Lexipedia

Decisione

41.2005.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 agosto 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i sei mesi estivi esercitava sia l’attività di selvicoltore che di gerente,

mentre i rimanenti sei mesi invernali solo quella di selvicoltore, il calcolo del

reddito senza invalidità, rispettivamente del guadagno assicurato, di fr.

64'875 riportato nella decisione contestata, modificato a favore

dell’assicurato, risulta essere il seguente:

" 6 mesi "invernali" quale selvicoltore al

100%: 50% Fr. 58'500 = Fr. 29'250.00

6 mesi "estivi"

quale selvicoltore al 50% 25% di Fr.

58'500 = Fr. 14'625.00

6 mesi estivi quale

gerente del grotto

Fr. 21'000.00

TOTALE

Fr. 64'875.00 "

(Doc.

A)

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, tenuto conto dell’abilità lavorativa

del 50% quale selvicoltore e del 90% quale gerente di grotto, lo stesso è di

fr. 18'900, così come correttamente esposto dall’amministrazione nella

querelata decisione:

"

6 mesi

"invernali" quale selvicoltore al 50%:

25% Fr. 58'500 = Fr. 14'625.00

6 mesi "estivi"

quale selvicoltore al 25% 12.5% di Fr. 58'500 =

Fr. 7'312.50

6 mesi estivi quale

gerente del grotto al

90% Fr. 18'900.00

Considerandi

TOTALE Fr.

40'837.50 "

(Doc. A)

Ne

consegue quindi un tasso d’invalidità del 37%. Tenuto conto di un guadagno

annuo di fr. 64'875, nonché della percentuale della prestazione ex art. 40 cpv.

2.

LAM, la rendita d’invalidità risulta essere di fr. 1'900,30 al mese, in luogo

dei fr. 1'772,15 fissati nella decisione formale 19 ottobre 2004 (cfr. decisione

su opposizione, pag. 7).

Essendo dunque la decisione contestata corretta,

il ricorso dev’essere respinto.

2.10

L’assicurato

ha chiesto l’espletamento di una valutazione professionale.

A tal proposito va rilevato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce della numerosa documentazione contenuta nell'incarto,

questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non

appare necessario dare seguito alla richiesta dell’assicurato.

2.11

L’UFAM, vittorioso in causa e patrocinato da un legale, ha chiesto

l’assegnazione di ripetibili.

Secondo la giurisprudenza del TFA, nelle procedure di ricorso nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata agli organi con compiti di

diritto pubblico (DTF 127 V 206 consid. 3a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Zurigo 2003, § 74 n. 61

p.61).

Tale principio vale anche nei confronti dell’UFAM (STFA

inedita del 25 febbraio 2003 nella causa G, M6/01 e del 30 luglio 1998 nella

causa B., M2/97).

Ne consegue che l’amministrazione, seppur vincente, non ha diritto a

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster