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41.2017.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2017Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i propri dolori al ginocchio sinistro ottenedo anche degli accertamenti medici –

“(…) I dolori al ginocchio sinistro non passavano ed il 29.07.2015 [ndr.

recte: 2014] mi sono recato in infermeria. Il giorno stesso il medico di truppa

ha disposto una radiografia all'ospedale della __________ a __________. Sono

ritornato dal medico militare il quale mi ha rilasciato delle dispense per le

marce e altre attività fisiche. Ho quindi continuato il servizio con le

dispense e con varie visite in infermeria per la problematica del ginocchio

sinistro. Finché su mia insistenza il medico militare ha ordinato una risonanza

magnetica il 27.08.2014 all'ospedale di __________. Ho ancora continuato il

servizio con le dispense fino al termine della SR il 21.11.2014. Nel servizio

svolto a __________ sono seguite ulteriori 2-3 visite in infermeria con

svolgimento di un ciclo di fisioterapia presso un fisioterapista civile. (…)”

(doc. 31) – questo Tribunale ritiene che (se non già alla fine della

scuola reclute) l’insorgente doveva notificare sin dall’inizio del corso di

ripetizione del 2015 l’esistenza di eventuali disturbi ancora presenti al ginocchio

sinistro.

Stante tutto quanto

precede è dunque a torto che l’insorgente pretende, per il solo fatto di aver

segnalato l’infortunio durante la scuola reclute, che al suo caso venga

applicato l’art. 5 LAM (cfr. consid. 1.3).

2.6. Quanto ad una responsabilità

ex art. 6 LAM questo Tribunale rileva quanto segue.

Nell’ambito dell’art. 6

LAM, come accennato (cfr. consid. 2.3), la prova dell’esistenza di un nesso

causale tra i disturbi accusati e l'evento assicurato deve essere portata

dall’assicurato.

In concreto, nello scritto

del 18 maggio 2017, l’insorgente sostiene che “(…) durante la scuola reclute

ha avuto l’impressione che non si volesse mai approfondire o risolvere il caso,

ma unicamente tirare a campare fino alla fine del corso SR, così come lamenta

il fatto di non aver mai avuto un medico che parlasse italiano con il quale

potersi confrontare in modo preciso e approfondire le sue condizioni. (…)”

(VIII).

Al riguardo va

innanzitutto evidenziato che é proprio grazie agli accertamenti svolti durante

la scuola reclute (cfr. consid. 2.4, in particolare la risonanza magnetica del

27.08.2014 sub doc. 7 confermata anche dal dr. __________ nella rivalutazione

dell’8 agosto 2016 sub doc. 58) che la CO 1 ha potuto escludere una lesione al

menisco sinistro e ai legamenti del ginocchio.

Inoltre, lo stesso dr. __________

– interpellato personalmente dall’assicurato: “(…) I dolori erano

sempre presenti e visto che mia madre aveva sentito parlare del Dr. __________

della Clinica __________ di __________ abblamo chiesto un appuntamento. Ho però

dovuto attendere fino al 27.02.2015 per la consultazione. Consultazione che è

durata circa 15 minuti (non effettivamente calcolati), egli ha effettuato delle

radiografie e visionato la risonanza magnetica del 27.08.2014 svolta in

servizio. II Dr. __________ mi ha riferito di svolgere eventualmente una

artro-RM per una rivalutazione del caso. Ho però disdetto l'appuntamento perché

non convinto del dr. __________. (…)” (doc. 31) – nel rapporto del

1. marzo 2015, dopo aver esposto i risultati radiologici (in particolare

la risonanza magnetica del 27.08.2014 così descritta: “(…) MRI Knie links vom 27.08 2014:

Keine Hinweise für eine frische Knochenmarkskontusion im Bereiche des medialen

Tibiaplateaus. Keine Hinweise für eine Kontusion des medialen Seitenbandes.

Leichte Kontusion an der Meniskusbasis (DD lntramuralläsion), kein Erguss. Keine

intraartikuläre Bandläsion (…)” (doc. 2, la

seconda sottolinetura è del redattore)) ha concluso che “(…) der

Patient leidet an chronischen Knieschmerzen links, gemäss Angaben des Patienten

seit dem Ereignis im Juli 14. Aufgrund der kernspintomographischen Befunde vom

August 2014 bestehen keine Hinweise, dass damals eine schwere Verletzung des

linken Knies eingetreten wäre. Das Tibiaplateau, das mediale Seitenband und

der mediale Femurkondylus zeigen auf den T1 - und T2-gewichteten Sequenzen auf

den MRT-Aufnahmen vom 27.08.2014 keine Hinweise für eine Knochenmarkskontusion,

bzw Markraumödem, so dass es damals wahrscheinlich zu keiner schweren

Verletzung gekommen ist. Zur genauen Bilanzierung der jetzigen Verhältnisse und

zur Abklärung einer evt. zusätzlichen femoropatellaren Schmerzsymptomatik,

welche nicht auf das Unfallereignis vom Juli 14 zurückzuführen ist, werden wir

eine Arthro-MRI Untersuchung des linken Knies durchführen und danach den

Patienten noch einmal reevaluieren. (…)” (doc. 2, la

sottolineatura è del redattore).

Al riguardo l’insorgente

non ha apportato valida documentazione medica atta a mettere in dubbio la

valutazione del dr. __________.

Il dr. __________ (che non

ha visitato l’assicurato e non si è confrontato con la valutazione del dr. __________),

nella lettera del 22 maggio 2015 indirizzata al dr. __________, ha rilevato che

“(…) è stata richiesta un’artro-RM del ginocchio sinistro che ha evidenziato

una fessurizzazione del corno posteriore del menisco interno. (…)” (doc. 16

vedi anche il rispettivo referto radiologico del 20 maggio 2015 sub doc. 23).

Il dr. __________ –

dopo aver rettificato, su richiesta della CO 1 (vedi il relativo scambio

epistolare, doc. 26 e 30), il rapporto operatorio del 14 luglio 2015 (doc. 22) –,

senza confrontarsi con la valutazione del dr. __________, nella lettera del 27

luglio 2015 indirizzata al dr. __________, ha indicato che “(…) la mia prima

supposizione era una lesione del crociato posteriore, ma a mia sorpresa si è

invece presentata una lesione del fascio antero-mediale del crociato anteriore.

Il paziente però in sede di artroscopia aveva già deciso di effettuare soltanto

un trattamento diagnostico. Abbiamo per tanto fissato di effettuare durante le

sue vacanze scolastiche nel mese di ottobre una Augmentation del crociato

anteriore in artroscopia. (…)” (doc. 24).

Questo Tribunale, chiamato

a pronunciarsi in un caso concernente l’assicurazione infortuni e nel quale ha

negato che la lesione meniscale sarebbe stata causata da una caduta

dell’interessato, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che gli

apprezzamenti agli atti del medico __________ dell’Y. __________, le consentano

di concludere che il danno al ginocchio destro refertato in occasione

dell’intervento artroscopico dell’11 marzo 2014 – quindi, lesione del menisco

mediale e condropatia femorale di III° – non è come tale stato causato

dall’infortunio d’inizio novembre 2013, il quale potrebbe aver tutt’al più

scatenato la sintomatologia algica. La tesi difesa dalla dott.ssa __________,

secondo la quale la contusione del ginocchio destro riportata il 9 gennaio 2014

(dalla descrizione dell’evento contenuta nel verbale d’audizione del 21 maggio

2014, risulta in effetti che l’assicurato ha battuto il ginocchio direttamente

sul fondo dello scavo – cfr. doc. 19, p. 1) non era atta a causare le lesioni

appena citate, trova una sostanziale conferma nella letteratura specialistica.

Per quanto concerne in particolare le lesioni meniscali, esse sono solitamente

causate da traumi indiretti. Il più delle volte si tratta di movimenti di

torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata la

rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla

posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a

ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie

– Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées du ménisque, on distingue le

mécanisme de flexion forcée associée ou non à une certaine rotation externe

forcée. La position en flexion

forcée prolongée du genou diminue temporairement les qualités mécaniques du

ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le sujet se relève

brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors comprimée entre

fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le tirent vers

l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une position

accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion méniscale est un

mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement fléchi, pied

fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle médial et la

corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure de celui-ci.

(…). Lors de lésions

du ligament croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine

du tibia peut entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial

(qui normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia).

D'autre part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure

excessive, sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne

progressivement une rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant

une désinsertion capsulo-méniscale.“ e www.clinique-arthrose.fr, in cui

si legge tra l’altro che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura

verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale

degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini

lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi; nel caso

concreto, la RMN del 28 gennaio 2014 ha evidenziato, secondo il medico __________

[cfr. doc. 36, p. 3], una lesione del menisco mediale proprio di forma

orizzontale). In questo contesto, va pure giudicata rilevante la circostanza

che, in base alle indicazioni fornite dal primo medico curante specialista e

riferite a quanto da lui refertato a margine della prima consultazione

(febbraio 2014), X. __________ soffriva di gonalgie a destra già da circa un

anno (cfr. allegato al doc. VIII). Alla luce di quanto precede, l’insorgente

non può dunque essere seguito allorquando fa valere che la nota lesione

meniscale sarebbe stata causata dalla caduta occorsagli nel novembre 2013 (cfr.

doc. V). (…)” (cfr. STCA 35.2015.121 del 16 agosto 2016, consid. 2.4.5).

Nella fattispecie concreta

nessun medico – a parte il dr. __________ che nella lettera del 22

maggio 2015, lo si ribadisce senza nemmeno averlo visto, indica che “(…) il

paziente riferisce di un trauma contusivo/distorsivo il 22.07.2014 al ginocchio

sinistro. (…)” (doc. 16) – e nemmeno l’insorgente (cfr. il consid.

1.1 e le descrizioni del trauma al ginocchio sinistro subìto il 22 luglio 2014

durante la scuola reclute) hanno indicato una distorsione del ginocchio

sinistro.

Di conseguenza, in assenza

di un trauma distorsivo del ginocchio e in analogia alla succitata

giurisprudenza, questo Tribunale deve confermare quanto addotto dalla CO 1 in

sede di risposta e meglio che: “(…) Su peraltro gentile segnalazione del

proprio medico __________ dr __________, la convenuta rinvia codesto Lodevole

Tribunale - qualora lo ritenesse opportuno - alla lettura dei testi scientifici

seguenti : "Clinica ortopedica", di A. Mancini & C. Morlacchi, edizione

Piccin ; "Orthopädie Orthopädische Chirurgie", di A. M. Debrunner, 4.

Auflage, Verlag Hans Huber, pagina 83; ma anche "Traumatologia", di

U. Heim e J. Baltensweiler, Verduci Editore, pagine 138-139. Dal precitato

manuale "Clinica ortopedica" di A. Mancini & C. Morlacchi si

legge, a proposito delle lesioni acute da trauma distorsivo, alle pagine

309-310, quanto segue: "Didatticamente

si può dire che i meccanismi patogenetici più frequenti sono: - sollecitazione

in valgismo a ginocchio atteggiato in flessione e tibia in rotazione esterna (trauma

in valgo-flessione-rotazione esterna: fig. 39.a): in tale evenienza si verifica

dapprima l'impegno del legamento collaterale interno (L.C.I.) e quindi quello

del punto d'angolo postero-interno (P.A.P.I. ) e del legamento crociato

anteriore (L.C.A. ); - sollecitazione in varismo, a ginocchio atteggiato in

flessione e tibia in rotazione interna (trauma in varo-flessione-rotazione

interna, fig. 309 b): in tale evenienza si verifica soprattutto la lesione del

LCA (sono traumi tipici da sport: cambio brusco di direzione, ricaduta da un

salto, etc.): - sollecitazione in valgismo, a ginocchio esteso: in questo caso

si verifica la lesione del legamento crociato posteriore (LCP) e del LCA come

del punto d'angolo postero-esterno (P.A.P.E.): Molto più rari sono quei

meccanismi che possono provocare la lesione isolata dei legamenti crociati:

così ad esempio, la retropulsione da trauma sagittale in corrispondenza della

epifisi prossimale della tibia stessa, a ginocchio atteggiato in flessione

(trauma da cruscotto), può determinare la lesione del LCP (legamento crociato

posteriore); mentre l'iperestensione forzata del ginocchio, può causare la

lesione del LCA".Ora, visto quanto sopra citato, mentre che una

distorsione al ginocchio del ricorrente avrebbe potuto causare una lesione al

legamento crociato anteriore, nel caso specifico, sulla scorta delle risultanze

istruttorie, nessun medico chinatosi sulla problematica al ginocchio sinistro del

ricorrente ha invece mai accennato all'eventualità che egli sarebbe appunto

rimasto vittima, il 22.07.2014, di un trauma distorsivo. E nemmeno si può

ipotizzare come qualcuno avrebbe potuto farne accenno: la descrizione della

caduta che il ricorrente ha rilasciato al medico militare rende un'idea

sufficientemente precisa di quanto accaduto durante I'infortunio. (…)”

(VI, Ad. 2, pag. 5).

Visto tutto quanto

suesposto – ribadito che secondo costante giurisprudenza federale, ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 351) – la valutazione

medico-assicurativa del 21 ottobre 2015 nella quale il dr. __________ (sulla

base della descrizione delle conseguenze dell’infortunio del 22 luglio 2014

riprodotte al consid. 2.4) ha concluso che “(…) rispondendo ora alla domanda

postami dall'AM; ovvero se la lesione del fascio antero-mediale del crociato

anteriore del ginocchio sinistro sia in prevalente probabile relazione con

l'infortunio del luglio 2014, affermo che sulla base di quanto discusso nel

Capitolo 4 (Conseguenza) la lesione del fascio antero-mediale del crociato

anteriore del ginocchio sinistro è solo in possibile relazione con l'infortunio

in servizio del luglio 2014, non rappresentandone né una recidiva / ricaduta né

tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 37, punto 5) va

confermata.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al referto del 15 marzo 2017

nel quale il dr. __________, del Centro diagnostico __________ e specialista in

ortopedia e traumatologia, ha attestato: “(…) paziente non presente alla

visita. Si valutano solamente i documenti presentati. Riferito trauma contusivo

anteriore al ginocchio sn luglio 2014. La rm del 29.07.2014 e l’artro Rm del

20.05.2015 evidenziano dubbia irregolarità dell’immagine del legamento crociato

anteriore che tuttavia appare continuo. Si ricorda che la diagnosi di lesione

del legamento crociato anteriore è essenzialmente una diagnosi clinica e che

immagini di Rm possono solamente integrare la valutazione clinica. (…)”

(doc. F).

In effetti al dr. __________

non sono state sottoposte né la risonanza magnetica del 27.08.2014 (doc. 7) né

la rivalutazione della medesima effettuata dal dr. __________ l’8 agosto 2016 (doc.

58). In questo senso a ragione la CO 1, nello scritto del 28 giugno 2017, ha

evidenziato che “(…) riguardo il contenuto del certificato del 15 marzo 2017

reso dal Centro diagnostico di __________ (F), si deve dedurre che il suo

estensore non ha né visitato il ricorrente e nemmeno si è confrontato, in

maniera esaustiva, con la documentazione medica agli atti. Pertanto, a mente

della convenuta, trattasi di un referto di insufficiente rilevanza ai fini del

giudizio. (…)” (XIV).

È dunque a ragione che la CO

1 ha negato una propria responsabilità in base all’art. 6 LAM.

In questo senso –

ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464

consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid.

3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR

2001.

IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c) – la domanda volta ad ottenere “(…) una perizia atta ad accertare

una eventuale lesione ai legamenti crociati anteriori imputabile all’infortunio

del 22 luglio 2014, e ciò in quanto questo aspetto non è mai stato approfondito

dal profilo medico, in particolare dal Dr. __________. (…)” (I, punto 6,

pag. 8) va respinta.

Quanto alle ulteriori

critiche sollevate, in particolare quelle riferite all’operato del dr. __________

– a prescindere dal fatto che non sono suffragate da valida documentazione

medica e ricordato che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni

sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire

nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto

conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid.

5.2

e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234) –, questo

Tribunale rinvia a quanto rettamente osservato dalla CO 1 con la risposta e

meglio che: “(…) Non è in alcuna maniera dimostrato che il dr __________

avrebbe "sottovalutato la situazione" per il fatto di non aver

ritenuto necessario, a detta del ricorrente, procedere alle "manovre"

da Iui descritte, le quali avrebbero a suo dire potuto individuare una lesione

del crociato anteriore del ginocchio sinistro in nesso causale prevalentemente

probabile con l'infortunio riportato durante la scuola reclute. Non solo il

medesimo si permette di criticare la durata della visita effettuata (a suo dire

troppo corta per poterla qualificare come sufficientemente approfondita) ma va

in realtà ben oltre, arrivando implicitamente ad affermare che il dr __________

avrebbe commesso una negligenza professionale nel non aver ritenuto necessario

di procedere, a quel momento, ad ulteriori esami clinici. i. La

convenuta contesta nel modo più assoluto che l'esperto dr __________ non

avrebbe lavorato con la perizia necessaria. Per chi voglia vedere, questo

medico ha in realtà allestito un rapporto molto dettagliato, dal cui contenuto

è ben lecito supporre che la visita medica sia stata - quale che sia

l'impressione che ne ha ricavato il ricorrente - senz'altro approfondita, in

maniera perlomeno compatibile con le necessità e le particolarità del caso. E'

comunque deprecabile che il ricorrente si permetta di contestare il fatto che

la decisione impugnata si è fondata anche sulle conclusioni rese da un esperto,

che neppure è stato incaricato dalla convenuta, bensì è stato scelto da lui

medesimo. ii. In secondo luogo, non è affatto vero che non esisterebbe,

agli atti, alcun referto medico che escluda una lesione ai legamenti crociati.

Sul referto inerente la risonanza magnetica del 27.8.2014 si cita testualmente:

Compartiment intermédiaire: LCA et LCP sp. (LCA = legamento crociato anteriore

e LCP= legamento crociato posteriore, ambedue sp = senza particolarità). Si

noti, peraltro, che il referto era in mano al medico di truppa e ne cita il suo

commento (vedi atti sanitari). Anche l'esperto dr. __________ smentisce

l'asserzione in parola del ricorrente. Questo medico, oltre a specificare nel

suo rapporto relativo alla visita del 27.2.2015 "Keine intraartikuläre

Bandlesion" (quindi nessuna lesione dei legamenti crociati), suggerì di effettuare

un'artro-risonanza per chiarire una eventuale sindrome dolorosa femoro-patellare

(zusätzlichen femoropatellaren Schmerzsymptomatik); sindrome tuttavia,

quest'ultima, a parer suo chiaramente non riconducibile all'evento

infortunistico del 29.7.2014. iii. A mente della convenuta, è altresì di

fondamentale rilevanza che il suo medico-consulente, il dr __________, non ha

mai accennato ad un'eventuale instabilità del ginocchio sinistro del ricorrente.

Idem il dr. __________ che, nel suo rapporto, ha infatti precisato: "Keine

Instabilität medial bei 0 und 30º, keine Instabilität saggital und

lateral". Ora, è risaputo che lesioni ai legamenti del ginocchio

comportano instabilità del ginocchio stesso, oltre che una sensazione del

cosiddetto "giving way", ossia di "instabilità" del ginocchio,

sotto forma di cedimenti o sensazione che il ginocchio "fuoriesca" o

non sia stabile sotto carico, ad esempio camminando o correndo. Peraltro,

questa sensazione è avvertita soggettivamente anche da pazienti oggetto di una

lesione pure solo parziale di un legamento crociato. iv. Poiché

applicato ad un caso come il suo, che può ben definirsi - a mente della

convenuta - sufficientemente chiaro, il ricorrente enfatizza a dismisura la

circostanza che, statisticamente, i reperti di una risonanza magnetica diano un

margine di errore del 25% (come indica il documento di cui all'allegato A).

Egli non dà abbastanza importanza all'evidenza che, in ispecie, ben tre radiologi

- il dr __________ dell'Hopital intercantonal de __________, il dr __________ e

il dr __________ - hanno chiaramente escluso ogni lesione ai legamenti. Senza dimenticare

che la convenuta, tramite le conclusioni rese dal già citato dr __________, ha

fondato il suo convincimento anche dagli esiti di un'artro-risonanza. Nondimeno, ecco cosa si legge nel già citato lavoro di A.M.

Debrunner alla pagina 1096: "Die Magnetresonanztomographie ermöglicht eine

gute Darstellung der Kniebinnenstrukturen auf nichtinvasive Weise: Kreuzbänder,

aber auch Knorpel und Menisken, sind auf einwandfreien Bildern gut erkennbar.

Wenn die klinische Diagnose unsicher bleibt, ist das MRI der nächste Schritt in

der Abklärung. Meist genügt er." V. Per quanto attiene il

rapporto operatorio della l.a artroscopia effettuata dal dr. __________ il 14.7.2015,

la convenuta rileva che esso è stato redatto in forma perlomeno contraddittoria.

Si legge infatti - fra l'altro - quanto segue: "normalità del legamento

crociato anteriore, lesione parziale del legamento crociato anteriore che

interessa a livello femorale il fascio antero-mediale". Oltretutto,

l'intervento in parola non è suffragato da video-documentazione e nemmeno da una

semplice documentazione fotografica (si fa peraltro notare che neppure il

successivo intervento di ricostruzione è sorretto da documentazione video). (…)”

(VI, Ad. 3, pagg. 5-7).

In particolare, quanto

alla censura circa la durata della visita del dr. __________ – a parte

il fatto che con il ricorso l’insorgente ha addotto che “(…) presso il dr. __________,

si è svolta una semplice visita di 10 minuti “(…)” (I, pag. 5) allorquando

nel precedente verbale del 4 settembre 2015 aveva invece dichiarato una “(…)

consultazione che è durata circa 15 minuti (non effettivamente calcolati) (…)”

(doc. 31) –, va qui ricordato che secondo giurisprudenza il valore

probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della

visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF

9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009; STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in

RSAS/SZS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti), che nel caso concreto,

per tutto quanto sopra esposto, sono date.

2.7

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, é dunque a ragione che la CO 1 ha

negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

La decisione

impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.8

L’insorgente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.3).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 61,

n. 173, pagg. 828-829). A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e

all’ammissione al gratuito patrocinio). I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, vedi anche Kieser, op.

cit., ad art. 61, n.i 176 e 177, pag. 829).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole.

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, da una parte, le valutazioni del dr. __________ escludevano che i

dolori cronici femoro-patellari a sinistra (peraltro nemmeno debitamente

annunciati ai sensi dell’art. 83 LAM) fossero ancora in relazione con la

contusione al ginocchio sinistro del 22 luglio 2014 durante la scuola reclute

e, dall’altra parte, il dr. __________ ha ritenuto che la lesione del fascio

antero-mediale del crociato anteriore del ginocchio sinistro era solo in

possibile relazione con l’infortunio in servizio del luglio 2014.

All’insorgente – a maggior ragione in quanto patrocinato da un legale – non

poteva sfuggire la necessità di produrre la necessaria e adeguata

documentazione medica atta a contestare dette conclusioni. L’insorgente si è

invece limitato sostanzialmente a far valere una sua impressione circa gli

approfondimenti medici effettuati durante la scuola reclute per approfondire o

risolvere il suo caso e non ha apportato alcuna valida documentazione

medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a

cui è giunto il dr. __________.

Ne consegue che l’istanza

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti