12.i).

2.6

A proposito delle persone che

svolgono simultaneamente delle attività lucrative in due o più Stati l’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nella Circolare sull’indennità di

maternità (CIMat) valida dal 1° luglio 2005, stato al 1° gennaio 2014 (versione

4), al p.to 1038 ha del resto indicato:

" (…)

1038.

In virtù

dell’Accordo sulla libera circolazione delle

1/10 persone

tra la Svizzera e l’UE (Accordo con l’UE e della Convenzione istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), una persona che

rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo con l’UE o della Convenzione AELS

è assicurata per principio solo in un Paese, nello specifico in quello in cui

lavora. Se svolge più attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di

domicilio, la persona è assicurata in quest’ultimo. Sono previste eccezioni in

particolare nei rapporti con alcuni Stati e per i lavoratori indipendenti. In

casi speciali, per determinare l’assoggettamento assicurativo va fatto

riferimento alle DOA.” (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download?version=4)

Il tenore del p.to 1038 è

rimasto invariato nella versione 5 della CIMat, stato 1° gennaio 2020 (cfr. https://sozialversicherungen. admin.ch/it/d/6390/download?version=5).

Nella Circolare sulle

indennità di maternità e di paternità (CIMatPat) valida dal 1° gennaio 2021

(versione 6) il p.to 1038 è diventato il p.to 1062 (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch /it/d/6390/download?version=6).

Il p.to 1062 è stato

mantenuto anche nella versione 7 valida dal 1° luglio 2021 (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch /it/d/6390/download).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18.

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144

V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7

In concreto la ricorrente,

domiciliata in Italia, che svolgeva due attività indipendenti, una in Italia

per 20 ore alla settimana e una in Svizzera a metà tempo, in applicazione

dell’art. 13 regolamento (CE) n. 883/200 cifra 1 lett. a secondo cui la persona

che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è

soggetta, se esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato

membro di residenza, alla legislazione di questo Stato (cfr. consid. 2.5.; STF

9C_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 4.1.2.), deve essere sottoposta alla

legislazione in ambito di sicurezza sociale dello Stato italiano.

In effetti l’insorgente,

essendo attiva quale assistente alla poltrona a __________ per 20 ore alla

settimana (cfr. doc. 102; 103), esercitava una parte sostanziale (almeno il 25%

dell’attività complessiva; cfr. consid. 2.5.) della sua attività nel suo Stato

di residenza, ossia l’Italia.

Giova, inoltre, precisare

che ai sensi dell’art. 14 cifra 5 regolamento (CE) n. 987/2009 per persona che esercita abitualmente un’attività

subordinata in due o più Stati membri si intende una persona che esercita,

contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore

di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività

distinte in due o più Stati membri.

Ne discende che ai fini

della risoluzione della presente vertenza è irrilevante la circostanza che il

datore di lavoro dell’insorgente sia il medesimo in Svizzera e in Italia (cfr.

doc. I).

In casu dalle carte

processuali, in particolare dal certificato A1 emesso il 21 novembre 2018

dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) italiano (cfr. doc. 041), emerge

d’altronde che la ricorrente, nel mese di novembre 2018, è stata assoggettata

al sistema di sicurezza sociale italiano con effetto retroattivo al settembre

2015.

(cfr. doc. 048; STF 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’insorgente , nel periodo da agosto a novembre 2017,

non aveva diritto alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità ai

sensi della LIPG.

2.8

Per quanto attiene in

generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione.

Il problema della buona

fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è

prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5

luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo

2004.

consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio

2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla

Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere

di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Argomentazioni

relative alla buona fede, quale presupposto del condono, fatte valere dalla

ricorrente (cfr. consid. 2.3.; doc. I pag. 6), non sono pertanto ricevibili

nella procedura concernente la restituzione e devono essere espresse con un’eventuale

domanda di condono.

Come sottolineato dalla

parte resistente (cfr. doc. A), è comunque possibile pronunciare una decisione

di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione

di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo

è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di

una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009).

2.9

Alla

luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente,

nel periodo dal 18 agosto al 23 novembre 2017, ha beneficiato a torto di

indennità di maternità a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che

la medesima, in ambito di sicurezza sociale, è stata assoggettata nel 2018 alla

legislazione dello Stato italiano con effetto retroattivo dal 2015 (cfr. consid. 2.7.).

Del resto la Cassa aveva

fornito indicazioni in tal senso all’insorgente nel settembre 2017, e meglio

doveva essere sottoposta alla legislazione italiana e che “corrispondendo

gli oneri sociali alla corrispondente autorità italiana, la richiesta

d’indennità di perdita di guadagno in caso di maternità dovrà essere inoltrata

alla competente autorità italiana” (cfr. doc. E).

Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti

di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle decisioni iniziali

(informali) con le quali sono state attribuite le indennità di maternità

all’insorgente per l’arco di tempo 18 agosto – 23 novembre 2017 (cfr. consid.

2.3.).

Ne consegue che in concreto

sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della

restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo 18

agosto -23 novembre 2017.

2.10

Va poi osservato che la Cassa

ha salvaguardato il termine di perenzione annuo di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido

fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque

anni dopo il versamento della prestazione”).

Dal 1° gennaio 2021 il

termine di perenzione relativo è di tre anni (cfr. RU 2020 pag. 5137).

In proposito è utile

evidenziare, in primo luogo, che il termine annuo di perenzione comincia

normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF

8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio

2021.

consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF

111.

V 14 consid. 3 pag. 17).

In caso di errore

dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento in cui esso è

stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un

secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel

caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla

fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio

2021.

consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF

146.

V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag.

306.

[C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento

della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò

renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare

il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF

8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1

in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

In secondo luogo, che dalla

documentazione agli atti risulta infatti, senza che siano necessari particolari

approfondimenti, da una parte, che la Cassa è stata resa attenta dell’assoggettamento

della ricorrente alla legislazione in materia di sicurezza sociale italiana

tramite lo scritto della __________ del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 049; VII),

dall’altra, che la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha

preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata

il 15 gennaio 2021 (cfr. doc. 057).

2.11

Per completezza giova rilevare

che nel caso di specie la restituzione delle indennità di maternità non può

essere esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona

fede sancito dall’art. 9 Cost.

Per inciso si rileva che

la questione relativa alla tutela della buona fede ex art. 9 Cost. deve essere

chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di restituzione (cfr.

DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in

DLA 2006 N. 15 pag. 158).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_86/2021 del 14

giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.;

STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF

143.

V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

In concreto, da un lato,

non si comprende quale possa essere l’informazione errata fornita alla

ricorrente o

un comportamento suscettibile di fare sorgere nella stessa determinate

aspettative (cfr. 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3).

D’altro lato, ad ogni modo

secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della

prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che

consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_341/2019 del 30 gennaio

2020.

consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

2.12

A

proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo

Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all’insorgente il rimborso di fr. 3'455.20,

corrispondenti alla somma delle indennità di maternità nette percepite dal 18

agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).

Ritenuto

che la ricorrente non aveva diritto a indennità di maternità nel lasso di tempo

citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle

prestazioni erogate.

L’insorgente,

del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta da rimborsare.

2.13

La parte ricorrente ha chiesto

l’assunzione di informazioni, in particolare in sede di udienza d’istruzione,

dell’insorgente, del datore di lavoro __________ e dei collaboratori dell’__________

__________ e __________ (cfr. doc. I; V).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid.

2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;

STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122

V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020

consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020,

pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020

consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente

non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né

una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha richiesto l’assunzione di informazioni, in

particolare, da parte dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 8). E’ stata, quindi,

chiesta l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre, in ossequio

dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito,

l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr.

STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021.

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nel caso di

specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della

ricorrente e dei testi non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai

fini della risoluzione della vertenza.

Pertanto si prescinde

dalle audizione richieste.

2.14

In

esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale

non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28 giugno 2021.

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 30 agosto 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti