41.2008.1
Ricorso tardivo causa errata indicazione del rimedio di diritto. Buona fede in casu non invocabile dall'avvocato patrocinatore
2 settembre 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.2008.1
Data decisione, Autorità:
02.09.2008, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo causa errata indicazione del rimedio di diritto. Buona fede in casu non invocabile dall'avvocato patrocinatore
IRRICEVIBILITÀ
TEMPESTIVITÀ
art. 60 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
41.2008.1
BS/sc
Lugano
2 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
novembre 2007 emanata da
SUVA Divisione assicurazione militare, 3001 Bern
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione militare
federale
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 22 novembre 2007 la SUVA, Divisione assicurazione militare ha respinto
l’opposizione inoltrata da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la decisione
6 febbraio 2007. Di conseguenza la SUVA ha confermato la responsabilità totale
per le conseguenze dell’infortunio occorso durante il corso ripetizione del
2000 e l’erogazione di una rendita d’invalidità del 23%, pari a fr. 1'618.60, dal
1° aprile 2004 al 31 marzo 2007; a partire da quest’ultima data l’assicurazione
militare si è riservata la facoltà di un riesame. Nell’allegato foglio
concernente i rimedi di diritto è stato indicato il termine di ricorso di tre mesi
dalla notificazione della decisione su opposizione.
1.2. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre per il tramite
dell’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un ricorso datato 27 febbraio 2008,
chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’assicurazione militare
per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici ed economici.
1.3. Con
la risposta di causa, l’assicurazione militare, rappresentata dall’avv. RA 2,
ha innanzitutto sostenuto l’irricevi-bilità del ricorso essendo esso stato
inoltrato oltre i 30 giorni dalla notifica della decisione contestata. Ammettendo
l’errata indicazione del termine di ricorso riportata nella decisione, la SUVA
ha tuttavia evidenziato come l’assicurato, rappresentato da un avvocato specializzato
nel diritto assicurativo, non può prevalersi in buona fede di tale errore per
giustificare la tempestività del gravame. Nel merito e in via subordinata, la
SUVA ha postulato la reiezione del ricorso.
1.4. Mediante
osservazioni 28 aprile 2008 l’insorgente ha chiesto al TCA di respingere
l’eccezione d’irricevibilità, confermando la richiesta ricorsuale.
1.5. Il
13 maggio 2008 l’assicurazione militare ha preso posizione in merito alle osservazioni
di controparte (IX).
Sono
seguite le contro-osservazioni 26 maggio 2008 dell’assicu-rato (XI), rispettivamente
quelle dell’amministrazione datate 6 giugno 2008 (XIII), entrambe concernenti
ancora ed anche considerazioni in punto alla ricevibilità del gravame.
considerando in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pagg. 190s; STFA 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nel
caso in esame occorre esaminare se, nonostante l’errata indicazione del rimedio
di diritto, il TCA può entrare nel merito del ricorso, rispettivamente se
l’assicurato, rispettivamente il suo legale, in buona fede potevano ritenere
corretto il termine di tre mesi indicato nella decisione impugnata, in luogo
dei 30 giorni. Va qui fatto presente che, a seguito dell’abrogazione al 1° gennaio
2007 dell’art. 104 LAM (che stabiliva a tre mesi il termine di ricorso) –
intervenuta nell’ambito della revisione totale dell’orga-nizzazione giudiziaria
federale, in particolare con l’istituzione del Tribunale federale
amministrativo (cfr. FF 2001 4009; n. 112 dell’allegato alla LTFA, RS 173.32) –,
il nuovo termine per ricorrere è stato ridotto, appunto, a 30 giorni, così come
prescritto dall’art. 60 cpv. 1 LPGA, quest’ultima legge applicabile, salvo e-splicita
deroga, all’assicurazione militare in virtù dell’art. 1 LAM.
Al
riguardo va ricordato che, secondo un principio generale valido in materia di assicurazioni sociali, un difetto di
forma o di pro-cedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. art.
49 cpv. 3 LPGA; cfr. anche Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, n. 159 pag. 101; v. anche DTF 122
V 194 consid. 2).
Tale
principio vale nel caso di errata o omessa indicazione dei rimedi di diritto.
Il ricorrente, rispettivamente il suo rappresentante,
ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede,
diritto che tuttavia non gli compete se, come riassunto nella STF 4 settembre
2001 (1A.123/2001) consid. 2a e ripreso in RDAT 2002-I n. 45:
"
l'inesattezza
dell'indicazione gli fosse conosciuta o , comunque , facilmente riconoscibile
in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi , e usando la
dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b , 121 II 72 consid. 2a/b , 117 Ia
297 consid. 2 , 421 consid. 2a citata in RDAT 2002 I nr. 45; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). La giurisprudenza ha stabilito che , in particolare , non merita
protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o
l'errore , rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione , attraverso la
sola lettura dei testi legali , senza ricorrere alla consultazione della
giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c , 117 Ia 297 consid.
2 pag. 299 , 421 consid. 2a).”
La
succitata giurisprudenza è stata recentemente confermata in DTF 134 I 203
consid. 1.3.1 [“Allerdings geniesst nur Vertra-uensschutz, wer die Unrichtigkeit der
Rechtsmittelbelehrung nicht kennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit
nicht hätte erkennen können. Rechtsuchende geniessen keinen Ver-trauensschutz,
wenn der Mangel für sie bzw. ihren Rechtsver-treter allein schon durch
Konsultierung der massgeblichen Ver-fahrensbestimmung ersichtlich ist. Dagegen
wird nicht verlangt, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige
Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (vgl. BGE 124 I 22 E. 1a/aa
Fatti
S. 258; BGE 117 Ia 199 E. 3a S. 125, BGE 117 Ia 421 E. 2a, je mit weiteren
Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1P.653/1997 vom 13. Februar 1998, publ.
in: ZBl 100/1999 S. 80)] (cfr. anche Mäschi, Kommentar zum Bun-desgesetz über die
Militärversicherung, 2000, ad art. 98 n. 18 pag. 608).
2.3. Nella
fattispecie, va innanzitutto evidenziato che già a fine novembre 2007, quindi
subito dopo la ricezione della decisione su opposizione 22 novembre 2007,
l’avv. RA 1 risulta aver avuto dei dubbi sulla correttezza del termine di
ricorso ivi indicato. Nelle osservazioni 28 aprile 2008 al TCA, egli ha infatti
fatto presente che “vista l’informazione sui rimedi di diritto, annessa alla
decisione su opposizione emessa il 22.11.2007 dell’Assicura-zione Militare,
verso la fine del mese di novembre 2007 avevo chiesto per telefono alla
collaboratrice dell’Assicurazione Militare, Signora __________, lumi circa la
durata del termine per interporre ricorso; mi ero pure informato al riguardo presso
l’op-portuna sede giudiziaria”. Sempre nelle stesse osservazioni il le-gale
ha chiesto l’audizione della citata funzionaria, “la quale potrà provare che
il sottoscritto l’aveva contattata telefonicamente per chiedere lumi in merito
al termine di ricorso. Intendo così provare la mia buona fede per essermi
fidato delle erronee informazioni fornitemi per telefono da detta collaboratrice”
(pag. 2).
Orbene,
nella dichiarazione scritta 2 maggio 2008 (agli atti, doc. 470) la citata collaboratrice
ha confermato la conversazione telefonica avuta con l’avv. RA 1, intenzionato a
fare ricorso contro la decisione 22 novembre 2007, senza tuttavia ricordarsi la
data di tale colloquio. Riguardo al termine di ricorso di tre mesi indicato nella
decisione su opposizione, in detta dichiarazione si legge: “la sottoscritta
gli ha risposto di non essere a conoscenza di un intervenuto cambiamento del termine
di ricorso. Ho poi aggiunto: ….anche perché se il nostro Servizio giuridico ha
scritto tre mesi, vuol dire che tre mesi ancora sono e che un’errata indicazione
del termine di ricorso da parte del predetto Servizio mi sarebbe parsa alquanto
improbabile“; la collaboratrice ha tuttavia fatto presente al legale che “se
lo avesse voluto, avrebbe potuto accertarsene presso il nostro Servizio
giuridico”. Nelle contro-osservazioni 26 maggio 2008 l’avv. RA 1 contesta
che la collaboratrice avrebbe fatto riferimento al Servizio giuridico, poiché “se
effettivamente la Signora __________ mi avesse indicato di rivolgermi al
Servizio giuridico avrei chiesto il nominativo del giurista competente nonché
il suo numero diretto di telefono e ciò risulterebbe nella menzionata nota per
gli atti“, sostenendo che “… sono dati gli estremi per invocare il
principio della buona fede, di cui all’art. 9 Cost., volto a tutelare la
legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa
e volto a permettergli in particolare d’esigere che l’amministrazione rispetti
le promesse fatte e che eviti di contraddirsi …” (pag. 2).
Sia
come sia, pur volendo ammettere – per ipotesi di lavoro – un’erronea informazione,
nel senso che la collaboratrice avrebbe inequivocabilmente confermato il termine
di ricorso di tre mesi, ciò non viene in aiuto al legale dell’assicurato.
Va
qui ricordato che secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
Considerandi
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291
consid. 2a; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza
si applica anche alla nuova norma, cfr. DTF 121 V 66 consid. 2a e ivi
riferimenti).
In
concreto l’avv. RA 1 avrebbe dovuto e potuto facilmente rendersi conto
dell’inesattezza dell’informazione data dalla colla-boratrice
dell’assicurazione militare, signora __________, la quale del resto non risulta
avere la formazione di giurista. Bastava infatti una rapida
consultazione della LAM per accorgersi che il suo art. 104 (che stabiliva il
termine di ricorso di tre mesi) è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2007
e che di conseguenza fa stato il termine di ricorso di 30 giorni fissato
dall’art. 60 cpv. 1 LPGA, quest’ultima legge applicabile, salvo espresse
deroghe, anche nell’assicurazione militare (art. 1 LAM). Determinante è infatti
tener conto che compito di un legale è quello di essere al corrente delle
disposizioni legali e procedurali, come pure delle modifiche legislative, ciò
in ossequio all’obbligo di diligenza e fe-deltà che derivano dal mandato di patrocinio.
In questo contesto, la giustificazione addotta dall’avv. RA 1 – che si può di
certo ritenere essere sperimentato nel campo delle assicurazioni sociali per i
numerosi ricorsi inoltrati al TCA – di non avere dimestichezza nell’ambito
dell’assicurazione militare [nelle osservazioni 13 maggio 2008, il
rappresentante della SUVA ha fra l’altro evidenziato che è tuttora pendente una
procedura in ambito di assicurazione militare (inc. AM 79.697.552/737), giunta
allo stadio di opposizione alla decisione 22 giugno 2007 (pertanto prima della
decisione qui contestata), in cui l’avv. RA 1 è coinvolto quale rappresentante;
cfr. IX pag. 5] e quindi di essersi fidato delle – a suo dire – erronee
informazioni da parte della collaboratrice __________, non è rilevante.
In
merito all’affermazione del patrocinatore dell’assicurato secondo cui “mi
ero pure informato presso l’opportuna sede giudiziaria” (cfr.
osservazioni 28 aprile 2008 pag. 1) – affermazione rimasta peraltro allo stadio
di puro parlato –, non è stato allegato né è quindi dato di sapere quando l’avv.
RA 1 abbia chiesto informazioni, quale “opportuna sede giudiziaria” sia stata
interpellata e che genere di risposta egli abbia ricevuto. In ogni caso vale al
riguardo quanto esposto sopra circa l’obbligo di diligenza di un legale. Per
questi motivi non è necessario procedere ad eventuali accertamenti. Non è
parimenti necessario, come visto sopra, dare seguito alla chiesta audizione
della signora __________ (sulla valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, op.
cit., n. 63 pag. 47; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
1983, pag. 274; v. pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid.
3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conforme-mente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Con
riferimento alla giurisprudenza citata al consid. 2.2, il legale
dell’assicurato non può quindi prevalersi, secondo il principio della buona
fede, dell’errata indicazione del termine di ricorso, avendo egli dovuto e potuto
rendersi conto – con la dovuta diligenza – dell’errore mediante la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione
della giurisprudenza e della dottrina.
In
conclusione, essendo il ricorso 27 febbraio 2008 stato inoltrato
ben oltre i 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione resa
il 22 novembre 2008, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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