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41.2007.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

3. L'adeguatezza dell'agire dell'assicurato è del resto confermata

anche dall'AM, dato che dopo la crescita in giudicato della sentenza del TCA ha

dato il via alla procedura formale, con indicazione dei rimedi giuridici a ogni

passo della stessa, di cui l'assicurato ha fatto tempestivo uso tentando di

contestare il grado di responsabilità riconosciuto dall'AM (all. C-F).

(…)"

(Doc. I)

Nel

merito, l’insorgente ha evidenziato:

"

(…)

8. Al

riguardo, come abbiamo fatto notare all'AM in sede di osservazioni espresse per

lettera raccomandata a mano il 19 luglio 2007, la perizia di __________ (all.

G), allora direttore della clinica ortopedica __________, del 21.09.1972

rilevava come la lesione L4/L5 fosse da ritenere la causa di tutti i disturbi.

Questa contestazione è in contrasto con i rilevamenti effettuati dall'AM, che

riscontravano disturbi degenerativi ai segmenti sovrastanti (L3-L4) e

sottostanti (L5-S1), trascurando però il fatto che gli stessi dovessero essere

messi in relazione proprio con la lesione assicurata dall'AM del 10 ottobre

2005, all. H). Ciò giustifica a nostro parere il riconoscimento di un grado di

responsabilità di almeno il 50%." (Doc. I)

1.6. Con la

risposta di causa l’assicurazione militare, rappresentata dall’avv. RA 2, ha

postulato la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del

ricorso. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

considerato in diritto

2.1. Nel caso in

esame, incontestato è che l’assicurato, a seguito del peggioramento della

problematiche lombari sorte nel 2003 e messe in relazione - quale affezioni

postume ex art. 6 LAM - con l’infortunio del 1967, ha diritto ad una mezza

rendita d’invalidità.

Oggetto

del contendere è invece sapere se la decisione informale 10 agosto 2005,

mediante la quale l’assicurazione militare aveva stabilito nella misura del 25%

la propria responsabilità, rispettivamente ridotto al 75% la rendita

d’invalidità, è cresciuta in giudicato.

Da una

parte, l’assicuratore rileva come l’assicurato abbia atteso oltre 21 mesi per

contestare il grado di responsabilità. L’insorgente sostiene invece di non

essere intervenuto prima in quanto era in attesa della fine della procedura in

ambito AI, circostanza rilevante per la prestazione dell’assicurazione

militare.

2.2. Al 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

dritto delle assicurazioni sociali (in seguito: LPGA), applicabile anche

all’assicurazione militare (art. 1 cpv. 1 LAM).

L’art. 49

cpv. 1 LPGA dispone che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Secondo

l’art. 51 cpv. 1 LPGA, le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono

contemplati nell’art. 49 capoverso 1, possono essere sbrigati con la procedura

semplificata. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2).

Qualora un assicurato non intenda accettare una decisione informale, é tenuto a

comunicarlo, in un modo o nell'altro, all'amministrazione. Una volontà produce

infatti effetti giuridici solo se manifestata senza equivoci. Ciò deve

nondimeno avvenire entro un termine ragionevole di riflessione e di esame, in

difetto di che si considera cresciuta in giudicato la decisione de facto.

Ignorare tale regola equivarrebbe a disattendere la sicurezza del diritto, il

principio della buona fede, nonché le esigenze di una sana gestione

amministrativa. Sapere se l'assicurato ha manifestato il proprio dissenso entro

un termine ragionevole è una questione che dipende dalle circostanze del caso

concreto (cfr. DTF 122 V 367, consid. 3 e giurisprudenza ivi menzionata; STFA

del 12 dicembre 2000 nella causa P., U 295/00, consid. 2a).

2.3. Secondo

questo TCA occorre analizzare se l’assicurazione militare era legittimata a

scegliere la via della decisione informale per limitare la propria

responsabilità nella misura del 25%.

Va qui

ricordato che l'art. 64 LAM (non modificato dalla LPGA) dispone che le

prestazioni dell'assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se l'affezione

è imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il servizio. Con

l’art. 64 LAM l’amministrazione dispone di una precisa base legale per limitare

la propria responsabilità, in presenza di diversi danni alla salute

(Schadenursachen) concomitanti, nella misura in cui non tutte le cause

invalidanti sono assicurate, e quindi di ridurre le prestazioni (Mäschi,

Kommentar zum Budesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, art.

64 N. 1 p. 457 con riferimento a DTF 122 V 32). Tale articolo completa e

concretizza in particolare la responsabilità per aggravamento ai sensi

dell’art. 5 cpv. 3 LAM e la responsabilità per le affezioni subentrate dopo il

servizio ex art. 6 LAM (Mäschi, op. cit., art. 64 N. 3, p. 457). Ratio legis di

questa normativa è quella di limitare la responsabilità della Confederazione e

le relative prestazioni, unicamente alle cause che stanno all’origine del danno

alla salute, ciò che costituisce un’applicazione del principio della causalità

(Mäschi, op. cit., art. 64 N3 p. 458).

Infine,

l'art. 66 LAM (a parte l’inclusione del riferimento all’art. 21 LPGA

disciplinante la riduzione e il rifiuto di prestazioni, nella sostanza è

rimasto invariato) enumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che

possono fare oggetto di una riduzione ai sensi, segnatamente, dell'art. 64 LAM.

Trattasi, in particolare, della rendita d'invalidità (lett. d). Per contro, ne

sono, ad esempio, escluse le spese di cura.

Al

succitato quesito va data risposta negativa.

A mente

del TCA, la questione relativa alla riduzione di prestazione ex art. 64 LAM non

costituisce una fattispecie di esigua importanza suscettibile di essere

liquidata tramite una decisione informale (cfr. il vecchio art. 96 LAM,

abrogato con l’introduzione della LPGA, al cui primo capoverso stabiliva che “i

casi di esigua importanza possono essere liquidati senza formalità”, mentre

al secondo capoverso prevedeva che “il richiedente può esigere una

decisione”). Trattandosi di conseguenze importanti dal punto di vista assicurativo,

l’assicurazione militare avrebbe dovuto emanare una decisione formale ex art. 49

LPGA, eventualmente preceduta dal preavviso ex art. 32a OAM.

Al

riguardo va fatto riferimento alla DTF 132 V 412, in cui il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in ambito LAINF, ha stabilito, con riferimento all’art. 49 cpv. 1

LPGA, che, in caso di sospensione di prestazioni temporanee (indennità

giornaliera, cura medica), la rilevanza del provvedimento non si misura in

funzione della durata della loro erogazione; infatti la rilevanza della misura

non risiede nel fatto che viene posto termine alla precedente – più o meno

lunga – riscossione di queste prestazioni, bensì nella circostanza che il caso

viene liquidato in quanto tale ex nunc et pro futuro poiché la persona assicurata

non può più contare su alcuna prestazione. L’assicuratore infortuni, continua

Considerandi

l’Alta Corte, deve pertanto liquidare il caso con decisione formale e non può

farlo in via informale.

Se dunque

in caso di sospensione di prestazioni temporanee l’assicuratore deve statuire

mediante decisione formale, nel caso in esame l’assicurazione militare non

poteva decidere in via informale il grado di responsabilità essendo, come già

detto, in gioco una prestazione duratura (rendita d’invalidità) per lo più

ridotta.

Certo che

l’assicurazione convenuta, avendo a disposizione la necessaria documentazione medica

nonché la valutazione del dr. __________, si è dapprima espressa in merito al

grado di responsabilità e solo in un secondo tempo, attendendo la conclusione

della procedura AI, ha statuito in merito al diritto ad una rendita. Ciò non

toglie che in entrambi i casi, conformemente alla succitata giurisprudenza

federale, l’assicurazione militare avrebbe dovuto statuire mediante decisione

formale ex art. 49 LPGA.

Ciononostante,

non si procede all’annullamento della decisione contestata e questo per i

motivi che seguono.

2.4

In una

sentenza del 12 marzo 2008 (destinata alla pubblicazione) sempre in ambito

LAINF, a precisazione del proprio giudizio 7 settembre 2006 consid. 6 (U 62/06),

considerando non pubblicato in DTF 132 V 412, il TF ha evidenziato che

"

… Die vom kantonalen Gericht herangezogene und

als massgeblich betrachtete Aussage im Urteil U 62/06 vom 7. September 2006, E. 6 (nicht veröffentlicht in BGE 132 V 412), ist

deshalb insofern zu präzisieren, als die versicherte Person einen

unzulässigerweise im formlosen Verfahren erlassenen Entscheid des

Unfallversicherers, den Fall abzuschliessen, nicht zeitlich unbeschränkt in

Frage stellen kann, sondern nur innerhalb einer Frist, deren Dauer nachfolgend

zu definieren ist. Unterbleibt eine fristgerechte Intervention, entfaltet der

im formlosen Verfahren ergangene Entscheid in gleicher Weise Rechtswirkungen,

wie wenn er im durch Art. 51 Abs. 1 ATSG umschriebenen Rahmen erlassen worden

wäre“; STF citata consid. 5.2 in fine).

Pertanto, l’Alta Corte si

è posta il quesito a sapere entro quale lasso di tempo l’interessato deve

intervenire presso l’assicuratore sociale (in casu l’assicuratore LAINF) contro

la liquidazione informale del suo caso.

Fatto riferimento alla

giurisprudenza in merito all’art. 51 cpv. 2 LPGA e dopo una ponderazione degli

interessi in gioco, il TF ha fissato, in via generale, un termine di un anno. Tale termine può essere più lungo, in particolare nel caso in cui

l’assicurato – non cognito della materia e sprovvisto di un rappresentante

legale – credeva, in buona fede, che l’assicuratore sociale non volesse

chiudere il caso ma fosse intenzionato a procedere a degli accertamenti (“…

erscheint es für den Regelfall als

gerechtfertigt, von der betroffenen Person zu erwarten, dass sie innerhalb

eines Jahres seit der unzulässigerweise im formlosen Verfahren erfolgten

Mitteilung des Fallabschlusses an den Unfallversicherer gelangt, wenn sich dieser

seither nicht mehr gemeldet hat. Eine längere Frist kommt allenfalls dann in

Frage, wenn die Person - insbesondere wenn sie rechtsunkundig und nicht

anwaltlich vertreten ist - in guten Treuen annehmen durfte, der Versicherer

habe noch keinen abschliessenden Entscheid fällen wollen und sei mit weiteren

Abklärungen befasst“; STF citata consid. 5.3).

2.5

Ritornando al caso in esame, l’insorgente

ha reagito dopo 21 mesi alla decisione informale 10 ottobre 2005. Infatti, a

seguito del preavviso 15 giugno 2007, con scritto 19 luglio 2007 egli ha

chiesto il riesame della fattispecie nel senso di riconoscere una

responsabilità del 50%.

A giustificazione di tale

lungo lasso di tempo, l’assicurato sostiene che non era tenuto a reagire poiché

nel citato scritto 2005 era stato fatto presente che era ancora pendente la

procedura AI.

A mente del TCA, il

contenuto della decisione informale 10 ottobre 2005 era chiaro. L’assicurazione

militare aveva infatti ben spiegato, seppur in modo riassuntivo, che, oltre alla

colonna vertebrale lesionata dall’infortunio del 1967 (quarta e quinta vertebra

lombare), il processo degenerativo aveva interessato il segmento superiore

(L3-L4) e quello inferiore (L5-S1), quantificando in un quarto la causalità

dell’affezione assicurata e riconoscendo di conseguenza una responsabilità

del 25%. Nel paragrafo successivo l’amministrazione spiegava inoltre che, in

applicazione del principio di armonizzazione del grado d’invalidità,

doveva attendere l’esito della procedura AI per potersi esprimere sul diritto

ad una rendita d’invalidità. Quindi si trattava di due cose distinte l’una

dall’altra. Inoltre, nel medesimo scritto era contenuta l’avvertenza che in

caso di disaccordo, l’assicurato aveva la facoltà “di chiedere l’apertura di

un procedimento formale “ (doc. 200). Certo che a quell’epoca l’insorgente

non era patrocinato, ma ciò non toglie che in caso di dubbio egli avrebbe potuto

rivolgersi direttamente all’assicurazione militare. Non va poi dimenticato che anche

l'attuale rappresentante ha tardivamente reagito, nonostante la trasmissione

degli atti al 17 gennaio 2006 (doc. 209), alla problematica della

responsabilità affrontandola solo con scritto 19 luglio 2007, in risposta al

preavviso 15 giugno 2007.

In questo contesto,

dunque, la decisione informale 10 ottobre 2005 è da considerare come cresciuta

in giudicato e quindi l’assicurato non poteva più mettere in discussione la

responsabilità dell’assicurazione militare.

In queste circostanze la

decisione contestata di irrecivibilità dell’opposizione merita conferma.

2.6

In via abbondanziale va detto

che, anche volendo entrare nel merito della problematica, il ricorso andrebbe

respinto.

La valutazione di una

responsabilità del 25% è frutto di un’accurata e completa valutazione eseguita

dal dr. __________. Nel rapporto 28 luglio 2005 il citato medico

dell’assicurazione militare, mettendo in probabile relazione i disturbi nel

periodo intermedio (1982-83 e 2001) con quelli durante il periodo 1967 -1983

(quindi susseguenti l’infortunio militare), ha sostenuto che:

" (…)

Ricordo che il livello lesionato

della colonna vertebrale lombare durante il servizio (SR 1967, fine settembre

1967) era L4/L5, dove alla TAC lombare del 14 gennaio 2002 le alterazioni

post-traumatiche sono davvero modeste, in quanto i reperti riscontrati sono di

origine essenzialmente degenerativa e non post-traumatica: si tratta infatti di

discopatie su base degenerativa ed in oltre non è stata provata alcuna

instabilità lombo sacrale (vedi perizia dr. __________ del 21 novembre 2003,

doc. 178c, psg. 4, cpv. 13)." (Doc. 192)

Se da un lato nella

perizia 21 settembre 1972 il dr. __________ aveva ritenuto che la lesione (assicurata)

L4 –L5 era la causa dei disturbi allora lamentati, dall’altra va detto che dopo

trent'anni la situazione è cambiata, essendo subentrate delle lesioni a

carattere degenerativo che hanno interessato anche altri segmenti della colonna

vertebrale, a livello L3-L4 e L5-S1.

Il dr. __________ ha poi proceduto

alla seguente valutazione conclusiva:

" (…)

1) Sindrome

lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba destra su minime

alterazioni di tipo degenerativo a livello della colonna lombare, in

particolare modo segmenti L3/L4 ed in minor misura L4/L5 e L5/S1;

- Stato dopo lesione del processo

articolare L4/L5 a destra nel 1967;

siano in relazione prevalentemente

probabile con l'affezione AM, ovvero con la: "lesione articolare

L4-L5" (SR 1967, fine settembre), [ma solo in grado molto parziale, e

limitata solo al segmento L4-L5], in particolare tenendo conto delle

alterazioni osservate ai livelli della colonna L-S da L3 a S1, la riparazione

della causalità è da fare nel seguente modo:

-

50.

% per il segmento L3-L4 (segmento non AM);

-

25.

% per il segmento L4-L5 (segmento AM);

-

25.

% per il segmento L5-S1 (segmento non AM)." (Doc. 192)

Da qui la limitazione

della responsabilità nella misura del 25% fondata su una valutazione

medico-assicurativa esauriente, convincente e scevra di contraddizioni. Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del

TFA, i rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 351s).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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