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Decisione

41.2014.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto

– visto che per il concetto

d’infortunio vale quello valido per l’assicurazione infortuni (Mäschi,

op. cit., ad art. 4, N. 9 pag. 57-58); per un caso in cui non è stata

riconosciuta l’esistenza di un nuovo infortunio vedi la STCA 35.1998.46 del 18

ottobre 1999 – questo Tribunale deve concludere che l’evento del 9 luglio 2011

costituisce un nuovo infortunio che ha colpito la schiena e per il quale,

essendo avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (quindi non in

servizio), l’assicurazione militare non è tenuta a rispondere ex art. 5 LAM

(cfr. consid. 2.2).

2.5. I

problemi alla schiena, annunciati dopo l’evento del 9 luglio 2011 avvenuto

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. consid. 1.3), non

configurano nemmeno un’affezione annunciata come ricaduta o postumo tardivo di

un danno assicurato, motivo per cui non è appicabile l’art. 6 LAM (cfr. consid.

2.3).

In

effetti, da una parte, va osservato che l’infortunio occorsogli durante lo

svolgimento del corso di ripetizione il 20 aprile 2007 ha interessato solo le ginocchia e non la schiena.

Il

dr. __________ nel rapporto 26 luglio 2007 indirizzato al medico fiduciario

Considerandi

dell’CO 1, ha posto la seguente diagnosi “(…) sindrome femoro-patellare bilaterale

post traumatica, con lesione condrale rotulea post traumatica a destra e alterazione

di II grado al corno posteriore del menisco mediale; piccolo ganglion del

legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (…)” (doc. 27).

Dal

canto suo il dr. __________, nel rapporto del 29 agosto 2007, ha confermato la diagnosi di “(…) contusione bilaterale delle ginocchia con lesione cartilaginea

rotulea destra e alterazioni di II grado corno posteriore del menisco mediale

sinistro (…)” (doc. 32).

Dall’altra

parte, non risulta provato un possibile nesso causale – richiesto per le ricadute o i postumi

tardivi ex art. 6 LAM (cfr. consid. 2.3) –

tra i danni alla salute riconducibili alla lesione alle ginocchia (danni questi

per i quali l’assicurazione militare ha riconosciuto la propria responsabilità

ex art. 5 LAM; cfr. doc. 101 e consid. 1.2) e quelli alla schiena.

Va

qui inoltre ribadito che l’assicurato accusava disturbi lombari già prima del

servizio militare del 2007 (cfr. doc. 21) e che ha subìto una contusione alle

lombari il 19 febbraio 2010 (cfr. doc. 52).

Ritenuto,

infine, che un peggioramento dello stato delle ginocchia a seguito

dell’infortunio del 9 luglio 2011 non è stato provato (cfr. consid. 2.4), può

qui restare aperta la questione a sapere se –

come rilevato, a mero titolo abbondanziale, nella decisione impugnata e

sostenuto dalla CO 1 – le prestazioni

chieste con il ricorso sarebbero state a carico esclusivo dell’assicuratore

infortuni tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile ex

artt. 76 LAM e 31 OAM (in argomento cfr. Mäschi, op. cit., ad

art. 76, N. 1-5 e 17-24 pagg. 521-522 e 524-526; vedi anche la STF 8C_443/2010

del 24 gennaio 2011).

2.6

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

dunque confermata e il ricorso respinto

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti