Lexipedia

Decisione

41.2006.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi attuali sono

senz'altro in relazione con l'affezione degenerativa del segmento lombare documentata

nel periodo 1973-1980, quando l'Assicurato prestava servizio quale guardia

delle fortificazioni. In tal contesto bisogna comunque considerare che questo

problema non può essere ricondotto all'influenza del servizio, ma rappresenta

una malattia di carattere degenerativo, indipendente dalla professione esercitata.

Sulla base dei dati epidemiologici disponibili e dell'importante letteratura

consacrata a questo tema nell'ultimo ventennio si può ammettere con certezza

medico-pratica che l'Assicurato avrebbe presentato gli stessi disturbi ed un

decorso analogo anche in attività civili che non comportano sforzi

particolari." (Doc. UFAM 397)

Valutando

un’inabilità lavorativa del 50% quale gerente di ristorante, il perito giudicò

come buona la prognosi.

1.5. Giunto

il momento di definire l’eventuale diritto a delle prestazioni di lunga durata,

con rapporto 22 giugno 2005 il servizio medico della sezione di Bellinzona

dell’assicurazione militare (sezione AM 7) ha stabilito che gli influssi del

servizio incidono nella misura del 30% sulla patologia alla colonna vertebrale

e che questa patologia determina una riduzione del 40% della capacità

lavorativa in attività esigibili nell’attività di ristoratore (doc. 476).

1.6. Con

preavviso 18 luglio 2005 la sezione AM 7, integrata dal 1° luglio 2005

nell’agenzia CO 1 di __________, __________, ha comunicato all’assicurato di riconoscere

una responsabilità del 30% per lo stato della colonna cervicale e lombare ed un

grado d’invalidità 40%, proponendo una rendita d’invalidità mensile di fr. 475.---

dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2007, con riesame alla scadenza (doc. 479).

Avendo

l’assicurato contestato tale proposta, per il tramite dell’Associazione pazienti

militari svizzeri, con decisione 5 settembre 2005 l’assicurazione militare ha

confermato i parametri di calcolo e la rendita mensile di fr. 475.-- (doc. 488).

Con

opposizione 27 settembre 2005 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

sostenuto un peggioramento del suo stato di salute, facendo presente che al

momento di entrare nelle __________ era in perfetto stato di salute (doc. 489).

Riprendendo

l’iter medico dell’assicurato, ribadita la fondatezza della decisione

contestata e fatto presente di non dare seguito ad una reformatio in peius, con

decisione su opposizione 7 febbraio 2006 l’amministrazione ha confermato la limitata

responsabilità per la problematica lombare e l’ammontare della rendita (doc. 497).

1.7. Con

il presente tempestivo ricorso l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto che venga riconosciuta una piena responsabilità dell’assicurazione

militare, un’incapacità lavorativa del 100% e un’indennità per la menomazione

all’integrità fisica.

In

particolare egli ha evidenziato:

"

La sua incapacità

lavorativa è dovuta all'infortunio subito in servizio nel 1976 e per il quale

l'Assicurazione militare ha sempre riconosciuto tutte le prestazioni necessarie

allo stato di salute dell'assicurato, e ciò anche dopo il 1. marzo 1983.

E' contestato il fatto che vi fosse affezione anteriore

al servizio, peraltro iniziato nel 1971.

Alla visita d'entrata, effettuata per il tramite del

dottor __________, è stato riconosciuto che la salute del signor RI 1 era

perfetta.

Ma vi è di più!

Vi è stato un accertamento medico al momento della

cessazione della sua attività, e meglio come risulta dallo scritto 28 aprile

1983 dell'Ufficio federale dell'Assicurazione militare.

In sostanza, per l'Assicurazione militare, la malattia

del signor RI 1 "dovrebbe essere riassorbita", non essendo state

effettuate cure per 12 mesi: da maggio 1984 a settembre 1985, e pertanto questi

disturbi non dovrebbero più essere collegati al servizio.

In particolare l'Assicurazione militare afferma che

(cfr. pag. 6):

"Secondo l'esperienza medica è quindi

provato con certezza che i dolori lombari accertati il 4 settembre 1985, non

erano più collegabili ad influssi subiti durante il servizio".

Questa affermazione non è assolutamente provata.

Il signor RI 1 è sempre stato in cura dal dottor __________,

il quale potrà confermare questo fatto.

Il signor RI 1 chiede di poter dimostrare, tramite una

perizia neutra, che i suoi disturbi sono iniziati durante il suo periodo di

lavoro, e non sono dovuti ad una affezione degenerativa della colonna vertebrale

(cfr. decisione a pag. 7)." (Doc. I)

Contestualmente

il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

1.8. Con

risposta di causa 7 giugno 2006 la CO 1 __________, rappresentata dall’avv. RA

2, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.9. Con

scritto 31 agosto 2006 il ricorrente, facendo presente come sia in corso

l’accertamento della sua incapacità lavorativa da parte dell’AI, ha chiesto di

essere sentito e che venga dato seguito alla richiesta di eseguire una perizia

medica giudiziaria (XVII).

Il

5 settembre 2006 la parte convenuta ha preso posizione sul succitato scritto

(XIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli

49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Con

il ricorso l’assicurato, come accennato (consid. 1.5), chiede anche il riconoscimento

di una rendita per menomazione dell'integrità fisica. Non sussistendo in merito

alcuna decisione impugnabile ex art. 56 cpv. 1 LPGA la richiesta è da dichiarare

irricevibile.

Va

poi evidenziato come con scritto 22 febbraio 2006, successivo all’emanazione

della decisione su opposizione impugnata, l’assicurazione militare aveva

espressamente fatto presente al patrocinatore dell’assicurato che la questione

relativa a una rendita per menomazione all’indennità dell’integrità fisica era

ancora pendente e che solo in caso di mancato ricorso contro la citata

decisione l’assicurazione avrebbe provveduto ai necessari accertamenti per esaminare

l’eventuale diritto a detta prestazione (doc. 498). Ignorando questa comunicazione,

con il presente ricorso l’assicurato ha invece chiesto, come detto,

l’erogazione di una rendita per menomazione dell’indennità dell’integrità

fisica.

Nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’assicurazione militare, riconosciuta una

propria responsabilità del 30%, ha erogato una rendita d’invalidità del 40%

pari a fr. 475.--mensili.

2.4. Giusta

l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si

manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.

Ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAM, l'assicurazione militare non è responsabile qualora

fornisca la prova: che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non

ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso (lett. a)

che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo

decorso durante il servizio (lett. b).

Infine,

l’art. 5 cpv. 3 LAM dispone che l’assicurazione militare, se fornisce la prova

prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera

b, risponde dell’aggravamento dell’affezione. La prova prevista al capoverso 2

lettera b vale anche per il calcolo dell’affezione assicurata.

Nelle

situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, il cui tenore è rimasto invariato

a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la responsabilità

dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio della contemporaneità

(DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae infatti dalla

contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o dell’accertamento) di

un’affezione con il servizio militare, la conclusione della responsabilità

dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione causale, la

responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero criterio temporale

(Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna

2000, ad art. 5, p. 83, N. 13).

Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità

adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é,

secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, p. 284).

La

presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può

tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso

(Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p.

71).

Secondo

il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e

scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si

considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica,

l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF

111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., p. 286). Ne deriva che, nella

suindicata ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM,

la responsabilità dell'assicurazione militare perdura soltanto fintanto che l'aggravamento

dell'affezione preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è

adempiuto qualora l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia

lo stato di salute paragonabile a quello esistente immediatamente prima

dell'infortunio) oppure lo "status quo sine" (ossia lo stato di

salute che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto

anche senza l'infortunio stesso; cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146

consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre

RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).

2.5. Va

ricordato che l’art. 6 LAM (anch’esso rimasto invariato dalla LPGA) statuisce

che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista

Considerandi

o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se

sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde

soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o

aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità

preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione

assicurata.

Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA,

si parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in

modo tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente,

un’incapacità lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando

un’affezione, dopo un lungo periodo, porta da un quadro clinico o ad

un’affezione completamente diversa (DTF 123 V 138).

Affinché

un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno

assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità preponderante

che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111

V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, art. 6, N. 17 p. 96). Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a

e sentenze ivi citate). Inoltre, il rapporto di causalità deve essere adeguato

(cfr. in merito: DTF 123 V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94,

N. 8).

2.6

Infine,

l'art. 64 LAM (non modificato dalla LPGA) dispone che le prestazioni dell'assicurazione

militare sono ridotte adeguatamente, se l'affezione è imputabile solo

parzialmente agli influssi subiti durante il servizio.

L'art.

66.

LAM (a parte l’inclusione del riferimento all’art. 21 LPGA disciplinante la

riduzione e il rifiuto di prestazioni, nella sostanza è rimasto invariato)

enumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che possono fare oggetto di

una riduzione ai sensi, segnatamente, dell'art. 64 LAM. Trattasi, in particolare,

della rendita d'invalidità (lett. d). Per contro, ne sono, ad esempio, escluse

le spese di cura.

Occorre

qui precisare che con l’art. 64 LAM l’amministrazione dispone di una precisa base

legale per limitare la propria responsabilità, in presenza di diversi danni

alla salute (Schadenursachen) concomitanti, nella misura in cui non tutte le cause

invalidanti sono assicurate, e quindi di ridurre le prestazioni (Mäschi, op.

cit., art. 64 N. 1 p. 457 con riferimento a DTF 122 V 32). Tale articolo

completa e concretizza in particolare la responsabilità per aggravamento ai

sensi dell’art. 5 cpv. 3 LAM e la responsabilità per le affezioni subentrate

dopo il servizio ex art. 6 LAM (Mäschi, op. cit., art. 64 N. 3, p. 457).

Ratio

legis di questa normativa è quella di limitare la responsabilità della Confederazione

e le relative prestazioni, unicamente alle cause che stanno all’origine del

danno alla salute, ciò che costituisce un’applicazione del principio della causalità

(Mäschi, op. cit., art. 64 N3 p. 458).

2.7

Nel

caso in esame, l’assicurazione militare, fondandosi principalmente sulla valutazione

medico – assicurativa 22 giugno 2005 del dr. __________, ha quantificato al 30%

la propria responsabilità per le affezioni lombari di cui l’assicurato soffre.

Al proposito, il citato sanitario ha concluso quanto segue:

"

Relativamente alla

domanda dell'Assicurazione militare, ovvero dell'influsso del servizio sulle

attuali condizioni della colonna vertebrale dell'assicurato, ricordo che il

signor RI 1 è stato membro del __________ dal 1° dicembre 1971 al 28 febbraio

1983, data della sua uscita volontaria dallo stesso corpo, per la gerenza di un

ristorante.

Durante tale periodo di servizio (11 anni e 3 mesi), il

signor RI 1 aveva sofferto di disturbi alla colonna lombare riconducibili ad

un'affezione degenerativa della colonna stessa, in particolare ad un'ernia

discale L4/L5.

Nel rapporto del prof. __________ del 20 maggio 2003

(doc. 397), era pure stato notato che la storia clinica documentava dolori

lombari non specifici insorti la prima volta verso la fine della scuola reclute

(1967) e ricomparsi in seguito in modo intermittente, con leggero

coinvolgimento della coscia sinistra. Il seguito è noto e rimando al citato rapporto

per i particolari (doc. 397).

Negli anni si è sviluppata una sindrome d'insufficienza/instabilità

segmentaria lombare centrata a livello L4/L5, tenendo pure conto che 29 agosto

1998.

il signor RI 1 si sottopose ad un intervento di decompressione

microchirurgica L4/L5 a sinistra con discectomia L4/L5 a causa di una

voluminosa ernia discale L4/L5 medio-laterale a sinistra con importante compressione

della radice L5 a sinistra e sindrome radicolare deficiataria-motoria all'arto

inferiore sinistro (vedi doc. 399, pag. 1).

L'influsso del servizio sulle attuali condizioni della

colonna vertebrale dell'assicurato è tuttora dato, nel senso che l'affezione

della colonna vertebrale lombare del signor RI 1 è di origine essenzialmente

degenerativa, che i disturbi sono iniziati all'età di 20 anni (quindi prima del

servizio quale membro del __________, ma durante la fine della scuola reclute

1967), che tali disturbi si possono progressivamente aggravati durante il

servizio a causa essenzialmente dell'evoluzione naturale della malattia

degenerativa.

In conclusione, per rispondere alla domanda

dell'Assicurazione militare, sulla base delle osservazioni sopra riportate,

valuto che gli influssi dei servizi (di milizia e da professionale) hanno sulla

patologia della colonna vertebrale in complesso un valore solo parziale, del 30%.

Relativamente alla seconda domanda dell'Assicurazione

militare, relativa alle "mansioni esigibili attualmente nell'ottica

dell'assegnazione di una rendita d'invalidità", tenendo conto di quanto

discusso dal medico curante del signor RI 1 con il capo sezione signor __________

il 22 aprile 2005 (valutazione massima del grado d'invalidità attorno al 40%),

valuto al 60% le mansioni adeguate ed esigibili dall'assicurato, quindi al 40% l'incapacità

di guadagno." (Doc. UFAM 476)

A

mente del TCA, non vi sono motivi per discostarsi dall’accurata e attendibile valutazione,

priva di contraddizioni, operata dal succitato specialista, a cui va quindi conferito

valore probatorio pieno (cfr. in argomento: Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

Nella

perizia 20 maggio 2003 il dr. __________ aveva tuttavia evidenziato che i

disturbi degenerativi del segmento lombare risalivano al periodo in cui

l’assicurato prestava servizio quale guardia delle fortificazioni, ma che non

potevano essere ricondotti all’influenza del servizio, rappresentando gli

stessi una conseguenza di una malattia degenerativa, indipendente dalla

professione esercitata. L’assicurato avrebbe presentato gli stessi disturbi con

un decorso analogo anche in attività civili che non comportano sforzi

particolari (doc. AM 397).

Considerato

che, come risulta dalla medesima perizia, dopo il servizio militare (28

febbraio 1983) l’assicurato ha continuato ad accusare disturbi alla colonna

lombare, ma non nel periodo maggio 1984 – settembre 1985 e che nel giugno 1984 egli

aveva trovato giovamento da una fisioterapia (doc. AM 214), lo status quo sine

è stato raggiunto nel maggio 1985 e quindi i dolori lombari annunciati nel

settembre 1985 non sono più da mettere in relazione al servizio militare.

Al

riguardo, come evidenziato nella decisione su opposizione, la prassi amministrativa

prevede che la certezza del raggiungimento della status quo sine è ammessa se

un paziente, per un periodo adeguato, non ha più dovuto seguire una cura, se

non presenta più disturbi ed è totalmente abile al lavoro. Nel caso d’affezione

degenerative della colonna vertebrale asintomatica prima del servizio, è

ritenuto adeguato un periodo di 12 mesi senza cure e senza disturbi invalidanti

affinché la prova del raggiungimento dello status quo sine sia ammessa (cfr. “Aspetti

medico assicurativi in materia assicurazione militare”, pubblicazione

dell’UFAM, no 2, 1998).

Non

va poi dimenticato che, almeno, durante il servizio prestato presso le __________

l’assicurato non ha mai subito un infortunio alla schiena, accusando

“unicamente” dei dolori lombari alla fine della scuola reclute (1967) ed una

sciatalgia (1973).

Del

resto, va ricordato che in caso di contusione lombare di norma gli effetti cessano

dopo qualche mese (da sei a nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico

(cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

9.

luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in re A., U

401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00).

Per

questi motivi, la responsabilità ex art. 5 LAM non era più data (cfr. consid.

2.

).

Non

essendoci alcun nesso causale tra il servizio ed i dolori lombari susseguiti

dopo il maggio 1985 (postumo dopo il servizio o ricaduta ex art. 6 LAM) - il

dr. __________ ha spiegato che la sintomatologia è dovuta ad un processo degenerativo

preesistente alla colonna vertebrale, non riconducibile all’in- fluenza del

servizio militare, e quindi indipendente dal tipo di attività professionale

svolta - l’assicurazione militare, come ammesso nella decisione contestata

(pag. 7), non avrebbe dovuto continuare, dopo il giugno 1985, a rispondere del

danno alla salute.

Orbene,

non si vuol misconoscere che l’assicurato presenti ancora una sintomatologia dolorosa,

di natura degenerativa, a livello della colonna lombare.

Il

fatto che sia in corso un accertamento dell’incapacità lavorativa da parte

dell’AI non è tuttavia rilevante ai fini del presente giudizio, poiché

quest’ultima assicurazione risponde dell’eventuale incapacità al guadagno

globalmente causata da affezioni invalidanti. L’assicurazione militare, invece,

è chiamata a versare delle prestazioni solo se vi è un nesso causale adeguato

tra il servizio militare e le affezioni, rispettivamente risponde per l’aggravamento

di un’affezione preesistente.

In

queste circostanze, dunque, l’assicurato non avrebbe diritto ad una rendita di

invalidità. Con la decisione su opposizione 7 febbraio 2006 (pag. 7) l’assicurazione

militare ha tuttavia essa stessa rinunciato a procedere ad una reformatio in

peius della precedente decisione 5 settembre 2005, in quanto l’assicurato ha

sempre ricevuto le prestazioni in buona fede. Questo TCA non ha nel caso concreto

motivo di mettere in discussione tale modo di procedere.

2.8

Il

ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria.

A tal proposito va rilevato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce della numerosa documentazione contenuta agli atti,

questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non

appare necessario dare seguito alla richiesta dell’insorgente.

2.9

Il

ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Visto

quanto riportato al consid. 2.7, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere

respinta, non presentando il processo sin dall’inizio probabilità di esito

favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster