41.2010.2
Determinazione dei redditi da valido e da invalido
19 agosto 2010Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
41.2010.2
Data decisione, Autorità:
19.08.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_791/2010, 14.02.2011
Titolo:
Determinazione dei redditi da valido e da invalido
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 40 LAM
Raccomandata
Incarto n.
41.2010.2
BS/lb
Lugano
19 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
dicembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione militare
federale
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1974, di professione montatore di impianti sanitari e di riscaldamento,
nel 1991 durante una partita di calcio svolta nell’ambito di “__________”, si è
rotto il femore destro, infortunio coperto dell’assicurazione __________.
A
seguito dei postumi dell’infortunio (ulcera cartilaginea al ginocchio destro e
susseguenti operazioni), egli non è stato più in grado di svolgere la sua
attività e di conseguenza è stato posto al beneficio di una riqualifica
professionale (1999 – 2003), finanziata dall’assicurazione militare,
conseguendo l’attestato federale di capacità quale informatico.
Con
decisione 9 settembre 2003 l’Ufficio AI, presso cui l’assicurato aveva precedentemente
inoltrato una domanda di prestazioni AI, ritenuto come quest’ultimo al termine
dello stesso avesse terminato con successo i provvedimenti professionali
intrapresi, ha di conseguenza accertato la riuscita integrazione senza diritto
ad una rendita (doc. 411).
Da
giugno 2003 al giugno 2006 l’assicurato ha lavorato quale tecnico informatico
per l’__________, dapprima presso l’“Help desk” dell’__________ (__________) e
in seguito presso __________ a __________, con la funzione di tecnico PC. Il
contratto di lavoro non è stato rinnovato per motivi indipendenti dallo stato
di salute (doc. 526). Egli non ha poi ripreso un’attività lucrativa.
1.2. Nel
dicembre 2006 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per
adulti, indicando, quale danno alla salute, delle problematiche somatiche (ginocchio)
e psichiche (depressione).
Esperiti
gli accertamenti economici e medici del caso, con decisione 25 febbraio 2008
(preavvisata il 18 ottobre 2007) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al
beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2007 (doc.
617). L’erogazione di una rendita limitata nel tempo è stata motivata dal fatto
che l’assicurato, a decorrere dal 17 luglio 2007, presentava una capacità
lavorativa dell’80-100% nella sua professione appresa di tecnico informatico.
Con
sentenza 21 aprile 2009 questo TCA ha confermato la succitata decisione
amministrativa (inc. 32.2008.64; doc. 686). Il ricorso inoltrato
dall’assicurato contro la sentenza cantonale è stato respinto dal Tribunale
federale con pronunzia del 19 agosto 2009 (9C_443/2009; doc. 693).
1.3. Nel
gennaio 2008 l’assicurato ha accusato un momentaneo peggioramento dello stato
del ginocchio destro, causato da una distorsione, beneficiando
dall’assicurazione militare di un’indennità giornaliera fino alla fine di agosto
2008.
A
seguito della visita medica del 16 gennaio 2009 da parte del medico di circondario,
l’assicurazione militare ha deciso di continuare a versare l’indennità
giornaliera sino al 31 luglio 2009.
Ritenuta
una stabilizzazione delle condizioni dell’assicurato, nonché una durevole incapacità
lavorativa del 20% quale informatico, con preavviso 15 giugno 2009
l’assicurazione militare gli ha assegnato una rendita d’invalidità ex art. 40
LAM del 14% pari a fr. 541.-- al mese, con effetto dal 1° agosto 2009. Quale
reddito da valido l’amministrazione ha tenuto conto di un salario annuo quale
montatore d’impianti sanitari e di riscaldamento di fr. 57’967.--, corrispondente
al guadagno annuo adeguato ai rincari utilizzato per la determinazione
dell’ultima rendita per riformazione professionale. Il reddito da invalido
invece è stato determinato in fr. 50'017.--, pari all’80% del salario
conseguito dall’assicurato in qualità di tecnico informatico presso l’__________
(doc. 686).
Preso
nota delle osservazioni scritte formulate dall’assicurato, con decisione 28
luglio 2009 l’assicurazione militare ha confermato il precedente preavviso
(doc. 690).
Con
opposizione 27 agosto 2009 l’assicurato, patrocinato dal consulente RA 1, ha
contestato il grado d’invalidità riconosciutogli, sostenendo che quale reddito
da valido deve essere preso in considerazione quello da tecnico informatico, raffrontato
con il reddito da informatico conseguibile tenuto conto di un’incapacità
lavorativa del 50% (doc. 692).
Con
decisione 3 dicembre 2009 l’assicurazione militare ha accolto l’opposizione
nella misura di riconoscere una rendita d’invalidità del 20% (fr. 833,35
mensili), rettificando i redditi da raffrontare. Confermando di prendere in
considerazione, quale reddito da valido, il salario annuo di montatore
d’impianti sanitari e di riscaldamento, l’amministrazione lo ha aumentato a fr.
62'500.-- in modo da considerare i 15 anni di esperienza lavorativa di cui
l’assicurato avrebbe potuto beneficiare se non fosse stato invalido. Per quel
che concerne il reddito da invalido, l’assicurazione militare, atteso che
l’insorgente da tre anni non svolge alcuna attività lucrativa nel campo
informatico, ha invece utilizzato il salario statistico. Confermando il grado
di capacità lavorativa dell’80%, il reddito da invalido è stato fissato in fr.
50'000.--.
1.4. Contro
la decisione su opposizione 3 dicembre 2009 RI 1, sempre patrocinato da RA 1, è
tempestivamente insorto al TCA, postulandone l’annullamento e la retrocessione
degli atti all’assicurazione militare “affinché riveda la base di calcolo
della rendita sulla scorta del salario medio dei tecnici informatici”; in
via subordinata ”affinché riveda la base di calcolo della rendita sulla
scorta del salario medio indicato all’ufficio federale di statistica per
montatori d’impianti sanitari”. Egli sostiene che quale reddito da valido
vada preso in considerazione quello da tecnico informatico, professione per la
quale è stato riformato a seguito dell’infortunio. Inoltre, contesta
l’ammontare del salario di montatore d’impianti determinato dall’assicurazione
militare.
1.5. Con
risposta di causa l’assicurazione militare postula la reiezione del ricorso,
confermando l’ammontare dei redditi utilizzati per la determinazione del grado
d’invalidità.
1.6. Il
24 febbraio 2010 il ricorrente ha presentato delle osservazioni (VIII), alle
quali è seguita una presa di posizione da parte dell’assicurazione militare
datata 8 marzo 2010 (IX).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
Nel
merito
2.2. L’assicurato
contesta l’ammontare del reddito da valido e da invalido e, implicitamente, anche
il grado d’invalidità fissati dall’assicurazione militare. Quest’ultimo dato,
insieme al guadagno assicurato, sono determinanti per l’ammontare della rendita
d’invalidità.
2.3. L’art.
40 cpv. 1 LAM stabilisce che l’indennità giornaliera è so-stituita da una rendita
d’invalidità, se dalla continuazione della cura non v’è da aspettarsi un
sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e se l’affezione,
dopo l’integra-zione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente
permanente o di lunga durata della capacità al guadagno.
Ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l’in-capacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Per
valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto
di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art.
16 LPGA).
L’art. 40 cpv. 2 LAM dispone che nel caso di invalidità
totale, la rendita annua d’invalidità corrisponde all’80 per cento del guadagno
annuo assicurato. Nel caso di invalidità parziale, la rendita è ridotta
proporzionalmente. Giusta l’art. 40 cpv. 3 LAM il
guadagno annuo corrisponde al guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente
conseguito durante il periodo d’invalidità se non fosse insorta l’affezione
assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18
LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore
della LAM e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta
l’articolo 43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato
dall’Ufficio federale competente.
2.4. Ai
sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF, applicabili
analogicamente anche nell’assicurazione militare (sul medesimo concetto di
invalidità generalmente valido nella LAI, LAINF e LAM cfr. DTF 127 V 135
consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti, 116 V
249 consid. 1b), per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il
più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1; in ambito LAM: Mäschi, Kommentar zum
Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2002, ad art. 40, note 45
p. 321). Soltanto in presenza
di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in
particolare il caso laddove l'assicurato, prima di essere riconosciuto incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione (STFA B 80/01 del 17 ottobre 2003 consid.
5.2.2, riassunta in REAS 2004 p. 239; cfr. pure STFA I 201/06 del 14 luglio
2006 consid. 5.2.3 e I 774/01 del 4 settembre 2002).
Eventuali
sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a
condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella
misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla
base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un
reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti
o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento
professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di
aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr.
5 p. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2a edizione, Zurigo 2010, pp. 300-1; in ambito LAM cfr. STFA M2/02 del
9 settembre 2003 consid. 3.4; Mäschi, op. cit., note 46 e 47, pp. 321s).
Infine, va fatto presente che i succitati dettami giurisprudenziali
sono valevoli anche per quanto concerne la determinazione del guadagno annuo ex
art. 40 cpv. 3 LAM.
Se
da un lato le nozioni di guadagno assicurato annuo e reddito senza invalidità
devono essere distinti sul piano funzionale, dall’altro, vi è comunque una
similitudine tra le due definizioni, visto che in entrambi i casi si tratta di
un reddito ipotetico che può essere realizzato dall’assicurato senza
l’invalidità, dopo l’evento assicurato (Schlauri, op. cit., p. 49, nota 138 ss;
SVR 2003 MV no. 1 p. 1; STFA M 2/04 del 4 ottobre 2004 consid. 3.4, M 2/02 del
9 settembre 2003 consid. 3.4; M 8/01 del 4 settembre 2002 consid. 3.2). Per
questi motivi, l’im-porto del reddito senza invalidità può, ma non necessariamente
deve, combaciare con quello del guadagno annuo ex art. 40 cpv. 3 LAM (Mäschi,
op. cit., art. 40, nota 45, p. 321).
2.5. Nel
caso concreto, per quel che concerne la determinazione del reddito da valido,
l’assicurazione militare ha preso in considerazione il salario da montatore, attività
che verosimilmente l’assicurato avrebbe continuato a svolgere se non fosse intervenuto
l’infortunio (elemento invalidante). Il ricorrente ritiene che l’amministrazione
avrebbe dovuto fare riferimento all’attività di informatico, professione per la
quale egli è stato riformato.
Conformemente
a dottrina e giurisprudenza, nel caso in cui un assicurato grazie a mezzi
ausiliari o a provvedimenti professionali è riuscito con successo ad integrarsi
in una nuova professione, per la determinazione in un secondo tempo del reddito
da valido deve essere preso in considerazione il reddito (maggiore) conseguito
prima della riformazione (Meyer, op. cit., p. 301 con riferimento alla sentenza
del STF del 6 marzo 2009 pubblicata in SVR 2009 IV nr. 34 p. 95). Nella citata
sentenza del 6 marzo 2009 l’Alta Corte ha fra l’altro fatto presente che determinante
per la definizione del reddito da valido non è l’ultima attività svolta prima
del danno alla salute, ma la professione che l’assicurato avrebbe esercitato se
non fosse diventato invalido.
Nel
caso in esame, rettamente l’assicurazione militare ha preso in considerazione
l’attività di montatore di impianti di riscaldamento svolta dall’assicurato
prima del danno alla salute, le cui modalità di determinazione del reddito sono
state pertinentemente e dettagliatamente riportate nella decisione impugnata:
" (…)
Atteso della necessità di non stabilire il salario da
non invalido conseguibile dall'assicurato come tecnico informatico, dalle
informazioni raccolte si evince che il salario minimo valevole dal mese di
gennaio 2001 per un montatore diplomato ammontava a Fr. 54'190.00 lordi. Da
quel momento in poi, secondo informazioni raccolte presso il Segretariato
regionale di __________ (__________), nel ramo professionale dell'assicurato i
salari sono stati adeguati solo nel 2005 (adeguamento dell'1% ca.), nel 2007 e
nel 2008 (adeguamento del 2% ca., all'inizio di entrambi gli anni) e anche nel
2009 (aumento del 2,9% ca.). Considerato quanto precede, il salario annuo che
avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2001 (Fr. 54’190.00) si sarebbe elevato,
nel 2009, a Fr. 58'600.00 ca.
In parallelo, è pertinente fare capo all'evoluzione dei
salari nominali (contemporaneamente indicizzati al consumo) dedotti
dall'Ufficio federale di statistica. Così procedendo, il salario lordo annuo
conseguibile dall'assicurato nel 2001 si sarebbe evoluto, nel 2009 a Fr. 60'855.00 ca. (ossia, Fr. 54'190 /1902 punti x 2092 punti, a cui si aggiunge il
2,1%, vale a dire la percentuale d'indicizzazione stimata per il 2009).
Tuttavia, nella determinazione oggettiva del salario da
non invalido bisogna anche considerare che l'assicurato, oggi trentacinquenne,
avrebbe vantato nel 2009 circa 15 anni di esperienza quale professionista
"pienamente redditizio", se avesse potuto continuare a svolgere la
professione di montatore diplomato d'impianti sanitari e di riscaldamenti.
Parimenti, egli avrebbe avuto davanti a sé ancora una decina di anni per
compiere un'ulteriore ascesa professionale.
Di conseguenza, si ritiene in questa sede di poter
individuare l'ammontare del salario medio da non invalido nel 2009 a Fr. 62'500.00. (…)” (doc. B p. 3)
Alla
succitata esposizione va prestata pienamente adesione, visto che
l’assicurazione militare ha tenuto conto di tutte le specifiche circostanze del
caso. Va del resto rilevato che l’ammontare del reddito da montatore
corrisponde sostanzialmente a quanto l’assicurato avrebbe potuto percepire al
100% quale tecnico informatico al 100% presso l’__________, ossia fr. 62'521.--
(cfr. decisione 28 luglio 2008, doc. 692).
Non
può essere invece confermato l’importo di fr. 73'892.--estrapolato dall’insorgente
dalla tabella on line “salarium” (Calcolatrice individuale dei salari) prodotta
sub doc. C e dalla tabella statististica TA7. Le ragioni sono state correttamente
esposte nella risposta di causa, ossia:
" (…)
L'asserzione del ricorrente secondo il quale
occorrerebbe considerare un reddito annuo da valido di Fr. 73'892.00 non è
supportata da elementi che siano da ritenere - tenuto conto dei dati deducibili
dagli atti - oggettivamente applicabili al suo personale caso. Dal documento «
C » prodotto dal ricorrente non è comunque possibile raggiungere il preteso
importo. In primo luogo, bisogna rilevare che dal calcolo riportato dal
predetto documento non si ottiene il salario di un montatore d'impianti sanitari,
bensì un'indicazione che costituisce una media fra tutte le professioni
esistenti nel ramo delle costruzioni.
Da un'attenta lettura del medesimo documento si evince
poi che il salario mensile lordo indicato (Fr. 5'684.00) contempla già il
versamento (pro-rata) della tredicesima mensilità. Va infine aggiunto che il
calcolo esposto è stato fatto su 42 ore settimanali mentre che l'orario
settimanale di lavoro usuale nell'azienda corrisponde in media a 41,6 ore. (…)”
(doc. V p. 4)
2.6. Riguardo
al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (STF 9C_310/2009 del 14 aprile
2010 consid. 2 con riferimento a DTF 126 V 76 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). L’Alta Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili,
in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 con riferimento a DTF
126 V 76 consid. 3b/bb; SVR 2007 UV Nr. 17; STFA I
222/04 del 5 settembre 2006 nella causa P.).
2.7. Nel
caso concreto, tenuto conto che dal giugno 2006 l’assi-curato non svolge più
l’attività di informatico, con la decisione contestata l’assicurazione militare
ha utilizzato i dati statistici:
" (…)
Nella fattispecie, atteso che l'assicurato non svolge
più alcuna attività lucrativa da più di tre anni, non è corretto stabilire il
reddito ipotetico da invalido riferendosi al contratto di lavoro a suo tempo
stipulato con l'__________. E' invece opportuno prendere in considerazione il
reddito medio nel 2006 di cui alla tabella TA1 dell'ISS (livello di
qualificazione 4). Prendendo in considerazione il reddito in questione
(indicizzato al 2009) ed adattandolo all'orario settimanale di lavoro usuale
nell'azienda nonché all'evoluzione dei salari e dei prezzi per gli anni 2007,
2008 e 2009 si ottiene l'importo di Fr. 62'485.50. …. (doc. B p. 4)
Di
conseguenza il reddito da invalido è stato fissato in fr. 50'000.-- (80% di
62’485,50), importo arrotondato.
L’assicurato
contesta tale importo, sostenendo che deve essere preso in considerazione quanto
percepito da tecnico informatico presso l’__________, tenuto conto di un’incapacità
lavorativa del 50%. Va qui ricordato che il grado di abilità lavorativa
dell’80% quale informatico è stato giudizialmente confermato sia dal TCA che dal
TF (cfr. consid. 1.2) e non vi sono motivi per discostarsene.
Va
poi rilevato che il reddito da invalido calcolato sulla base dei dati
statistici (fr. 50'000.--) corrisponde comunque sostanzialmente a quello
determinato tenendo conto del contratto da informatico presso l’__________ (fr.
50'017.--), oggetto della decisione 28 luglio 2009 (cfr. consid. 2.3).
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 62'500.-- e quello da invalido di fr.
50'000.-- risulta un’invalidità del 20% (62500 – 50000 x 100 : 62500), così
come determinato nella decisione 25 febbraio 2008 dell’Ufficio AI, confermata
sia da questa Corte che dal TF.
2.8. L’ammontare
della rendita d’invalidità è determinato sulla base del guadagno assicurato.
Come detto al consid. 2.3, l’art. 40 cpv. 2 LAM dispone
che con un invalidità totale la relativa rendita annua corrisponde
all’80 per cento del guadagno annuo assicurato, mentre nel caso di invalidità
parziale la rendita è ridotta proporzionalmente.
Nel
caso in esame, il guadagno assicurato corrisponde al reddito da valido di fr.
62'500.-- (cfr. consid. 2.4). Di conseguenza, con un grado d’invalidità del
20%, l’assicurato ha diritto ad una rendita di fr. 10'000.-- annui (80% x 20%
di 62'500), pari a fr. 833,35 mensili.
Il
ricorrente fa giustamente notare come dal 1° gennaio 2006 (modifica del
17 giugno 2005, entrata in vigore al 1° gennaio 2006; RU 2005 5427) l’art. 40 cpv. 2 LAM ha ridotto dal 95% all’80% la percentuale del guadagno annuo assicurato determinante
per l’ammontare della rendita d’invalidità. Egli sostiene che la sua invalidità
è da far risalire prima della citata riforma e quindi sostiene che si debba
partire dal grado d’indennizzo del 95% del guadagno annuo assicurato.
Va
qui evidenziato che le disposizioni finali relative alla citata modifica dispongono:
"
1Le rendite
d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità non
ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di
legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.
2Le indennità giornaliere e le rendite
d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità
corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge
continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.”
Nel
caso in esame, l’avvio della procedura di riconoscimento della rendita
d’invalidità è iniziata con il preavviso 15 giugno 2009 e la decisione qui
contestata è del 3 dicembre 2009, motivo per cui rettamente l’assicurazione
militare ha applicato il tasso dell’80% del guadagno assicurato per la determinazione
della rendita.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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