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Decisione

41.2010.2

Determinazione dei redditi da valido e da invalido

19 agosto 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

41.2010.2

Data decisione, Autorità:

19.08.2010, TCA

Ricorso:

TF,8C_791/2010, 14.02.2011

Titolo:

Determinazione dei redditi da valido e da invalido

RENDITA D'INVALIDITÀ

art. 40 LAM

Raccomandata

Incarto n.

41.2010.2

BS/lb

Lugano

19 agosto

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2010

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3

dicembre 2009 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione militare

federale

ritenuto, in

fatto

1.1. RI

1, classe 1974, di professione montatore di impianti sanitari e di riscaldamento,

nel 1991 durante una partita di calcio svolta nell’ambito di “__________”, si è

rotto il femore destro, infortunio coperto dell’assicurazione __________.

A

seguito dei postumi dell’infortunio (ulcera cartilaginea al ginocchio destro e

susseguenti operazioni), egli non è stato più in grado di svolgere la sua

attività e di conseguenza è stato posto al beneficio di una riqualifica

professionale (1999 – 2003), finanziata dall’assicurazione militare,

conseguendo l’attestato federale di capacità quale informatico.

Con

decisione 9 settembre 2003 l’Ufficio AI, presso cui l’assicurato aveva precedentemente

inoltrato una domanda di prestazioni AI, ritenuto come quest’ultimo al termine

dello stesso avesse terminato con successo i provvedimenti professionali

intrapresi, ha di conseguenza accertato la riuscita integrazione senza diritto

ad una rendita (doc. 411).

Da

giugno 2003 al giugno 2006 l’assicurato ha lavorato quale tecnico informatico

per l’__________, dapprima presso l’“Help desk” dell’__________ (__________) e

in seguito presso __________ a __________, con la funzione di tecnico PC. Il

contratto di lavoro non è stato rinnovato per motivi indipendenti dallo stato

di salute (doc. 526). Egli non ha poi ripreso un’attività lucrativa.

1.2. Nel

dicembre 2006 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per

adulti, indicando, quale danno alla salute, delle problematiche somatiche (ginocchio)

e psichiche (depressione).

Esperiti

gli accertamenti economici e medici del caso, con decisione 25 febbraio 2008

(preavvisata il 18 ottobre 2007) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al

beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2007 (doc.

617). L’erogazione di una rendita limitata nel tempo è stata motivata dal fatto

che l’assicurato, a decorrere dal 17 luglio 2007, presentava una capacità

lavorativa dell’80-100% nella sua professione appresa di tecnico informatico.

Con

sentenza 21 aprile 2009 questo TCA ha confermato la succitata decisione

amministrativa (inc. 32.2008.64; doc. 686). Il ricorso inoltrato

dall’assicurato contro la sentenza cantonale è stato respinto dal Tribunale

federale con pronunzia del 19 agosto 2009 (9C_443/2009; doc. 693).

1.3. Nel

gennaio 2008 l’assicurato ha accusato un momentaneo peggioramento dello stato

del ginocchio destro, causato da una distorsione, beneficiando

dall’assicurazione militare di un’indennità giornaliera fino alla fine di agosto

2008.

A

seguito della visita medica del 16 gennaio 2009 da parte del medico di circondario,

l’assicurazione militare ha deciso di continuare a versare l’indennità

giornaliera sino al 31 luglio 2009.

Ritenuta

una stabilizzazione delle condizioni dell’assicurato, nonché una durevole incapacità

lavorativa del 20% quale informatico, con preavviso 15 giugno 2009

l’assicurazione militare gli ha assegnato una rendita d’invalidità ex art. 40

LAM del 14% pari a fr. 541.-- al mese, con effetto dal 1° agosto 2009. Quale

reddito da valido l’amministrazione ha tenuto conto di un salario annuo quale

montatore d’impianti sanitari e di riscaldamento di fr. 57’967.--, corrispondente

al guadagno annuo adeguato ai rincari utilizzato per la determinazione

dell’ultima rendita per riformazione professionale. Il reddito da invalido

invece è stato determinato in fr. 50'017.--, pari all’80% del salario

conseguito dall’assicurato in qualità di tecnico informatico presso l’__________

(doc. 686).

Preso

nota delle osservazioni scritte formulate dall’assicurato, con decisione 28

luglio 2009 l’assicurazione militare ha confermato il precedente preavviso

(doc. 690).

Con

opposizione 27 agosto 2009 l’assicurato, patrocinato dal consulente RA 1, ha

contestato il grado d’invalidità riconosciutogli, sostenendo che quale reddito

da valido deve essere preso in considerazione quello da tecnico informatico, raffrontato

con il reddito da informatico conseguibile tenuto conto di un’incapacità

lavorativa del 50% (doc. 692).

Con

decisione 3 dicembre 2009 l’assicurazione militare ha accolto l’opposizione

nella misura di riconoscere una rendita d’invalidità del 20% (fr. 833,35

mensili), rettificando i redditi da raffrontare. Confermando di prendere in

considerazione, quale reddito da valido, il salario annuo di montatore

d’impianti sanitari e di riscaldamento, l’amministrazione lo ha aumentato a fr.

62'500.-- in modo da considerare i 15 anni di esperienza lavorativa di cui

l’assicurato avrebbe potuto beneficiare se non fosse stato invalido. Per quel

che concerne il reddito da invalido, l’assicurazione militare, atteso che

l’insorgente da tre anni non svolge alcuna attività lucrativa nel campo

informatico, ha invece utilizzato il salario statistico. Confermando il grado

di capacità lavorativa dell’80%, il reddito da invalido è stato fissato in fr.

50'000.--.

1.4. Contro

la decisione su opposizione 3 dicembre 2009 RI 1, sempre patrocinato da RA 1, è

tempestivamente insorto al TCA, postulandone l’annullamento e la retrocessione

degli atti all’assicurazione militare “affinché riveda la base di calcolo

della rendita sulla scorta del salario medio dei tecnici informatici”; in

via subordinata ”affinché riveda la base di calcolo della rendita sulla

scorta del salario medio indicato all’ufficio federale di statistica per

montatori d’impianti sanitari”. Egli sostiene che quale reddito da valido

vada preso in considerazione quello da tecnico informatico, professione per la

quale è stato riformato a seguito dell’infortunio. Inoltre, contesta

l’ammontare del salario di montatore d’impianti determinato dall’assicurazione

militare.

1.5. Con

risposta di causa l’assicurazione militare postula la reiezione del ricorso,

confermando l’ammontare dei redditi utilizzati per la determinazione del grado

d’invalidità.

1.6. Il

24 febbraio 2010 il ricorrente ha presentato delle osservazioni (VIII), alle

quali è seguita una presa di posizione da parte dell’assicurazione militare

datata 8 marzo 2010 (IX).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

Nel

merito

2.2. L’assicurato

contesta l’ammontare del reddito da valido e da invalido e, implicitamente, anche

il grado d’invalidità fissati dall’assicurazione militare. Quest’ultimo dato,

insieme al guadagno assicurato, sono determinanti per l’ammontare della rendita

d’invalidità.

2.3. L’art.

40 cpv. 1 LAM stabilisce che l’indennità giornaliera è so-stituita da una rendita

d’invalidità, se dalla continuazione della cura non v’è da aspettarsi un

sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e se l’affezione,

dopo l’integra-zione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente

permanente o di lunga durata della capacità al guadagno.

Ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l’in-capacità al

guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Per

valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il

reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art.

16 LPGA).

L’art. 40 cpv. 2 LAM dispone che nel caso di invalidità

totale, la rendita annua d’invalidità corrisponde all’80 per cento del guadagno

annuo assicurato. Nel caso di invalidità parziale, la rendita è ridotta

proporzionalmente. Giusta l’art. 40 cpv. 3 LAM il

guadagno annuo corrisponde al guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente

conseguito durante il periodo d’invalidità se non fosse insorta l’affezione

assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18

LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore

della LAM e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta

l’articolo 43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato

dall’Ufficio federale competente.

2.4. Ai

sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF, applicabili

analogicamente anche nell’assicurazione militare (sul medesimo concetto di

invalidità generalmente valido nella LAI, LAINF e LAM cfr. DTF 127 V 135

consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti, 116 V

249 consid. 1b), per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il

più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1; in ambito LAM: Mäschi, Kommentar zum

Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2002, ad art. 40, note 45

p. 321). Soltanto in presenza

di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura

dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in

particolare il caso laddove l'assicurato, prima di essere riconosciuto incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione (STFA B 80/01 del 17 ottobre 2003 consid.

5.2.2, riassunta in REAS 2004 p. 239; cfr. pure STFA I 201/06 del 14 luglio

2006 consid. 5.2.3 e I 774/01 del 4 settembre 2002).

Eventuali

sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a

condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella

misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla

base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un

reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti

o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento

professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di

aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr.

5 p. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2a edizione, Zurigo 2010, pp. 300-1; in ambito LAM cfr. STFA M2/02 del

9 settembre 2003 consid. 3.4; Mäschi, op. cit., note 46 e 47, pp. 321s).

Infine, va fatto presente che i succitati dettami giurisprudenziali

sono valevoli anche per quanto concerne la determinazione del guadagno annuo ex

art. 40 cpv. 3 LAM.

Se

da un lato le nozioni di guadagno assicurato annuo e reddito senza invalidità

devono essere distinti sul piano funzionale, dall’altro, vi è comunque una

similitudine tra le due definizioni, visto che in entrambi i casi si tratta di

un reddito ipotetico che può essere realizzato dall’assicurato senza

l’invalidità, dopo l’evento assicurato (Schlauri, op. cit., p. 49, nota 138 ss;

SVR 2003 MV no. 1 p. 1; STFA M 2/04 del 4 ottobre 2004 consid. 3.4, M 2/02 del

9 settembre 2003 consid. 3.4; M 8/01 del 4 settembre 2002 consid. 3.2). Per

questi motivi, l’im-porto del reddito senza invalidità può, ma non necessariamente

deve, combaciare con quello del guadagno annuo ex art. 40 cpv. 3 LAM (Mäschi,

op. cit., art. 40, nota 45, p. 321).

2.5. Nel

caso concreto, per quel che concerne la determinazione del reddito da valido,

l’assicurazione militare ha preso in considerazione il salario da montatore, attività

che verosimilmente l’assicurato avrebbe continuato a svolgere se non fosse intervenuto

l’infortunio (elemento invalidante). Il ricorrente ritiene che l’amministrazione

avrebbe dovuto fare riferimento all’attività di informatico, professione per la

quale egli è stato riformato.

Conformemente

a dottrina e giurisprudenza, nel caso in cui un assicurato grazie a mezzi

ausiliari o a provvedimenti professionali è riuscito con successo ad integrarsi

in una nuova professione, per la determinazione in un secondo tempo del reddito

da valido deve essere preso in considerazione il reddito (maggiore) conseguito

prima della riformazione (Meyer, op. cit., p. 301 con riferimento alla sentenza

del STF del 6 marzo 2009 pubblicata in SVR 2009 IV nr. 34 p. 95). Nella citata

sentenza del 6 marzo 2009 l’Alta Corte ha fra l’altro fatto presente che determinante

per la definizione del reddito da valido non è l’ultima attività svolta prima

del danno alla salute, ma la professione che l’assicurato avrebbe esercitato se

non fosse diventato invalido.

Nel

caso in esame, rettamente l’assicurazione militare ha preso in considerazione

l’attività di montatore di impianti di riscaldamento svolta dall’assicurato

prima del danno alla salute, le cui modalità di determinazione del reddito sono

state pertinentemente e dettagliatamente riportate nella decisione impugnata:

" (…)

Atteso della necessità di non stabilire il salario da

non invalido conseguibile dall'assicurato come tecnico informatico, dalle

informazioni raccolte si evince che il salario minimo valevole dal mese di

gennaio 2001 per un montatore diplomato ammontava a Fr. 54'190.00 lordi. Da

quel momento in poi, secondo informazioni raccolte presso il Segretariato

regionale di __________ (__________), nel ramo professionale dell'assicurato i

salari sono stati adeguati solo nel 2005 (adeguamento dell'1% ca.), nel 2007 e

nel 2008 (adeguamento del 2% ca., all'inizio di entrambi gli anni) e anche nel

2009 (aumento del 2,9% ca.). Considerato quanto precede, il salario annuo che

avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2001 (Fr. 54’190.00) si sarebbe elevato,

nel 2009, a Fr. 58'600.00 ca.

In parallelo, è pertinente fare capo all'evoluzione dei

salari nominali (contemporaneamente indicizzati al consumo) dedotti

dall'Ufficio federale di statistica. Così procedendo, il salario lordo annuo

conseguibile dall'assicurato nel 2001 si sarebbe evoluto, nel 2009 a Fr. 60'855.00 ca. (ossia, Fr. 54'190 /1902 punti x 2092 punti, a cui si aggiunge il

2,1%, vale a dire la percentuale d'indicizzazione stimata per il 2009).

Tuttavia, nella determinazione oggettiva del salario da

non invalido bisogna anche considerare che l'assicurato, oggi trentacinquenne,

avrebbe vantato nel 2009 circa 15 anni di esperienza quale professionista

"pienamente redditizio", se avesse potuto continuare a svolgere la

professione di montatore diplomato d'impianti sanitari e di riscaldamenti.

Parimenti, egli avrebbe avuto davanti a sé ancora una decina di anni per

compiere un'ulteriore ascesa professionale.

Di conseguenza, si ritiene in questa sede di poter

individuare l'ammontare del salario medio da non invalido nel 2009 a Fr. 62'500.00. (…)” (doc. B p. 3)

Alla

succitata esposizione va prestata pienamente adesione, visto che

l’assicurazione militare ha tenuto conto di tutte le specifiche circostanze del

caso. Va del resto rilevato che l’ammontare del reddito da montatore

corrisponde sostanzialmente a quanto l’assicurato avrebbe potuto percepire al

100% quale tecnico informatico al 100% presso l’__________, ossia fr. 62'521.--

(cfr. decisione 28 luglio 2008, doc. 692).

Non

può essere invece confermato l’importo di fr. 73'892.--estrapolato dall’insorgente

dalla tabella on line “salarium” (Calcolatrice individuale dei salari) prodotta

sub doc. C e dalla tabella statististica TA7. Le ragioni sono state correttamente

esposte nella risposta di causa, ossia:

" (…)

L'asserzione del ricorrente secondo il quale

occorrerebbe considerare un reddito annuo da valido di Fr. 73'892.00 non è

supportata da elementi che siano da ritenere - tenuto conto dei dati deducibili

dagli atti - oggettivamente applicabili al suo personale caso. Dal documento «

C » prodotto dal ricorrente non è comunque possibile raggiungere il preteso

importo. In primo luogo, bisogna rilevare che dal calcolo riportato dal

predetto documento non si ottiene il salario di un montatore d'impianti sanitari,

bensì un'indicazione che costituisce una media fra tutte le professioni

esistenti nel ramo delle costruzioni.

Da un'attenta lettura del medesimo documento si evince

poi che il salario mensile lordo indicato (Fr. 5'684.00) contempla già il

versamento (pro-rata) della tredicesima mensilità. Va infine aggiunto che il

calcolo esposto è stato fatto su 42 ore settimanali mentre che l'orario

settimanale di lavoro usuale nell'azienda corrisponde in media a 41,6 ore. (…)”

(doc. V p. 4)

2.6. Riguardo

al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (STF 9C_310/2009 del 14 aprile

2010 consid. 2 con riferimento a DTF 126 V 76 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). L’Alta Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 con riferimento a DTF

126 V 76 consid. 3b/bb; SVR 2007 UV Nr. 17; STFA I

222/04 del 5 settembre 2006 nella causa P.).

2.7. Nel

caso concreto, tenuto conto che dal giugno 2006 l’assi-curato non svolge più

l’attività di informatico, con la decisione contestata l’assicurazione militare

ha utilizzato i dati statistici:

" (…)

Nella fattispecie, atteso che l'assicurato non svolge

più alcuna attività lucrativa da più di tre anni, non è corretto stabilire il

reddito ipotetico da invalido riferendosi al contratto di lavoro a suo tempo

stipulato con l'__________. E' invece opportuno prendere in considerazione il

reddito medio nel 2006 di cui alla tabella TA1 dell'ISS (livello di

qualificazione 4). Prendendo in considerazione il reddito in questione

(indicizzato al 2009) ed adattandolo all'orario settimanale di lavoro usuale

nell'azienda nonché all'evoluzione dei salari e dei prezzi per gli anni 2007,

2008 e 2009 si ottiene l'importo di Fr. 62'485.50. …. (doc. B p. 4)

Di

conseguenza il reddito da invalido è stato fissato in fr. 50'000.-- (80% di

62’485,50), importo arrotondato.

L’assicurato

contesta tale importo, sostenendo che deve essere preso in considerazione quanto

percepito da tecnico informatico presso l’__________, tenuto conto di un’incapacità

lavorativa del 50%. Va qui ricordato che il grado di abilità lavorativa

dell’80% quale informatico è stato giudizialmente confermato sia dal TCA che dal

TF (cfr. consid. 1.2) e non vi sono motivi per discostarsene.

Va

poi rilevato che il reddito da invalido calcolato sulla base dei dati

statistici (fr. 50'000.--) corrisponde comunque sostanzialmente a quello

determinato tenendo conto del contratto da informatico presso l’__________ (fr.

50'017.--), oggetto della decisione 28 luglio 2009 (cfr. consid. 2.3).

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 62'500.-- e quello da invalido di fr.

50'000.-- risulta un’invalidità del 20% (62500 – 50000 x 100 : 62500), così

come determinato nella decisione 25 febbraio 2008 dell’Ufficio AI, confermata

sia da questa Corte che dal TF.

2.8. L’ammontare

della rendita d’invalidità è determinato sulla base del guadagno assicurato.

Come detto al consid. 2.3, l’art. 40 cpv. 2 LAM dispone

che con un invalidità totale la relativa rendita annua corrisponde

all’80 per cento del guadagno annuo assicurato, mentre nel caso di invalidità

parziale la rendita è ridotta proporzionalmente.

Nel

caso in esame, il guadagno assicurato corrisponde al reddito da valido di fr.

62'500.-- (cfr. consid. 2.4). Di conseguenza, con un grado d’invalidità del

20%, l’assicurato ha diritto ad una rendita di fr. 10'000.-- annui (80% x 20%

di 62'500), pari a fr. 833,35 mensili.

Il

ricorrente fa giustamente notare come dal 1° gennaio 2006 (modifica del

17 giugno 2005, entrata in vigore al 1° gennaio 2006; RU 2005 5427) l’art. 40 cpv. 2 LAM ha ridotto dal 95% all’80% la percentuale del guadagno annuo assicurato determinante

per l’ammontare della rendita d’invalidità. Egli sostiene che la sua invalidità

è da far risalire prima della citata riforma e quindi sostiene che si debba

partire dal grado d’indennizzo del 95% del guadagno annuo assicurato.

Va

qui evidenziato che le disposizioni finali relative alla citata modifica dispongono:

"

1Le rendite

d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità non

ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di

legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.

2Le indennità giornaliere e le rendite

d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità

corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge

continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.”

Nel

caso in esame, l’avvio della procedura di riconoscimento della rendita

d’invalidità è iniziata con il preavviso 15 giugno 2009 e la decisione qui

contestata è del 3 dicembre 2009, motivo per cui rettamente l’assicurazione

militare ha applicato il tasso dell’80% del guadagno assicurato per la determinazione

della rendita.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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