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41.2011.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione la CO 1 non si è assunta

le conseguenze economiche inerenti all’affezione psichica di cui è portatore l’assicurato.

2.3. L’art.

6 LAM (rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce

che se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista

o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se

sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde

soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata

durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità

preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di una

affezione assicurata.

Al

riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si

parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo

tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità lavorativa.

Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezio-ne, dopo un lungo periodo,

porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente diversa (DTF 123 V

138).

Affinché

un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno

assicurato sia assunta dall’assicura-zione militare dev'essere accertato con

probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con

l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi,

Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad

art. 6, N. 17 pag. 96).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno

sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Per

quel che concerne i postumi di natura psichica, oltre alla prova dell’esistenza

di un legame di causalità naturale con l’infortunio avvenuto nel servizio, deve

essere data anche quella relativa all’esistenza di un legame di causalità adeguata

(Mäschi, op. cit, ad art. 6, N. 8, pag. 94).

Nell’ambito

dell’art. 6 LAM, secondo il TFA, al fine di stabilire un nesso di causalità

adeguata tra l’infortunio e i disturbi psichici si applicano gli stessi

principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia d’assicurazione contro gli

infortuni (DTF 123 V 137, consid. 3c pag. 139-141).

In

tal senso, per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi

(DTF 123 V 98 consid. 3e pag. 104-105; 115 V 133 consid. 6-7 pag. 138-142; 115

V 403 consid. 4-6 pag. 405-411). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni,

a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri,

in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

Nei

casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto

la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o

scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola

essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno

di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere

risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto,

da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse

con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento

assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in

cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali

da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

- le circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio;

- la gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro

idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la cura medica errata

che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza

particolare o decisiva. Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste

un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri.

Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (DTF 117 V

369, consid. 4c pag. 384; 115 V 133, consid. 6c/aa e bb pag. 140-141 e 404,

consid. 5c/aa e bb pag 409-410.

2.4. Nella

fattispecie il TCA rileva innanzitutto che i problemi psichici per i quali

l’assicurato postula il riconoscimento dei costi (doc. 379 e 388) – visto che a seguito

dell’infortunio del 31 luglio 2001 è stato inabile al lavoro al 100% dal 4 al

23 agosto 2002 (data questa in cui anche la cura è terminata) (doc. 27),

ritenuto il riannuncio del 4 marzo 2003 per una cervicalgia molto

verosimilmente post-traumatica con incapacità lavorativa totale dal 3 marzo

2003 (doc. 40) e considerato che il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, con scritto 30 novembre 2008 ha, tra l’altro, attestato che l’assicurato è in cura dal 28 giugno 2004 “(…) a causa delle ripercussioni

somato-psichiche relative all’incidente occorsogli durante il lavoro, nel

luglio 2002 (…)” (doc. 375) – configurano un’affezione annunciata come ricaduta

o postumo tardivo di un danno assicurato, motivo per cui è appicabile l’art. 6

LAM (cfr. consid. 2.3).

2.5. Dagli

atti di causa risulta che il dr. __________, nella “Richiesta di garanzia” 30

aprile 2008 (doc. 359), ha evidenziato:

"

(…)

Diagnosi Disturbo

depressivo caratterizzato da forti tensioni, impulsività, auto e etero aggressività,

calo totale delle risorse psico-fisiche

Terapia prevista Psicofarmacologia

(parenterale, psicocorporea, associate al sostegno psicologico)

Fabbisogno Frequenza

settimanale

Descrizione del tratt. previsto Trattamento

del sintomo. Modulazione delle terapie citate a seconda del decorso clinico

Obiettivo del trattamento Superamento

della situazione di crisi e inserimento in un progetto terapeutico integrato e

continuo. Recupero funzioni psicosociali e lavorative compromesse

Probabile durata della cura 40

sedute

(…)" (doc. 359)

Lo

stesso specialista, il 30 ottobre 2008, ha attestato che “(…) il signor RI 1 è in nostra cura dal 28 maggio 2004 su segnalazione del dott. __________ a

causa delle ripercussioni somatico-psichiche relative all’incidente occorsogli

durante il lavoro, nella __________, nel luglio 2002; cade mentre stava

inseguendo dei clandestini e si risveglia all’ospedale. Non vengono segnalati

vissuti traumatici nell’in-fanzia e nell’adolescenza a livello affettivo; anche

la scelta della professione è realizzata per gradi ed offre al signor RI 1, da

sempre, le migliori soddisfazioni tanto da renderlo fiero e riconoscente ai

suoi superiori fino alle fine dell’attività. Dal giorno dell’incidente il

signor RI 1 è costretto a interrompere l’attività lavorativa per il danno

subito alla colonna cervicale e la conseguente compromissione della vita

socio-affettiva. Nel 2006 subisce un intervento chirurgico che lo aiuta a

lenire i dolori, ma che lo immobilizza a livello del collo e del tronco. Il

paziente nel frattempo ha sviluppato una grave patologia psichiatrica,

carattere asociale, conseguenza della menomazione fisica relativa, a sua volta,

al noto incidente. Vogliamo sottolineare, infine, quanto la prognosi valetudinaria

sia infausta, mentre per poterci pronunciare circa lo sviluppo dello stato

generale di salute dobbiamo ancora attendere i primi risultati delle cure. (…)”

(doc. 375).

Nella

perizia pluridisciplinare 12 gennaio 2009 del SAM (perizia, questa, ordinata

dall’Ufficio AI nell’ambito della richiesta di prestazioni inoltrata

dall’assicurato nel febbraio 2004, cfr. doc. 384) nell’anamnesi è stato in

particolare evidenziato che “(…) all’attuale psicologo non si sente in grado

di raccontare quello che vide all’estero a militare (morti, mutilazioni ecc.)

Riusciva a fare questo con lo psicologo militare. (…)” (pag. 9 della perizia

SAM).

In

quel contesto il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto

5 dicembre 2008 (doc. 382), nell’anamnesi aveva rilevato che “(…) da sempre si

è sentito emarginato e segregato in quanto figlio d’immigranti meridionali italiani.

Questo sentimento ha provocato nel corso della sua vita un profondo sentimento

di risentimento che al momento attuale appare come un importante elemento

ideatico del suo pensiero patologico. Dichiara che la sua vita è cambiata

drasticamente dal momento in cui il suo contratto presso la __________ non è

stato rinnovato. Dichiara che il medico militare, Dr. med __________, gli

avrebbe promesso che nel caso in cui si sarebbe sottoposto all’intervento neurochirurgico

(avvenuto alla __________ il 25.04.2006) per l’ernia discale C4-C5 gli avrebbe

facilitato la sua ammissione __________ nella misura del 50%. Siccome questa

promessa è mancata da allora cova un profondo risentimento per questo medico e

per altri funzionari della __________. Nella sua perizia per il SAM del

21.10.2004, il collega Dr. med. __________ non ha rilevato nessuna patologia

psichiatrica e pertanto non ha riconosciuto alcuna incapacità lavorativa duratura

per ragioni psichiche. Durante la sua degenza presso la clinica Riabilitativa

di __________, è stato visto dal collega Dr. med. __________ il quale nelle sue

conclusioni ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità in

personalità con tratti paranoidi. Dal 28.06.2004 è in cura specialistica dal

collega Dr. med. __________, medico psichiatra, nonché dallo psicologo __________

che lo vede con una frequenza mensile. Nel suo rapporto medico per l’UAI del

02.09.2008 ha posto la diagnosi di Sindrome postraumatica da stress dal 2002,

depressione ansiosa, sindrome caratteriale. Lo ha ritenuto incapace al lavoro

nella misura del 100% a partire dal mese di luglio 2002. Aggiunge che il suo

paziente è molto instabile a livello timico, irascibile e vendicativo. Egli non

si è adattato all’infortunio del 2002 e non è riuscito a integrarsi anche dopo

il licenziamento dal posto di lavoro. Il trattamento psicofarmacologico attuale

è: Tegretol 200 mg 0-0-01; Saroten Retard 50 mg 0-0-1; Temesta 2,5 mg 1-0-1 (in

riserva fino a 5); Flunaxol 1 mg 1-0-0. Egli dichiara inoltre che almeno da due

anni, in seguito all’intervento neurochirurgico alla colonna cervicale e dopo

che non gli è stata riconosciuta alcuna incapacità lavorativa il suo stato

psichico è peggiorato nettamente. Da allora ha presentato numerosi episodi di

irascibilità e aggressività verbale e fisica. Va ricordato che gli è stata

ritirata la patente di guida in seguito ad un diverbio dopo aver provocato un

incidente sull’autostrada nel canton __________ nel 2006. Inoltre dichiara che

a causa del suo cambiamento, la sua ragazza l’ha lasciato dopo sette anni di

convivenza. Questa situazione ha provocato in lui un aumento del suo malessere.

(…)” e posto la diagnosi di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale grave, con sintomi psicotici (ICD 10 F 33.2) – Sindrome somatoforme fa dolore persistente (ICD 10 F 45.4) – Disturbo misto di personalità (ICD 10 F 61.0) caratteriale, paranoico (…)” (pag. 2 e 4 del consulto 5 dicembre 2008 del dr. __________).

Lo

stesso specialista ha in seguito espresso la seguente valutazione:

"

(…)

L’assicurato presenta una sindrome depressiva che

sarebbe insorta nell’arco degli ultimi due anni, come conseguenza di un vissuto

soggettivo conseguente al mancato risarcimento al danno che l’istituzione

militare non gli avrebbe riconosciuto.

Si tratta di un quadro clinico grave, ma alimentato da

un’ideazione delirante a fondo persecutorio e rivendicativo alimentato dai

fenomeni allucinatori congrui all’ideazione, che egli vive in modo prevalentemente

egosintonico.

Si tratta di un quadro clinico grave che compromette la

forma e il contenuto del pensiero, le funzioni cognitive, quelle volitive e

l’umore.

La sindrome algica appare come un elemento secondario

ma che incide sull’intero quadro clinico.

Il tutto va compreso nell’ambito di un disturbo di

personalità con prevalenti aspetti persecutori di tipo paranoico.

(…)" (doc. 382, pag. 4-5)

La

CO 1 il 5 giugno 2009 ha inviato all’avv. RA 1 una lettera del seguente tenore:

"

(…)

Ci riferiamo al nostro scritto dell’11 maggio 2009, con

il quale la informavamo delle indagini in corso presso il Servizio medico d__________

a seguito di elementi contenuti nell’ultima perizia SAM. Infatti l’assicurato

ha dichiarato ai periti di aver vissuto tragiche situazioni durante i diversi

ingaggi fuori dai confini (__________) e avrebbe beneficiato di un sostegno

psicologico militare al rientro dall’__________. Ciò fa si che la causalità

dell’attuale psicopatologia va esaminata non solo con il trauma cervicale del

luglio 2002, ma anche con le ripercussioni delle scene scioccanti raccontate

dal patrocinato.

Nel frattempo i medici militari, subito interpellati al

riguardo, hanno negato qualsiasi presa a carico psicologica susseguente a

impieghi all’estero e secondo il Servizio del personale della Sicurezza __________

il suo patrocinato ha partecipato a missioni estere esclusivamente in __________

dal 5 dicembre 2002 al 9 aprile 2003 e non in __________. La mancanza del

riscontro oggettivo delle dichiarazioni non premette al servizio medico di

tenerle in debita considerazione nella valutazione della relazione fra lo stato

psichico attuale e il ____________________.

Inoltre un altro aspetto che rende complessa l’analisi

della causalità consiste nelle numerose e talvolta contradditorie versioni

dell’evento infortunistico del luglio 2002 riportate agli atti. Laddove si

passa dalla banale caduta sul terreno scivoloso in qualità di osservatore, alla

caduta da un albero; alla scivolata di 5m e susseguente caduta da un’altezza di

5m; alla scivolata e susseguente caduta in una scarpata durante l’inseguimento

di un presunto clandestino fino alla perdita di conoscenza e risveglio

all’ospedale.

In tale ambito, quale giurista, lei è perfettamente al

corrente della vasta giurisprudenza e delle pubblicazioni in materia di nesso

causale adeguato.

Siccome ci troviamo in regime ex art. 6 della Legge

federale sull’assicurazione militare (LAM), poiché l’annuncio della patologia

psichica è avvenuto dopo il servizio, l’onere della prova necessaria a fondare

il diritto ad una prestazione incombe all’assicurato. Cosicché qualora fosse in

grado di produrre documentazione a comprova delle dichiarazioni dell’assicurato

e che permetta di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sulla dinamica

dell’infortunio l’assicurazione militare ne terrà certamente conto, altrimenti

potrà decidere esclusivamente sulla scorta degli atti prodotti finora.

(…)" (doc. 399)

L’avv.

__________, dopo essere stata sollecitata (doc. 401 e 403), con lettera 30

luglio 2009 ha comunicato alla CO 1 quanto segue:

"

(…)

Effettivamente il signor RI 1 non ha mai partecipato a

missioni in __________. Egli dinnanzi ai medici militari avrebbe unicamente

manifestato le sue paure di essere impiegato in tali luoghi (la sua presenza in

__________ era già prevista per 3 mesi, ma poi a seguito dell’infortunio

occorsogli non ci è andato), paure venutegli dopo aver sentito i racconti di

alcuni compagni.

Per quanto attiene all’infortunio, lo stesso è stato

riportato più volte a varie persone. Quanto realmente successo è indicato nel

rapporto 10 agosto 2002 che il signor RI 1 aveva inoltrato al suo datore di

lavoro e che le trasmetto in allegato.

(…)" (doc. 405)

Nel

menzionato rapporto 10 agosto 2002 l’assicurato aveva dichiarato che:

"

(…)

Mercoledì 31.07.02 mi trovavo a __________ come

osservatore mentre ero nel bosco sono scivolato, perché il fondo era bagnato e

ho battuto la testa ed il collo. Ho continuato a lavorare fino al 03.08.02 e

domenica ero praticamente bloccato con il collo. Il Dott. __________ che è il

mio medico curante era in ferie, ho dovuto aspettare fino a martedì 06.08.02 per

andare dal Dott. __________ che è il medico che sostituisce il mio, dove mi è

stata fatta una puntura per il dolore e dove mi è stato bloccato il collo con

un collare.

L’infortunio mi è capitato verso le 13.30 di mercoledì

31.07.02, non ci sono testimoni perché ero solo come osservatore, il turno che

stavo svolgendo è: 63/78 ossia 08.00 / 16.00 ed ero a __________.

(…)" (doc. 404)

2.6. L’amministrazione

– sulla base della valutazione 1. settembre 2009 del medico della __________,

dr. __________ – ha ritenuto che solo la sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD 10 F 45.4) è in nesso causale naturale con l’affezione relativa alla colonna

cervicale.

Al

proposito va qui ricordato che nella DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), il TFA ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

questo senso l’Alta Corte ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l’assicurato (U 143/98

del 10 settembre 1998 e U 49/95 del 2 luglio 1996). In una sentenza del 14

luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF

ha poi sottolineato che a un rapporto del Servizio medico regionale dell’AI può

essere riconosciuta la qualità di perizia anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Non

vi è alcun motivo per non applicare tale giurisprudenza anche in caso di valutazioni

medico-teoriche dell’assicurazio-ne militare,

Ritornando

al caso in esame, basandosi sulla nutrita documentazione medica agli atti, con

riferimento in particolare alle risultanze esposte al consid. 2.5 e ritenuto

che già nel 2007 aveva negato la causalità naturale per la cura psichiatrica – nella nota

per gli atti 2 agosto 2007 sub doc. 332 aveva infatti concluso che “(…)

tengo a precisare che sia la sindrome lombo-vertebrale costatata dal dr. __________

il 6.2.07 sia l’affezione psichica (per la quale l’assicurato è in presa a carico)

non sono affezioni di competenza dell’assicurazione militare (…)” –, il dr. __________,

nella nota per gli atti 1. settembre 2009 (doc. 418), alle domande circa gli

influssi del servizio __________ e l’affezione psichica invalidante, ha così risposto:

"

(…)

R.: Stando a quanto osservato nel capitolo “Valutazione

medica” e sulla base del lungo colloquio telefonico con lo psichiatra curante

dr. med __________ in data 03.06.2009, con il quale ho discusso di quanto da

lui scritto nel suo rapporto del 30.04.2008, ovvero:

“Il paziente segue una psicofarmacoterapia parenterale,

psicocorporea, associate al sostegno psicologico, con frequenza settimanale.

La cura è volta al trattamento sintomatico, con

modulazione delle terapie a seconda del decorso clinico.

Obiettivi del trattamento:1°) superamento della

situazione di crisi ed inserimento in un progetto terapeutico integrato e

continuo; 2°) recupero funzioni psicosociali e lavorative compromesse”, posso

oggi affermare che solo la “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10

F45.4)” diagnosticata dal dr. __________ perito SAM (per conto dell’AI) è

in nesso causale naturale con l’affezione relativa alla colonna cervicale.

È invece solo possibile, ma non

prevalentemente probabile, la relazione – ovvero il nesso causale naturale

– dell’affezione psichica diagnosticata dal dr. med. __________ (Disturbo

depressivo caratterizzato da forti tensioni, impulsività, auto- ed

etero-agressione, calo totale delle risorse psico-fisiche) con il servizio ed in

particolare con la missione all’estero __________ fra il 04.12.2002 ed il

01.03.2003, poiché non è dimostrato un coinvolgimento diretto del signor RI

1 con gli eventi drammatici e tragici da lui descritti, avendo semplicemente

l’assicurato espresso ai medici militari le sue paure insorte a seguito dei racconti

di alcuni commilitoni.

(…)

R.: La sindrome somatoforme da dolore persistente è in

relazione prevalente probabile con l’affezione assicurata, essendo un postumo

tardivo sulla base dell’evidenza documentale agli atti; mentre la “sindrome

fibromialgica generalizzata” non lo è, non rappresentando quest’ultima né un

postumo tardivo né una recidiva / ricaduta, dell’affezione AM, secondo i

principe dell’art. 6 LAM.

(…)" (doc. 418, pag. 6)

Questo

Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza e ritenuto che nessun

medico specialista ha contestato le sue valutazioni, non ha alcuna ragione per

scostarsi dalle conclusioni del dr. __________ – che vanno pertanto confermate

– secondo cui “(…) solo la “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD

10 F45.4)” diagnosticata dal dr. __________ perito SAM (per conto dell’AI) è

in nesso causale naturale con l’affezione relativa alla colonna cervicale (…)”

(doc. 418, pag. 6).

Di

conseguenza, non essendo dato il nesso causale naturale – “(…) È

invece solo possibile, ma non prevalentemente probabile, la relazione

– ovvero il nesso causale naturale – dell’affezione psichica diagnosticata dal

dr. med. __________ (Disturbo depressivo caratterizzato da forti tensioni,

impulsività, auto- ed etero-agressione, calo totale delle risorse

psico-fisiche) con il servizio ed in particolare con la missione all’estero

in __________ fra il 04.12.2002 ed il 01.03.2003 (…)” (doc. 418, pag.

6) –, è dunque a ragione che la CO 1 non si è assunta i costi delle cure

messe in atto dal dr. __________ per le affezioni psichiche da lui

diagnosticate.

Del

resto – vista la dinamica dell’infortunio (“(…) Mercoledì 31.07.02 mi

trovavo a __________ come osservatore mentre ero nel bosco sono scivolato,

perché il fondo era bagnato e ho battuto la testa ed il collo. Ho continuato a

lavorare fino al 03.08.02 e domenica ero praticamente bloccato con il collo.

(…)”; doc. 404 e consid. 2.5) e tenuto conto delle lesioni riportate (“(…) trauma contusivo distorsivo della

colonna cervicale (…)”; doc. 27) per le quali è stata riconosciuta

inizialmente un’inabilità lavorativa totale dal 4 al 23 agosto 2002 (data

questa in cui anche la cura è terminata; il rapporto medico 4 marzo 2003 del

dr. __________ sub doc. 40 è stato infatti trattato alla stregua di una

ricaduta) – il sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato tra gli

infortuni insignificanti (per es. battere leggermente la testa o slogarsi il

piede) o leggero (per es. una una caduta o scivolata banale). In questa evenienza,

come visto (cfr. consid. 2.3), l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e

ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in

effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici

particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale

da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

Pertanto,

anche le spese per la cura della sindrome somatoforme da dolore persistente non

potrebbero essere riconosciute in assenza di un nesso causale adeguato.

Viste

le suesposte risultanze, nella misura in cui l’assicurato avesse voluto formulare

domanda per una perizia giudiziaria – nel ricorso alla fine del punto 1 quale

prove ha, tra l’altro, indicato “(…) perizia medica (…)” –, la stessa va

respinta ritenuto che quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltugsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V

94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede (in particolare avuto riguardo

al fatto che l’assicurato non ha prodotto la benché minima documentazione

medica a suffragio della sua tesi circa l’esistenza di un nesso causale

adeguato tra l’infortunio occorsogli nel luglio 2002 e le patologie psichiche

da lui sofferte e per le quali è intervenuto il dr. __________), la decisione

impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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