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Decisione

41.2005.3

Assenza di un nesso causale tra le attuale affezioni e quelle conseguenti all'infortunio; in casu l'assicurazione militare ha rettamente ritenuto dato lo status quo sine, motivo per cui poteva porre t

19 giugno 2006Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi lamentati a seguito dell’infortunio del 2002 non erano terminati

(doc. 73).

Dal 3 al

24 dicembre 2003 l’assicurato ha soggiornato presso la Clinica di

riabilitazione di __________. Nel rapporto d’uscita 23 dicembre 2003 i medici

della Clinica evidenziavano che alla fine del ricovero il paziente non presentava

più dolori alla digitopressione della zona parascapolare, che la radiografia

del tratto cervico-dorsale effettuata durante il ricovero non presentava

alterazioni degne di nota a livello del corpo vertebrale T6 rispetto ai referti

radiologici. Soggettivamente l’assicurato dichiarava una riduzione della

frequenza degli episodi algici a livello medio-dorsale, con irradiazione a

livello toracico e la persistenza d’episodi saltuari di cervicalgia (doc. 92).

Sulla scorta del succitato rapporto, con nota 12 gennaio 2004 il dr. __________,

medico della sezione AM 7, ha concluso che il quadro clinico dell’assicurato

aveva raggiunto lo status quo sine, ossia che gli influssi imputabili

all’infortunio militare del 2002 erano scomparsi (doc. 95).

Il 27

aprile 2004 lo specialista in medicina infortunistica, dr. __________, su

incarico dell’assicurazione __________ di __________, ha visitato l’assicurato

per una valutazione dei postumi della frattura T6 riportata durante il servizio

militare del 2002.

Con rapporto 24 giugno 2004 in merito al nesso casuale egli ha evidenziato:

"

L'infortunio ha cagionato la frattura del corpo

di T6 guarita con un'angolazione cifotica anteriore di 16°.

La sintomatologia soggettiva cervicale non è

dipendente da infortunio e non vi sono alterazioni post-traumatiche

evidenziabili; per altro gli esiti di frattura del corpo di T6 non mostrano

segni di instabilità ed il paziente presentava già una anamnesi di cervicalgia

e cervico-brachialgia destra risalente al 1991 e 1994.

La Thoracic Outlet Sindrom (TOS) bilaterale è

congenita e la medesima non è da mettere in relazione preponderante con

l'infortunio che ci occupa." (Doc. 115)

Lo

specialista ha poi ritenuto la situazione stabilizzata ed ha valutato un grado

IMI del 35%.

Con nota

25 ottobre 2004 il medico della sezione AM 7 ha confermato la propria posizione

del 12 gennaio 2004 (doc. 125).

1.3. Con

preavviso 29 novembre 2004 la sezione AM 7 ha comunicato a RI 1 che la frattura

stabile del corpo vertebrale T6 non giustificava più il versamento

dell’indennità giornaliera prevista dall’art. 28 LAM poiché non pregiudicava la

capacità lavorativa. Di conseguenza l’amministrazione ha soppresso l’erogazione

della prestazione dal 1° gennaio 2005 (doc. 127).

Il 14 gennaio 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha comunicato di

non essere d’accordo con il preavviso, preannunciando di recarsi a __________ per

una visita peritale da parte dei medici della Clinica ortopedica __________

(doc. 131).

Con

rapporto 2 febbraio 2005, confermata la nota diagnosi, i medici della Clinica __________

hanno costatato che il paziente soffre di dolori d’origine poco chiara, da

mettere piuttosto in relazione con alterazioni degenerative. Essi hanno poi

fatto presente che l’apprezzamento sulla genesi dei dolori va fatto nell’ambito

di una perizia i cui costi dovrebbero essere a carico del paziente (“ Es

handelt sich um den St. n. Fraktur BWK 6. Die

Schmerzen des Patienten sind letztendlich nicht ganz klar, eher aufgrund

unspezificher bzw. degenerativer Veränderungen zu sehen. Bezüglich einer

Begutachtung und Stellungnahme hinsichtlich der Genese der Schmerzen müssen wir

in einer gutachterlichen Aeusserung dazu Stellung nehmen. Die Kosten hierfür

müsste der Patient tragen“, doc. 137).

1.4. Tramite

decisione 23 febbraio 2005 la sezione AM7 ha confermato il rifiuto di

continuare ad erogare delle indennità giornaliere per la frattura del corpo

vertebrale T6 a seguito dell’infortunio del 2002 (doc. 144).

Con

opposizione 22 marzo 2005 l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1,

ha chiesto il riconoscimento da parte dell’assicurazione militare

dell’incapacità lavorativa quale conseguenza della succitata frattura e, di

conseguenza, l’erogazione di una rendita d’invalidità e di una rendita per

menomazione dell’integrità (doc. 146).

Ribadito

che per quel che concerne la frattura della vertebra T6 è stato raggiunto lo

status quo sine e che i disturbi attualmente lamentati (TOS e cervicalgie) non

sono da mettere in relazione con le sequele dell’infortunio del 2002, con

decisione su opposizione 23 giugno 2005 l’allora Ufficio federale

dell’assicurazione militare ha confermato il rifiuto di erogare delle

prestazioni (doc. 149).

1.5. Con il

presente tempestivo ricorso l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha

chiesto che venga riconosciuta una piena responsabilità dell’assicurazione militare

per l’inabilità lavorativa in quanto i disturbi rispettivamente le limitazioni

permanenti derivano dalle conseguenze dell’infortunio militare del 2002 motivo

per cui egli ha diritto alle prestazioni di invalidità e di rendita per

menomazione dell’integrità.

Sostanzialmente egli contesta di essere “guarito” dagli esiti relativi alla

frattura del corpo vertebrale T6, rimproverando all’amministrazione di aver

valutato la fattispecie in modo arbitrario e contraddittorio.

1.6. Con risposta

di causa 24 ottobre 2005 la CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2 ha confermato la

correttezza della decisione impugnata ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.7. Con scritto

11 novembre 2005 il ricorrente ha replicato, mentre il 22 novembre 2005 l’avv. RA

2 ha duplicato.

In

diritto

2.1. Giusta

l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si

manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.

L'assicurazione

militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

a.

che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto

certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e

b. che

detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo

decorso durante il servizio

(art. 5 cpv. 2 LAM).

L’assicurazione

militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella

menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell’aggravamento dell’affezione.

La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo

dell’affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).

Nelle

situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, il cui tenore è rimasto

invariato a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS

830.1), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio

della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae

infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o

dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione

della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione

causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero

criterio temporale (Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di

Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 5, p. 83, N. 13).

Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità

adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é,

secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, p. 284).

La

presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può

tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso

(Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p.

71).

Secondo

il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e

scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si

considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica,

l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF

111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., p. 286). Ne deriva che, nella

suindicata ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM,

la

responsabilità

dell'assicurazione militare perdura soltanto fintanto che l'aggravamento

dell'affezione preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è

adempiuto qualora l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia

lo stato di salute paragonabile a quello esistente immediatamente prima

dell'infortunio) oppure lo "status quo sine" (ossia lo stato di

salute che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto

anche senza l'infortunio stesso; cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146

consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre

RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).

2.2. Va ricordato

che l’art. 6 LAM (anch’esso rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore

della LPGA) statuisce che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da

un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito

all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una

ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità

preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio

oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di

postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.

Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA,

si parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in

modo tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente,

un’incapacità lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando

un’affezione, dopo un lungo periodo, porta da un quadro clinico o ad

un’affezione completamente diversa (DTF 123 V 138).

Affinché

un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno

assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità

preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento

assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, art. 6, N. 17 p. 96).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che,

senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Inoltre, il rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123

V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8).

2.3. Nel ricorso

in esame l’assicurato è del parere che le conseguenze postraumatiche

dell’infortunio militare occorsogli nel 2002 sono talmente gravi che

recentemente ha dovuto abbandonare la propria professione, indi per cui l’assicurazione

militare deve continuare a versargli le prestazioni di legge.

L’amministrazione nega invece una relazione tra le attuali affezioni

(cervicalgie e sindrome dell’apertura toracica vascolare [TOS]) e l’evento del

2002.

Trattandosi

di postumi tardivi risulta in casu applicabile l’art. 6 LAM (cfr. consid. 2.2).

2.4. Da un attento

esame degli atti di causa questo TCA non può che confermare l’operato

dell’amministrazione e questo per i motivi che seguono.

Occorre anzitutto

rilevare che la decisione presa dall’amministrazione si basa sostanzialmente

sulla presa di posizione 25 ottobre 2004 del medico della sezione AM 7, dr. __________,

dove egli ha in particolare evidenziato quanto segue:

"

Ora, è evidente dagli atti che la frattura

vertebrale di T6 era una frattura stabile, senza segni per sublussazione della

vertebra e senza segni di compressione delle strutture nervose adiacenti, anche

a distanza di mesi dall'infortunio del 29 novembre 2002.

In altre prese di posizione, ho pure ribadito il

concetto che le cervico-brachialgie riferite dal signor RI 1 nulla hanno a che

vedere con la frattura stabile di T6 in servizio, essendo queste riconducibili

in parte sia alla TOS ("Thoracic outlet sindrome", o sindrome di

fuoriuscita dal torace), affezione non AM, di natura congenita e diagnosticata

dalla dr.ssa med. __________ il 28 febbraio 2003 (doc. 31) e sia durante la

scuola reclute 1991 (- Il 6 agosto 1991 annuncio in infermeria per: una

settimana. Cura: Voltaren 50 mg x3/die. Dispensa") (incarto sanitario).

Infatti sappiamo che nel certificato del dr. med.

__________ del 12 aprile 1993 (è scritto 1993, probabile errore di scrittura: è

il 1994), il collega scriveva: "il signor RI 1 del 20 gennaio 1969 ha

subìto l'11.4.1994 un incidente stradale procurandosi una contusione L-S

importante ed un colpo di frusta alla colonna cervicale" (incarto

sanitario).

Noto pure che nel rapporto del servizio esterno

del 29 aprile 2003, il signor RI 1 ha tralasciato di dire all'ispettore AM

l'episodio de 6 agosto 1991 ed il colpo di frusta avuto alla colonna cervicale

Considerandi

nell'aprile 1994, pur essendo stato sollecitato a ricordare l'anamnesi di tutta

la colonna vertebrale (doc. 37).

Ricordo pure che all'esame neurologico presso il

dr. med. __________ del 20 giugno 2003 (a distanza di 7 mesi dall'infortunio in

servizio del 29 novembre 2002), lo specialista osservava sì una sindrome

cervicale secondaria di tipo statico, valutando poco probabile tra l'altro una

relazione tra i disturbi attuali de paziente e la nota TOS.

Tuttavia, tale sua valutazione (sindrome

cervicale secondaria di tipo statico) era solo un'ipotesi, come da lui stesso

specificato, per spiegare i disturbi lamentati dal signor RI 1, con reperti

all'esame clinico piuttosto scarsi, ovvero era evidente la discrepanza tra lo stato

obiettivo (povero) ed i disturbi soggettivi lamentati dal paziente (doc. 68).

Il dr. med. __________ confermava, nella sua

valutazione della visita specialistica del 20 giugno 2003 che il paziente, dopo

la caduta ed il trauma dorsale in servizio del 29 novembre 2002, aveva

riportato una frattura da schiacciamento del corpo vertebrale D6, senza

associata disfunzione neurologica (frattura stabile) (doc. 66).

Osservo pure che al momento del consulto, il dr.

med. __________ non era al corrente dei precedenti anamnestici riguardanti la

colonna cervicale e risalenti al 1991 e 1994, come poi l'Assicurazione militare

ha appurato dall'incarto sanitario (vedi mia nota per gli atti del 17 giugno

2003.

- doc. 59).

Ora, sulla base di tali osservazioni e

constatazioni che poggiano sullo stato degli atti, le mie conclusioni del 12

gennaio 2004 sono da me qui ribadite." (Doc. 125)

Come

verrà in seguito evidenziato, a mente del TCA, non vi sono motivi per

discostarsi dalla valutazione operata dal medico di sezione, frutto di

un’accurata ed attendibile valutazione medico-assicurativa, priva di

contraddizioni.

Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del TFA, i rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s).

2.5

La

valutazione del dr. __________ di escludere una relazione tra la sindrome

cervicale e la sindrome dell’apertura toracica (TOS) con gli influssi della

frattura della vertebra toracale T6 subita il 22 novembre 2002 durante il servizio

militare trova del resto conferma dagli atti di causa e non presta fianco a

critiche.

Va dapprima fatto riferimento all’esame neurologico del 20 giugno 2003 in cui

il dr. __________ rilevava che l’evoluzione del trauma del 2002 aveva portato

all’insorgenza di una sindrome cervicale secondaria di tipo statica, precisando

tuttavia che si trattava di un’ipotesi dovuta agli scarsi reperti clinici

presenti. Come rettamente evidenziato dal dr. __________, lo specialista non

era al corrente dei precedenti anamnestici riguardanti la colonna cervicale

risalenti al 1991 e 1994 (doc. 66), che sono stati accertati solo in epoca

successiva in base all’incarto sanitario (vedi nota 17 giugno 2003 del medico

della sezione AM7, doc. 59). Per contro nello stesso rapporto il dr. __________

ha ritenuto poco probabile una relazione tra i disturbi allora presenti e la

TOS (doc. 66).

L’assenza

di una relazione tra le cervicalgie e la TOS con i postumi dell’infortunio

militare trova conferma nel parere espresso il 24 giugno 2004 dal dr. __________,

ordinato dall’__________ assicurazioni intervenuta quale assicuratore contro

gli infortuni, con lo scopo di esprimersi su un’eventuale indennità per

menomazione dell’integrità fisica. Egli ha dapprima valutato che “l’infortunio

ha cagionato la frattura del corpo T6 guarita con un’angolazione

cifotica di 16°”(sottolineatura del redattore), evidenziando inoltre

l’assenza di alterazioni post- traumatiche e facendo presente che gli esiti

della frattura in questione non mostravano segni d’instabilità, motivo per cui,

continua il sanitario, la sintomatologia soggettiva cervicale non dipendeva

dall’evento infortunistico. Egli ha del resto ricordato che già nel 1991 e 1994

il paziente presentava una anamnesi di cervicalgia e cervico-bracalgia. Infine,

il dr. __________ ha rimarcato come la TOS bilaterale sia congenita e che la

stessa non può essere messa in relazione preponderante con l’infortunio in

questione (doc. 115).

Vero che nel rapporto 28 febbraio 2003 la dr.ssa __________, seppur negando una

causa diretta tra TOS e il trauma sofferto a seguito del noto infortunio, aveva

sostenuto come l’evento infortunistico avesse causato un aggravamento della

stessa sindrome dell’apertura toracica vascolare (doc. 29) e che, in seguito,

lo stesso dr. __________ ne aveva condiviso tale conclusione (doc. 31).

Tuttavia, dopo l’esecuzione di altri accertamenti, con nota 12 gennaio 2004 il medico

della sezione AM7 aveva ritenuto sopraggiunto lo status quo sine.

In

particolare egli aveva evidenziato:

"

Il decorso della degenza (stato dopo trauma con

frattura stabile del corpo vertebrale di T6 il 6 dicembre 2002) è stato

favorevole, il paziente alle dimissioni lamentava solo saltuari episodi di

cervicalgia ed una riduzione della frequenza degli episodi algici a livello

medio-dorsale con irradiazione a livello toracico, obiettivamente non vi era

più dolore alla digitopressione in corrispondenza del muscolo trapezio a

livello parascapolare bilateralmente e la sintomatologia algica a livello

medio-dorsale con le note irradiazioni a livello toracico ha presentato

carattere discontinuo.

A livello radiologico, i colleghi della Clinica

notano una discrepanza clinico-radiologica: la radiografia del tratto

cervico-dorsale durante il ricovero non evidenzia a livello del corpo

vertebrale T6 alterazioni degne di nota rispetto ai referti radiologici

precedenti (colonna dorsale ap/lat del 16 dicembre 2003: stato dopo frattura di

T6 con formazione di una vertebra a cuneo con un'angolazione di 15°, referto invariato

in paragone rispetto alle lastre del 6 dicembre 2002).

I colleghi della Clinica ritengono opportuna una

nuova valutazione clinica mediante una RMI del rachide dorsale, nel caso in cui

la sintomatologia algica persista nei prossimi mesi.

VALUTAZIONE E RISPOSTA

Ho la netta impressione che l'affezione

assicurata dall'Assicurazione militare e sopra riassunta sia ormai

stabilizzata, noto pure quanto osservato dai colleghi della Clinica di

Riabilitazione di __________ relativamente alla discrepanza tra la clinica, con

dolori ancora persistenti anche se in miglioramento, ed il reperto radiologico,

che mostra sostanzialmente delle alterazioni di T6 - già note e riconducibili

alla problematica traumatica di T6 del 6 dicembre 2002 - invariate appunto

rispetto alla deformazione post-traumatica di T6.

In tale senso, l'auspicata indagine di RMI in

caso di persistenza della sintomatologia algica, non dovrebbe apportare fatti

nuovi, a mio parere, anche perché in un caso del genere, in altre parole

frattura stabile di T6 con sua deformazione a cuneo, non vedo alcun'opzione

terapeutica di tipo chirurgica, ad esempio una sua stabilizzazione strumentale.

Le opzioni terapeutiche nel caso in questione si

limiterebbero ad un trattamento conservativo, di tipo fisiatrico e medico, che

porterà ad una sostanziale conservazione dello status quo, ovvero alla

stabilizzazione dell'affezione, prevedo.

Pertanto, ritengo ad oggi raggiunto lo status quo

sine dell'affezione, al momento e per un periodo medio-lungo non più

suscettibile di cambiamenti sostanziali." (Doc. 95)

2.6

Nel ricorso,

l’assicurato contesta che sia stato raggiunto lo status quo sine.

In

particolare egli ha fatto riferimento al seguente passaggio della valutazione 24

giugno 2004 del dr. __________:

"

VALUTAZIONE INVALIDITÀ MEDICO TEORICA:

secondo CGA infortunio individuale

Per evitare possibili malintesi si premette che

la presente valutazione, secondo le norme vigenti, è conseguente unicamente

al danno fisico subito dalla persona ed è comparabile quindi con la

valutazione della menomazione alla integrità fisica ai sensi Lainf mentre non

tiene conto della menomata capacità di lavoro rispettivamente di guadagno della

persona esaminata.

Altresì non contemplando le condizioni una

specifica voce relativa al danno che ci occupa, si utilizzano i parametri

previsti in Lainf (valutazione della menomazione alla integrità fisica),

articolo 36, allegato 3 che prevedono la valutazione massima del 50% in caso di

gravi lesioni dolorose e funzionali della colonna vertebrale.

Il caso che ci occupa quindi, sulla base di riscontri

attuali, può essere indennizzato come segue:

Valutazione effettiva: 35% della

totale

per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di

T6 con angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare

impossibile." (Doc. 115)

Al

riguardo, nel ricorso l’assicurato ha evidenziato:

" Il

Dott. med. __________ nel suo certificato del 24.06.2004 (AM act. 115) diceva

testualmente in conclusione:

"Il Caso che ci occupa quindi, sulla base dei riscontri

attuali, può essere indennizzato come segue:

Valutazione effettiva: 35% della

totale

per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con

angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare

impossibile."

Pertanto per chiunque legge una tale dicitura, anche se non è

medico, è chiaro che "gli esiti della frattura vertebrale di T6 con

angolazione cifotica CON DOLORI PERMANENTI ..." si riferisce

unicamente alle conseguenze posttraumatiche dell'infortunio militare!! precisando

con ciò che ormai una ulteriore guarigione o terapia non entrava più in

considerazione.

Pertanto anche quanto scritto dal Dott. med. __________ è in

sintonia con quanto rilevante dal Dott. med. __________ ed è pienamente

evidente che esistono dolori permanenti e molto rilevanti a carico

dell'infortunio militare.

Ribadiamo pertanto che l'AM invece con formalismo eccessivo

e violazione del principio dell'interpretazione secondo le regole

della buona fede (censurabile ai sensi dei diritto costituzionale (art.

9.

CF + art. 2 CCS)) crede di potersi avvalere del certificato del Dott. med. __________

del 24.06.2004, risp. di trincerarsi dietro l'espressione equivoca che "la

frattura del corpo di T6" sarebbe "guarita".

Tale opinione dell'AM è in pieno contrasto con l'effettiva

situazione di fatto e relativa valutazione di più medici per ben

quattro motivi:

a) L'AM non si

avvede o non vuoi vedere e considerare l'intero contesto di tale relazione del

Dott. med. __________ nel quale è stata apposta l'espressione

"guarita".

Infatti nel presente caso il termine "guarito"

può solo significare "stabilizzato" che nel senso della terminologia

medica, come spiegato dal Dott. med. __________, indica uno stato

nel quale pur esistendo conseguenze posttraumatiche di dolori, disturbi e

limitazioni non c'è più da aspettarsi un miglioramento del caso.

"Guarito" in questo senso

ovviamente non significa quindi che non esistono più conseguenze di un infortunio,

anzi al contrario che le stesse sono diventate permanenti!

b) L'espressione

"guarita" come interpretata dall'AM sta poi in chiara contraddizione

con il significato di tale espressione in relazione a tutta la valutazione

d'insieme sia della capacità lavorativa (solo al 50%) sia della valutazione

medica-teorica dove chiaramente il Dott. med.

__________ scrive che esiste un danno di natura permanente:

"per

gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con angolazione

cifotica di 16° con dolori permanenti e

carico supplementare impossibile".

Secondo l'interpretazione dell'AM il

termine "guarito" significherebbe che non esistono più esiti della

frattura del corpo vertebrale di T6, mentre contrariamente a questa opinione

dell'AM, il Dott. med. __________ descrive e comprova chiaramente

l'esistenza di tali "esiti", cioè di tali gravi conseguenze

dell'infortunio sul ricorrente nel servizio militare, e cioè conseguenze

permanenti!" (Doc. I)

Effettivamente il succitato specialista ha parlato di “esiti della frattura

vertebrale di T6 con angolazione cifotica con dolori permanenti”. Tuttavia, a

mente del TCA, egli non si riferisce alle conseguenze postraumatiche

dell’infortunio, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo nella pagina

precedente egli ha ritenuto la frattura “guarita” (stabilizzata), senza

evidenziare alterazione post-traumatiche escludendo quindi un nesso tra

infortunio e dolori cervicali e la TOS (“L'infortunio ha cagionato la

frattura del corpo di T6 guarita con un'angolazione cifotica anteriore di 16°.

La sintomatologia soggettiva cervicale non è dipendente da infortunio e non vi

sono alterazioni post-traumatiche evidenziabili; per altro gli esiti di

frattura del corpo di T6 non mostrano segni di instabilità ed il paziente

presentava già una anamnesi di cervicalgia e cervico-brachialgia destra

risalente al 1991 e 1994. La Thoracic Outlet Sindrom (TOS) bilaterale è

congenita e la medesima non è da mettere in relazione preponderante con

l'infortunio che ci occupa.", doc. 115). Inoltre, dall’attestata

capacità medico-teorica lavorativa al 50% l’assicurato non può trarne alcuna

conclusione a suo favore, visto che dal succitato parere non si può desumere

che tale inabilità lavorativa sia dovuta alle conseguenze dell’infortunio

militare.

La conferma che l’assicurato non presenta più una sintomatologia a seguito

della frattura della vertebra toracale va del resto trovata nel rapporto 2

febbraio 2005 della Clinica ortopedica __________ di __________. In quel

referto i medici hanno attestato che il paziente soffre di dolori d’origine

poco chiara, dolori che comunque sono da mettere in relazione con alterazioni

degenerative aspecifiche e quindi non sono conseguenti alla frattura

vertebrale. Vero che essi hanno fatto presente che una valutazione in merito

alla genesi dei disturbi riscontrati poteva essere svolta solo in ambito di una

perizia, i cui costi devono essere anticipati dall’assicurato (“Es handelt

sich um den St. n. Fraktur von BWK 6. Die

Schmerzen des Patienten sind letztendlich nicht ganz klar, eher aufgrund

unspezifischer bzw. Degenerativer Veränderungen zu sehen. Bezüglich einer

Begutachtung und Stellungnahme hinsichtlich der Genese der Schmerzen müssen wir

in einer gutachterlichen Aeusserung dazu Stellung nehmen. Die

Kosten müsste der Patient tragen“; doc. 137). Ritenuto che

comunque i medici zurighesi hanno parlato di affezioni degenerative, non è necessaria

una valutazione più approfondita.

2.7

Nel ricorso l’assicurato

ha sostenuto che la caduta del 29 novembre 2002 è dovuta alla debolezza del

ginocchio destro derivata dai due precedenti infortuni del 1984 e 1990, tutti

concernenti il ginocchio destro e presi a carico dall’assicurazione militare

(punto no. 3).

Come pertinentemente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa,

tali eventi non possono essere messi in relazione con l’infortunio del 29

novembre 2002.

La distorsione del ginocchio destro, subita il 20 giugno 1984 dall’assicurato

mentre giocava a calcio durante il corso di Gioventù e Sport, non gli ha

procurato alcuna lesione ossea ed il 24 agosto 1984 la cura di questo

infortunio è stata considerata terminata (doc. 6). Stesso discorso per

l’infiammazione al tendine di Achille accusata dal ricorrente durante un marcia

svolta durante la scuola reclute. La terapia per questa affezione è stata ritenuta

terminata dal medico curante il 21 novembre 1990 (doc. 9).

In

conclusione, visto quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal

ricorrente, non vi è contraddittorietà tra i diversi atti medici e tantomeno è

necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria.

A tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Non si

vuole negare che l’assicurato sia affetto da diverse affezioni, ma è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b,

113.

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che le stesse non sono da mettere in relazione all’infortunio militare

del 2002.

Dispositivo

Per questi motivi, in applicazione dell’art. 6 LAM, l’amministrazione ha rettamente

negato il versamento di prestazioni.

Ne

consegue, dunque, la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso

dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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