41.2014.1
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 agosto 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
41.2014.1
FS
Lugano
6 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1986, durante il corso di ripetizione svolto ad __________ dal 17
aprile all’11 maggio 2007, il 20 aprile 2007 ha subìto un trauma alle ginocchia saltando dal cingolo di un veicolo (doc. 7).
L’
__________ (CO 1, __________), visto il rapporto 31 maggio 2007 con cui il dr. __________
aveva posto la diagnosi di condropatia femoro-patellare bilaterale posttraumatica
(doc. 5), con comunicazione 4 luglio 2007 ha riconosciuto il diritto a prestazioni e assunto le spese di cura (doc. 16).
Con
rapporto 12 settembre 2007 il dr. __________ ha attestato che il paziente
presenta solo dolori sotto sforzo al ginocchio sinistro e ha pronosticato una
capacità lavorativa totale dal 1. settembre 2007 (doc. 32).
1.2. Il
1. luglio 2011 il dr. __________ ha riannunciato il caso ponendo la diagnosi di
“(…) stato da contusione ginocchia bilaterale 19.04.2007 (…)” (doc. 34).
Con
decisione 14 gennaio 2013 – dopo
che in un primo tempo aveva rifiutato una propria responsabilità ai sensi
dell’art. 6 LAM, visti i rapporti 30 marzo e 27 aprile 2012 nonché le risposte
alle domande postegli del dr. __________ (doc. 81, 89 e 92) e sulla base della
nuova valutazione medico-assicurativa del 16 novembre 2012 del dr. __________
(doc. 97) – l’ CO 1 ha annullato
la precedente decisione del 6 marzo 2012 e riconosciuto la propria responsabilità
ex art. 5 LAM per l’affezione “(…) Stato da contusione ginocchia bilaterale
nel 2007 (…)” (doc. 101).
1.3. Il
29 luglio 2011, nel rapporto informativo complementare alla notifica del 1.
luglio 2011, il dr. __________ ha comunicato che RI 1 “(…) il 9.7.11 scivola
su un pendio e picchia la schiena in quanto ha ceduto il ginocchio dx (…)”
(doc. 35) e attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 luglio al 15
agosto 2011.
L’
__________ (CO 1), con decisione su opposizione del 3 marzo 2014 (oggetto della
presente vertenza) – distinta
l’affezione riannunciata il 1. luglio 2011 (per la quale ha riconosciuto la
propria responsabilità) da quella alla schiena annunciata dopo l’evento del 9
luglio 2011 avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e
osservato, in particolare, che “(…) è pertanto pacifico che l’affezione alla
schiena annunciata il 9 luglio 2011 non è apparsa durante lo svolgimento del __________
ai sensi dell’art. 5 __________, né che trattasi di un postumo tardivo o di una
ricaduta di un’affezione precedentemente accertata durante il __________ ai
sensi dell’art. 6 __________. In secondo luogo urge peraltro precisare che non
è minimamente provato – sulla scorta degli atti – che l’affezione alla schiena
dell’opponente sarebbe stata causata dai postumi dell’infortunio verificatosi
durante il __________. Detto più concretamente, non è in alcun modo provato che
la scivolata subìta dall’opponente su di un pendio sarebbe davvero avvenuta,
come affermato, a seguito del cedimento del ginocchio destro. (…)” (doc. A)
– ha confermato la decisione
dell’11 marzo 2013 (doc. 107) di rifiuto di prestazioni per l’evento del 9
luglio 2011 (doc. 145).
1.4. Contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2014 l’assi-curato, tramite l’avv. RA 1,
ha inoltrato il presente ricorso con il quale –
contestato che la caduta sul pendio sarebbe dovuta ad altri fattori e rilevato,
in particolare, che “(…) risulta quindi provato che l’infortunio avvenuto
durante il __________ del 2007 ha causato nel signor Aiolfi dei danni alla
salute, che comportano, in determinate circostanze, un cedimento del ginocchio
destro. La situazione del ginocchio destro, a seguito dell’infortunio __________
del 2007, è quindi atta a causare dei cedimenti, che nella fattispecie hanno
causato la caduta con il conseguente ferimento della schiena. (…)” (I, pag.
6) – ha chiesto la condanna al
pagamento delle prestazioni assicurative dal 9 luglio al 15 agosto 2011 oltre
ad interessi al 5%.
1.5. Con
la risposta di causa la CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione la CO 1 non si è assunta
le conseguenze economiche inerenti all’infortunio del 9 luglio 2011 subìto
dall’assicurato.
2.2. Giusta
l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si
manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione
militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che
l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente
essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che
detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo
decorso durante il servizio.
(art.
5 cpv. 2 LAM).
L’assicurazione
militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella
menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell’aggravamento dell’affezione.
La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo
dell’affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Nelle
situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, il cui tenore è rimasto invariato
a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la responsabilità
dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio della contemporaneità
(DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae infatti dalla
contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o dell’accertamento) di
un’af-fezione con il servizio militare, la conclusione della responsabilità
dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione causale, la
responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero criterio temporale
(Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna
2000, ad art. 5, pag. 83, N. 13).
Nelle
eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra
l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é, secondo giurisprudenza,
presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 284).
La
presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può
tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso
(Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, pag.
71).
Secondo
il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e
scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si
considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica,
l’influenza di fattori legati al servizio militare é praticamente esclusa (DTF
111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., pag. 286). Ne deriva che, nella
suindicata ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM,
la responsabilità dell'assicurazione militare perdura soltanto fintanto che l'aggravamento
dell'affezione preesistente non è certamente eliminato, presupposto che è
adempiuto qualora l'assicurato raggiunga lo "status quo ante" (ossia
lo stato di salute paragonabile a quello esistente immediatamente prima
dell'infortunio) oppure lo "status quo sine" (ossia lo stato di
salute che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto
anche senza l'infortunio stesso; cfr. DTF 123 V 138 consid. 3, 111 V 146
consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. inoltre
RAMI 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).
2.3. Va
ricordato che l’art. 6 LAM (anch’esso rimasto invariato a seguito dell'entrata
in vigore della LPGA) statuisce che se l'affezione è accertata solo dopo il
servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito
all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta,
l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante,
l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se
è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o
della ricaduta di un'affezione assicurata.
Al
riguardo va fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si
parla di ricaduta quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo
tale da richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità
lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezio-ne, dopo un
lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente
diversa (DTF 123 V 138).
Affinché
un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno
assicurato sia assunta dall’assicura-zione militare dev'essere accertato con
probabilità preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con
l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi, op. cit.,
ad art. 6, N. 17 pag. 96).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia
come una condizione sine qua non del danno.
Quanto
alla prova dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e
l'evento assicurato essa deve essere portata dall’assicurato (Mäschi,
op. cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Nella
fattispecie in esame, il 29 luglio 2011, nel rapporto informativo complementare
alla notifica del 1. luglio 2011, il dr. __________, FMH in medicina generale,
al punto 9. “decorso” ha indicato che “(…) il 9.7.11 scivola su un pendio e
picchia la schiena in quanto ha ceduto il ginocchio dx (…)” attestando
un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 luglio al 15 agosto 2011 (doc. 35).
Lo
stesso sanitario, nel riannuncio del 1. luglio 2011 – ritenuta la diagnosi di “(…) stato da contusione
ginocchia bilaterale 19.4.2007 (…)” (doc. 34) – non aveva invece attestato alcuna inabilità lavorativa.
In
simili circostanze si deve concludere che l’inabilità lavorativa dal 9 luglio
al 15 agosto 2011 é riconducibile agli effetti alla schiena del nuovo evento
del 9 luglio 2011 e non invece allo “(…) Stato da contusione ginocchia
bilaterale nel 2007 (…)” per il quale l’CO 1 ha riconosciuto la propria
responsabilità ex art. 5 LAM (cfr. doc. 101 e consid. 1.2).
In
questo senso anche il medico della CO 1, dr. __________, nella nuova valutazione
medico-assicurativa del 12 novembre 2012, ha concluso che “(…) pur trattandosi della stessa affezione (=identità dell’affezione), dal lato strettamente
medico-assicurativo, il riannuncio del dr. med. __________ del 01.07.2011
certifica unicamente la presenza di una sintomatologia dolorosa, che, a mio
modesto parere, non giustifica la successiva inabilità lavorativa certificata
solo a partire dal 09.07.2011 a causa di un nuovo evento ovvero appunto quello
del 09.07.2011 (…)” (doc. 97, pag. 4).
L’assicurato
sostiene che l’affezione “(…) Stato da contusione ginocchia bilaterale nel
2007 (…)” avrebbe avuto quale effetto collaterale “(…) anche quello di
causare il cedimento delle ginocchia (e in particolare del ginocchio destro)
(…)” (I, pag. 4) e pertanto –
visto che l’evento del 9 luglio 2011 è stato causato da un cedimento del
ginocchio destro – l’ CO 1 dovrebbe
rispondere ex art. 5 LAM anche per gli effetti dell’infortunio del 9 luglio
2011.
Le
conclusioni dell’assicurato non possono essere confermate da questo Tribunale
per le seguenti ragioni.
Il
dr. __________, allora capo clinica del servizio di chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospeda-le regionale di __________,
nel rapporto del 26 luglio 2007, ha così descritto l’esame clinico: “(…) non
osservo zoppia né segni meniscali. L’arco di movimento è completo. Assenza
di lassità patologica. Non vi sono dei dolori palpatori. Crepitazione retro-rotulea
bilaterale, con scricchiolio udibile. (…)” (doc. 27, la sottolineatura è
del redattore).
Dal
canto suo il dr. __________, nella visita medica del 31 luglio 2007, con
riferimento allo status dell’assicurato, ha, tra l’altro, evidenziato: “(…) Ginocchia:
stabili, asciutte. A destra: Zohlen test nettamente positivo, con
scroscii udibili alla mobilizzazione; a sinistra: Mc Murray positivo al menisco
mediale. Muscolatura quadricipite bilateralmente: normotonica-trofica. (…)”
(doc. 28, la sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________, nel rapporto del 29 agosto 2007, ha certificato che “(…) il paziente presenta solo dolori sotto sforzo al ginocchio
sinistro (…)” (doc. 32, la sottolineatura è del redattora) e pronosticato
una capacità lavorativa del 100% dal 1. settembre 2007.
Sempre
il dr. __________, nel rapporto del 30 marzo 2012, ha, in particolare, osservato che “(…) clinicamente non posso altro che confermare una problematica
algica in sede femoro-rotu-lea senza versamento articolare né indizio
d’instabilità. (…)” (doc. 81, la sottolineatura è del redattore).
Le
succitate risultanze mediche “(…) assenza di lassità patologica (…)”, “(…)
ginocchia stabili (…)”, “(…) solo dolori sotto sforzo (…)” e “(…)
senza […] indizio d’instabilità (…)” non parlano a favore di possibili
cedimenti del ginocchio destro e/o delle ginocchia.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente per il solo fatto che il dr. __________ – interpellato dall’avv. __________ e
oltretutto contraddicendosi –
nello scritto del 4 febbraio 2013 abbia concluso in modo del tutto generico che
“(…) dalla descrizione dell’anamnesi e della situazione clinica del paziente,
si può dedurre con ragionevole probabilità, che i cedimenti del ginocchio dx
siano dovuti alla problematica del ginocchio. (…)” (doc. 103).
Lo
stesso vale anche avuto riguardo alle conclusioni del dr. __________, FMH in
chirurgia ortopedica, che – dopo
aver indicato, nel rapporto di consultazione del 24 giugno 2013, circa lo stato
clinico, che “(…) Le morphotype des membres inférieurs
est normal. Il n’y a pas de boiterie à la marche. La mobilité est complète des
deux côtés, la stabilité est égalment excellente, tant du point de vu du
pivot central que des ligaments périphériques. A droite, on note des douleurs
de la facette routilienne externe, avec un grattement qui fait penser à une
zone dépourvue de cartilage. A gauche, au moment de la consultation, il n’y a
pas de douleur déclenchable. (…)” (doc. D, la sottolineatura è del
redattore) –, avuto riguardo alle
MRI e RX ginocchio sinistro e destro dell’11 luglio 2013 (cfr. doc. 144), ha
attestato uno stato delle ginocchia sostanzialmente invariato rispetto al 2007,
limitandosi ad evidenziare in modo possibilistico che “(…) la situation
actuelle du genou droit, peut parfaitement provoquer des lâchages. (…)”
(doc. D).
Va
qui rilevato che – dopo la
consultazione del 25 aprile 2007 del medico di truppa (doc. 2) e i succitati
rapporti del 26 e 31 luglio e del 28 agosto 2007 del dr. __________, del dr. __________
e del dr. ____________________ (doc. 27, 28 e 32) – fino al rapporto del 29 luglio 2011 del dr. __________
(doc. 35) nessun medico ha attestato dei cedimenti al ginocchio destro e/o alle
ginocchia rispettivamente un’inabilità lavorativa ad essi riconducibile.
Anche
dal verbale del 25 agosto 2011, da lui sottoscritto, risulta che “(…) dopo
l’evento occorsomi il 20 aprile 2007 durante il corso di ripetizione e le
relative cure, ho ancora avuto dolori e cedimenti alle ginocchia a periodi di
ogni circa 2-3 mesi, a dipendenza anche dello sforzo profuso nell’attività lavorativa.
Mi sono capitate anche delle cadute a causa del cedimento delle ginocchia, cadute
comunque senza conseguenze. Mi sono curato da solo con antinfiammatori, crema e
applicando una ginocchiera sul ginocchio dolorante (a volte il destro a volte
il sinistro). Non ho consultato un medico considerato che i disturbi erano
sopportabili ed ho sempre lavorato. […] Verso fine giugno 2011 ho accusato
cedimenti del ginocchio con insorgere di dolore acuto, senza tuttavia aver subito
un trauma. Mi sono perciò recato il 1° luglio 2011 dal Dr. __________ il quale
mi ha prescritto un ciclo di fisioterapia, antinfiammatori e antidolorifici. Ho
iniziato la fisioterapia il giorno stesso ovvero il 1 luglio 2011 presso __________
a __________. Fino all’evento del 9 luglio 2011 ho sempre lavorato. (…)”
(doc. 43).
Va
qui evidenziato che, nel succitato riannuncio del 1. luglio 2011, il dr. __________
non ha certificato un cedimento del ginocchio con dolori acuti e – posta, senza ulteriori precisazioni, la
diagnosi di “(…) stato da contusione ginocchia bilaterale 19.4.2007 (…)”
(doc. 34) – nemmeno ha attestato
un’inabilità lavorativa.
Lo
stesso sanitario, nel rapporto complementare del 29 luglio 2011 (doc. 35),
considerato l’infortunio del 9 luglio 2011, ha descritto uno stato “(…) blando (…)” e non ha indicato nessuna cura.
Al
riguardo il dr. __________, nella nuova valutazione medico-assicurativa del 16
novembre 2012, ha rilevato: “(…) faccio notare che il medico curante dr. __________
in seguito all’evento del 09.07.2011 descrisse lo stato del ginocchio dx come
blando e soprattutto che non procedette ad alcuna nuova indagine clinica, segno
che lo stato del ginocchio destro era rimasto invariato nonostante il
riannuncio del 01.07.2011. Osservo pure che anche quanto scrive il dr. med. __________
sullo stato delle ginocchia non dice il contrario, anzi: in occasione della
visita del marzo 2012 lo stato delle ginocchia risulta infatti invariato
rispetto al 2007. (…)” (doc. 97, pag. 4).
Dal
canto suo l’assicurato, nel verbale del 25 agosto 2011 da lui sottoscritto, ha
così descritto l’infortunio occorsogli il 9 luglio 2011 e i suoi effetti: “(…)
Stavo lavorando con il decespugliatore in località __________ (Comune di __________)
su una brughiera di sterpaglie fatta a terrazzi. Mi trovavo sulla parte in
pendenza del terreno e improvvisamente e dolorosamente il ginocchio destro che
mi dava già dolore, ha ceduto causandomi la caduta sul fianco destro con il
decespugliatore sulle spalle. La caduta mi ha causato anche una contusione
lombare, varie escoriazioni e mi sono punto in varie parti con spine di rovi.
Visto che era sabato ho atteso il lunedì 11 luglio per recarmi dal Dr. __________
dal quale era già fissato l’appuntamento per il controllo dei precedenti
disturbi al ginocchio destro. Il medico ha fatto una radiografia della colonna
lombare per accertamento. Ho continuato la fisioterapia applicata anche alla
schiena che mi dava dolore e bloccaggi. Il Dr. __________ mi ha nel prosieguo
prescritto un secondo ciclo di fisioterapia per il ginocchio destro. Ciclo che
inizierò prossimamente. (…)” (doc. 43).
Dagli
atti risulta inoltre che non sono mai stati annunciati casi di malattia o
infortuni agli arti inferiori (cfr. doc. 51-54).
Ricordato,
anche, che il dr. __________, il 29 luglio 2011 (quindi prima del succitato
verbale del 25 agosto 2011 sottoscritto dall’assicurato), ha attestato che “(…)
il 9.7.11 scivola su un pendio e picchia la schiena in quanto ha ceduto il ginocchio
dx (…)” (doc. 35) – ritenuto
che non è straordinario scivolare su un pendio –
nemmeno è possibile escludere che all’origine dell’infortunio del 9 luglio 2011
ci fosse la menzionata scivolata.
In
simili circostanze – visto tutto
quanto precede e in base al principio della verosimiglianza preponderante
valido nell’am-bito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 5.1;9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.1; DTF 138 V 221
consid. 6 pag. 221 e 129 V 177 consid. 3 pag. 181 tutte con riferimenti) – questo Tribunale non ritiene provato, da
una parte, che il cedimento al ginocchio destro sia un effetto collaterale
dell’affezione alle ginocchia per la quale l’assicurazione militare ha assunto
la propria responsabilità (cfr. doc. 101 e consid. 1.2), dall’altra parte, che
un tale cedimento sia all’origine del male di schiena insorto dopo l’evento del
9 luglio 2011.
In
particolare – viste le suesposte
risultanze mediche – solo dalla
vicinanza tra il riannuncio del 1. luglio e l’infortunio del 9 luglio 2011, non
è possibile confermare quanto sostenuto dal ricorrente secondo il quale “(…)
questo comporta che la caduta non è stato un evento scaturito dal nulla: vi era
già una situazione dove i dolori alle ginocchia si erano manifestati nella
persona dell’assicurato. Ciò, oltre a dimostrare ulteriormente la veridicità
delle affermazioni dell’assicurato, corrobora la tesi secondo cui l’affezione
alle ginocchia comporta il cedimento delle medesime (in particolare del
ginocchio destro). (…)” (I, punto 6).
Peraltro,
giova qui rilevare che l’assicurato accusava già disturbi lombari prima del
servizio militare del 2007 – dal
rapporto del servizio esterno del 9 luglio 2007 risulta infatti che “(…)
l’assicurato asserisce di non aver mai accusato dolori alle ginocchia in vita
civile. Per contro ha sofferto di mal di schiena (disturbi estranei al servizio
militare). (…)” (doc. 21) – e
che ha subìto una contusione alle lombari notificata alla __________ il 19
febbraio 2010 (cfr. doc. 52).
Nemmeno
è provato che l’infortunio del
9 luglio 2011 ha comportato un peggioramento dello stato delle ginocchia.
Va
infatti ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Fatti
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Pertanto
– visto che per il concetto
d’infortunio vale quello valido per l’assicurazione infortuni (Mäschi,
op. cit., ad art. 4, N. 9 pag. 57-58); per un caso in cui non è stata
riconosciuta l’esistenza di un nuovo infortunio vedi la STCA 35.1998.46 del 18
ottobre 1999 – questo Tribunale deve concludere che l’evento del 9 luglio 2011
costituisce un nuovo infortunio che ha colpito la schiena e per il quale,
essendo avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (quindi non in
servizio), l’assicurazione militare non è tenuta a rispondere ex art. 5 LAM
(cfr. consid. 2.2).
2.5. I
problemi alla schiena, annunciati dopo l’evento del 9 luglio 2011 avvenuto
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. consid. 1.3), non
configurano nemmeno un’affezione annunciata come ricaduta o postumo tardivo di
un danno assicurato, motivo per cui non è appicabile l’art. 6 LAM (cfr. consid.
2.3).
In
effetti, da una parte, va osservato che l’infortunio occorsogli durante lo
svolgimento del corso di ripetizione il 20 aprile 2007 ha interessato solo le ginocchia e non la schiena.
Il
dr. __________ nel rapporto 26 luglio 2007 indirizzato al medico fiduciario
Considerandi
dell’CO 1, ha posto la seguente diagnosi “(…) sindrome femoro-patellare bilaterale
post traumatica, con lesione condrale rotulea post traumatica a destra e alterazione
di II grado al corno posteriore del menisco mediale; piccolo ganglion del
legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (…)” (doc. 27).
Dal
canto suo il dr. __________, nel rapporto del 29 agosto 2007, ha confermato la diagnosi di “(…) contusione bilaterale delle ginocchia con lesione cartilaginea
rotulea destra e alterazioni di II grado corno posteriore del menisco mediale
sinistro (…)” (doc. 32).
Dall’altra
parte, non risulta provato un possibile nesso causale – richiesto per le ricadute o i postumi
tardivi ex art. 6 LAM (cfr. consid. 2.3) –
tra i danni alla salute riconducibili alla lesione alle ginocchia (danni questi
per i quali l’assicurazione militare ha riconosciuto la propria responsabilità
ex art. 5 LAM; cfr. doc. 101 e consid. 1.2) e quelli alla schiena.
Va
qui inoltre ribadito che l’assicurato accusava disturbi lombari già prima del
servizio militare del 2007 (cfr. doc. 21) e che ha subìto una contusione alle
lombari il 19 febbraio 2010 (cfr. doc. 52).
Ritenuto,
infine, che un peggioramento dello stato delle ginocchia a seguito
dell’infortunio del 9 luglio 2011 non è stato provato (cfr. consid. 2.4), può
qui restare aperta la questione a sapere se –
come rilevato, a mero titolo abbondanziale, nella decisione impugnata e
sostenuto dalla CO 1 – le prestazioni
chieste con il ricorso sarebbero state a carico esclusivo dell’assicuratore
infortuni tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile ex
artt. 76 LAM e 31 OAM (in argomento cfr. Mäschi, op. cit., ad
art. 76, N. 1-5 e 17-24 pagg. 521-522 e 524-526; vedi anche la STF 8C_443/2010
del 24 gennaio 2011).
2.6
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
dunque confermata e il ricorso respinto
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti