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Decisione

41.2007.1

Nessun nesso causale tra l'infortunio militare e le attuali affezioni lombari. Di conseguenza l'assicurazione militare non deve rispondere del peggioramento dello stato di salute

20 dicembre 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi evocati al ginocchio sx sono a mio parere in buona parte

riconducibili agli esiti del trauma subito in passato con i conseguenti interventi

sul menisco mediale in particolare. Ciò ha comportato l'apparizione di una

gonartrosi essenzialmente mediale con diminuzione della linea articolare

visibile radiologicamente, nell'ambito dell'attività lavorativa del paziente

(in gran parte in piedi) ritengo che una inabilità del 50% sia ragionevole.

(...)" (Doc. V/bis)

Come

rettamente sottolineato dall’assicurazione militare nella risposta di causa,

tale rapporto, tra l’altro succinto, non permette di inficiare la valutazione e

tantomeno le conclusioni del dr. __________. Non risulta infatti che il dr. __________

abbia avuto conoscenza delle numerose perizie a cui l’assicurato è stato sottoposto,

non essendo state citate nel suo certificato, né tantomeno del lungo e

complesso iter assicurativo. La sua conclusione non è quindi surrogata da un’approfondita

conoscenza della fattispecie in esame.

Come

evidenziato al consid. 2.7, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire in merito alla presente

vertenza, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti

richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9. In

conclusione, richiamato quanto esposto nei considerandi precedenti, non essendo

stato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso

causale tra gli attuali disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio militare

del 1980, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso deve

essere respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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