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Decisione

41.2009.1

Sulla sola base degli atti la SUVA non poteva sopprimere il diritto all'indennità mensile ex art. 20 LAM riconosciuto all'assicurato. Accertamento dei fatti lacunoso. Rinvio degli atti per nuovi accer

27 gennaio 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

41.2009.1

FS/sc

Lugano

27 gennaio

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2009

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 luglio

2009 emanata da

SUVA Divisione Assicurazione militare, 3001 Bern

in materia di assicurazione militare

federale

ritenuto in

fatto

1.1. In

data 17 maggio 2004 l’assicurazione militare (SUVA, assicurazione militare, Bellinzona),

appurati i presupposti per il versamento dell’indennità per cure a domicilio o

cure e assegno per grandi invalidi ai sensi dell’art. 20 LAM, ha riconosciuto a

RI 1 il diritto ad un’indennità di fr. 600.-- mensili dal 1. giugno 2003 al 31

maggio 2006 (doc. 423).

La

SUVA, effettuati i necessari accertamenti, in data 19 maggio 2006 ha assegnato

all’assicurato la medesima prestazione dal 1. giugno 2006 al 31 maggio 2009

(doc. 511).

1.2. Messa

a conoscenza dall’AI delle risultanze dell’accertamen-to esperito il 22 luglio

2008 da parte dell’Ufficio dell’ispettora-to del lavoro, la SUVA, con lettera

29 ottobre 2008, ha in particolare informato l’assicurato che avrebbe

provveduto a sospendere il versamento mensile dell’importo di fr. 600.-- a

contare dal 1. dicembre 2008 (doc. 538).

Viste

le osservazioni 6 novembre 2008 dell’avv. RA 1, rappresentante dell’assicurato

(doc. 540), la SUVA, con decisione 18 dicembre 2008 (doc. 546), confermata con

decisione su opposizione 14 luglio 2009 (doc. 559), ha soppresso il diritto

all’indennità di fr. 600.-- mensili con effetto dal 1. dicembre 2008.

1.3. Contro

la decisione su opposizione 14 luglio 2009, sempre tramite l’avv. RA 1,

l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

"

(…)

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la

decisione 14.07.2009 dell’Assicura-zione Militare è annullata ed è ripristinata

l’indennità ex- art. 20 LAM.

Considerandi

2.

Protestate tasse di giustizia, spese e ripetibili.

(…)" (I)

1.4

Con

la risposta di causa la SUVA ha prodotto la perizia pluridisciplinare del Servizio

Accertamento Medico (SAM) 2 aprile 2009 concernente l’assicurato e – con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di respingere

il ricorso.

considerato in

diritto

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

2.2

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se – dopo che in data 19 maggio

2006.

aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad un’indennità di fr. 600.--

mensili ex art. 20 LAM anche per il periodo dal 1. giugno 2006 al 31 maggio

2009.

(doc. 511) – a ragione la SUVA ha soppresso il diritto all’indennità di fr.

600.

-- mensili con effetto dal 1. dicembre 2008.

2.3

L’art.

17.

LPGA, che regola la revisione della rendita e di altre prestazioni durevoli,

ha rimpiazzato l’art. 102 LAM (SVR 2006 MV Nr. 2, consid. 3 pag. 5, non pubblicato

nella DTF 132 V 32).

Secondo

l’art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di

una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta,

aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata

hanno subito una notevole modificazione.

Le

prestazioni concesse in virtù dell’art. 20 LAM configurano delle prestazioni

durevoli ai sensi della LPGA (SVR 2006 MV Nr. 2, consid. 3 pag. 5, dove viene citato Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über

die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, ad art. 102, N 2 pag. 623).

2.4

Nell’evenienza

concreta dagli atti risulta che la SUVA, in data 17 maggio

2004.

(doc. 423), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ex art. 20 LAM ad

un’indennità di fr. 600.-- mensili dal 1. giugno 2003 al 31 maggio 2006 sulla

base delle note per gli atti 30 aprile e 4 maggio 2004 (doc. 421 e 422), nelle

quali il dr. __________ e __________, medico rispettivamente sostituto capo

Sezione dell’Assicurazione militare __________, si erano così espressi:

"

(…)

Rimando alla trasmissione degli atti del 27 aprile 2004

ed alla mia precedente nota per gli atti dell'8 aprile 2004 (doc. 412), nella

quale ho valutato i criteri per il beneficio della grande invalidità, da me

considerati adempiuti, nel senso che il signor RI 1 è da considerare un grande

invalido di grado esiguo.

Rispondo direttamente alle domande postemi

dall'Assicurazione militare il 27 aprile 2004.

D.: la cura e l'assistenza a domicilio del

signor RI 1 deve essere fornita da personale in possesso del certificato

rilasciato dalla Croce Rossa, ovvero da personale con conoscenze infermieristiche

di base, oppure può essere fornita anche da personale privo di una formazione

del genere?

(attualmente la cura e l'assistenza vengono fornite

dalla moglie dell'assicurato?).

R.: l'affezione per la quale al signor RI

1.

è stata riconosciuta la grande invalidità di grado-esiguo è una sindrome

vertebro-cervicale cronica in stato dopo spondilodesi ventrale.

Il paziente non presenta una tetraparesi, né quindi

disturbi sfinteriali, o disturbi della deglutizione tali da non poter

alimentarsi per via normale, ad esempio mediante una sonda gastrica o per una

via enterostomica (ad esempio mediante una PEG), non necessita quindi di

un'assistenza di base particolare quali posa di catetere vescicale, né sonda

gastrica, né ha decubiti, non essendo costretto a letto tutto il giorno.

In conclusione le cure di base sono limitate,

intendendo per cure di base quelle necessarie all'igiene personale, anche

intima, compresa la pulizia e cambio in caso d'incontinenza urinaria e/o

fecale, il vestire e svestirsi, il cambio della biancheria sporca, l'eventuale

nutrizione per sonda enterale o per via endovenosa.

Per le attività della vita quotidiane che necessita

l'assicurato, dagli atti risulta:

il signor RI 1 necessita d'aiuto in modo regolare e

considerevole per compiere tre atti della vita quotidiana ed in particolare per

- 1°) vestire/svestirsi;

- 2°) provvedere alla propria pulizia personale;

- 3°) spostarsi fuori dall'abitazione.

Inoltre egli può mantenere i contatti sociali con

l'ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevole di terzi, in

particolare ci riferiamo, come risulta dagli atti, alla situazione in cui il

signor RI 1 è fuori dalla propria abitazione e per spostarsi in ambienti

affollati necessita della presenza della moglie, per i motivi noti e riassunti

nel doc. 412, pag. 5, cpv. 3.

Ora, a ben vedere, solo per i tre atti della vita

quotidiana riassunti poco sopra egli necessita d'aiuto di terzi, in particolare

della moglie che lo ha finora fornito senza problemi.

Tali atti della vita quotidiana non necessitano

dell'aiuto di personale qualificato, come si può facilmente intuire ed

osservare!

D.: a quanto ammonta (in ore o minuti) il tempo

necessario alla cura ed all'assistenza dell'assicurato da parte di terzi?

R.: analizzo le singole invalidità negli atti della

vita quotidiana.

Vestire/svestirsi: normalmente ci si veste e ci sveste

una volta al giorno, ammettiamo che nel pomeriggio il paziente vada a letto, anche

due volte.

Per ogni atto ammettiamo che la moglie impieghi circa

10.

minuti, in totale abbiamo - 40'/ die.

Provvedere alla propria pulizia personale: dagli atti

risulta che nel caso specifico il signor RI 1 necessita d'aiuto da parte di

terzi per provvedere alla propria pulizia personale, ma non per andare in

gabinetto (vedi doc. 412, pag. 3, cpv 4).

Normalmente tale atto (provvedere alla propria pulizia

personale) è effettuato al mattino, una volta/die, durata circa 15 minuti, se

aggiungiamo anche il bagno completo o la doccia altri 15 minuti, non tutti i

giorni (una volta la settimana mi sembra ragionevole, a seconda della

stagione), in totale ammettiamo pure 25'/die.

Spostarsi: non fa parte delle cure e misure

d'assistenza di base. Non è da valutare quindi in questo ambito.

Globalmente, valuto che il signor RI 1 necessiti di

cure ed assistenza di base da parte di terzi (in questo caso della moglie) per

almeno 60'/die.

D.: a decorrere da quando si giustifica l'assegnazione

di questa nostra prestazione?

R.: il signor RI 1, tramite il suo patrocinatore, ha

inoltrato domanda d'assegno all'AI, per chiedere quindi le relative

prestazioni, in giugno 2003.

Tenendo conto che egli ha inoltrato la domanda in

quella data, stimata quindi dall'assicurato quale momento per far riconoscere

il suo grado d'invalidità, mi sembra adeguato e giustificato dal lato medico

far valere l'assegnazione di tale prestazione da parte dell'Assicurazione

militare dal giugno 2003, perchè da allora sono a mio parere giustificate le

carenze d'autonomia nelle attività della vita quotidiana nel senso che risulta

dagli atti (ossia quelle tre riassunte sopra), non ulteriormente influenzabili

da altre misure e consolidate nella pratica.

(…)" (doc. 421)

"

(...)

Ci siamo informati telefonicamente in data odierna

presso l'__________, __________, __________, sul conto orario di una persona

che fa al caso del nostro assicurato, alla luce della nota per gli atti del 30

aprile 2004 del nostro medico di sezione (doc. 421).

Questa persona (che non dev'essere in possesso del

certificato della Croce Rossa) costa Fr. 20.00 all'ora (tutto compreso).

Il signor RI 1 necessita di aiuto ed assistenza da

parte di terzi per circa un'ora al giorno. Si veda il doc. 421.

Se moltiplichiamo Fr. 20.00 per 30 giorni abbiamo un

costo di Fr. 600.00 al mese.

Fr. 600.00 mensili è quindi l'ammontare dell'indennità

per cure a domicilio, giusta l'art. 20 LAM, cui il nostro assicurato ha

diritto.

L'indennità viene concessa retroattivamente dal 1°

giugno 2003 e sino al 31 maggio 2006, con riesame della situazione alla

scadenza.

(…)" (doc.

422)

La

SUVA, in data 19 maggio 2006 –

sulla base delle risultanze degli accertamenti concernenti la grande invalidità

e le cure secondo l’art. 20 LAM (doc. 510; vedi in particolare la pagina 3 in

fondo alla quale è posta la seguente dicitura: “(…) decisione: continuazione

del versamento dell’indennità mensile per cure a domicilio di Fr. 600.-- per il

periodo 1.6.06-31.5-09 (si veda il doc. 423) (…)” –, ha poi riconosciuto il diritto all’indennità

di fr. 600.-- ex art. 20 LAM anche per il periodo dal 1. giugno 2006 al 31

maggio 2009 (doc. 511).

2.5

Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che

giustificarono il riconoscimento del diritto all’indennità di fr. 600.-- ex art.

20.

LAM, dapprima per il periodo dal 1. giugno 2003 al 31 maggio 2006 e, in

seguito, dal 1. giugno 2006 al 31 maggio 2009. Occorrono ora valutare se, nel

frattempo, le condizioni che giustificarono la prestazione in parola hanno

subito una notevole modificazione tale da giustificarne la soppressione ai

sensi dell’art. 17 cpv. 2 LPGA.

2.6

La

SUVA, sulla base delle risultanze degli accertamenti esperiti dall’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro (doc. 531, 532 e 533) e della valutazione 12

settembre 2008 del dr. __________ (doc. 537), ha concluso che la situazione

valetudinaria non giustifica l’erogazione della prestazione finora concessa e

l’ha quindi soppressa.

Questo

Tribunale, per i motivi che verranno esposti e sulla sola base degli atti di

causa, non può condividere tale conclusione.

Va

innanzi tutto rilevato che dalle note per gli atti 30 aprile e 4 maggio 2004

del dr. __________ e di __________ (doc. 421 e 422 riprodotti in esteso al

consid. 2.4) – sui quali è basato

il calcolo della prestazione ex art. 20 LAM riconosciuta per i periodi dal 1. giugno 2003 al 31 maggio 2006 e dal 1. giugno 2006 al 31 maggio

2009.

– emerge con chiarezza che l’assegno mensile per grandi invalidi di

fr. 600.-- è stato calcolato ritenuta la necessità di un’ora giornaliera di

aiuto per vestirsi/svestirsi e lavarsi e una retribuzione oraria di fr. 20.--. In

particolare il dr. __________, nella nota 30 aprile 2004, ha concluso che “(…) globalmente, valuto che il signor RI 1 necessiti di cure ed assistenza di

base da parte di terzi (in questo caso della moglie) per almeno 60’/die. (…)” e

precisato che “(…) spostarsi: non fa parte delle cure e misure d’assistenza di

base. Non è da valutare quindi in questo ambito. (…)” (doc. 421, pag. 2,

la sottolineatura è del redattore).

L’asserito

miglioramento negli spostamenti non può pertanto giustificare la soppressione

e/o la riduzione della prestazione.

Quanto

agli asseriti pernottamenti effettuati da solo fuori casa va qui rilevato che – a prescindere dal fatto che l’assicurato

sostiene che in realtà era sempre accompagnato da una terza persona entrata

affettivamente nella propria vita –,

dal verbale 13 agosto 2008 dell’ispettrice del lavoro (doc. 533) e dal

colloquio 12 dicembre 2008 presso l’assicurazione militare (doc. 544), non

risulta quanti fossero i pernottamenti e la frequenza degli stessi. Infatti, nel

verbale di audizione 13 agosto 2008 di __________ – gerente degli esercizi pubblici presso i quali avrebbe

prestato la propria attività: dal gennaio 2008 presso il ristorante __________

e nel 2007 presso l’albergo __________ –,

l’ispettrice ha verbalizzato che l’assicurato “(…) lavorava circa 10 ore al

mese. Era sempre presente perché dormiva all’albergo. (…)” (doc. 531, pag. 3).

Ora,

non sapendo come erano distribuite le 10 ore lavorative mensili, non è possibile

stabilire quante volte egli avrebbe pernottato fuori casa. Quanto alla domanda

volta a sapere se alloggiava presso il ristorante __________, il gerente ha risposto,

senza tuttavia precisare, “(…) si ogni tanto (…)” (doc. 531, pag. 3).

Alla

domanda postagli dal responsabile dell’assicurazione militare circa i pernottamenti

a __________, il gerente ha poi precisato che “(…) quando se la sentiva ed

arrivava in vetta il signor RI 1 poteva pernottare alla capanna. Non saprei

dire quante volte lo ha fatto. Pernottava comunque sempre da solo. (…)”

(doc. 544, la sottolineatura é del redattore).

Vista

l’impossibilità di stabilire la frequenza dei pernottamenti esterni e ritenuto

che il dr. __________ non lo ha visitato, nemmeno è possibile concludere con la

sufficiente tranquillità che, da un punto di vista medico, l’assicurato non

necessiti più dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi e lavarsi. Questo vale

a maggiore ragione se si considera che la stessa SUVA, nella decisione impugnata, ha affermato che “(…) è senz’altro corretto

riconoscere, alla lettura degli atti, che il signor RI 1 non abbisogna più di

aiuto e di assistenza come in precedenza, sicuramente non più con la

medesima intensità. (…)” (doc. A1, la sottolineatura è del redattore).

Dunque l’amministrazione stessa non esclude che, eventualmente in una diversa

misura, l’assicurato necessiti ancora di un aiuto per svolgere gli atti della

vita sopra menzionati.

Neppure

è possibile concludere differentemente per il fatto che l’assicurato avrebbe

ricominciato a lavorare nel 2007 e che l’attività lavorativa presso il ristorante

__________ è stata così descritta dal gerente dell’esercizio pubblico: “(…)

lava piatti, fa i caffè, fa il bar e la cassa (…)” (doc. 531, pag. 2). Detta attività,

lo si ribadisce, non esclude a priori che l’assicurato abbisogni ancora di un

aiuto per vestirsi/svestirsi e lavarsi.

Quanto

alla perizia pluridisciplinare 2 aprile 2009 del SAM prodotta con la risposta

di causa (VI/1), nella stessa i periti non si sono espressi sulla necessità o

meno per l’assicurato di un aiuto per vestirsi/svestirsi e lavarsi e nell’anamnesi,

al punto affezioni attuali, è riportato che l’assicurato “(…) riesce a vestirsi

da solo al di sopra della cintola. Ha bisogno della moglie per i pantaloni,

calze e scarpe, per lavare (sotto la doccia) la schiena e le gambe. È aiutato

parzialmente dalla moglie nell’effettuare la barba (rasarsi sotto il mento).

(…)” (VI/1, pag. 17).

Inoltre,

dalla descrizione delle limitazioni funzionali poste dal consulente reumatologo

– “(…) per quanto riguarda la capacità

funzionale e di carico residua, l’assicurato può talvolta sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 5-10 kg fino

all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino all’altezza dei fianchi;

l’assicurato non può sollevare pesi sopra l’altezza del petto. L’assicurato può

spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media

entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La

rotazione manuale è normale. L’assicurato può mai effettuare lavori al di sopra

della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata

in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare

la flessione delle ginocchia. L’assi-curato può assumere spesso la posizione

seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurato

può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri,

talvolta camminare per lunghi tratti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli. (…)”

(VI/1, consulto peritale reumatologico 16 febbraio 2009, pag. 7) –, non si può escludere che l’assicurato

necessiti di un aiuto per svolgere gli atti della vita quotidiana in parola.

Va

qui ricordato che l’assegno per grandi invalidi ai sensi dell’art. 20 LAM non

presuppone il diritto ad una rendita d’invalidità (Mäschi, op. cit., ad art.

20, N. 19, pag. 186-187).

2.7

Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che

considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di

principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore

per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560. L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, pag. 169, la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua

pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, pag. 87 – che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso alla SUVA affinché

appuri al più presto e compiutamente la situazione valetudinaria

dell’assicurato da un punto di vista medico, se necessario anche con un più puntuale

accertamento circa la frequenza e la forma (se effettivamente solo) dei pernottamenti

esterni.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministra-zione si determinerà

nuovamente sulla revisione della decisione 19 maggio 2006 con la quale ha riconosciuto

a RI 1 il diritto ad un’indennità di fr. 600.-- mensili dal 1. giugno 2006 al

31.

maggio 2009 (doc. 511).

In

questo senso la richiesta di prove formulata con il ricorso è superata dal

rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti

rinviati alla SUVA affinché proceda come sopra indicato

Vincente

in causa il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati all’amministrazione

affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato

La

SUVA Divisione Assicurazione militare verserà all’assicu-rato la somma

di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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