Lexipedia

Decisione

41.2006.3

Controversa la relazione tra l'affezione al ginocchio accusata durante il militare e l'attuale problematica lombare, negata dal TCA. Altrettanto controversa la cessazione dell'aggravamento temporaneo

4 luglio 2007Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti 15 gennaio e 5 marzo 2003 dei dr. __________ e __________ (il primo

specialista in neurochirurgia, il secondo specialista in chirurgia ortopedica,

entrambi attivi presso l’Ospedale __________ di __________; cfr. doc. 133 e

134), con lettera 31 marzo 2003 l’assicurazione militare, confermando lo

scritto 5 novembre 2002, ha informato l’allora patrocinatore dell’assicurato

che la problematica vertebrale, certificata dalla documentazione medica agli

atti, non era di sua competenza (doc. 147).

Successivamente,

con scritto 6 giugno 2003 l’UFAM sez.7 ha comunicato al legale che le spese per

la resezione del residuo meniscale andavano a carico dell’assicurazione

militare (doc. 163).

Per il

resto, l’assicurazione militare ha continuato ad istruire la pratica

limitatamente all’evoluzione dell’affezione assicurata.

Con

lettera 20 aprile 2004 l’UFAM sez. 7 ha ribadito all’assicurato che il caso

relativo all’affezione assicurata al ginocchio sinistro era stato più che

generosamente trattato, rispettivamente liquidato secondo prassi, confermando inoltre

che la problematica alla colonna vertebrale, di natura prettamente

degenerativa, non era di sua spettanza (doc. 220).

1.3. Il 9 maggio

2005 l’assicurato, durante il tragitto dal proprio domicilio alla stazione

ferroviaria di __________, compiuto a piedi con tutto l’equipaggiamento

militare (30-40 chili), per recarsi in servizio, ha accusato un blocco alla

colonna vertebrale e si è poi rivolto al pronto soccorso dell’Ospedale __________

(doc. 232).

Nella

notifica d’infortunio 21 giugno 2005 il medico curante, dr. __________, ha

confermato la diagnosi di lombosciatalgia acuta sinistra ed un’incapacità

lavorativa al 100% dal 9 maggio 2005 per 4-6 settimane a seconda del decorso

(doc. 232).

Con

lettera 27 giugno 2005 l’UFAM sez.7 ha informato l’assicurato che non aveva sufficienti

elementi per decidere in merito ad un eventuale riconoscimento di prestazioni

assicurative, invitandolo a rivolgersi alla cassa malati (doc. 234).

Rispondendo

alla lettera 26 settembre 2005 del nuovo rappresentante dall’assicurato (avv. RA

1), con scritto 30 settembre 2005 l’assicurazione militare ha sottolineato che

la responsabilità circa l’affezione lombare era stata già esclusa, come da

prassi, con comunicazione informale del 5 novembre 2002, evidenziando inoltre che

contro la stessa non erano state presentate osservazioni, né era stata

formulata la richiesta di aprire una procedura formale (doc. 254).

Per quel

che concerne le conseguenze dell’infortunio del 9 maggio 2005, terminati gli

accertamenti, con scritto 4 ottobre 2005 l’assicurazione militare (dal 1°

luglio 2005: SUVA, Assicurazione militare) ha riconosciuto l’evento, precisando

che, in applicazione dell’art. 6 LAM, venivano erogate le prestazioni di cura unicamente

per l’aggravamento temporaneo dell’affezione preesistente (alterazioni

degenerative significative della colonna lombosacrale preesistenti, accertate radiologicamente).

Nello stesso scritto l’amministrazione si è inoltre riservata di procedere, a

dipendenza dell’evoluzione dell’affezione, ad un riesame della relazione tra la

stessa affezione e gli influssi del viaggio di entrata in servizio (doc. 255).

1.4. Il 21

ottobre 2005 l’avv. RA 1 ha chiesto l’apertura di una procedura formale (doc.

256).

Con lettera

28 ottobre 2005 l’assicurazione militare ha indicato i motivi che avevano condotto,

nel novembre 2002, al rifiuto di riconoscere l’affezione alla colonna lombare (doc.

257).

Dato che

l’8 novembre 2005 il rappresentante dell’assicurato aveva contestato la

liquidazione del caso con una procedura semplificata e ribadito l’apertura di

una procedura formale (doc. 258), dopo aver acquisito le valutazione del

proprio medico, con preavviso 14 febbraio 2006 l’assicurazione militare ha

rifiutando qualsiasi responsabilità per l’affezione lombare, non essendovi

alcuna relazione prevalentemente probabile (né attuale, né retroattiva al

giugno 2001, data dell’infortunio), tra l’affezione al ginocchio sinistro

assicurata e l’affezione lombare (doc. 279).

Con un

secondo preavviso dello stesso giorno, l’amministrazione ha confermato la

cessazione al 16 giugno 2005 (sei settimane dopo l’evento infortunistico del 9

maggio 2005) del temporaneo aggravamento dell’affezione lombare preesistente

all’entrata in servizio, nonché la cessazione delle prestazioni per le spese di

cura dal 1° aprile 2006 (doc. 280).

Avendo

l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, presentato le proprie

osservazioni contro i succitati due preavvisi (doc. 283 e 286), con una prima decisione

formale 24 marzo 2006 l’assicurazione militare ha confermato il diniego di

prestazioni per l’affezione lombare (doc. 284). Con una seconda decisione

formale del 24 marzo 2006 essa ha parimenti confermato la cessazione del

temporaneo aggravamento dell’affezione lombare preesisterne al servizio (doc.

287).

Con due

separate decisioni 16 agosto 2006 l’assicurazione militare ha respinto le

tempestive opposizioni dell’assicurato (doc. 312 e 313).

1.5. Contro le

succitate due decisioni su opposizione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA

1, ha inoltrato due atti di ricorso.

Con il

primo ricorso egli ha postulato che l’assicurazione militare si assuma la presa

a carico completa dell’affezione lombare e, in via subordinata, il rinvio degli

atti all’amministrazione affinché venga accertato, mediante l’ausilio di periti

indipendenti, la relazione tra la lesione al ginocchio sinistro del 25 giugno

2001 e la problematica lombare (inc. 41.2006.3).

Mediante

il secondo ricorso, l’assicurato ha invece chiesto la presa a carico completa

ed interrotta dell’affezione lombare e, subordinatamente, l’espletamento da

parte dell’assicurazione militare di nuovi accertamenti medici ad opera di

periti indipendenti (inc. 41.2006.4).

In

entrambi i casi, il ricorrente ha formulato istanza di gratuito patrocinio.

Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.6. Con risposte

di causa 18 dicembre 2006 l’assicurazione militare, rappresentata dall’avv. RA

2, ha postulato la conferma delle decisioni impugnate ed la conseguente

reiezione dei ricorsi.

Dei

motivi si dirà nei considerandi di diritto.

1.7. Pendente

causa il ricorrente ha prodotto un rapporto medico del dr. __________ (IX).

Interpellato

dal TCA, con scritto 11 gennaio 2007 l’assicurazione militare ha preso

posizione in merito al nuovo documento medico (XII).

considerato in diritto

2.1. L'art. 72

del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,

prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando

sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad

altro giudice per ragione di materia;

b) quando,

essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o

atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta, visto che i ricorsi, presentati dal medesimo insorgente, sono diretti

contro la stessa autorità amministrativa e tenuto conto che la fattispecie in

esame deriva dal medesimo complesso di fatti giuridici, è accertata la connessione

tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. SVR 2005 AHV N. 15 pag.

48; STFA del 26 agosto 2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4

agosto 2005 nella causa A. e B., K 150/04 e

K 151/04;

DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella

causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29

settembre 1998 nella causa B., K 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1;

STCA 27 settembre 2004 nella causa K, inc. 41.2001.1,3 e 41.2003.1).

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se vi è una relazione tra l’affezione al ginocchio sinistro,

subita a seguito dell’infortunio del 25 giugno 2001, e la problematica lombare

di cui l’assicurato attualmente soffre, notificata all’assicurazione militare

il 30 ottobre 2002 (vedi consid. 2.5 ss.).

Controversa

è pure la cessazione al 16 giugno 2005 dell’aggravamento temporaneo

dell’affezione alla colonna lombare, preesistente al servizio, causato

dall’evento del 9 maggio 2005 (cfr. consid. 2.12).

2.3. Giusta

l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si

manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.

L'assicurazione

militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

a.

che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto

certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e

b. che

detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo

decorso durante il servizio

(art. 5 cpv. 2 LAM).

L’assicurazione

militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella

menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell’aggravamento dell’affezione.

La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo

dell’affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).

Nelle

situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, il cui tenore è rimasto

invariato a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS

830.1), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio

della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae

infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o

dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione

della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione

causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero

criterio temporale (Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung

(MVG), Berna 2000, ad art. 5, p. 83, N. 13).

Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità

adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é,

secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les rapports

de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p.

284).

La

presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può

tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso

(Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p.

71).

Secondo

il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e

scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si

considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica,

l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF

111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., p. 286). Ne deriva che, nella suindicata

ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM, la

responsabilità

dell'assicurazione militare perdura soltanto fintanto che l'aggravamento dell'affezione

preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è adempiuto qualora

l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia lo stato di salute

paragonabile a quello esistente immediatamente prima dell'infortunio) oppure lo

"status quo sine" (ossia lo stato di salute che, prima o poi, secondo

l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio stesso;

cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146 consid. 4 in initio, 105 V 230 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e

riferimenti).

2.4. Va ricordato

che l’art. 6 LAM (anch’esso rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore

della LPGA) statuisce che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da

un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito

all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una

ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità

preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure

soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi

tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.

Al riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza del TFA,

si parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in

modo tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente,

un’incapacità lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando

un’affezione, dopo un lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad

un’affezione completamente diversa (DTF 123 V 138).

Affinché

un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno

assicurato sia assunta dall’assicurazione militare dev'essere accertato con

probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con

l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, art. 6, N. 17 p.

96).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che,

senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Inoltre, il rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123

V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8).

2.5. Nel caso in

esame è pacifico che l’assicurazione militare ha erogato delle prestazioni di

cura a seguito dell’infortunio subito dall’assicurato il 25 giugno 2001,

periodo in cui egli era attivo quale milite con contratto a tempo determinato.

Altrettanto

pacifico è che l’affezione lombare è stata notificata all’assicurazione

militare dal dr. __________ il 30 ottobre 2002 (cfr. doc. 127), allorquando il

ricorrente non si trovava più in servizio e quindi non era più assicurato.

Trattandosi

quindi di un’affezione accertata dopo il servizio, l’art. 6 LAM risulta essere

applicabile (cfr. consid. 2.4).

Poiché è

fuori dubbio che l’affezione lombare non è stata causata direttamente

dall’infortunio, nemmeno aggravata (la questione dell’aggravamento temporaneo

in relazione al secondo evento infortunistico, quello del 9 maggio 2005, verrà

esaminata successivamente; cfr. consid. 2.12) e che la stessa non costituisce

una ricaduta dell’affezione (assicurata) al ginocchio sinistro, rimane soltanto

da chiarire se la problematica alla schiena dev’essere considerata quale postumo

tardivo dell’evento del 25 giugno 2001. Occorre pertanto accertare se vi sia un

nesso (causale e adeguato) tra la problematica lombare e l’affezione assicurata

al ginocchio sinistro.

Secondo

l’assicurazione militare, gli accertamenti medici eseguiti hanno permesso di

escludere, con probabilità preponderante, qualsiasi rapporto di causalità.

A

ragione.

2.6. Occorre

anzitutto rilevare che la contestata decisione dall’amministrazione si basa

sostanzialmente sulla presa di posizione 18 gennaio 2006 del medico della

sezione AM 7, dr. __________.

Dall’esame

delle documentazione medica agli atti, egli è giunto alla conclusione che “non

vi è alcuna relazione prevalentemente probabile (né attuale, né retroattiva al

giugno 2001, data dell’evento assicurato) tra l’affezione al ginocchio sinistro…”

(doc. 275 pag. 9).

In

particolare egli ha rilevato:

" Il 15 gennaio 2003, il prof. __________ visita il paziente

(su invio del dr. med. __________ per valutazione neurochirurgica), ricordando

che, in concomitanza con i disturbi al ginocchio sinistro, "nell'e­state

del 2002 aveva avvertito dolori lombari intermittenti e progredenti con

bloccaggio lomba­re il 28 settembre 2002, da allora sintomi caratteristici per

un'insufficienza segmentaria con irradiazione algica non dominante nell'arto

inferiore sinistro in una modalità mista L5 ed S1 senza deficit

sensitivo-motori funzionalmente rilevanti e senza alterazioni sfinteriali".

Obiettivamente, lo specialista aveva rilevato una radicolopatia irritativa a

sinistra L5 ed S1 (con predominanza di L5), un Lasègue positivo a sinistra a

45° con bloccaggio a 60°, con rigi­dità della muscolatura para-vertebrale sul

lato sinistro ed importante dolenzìa alla palpazione paravertebrale sinistra a

livello delle articolazioni vertebrali posteriori L5 ed S1. Inoltre, l'esa­me

delle sincondrosi sacro-iliache non rivelava dolenzìe o blocchi funzionali, i

segni di Patrick e di De Winter erano negativi bilateralmente.

Più avanti, lo specialista osserva che "la posizione eretta

viene mantenuta con carico simmetrico di entrambe le estremità, la

deambulazione è normale nelle tre modalità", ovvero sia cam­minando sul

piano liberamente sia camminando sulla punta dei piedi e sui talloni. Ancora

oltre, lo specialista nota che: "il problema vertebrale non è di origine

traumatica (un trauma non può essere considerato nemmeno per il problema al

ginocchio sinistro), ma espri­me un problema degenerativo sul quale il ruolo

del carico asimmetrico è solo ipotetico". Il prof. __________ ha quindi

detto - senza ombra di dubbio - che si è chinato sul problema dell'eventuale

carico asimmetrico degli arti inferiori ed ha affermato che tale sindrome lombo­vertebrale

ha un'origine degenerativa sulla quale il ruolo del carico asimmetrico è solo

ipotetico, cioè non afferma il contrario, ovvero che alla base del problema

della colonna vertebrale vi sia un carico sbagliato degli arti inferiori (doc.

133)." (Doc. 275 pag. 6)

Pertanto,

il dr. __________ ha evidenziato che per “ la problematica della colonna

lombare, per la quale il signor RI 1 è stato pure visto e valutato in forma

interdisciplinare del prof. __________ e dal dr. med. __________ nel 2003,

emerge chiaramente la natura degenerativa e non traumatica delle alterazioni

osservate alla colonna lombo-sacrale, come pure emerge che tra il problema del

ginocchio sinistro e quello della colonna lombare non vi è alcuna probabile

relazione” (pag. 7) e che “… dai numerosi atti e documenti medici,

compresi i miei rapporti di visita, non sono stati mai evidenziati né una dismetria

degli arti inferiori né tantomeno una particolare alterazione della marcia e

della deambulazione legata al ginocchio sinistro tale da influire sulla colonna

lombare” (pag. 7).

A

conferma di quanto sopra, il dr. __________ ha esaminato la letteratura medica:

" In particolare riporto quanto è stato descritto in

Letteratura a proposito di un caso analogo a quello del

signor RI 1.

"Secondo i risultati degli studi di Wilcke degli anni '70,

sui controlli effettuati su pazienti con una gamba amputata, l'Autore aveva

sostenuto che le dorso-lombalgie potevano essere viste quali postumi di

un'altra affezione dell'apparato locomotore soltanto se sussistevano dei chiari

segni patofisiologici per un carico sbagliato della colonna vertebrale a causa

dell'affezione. Con questo s'intendeva una differenza di lunghezza tra le

due gambe superiore a 2 cm, oppure i movimenti a forbice del bacino e della

colonna lombare inferiore che risulta camminando. L'Autore aveva costatato

che, a causa dei carico sbagliato, risultavano entro pochi anni, dei

cambiamenti degenerativi alla colonna vertebrale, che superavano di molto le

degenerazioni generalmente legate all'età.

Di solito tali cambiamenti provocavano delle irritazioni del

sistema nervoso.

Negli ultimi anni la scienza ha pure dimostrato che i movimenti a

forbice provocano general­mente dei cambiamenti precoci all'articolazione

ileo-sacrale." (Doc. 275 pag. 7)

Con

riferimento allo status dell’assicurato, egli ha infine evidenziato:

" Ora,

valuto che l'aggravamento dell'affezione lombare, pre-esistente all'evento del

9 maggio 2005, è stato solo temporaneo, le cure strettamente mediche si sono

limitate al riposo ed al­l'assunzione di anti-flogistici, nessuna richiesta di

fisioterapia risulta pervenutaci agli atti. Lo stesso signor RI 1, nelle sue

dichiarazioni al nostro ispettore del 14 luglio 2005 afferma di "non

eseguire alcuna fisioterapia e di essere in attesa dell'evoluzione spontanea

della patolo­gia" (doc. 246).

Vi è stata inoltre un'interruzione di consultazioni mediche da

parte del paziente per un periodo di tre mesi (dal 17 giugno al 13 settembre

2005).

Le costatazioni del dr. med. __________ del 31 maggio 2005

evidenziano esclusivamente una sindrome lombo-vertebrale

cronica su base statico-degenerativa, con radicolopatia mista irritati­va-deficitaria

a livello L5 a sinistra, rispetto alla radicolopatia irritativa L5 rilevata dal

prof. __________ nel gennaio 2003: ho evidenziato nella valutazione medica che

tale sindrome lombo­vertebrale non ha alcuna relazione prevalentemente

probabile con l'affezione al ginocchio sini­stro (quest'ultima di competenza

AM) sulla base di chiari ed inequivocabili raffronti con la Let­teratura e con

la situazione del signor RI 1 allo stato degli atti del dossier. In

conclusione, rispondendo ai quesiti postimi dall'Assicurazione militare,

affermo che: 1°) - l'inabilità lavorativa del signor RI 1 del 100 % è

medicalmente giustificata per il periodo adeguato all'aggravamento temporaneo

dell'evento del 9 maggio 2005 sull'affezione lomba­re pre-esistente all'entrata

in servizio, ovvero per 6 settimane dal suo inizio, quindi fino alla fine di

giugno 2005.

Il periodo adeguato è valutato di siffatta durata sulla base della

scarsa entità dell'evento del 9 maggio 2005, non essendovi alcun trauma alla

base del riacutizzarsi dei disturbi lombari, es­sendo questi esacerbati dallo

spostamento a piedi del signor RI 1 dal domicilio alla stazione di __________

con lo zaino in spalla del peso di 30-40 Kg e questo fatto nonostante lo stesso

si­gnor RI 1 fosse a conoscenza della restrizione (leggera) alla marcia, al

sollevamento e al trasporto di pesi (vedi decisione della CVS del 13 aprile

2004, atti sanitari, per NM 8870: sin­drome da compressione radicolare, ernia discale).

2°) Non vi è alcuna relazione prevalentemente probabile (né

attuale né retroattiva al giugno 2001, data dell'evento al ginocchio sinistro

assicurato) tra l'affezione al ginocchio sinistro e l'affezione lombare, non

essendo l'affezione lombare un postumo tardivo dell'affezione al gi­nocchio

sinistro, sulla base delle osservazioni contenute nella valutazione medica."

(Doc. 275 pag. 9)

Da

ultimo, a seguito della visita medica del 24 gennaio 2006, con rapporto 30

gennaio 2006 il dr. __________ ha confermato la propria presa di posizione 18

gennaio 2006 (doc. 277).

2.7. Nel ricorso,

il legale dell’assicurato ha innanzitutto evidenziato che i rapporti del medico

dell’assicurazione militare, in violazione del principio del contraddittorio,

non gli sono stati trasmessi.

Al

riguardo occorre rilevare che il diritto di essere sentito - espressamente

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - garantisce segnatamente il diritto

dell'amministrato di prendere parte a una procedura decisionale suscettibile di

ledere la sua sfera giuridicamente protetta (cfr. DTF 121 V 152 e

giurisprudenza ivi citata).

Si tratta

di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una

tale lesione sul risultato materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid.

3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

Qualora

l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha

emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché

non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di

seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto

eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72,

126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

Nella DTF

132 V 368 consid. 6.2, l’Alta Corte ha precisato che, siccome la procedura

amministrativa comprende sia la procedura di decisione che quella di

opposizione, il legislatore (con l’art. 42 seconda frase LPGA) poteva

spostare l’obbligo di audizione nella procedura di opposizione, posto che

l’accertamento dei fatti determinanti deve aver luogo prima dell’emanazione

della decisione formale. In tale modo viene garantita una procedura

amministrativa semplice e spedita.

Ciò non

esclude tuttavia che delle misure d'istruzione complementari vengano eseguite

nell’ambito della procedura di opposizione, poiché, in tale procedura,

l’amministrazione può procedere a un riesame della decisione querelata e

pronunciarsi sui punti contestati, prima che venga adita l’autorità

giudiziaria.

Quindi,

al più tardi nella procedura di opposizione, l’amministrazione deve accordare

alle parti l’occasione di esprimersi sul contenuto delle misure istruttorie

effettuate, così come sulla procedura.

Ritornando

al caso in esame, occorre rilevare che il legale dell’assicurato, prima

dell’emissione del preavviso e della decisione formale, è stato

dettagliatamente informato, con scritto 28 ottobre 2005, sui motivi che hanno

portato l’assicurazione militare a non rispondere della problematica lombare.

Allegato a quella lettera, l’avv. RA 1 aveva inoltre ricevuto anche l’intero inserto

(doc. 257), restituito il 22 novembre 2005 (doc. 259). In data 22 novembre 2005

il legale ha avuto un colloquio con il funzionario incaricato in merito alla “rivendicata

relazione dell’affezione lombare con i disturbi al ginocchio sinistro e

l’aggravamento dell’affezione lombare derivante dall’evento del 9 maggio 2005 “

(cfr. scritto 1° dicembre 2005 dell’assicurazione militare al legale del

ricorrente, doc. 266).

Infine,

con il preavviso 14 febbraio 2006 l’assicurazione militare ha dato all’avv. RA

1 la facoltà, oltre ad esprimersi sul preavviso stesso e su un eventuale complemento

d’inchiesta, di “chiedere di prendere in visione dell’inserto che terremo a

disposizione, per la durata di 14 giorni” (doc. 279).

Nonostante

la messa a disposizione degli atti, il legale del ricorrente non ha ritenuto

necessaria la consultazione dell’incartamento sia per la stesura della presa di

posizione 1° marzo 2006 (doc. 283) che dell’opposizione (doc. 298). Solo con

l’atto di ricorso egli ha fatto valere una violazione del diritto di essere

sentito.

Non da

ultimo, rettamente l’assicurazione militare ha evidenziato come l’avv. RA 1

fosse stato al corrente dell’esito della visita medica eseguita il 24 gennaio

2005 da parte del dr. __________, avendo egli, nella presa di posizione 1°

marzo 2006 sul preavviso 14 febbraio 2006, allegato un dettagliato resoconto

della visita redatto dal suo patrocinato (doc. 282/283).

Dalla

lettura dei ricorsi si evince poi che il legale ha comunque potuto diffusamente

prendere posizione sulla problematica in esame.

In queste

circostanze, secondo questo TCA non vi è alcuna violazione del diritto di

essere sentito.

2.8. L’avv. RA 1

ha inoltre sostenuto che il dr. __________ non possiede i requisiti

d’imparzialità e d’attendibilità richiesti dalla legge.

Al

riguardo egli ha fatto riferimento al resoconto della visita 24 gennaio 2006 scritto

dal suo cliente il 13 febbraio 2006 (doc. 282), documento che è stato allegato

alla presa di posizione 1° marzo 2006 (doc. 283).

Nel

citato scritto l’assicurato ha riportato le frasi che il medico

dell’assicurazione avrebbe pronunciato, le quali, a suo parere, metterebbero

alla luce la parzialità e l’inattendibilità della vista medica:

" Di

seguito trova un breve riassunto di frasi che il medico di fiducia dell'AM

esprime al sottoscritto:

1. Signor RI 1,

oggi l'ho chiamata esclusivamente per verificare se c'è una correlazione

schiena - ginocchio, avvalendomi ad una semplice teoria (scoperta negli anni

'70) scientificamente valida, ossia osservare se cammina a forbice e se ha un

disavanzo di 3 cm all'arto sinistro, se questo risulta è considerato grave!

Considerandi

2.

Signor RI 1

se è convinto di essere nella ragione, le consiglio di procedere per via

tribunale, non è la prima causa che l'AM affronta in tribunale.

3.

Se era

urgente un consulto specialistico come ad esempio alla Schultessklinik, non

vedo come mai i medici __________ e __________ non l'abbiano organizzata. (In

risposta a tono alto: Dottore, a causa di problemi finanziari non ho potuto

adempire mensilmente alla copertura della cassa malati, oggi non posso

permettermi di caricarmi un esame così costoso, evidenziando che la mia cassa

ha rifiutato già a tempo debito l'affezione schiena. Inoltre preciso che i

costi della risonanza magnetica e al consulto dei due medici di __________ sono

a mio carico. Per cui visto che il dr. __________ era a conoscenza della mia

situazione, voleva che il nulla osta partiva da voi).

4.

Si ricorda

che un esame del genere si deve effettuare entro i 3 mesi al massimo 6 mesi.

Oggi un esame del genere non serve a nulla.

5.

Attualmente

Signor RI 1, continui pure con l'assunzione medicamentosa, visto che

intraprendere una fisioterapia servirebbe a poco o niente.

6.

Confermo la

conoscenza alla problematica della schiena, rilevato pure alla visita medica

d'entrata alla clinica di riabilitazione di __________.

7.

Comunque

anche i dottori __________ e __________ dovrebbero mettersi d'accordo sulle

valutazioni alla schiena, pur non escludendo del tutto un minimo d'incertezza

da parte del dr. __________

8.

Signor RI 1,

Lei è stato informato sulle restrizioni che la __________ le ha dato nel luglio

2004, perché si è azzardato ad andare a piedi da casa alla stazione con un pacchettaggio

medio? Chiamava un Taxi, almeno fino all'entrata in servizio a __________. Cosa

le è saltato in mente! (Risposta: Dottore, dal 2002 ad oggi sono entrato in

servizio 3 volte tra le quali 2 volte mi rimandavano a casa a conseguenza di

blocchi, e sfido chiunque a farsi 4 h- 4 h112 di treno dopo un blocco, con pacchettaggio

completo sulle spalle, cambiare treno per le coincidenze, ecc. Visto cosa

significa avere problemi del genere ho optato subito a spostarmi a piedi, così

se doveva succedere qualcosa ero praticamente a casa. Era una mia legittima

paura!). Signor avvocato il 9 maggio 2005, ero partito per __________ con soli Frs.

20,00, questo vuole significare che a casa non c'erano soldi, eravamo in attesa

della decisione per il diritto agli assegni prima infanzia e integrativi,

tuttavia il riscontro positivo è avvenuto nel mese di giugno 2005.

Preciso questo, poiché è una seconda

motivazione che ha indotto per forze maggiori al raggiungimento della stazione

ferroviaria a piedi.

9.

Un'altra

cosa, come vedo agli atti il dr __________ non ha mai insistito sulla visita

alla __________." (Doc. 282)

Nella

risposta di causa, l’assicurazione militare ha osservato:

"

Tanto meno possono essere messe in dubbio l'imparzialità

e l'attendibilità del dr. med. __________ sulla base dello scritto redatto dal

ricorrente all'intenzione del suo patrocinatore: premesso che il dr. med. __________

contesta in modo fermo di essersi espresso con il ricorrente, in occasione

della visita del 24 gennaio 2006, in modo tale da consentire le espressioni di "quadro

piuttosto desolante e squallido senza un briciolo di umanità, o anche solo di

rispetto" (pag. 9 del ricorso), quanto scrive il ricorrente nella sua

lettera del 13 febbraio 2006 (doc. AM 282) riproduce, con altre parole gli stessi

concetti usati nel rapporto 18 gennaio 2006 del dr. med. __________ (doc. AM 275)

riferiti ai criteri scientifici per stabilire se vi fosse un rapporto di

causalità fra l'affezione alla colonna lombare e il danno alla salute

assicurato, come è sicuramente stato fuori luogo da parte del medico informare

l'assicurato che, qualora egli non fosse stato d'accordo con la sua

valutazione, avrebbe potuto adire le vie giudiziarie." (Doc. VI pag.13)

Orbene, a

mente del TCA, non vi sono motivi per mettere in dubbio l’imparzialità del dr. __________.

Volendo

ammettere che le succitate frasi siano state effettivamente dette dal medico

dell’assicurazione, va fatto presente che non è infatti fuori luogo che egli

abbia spiegato il motivo della visita, chiesto delucidazioni su accertamenti

che avrebbero dovuto essere svolti con urgenza (vedi consulto presso la Clinica

__________) ed informato delle possibilità di adire le vie giudiziarie in caso

di disaccordo.

Che poi

il medico dell’assicurazione avrebbe chiesto all’assicurato il motivo di aver

percorso il tragitto da casa alla stazione con il pacchettagio militare

completo, nonostante le restrizioni in merito al porto di carichi, non è sicuramente

indizio di parzialità.

Certo che, come sottolineato

dall’assicurato (cfr. ricorso pag.10), il dr. __________ non è specialista in neurochirurgia e neurologia.

Non va tuttavia

dimenticato che le valutazioni del dr. __________ si fondano sulla nutrita

documentazione medica presente nell’inserto, tra cui anche di atti

specialistici.

Va poi ricordato che, nella DTF 125

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), il TFA ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb), circostanze che nel caso in esame non sono date.

Come verrà meglio evidenziato nel prosieguo, a mente del TCA, non vi

sono motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal medico di sezione,

frutto di un’accurata ed attendibile valutazione medico-assicurativa, priva di

contraddizioni.

2.9

Alle

valutazioni del dr. __________, il ricorrente oppone il rapporto 31 maggio 2005

del dr. __________, il quale, a seguito di un’elettromiografia, ha concluso

quanto segue:

"

Verosimile quindi una sofferenza radicolare L5

sinistra, cronica, piuttosto mielinica che non assonale, legata al prolasso discale

L4-5 probabilmente.

È quindi probabile che le alterazioni

statico-degenerative del rachide lombo-sacrale, preesistenti al problema del

ginocchio ma fino ad allora silenti, siano peggiorate in rapporto con

alterazioni statiche ed asimmetrie posizionali legate alla problematica

dolorosa del ginocchio sinistro.

Al momento il Paz. non mi sembra possa riprendere

la sua attività professionale, un intervento a livello del rachide è già stato dilazionato

dai neurochirurghi/ortopedici, rimane la problematica del ginocchio.

Terapia conservativa per il momento, evitare

posizioni viziose, chiedere eventualmente l'avviso in un Centro specializzato

(p. es. alla __________ a __________.

Rimango a disposizione per discutere il

problema." (Doc. 238)

L’assicurato ha poi fatto

riferimento alla sua visita dell’11 maggio 2006 presso la Clinica ortopedica __________

di __________. Con rapporto 18 maggio 2006, allegato al ricorso, i medici zurighesi,

posta la nota diagnosi, hanno individuato una relazione tra la problematica del

ginocchio e quella della schiena. In particolare essi hanno rilevato:

"

Da das MRI aus dem Jahre 2002 schon degenerative

Veränderungen Facettangelenksarthrose und Diskushernie zeigt, kann ich die

Problematik des Knies des Rückens korrelieren. Heute gibt es ein Wiederauftreten

einer Lumbago, die durch arthortischen Zeichen gut erklärt werden kann.

Bezüglich der ausstranlenden Schmerzen können wir schon eine Diskushernie mit

Druck auf diese Nervenwurzel im Jahre erkennen (…)." (Doc. A)

Pendente

causa, il ricorrente ha trasmesso il certificato 13 aprile 2006 del dr. __________.

Lo specialista in chirurgia, traumatologia e chirurgia toracale ha concluso:

"

Ho esaminato anche le RM eseguite nel novembre

del 2003 dopo l'operazione di __________ sulle quali posso constatare solo l'assenza

di un menisco cartilagineo nel compartimento mediale e la presenza di un

rigenerato la cui qualità non riesco a giudicare.

Al momento posso solo dire che il signor RI 1 ha

un blocco articolare parziale, caratterizzato soprattutto da un deficit di

estensione di almeno 15° in assenza di instabilità legamentare e in assenza di

lesioni fresche al ginocchio.

La cosa più verosimile è che il rigenerato meniscale

mediale ponga tuttora dei problemi.

Non conosco però lo stato artroscopico della

patella al momento dell'artroscopia del Dr. __________ e di quella del Dr. __________.

L'assenza di versamento lascerebbe pensare piuttosto ad una situazione cronica

di artrosi compartimentale mediale con un rigenerato poco valido.

Nell'attuale situazione il paziente è inabile ad

eseguire il lavoro abbastanza polivalente, per quanto riguarda gli stress di telematico.

Sarà importante aspettare la valutazione

definitiva iniziata dall'avv. RA 1 di una perizia presso la Schultess __________

di __________ per eventuali proposte terapeutiche che al momento non mi sento

di formulare.

Per inciso constato che a seguito del cedimento

avuto al ginocchio sinistro il 07.04.2006, il paziente si è procurato una

distorsione con probabile rottura parziale del legamento fibulotalare anteriore

al piede sinistro, del quale si possono vedere attualmente gli esiti

consistenti in spiccata dolenzia locale e in formazione di ematoma

sottocutaneo. Quest'ultima patologia dovrebbe avere come al solito una prognosi

benigna nelle prossime 3-4 settimane." (Doc. F)

Sulla

scorta di quanto sopra, il ricorrente sostiene che la sintomatologia lombare è

da ritenere quale postumo tardivo ex art. 6 LAM dell’infortunio del 25 giugno 2001.

2.10

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla

base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri

redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi

si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare

personalmente l'assicurato

(cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio

1996.

nella causa A., U 49/95).

Per quel che riguarda il medico di fiducia, - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M,

U 202/01, consid. 2b/bb) - secondo

la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che,

in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

2.11

Da un attento

esame della fattispecie, questo TCA non può che confermare l’operato

dell’assicurazione militare e questo per i motivi che seguono.

Contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente, non solo non vi è in casu alcuna relazione tra

l’assimetria (dysbalance) e l’affezione lombare, ma soprattutto la lesione al

ginocchio sinistro non risulta aver causato alcun problema duraturo di

deambulazione.

Al

riguardo, nel rapporto 15 gennaio 2003 il dr. __________ aveva infatti

osservato che “ … la posizione eretta viene mantenuta con carico simmetrico

di entrambe le estremità, il Romberg è normale, la deambulazione è normale

nelle tre modalità”, precisando che “ il problema vertebrale non è di

origine traumatica (un trauma non può essere considerato nemmeno per il

problema al ginocchio sinistro), ma esprime un problema degenerativo, sul quale

il ruolo del carico asimmetrico è solo ipotetico” (sottolineatura

del redattore).

Non va

poi dimenticato che, nel rapporto 9 febbraio 2004 il dr. __________, dopo aver

eseguito il 13 marzo 2003 un intervento artoscopico con resecazione del

menisco-mediale sinistro, aveva evidenziato come i disturbi di bloccaggio,

apparsi nel giugno e agosto 2003, fossero “praticamente scomparsi, anche se

presenta ancora occasionalmente dei dolori posteriori con sensazione di

cedimenti”, senza aver costatato problemi di deambulazione (doc. 273).

Certo che

due anni dopo, con rapporto 31 maggio 2005 il dr. __________ ha indicato siccome

probabile che le “alterazioni statico-degenerativa del rachide

lombo-sacrale, preesistenti al problema del ginocchio ma fino ad ora silenti,

siano peggiorate in rapporto con alterazioni statiche ed asimmetriche

posizionali legate alla problematica dolorosa del ginocchio sinistro” (doc.

238). Tuttavia, chiamato dal dr. __________ a fornire spiegazioni in merito

alla sua valutazione (doc. 267), con scritto 7 dicembre 2005 il succitato

specialista si è limitato a confermare che la deambulazione con risparmio del

membro inferiore sinistro, dovuto al noto infortunio del 2001, ha

“probabilmente” accentuato i disturbi a livello del rachide lombare-sacrale,

senza tuttavia prendere posizione sulle obiezioni formulate dal medico

dell’assicurazione militare, né sulla documentazione del dr. __________ e dr. __________

(doc. 272).

Va poi

ricordato che se l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno è possibile

ma non puo’ essere dimostrata con un grado di probabilità preponderante, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato

(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e

sentenze ivi citate). Giova poi rilevare che il TFA in una sentenza del

12.

ottobre 2005 nella causa S., U 239/02, confermando il precedente giudizio di

questo Tribunale, ha stabilito che in quel caso faceva difetto il requisito

della causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute menzionato

nell’annuncio di ricaduta, in quanto la verosimiglianza del rapporto causale

fra l’evento traumatico del 1999 e le turbe dorsali notificate all’assicuratore

LAINF nel 2001 andava qualificata come probabile, ma non come

preponderante.

Non concludente

ai fini della presente vertenza è il rapporto 16 maggio 2006 della Clinica __________.

In una sola riga è stata evidenziata una relazione tra la problematica del

ginocchio e quella della schiena, senza ulteriori spiegazioni (doc. A).

Altrettanto

irrilevante è il rapporto 13 aprile 2006 del dr. __________. Se da una parte

egli ha accertato una zoppia importante, dall’altra, non va dimenticato che detta

zoppia è la conseguenza di un improvviso cedimento del ginocchio sinistro

avvenuto il 7 aprile 2006. Secondo il TCA, quanto rilevato poc’anzi non sta tuttavia

a significare che le cause di questo cedimento siano da far risalire all’infortunio

del 2001. Del resto, nell’anamnesi del citato rapporto della Clinica __________

è stata evidenziata l’origine lombare dei dolori al ginocchio sinistro (“Es gibt

lumbale Schmerzen mit Ausstrahlung ins linke Bein; doc. A).

In via abbondanziale

va detto che non è nemmeno ipotizzabile un nesso causale tra l’ernia discale

L4-L5 ed il noto infortunio. Secondo la giurisprudenza

del TFA, nel caso in cui le ernie discali sono scatenate ma non provocate

dall'infortunio, l'assicuratore infortuni deve assumersi la sindrome dolorosa

legata all'infortunio (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure sentenza del 14

marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2). Tuttavia, l'aggravamento

significativo e duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine

radioscopica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre

nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma

(RAMI 2000 no. U 363 pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in

re S., U 193/98, consid. 3c; cfr. STFA inedita del 27 ottobre 2003 nella causa

T., U 270/02, consid. 3.2), circostanze che non sono in casu date.

In conclusione,

ritenuto come i rapporti 18 gennaio e 30 gennaio 2006 del dr. __________ siano

da considerare completi, concludenti e privi di contraddizioni, agli stessi va

conferita forza probatoria piena (cfr. consid. 2.10).

Non

sussistendo, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali, alcun nesso causale naturale tra

l’affezione lombare e l’infortunio del 25 giugno 2001, rettamente

l’assicurazione militare ha deciso di non assumersi alcuna responsabilità per

la citata affezione.

2.12

Per quel che

concerne la cessazione dell’aggravamento dell’affezione lombare, dovuto

all’infortunio del 9 maggio 2005, nel rapporto 18 gennaio 2005 il dr. __________

ha fra l’altro fatto presente quanto segue:

" Ora,

valuto che l'aggravamento dell'affezione lombare, pre-esistente all'evento del

9.

maggio 2005, è stato solo temporaneo, le cure strettamente mediche si sono

limitate al riposo ed all'assunzione di anti-flogistici, nessuna richiesta di

fisioterapia risulta pervenutaci agli atti. Lo stesso signor RI 1, nelle sue

dichiarazioni al nostro ispettore del 14 luglio 2005 afferma di "non

eseguire alcuna fisioterapia e di essere in attesa dell'evoluzione spontanea

della patolo­gia" (doc. 246).

Vi è stata inoltre un'interruzione di consultazioni mediche da

parte del paziente per un periodo di tre mesi (dal 17 giugno al 13 settembre

2005).

Le costatazioni del dr. med. __________ del 31 maggio 2005

evidenziano esclusivamente una sindrome lombo-vertebrale

cronica su base statico-degenerativa, con radicolopatia mista irritativa-deficitaria

a livello L5 a sinistra, rispetto alla radicolopatia irritativa L5 rilevata dal

prof. __________ nel gennaio 2003: ho evidenziato nella valutazione medica che

tale sindrome lombo­vertebrale non ha alcuna relazione prevalentemente

probabile con l'affezione al ginocchio sini­stro (quest'ultima di competenza

AM) sulla base di chiari ed inequivocabili raffronti con la Let­teratura e con

la situazione del signor RI 1 allo stato degli atti del dossier. In

conclusione, rispondendo ai quesiti postimi dall'Assicurazione militare,

affermo che: 1°) - l'inabilità lavorativa del signor RI 1 del 100 % è

medicalmente giustificata per il periodo adeguato all'aggravamento temporaneo

dell'evento del 9 maggio 2005 sull'affezione lomba­re pre-esistente all'entrata

in servizio, ovvero per 6 settimane dal suo inizio, quindi fino alla fine di

giugno 2005.

Il periodo adeguato è valutato di siffatta durata sulla base della

scarsa entità dell'evento del 9 maggio 2005, non essendovi alcun trauma alla

base del riacutizzarsi dei disturbi lombari, essendo questi esacerbati dallo

spostamento a piedi del signor RI 1 dal domicilio alla stazione di __________

con lo zaino in spalla del peso di 30-40 Kg e questo fatto nonostante lo stesso

signor RI 1 fosse a conoscenza della restrizione (leggera) alla marcia, al

sollevamento e al trasporto di pesi (vedi decisione della CVS del 13 aprile

2004, atti sanitari, per NM 8870: sindrome da compressione radicolare, ernia discale).

2°) Non vi è alcuna relazione prevalentemente probabile (né

attuale né retroattiva al giugno 2001, data dell'evento al ginocchio sinistro

assicurato) tra l'affezione al ginocchio sinistro e l'affezione lombare, non

essendo l'affezione lombare un postumo tardivo dell'affezione al gi­nocchio

sinistro, sulla base delle osservazioni contenute nella valutazione medica."

(Doc. 275 pag. 9)

A seguito

della già citata visita del 24 gennaio 2006, il dr. __________ ha confermato

che gli influssi sulla colonna vertebrale, derivanti dall’evento 9 maggio 2005,

sono da ritenere eliminati dopo un periodo di due mesi (doc. 277 pag. 7).

L’assicurato,

facendo riferimento al primo ricorso 14 novembre 2006, ha ribadito le censure

in merito alla validità delle valutazioni del dr. __________. Rimarcando

nuovamente come nel rapporto 31 maggio 2005 il dr. __________ abbia accertato

il perdurare dell’affezione al ginocchio, a contestazione della cessazione

dell’aggravamento egli ha aggiunto quanto segue:

"

Se durante l’estate il ricorrente non si era

sottoposto a fisioterapia o ad altri trattamenti questo è da ricondurre al

fatto che il decorso di questa ricaduta sembrava, allora positivo: in effetti,

con il riposo, con l’assunzione di antiflogistici e antinfiammatori, nonché con

il trattamento locale, l’affezione in primo tempo era andata migliorando. A

questo si aggiunge il fatto che, considerato il caldo estivo, i disturbi

lombari si manifestavano molto meno (…)." (ricorso pag. 7, inc.

41.2007

).

Come già

detto nei considerandi precedenti, questo TCA non ha motivo per discostarsi dal

parere del dr. __________. Né del resto il rapporto del dr. __________, come

quelli successivi, permettono di concludere per la continuazione

dell’aggravamento della patologia lombare susseguita all’episodio del 2005.

Occorre poi

evidenziare che, secondo la giurisprudenza del TFA, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre

1994, pag. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale in

ambito LAINF (cfr. RAMI 2000 U 363,

pag. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1,

del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.,

U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile

1995.

nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di

trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz-

und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg.

E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985. In ambito LAM; cfr. STFA 31

agosto 2005 nella causa C, M 10/04, consid. 3.2.3).

Il

TFA ha poi già avuto modo di osservare come una lombalgia

o lombosciatalgia cronica sviluppatasi in seguito a un evento traumatico che ha

sì reso sintomatica un'affezione preesistente ma non ha provocato alcuna

lesione morfologica della colonna vertebrale sia piuttosto riconducibile ad

altri fattori extrainfortunistici (cfr. ad es. le sentenze del 7 luglio 2004 nella

causa M., U 179/03, consid. 4.4.2, e del 25 maggio 2004 nella causa B., U

129/03, consid. 5.5 con riferimento all'opinione dottrinale di Bär/Kiener, Prellung,

Verstauchung oder Zerrung der Wirbelsäule, in: Medizinische Mitteilungen der

SUVA no. 67, dicembre 1994, pag. 45 segg.; cfr. anche STFA 31 agosto 2005 nella causa C, M 10/04,

consid. 3.2.3).

Infine,

un aggravamento significativo e quindi duraturo di

un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un

infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in

evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il

peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (RAMI 2000 no. U 363 pag.

46; cfr. pure la sentenza citata del 7 luglio 2004 in re M., consid. 4.4.2; in

ambito LAM: STFA 31 agosto 2005 nella causa C, M

10/04, consid. 3.2.4 ).

Nel caso

in esame, trattandosi tutto sommato di un episodio di scarsa entità e non

essendo stato costatato alcun trauma alla base della riacutizzazione dei dolori

lombari (dagli atti medici presenti nell’inserto non è stata evidenziata una

compressione delle vertebre), la decisione da parte dell’assicurazione militare

di considerare estinto l’aggravamento temporaneo dell’affezione lombare, preesistente

al servizio, appare conforme agli atti di causa ed alla succitata

giurisprudenza.

2.13

In via subordinata

l’assicurato ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti a cura di

periti indipendenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per statuire in merito alla presente vertenza, senza che si renda

quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal

ricorrente.

2.14

Il

ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Ritenuto

che l’assicurato beneficia dell’assistenza sociale (XIbis inc. 41.2006.3), che

il patrocinio da parte di un legale è in casu perlomeno indicato e, da ultimo,

che la fattispecie in esame non risultava essere palesemente priva di esito

positivo, l’istanza va accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono respinti.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria, con gratuito patrocinio per il tramite dell’avv. RA

1, è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster