41.2007.2
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11 giugno 2008Italiano21 min
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Numero d'incarto:
41.2007.2
Data decisione, Autorità:
11.06.2008, TCA
Titolo:
Contestato è il grado di responsabilità dell'assicurazione militare che, contrariamente a quanto è accaduto, deve essere oggetto di una decisione formale. L'assicurato ha tardivamente contestato la mancante decisione e quindi la delibera è cresciuta in giudicato
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 64 LAM
art. 51 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
41.2007.2
BS/vm
Lugano
11 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione militare
federale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe
__________, a seguito dello svolgimento di esercizi ginnici durante la scuola
reclute del 1967, accusò dei dolori alla regione sacrale (doc. 2), dolori che
in seguito si aggravarono e furono oggetto di numerose terapie i cui costi
vennero assunti dall’assicurazione militare.
Nel 1972
l’assicurato fu peritato dal dr. __________, direttore emerito della Clinica di
__________, il quale, nel rapporto 21 settembre 1972 costatò una lesione
articolare L4-L5 e valutò che il paziente non necessitava di una terapia
specifica, che era completamente abile nella sua professione di meccanico,
salvo per il sollevamento ed il trasporto di carichi pesanti (doc. 65). Nel
marzo e giugno 1976 il citato specialista visitò nuovamente il paziente (doc.
91 e 101).
Con
decisione 12 ottobre 1977 l’assicurazione militare rifiutò la richiesta
dell’assicurato di essere posto al beneficio di provvedimenti integrativi
professionali (doc. 121). La decisione amministrativa fu definitivamente confermata
dal TCA del Cantone __________ con sentenza 19 dicembre 1978 (doc. 139).
1.2. Nell’ambito
della procedura di coordinamento tra assicuratori sociali, con scritto 8 aprile
2003 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurazione militare che l’assicurato
aveva inoltrato una domanda di prestazioni, invitando - il 23 gennaio 2004 - quest’ultima
a trasmettere la documentazione finora raccolta (doc. 153, 154).
L’assicurazione
militare è in seguito venuta a conoscenza della perizia 21 novembre 2003 del
dr. __________, eseguita durante l’istruttoria AI, dalla quale è segnatamente
emerso che l’assicurato, dopo l’infortunio militare del 1967, presentava dei
disturbi preesistenti alla colonna vertebrale (doc. 178C).
L’assicurazione
militare ha quindi incaricato il proprio consulente medico, dr. __________, di
valutare l’eventuale relazione tra gli attuali dolori dall’assicurato e quelli
insorti dopo l’infortunio del 1967. Nel rapporto 28 luglio 2005 il citato
sanitario non ha potuto escludere che la sintomatologia lamentata
dall’assicurato, vagliata nella perizia del dr. __________, sia in “relazione
prevalentemente probabile” con l’affezione assicurata al segmento L4-L5,
valutando tuttavia nella misura del 25% il grado di responsabilità dell’assicurazione
militare (doc. 192).
Sulla
base della valutazione del dr. __________, con scritto 10 ottobre 2005
l’assicurazione militare ha informato l’assicurato di quanto segue:
" (…)
Secondo il parere del Servizio medico, fondato
oltre che sul dossier AM pure sulla documentazione fornita dai medici curanti,
dall'Ufficio AI del Canton Ticino e del Servizio medico __________, sussiste
ancora una relazione prevalentemente probabile fra lo stato attuale della sua
colonna vertebrale e il servizio prestato negli anni 60.
Tuttavia fattori di tipo degenerativo
influenzando il quadro clinico che in sostanza coinvolge altri due segmenti
vertebrali oltre a quello lesionato 38 anni fa (quarta e quinta vertebra
lombare L4-L5), ossia il segmanto sovrastante (L3-L4) e quello sottostante
(L5-S1). Il medico di circondario ha così ripartito la casualità fra le tre
coppie di vertebre:
metà a quella superiori (terza e quarta vertebra
lombare L3-L4),
un quarto a quella assicurata (L4-L5) e
un quarto alla inferiore (ultima vertebra lombare
e prima sacrale L5-S1).
Di conseguenza l'assicurazione militare riconosce
una responsabilità del 25%. La riduzione ha effetto esclusivamente sulle prestazioni
pecuniarie, cosicchè quelle in natura vanno interamente a nostro carico.
Siccome è ancora pendente la procedura formale
per l'assegnazione di una rendita di invalidità secondo la Legge federale
sull'assicurazione invalidità (LAI) per il principio di armonizzazione del
grado di invalidità previsto dalla Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non siamo ancora in grado di
esprimerci sul diritto di una rendita di invalidità da parte del nostro ente. Potremo
entrare quindi nel merito solamente che dopo la sentenza cantonale o se del
caso federale crescerà in giudicato.
Qualora non sia d'accordo con questa decisione ha
la facoltà di chiedere l'apertura del procedimento formale secondo l'art. 49
LPGA." (Doc. 200)
1.3. Nel
frattempo, con decisione 10 dicembre 2004 (confermata con decisione su
opposizione 21 novembre 2005) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni in quanto, fondandosi sulla citata perizia del dr. __________,
aveva ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 20% nella sua
attuale attività, ma abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute.
Con
sentenza 7 novembre 2006 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso
dell’assicurato, ha annullato la succitata decisione amministrativa e gli ha
riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 2004.
Ritenuto che l’assicurato presentava un’inabilità al lavoro del 50% nella
propria professione di macchinista ma che sfruttava meglio la sua piena residua
capacità lavorativa in attività adeguate, il TCA, procedendo al consueto
raffronto dei redditi, ha determinato un grado d’invalidità del 52,70% (inc.
32.2005.244; doc. 222).
1.4. Tenuto conto
del citato giudizio cantonale, rimasto incontestato, il 15 giugno 2007
l’assicurazione militare (SUVA, Divisione assicurazione militare, Bellinzona)
ha emesso un preavviso ai sensi dell’art. 32a OAM, mediante il quale ha stabilito
il diritto dell’assicurato a percepire una mezza rendita (grado d’invalidità
del 53%) con effetto retroattivo dal 1° novembre 2004. Preso in considerazione
un grado di responsabilità del 25%, oggetto dalla decisione informale 10
ottobre 2005 rimasta incontestata, l’assicuratore ha fissato l’ammontare della
rendita in fr. 909,10 al mese (doc. 226).
A seguito
delle osservazioni 19 luglio 2007 dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 (RA 1),
in cui veniva contestato il grado di responsabilità (doc. 234), con decisione 6
agosto 2007 l’assicurazione militare ha confermato l’ammontare della rendita.
In particolare l’amministrazione ha evidenziato che il grado di responsabilità
del 25% era stato fissato nella decisione informale 10 ottobre 2005 contro la
quale l’assicurato non si era mai opposto (doc. 236).
Con
decisione 20 settembre 2007 l’assicurazione militare (sede centrale di Berna)
ha dichiarato irrecevibile l’opposizione 17 agosto 2007 contro la decisione
formale 6 agosto 2007, confermando la propria responsabilità del 25% per le
conseguenze dell’infortunio occorso durante il servizio del 1967. L’assicurazione
militare ha segnatamente evidenziato:
"
(…)
Nel presente caso la decisione informale del 10
ottobre 2005, che in modo chiaro si esprimeva soltanto sul grado di
responsabilità lasciano aperta la questione del diritto a rendita, prevedeva
espressamente che l'assicurato aveva la facoltà di chiede l'apertura del
procedimento formale secondo l'art. 49 LPGA, qualora egli non avesse condiviso
questo grado di responsabilità.
La contestazione da parte del Sindacato RA 1 è
tuttavia stata espressa a oltre 21 mesi di distanza, quando l'Assicurazione
militare a seguito della decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
ha potuto pronunciarsi sul diritto alla rendita d'invalidità. Questa
contestazione, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale e
della prassi dell'Assicurazione militare, è quindi da considerare ampiamente
tardiva e irricevibile.
Essendo stata la decisione informale del 10
ottobre 2005 chiara e motivata, oltre che provvista dell'indicazione del mezzo
di impugnazione, non è nemmeno possibile sostenere che l'assicurato sia stato
tratto in errore sul suo contenuto e sulla sua facoltà di contestarla entro un
congruno lasso di tempo.
Inoltre, sotto il profilo del merito, non vi
sarebbe nemmeno alcun motivo per sostenere che quella decisione sia stata
materialmente errata e quindi meritevole di una riconsiderazione: infatti essa
era fondata su una valutazione medico-assicurativa del dr. med. __________
ampiamente documentata e motivata sulla base degli atti medici acquisiti
all'incarto." (Doc. 240)
1.5. Contro
la succitata decisione su opposizione l’assicurato, sempre per il
tramite del Sindacato RA 1, ha inoltrato il presente ricorso e postulato il
riconoscimento di un grado di responsabilità dell’assicurazione militare nella
misura del 50% ed il conseguente adeguamento della rendita. In via subordinata,
egli ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione “per un riesame e
l’emissione di una nuova decisione che tenga conto delle obiezioni sollevate
dall’assicurato”.
Dal punto
di vista formale egli ha ribadito la propria buona fede nel ritenere lo scritto
10 ottobre 2005 non definitivo, poiché:
"
(…)
a. Dal
punto di vista dell'assicurato, l'accertamento del grado di responsabilità dell'AM
è volto a definire la sua partecipazione al versamento di un'elevala rendita.
b. Questa
percezione è del resto confermata anche dall'AM che, nella stessa lettera
precisa che la riduzione ha effetto solo sulle prestazionu pecuniarie,
rimanendo le prestazioni in natura a suo carico.
c. Il
versamento di una rendita dipendeva nella fattispecie dal riconoscimento di una
simile prestazione da parte dell'AI, in quanto questa avrebbe reso evidente il
danno alla salute patito all'assicurato e, di conseguenza, gli effetti della
responsabilità dal parte dell'AM.
d. All'epoca
della lettera dell'AM, era in corso una procedura per la determinazione del
diritto ad una rendita AI, in seguito sfociata in un ricorso al lodevole
Tribunale cantonale delle Assicurazioni che ha accolto gli argomenti
dell'assicurato, decidento in favore del riconoscimento di una mezza rendita
AI.
e. In
un simile contesto, l'apertura di un procedimento formale, anche se possibile,
come indicato dalla lettera dell'AM, appariva del tutto superflua, in quanto
senza una modifica della posizione dell'AI, l'aumento del grado di
responsabilità riconosciuta dall'AM non avrebbe avuto esito pratico alcuno.
f. Per
questo motivo, l'assicurato ha ritenuto opportuno attendere l'esito del
procedimento con l'AI prima di far valere le proprie ragioni con l'AM. Al
riguardo, facciamo notare come il riferimento alla procedura in corso con l'AI
sia nei fatti risultata fuorviante.
Fatti
3. L'adeguatezza dell'agire dell'assicurato è del resto confermata
anche dall'AM, dato che dopo la crescita in giudicato della sentenza del TCA ha
dato il via alla procedura formale, con indicazione dei rimedi giuridici a ogni
passo della stessa, di cui l'assicurato ha fatto tempestivo uso tentando di
contestare il grado di responsabilità riconosciuto dall'AM (all. C-F).
(…)"
(Doc. I)
Nel
merito, l’insorgente ha evidenziato:
"
(…)
8. Al
riguardo, come abbiamo fatto notare all'AM in sede di osservazioni espresse per
lettera raccomandata a mano il 19 luglio 2007, la perizia di __________ (all.
G), allora direttore della clinica ortopedica __________, del 21.09.1972
rilevava come la lesione L4/L5 fosse da ritenere la causa di tutti i disturbi.
Questa contestazione è in contrasto con i rilevamenti effettuati dall'AM, che
riscontravano disturbi degenerativi ai segmenti sovrastanti (L3-L4) e
sottostanti (L5-S1), trascurando però il fatto che gli stessi dovessero essere
messi in relazione proprio con la lesione assicurata dall'AM del 10 ottobre
2005, all. H). Ciò giustifica a nostro parere il riconoscimento di un grado di
responsabilità di almeno il 50%." (Doc. I)
1.6. Con la
risposta di causa l’assicurazione militare, rappresentata dall’avv. RA 2, ha
postulato la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del
ricorso. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
considerato in diritto
2.1. Nel caso in
esame, incontestato è che l’assicurato, a seguito del peggioramento della
problematiche lombari sorte nel 2003 e messe in relazione - quale affezioni
postume ex art. 6 LAM - con l’infortunio del 1967, ha diritto ad una mezza
rendita d’invalidità.
Oggetto
del contendere è invece sapere se la decisione informale 10 agosto 2005,
mediante la quale l’assicurazione militare aveva stabilito nella misura del 25%
la propria responsabilità, rispettivamente ridotto al 75% la rendita
d’invalidità, è cresciuta in giudicato.
Da una
parte, l’assicuratore rileva come l’assicurato abbia atteso oltre 21 mesi per
contestare il grado di responsabilità. L’insorgente sostiene invece di non
essere intervenuto prima in quanto era in attesa della fine della procedura in
ambito AI, circostanza rilevante per la prestazione dell’assicurazione
militare.
2.2. Al 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
dritto delle assicurazioni sociali (in seguito: LPGA), applicabile anche
all’assicurazione militare (art. 1 cpv. 1 LAM).
L’art. 49
cpv. 1 LPGA dispone che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LPGA, le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono
contemplati nell’art. 49 capoverso 1, possono essere sbrigati con la procedura
semplificata. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2).
Qualora un assicurato non intenda accettare una decisione informale, é tenuto a
comunicarlo, in un modo o nell'altro, all'amministrazione. Una volontà produce
infatti effetti giuridici solo se manifestata senza equivoci. Ciò deve
nondimeno avvenire entro un termine ragionevole di riflessione e di esame, in
difetto di che si considera cresciuta in giudicato la decisione de facto.
Ignorare tale regola equivarrebbe a disattendere la sicurezza del diritto, il
principio della buona fede, nonché le esigenze di una sana gestione
amministrativa. Sapere se l'assicurato ha manifestato il proprio dissenso entro
un termine ragionevole è una questione che dipende dalle circostanze del caso
concreto (cfr. DTF 122 V 367, consid. 3 e giurisprudenza ivi menzionata; STFA
del 12 dicembre 2000 nella causa P., U 295/00, consid. 2a).
2.3. Secondo
questo TCA occorre analizzare se l’assicurazione militare era legittimata a
scegliere la via della decisione informale per limitare la propria
responsabilità nella misura del 25%.
Va qui
ricordato che l'art. 64 LAM (non modificato dalla LPGA) dispone che le
prestazioni dell'assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se l'affezione
è imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il servizio. Con
l’art. 64 LAM l’amministrazione dispone di una precisa base legale per limitare
la propria responsabilità, in presenza di diversi danni alla salute
(Schadenursachen) concomitanti, nella misura in cui non tutte le cause
invalidanti sono assicurate, e quindi di ridurre le prestazioni (Mäschi,
Kommentar zum Budesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, art.
64 N. 1 p. 457 con riferimento a DTF 122 V 32). Tale articolo completa e
concretizza in particolare la responsabilità per aggravamento ai sensi
dell’art. 5 cpv. 3 LAM e la responsabilità per le affezioni subentrate dopo il
servizio ex art. 6 LAM (Mäschi, op. cit., art. 64 N. 3, p. 457). Ratio legis di
questa normativa è quella di limitare la responsabilità della Confederazione e
le relative prestazioni, unicamente alle cause che stanno all’origine del danno
alla salute, ciò che costituisce un’applicazione del principio della causalità
(Mäschi, op. cit., art. 64 N3 p. 458).
Infine,
l'art. 66 LAM (a parte l’inclusione del riferimento all’art. 21 LPGA
disciplinante la riduzione e il rifiuto di prestazioni, nella sostanza è
rimasto invariato) enumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che
possono fare oggetto di una riduzione ai sensi, segnatamente, dell'art. 64 LAM.
Trattasi, in particolare, della rendita d'invalidità (lett. d). Per contro, ne
sono, ad esempio, escluse le spese di cura.
Al
succitato quesito va data risposta negativa.
A mente
del TCA, la questione relativa alla riduzione di prestazione ex art. 64 LAM non
costituisce una fattispecie di esigua importanza suscettibile di essere
liquidata tramite una decisione informale (cfr. il vecchio art. 96 LAM,
abrogato con l’introduzione della LPGA, al cui primo capoverso stabiliva che “i
casi di esigua importanza possono essere liquidati senza formalità”, mentre
al secondo capoverso prevedeva che “il richiedente può esigere una
decisione”). Trattandosi di conseguenze importanti dal punto di vista assicurativo,
l’assicurazione militare avrebbe dovuto emanare una decisione formale ex art. 49
LPGA, eventualmente preceduta dal preavviso ex art. 32a OAM.
Al
riguardo va fatto riferimento alla DTF 132 V 412, in cui il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), in ambito LAINF, ha stabilito, con riferimento all’art. 49 cpv. 1
LPGA, che, in caso di sospensione di prestazioni temporanee (indennità
giornaliera, cura medica), la rilevanza del provvedimento non si misura in
funzione della durata della loro erogazione; infatti la rilevanza della misura
non risiede nel fatto che viene posto termine alla precedente – più o meno
lunga – riscossione di queste prestazioni, bensì nella circostanza che il caso
viene liquidato in quanto tale ex nunc et pro futuro poiché la persona assicurata
non può più contare su alcuna prestazione. L’assicuratore infortuni, continua
Considerandi
l’Alta Corte, deve pertanto liquidare il caso con decisione formale e non può
farlo in via informale.
Se dunque
in caso di sospensione di prestazioni temporanee l’assicuratore deve statuire
mediante decisione formale, nel caso in esame l’assicurazione militare non
poteva decidere in via informale il grado di responsabilità essendo, come già
detto, in gioco una prestazione duratura (rendita d’invalidità) per lo più
ridotta.
Certo che
l’assicurazione convenuta, avendo a disposizione la necessaria documentazione medica
nonché la valutazione del dr. __________, si è dapprima espressa in merito al
grado di responsabilità e solo in un secondo tempo, attendendo la conclusione
della procedura AI, ha statuito in merito al diritto ad una rendita. Ciò non
toglie che in entrambi i casi, conformemente alla succitata giurisprudenza
federale, l’assicurazione militare avrebbe dovuto statuire mediante decisione
formale ex art. 49 LPGA.
Ciononostante,
non si procede all’annullamento della decisione contestata e questo per i
motivi che seguono.
2.4
In una
sentenza del 12 marzo 2008 (destinata alla pubblicazione) sempre in ambito
LAINF, a precisazione del proprio giudizio 7 settembre 2006 consid. 6 (U 62/06),
considerando non pubblicato in DTF 132 V 412, il TF ha evidenziato che
"
… Die vom kantonalen Gericht herangezogene und
als massgeblich betrachtete Aussage im Urteil U 62/06 vom 7. September 2006, E. 6 (nicht veröffentlicht in BGE 132 V 412), ist
deshalb insofern zu präzisieren, als die versicherte Person einen
unzulässigerweise im formlosen Verfahren erlassenen Entscheid des
Unfallversicherers, den Fall abzuschliessen, nicht zeitlich unbeschränkt in
Frage stellen kann, sondern nur innerhalb einer Frist, deren Dauer nachfolgend
zu definieren ist. Unterbleibt eine fristgerechte Intervention, entfaltet der
im formlosen Verfahren ergangene Entscheid in gleicher Weise Rechtswirkungen,
wie wenn er im durch Art. 51 Abs. 1 ATSG umschriebenen Rahmen erlassen worden
wäre“; STF citata consid. 5.2 in fine).
Pertanto, l’Alta Corte si
è posta il quesito a sapere entro quale lasso di tempo l’interessato deve
intervenire presso l’assicuratore sociale (in casu l’assicuratore LAINF) contro
la liquidazione informale del suo caso.
Fatto riferimento alla
giurisprudenza in merito all’art. 51 cpv. 2 LPGA e dopo una ponderazione degli
interessi in gioco, il TF ha fissato, in via generale, un termine di un anno. Tale termine può essere più lungo, in particolare nel caso in cui
l’assicurato – non cognito della materia e sprovvisto di un rappresentante
legale – credeva, in buona fede, che l’assicuratore sociale non volesse
chiudere il caso ma fosse intenzionato a procedere a degli accertamenti (“…
erscheint es für den Regelfall als
gerechtfertigt, von der betroffenen Person zu erwarten, dass sie innerhalb
eines Jahres seit der unzulässigerweise im formlosen Verfahren erfolgten
Mitteilung des Fallabschlusses an den Unfallversicherer gelangt, wenn sich dieser
seither nicht mehr gemeldet hat. Eine längere Frist kommt allenfalls dann in
Frage, wenn die Person - insbesondere wenn sie rechtsunkundig und nicht
anwaltlich vertreten ist - in guten Treuen annehmen durfte, der Versicherer
habe noch keinen abschliessenden Entscheid fällen wollen und sei mit weiteren
Abklärungen befasst“; STF citata consid. 5.3).
2.5
Ritornando al caso in esame, l’insorgente
ha reagito dopo 21 mesi alla decisione informale 10 ottobre 2005. Infatti, a
seguito del preavviso 15 giugno 2007, con scritto 19 luglio 2007 egli ha
chiesto il riesame della fattispecie nel senso di riconoscere una
responsabilità del 50%.
A giustificazione di tale
lungo lasso di tempo, l’assicurato sostiene che non era tenuto a reagire poiché
nel citato scritto 2005 era stato fatto presente che era ancora pendente la
procedura AI.
A mente del TCA, il
contenuto della decisione informale 10 ottobre 2005 era chiaro. L’assicurazione
militare aveva infatti ben spiegato, seppur in modo riassuntivo, che, oltre alla
colonna vertebrale lesionata dall’infortunio del 1967 (quarta e quinta vertebra
lombare), il processo degenerativo aveva interessato il segmento superiore
(L3-L4) e quello inferiore (L5-S1), quantificando in un quarto la causalità
dell’affezione assicurata e riconoscendo di conseguenza una responsabilità
del 25%. Nel paragrafo successivo l’amministrazione spiegava inoltre che, in
applicazione del principio di armonizzazione del grado d’invalidità,
doveva attendere l’esito della procedura AI per potersi esprimere sul diritto
ad una rendita d’invalidità. Quindi si trattava di due cose distinte l’una
dall’altra. Inoltre, nel medesimo scritto era contenuta l’avvertenza che in
caso di disaccordo, l’assicurato aveva la facoltà “di chiedere l’apertura di
un procedimento formale “ (doc. 200). Certo che a quell’epoca l’insorgente
non era patrocinato, ma ciò non toglie che in caso di dubbio egli avrebbe potuto
rivolgersi direttamente all’assicurazione militare. Non va poi dimenticato che anche
l'attuale rappresentante ha tardivamente reagito, nonostante la trasmissione
degli atti al 17 gennaio 2006 (doc. 209), alla problematica della
responsabilità affrontandola solo con scritto 19 luglio 2007, in risposta al
preavviso 15 giugno 2007.
In questo contesto,
dunque, la decisione informale 10 ottobre 2005 è da considerare come cresciuta
in giudicato e quindi l’assicurato non poteva più mettere in discussione la
responsabilità dell’assicurazione militare.
In queste circostanze la
decisione contestata di irrecivibilità dell’opposizione merita conferma.
2.6
In via abbondanziale va detto
che, anche volendo entrare nel merito della problematica, il ricorso andrebbe
respinto.
La valutazione di una
responsabilità del 25% è frutto di un’accurata e completa valutazione eseguita
dal dr. __________. Nel rapporto 28 luglio 2005 il citato medico
dell’assicurazione militare, mettendo in probabile relazione i disturbi nel
periodo intermedio (1982-83 e 2001) con quelli durante il periodo 1967 -1983
(quindi susseguenti l’infortunio militare), ha sostenuto che:
" (…)
Ricordo che il livello lesionato
della colonna vertebrale lombare durante il servizio (SR 1967, fine settembre
1967) era L4/L5, dove alla TAC lombare del 14 gennaio 2002 le alterazioni
post-traumatiche sono davvero modeste, in quanto i reperti riscontrati sono di
origine essenzialmente degenerativa e non post-traumatica: si tratta infatti di
discopatie su base degenerativa ed in oltre non è stata provata alcuna
instabilità lombo sacrale (vedi perizia dr. __________ del 21 novembre 2003,
doc. 178c, psg. 4, cpv. 13)." (Doc. 192)
Se da un lato nella
perizia 21 settembre 1972 il dr. __________ aveva ritenuto che la lesione (assicurata)
L4 –L5 era la causa dei disturbi allora lamentati, dall’altra va detto che dopo
trent'anni la situazione è cambiata, essendo subentrate delle lesioni a
carattere degenerativo che hanno interessato anche altri segmenti della colonna
vertebrale, a livello L3-L4 e L5-S1.
Il dr. __________ ha poi proceduto
alla seguente valutazione conclusiva:
" (…)
1) Sindrome
lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba destra su minime
alterazioni di tipo degenerativo a livello della colonna lombare, in
particolare modo segmenti L3/L4 ed in minor misura L4/L5 e L5/S1;
- Stato dopo lesione del processo
articolare L4/L5 a destra nel 1967;
siano in relazione prevalentemente
probabile con l'affezione AM, ovvero con la: "lesione articolare
L4-L5" (SR 1967, fine settembre), [ma solo in grado molto parziale, e
limitata solo al segmento L4-L5], in particolare tenendo conto delle
alterazioni osservate ai livelli della colonna L-S da L3 a S1, la riparazione
della causalità è da fare nel seguente modo:
-
50.
% per il segmento L3-L4 (segmento non AM);
-
25.
% per il segmento L4-L5 (segmento AM);
-
25.
% per il segmento L5-S1 (segmento non AM)." (Doc. 192)
Da qui la limitazione
della responsabilità nella misura del 25% fondata su una valutazione
medico-assicurativa esauriente, convincente e scevra di contraddizioni. Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del
TFA, i rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 351s).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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