40.2021.1
Restituz. IPG maternità. Assicurata con 2 attività dip. a tempo parziale (una CH, una IT) a seguito della nascita del figlio nell'8/17. Nel '18 in effetti è stata assoggettata a partire dal '15 al sistema di sicurezza sociale italiano. Restituz. non può essere esclusa in virtù della tutela della BF
25 ottobre 2021Italiano38 min
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
40.2021.1
rs
Lugano
25 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità di maternità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 ottobre 2017 RI 1, di
professione assistente dentale dipendente e al beneficio di un permesso G per
confinanti, ha inoltrato alla CO 1 (in seguito: Cassa) domanda di indennità di
maternità a seguito della nascita, il __________ 2017, del figlio __________
(cfr. doc. 018; 095; 022).
1.2. La
Cassa ha riconosciuto all’interessata un’indennità giornaliera lorda di fr.
37.60 dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).
1.3. Con decisione del 15 gennaio
2021 la Cassa, da un lato, ha stabilito che RI 1 non aveva diritto alle
indennità di maternità dal 18 agosto al 23 novembre 2017, in quanto “a
seguito dell’affiliazione retroattiva al settembre 2015 e del conseguente
obbligo contributivo presso l’ente italiano” non poteva più vantare lo
statuto di persona assicurata obbligatoriamente all’AVS al momento del parto ex
art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG.
Dall’altro, le ha ordinato
la restituzione della somma di fr. 3'455.40 pari alle indennità già versate dal
18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 057).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 133), la Cassa, il
28 giugno 2021, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato il proprio provvedimento del 15 gennaio 2021, motivando come segue:
" (…)
1.
Per l’articolo 16b cpv. 1 LIPG ha diritto all'indennità la donna
che:
a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS
durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b. durante tale periodo ha esercitato un’attività
lucrativa per almeno cinque mesi;
c. al momento del parto:
1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 LPGA;
2, è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o
3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in
contanti.
Inoltre, per i cittadini di uno Stato UE o AELS che lavorano in
Svizzera, sono applicabili i disposti dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone (ALC).
2.
Nella fattispecie è pacifico che l'assicurata, cittadina italiana,
domiciliata in Italia e salariata, rientri nel campo d'applicazione
dell'Accordo con l’UE.
Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, in
particolare quella del datore di lavoro e dell'Ente assicurativo italiano
(modulo Al), la signora RI 1 risulta assoggettata retroattivamente al regime di
sicurezza sociale italiano.
La signora RI 1 non può quindi essere ritenuta persona assicurata
ai sensi della legge AVS così come stabilito all'articolo 16c cpv. LIPG.
Ne consegue che la Cassa ha rettamente ritenuto la signora RI 1
non adempiere alla condizione precipua - essere assicurata ai sensi della legge
AVS - prevista all'articolo 16b cpv. 1 LIPG per l'ottenimento delle indennità
in caso di maternità.
Stante quanto precede, la decisione di restituzione del 15 gennaio
2021 è quindi confermata. (…)” (Doc. A)
1.5. Contro la decisione su opposizione
del 28 giugno 2021 RI 1, patrocinata dagli avv. RA 1 e __________, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa.
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
1.
La signora RI 1, come noto all'ufficio, cittadina italiana al
beneficio di permesso G, è lavoratrice frontaliere.
Per quel che rileva ai fini della decisione de qua appare
opportuno sottoporre all'autorità i seguenti comprovati fatti, essendo
motivata la decisione <a seguito dell'affiliazione retroattiva al
settembre 2015 e del conseguente obbligo contributivo presso l'ente italiano si
rende necessaria una
riconsiderazione del diritto alle indennità di
maternità a suo tempo versate […] conformemente all'art.
161, cpv. 1 lett. A LIPG>.
La deducente è stata assunta a far data dal 2.4.2013 dal
medesimo datore di lavoro (dr. __________) svizzero bensì presso la sede
italiana, in uno studio professionale al medesimo riconducibile.
Prove: doc. C: contratto lavoro __________ di __________
doc. D: sito web __________
di __________
Successivamente l'opponente è stata assunta in data
6.7.2015 sempre dal dr. __________ - per il tramite della __________ (ora __________
- CHE-177.834.213) - presso la sede in __________.
Prove: doc. E: contratto lavoro __________
doc. F:
CHE-177.834.213
Per l'effetto, trovandosi occupata - con grado di occupazione
del 50% - contemporaneamente presso due datori di lavoro transfrontalieri.
2.
Su indicazioni sul relativo contenuto dal datore di lavoro
- e per esso - il consulente del lavoro, l'opponente ha sottoscritto il
Certificato A1.
Invero, la questione (rectius, la problematica) era già
nota all'intestato Ufficio atteso che nel corso dell'anno 2017 la
lavoratrice aveva espresso i dubbi sul tema in parola e cercato
spiegazioni agli uffici interessati (__________ e frontalieri) proprio per il
mancato supporto del datore di lavoro. Inopinatamente si giunse nel 2018 con la
trasmissione della modulistica sulla scorta dei dati forniti dal datore di
lavoro.
Prove: doc. G: Certificato AI
doc. H: Serie di
e-mail Ufficio Frontalieri e IAS 2017
docc. I e II: doc. I
modulo E412 inviato a INPS
3.
In altre parole, nel caso di specie ci si trova di fronte a
lavoratrice frontaliere pluriattiva (al 50%) assunta contestualmente da
datore di lavoro italiano e datore di lavoro svizzero.
Al caso di specie, quindi, è applicabile il corpus normativo
derivante dalla Libera Circolazione delle persone CH-UE, in materia di
coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, in
particolare i Regolamenti CE n. 883/2004 (regolamento base) all'art. 13
(Esercizio di attività in due o più stati membri) e n. 987/2009 (regolamento
attuativo) all'art. 14 (Determinazione della legislazione applicabile).
In altre parole, le convenzioni di sicurezza sociale permettono di
evitare che nei casi internazionali o transfrontalieri le persone interessate
vengano penalizzate, per esempio da una doppia imposizione o dalla perdita di
diritti.
Criterio legale fondamentale per determinare l'Ente
erogatore delle prestazioni nei settori di sicurezza sociale per i lavoratori
transfrontalieri e relativa imputazione delle contribuzioni dovute (ex
plurimis, sui criteri BGE 144 V 210).
Per l'effetto, la signora RI 1 è (doveva essere) assoggettata
alla legislazione sociale dell'Italia stato membro di residenza,
esercitando <una parte sostanziale (superiore al 25%) della sua attività
in tale Stato membro>.
Criterio legale invero non considerato dal datore di
lavoro all'atto delle due assunzioni (cfr. contratti), sicché alla lavoratrice
sono stati applicati contemporaneamente e illegittimamente i
regimi di assistenza sociale di entrambi i Paesi (con relative trattenute e
prestazioni).
Il datore di lavoro, invero, deve annunciarsi presso
l'assicurazione sociale di competenza e versare le relative prestazioni di
competenza.
Ma ciò, come detto, e come emerge per tabulas (cfr.
contratti) non è avvenuto.
4.
In altre parole siamo di fronte all'assicurato di buona fede
(ha seguito le istruzioni del datore di lavoro) al quale non può essere
rimproverato l'indebita corresponsione della IPG.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1
secondo periodo LPGA). Certo, per prestazioni indebitamente riscosse si
intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il
loro versamento non erano adempiute, ma la lavoratrice odierna opponente
non era scientemente consapevole di ciò poiché ha eseguito le istruzioni del
datore di lavoro che non l'ha seguita a fronte delle richieste di
informazione/delucidazione (cfr. doc. H). (…)” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 14
settembre 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando
all’esposizione dei fatti e alle motivazioni di diritto esposte nel
provvedimento impugnato (cfr. doc. III).
1.7. Il 27 settembre 2021 i
rappresentanti dell’insorgente, per conto di quest’ultima, hanno prodotto della
documentazione e hanno postulato l’audizione di alcuni testi (cfr. doc. V;
C-E).
1.8. L’amministrazione ha
presentato le proprie osservazioni il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 3'455.40,
corrispondente alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità
percepite dal 18 agosto al 23 novembre 2020.
2.2. Nel
ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere la violazione
dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 28 giugno 2021, e
quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione,
sostenendo che la Cassa abbia fatto riferimento unicamente all’art. 16b cpv. 1
LIPG “senza spender parola - meglio motivare - con ragionamento
logico-giuridico a confutazione delle argomentazioni in fatto e diritto di cui
all’opposizione” (cfr. doc. I pag. 2).
Il diritto di essere sentito,
di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere
una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF
8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
opposizione del 28 giugno 2021, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente,
in particolare, il motivo per cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle
indennità di maternità corrisposte alla ricorrente da agosto a novembre 2017, e
meglio perché, essendo assoggettata al regime di sicurezza sociale italiano,
non aveva diritto a tali prestazioni (cfr. doc. A; consid. 1.5.).
Del
resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato già in sede di opposizione
(cfr. doc. 126), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione
emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La
censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della
decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.
2.3. L'art. 25 cpv. 1 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
applicabile al regime delle indennità per perdita di guadagno in caso di
maternità in virtù del rinvio di cui all’art. 1 della legge federale sulle
indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
(LIPG) - dal 1° gennaio 2021 legge federale sulle indennità di perdita di
guadagno (LIPG; RS 834.1) -, stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità
anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009
consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26
ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14
giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF
8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009
consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. L’art. 16b LIPG riguarda gli
aventi diritto all’indennità in caso di maternità e fino al 31 dicembre 2020 enunciava:
"Ha
diritto all’indennità la donna che:
a.
era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b.
durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque
mesi;
c. al momento del
parto:
1. è una salariata ai
sensi dell’articolo 10 della LPGA;
Considerandi
2.
è un’indipendente ai
sensi dell’articolo 12 LPGA; o
3.
collabora
nell’azienda del marito percependo un salario in contanti. (cpv. 1)
Il periodo
d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui
il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. (cpv. 2)
Il Consiglio federale
disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o
disoccupazione:
a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1
lettera a;
b. al momento del parto
non sono salariate o indipendenti.” (cpv. 3)
Dal 1° gennaio 2021 il
tenore dei cpv. 2 e 3 dell’art. 16b LIPG è rimasto invariato, mentre il cpv. 3
sancisce:
" Il
Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per
incapacità al lavoro o disoccupazione:
a. durante i nove mesi precedenti
il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
b. al momento del parto non sono
salariate o indipendenti.”
Le condizioni enunciate
all’art. 16b LIPG cpv. 1 lett. a, b e c sono cumulative (cfr. DTF 142 V 502
consid. 2.1.; DTF 136 V 239 consid. 2; DTF 133 V 73 consid. 3). Se uno di tali
presupposti non è ossequiato, non sussiste in linea di principio il diritto a
indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.
Per quanto
attiene specificatamente al requisito di cui all’art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG,
va rilevato che sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS le
persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv.
1.
lett. a LAVS).
ll diritto all'indennità
di maternità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG) e si estingue
normalmente 98 giorni dopo il suo inizio (art. 16d LIPG).
Per l'art. 16e cpv. 1 LIPG l'indennità
di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera. Quest'ultima
ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto
all'indennità. All’accertamento di tale
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 (cfr. DTF 133 V
431.
consid. 4.1.).
2.5
Nella presente evenienza, il __________
2017, momento del parto della ricorrente, cittadina italiana, in possesso di un
permesso G quale frontaliera e domiciliata in Italia, a __________ (__________;
cfr. doc. 022), erano in essere due contratti di lavoro, il primo di durata
indeterminata concluso dall’insorgente con la Clinica __________ di __________
nel settembre 2013 quale assistente alla poltrona per 20 ore alla settimana
(cfr. doc. 102; 103), il secondo di durata indeterminata stipulato dalla
medesima con la __________ di __________ il 6 luglio 2015 quale assistente
dentale al 50% (cfr. doc. 095).
A questo proposito va
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112.681, di seguito: ALC).
Fino
al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE)
n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in
DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012
2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1°
aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2,
pubblicata in DTF 140 V 98).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;
RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015.
pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
In concreto, nella misura
in cui oggetto del contendere è la restituzione di indennità di maternità
percepite nel 2017 si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova
versione.
Il regolamento si applica pure ratione
personae. L'interessata è cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2
Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2017 era vincolata a due contratti di
lavoro quale salariata uno in Svizzera e uno in Italia (cfr. STF 9C_139/2020
del 10 febbraio 2021; DTF 144 V 210, citata anche dalla parte ricorrente; cfr.
doc. I).
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le
prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
L'art.
11.
cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra
2.
a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro. In particolare giusta l’art. 11 cifra 3
lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 “una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro” (principio della lex loci laboris;
DTF 144 V 210, consid. 6.2.1; DTF 142 V 280 consid. 6.1.).
Ai sensi dell’art. 13 cifra
1.
del regolamento (CE) n. 883/2004:
" 1. La
persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati
membri è soggetta:
a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale
Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure
b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello
Stato membro di residenza:
i) alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o
di un datore di lavoro, oppure
ii) alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in un solo Stato membro, oppure
iii) alla
legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la
propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di
residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi
la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è
lo Stato membro di residenza, oppure
iv) alla
legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più
imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o
il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.”
L’art. 14 cifre 5 e 8 del
regolamento (CE) n. 987/2009, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2012,
stato al 1° gennaio 2015 (RS 0.831.109.268.11), prevede:
" 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che ‹esercita abitualmente
un’attività subordinata in due o più Stati membri› si intende una persona che
esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo
stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più
attività distinte in due o più Stati membri.
(…).
8.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2,
del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o
autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata
una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del
lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della
parte principale di tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta
in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la
retribuzione;
b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il
numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25
per cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale
delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.”
Per quanto concerne la
definizione di “parte sostanziale” dell’attività di cui all’art. 13 cifra 1 del
regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. pure la Guida pratica La legislazione
applicabile nell’Unione Europea (UE) nello Spazio economico europeo (SEE) e in
Svizzera, edita dalla Commissione europea, Occupazione, Affari sociali e Pari
opportunità, Social Europe nel dicembre 2013, pag. 26 (https://ec.europa.eu/).
Inoltre in una sentenza
DTF 142 V 280 consid. 6.1., già menzionata sopra, la nostra Massima istanza ha
ribadito:
" (…) Pour déterminer si une partie
substantielle de l'activité salariée est exercée dans un Etat membre, les
critères du temps de travail et/ou de la rémunération doivent être pris en compte;
la réunion de moins de 25% des critères précités indiquera qu'une partie
substantielle des activités n'est pas exercée dans l'Etat membre concerné (art. 14 par.
8.
du règlement n° 987/2009).”
Al riguardo cfr. anche
STCA 35.2016.21 del 20 giugno 2016 consid. 2.4., pubblicata in RtiD I-2017 N.
56.
pag. 304; STCA 35.2005.57 del 12 aprile 2006, pubblicata in RtiD II-2006 N.
59.
pag. 255; opuscolo informativo AVS AI 1.12 Contributi Assoggettamento
assicurativo, stato al 1° gennaio 2021 p.to 10 (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/2.12.i).
2.6
A proposito delle persone che
svolgono simultaneamente delle attività lucrative in due o più Stati l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nella Circolare sull’indennità di
maternità (CIMat) valida dal 1° luglio 2005, stato al 1° gennaio 2014 (versione
4), al p.to 1038 ha del resto indicato:
" (…)
1038.
In virtù
dell’Accordo sulla libera circolazione delle
1/10 persone
tra la Svizzera e l’UE (Accordo con l’UE e della Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), una persona che
rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo con l’UE o della Convenzione AELS
è assicurata per principio solo in un Paese, nello specifico in quello in cui
lavora. Se svolge più attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di
domicilio, la persona è assicurata in quest’ultimo. Sono previste eccezioni in
particolare nei rapporti con alcuni Stati e per i lavoratori indipendenti. In
casi speciali, per determinare l’assoggettamento assicurativo va fatto
riferimento alle DOA.” (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download?version=4)
Il tenore del p.to 1038 è
rimasto invariato nella versione 5 della CIMat, stato 1° gennaio 2020 (cfr. https://sozialversicherungen. admin.ch/it/d/6390/download?version=5).
Nella Circolare sulle
indennità di maternità e di paternità (CIMatPat) valida dal 1° gennaio 2021
(versione 6) il p.to 1038 è diventato il p.to 1062 (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch /it/d/6390/download?version=6).
Il p.to 1062 è stato
mantenuto anche nella versione 7 valida dal 1° luglio 2021 (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch /it/d/6390/download).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del
27.
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del
18.
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144
V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7
In concreto la ricorrente,
domiciliata in Italia, che svolgeva due attività indipendenti, una in Italia
per 20 ore alla settimana e una in Svizzera a metà tempo, in applicazione
dell’art. 13 regolamento (CE) n. 883/200 cifra 1 lett. a secondo cui la persona
che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è
soggetta, se esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato
membro di residenza, alla legislazione di questo Stato (cfr. consid. 2.5.; STF
9C_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 4.1.2.), deve essere sottoposta alla
legislazione in ambito di sicurezza sociale dello Stato italiano.
In effetti l’insorgente,
essendo attiva quale assistente alla poltrona a __________ per 20 ore alla
settimana (cfr. doc. 102; 103), esercitava una parte sostanziale (almeno il 25%
dell’attività complessiva; cfr. consid. 2.5.) della sua attività nel suo Stato
di residenza, ossia l’Italia.
Giova, inoltre, precisare
che ai sensi dell’art. 14 cifra 5 regolamento (CE) n. 987/2009 per persona che esercita abitualmente un’attività
subordinata in due o più Stati membri si intende una persona che esercita,
contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore
di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività
distinte in due o più Stati membri.
Ne discende che ai fini
della risoluzione della presente vertenza è irrilevante la circostanza che il
datore di lavoro dell’insorgente sia il medesimo in Svizzera e in Italia (cfr.
doc. I).
In casu dalle carte
processuali, in particolare dal certificato A1 emesso il 21 novembre 2018
dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) italiano (cfr. doc. 041), emerge
d’altronde che la ricorrente, nel mese di novembre 2018, è stata assoggettata
al sistema di sicurezza sociale italiano con effetto retroattivo al settembre
2015.
(cfr. doc. 048; STF 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021).
In simili condizioni,
occorre concludere che l’insorgente , nel periodo da agosto a novembre 2017,
non aveva diritto alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità ai
sensi della LIPG.
2.8
Per quanto attiene in
generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla
restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione.
Il problema della buona
fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è
prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5
luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo
2004.
consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio
2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il
fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla
Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere
di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la
restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017
dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
Argomentazioni
relative alla buona fede, quale presupposto del condono, fatte valere dalla
ricorrente (cfr. consid. 2.3.; doc. I pag. 6), non sono pertanto ricevibili
nella procedura concernente la restituzione e devono essere espresse con un’eventuale
domanda di condono.
Come sottolineato dalla
parte resistente (cfr. doc. A), è comunque possibile pronunciare una decisione
di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione
di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo
è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di
una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio
2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009).
2.9
Alla
luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente,
nel periodo dal 18 agosto al 23 novembre 2017, ha beneficiato a torto di
indennità di maternità a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che
la medesima, in ambito di sicurezza sociale, è stata assoggettata nel 2018 alla
legislazione dello Stato italiano con effetto retroattivo dal 2015 (cfr. consid. 2.7.).
Del resto la Cassa aveva
fornito indicazioni in tal senso all’insorgente nel settembre 2017, e meglio
doveva essere sottoposta alla legislazione italiana e che “corrispondendo
gli oneri sociali alla corrispondente autorità italiana, la richiesta
d’indennità di perdita di guadagno in caso di maternità dovrà essere inoltrata
alla competente autorità italiana” (cfr. doc. E).
Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti
di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle decisioni iniziali
(informali) con le quali sono state attribuite le indennità di maternità
all’insorgente per l’arco di tempo 18 agosto – 23 novembre 2017 (cfr. consid.
2.3.).
Ne consegue che in concreto
sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della
restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo 18
agosto -23 novembre 2017.
2.10
Va poi osservato che la Cassa
ha salvaguardato il termine di perenzione annuo di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido
fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque
anni dopo il versamento della prestazione”).
Dal 1° gennaio 2021 il
termine di perenzione relativo è di tre anni (cfr. RU 2020 pag. 5137).
In proposito è utile
evidenziare, in primo luogo, che il termine annuo di perenzione comincia
normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF
8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio
2021.
consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).
Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi
nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF
111.
V 14 consid. 3 pag. 17).
In caso di errore
dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento in cui esso è
stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un
secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel
caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla
fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base
all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio
2021.
consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF
146.
V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag.
306.
[C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento
della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò
renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare
il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF
8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio
2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1
in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
In secondo luogo, che dalla
documentazione agli atti risulta infatti, senza che siano necessari particolari
approfondimenti, da una parte, che la Cassa è stata resa attenta dell’assoggettamento
della ricorrente alla legislazione in materia di sicurezza sociale italiana
tramite lo scritto della __________ del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 049; VII),
dall’altra, che la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha
preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata
il 15 gennaio 2021 (cfr. doc. 057).
2.11
Per completezza giova rilevare
che nel caso di specie la restituzione delle indennità di maternità non può
essere esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede sancito dall’art. 9 Cost.
Per inciso si rileva che
la questione relativa alla tutela della buona fede ex art. 9 Cost. deve essere
chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di restituzione (cfr.
DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in
DLA 2006 N. 15 pag. 158).
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1.
Si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_86/2021 del 14
giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.;
STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF
143.
V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04
del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;
STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
In concreto, da un lato,
non si comprende quale possa essere l’informazione errata fornita alla
ricorrente o
un comportamento suscettibile di fare sorgere nella stessa determinate
aspettative (cfr. 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3).
D’altro lato, ad ogni modo
secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della
prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che
consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_341/2019 del 30 gennaio
2020.
consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
2.12
A
proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo
Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all’insorgente il rimborso di fr. 3'455.20,
corrispondenti alla somma delle indennità di maternità nette percepite dal 18
agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).
Ritenuto
che la ricorrente non aveva diritto a indennità di maternità nel lasso di tempo
citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle
prestazioni erogate.
L’insorgente,
del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma
chiesta da rimborsare.
2.13
La parte ricorrente ha chiesto
l’assunzione di informazioni, in particolare in sede di udienza d’istruzione,
dell’insorgente, del datore di lavoro __________ e dei collaboratori dell’__________
__________ e __________ (cfr. doc. I; V).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid.
2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;
STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23.
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020
consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020,
pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22
pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020
consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente
non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né
una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha richiesto l’assunzione di informazioni, in
particolare, da parte dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 8). E’ stata, quindi,
chiesta l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre, in ossequio
dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito,
l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr.
STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio
2021.
consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF
8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nel caso di
specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di
emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della
ricorrente e dei testi non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai
fini della risoluzione della vertenza.
Pertanto si prescinde
dalle audizione richieste.
2.14
In
esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale
non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28 giugno 2021.
2.15
L’art. 61 lett. a
LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 30 agosto 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni IPG, il legislatore non ha previsto
di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti