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Decisione

41.2008.1

Ricorso tardivo causa errata indicazione del rimedio di diritto. Buona fede in casu non invocabile dall'avvocato patrocinatore

2 settembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

S. 258; BGE 117 Ia 199 E. 3a S. 125, BGE 117 Ia 421 E. 2a, je mit weiteren

Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1P.653/1997 vom 13. Februar 1998, publ.

in: ZBl 100/1999 S. 80)] (cfr. anche Mäschi, Kommentar zum Bun-desgesetz über die

Militärversicherung, 2000, ad art. 98 n. 18 pag. 608).

2.3. Nella

fattispecie, va innanzitutto evidenziato che già a fine novembre 2007, quindi

subito dopo la ricezione della decisione su opposizione 22 novembre 2007,

l’avv. RA 1 risulta aver avuto dei dubbi sulla correttezza del termine di

ricorso ivi indicato. Nelle osservazioni 28 aprile 2008 al TCA, egli ha infatti

fatto presente che “vista l’informazione sui rimedi di diritto, annessa alla

decisione su opposizione emessa il 22.11.2007 dell’Assicura-zione Militare,

verso la fine del mese di novembre 2007 avevo chiesto per telefono alla

collaboratrice dell’Assicurazione Militare, Signora __________, lumi circa la

durata del termine per interporre ricorso; mi ero pure informato al riguardo presso

l’op-portuna sede giudiziaria”. Sempre nelle stesse osservazioni il le-gale

ha chiesto l’audizione della citata funzionaria, “la quale potrà provare che

il sottoscritto l’aveva contattata telefonicamente per chiedere lumi in merito

al termine di ricorso. Intendo così provare la mia buona fede per essermi

fidato delle erronee informazioni fornitemi per telefono da detta collaboratrice”

(pag. 2).

Orbene,

nella dichiarazione scritta 2 maggio 2008 (agli atti, doc. 470) la citata collaboratrice

ha confermato la conversazione telefonica avuta con l’avv. RA 1, intenzionato a

fare ricorso contro la decisione 22 novembre 2007, senza tuttavia ricordarsi la

data di tale colloquio. Riguardo al termine di ricorso di tre mesi indicato nella

decisione su opposizione, in detta dichiarazione si legge: “la sottoscritta

gli ha risposto di non essere a conoscenza di un intervenuto cambiamento del termine

di ricorso. Ho poi aggiunto: ….anche perché se il nostro Servizio giuridico ha

scritto tre mesi, vuol dire che tre mesi ancora sono e che un’errata indicazione

del termine di ricorso da parte del predetto Servizio mi sarebbe parsa alquanto

improbabile“; la collaboratrice ha tuttavia fatto presente al legale che “se

lo avesse voluto, avrebbe potuto accertarsene presso il nostro Servizio

giuridico”. Nelle contro-osservazioni 26 maggio 2008 l’avv. RA 1 contesta

che la collaboratrice avrebbe fatto riferimento al Servizio giuridico, poiché “se

effettivamente la Signora __________ mi avesse indicato di rivolgermi al

Servizio giuridico avrei chiesto il nominativo del giurista competente nonché

il suo numero diretto di telefono e ciò risulterebbe nella menzionata nota per

gli atti“, sostenendo che “… sono dati gli estremi per invocare il

principio della buona fede, di cui all’art. 9 Cost., volto a tutelare la

legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa

e volto a permettergli in particolare d’esigere che l’amministrazione rispetti

le promesse fatte e che eviti di contraddirsi …” (pag. 2).

Sia

come sia, pur volendo ammettere – per ipotesi di lavoro – un’erronea informazione,

nel senso che la collaboratrice avrebbe inequivocabilmente confermato il termine

di ricorso di tre mesi, ciò non viene in aiuto al legale dell’assicurato.

Va

qui ricordato che secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione

Considerandi

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291

consid. 2a; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza

si applica anche alla nuova norma, cfr. DTF 121 V 66 consid. 2a e ivi

riferimenti).

In

concreto l’avv. RA 1 avrebbe dovuto e potuto facilmente rendersi conto

dell’inesattezza dell’informazione data dalla colla-boratrice

dell’assicurazione militare, signora __________, la quale del resto non risulta

avere la formazione di giurista. Bastava infatti una rapida

consultazione della LAM per accorgersi che il suo art. 104 (che stabiliva il

termine di ricorso di tre mesi) è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2007

e che di conseguenza fa stato il termine di ricorso di 30 giorni fissato

dall’art. 60 cpv. 1 LPGA, quest’ultima legge applicabile, salvo espresse

deroghe, anche nell’assicurazione militare (art. 1 LAM). Determinante è infatti

tener conto che compito di un legale è quello di essere al corrente delle

disposizioni legali e procedurali, come pure delle modifiche legislative, ciò

in ossequio all’obbligo di diligenza e fe-deltà che derivano dal mandato di patrocinio.

In questo contesto, la giustificazione addotta dall’avv. RA 1 – che si può di

certo ritenere essere sperimentato nel campo delle assicurazioni sociali per i

numerosi ricorsi inoltrati al TCA – di non avere dimestichezza nell’ambito

dell’assicurazione militare [nelle osservazioni 13 maggio 2008, il

rappresentante della SUVA ha fra l’altro evidenziato che è tuttora pendente una

procedura in ambito di assicurazione militare (inc. AM 79.697.552/737), giunta

allo stadio di opposizione alla decisione 22 giugno 2007 (pertanto prima della

decisione qui contestata), in cui l’avv. RA 1 è coinvolto quale rappresentante;

cfr. IX pag. 5] e quindi di essersi fidato delle – a suo dire – erronee

informazioni da parte della collaboratrice __________, non è rilevante.

In

merito all’affermazione del patrocinatore dell’assicurato secondo cui “mi

ero pure informato presso l’opportuna sede giudiziaria” (cfr.

osservazioni 28 aprile 2008 pag. 1) – affermazione rimasta peraltro allo stadio

di puro parlato –, non è stato allegato né è quindi dato di sapere quando l’avv.

RA 1 abbia chiesto informazioni, quale “opportuna sede giudiziaria” sia stata

interpellata e che genere di risposta egli abbia ricevuto. In ogni caso vale al

riguardo quanto esposto sopra circa l’obbligo di diligenza di un legale. Per

questi motivi non è necessario procedere ad eventuali accertamenti. Non è

parimenti necessario, come visto sopra, dare seguito alla chiesta audizione

della signora __________ (sulla valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, op.

cit., n. 63 pag. 47; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

1983, pag. 274; v. pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid.

3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conforme-mente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Con

riferimento alla giurisprudenza citata al consid. 2.2, il legale

dell’assicurato non può quindi prevalersi, secondo il principio della buona

fede, dell’errata indicazione del termine di ricorso, avendo egli dovuto e potuto

rendersi conto – con la dovuta diligenza – dell’errore mediante la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione

della giurisprudenza e della dottrina.

In

conclusione, essendo il ricorso 27 febbraio 2008 stato inoltrato

ben oltre i 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione resa

il 22 novembre 2008, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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