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Decisione

41.2009.2

Discopatia degenerativa preesistente al servizio militare. Peggioramento temporaneo e raggiungimento dello stato quo sine e quindi nessun diritto ex ert. 5 LAM. Nessun diritto ex art. 6 LAM per mancan

22 febbraio 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove), al massimo un anno, dopo

l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in

re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.

4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U

199/00). Di conseguenza, se i disturbi persistono anche dopo questo periodo,

questi sono sovente da ritenersi riconducibili a un disturbo psichico da

adattamento oppure a una evoluzione psichica abnorme (sentenza del 18 settembre

2002 in re H., U 60/02, consid. 3.2

con riferimento alla pubblicazione di Morscher/Chapchal, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen, in: Baur/Nigst, Versicherungsmedizin, 2a ed.,

Berna 1985, pag. 192). Questa Corte ha

inoltre anche già avuto modo di osservare come una lombalgia o lombosciatalgia

cronica sviluppatasi in seguito a un evento traumatico che ha sì reso

sintomatica un'affezione preesistente ma non ha provocato alcuna lesione

morfologica della colonna vertebrale sia piuttosto riconducibile ad altri

fattori extrainfortunistici (cfr. ad es. le sentenze del 7 luglio 2004 in re

M., U 179/03, consid. 4.4.2, e del 25 maggio 2004 in re B., U 129/03, consid.

5.5 con riferimento all'opinione dottrinale di Bär/Kiener, Prellung, Verstauchung

oder Zerrung der Wirbelsäule, in: Medizinische Mitteilungen der SUVA no. 67,

dicembre 1994, pag. 45 segg.). (…)"

(STF del 31 agosto 2005 in re C., M 10/04, consid.

3.2.3)

Questo

Tribunale non ignora che dal rapporto esterno 25 agosto 2008 (doc. 27) risulta

che “(…) il signor RI 1 tiene a precisare che dopo la scuola reclute del 1999 i

dolori lombari non sono mai scomparsi. (…)” (doc. 27, pag. 2), tuttavia, secondo

la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (STFA U

344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

E’

dunque a ragione che l’amministrazione – ritenuto il peggioramento della patologia

comparso durante la vita militare temporaneo avendo l’assicurato raggiunto nel

frattempo lo statu quo sine – ha negato il diritto a prestazioni sulla base

dell’art. 5 LAM.

2.7. Anche

volendo ritenere che, con il rapporto 5 agosto 2008 (doc. 18, la versione

completa sub doc. C), il dr. __________ ha voluto annunciare una ricaduta e/o

un postumo tardivo dei dolori lombari per i quali l’assicurazione militare

aveva precedentemente riconosciuto il diritto a prestazioni, affinché questo

danno possa essere assunto dall’assicurazione militare deve essere accertato

con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale

con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, Mäschi, op. cit., ad art. 6,

N. 17 e 24, pag. 96-98).

A

questo proposito il dr. __________, nella nota 12 dicembre 2008 (doc. 47), ha

concluso che “(…) tenendo conto delle osservazioni presenti nel capitolo “Valutazione

medica”, posso affermare che l’attuale riannuncio della “Sindrome

lombo-vertebrale acuta in decorso; discopatia L5/S1 (doc. 40)” del dr. med. __________

del 05.08.2008 (doc. 18), è solo in possibile relazione e non prevalentemente

probabile con l’affe-zione assicurata dall’Assicurazione militare (“dolori lombari”

– doc. 4), non essendo l’affezione di recente notifica una recidiva o ricaduta,

né tantomeno un postumo tardivo dell’affezione AM, secondo i principi dell’art.

6 LAM (doc. 42) (…)” (doc. 47, pag. 5).

Da

parte sua la dr.ssa __________, nella valutazione 11 maggio 2009 (doc. 53),

alla domanda volta a sapere se con probabilità preponderante esista una relazione

causale tra l’affezione di cui al riannuncio dell’agosto 2008 e l’affezione assicurata

dall’assicurazione militare ha risposto che:

" (...)

Vergleiche hierzu meine Ausführungen.

Phänomenologisch handelt es sich um einen Rückfall der

Beschwerden 1999 und 2001, das heisst es werden die gleichen Schmerzen am

gleichen Ort beklagt und klinisch finden sich, gleich wie damals, keine

radikulären Zeichen (die auf eine Diskushernie hindeuten) und die Beschwerden

waren zum Zeitpunkt der Anmeldung, wie bei derartigen Beschwerden zu erwarten,

bereits wieder rückläufig, also nicht andauernd und somit gleich wie 1999 und

2001.

Es handelt sich aber um einen Rückfall der

vordienstlichen Gesundheitsschädi-gung "Diskopathie L5/S1" und nicht

um einen der im Dienst aufgetretenen, vorübergehenden Verschlimmerung." (doc. 53, pag. 11)

Questo

Tribunale non ravvisa motivi per scostarsi dalla valutazione operata dalla

SUVA, frutto di accurati accertamenti medico-assicurativi.

In

particolare non è possibile concludere per l’esistenza di un nesso causale per

il solo fatto che il dr. __________ nel certificato 5 agosto 2008 abbia

concluso che “(…) da parte mia ritengo dunque trattarsi di una recidiva per

l’affezione insorta la prima volta durante la scuola reclute. (…)” (doc. C).

Al riguardo nel commentario della LAM si legge che “(…) nach dem

Wortlaut des Gesetzes besteht zwar insofern eine Besonderheit, als sich die

vorausgesetzte Kausalität auf den Zusammenhang mit der versicherten ursprünglichen

Gesund-heitsschädigung bezieht. Schon im Hinblick darauf, dass für Spätfolgen

und Rückfälle auch nachdienstliche zivile Ein-wirkungen ursächlich sein können,

kann die Identität der gemeldeten Spätfolge oder Rückfalls mit der

ursprünglichen Gesundheitsschädigung für sich allein nicht haftungsbegrün-dend

sein. Vielmehr bedarf es darüber hinaus eines natür-lichen und adäquaten

Kausalzusammenhangs der Spätfolgen oder des Rückfalls mit Einwirkungen während

des Dienstes (STEGER, Haftungsgrundsätze, S. 174; SCHLAURI, Militärversi-cherung,

S. 30 Rz 77). (…)” (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 24, pag. 97-98).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, é dunque a ragione che la SUVA

ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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