Lexipedia

Decisione

41.2018.1

Nessuna responsabilità ex art. 6 LAM perché non dato un nesso causale (non si si é trattato di una recidiva, né di una ricaduta, né di un postumo tardivo)

12 settembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di calciatore, con evidenti ripercussioni sulla sua qualità di vita. (…)” (I,

punti 7 e 9, pagg. 3 e 4) – ha chiesto l’annullamento della decisione

impugnata.

1.5. Con la risposta di causa la SUVA

Divisione assicurazione militare ha chiesto di respingere il ricorso. Dei

motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

1.6. Con scritto del 22 maggio

2018 – visti il certificato medico 15 aprile 2018 nel quale il dr. __________,

posta la diagnosi di “(…) pubalgia cronica a dx. (…)”, ha osservato che “(…)

nonostante fisioterapia e stop dell’importante attività sportiva (allenamenti e

partite di calcio) soffre di dolori inguinali a dx anche dopo camminate lunghe

(per esempio visitare una città). (…)” (V/1) e la decisione 16 aprile 2018

con cui la commissione visita sanitaria per il servizio d’istruzione (CVSI) lo

ha assegnato alla nuova funzione quale soldato di istruzione e supporto (V/2-3)

– l’insorgente ha sostenuto che detta documentazione conferma le proprie

argomentazioni (V).

1.7. Con lettera del 6 giugno

2018, trasmessa per conoscenza all’insorgente (VIII), la SUVA Divisione

assicurazione militare ha comunicato al TCA che “(…) le informazioni

desumibili dai precitati documenti – in buona sostanza, il fatto che il

ricorrente soffra di pubalgia cronica a destra ed il conseguente cambio

d’incorporazione in seno all’esercito – non permettono, a nostro modo di vedere,

di giungere a conclusioni diverse da quelle esposte con la decisione impugnata.

(…)” (VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare ha

negato, ex art. 6 LAM, il diritto a prestazioni non essendo dimostrata con

probabilità preponderante una relazione tra l’assunzione dell’affezione del

2014 (cfr. consid. 1.1) – “(…) Esiti di contrattura muscoli aduttori

a dx con sintomatologia di pubalgia. (…)” (doc. 2, punto 28) – e la

ricaduta annunciata tramite il dr. __________ (cfr. consid. 1.2) che, nel

rapporto medico del 4 ottobre 2016, ha posto la medesima diagnosi di “(…)

esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di

pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014). (…)” (doc. 8).

2.2. L’art. 6 LAM (rimasto

invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce che se

l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un

chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono

invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde

soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o

aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità

preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione

assicurata.

Al riguardo va fatto

presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta

quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da

richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità

lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un

lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente

diversa (DTF 123 V 138).

Affinché un'affezione

annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia

assunta dall’assicurazione militare dev'essere accertato con probabilità

preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento

assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi, op. cit., ad art.

6, N. 17 pag. 96).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

Quanto alla prova

dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l'evento

assicurato essa deve essere portata dall’assicurato (Mäschi, op.

cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

2.3. Dagli atti, come accennato

(cfr. consid. 1.1), risulta che dal 20 agosto 2014 e sino al 15 settembre 2014

l’assicurazione militare ha preso a carico le visite presso il dr. __________,

oltre che quattro sedute di fisioterapia, ritenuta la diagnosi posta dallo

stesso medico di “(…) Esiti di contrattura muscoli aduttori a dx con

sintomatologia di pubalgia. (…)” (doc. 2).

Il dr. __________ –

chiamato a rispondere alla domanda: “(…) Ritiene l’affezione “esiti di

contrattura muscolare aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia” annunciata dal

dr. __________ il 04.10.2016 in relazione prevalentemente probabile con

l’affezione assunta dall’AM nel 2014? (…)” (doc. 9) –, nella “Nota

per gli atti” del 24 novembre 2016 (doc. 12), osservato, in particolare,

che secondo gli autori Ramseier/Debrunner le esigenze dei sintomi a ponte

dell’affezione “esiti di contrattura muscoli aduttori con sintomatologia di

pubalgia” sono: “(…) a) Chiara differenza con i disturbi usuali generali,

che compaiono di quando in quando […] b) Intensità acuta e costanza di

questi disturbi, il che vuol dire comparsa più volte al mese […] c)

Chiara e durevole influenza sulla qualità di vita […] d) L’intensità

obbliga il paziente ad un’automedicazione (autoterapia), ad una cura medica /

fisioterapica / con probabile riduzione del rendimento lavorativo (…)”

(doc. 12, pag. 3), ha invitato il Servizio esterno a chiarire detti aspetti.

L’insorgente è quindi

stato sentito dal Servizio esterno il 30 novembre 2016 (cfr. doc. 14) e il

relativo verbale è stato trasmesso il 3 gennaio 2017 al dr. __________ (cfr.

doc. 16).

Nella “Nota per gli

atti” del 3 febbraio 2017 (doc. 17), richiamato il succitato verbale del 30

novembre 2016 e rimandando alla precedente nota del 24 novembre 2016, il dr. __________

si è così espresso: “(…) Ora, in data 30.11.2016, il servizio esterno ha

chiarito gli aspetti che avevo richiesto di chiarire, ovvero: "Anamnesi pubalgia durante la SR 2014: Da giugno

2014 accusavo dei fastidi in particolare alla sera nella zona

inguinale/addominale a destra. Pensavo fossero dovuti agli sforzi. Ne avevo

parlato al sergente __________. Non mi sono però annunciato in quel momento in

infermeria. Il 25.07.2014 durante la marcia finale dei 50 km con l'equipaggiamento

leggero, il fucile e la sussistenza, dopo una trentina di km, a differenza di

quanto indicato dal Dr. med. __________ nella notifica del 05.09.2014 dovuta ad

un mal inteso, ho accusato l'insorgenza di forti dolori addominali a destra.

Con molta perseveranza e fatica ho terminato la marcia. Era un venerdì e sono

rientrato al domicilio per il congedo di fine settimana. I dolori sono durati

2-3 giorni. Era l'ultima settimana della SR e non vi erano più sforzi da

compiere ed ho terminato il servizio il 31.07.2014 senza annunciarmi in

infermeria. Cure dopo il servizio: Dopo il servizio i dolori riapparivano

soltanto camminando a lungo. Mi sedevo per circa mezz'ora e i dolori si

attenuavano. Dopo di ciò se camminavo ancora per una lunga distanza ecco che i

dolori riapparivano. A riposo evidentemente nessun dolore. Visto però il

perdurare della problematica il 20.08.2014 mi sono recato dal mio medico di

famiglia il Dr. med. __________ che mia [ndr. recte: mi ha] prescritto quattro

sedute di onde d'urto. Come detto sopra in settembre 2014 ho fatto qualche

allenamento di calcio ma ho smesso a causa che forzando i dolori

inguinali/addominali a destra ricomparivano sempre. Anamnesi dopo la SR 2014 in

vita civile: Dopo le sedute di onde d'urto sembrava che la situazione andasse

meglio. Tuttavia forzando e solo camminando a lungo i dolori riapparivano

regolarmente, però meno intensi che subito dopo la SR. Non vi è stata una

insorgenza ma delle risorgenze forzando. Non vi è stato nemmeno un nuovo evento

traumatico. Con la sospensione del calcio e studiando a __________ non

compiendo quindi sforzi i dolori scompaiono. Cure recenti nel 2016: vista la

situazione che solo camminando a lungo la problematica perdura, mi sono rivolto

di nuovo al Dr. med. __________ in luglio 2016 per capire se fossi in grado di

svolgere il corso di ripetizione. Il medico mi ha sconsigliato di fare il corso

allestendo un certificato per la dispensa. Mi ha prescritto onde d'urto e nel

prosieguo aggiungendo un ciclo di fisioterapia tra luglio 2016 e settembre

2016. Per il momento non sono previste ulteriori visite dal medico curante.

Disturbi attuali: quando i dolori riappaiono anche camminando a lungo, essi

sono acuti e devo fermarmi e sedermi un momento finché si attenuano per poter

proseguire". In conclusione, nel periodo tra la fine della SR

regolarmente portata a termine il 31.07.2014 ed il riannuncio del Dr. med. __________

Considerandi

del 04.10.2016 ed il termine delle cure di fisioterapia per pubalgia in

settembre 2014 (cure prescritte allora dal medico curante a seguito

dell'annuncio del 20.08.2014, dopo il servizio), il signor RI 1 non è stato più

in cura per la problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) di data 20.08.2014,

ovvero per "esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia

di pubalgia", cadono quindi definitivamente i presunti sintomi a ponte

discussi nella mia presa di posizione del 24.11.2016, sintomatologia a ponte

che quindi il signor RI 1 non ha presentato dopo il settembre 2014 e fino al

riannuncio di ottobre 2016. Posso quindi rispondere alla domanda

dell'assicurazione militare se io ritenga l'affezione "esiti di

contrattura muscolare muscoli adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia" annunciata

dal Dr. med. __________ il 04.10.2016 in relazione prevalentemente probabile

con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel 2014, nel seguente

modo: Risposta: L'affezione "esiti di contrattura muscolare muscoli

adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia" annunciata dal Dr. med. __________

il 04.10.2016 è solo in possibile relazione con l'affezione assunta

dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né

tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17).

2.4

Questo Tribunale, viste le

succitate risultanze (cfr. consid. 2.3) e ricordato che, secondo l’art. 6 LAM, la

prova dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l'evento

assicurato deve essere portata dall’assicurato (cfr. consid. 2.2), deve

concludere che a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare –

fatta propria la valutazione del dr. __________ secondo la quale la diagnosi,

posta dal dr. __________ il 4 ottobre 2016, di “(…) esiti di contrattura

muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta

infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)” (doc. 8) è “(…) solo

in possibile relazione con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel

2014, non essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo, ex

art. 6 LAM. (…)” (doc. 17) – ha escluso una responsabilità ex art. 6

LAM.

Infatti, visti gli

accertamenti svolti dal servizio esterno su suo invito e finalizzati a fare

luce sulle esigenze dei sintomi a ponte (cfr. doc. 12 e 14), il dr. __________

ha concluso che “(…) il signor RI 1 non è stato più in cura per la

problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) di data 20.08.2014, ovvero

per "esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di

pubalgia", cadono quindi definitivamente i presunti sintomi a ponte

discussi nella mia presa di posizione del 24.11.2016, sintomatologia a ponte

che quindi il signor RI 1 non ha presentato dopo il settembre 2014 e fino al

riannuncio di ottobre 2016. (…)” (doc. 17).

Va al riguardo ricordato

che, secondo costante giurisprudenza federale, ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 351).

In concreto, da una parte

il dr. __________ non ha preso alcuna posizione in merito alla valutazione del

dr. __________ (tale non può certo essere ritenuto lo stringato

certificato medico del 15 aprile 2018 nel quale, posta la diagnosi di pubalgia

cronica, ha osservato che “(…) nonostante fisioterapia e stop

dell’importante attività sportiva (allenamenti e partite di calcio) soffre di

dolori inguinali a dx anche dopo camminate lunghe (per esempio visitare una

città). (…)” (V/1)). Dall’altra parte, quale semplice allegazione di

parte, l’insorgente si è limitato ad addurre – lo si ribadisce senza

produrre alcuna prova e tantomeno una presa di posizione medica al riguardo –

che “(…) contrariamente alle criticabili valutazioni ed accertamenti

esperiti dall'assicurazione militare e dal proprio medico di circondario,

quanto espresso dal dr. med. __________ è sempre stato, dal profilo medico,

sicuramente più approfondito e completo. (…)” (I, punto 9, pag. 4).

Quanto alle censure

secondo le quali “(…) non va dimenticato come il medico di circondario abbia

volutamente deciso di non sottoporre l'insorgente ad una visita, precludendosi

così un accertamento approfondito e completo dal profilo medico. […] Merita

critiche la conclusione alla quale è giunto il medico di circondario. In questo

contesto egli è dell'idea che l'insorgere dei dolori inguinali/addominali

subiti dal ricorrente siano da ricondurre all’attività sportiva di

quest'ultimo. (…)” (I, punti 7 e 9, pagg. 3 e 4), questo Tribunale può fare

proprie le osservazioni del dr. __________ che, interpellato dall’avv. __________

(cfr. doc. 32), nella nota per gli atti del 21 febbraio 2018, ha così risposto

alle domande postegli: “(…) D1.): Per quali motivi, a

tutt'oggi, non si è mai ritenuto necessario convocare l'assicurato per una

visita medica in sede? R.): Rispondo che nel rapporto del medico curante

il collega dr. med. __________ del 04.10.2016, nel quale annunciava "Esiti

di contrattura muscolare mm. adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia

(ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 Km", era pure scritto

che il medico curante aveva sottoposto a 7 sedute di onde d'urto con una completa

remissione della sintomatologia (il sottolineato è mio). Dopo la ricezione

del rapporto del dr. __________, riepilogo cronologicamente i fatti, come segue,

nell'ordine: Il dossier mi è stato trasmesso l'11.10.2016 (senza menzione

d'urgenza) ed io nei giorni successivi ho preso contatto con il medico curante,

ma al telefono la sua segretaria mi aveva risposto che il medico era assente

per un certo tempo, nel frattempo avevo discusso del caso con il gestore del

caso e dato quindi l'incarico di effettuare un servizio esterno (vedi lettera A

al signor RI 1 del gestore del 14.11.2016). Il 24.11.2016 scrivo la mia nota

per gli atti. Dal momento che nel citato rapporto del dr. med. __________ era

scritto del decorso favorevole e che la cura era terminata, non ho avuto motivo

di convocare l'assicurato per una visita medica in sede visto quanto sopra: una

visita medica con paziente asintomatico a quel momento e dopo le cure del caso

non avrebbe portato alcun nuovo elemento obiettivo tale da modificare la mia

presa di posizione, gli atti erano molto ben chiari nel delineare la situazione,

decorso, sintomatologia e obiettività come scritto nel rapporto del collega. Ribadisco

qui ancora una volta la contraddizione del primo annuncio del 05.09.2014, fatto

circa un mese dopo l'evento riferito dal signor RI 1 al medico curante dopo

aver terminato la SR 2014 (terminata normalmente il 31.07.2014): il paziente

dice dopo 30 Km di marcia, il medico curante scrive "Il paziente ha

presentato al 25.07.2014, durante una marcia di 50 Km, dopo 20 minuti di marcia

dei forti dolori nella regione inguinale", in occasione della visita al

paziente del 20.08.2014. Il fatto non costituisce alcun infortunio, l'AM aveva

assunto l'annuncio (fatto dopo il termine del servizio): "Esiti di

contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia". Ancora

una contraddizione da osservare: nel suo riannuncio 2 anni dopo il termine

delle cure legate alla pubalgia annunciata l'11.09.2014, ovvero il 04.10.2016,

il dr. med. __________ scrive: "Disturbi: Dolori nella regione inguinale

dx sotto sforzo (attività sportiva) e deambulazione" (ancora una

volta il sottolineato è volutamente mio). Ciò è palesemente in contraddizione

con quanto dichiarato dal signor RI 1 al servizio esterno il 30.11.2016: "Sport:

Calcio a livello agonistico in terza lega con I'US __________. Dopo la SR 2014

terminata il 31.07.2014 ho svolto qualche allenamento da settembre 2014 non

regolarmente, ma a causa dei dolori inguinali / addominali non ho mai più giocato

in partita da inizio del campionato ovvero settembre 2014. Sci a livello amatoriale

smesso da vari anni" (il sottolineato è mio). Questa sua dichiarazione è

ancora una prova a favore della guarigione della pubalgia nel mese di settembre

2014.

Insomma, queste contradditorie affermazioni mi hanno poi portato alle

conclusioni della mia seconda nota per gli atti del 03.02.2017, ovvero che:

"Nel periodo tra la fine della SR regolarmente portata a termine il

31.07.2014

ed il riannuncio del dr. med. __________ del 04.10.2016 ed il

termine delle cure di fisioterapia per pubalgia in settembre 2014 (cure

prescritte allora dal medico curante a seguito dell'annuncio del 20.08.2014,

dopo il servizio), il signor RI 1 non è stato più in cura per la problematica

annunciata dopo il servizio (SR 2014) in data 20.08.2014, ovvero per gli esiti

di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia". In

definitiva una pubalgia si è ripresentata nel corso del 2016 ma a causa di

"attività sportiva", senza più relazione con il servizio (SR 2014) i

cui effetti sono cessati – come chiaramente evidenziano gli atti – nel

settembre 2014. D2.): Al fine di evadere la pendente procedura di

opposizione, ritiene di utilità procedere ad una visita medica dell'assicurato?

R.): Men che meno ora. (…)” (doc. 31).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al (già sopra citato)

certificato medico del 15 aprile 2018 del dr. __________ (V/1) e alla decisione

16.

aprile 2018 con cui la commissione visita sanitaria per il servizio

d’istruzione (CVSI) ha assegnato l’insorgente alla nuova funzione quale soldato

di istruzione e supporto (V/2-3).

Al riguardo a ragione la

SUVA Divisione assicurazione militare, con scritto del 6 giugno 2018, ha

rilevato che “(…) le informazioni desumibili dai precitati documenti – in

buona sostanza, il fatto che il ricorrente soffra di pubalgia cronica a destra

ed il conseguente cambio d’incorporazione in seno all’esercito – non

permettono, a nostro modo di vedere, di giungere a conclusioni diverse da

quelle esposte con la decisione impugnata. (…)” (VII).

Va qui

ricordato che nel commentario della LAM si legge che “(…) nach dem Wortlaut des

Gesetzes besteht zwar insofern eine Besonderheit, als sich die vorausgesetzte

Kausalität auf den Zusammenhang mit der versicherten ursprünglichen Gesundheitsschädigung

bezieht. Schon im Hinblick darauf, dass für Spätfolgen und Rückfälle auch

nachdienstliche zivile Einwirkungen ursächlich sein können, kann die Identität

der gemeldeten Spätfolge oder Rückfalls mit der ursprünglichen

Gesundheitsschädigung für sich allein nicht haftungsbegründend sein. Vielmehr

bedarf es darüber hinaus eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs

der Spätfolgen oder des Rückfalls mit Einwirkungen während des Dienstes

(STEGER, Haftungsgrundsätze, S. 174; SCHLAURI, Militärversicherung, S. 30 Rz

77). (…)” (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 24, pag. 97-98).

In questo senso il TCA non

ravvisa motivi per scostarsi dalla valutazione operata dal dr. __________

secondo la quale la diagnosi, posta dal dr. __________ il 4 ottobre 2016, di “(…)

esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di

pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)” (doc.

8) è “(…) solo in possibile relazione con l'affezione assunta

dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né

tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17).

È dunque a ragione, lo si

ribadisce, che la SUVA Divisione assicurazione militare ha negato una propria

responsabilità in base all’art. 6 LAM.

2.5

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che la SUVA

Divisione assicurazione militare ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni.

La decisione

impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti