41.2005.3
Assenza di un nesso causale tra le attuale affezioni e quelle conseguenti all'infortunio; in casu l'assicurazione militare ha rettamente ritenuto dato lo status quo sine, motivo per cui poteva porre t
19 giugno 2006Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.2005.3
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, TCA
Titolo:
Assenza di un nesso causale tra le attuale affezioni e quelle conseguenti all'infortunio; in casu l'assicurazione militare ha rettamente ritenuto dato lo status quo sine, motivo per cui poteva porre termine all'erogazione delle prestazioni assicurative.
CAUSALITÀ ADEGUATA
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 6 LAM
Raccomandata
Incarto n.
41.2005.3
BS/td
Lugano
19 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione militare
federale
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1969 e di professione meccanico d’auto, all’età di 14 anni ha subito una frattura
della clavicola sinistra (doc. 31 pag. 2).
Nel mese di giugno 1984 durante un corso di Gioventù e sport si è procurato una
distorsione al ginocchio destro, senza particolari sequele (doc. 5-8) e
nell’agosto 1990 ha sofferto di una tendinite d’Achille subentrata nell’ambito
della scuola reclute (doc. 9 e 10).
In data
11 aprile 1994, durante la vita civile, è stato vittima di un incidente
stradale che gli ha procurato una contusione lombosacrale ed un colpo di frusta
alla colonna cervicale (cfr. doc. 59 pag. 2).
1.2. Il 29
novembre 2002, durante un corso di ripetizione RI 1 è scivolato su una scala e
cadendo ha sbattuto violentemente la schiena contro un gradino (doc. 18) riportando
una frattura di compressione della sesta vertebra toracica (T6) (doc. 22).
Il 28 febbraio 2003 egli è stato visitato dalla dr.ssa __________, specialista
FMH in medicina interna ed angiologia. Confermata la frattura T6, ha
diagnosticato una sindrome dell’apertura toracica vascolare bilaterale (TOS,
dall’inglese: Thoracic Outlet Sindrome) e un’insufficienza vascolare bilaterale
dell’arto superiore destro probabilmente in relazione con fattori di rischio
cardiovascolari. Essa ha poi evidenziato di potersi esprimere“ con certezza
in merito alla relazione TOS- trauma durante l’incidente del servizio militare,
ma mi pare di poter confermare che lo stato di salute generale è sicuramente
stato degradato dopo questo incidente e che se il TOS non è causa diretta del
trauma è sicuramente stato nettamente aggravato” (doc. 29).
Con
rapporto 24 giugno 2003 il dr. __________, neurologo, dopo aver visitato l’assicurato
ha accertato una sindrome cervicale secondaria di tipo statico, possibilmente
legata all’infortunio avvenuto durante il servizio militare (“L’evoluzione
[dell’affezione procuratasi il 29 novembre 2002; n.d.r.] è caratterizzata
dall’insorgere di un sindrome cervicale con disturbo a prevalenza
pseudo-radicolare, probabilmente massimo livello C6 destro. I referti all’esame
clinico sono estremamente scarsi, dominati da una sintomatologia algica,
contrattura della muscolatura paravertebrale e dolori ai punti d’inserzione,
riferibili in prima ipotesi ad un disturbo secondario a modifica della statica,
possibile espressione del trauma dorsale che lasciano concludere per una
sindrome cervicale di tipo statico), escludendo tuttavia una relazione dei
disturbi lamentati con la nota TOS (“Non riscontro elementi a sostegno di
una rilevante sintomatologia clinica riferibile ad una sindrome dell’apertura
toracica in modo particolare nessun elemento neurologico”, doc. 66).
L’assicurato è stato convocato dal medico della sezione di __________ dell’__________
(in seguito: sezione AM 7), il quale con rapporto 1° ottobre 2003 ha ritenuto
ancora giustificata un’inabilità lavorativa del 50% dal 17 febbraio 2003 poiché
Fatti
i disturbi lamentati a seguito dell’infortunio del 2002 non erano terminati
(doc. 73).
Dal 3 al
24 dicembre 2003 l’assicurato ha soggiornato presso la Clinica di
riabilitazione di __________. Nel rapporto d’uscita 23 dicembre 2003 i medici
della Clinica evidenziavano che alla fine del ricovero il paziente non presentava
più dolori alla digitopressione della zona parascapolare, che la radiografia
del tratto cervico-dorsale effettuata durante il ricovero non presentava
alterazioni degne di nota a livello del corpo vertebrale T6 rispetto ai referti
radiologici. Soggettivamente l’assicurato dichiarava una riduzione della
frequenza degli episodi algici a livello medio-dorsale, con irradiazione a
livello toracico e la persistenza d’episodi saltuari di cervicalgia (doc. 92).
Sulla scorta del succitato rapporto, con nota 12 gennaio 2004 il dr. __________,
medico della sezione AM 7, ha concluso che il quadro clinico dell’assicurato
aveva raggiunto lo status quo sine, ossia che gli influssi imputabili
all’infortunio militare del 2002 erano scomparsi (doc. 95).
Il 27
aprile 2004 lo specialista in medicina infortunistica, dr. __________, su
incarico dell’assicurazione __________ di __________, ha visitato l’assicurato
per una valutazione dei postumi della frattura T6 riportata durante il servizio
militare del 2002.
Con rapporto 24 giugno 2004 in merito al nesso casuale egli ha evidenziato:
"
L'infortunio ha cagionato la frattura del corpo
di T6 guarita con un'angolazione cifotica anteriore di 16°.
La sintomatologia soggettiva cervicale non è
dipendente da infortunio e non vi sono alterazioni post-traumatiche
evidenziabili; per altro gli esiti di frattura del corpo di T6 non mostrano
segni di instabilità ed il paziente presentava già una anamnesi di cervicalgia
e cervico-brachialgia destra risalente al 1991 e 1994.
La Thoracic Outlet Sindrom (TOS) bilaterale è
congenita e la medesima non è da mettere in relazione preponderante con
l'infortunio che ci occupa." (Doc. 115)
Lo
specialista ha poi ritenuto la situazione stabilizzata ed ha valutato un grado
IMI del 35%.
Con nota
25 ottobre 2004 il medico della sezione AM 7 ha confermato la propria posizione
del 12 gennaio 2004 (doc. 125).
1.3. Con
preavviso 29 novembre 2004 la sezione AM 7 ha comunicato a RI 1 che la frattura
stabile del corpo vertebrale T6 non giustificava più il versamento
dell’indennità giornaliera prevista dall’art. 28 LAM poiché non pregiudicava la
capacità lavorativa. Di conseguenza l’amministrazione ha soppresso l’erogazione
della prestazione dal 1° gennaio 2005 (doc. 127).
Il 14 gennaio 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha comunicato di
non essere d’accordo con il preavviso, preannunciando di recarsi a __________ per
una visita peritale da parte dei medici della Clinica ortopedica __________
(doc. 131).
Con
rapporto 2 febbraio 2005, confermata la nota diagnosi, i medici della Clinica __________
hanno costatato che il paziente soffre di dolori d’origine poco chiara, da
mettere piuttosto in relazione con alterazioni degenerative. Essi hanno poi
fatto presente che l’apprezzamento sulla genesi dei dolori va fatto nell’ambito
di una perizia i cui costi dovrebbero essere a carico del paziente (“ Es
handelt sich um den St. n. Fraktur BWK 6. Die
Schmerzen des Patienten sind letztendlich nicht ganz klar, eher aufgrund
unspezificher bzw. degenerativer Veränderungen zu sehen. Bezüglich einer
Begutachtung und Stellungnahme hinsichtlich der Genese der Schmerzen müssen wir
in einer gutachterlichen Aeusserung dazu Stellung nehmen. Die Kosten hierfür
müsste der Patient tragen“, doc. 137).
1.4. Tramite
decisione 23 febbraio 2005 la sezione AM7 ha confermato il rifiuto di
continuare ad erogare delle indennità giornaliere per la frattura del corpo
vertebrale T6 a seguito dell’infortunio del 2002 (doc. 144).
Con
opposizione 22 marzo 2005 l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1,
ha chiesto il riconoscimento da parte dell’assicurazione militare
dell’incapacità lavorativa quale conseguenza della succitata frattura e, di
conseguenza, l’erogazione di una rendita d’invalidità e di una rendita per
menomazione dell’integrità (doc. 146).
Ribadito
che per quel che concerne la frattura della vertebra T6 è stato raggiunto lo
status quo sine e che i disturbi attualmente lamentati (TOS e cervicalgie) non
sono da mettere in relazione con le sequele dell’infortunio del 2002, con
decisione su opposizione 23 giugno 2005 l’allora Ufficio federale
dell’assicurazione militare ha confermato il rifiuto di erogare delle
prestazioni (doc. 149).
1.5. Con il
presente tempestivo ricorso l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che venga riconosciuta una piena responsabilità dell’assicurazione militare
per l’inabilità lavorativa in quanto i disturbi rispettivamente le limitazioni
permanenti derivano dalle conseguenze dell’infortunio militare del 2002 motivo
per cui egli ha diritto alle prestazioni di invalidità e di rendita per
menomazione dell’integrità.
Sostanzialmente egli contesta di essere “guarito” dagli esiti relativi alla
frattura del corpo vertebrale T6, rimproverando all’amministrazione di aver
valutato la fattispecie in modo arbitrario e contraddittorio.
1.6. Con risposta
di causa 24 ottobre 2005 la CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2 ha confermato la
correttezza della decisione impugnata ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.7. Con scritto
11 novembre 2005 il ricorrente ha replicato, mentre il 22 novembre 2005 l’avv. RA
2 ha duplicato.
In
diritto
2.1. Giusta
l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si
manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione
militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto
certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che
detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo
decorso durante il servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L’assicurazione
militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella
menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell’aggravamento dell’affezione.
La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo
dell’affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Nelle
situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, il cui tenore è rimasto
invariato a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS
830.1), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio
della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae
infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o
dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione
della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione
causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero
criterio temporale (Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di
Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 5, p. 83, N. 13).
Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità
adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é,
secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, p. 284).
La
presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può
tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso
(Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p.
71).
Secondo
il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e
scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si
considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica,
l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF
111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., p. 286). Ne deriva che, nella
suindicata ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM,
la
responsabilità
dell'assicurazione militare perdura soltanto fintanto che l'aggravamento
dell'affezione preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è
adempiuto qualora l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia
lo stato di salute paragonabile a quello esistente immediatamente prima
dell'infortunio) oppure lo "status quo sine" (ossia lo stato di
salute che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto
anche senza l'infortunio stesso; cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146
consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre
RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).
2.2. Va ricordato
che l’art. 6 LAM (anch’esso rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore
della LPGA) statuisce che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da
un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito
all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una
ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di
postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.
Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA,
si parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in
modo tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente,
un’incapacità lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando
un’affezione, dopo un lungo periodo, porta da un quadro clinico o ad
un’affezione completamente diversa (DTF 123 V 138).
Affinché
un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno
assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità
preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento
assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, art. 6, N. 17 p. 96).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
Inoltre, il rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123
V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8).
2.3. Nel ricorso
in esame l’assicurato è del parere che le conseguenze postraumatiche
dell’infortunio militare occorsogli nel 2002 sono talmente gravi che
recentemente ha dovuto abbandonare la propria professione, indi per cui l’assicurazione
militare deve continuare a versargli le prestazioni di legge.
L’amministrazione nega invece una relazione tra le attuali affezioni
(cervicalgie e sindrome dell’apertura toracica vascolare [TOS]) e l’evento del
2002.
Trattandosi
di postumi tardivi risulta in casu applicabile l’art. 6 LAM (cfr. consid. 2.2).
2.4. Da un attento
esame degli atti di causa questo TCA non può che confermare l’operato
dell’amministrazione e questo per i motivi che seguono.
Occorre anzitutto
rilevare che la decisione presa dall’amministrazione si basa sostanzialmente
sulla presa di posizione 25 ottobre 2004 del medico della sezione AM 7, dr. __________,
dove egli ha in particolare evidenziato quanto segue:
"
Ora, è evidente dagli atti che la frattura
vertebrale di T6 era una frattura stabile, senza segni per sublussazione della
vertebra e senza segni di compressione delle strutture nervose adiacenti, anche
a distanza di mesi dall'infortunio del 29 novembre 2002.
In altre prese di posizione, ho pure ribadito il
concetto che le cervico-brachialgie riferite dal signor RI 1 nulla hanno a che
vedere con la frattura stabile di T6 in servizio, essendo queste riconducibili
in parte sia alla TOS ("Thoracic outlet sindrome", o sindrome di
fuoriuscita dal torace), affezione non AM, di natura congenita e diagnosticata
dalla dr.ssa med. __________ il 28 febbraio 2003 (doc. 31) e sia durante la
scuola reclute 1991 (- Il 6 agosto 1991 annuncio in infermeria per: una
settimana. Cura: Voltaren 50 mg x3/die. Dispensa") (incarto sanitario).
Infatti sappiamo che nel certificato del dr. med.
__________ del 12 aprile 1993 (è scritto 1993, probabile errore di scrittura: è
il 1994), il collega scriveva: "il signor RI 1 del 20 gennaio 1969 ha
subìto l'11.4.1994 un incidente stradale procurandosi una contusione L-S
importante ed un colpo di frusta alla colonna cervicale" (incarto
sanitario).
Noto pure che nel rapporto del servizio esterno
del 29 aprile 2003, il signor RI 1 ha tralasciato di dire all'ispettore AM
l'episodio de 6 agosto 1991 ed il colpo di frusta avuto alla colonna cervicale
Considerandi
nell'aprile 1994, pur essendo stato sollecitato a ricordare l'anamnesi di tutta
la colonna vertebrale (doc. 37).
Ricordo pure che all'esame neurologico presso il
dr. med. __________ del 20 giugno 2003 (a distanza di 7 mesi dall'infortunio in
servizio del 29 novembre 2002), lo specialista osservava sì una sindrome
cervicale secondaria di tipo statico, valutando poco probabile tra l'altro una
relazione tra i disturbi attuali de paziente e la nota TOS.
Tuttavia, tale sua valutazione (sindrome
cervicale secondaria di tipo statico) era solo un'ipotesi, come da lui stesso
specificato, per spiegare i disturbi lamentati dal signor RI 1, con reperti
all'esame clinico piuttosto scarsi, ovvero era evidente la discrepanza tra lo stato
obiettivo (povero) ed i disturbi soggettivi lamentati dal paziente (doc. 68).
Il dr. med. __________ confermava, nella sua
valutazione della visita specialistica del 20 giugno 2003 che il paziente, dopo
la caduta ed il trauma dorsale in servizio del 29 novembre 2002, aveva
riportato una frattura da schiacciamento del corpo vertebrale D6, senza
associata disfunzione neurologica (frattura stabile) (doc. 66).
Osservo pure che al momento del consulto, il dr.
med. __________ non era al corrente dei precedenti anamnestici riguardanti la
colonna cervicale e risalenti al 1991 e 1994, come poi l'Assicurazione militare
ha appurato dall'incarto sanitario (vedi mia nota per gli atti del 17 giugno
2003.
- doc. 59).
Ora, sulla base di tali osservazioni e
constatazioni che poggiano sullo stato degli atti, le mie conclusioni del 12
gennaio 2004 sono da me qui ribadite." (Doc. 125)
Come
verrà in seguito evidenziato, a mente del TCA, non vi sono motivi per
discostarsi dalla valutazione operata dal medico di sezione, frutto di
un’accurata ed attendibile valutazione medico-assicurativa, priva di
contraddizioni.
Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del TFA, i rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s).
2.5
La
valutazione del dr. __________ di escludere una relazione tra la sindrome
cervicale e la sindrome dell’apertura toracica (TOS) con gli influssi della
frattura della vertebra toracale T6 subita il 22 novembre 2002 durante il servizio
militare trova del resto conferma dagli atti di causa e non presta fianco a
critiche.
Va dapprima fatto riferimento all’esame neurologico del 20 giugno 2003 in cui
il dr. __________ rilevava che l’evoluzione del trauma del 2002 aveva portato
all’insorgenza di una sindrome cervicale secondaria di tipo statica, precisando
tuttavia che si trattava di un’ipotesi dovuta agli scarsi reperti clinici
presenti. Come rettamente evidenziato dal dr. __________, lo specialista non
era al corrente dei precedenti anamnestici riguardanti la colonna cervicale
risalenti al 1991 e 1994 (doc. 66), che sono stati accertati solo in epoca
successiva in base all’incarto sanitario (vedi nota 17 giugno 2003 del medico
della sezione AM7, doc. 59). Per contro nello stesso rapporto il dr. __________
ha ritenuto poco probabile una relazione tra i disturbi allora presenti e la
TOS (doc. 66).
L’assenza
di una relazione tra le cervicalgie e la TOS con i postumi dell’infortunio
militare trova conferma nel parere espresso il 24 giugno 2004 dal dr. __________,
ordinato dall’__________ assicurazioni intervenuta quale assicuratore contro
gli infortuni, con lo scopo di esprimersi su un’eventuale indennità per
menomazione dell’integrità fisica. Egli ha dapprima valutato che “l’infortunio
ha cagionato la frattura del corpo T6 guarita con un’angolazione
cifotica di 16°”(sottolineatura del redattore), evidenziando inoltre
l’assenza di alterazioni post- traumatiche e facendo presente che gli esiti
della frattura in questione non mostravano segni d’instabilità, motivo per cui,
continua il sanitario, la sintomatologia soggettiva cervicale non dipendeva
dall’evento infortunistico. Egli ha del resto ricordato che già nel 1991 e 1994
il paziente presentava una anamnesi di cervicalgia e cervico-bracalgia. Infine,
il dr. __________ ha rimarcato come la TOS bilaterale sia congenita e che la
stessa non può essere messa in relazione preponderante con l’infortunio in
questione (doc. 115).
Vero che nel rapporto 28 febbraio 2003 la dr.ssa __________, seppur negando una
causa diretta tra TOS e il trauma sofferto a seguito del noto infortunio, aveva
sostenuto come l’evento infortunistico avesse causato un aggravamento della
stessa sindrome dell’apertura toracica vascolare (doc. 29) e che, in seguito,
lo stesso dr. __________ ne aveva condiviso tale conclusione (doc. 31).
Tuttavia, dopo l’esecuzione di altri accertamenti, con nota 12 gennaio 2004 il medico
della sezione AM7 aveva ritenuto sopraggiunto lo status quo sine.
In
particolare egli aveva evidenziato:
"
Il decorso della degenza (stato dopo trauma con
frattura stabile del corpo vertebrale di T6 il 6 dicembre 2002) è stato
favorevole, il paziente alle dimissioni lamentava solo saltuari episodi di
cervicalgia ed una riduzione della frequenza degli episodi algici a livello
medio-dorsale con irradiazione a livello toracico, obiettivamente non vi era
più dolore alla digitopressione in corrispondenza del muscolo trapezio a
livello parascapolare bilateralmente e la sintomatologia algica a livello
medio-dorsale con le note irradiazioni a livello toracico ha presentato
carattere discontinuo.
A livello radiologico, i colleghi della Clinica
notano una discrepanza clinico-radiologica: la radiografia del tratto
cervico-dorsale durante il ricovero non evidenzia a livello del corpo
vertebrale T6 alterazioni degne di nota rispetto ai referti radiologici
precedenti (colonna dorsale ap/lat del 16 dicembre 2003: stato dopo frattura di
T6 con formazione di una vertebra a cuneo con un'angolazione di 15°, referto invariato
in paragone rispetto alle lastre del 6 dicembre 2002).
I colleghi della Clinica ritengono opportuna una
nuova valutazione clinica mediante una RMI del rachide dorsale, nel caso in cui
la sintomatologia algica persista nei prossimi mesi.
VALUTAZIONE E RISPOSTA
Ho la netta impressione che l'affezione
assicurata dall'Assicurazione militare e sopra riassunta sia ormai
stabilizzata, noto pure quanto osservato dai colleghi della Clinica di
Riabilitazione di __________ relativamente alla discrepanza tra la clinica, con
dolori ancora persistenti anche se in miglioramento, ed il reperto radiologico,
che mostra sostanzialmente delle alterazioni di T6 - già note e riconducibili
alla problematica traumatica di T6 del 6 dicembre 2002 - invariate appunto
rispetto alla deformazione post-traumatica di T6.
In tale senso, l'auspicata indagine di RMI in
caso di persistenza della sintomatologia algica, non dovrebbe apportare fatti
nuovi, a mio parere, anche perché in un caso del genere, in altre parole
frattura stabile di T6 con sua deformazione a cuneo, non vedo alcun'opzione
terapeutica di tipo chirurgica, ad esempio una sua stabilizzazione strumentale.
Le opzioni terapeutiche nel caso in questione si
limiterebbero ad un trattamento conservativo, di tipo fisiatrico e medico, che
porterà ad una sostanziale conservazione dello status quo, ovvero alla
stabilizzazione dell'affezione, prevedo.
Pertanto, ritengo ad oggi raggiunto lo status quo
sine dell'affezione, al momento e per un periodo medio-lungo non più
suscettibile di cambiamenti sostanziali." (Doc. 95)
2.6
Nel ricorso,
l’assicurato contesta che sia stato raggiunto lo status quo sine.
In
particolare egli ha fatto riferimento al seguente passaggio della valutazione 24
giugno 2004 del dr. __________:
"
VALUTAZIONE INVALIDITÀ MEDICO TEORICA:
secondo CGA infortunio individuale
Per evitare possibili malintesi si premette che
la presente valutazione, secondo le norme vigenti, è conseguente unicamente
al danno fisico subito dalla persona ed è comparabile quindi con la
valutazione della menomazione alla integrità fisica ai sensi Lainf mentre non
tiene conto della menomata capacità di lavoro rispettivamente di guadagno della
persona esaminata.
Altresì non contemplando le condizioni una
specifica voce relativa al danno che ci occupa, si utilizzano i parametri
previsti in Lainf (valutazione della menomazione alla integrità fisica),
articolo 36, allegato 3 che prevedono la valutazione massima del 50% in caso di
gravi lesioni dolorose e funzionali della colonna vertebrale.
Il caso che ci occupa quindi, sulla base di riscontri
attuali, può essere indennizzato come segue:
Valutazione effettiva: 35% della
totale
per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di
T6 con angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare
impossibile." (Doc. 115)
Al
riguardo, nel ricorso l’assicurato ha evidenziato:
" Il
Dott. med. __________ nel suo certificato del 24.06.2004 (AM act. 115) diceva
testualmente in conclusione:
"Il Caso che ci occupa quindi, sulla base dei riscontri
attuali, può essere indennizzato come segue:
Valutazione effettiva: 35% della
totale
per gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con
angolazione cifotica di 16° con dolori permanenti e carico supplementare
impossibile."
Pertanto per chiunque legge una tale dicitura, anche se non è
medico, è chiaro che "gli esiti della frattura vertebrale di T6 con
angolazione cifotica CON DOLORI PERMANENTI ..." si riferisce
unicamente alle conseguenze posttraumatiche dell'infortunio militare!! precisando
con ciò che ormai una ulteriore guarigione o terapia non entrava più in
considerazione.
Pertanto anche quanto scritto dal Dott. med. __________ è in
sintonia con quanto rilevante dal Dott. med. __________ ed è pienamente
evidente che esistono dolori permanenti e molto rilevanti a carico
dell'infortunio militare.
Ribadiamo pertanto che l'AM invece con formalismo eccessivo
e violazione del principio dell'interpretazione secondo le regole
della buona fede (censurabile ai sensi dei diritto costituzionale (art.
9.
CF + art. 2 CCS)) crede di potersi avvalere del certificato del Dott. med. __________
del 24.06.2004, risp. di trincerarsi dietro l'espressione equivoca che "la
frattura del corpo di T6" sarebbe "guarita".
Tale opinione dell'AM è in pieno contrasto con l'effettiva
situazione di fatto e relativa valutazione di più medici per ben
quattro motivi:
a) L'AM non si
avvede o non vuoi vedere e considerare l'intero contesto di tale relazione del
Dott. med. __________ nel quale è stata apposta l'espressione
"guarita".
Infatti nel presente caso il termine "guarito"
può solo significare "stabilizzato" che nel senso della terminologia
medica, come spiegato dal Dott. med. __________, indica uno stato
nel quale pur esistendo conseguenze posttraumatiche di dolori, disturbi e
limitazioni non c'è più da aspettarsi un miglioramento del caso.
"Guarito" in questo senso
ovviamente non significa quindi che non esistono più conseguenze di un infortunio,
anzi al contrario che le stesse sono diventate permanenti!
b) L'espressione
"guarita" come interpretata dall'AM sta poi in chiara contraddizione
con il significato di tale espressione in relazione a tutta la valutazione
d'insieme sia della capacità lavorativa (solo al 50%) sia della valutazione
medica-teorica dove chiaramente il Dott. med.
__________ scrive che esiste un danno di natura permanente:
"per
gli esiti di frattura del corpo vertebrale di T6 con angolazione
cifotica di 16° con dolori permanenti e
carico supplementare impossibile".
Secondo l'interpretazione dell'AM il
termine "guarito" significherebbe che non esistono più esiti della
frattura del corpo vertebrale di T6, mentre contrariamente a questa opinione
dell'AM, il Dott. med. __________ descrive e comprova chiaramente
l'esistenza di tali "esiti", cioè di tali gravi conseguenze
dell'infortunio sul ricorrente nel servizio militare, e cioè conseguenze
permanenti!" (Doc. I)
Effettivamente il succitato specialista ha parlato di “esiti della frattura
vertebrale di T6 con angolazione cifotica con dolori permanenti”. Tuttavia, a
mente del TCA, egli non si riferisce alle conseguenze postraumatiche
dell’infortunio, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo nella pagina
precedente egli ha ritenuto la frattura “guarita” (stabilizzata), senza
evidenziare alterazione post-traumatiche escludendo quindi un nesso tra
infortunio e dolori cervicali e la TOS (“L'infortunio ha cagionato la
frattura del corpo di T6 guarita con un'angolazione cifotica anteriore di 16°.
La sintomatologia soggettiva cervicale non è dipendente da infortunio e non vi
sono alterazioni post-traumatiche evidenziabili; per altro gli esiti di
frattura del corpo di T6 non mostrano segni di instabilità ed il paziente
presentava già una anamnesi di cervicalgia e cervico-brachialgia destra
risalente al 1991 e 1994. La Thoracic Outlet Sindrom (TOS) bilaterale è
congenita e la medesima non è da mettere in relazione preponderante con
l'infortunio che ci occupa.", doc. 115). Inoltre, dall’attestata
capacità medico-teorica lavorativa al 50% l’assicurato non può trarne alcuna
conclusione a suo favore, visto che dal succitato parere non si può desumere
che tale inabilità lavorativa sia dovuta alle conseguenze dell’infortunio
militare.
La conferma che l’assicurato non presenta più una sintomatologia a seguito
della frattura della vertebra toracale va del resto trovata nel rapporto 2
febbraio 2005 della Clinica ortopedica __________ di __________. In quel
referto i medici hanno attestato che il paziente soffre di dolori d’origine
poco chiara, dolori che comunque sono da mettere in relazione con alterazioni
degenerative aspecifiche e quindi non sono conseguenti alla frattura
vertebrale. Vero che essi hanno fatto presente che una valutazione in merito
alla genesi dei disturbi riscontrati poteva essere svolta solo in ambito di una
perizia, i cui costi devono essere anticipati dall’assicurato (“Es handelt
sich um den St. n. Fraktur von BWK 6. Die
Schmerzen des Patienten sind letztendlich nicht ganz klar, eher aufgrund
unspezifischer bzw. Degenerativer Veränderungen zu sehen. Bezüglich einer
Begutachtung und Stellungnahme hinsichtlich der Genese der Schmerzen müssen wir
in einer gutachterlichen Aeusserung dazu Stellung nehmen. Die
Kosten müsste der Patient tragen“; doc. 137). Ritenuto che
comunque i medici zurighesi hanno parlato di affezioni degenerative, non è necessaria
una valutazione più approfondita.
2.7
Nel ricorso l’assicurato
ha sostenuto che la caduta del 29 novembre 2002 è dovuta alla debolezza del
ginocchio destro derivata dai due precedenti infortuni del 1984 e 1990, tutti
concernenti il ginocchio destro e presi a carico dall’assicurazione militare
(punto no. 3).
Come pertinentemente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa,
tali eventi non possono essere messi in relazione con l’infortunio del 29
novembre 2002.
La distorsione del ginocchio destro, subita il 20 giugno 1984 dall’assicurato
mentre giocava a calcio durante il corso di Gioventù e Sport, non gli ha
procurato alcuna lesione ossea ed il 24 agosto 1984 la cura di questo
infortunio è stata considerata terminata (doc. 6). Stesso discorso per
l’infiammazione al tendine di Achille accusata dal ricorrente durante un marcia
svolta durante la scuola reclute. La terapia per questa affezione è stata ritenuta
terminata dal medico curante il 21 novembre 1990 (doc. 9).
In
conclusione, visto quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, non vi è contraddittorietà tra i diversi atti medici e tantomeno è
necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Non si
vuole negare che l’assicurato sia affetto da diverse affezioni, ma è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b,
113.
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che le stesse non sono da mettere in relazione all’infortunio militare
del 2002.
Dispositivo
Per questi motivi, in applicazione dell’art. 6 LAM, l’amministrazione ha rettamente
negato il versamento di prestazioni.
Ne
consegue, dunque, la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso
dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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