41.2018.1
Nessuna responsabilità ex art. 6 LAM perché non dato un nesso causale (non si si é trattato di una recidiva, né di una ricaduta, né di un postumo tardivo)
12 settembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
41.2018.1
fs
Lugano
12 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 marzo 2018 emanata da
SUVA - Divisione assicurazione militare, 6009 Lucerna
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1994, durante la
scuola reclute svolta dal 10 marzo al 31 luglio 2014, il 25 luglio 2014, in
occasione della marcia di 50 km, ha accusato forti dolori inguinali/addominali (cfr.
la notifica del 26 agosto 2014 sub doc. 2: “(…) Giorno d’entrata in
servizio: 10.03.2014. Giorno del licenziamento: 31.07.2014. […] Inizio e
decorso della malattia, risp. data dell’infortunio e dinamica precisa (ev.
allegati): venerdì 25 luglio 2014 durante la marcia dei 50 km. (…)”, e il
rapporto del medico civile dr. __________, FMH in medicina generale/medicina
sportiva SSMS, che, dopo la consultazione del 20 agosto 2014, il 5 settembre
2014 ha attestato che “(…) il paziente ha presentato al 25.7.2014, durante
una marcia di 50 km, dopo 20 min di marcia dei forti dolori nella regione
inguinale. Ora persistenza della sintomatologia algica all’inserzione degli
aduttori. […] Dolenzia alla palpazione nella regione pubica all’inserzione
degli aduttori. […] Esiti di contrattura muscoli aduttori a dx con sintomatologia
di pubalgia. […] Attualmente onde d’urto con miglioramento della
sintomatologia. […] Durata probabile della cura medica ulteriore: ca. 1 mese. (…)”
(doc. 2)).
A far tempo dalla
consultazione del dr. __________ del 20 agosto 2014 e sino al 15 settembre
2014, l’assicurazione militare ha preso a carico le visite presso il detto
medico oltre che quattro sedute di fisioterapia.
1.2. Il dr. __________, il 4
ottobre 2016 – dopo che l’assicurato aveva comunicato all’Ufficio affari
militari, con lettera del 20 luglio 2016 (cfr. doc. 4), l’impossibilità di
svolgere il corso di ripetizione previsto dal 25 luglio al 12 agosto 2016 –,
ha trasmesso all’assicurazione militare un rapporto medico nel quale, posta la
diagnosi di “(…) esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx,
sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50
km. (…)”, ha precisato che il “(…) paziente è stato sottoposto a 7
sedute con onde d’urto con una completa remissione della sintomatologia. (…)”
(doc. 8).
1.3. Con decisione su opposizione
dell’8 marzo 2018 (doc. A = doc. 34) la SUVA Divisione assicurazione militare,
Lucerna, ha confermato la decisione del 24 aprile 2017 con la quale la SUVA
Divisione assicurazione militare, Bellinzona, ha stabilito, per __________, che
“(…) gli “esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a destra,
sintomatologia di pubalgia (ricaduta infortunio del 25.07.2014) dopo marcia 50
km” annunciata dal dr. __________ il 04.10.2016 sono solo in possibile
relazione con l’affezione assunta dall’assicurazione militare nel 2014, non
essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo. […] In
mancanza di una prevalente probabile relazione tra gli attuali disturbi e il
servizio assolto nel 2014 come richiesto dall’art. 6 LAM, l’assicurazione
militare non può prendersi a carico le cure instaurate da parte del dr. med. __________
dal 20.07.2016. (…)” (doc. 23).
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, tramite la RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con
il quale – sostenendo, in sostanza, che il medico di circondario dr. __________
“(…) si è limitato a riassumere gli eventi debilitanti del ricorrente
esponendo una cronistoria dei dolori sofferti dall’insorgente. Egli è semplicemente
giunto alla conclusione di non riconoscere un rapporto di causalità tra i
postumi sofferti dall'insorgente e l'infortunio del 25 luglio 2014,
semplicemente a causa del tempo trascorso tra l'annuncio della ricaduta ed il
termine delle cure di fisioterapia avvenuto nel settembre 2014. Non va dimenticato
come il medico di circondario abbia volutamente deciso di non sottoporre
l'insorgente ad una visita, precludendosi così un accertamento approfondito e completo
dal profilo medico. Si contesta, quindi, la procedura di accertamento svolta dall'assicurazione
militare e dal di lei medico di circondario. Le conclusioni a cui quest'ultimo
è giunto, e su cui si fonda la decisione querelata, non apporta alcun argomento
medico-scientifico. […] Contrariamente alle criticabili valutazioni ed
accertamenti esperiti dall'assicurazione militare e dal proprio medico di circondario,
quanto espresso dal dr. med. __________ è sempre stato, dal profilo medico,
sicuramente più approfondito e completo. Merita critiche la conclusione alla
quale è giunto il medico di circondario. In questo contesto egli è dell'idea
che l'insorgere dei dolori inguinali/addominali subiti dal ricorrente siano da
ricondurre all’attività sportiva di quest'ultimo. Una conclusione, questa, non
avvalorata da valutazioni approfondite e che, oltre ad essere semplicistica e
superficiale, non trova riscontro nei fatti in quanto i dolori accusati
dall'insorgente sono sempre stati presenti anche durante una semplice deambulazione.
Tali disturbi hanno inoltre costretto il ricorrente ad interrompere l'attività agonistica
Fatti
di calciatore, con evidenti ripercussioni sulla sua qualità di vita. (…)” (I,
punti 7 e 9, pagg. 3 e 4) – ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata.
1.5. Con la risposta di causa la SUVA
Divisione assicurazione militare ha chiesto di respingere il ricorso. Dei
motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
1.6. Con scritto del 22 maggio
2018 – visti il certificato medico 15 aprile 2018 nel quale il dr. __________,
posta la diagnosi di “(…) pubalgia cronica a dx. (…)”, ha osservato che “(…)
nonostante fisioterapia e stop dell’importante attività sportiva (allenamenti e
partite di calcio) soffre di dolori inguinali a dx anche dopo camminate lunghe
(per esempio visitare una città). (…)” (V/1) e la decisione 16 aprile 2018
con cui la commissione visita sanitaria per il servizio d’istruzione (CVSI) lo
ha assegnato alla nuova funzione quale soldato di istruzione e supporto (V/2-3)
– l’insorgente ha sostenuto che detta documentazione conferma le proprie
argomentazioni (V).
1.7. Con lettera del 6 giugno
2018, trasmessa per conoscenza all’insorgente (VIII), la SUVA Divisione
assicurazione militare ha comunicato al TCA che “(…) le informazioni
desumibili dai precitati documenti – in buona sostanza, il fatto che il
ricorrente soffra di pubalgia cronica a destra ed il conseguente cambio
d’incorporazione in seno all’esercito – non permettono, a nostro modo di vedere,
di giungere a conclusioni diverse da quelle esposte con la decisione impugnata.
(…)” (VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare ha
negato, ex art. 6 LAM, il diritto a prestazioni non essendo dimostrata con
probabilità preponderante una relazione tra l’assunzione dell’affezione del
2014 (cfr. consid. 1.1) – “(…) Esiti di contrattura muscoli aduttori
a dx con sintomatologia di pubalgia. (…)” (doc. 2, punto 28) – e la
ricaduta annunciata tramite il dr. __________ (cfr. consid. 1.2) che, nel
rapporto medico del 4 ottobre 2016, ha posto la medesima diagnosi di “(…)
esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di
pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014). (…)” (doc. 8).
2.2. L’art. 6 LAM (rimasto
invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce che se
l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un
chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono
invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde
soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o
aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità
preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione
assicurata.
Al riguardo va fatto
presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta
quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da
richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità
lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un
lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente
diversa (DTF 123 V 138).
Affinché un'affezione
annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia
assunta dall’assicurazione militare dev'essere accertato con probabilità
preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento
assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi, op. cit., ad art.
6, N. 17 pag. 96).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
Quanto alla prova
dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l'evento
assicurato essa deve essere portata dall’assicurato (Mäschi, op.
cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.3. Dagli atti, come accennato
(cfr. consid. 1.1), risulta che dal 20 agosto 2014 e sino al 15 settembre 2014
l’assicurazione militare ha preso a carico le visite presso il dr. __________,
oltre che quattro sedute di fisioterapia, ritenuta la diagnosi posta dallo
stesso medico di “(…) Esiti di contrattura muscoli aduttori a dx con
sintomatologia di pubalgia. (…)” (doc. 2).
Il dr. __________ –
chiamato a rispondere alla domanda: “(…) Ritiene l’affezione “esiti di
contrattura muscolare aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia” annunciata dal
dr. __________ il 04.10.2016 in relazione prevalentemente probabile con
l’affezione assunta dall’AM nel 2014? (…)” (doc. 9) –, nella “Nota
per gli atti” del 24 novembre 2016 (doc. 12), osservato, in particolare,
che secondo gli autori Ramseier/Debrunner le esigenze dei sintomi a ponte
dell’affezione “esiti di contrattura muscoli aduttori con sintomatologia di
pubalgia” sono: “(…) a) Chiara differenza con i disturbi usuali generali,
che compaiono di quando in quando […] b) Intensità acuta e costanza di
questi disturbi, il che vuol dire comparsa più volte al mese […] c)
Chiara e durevole influenza sulla qualità di vita […] d) L’intensità
obbliga il paziente ad un’automedicazione (autoterapia), ad una cura medica /
fisioterapica / con probabile riduzione del rendimento lavorativo (…)”
(doc. 12, pag. 3), ha invitato il Servizio esterno a chiarire detti aspetti.
L’insorgente è quindi
stato sentito dal Servizio esterno il 30 novembre 2016 (cfr. doc. 14) e il
relativo verbale è stato trasmesso il 3 gennaio 2017 al dr. __________ (cfr.
doc. 16).
Nella “Nota per gli
atti” del 3 febbraio 2017 (doc. 17), richiamato il succitato verbale del 30
novembre 2016 e rimandando alla precedente nota del 24 novembre 2016, il dr. __________
si è così espresso: “(…) Ora, in data 30.11.2016, il servizio esterno ha
chiarito gli aspetti che avevo richiesto di chiarire, ovvero: "Anamnesi pubalgia durante la SR 2014: Da giugno
2014 accusavo dei fastidi in particolare alla sera nella zona
inguinale/addominale a destra. Pensavo fossero dovuti agli sforzi. Ne avevo
parlato al sergente __________. Non mi sono però annunciato in quel momento in
infermeria. Il 25.07.2014 durante la marcia finale dei 50 km con l'equipaggiamento
leggero, il fucile e la sussistenza, dopo una trentina di km, a differenza di
quanto indicato dal Dr. med. __________ nella notifica del 05.09.2014 dovuta ad
un mal inteso, ho accusato l'insorgenza di forti dolori addominali a destra.
Con molta perseveranza e fatica ho terminato la marcia. Era un venerdì e sono
rientrato al domicilio per il congedo di fine settimana. I dolori sono durati
2-3 giorni. Era l'ultima settimana della SR e non vi erano più sforzi da
compiere ed ho terminato il servizio il 31.07.2014 senza annunciarmi in
infermeria. Cure dopo il servizio: Dopo il servizio i dolori riapparivano
soltanto camminando a lungo. Mi sedevo per circa mezz'ora e i dolori si
attenuavano. Dopo di ciò se camminavo ancora per una lunga distanza ecco che i
dolori riapparivano. A riposo evidentemente nessun dolore. Visto però il
perdurare della problematica il 20.08.2014 mi sono recato dal mio medico di
famiglia il Dr. med. __________ che mia [ndr. recte: mi ha] prescritto quattro
sedute di onde d'urto. Come detto sopra in settembre 2014 ho fatto qualche
allenamento di calcio ma ho smesso a causa che forzando i dolori
inguinali/addominali a destra ricomparivano sempre. Anamnesi dopo la SR 2014 in
vita civile: Dopo le sedute di onde d'urto sembrava che la situazione andasse
meglio. Tuttavia forzando e solo camminando a lungo i dolori riapparivano
regolarmente, però meno intensi che subito dopo la SR. Non vi è stata una
insorgenza ma delle risorgenze forzando. Non vi è stato nemmeno un nuovo evento
traumatico. Con la sospensione del calcio e studiando a __________ non
compiendo quindi sforzi i dolori scompaiono. Cure recenti nel 2016: vista la
situazione che solo camminando a lungo la problematica perdura, mi sono rivolto
di nuovo al Dr. med. __________ in luglio 2016 per capire se fossi in grado di
svolgere il corso di ripetizione. Il medico mi ha sconsigliato di fare il corso
allestendo un certificato per la dispensa. Mi ha prescritto onde d'urto e nel
prosieguo aggiungendo un ciclo di fisioterapia tra luglio 2016 e settembre
2016. Per il momento non sono previste ulteriori visite dal medico curante.
Disturbi attuali: quando i dolori riappaiono anche camminando a lungo, essi
sono acuti e devo fermarmi e sedermi un momento finché si attenuano per poter
proseguire". In conclusione, nel periodo tra la fine della SR
regolarmente portata a termine il 31.07.2014 ed il riannuncio del Dr. med. __________
Considerandi
del 04.10.2016 ed il termine delle cure di fisioterapia per pubalgia in
settembre 2014 (cure prescritte allora dal medico curante a seguito
dell'annuncio del 20.08.2014, dopo il servizio), il signor RI 1 non è stato più
in cura per la problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) di data 20.08.2014,
ovvero per "esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia
di pubalgia", cadono quindi definitivamente i presunti sintomi a ponte
discussi nella mia presa di posizione del 24.11.2016, sintomatologia a ponte
che quindi il signor RI 1 non ha presentato dopo il settembre 2014 e fino al
riannuncio di ottobre 2016. Posso quindi rispondere alla domanda
dell'assicurazione militare se io ritenga l'affezione "esiti di
contrattura muscolare muscoli adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia" annunciata
dal Dr. med. __________ il 04.10.2016 in relazione prevalentemente probabile
con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel 2014, nel seguente
modo: Risposta: L'affezione "esiti di contrattura muscolare muscoli
adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia" annunciata dal Dr. med. __________
il 04.10.2016 è solo in possibile relazione con l'affezione assunta
dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né
tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17).
2.4
Questo Tribunale, viste le
succitate risultanze (cfr. consid. 2.3) e ricordato che, secondo l’art. 6 LAM, la
prova dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l'evento
assicurato deve essere portata dall’assicurato (cfr. consid. 2.2), deve
concludere che a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare –
fatta propria la valutazione del dr. __________ secondo la quale la diagnosi,
posta dal dr. __________ il 4 ottobre 2016, di “(…) esiti di contrattura
muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di pubalgia (ricaduta
infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)” (doc. 8) è “(…) solo
in possibile relazione con l'affezione assunta dall'assicurazione militare nel
2014, non essendone una recidiva/ricaduta né tantomeno un postumo tardivo, ex
art. 6 LAM. (…)” (doc. 17) – ha escluso una responsabilità ex art. 6
LAM.
Infatti, visti gli
accertamenti svolti dal servizio esterno su suo invito e finalizzati a fare
luce sulle esigenze dei sintomi a ponte (cfr. doc. 12 e 14), il dr. __________
ha concluso che “(…) il signor RI 1 non è stato più in cura per la
problematica annunciata dopo il servizio (SR 2014) di data 20.08.2014, ovvero
per "esiti di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di
pubalgia", cadono quindi definitivamente i presunti sintomi a ponte
discussi nella mia presa di posizione del 24.11.2016, sintomatologia a ponte
che quindi il signor RI 1 non ha presentato dopo il settembre 2014 e fino al
riannuncio di ottobre 2016. (…)” (doc. 17).
Va al riguardo ricordato
che, secondo costante giurisprudenza federale, ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 351).
In concreto, da una parte
il dr. __________ non ha preso alcuna posizione in merito alla valutazione del
dr. __________ (tale non può certo essere ritenuto lo stringato
certificato medico del 15 aprile 2018 nel quale, posta la diagnosi di pubalgia
cronica, ha osservato che “(…) nonostante fisioterapia e stop
dell’importante attività sportiva (allenamenti e partite di calcio) soffre di
dolori inguinali a dx anche dopo camminate lunghe (per esempio visitare una
città). (…)” (V/1)). Dall’altra parte, quale semplice allegazione di
parte, l’insorgente si è limitato ad addurre – lo si ribadisce senza
produrre alcuna prova e tantomeno una presa di posizione medica al riguardo –
che “(…) contrariamente alle criticabili valutazioni ed accertamenti
esperiti dall'assicurazione militare e dal proprio medico di circondario,
quanto espresso dal dr. med. __________ è sempre stato, dal profilo medico,
sicuramente più approfondito e completo. (…)” (I, punto 9, pag. 4).
Quanto alle censure
secondo le quali “(…) non va dimenticato come il medico di circondario abbia
volutamente deciso di non sottoporre l'insorgente ad una visita, precludendosi
così un accertamento approfondito e completo dal profilo medico. […] Merita
critiche la conclusione alla quale è giunto il medico di circondario. In questo
contesto egli è dell'idea che l'insorgere dei dolori inguinali/addominali
subiti dal ricorrente siano da ricondurre all’attività sportiva di
quest'ultimo. (…)” (I, punti 7 e 9, pagg. 3 e 4), questo Tribunale può fare
proprie le osservazioni del dr. __________ che, interpellato dall’avv. __________
(cfr. doc. 32), nella nota per gli atti del 21 febbraio 2018, ha così risposto
alle domande postegli: “(…) D1.): Per quali motivi, a
tutt'oggi, non si è mai ritenuto necessario convocare l'assicurato per una
visita medica in sede? R.): Rispondo che nel rapporto del medico curante
il collega dr. med. __________ del 04.10.2016, nel quale annunciava "Esiti
di contrattura muscolare mm. adduttori a dx, sintomatologia di pubalgia
(ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 Km", era pure scritto
che il medico curante aveva sottoposto a 7 sedute di onde d'urto con una completa
remissione della sintomatologia (il sottolineato è mio). Dopo la ricezione
del rapporto del dr. __________, riepilogo cronologicamente i fatti, come segue,
nell'ordine: Il dossier mi è stato trasmesso l'11.10.2016 (senza menzione
d'urgenza) ed io nei giorni successivi ho preso contatto con il medico curante,
ma al telefono la sua segretaria mi aveva risposto che il medico era assente
per un certo tempo, nel frattempo avevo discusso del caso con il gestore del
caso e dato quindi l'incarico di effettuare un servizio esterno (vedi lettera A
al signor RI 1 del gestore del 14.11.2016). Il 24.11.2016 scrivo la mia nota
per gli atti. Dal momento che nel citato rapporto del dr. med. __________ era
scritto del decorso favorevole e che la cura era terminata, non ho avuto motivo
di convocare l'assicurato per una visita medica in sede visto quanto sopra: una
visita medica con paziente asintomatico a quel momento e dopo le cure del caso
non avrebbe portato alcun nuovo elemento obiettivo tale da modificare la mia
presa di posizione, gli atti erano molto ben chiari nel delineare la situazione,
decorso, sintomatologia e obiettività come scritto nel rapporto del collega. Ribadisco
qui ancora una volta la contraddizione del primo annuncio del 05.09.2014, fatto
circa un mese dopo l'evento riferito dal signor RI 1 al medico curante dopo
aver terminato la SR 2014 (terminata normalmente il 31.07.2014): il paziente
dice dopo 30 Km di marcia, il medico curante scrive "Il paziente ha
presentato al 25.07.2014, durante una marcia di 50 Km, dopo 20 minuti di marcia
dei forti dolori nella regione inguinale", in occasione della visita al
paziente del 20.08.2014. Il fatto non costituisce alcun infortunio, l'AM aveva
assunto l'annuncio (fatto dopo il termine del servizio): "Esiti di
contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia". Ancora
una contraddizione da osservare: nel suo riannuncio 2 anni dopo il termine
delle cure legate alla pubalgia annunciata l'11.09.2014, ovvero il 04.10.2016,
il dr. med. __________ scrive: "Disturbi: Dolori nella regione inguinale
dx sotto sforzo (attività sportiva) e deambulazione" (ancora una
volta il sottolineato è volutamente mio). Ciò è palesemente in contraddizione
con quanto dichiarato dal signor RI 1 al servizio esterno il 30.11.2016: "Sport:
Calcio a livello agonistico in terza lega con I'US __________. Dopo la SR 2014
terminata il 31.07.2014 ho svolto qualche allenamento da settembre 2014 non
regolarmente, ma a causa dei dolori inguinali / addominali non ho mai più giocato
in partita da inizio del campionato ovvero settembre 2014. Sci a livello amatoriale
smesso da vari anni" (il sottolineato è mio). Questa sua dichiarazione è
ancora una prova a favore della guarigione della pubalgia nel mese di settembre
2014.
Insomma, queste contradditorie affermazioni mi hanno poi portato alle
conclusioni della mia seconda nota per gli atti del 03.02.2017, ovvero che:
"Nel periodo tra la fine della SR regolarmente portata a termine il
31.07.2014
ed il riannuncio del dr. med. __________ del 04.10.2016 ed il
termine delle cure di fisioterapia per pubalgia in settembre 2014 (cure
prescritte allora dal medico curante a seguito dell'annuncio del 20.08.2014,
dopo il servizio), il signor RI 1 non è stato più in cura per la problematica
annunciata dopo il servizio (SR 2014) in data 20.08.2014, ovvero per gli esiti
di contrattura muscoli adduttori a dx con sintomatologia di pubalgia". In
definitiva una pubalgia si è ripresentata nel corso del 2016 ma a causa di
"attività sportiva", senza più relazione con il servizio (SR 2014) i
cui effetti sono cessati – come chiaramente evidenziano gli atti – nel
settembre 2014. D2.): Al fine di evadere la pendente procedura di
opposizione, ritiene di utilità procedere ad una visita medica dell'assicurato?
R.): Men che meno ora. (…)” (doc. 31).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo al (già sopra citato)
certificato medico del 15 aprile 2018 del dr. __________ (V/1) e alla decisione
16.
aprile 2018 con cui la commissione visita sanitaria per il servizio
d’istruzione (CVSI) ha assegnato l’insorgente alla nuova funzione quale soldato
di istruzione e supporto (V/2-3).
Al riguardo a ragione la
SUVA Divisione assicurazione militare, con scritto del 6 giugno 2018, ha
rilevato che “(…) le informazioni desumibili dai precitati documenti – in
buona sostanza, il fatto che il ricorrente soffra di pubalgia cronica a destra
ed il conseguente cambio d’incorporazione in seno all’esercito – non
permettono, a nostro modo di vedere, di giungere a conclusioni diverse da
quelle esposte con la decisione impugnata. (…)” (VII).
Va qui
ricordato che nel commentario della LAM si legge che “(…) nach dem Wortlaut des
Gesetzes besteht zwar insofern eine Besonderheit, als sich die vorausgesetzte
Kausalität auf den Zusammenhang mit der versicherten ursprünglichen Gesundheitsschädigung
bezieht. Schon im Hinblick darauf, dass für Spätfolgen und Rückfälle auch
nachdienstliche zivile Einwirkungen ursächlich sein können, kann die Identität
der gemeldeten Spätfolge oder Rückfalls mit der ursprünglichen
Gesundheitsschädigung für sich allein nicht haftungsbegründend sein. Vielmehr
bedarf es darüber hinaus eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs
der Spätfolgen oder des Rückfalls mit Einwirkungen während des Dienstes
(STEGER, Haftungsgrundsätze, S. 174; SCHLAURI, Militärversicherung, S. 30 Rz
77). (…)” (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 24, pag. 97-98).
In questo senso il TCA non
ravvisa motivi per scostarsi dalla valutazione operata dal dr. __________
secondo la quale la diagnosi, posta dal dr. __________ il 4 ottobre 2016, di “(…)
esiti di contrattura muscolare muscoli aduttori a dx, sintomatologia di
pubalgia (ricaduta infortunio 25.07.2014) dopo marcia di 50 km. (…)” (doc.
8) è “(…) solo in possibile relazione con l'affezione assunta
dall'assicurazione militare nel 2014, non essendone una recidiva/ricaduta né
tantomeno un postumo tardivo, ex art. 6 LAM. (…)” (doc. 17).
È dunque a ragione, lo si
ribadisce, che la SUVA Divisione assicurazione militare ha negato una propria
responsabilità in base all’art. 6 LAM.
2.5
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che la SUVA
Divisione assicurazione militare ha negato all’assicurato il diritto a
prestazioni.
La decisione
impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti