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41.2019.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del PS __________ di __________, nel loro

rapporto dell'11.10.2016 parlano di due possibili origini del quadro clinico

all'ingresso del paziente nel loro servizio:

quadro clinico d'entrata caratterizzato da grave

acidosi respiratoria e lattica con carbonarcosi (pH 7,17, pCO2=10 KPa) ed

instabilità emodinamica.

- L'ECG d'ingresso - che ho preso in visione - delle

ore 00:43:30 del 01.10.2016 mostra una fibrillazione atriale normocardica

(frequenza ventricolare variabile tra 69 e 88 bpm), con blocco completo di

branca destro ed un sopraslivellamento del tratto ST da 1 fino a 3 mvolt nelle

derivate inferiori (D2-D3-aVF), con sottoslivellamento di 2-3 mvolt (speculare)

nelle derivate latero-basali DI e aVL, che sono l'espressione di una lesione

acuta miocardica (= infarto miocardico acuto in sede inferiore), ovvero di uno

STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction).

Nella lettera di decesso, si parla infatti di un

aumento degli enzimi di miocardiocitolisi, ovvero di necrosi miocardica, la

T-troponina.

1º) Si configura quindi l'ipotesi diagnostica di uno

schock cardiogeno su STEMI, quale possibile origine del quadro clinico

d'ingresso, che porterà poi al decesso del paziente avvenuto Io 02.10.2016 alle

13:40 (v. atto di morte - doc .812).

2º) La seconda possibile origine dello schock potrebbe

essere uno schock settico, ovvero su base infettiva, di origine dalle vie urinarie,

in paziente portatore di catetere vescicale (CV) a causa di un carcinoma

prostatico diagnosticato nel 2012, affezione non di competenza dell'AM (doc.

802).

Gli esami allegati alla lettera di decesso mostrano

tuttavia una modica sindrome infiammatoria con una leucocitosi neutrofila =

10200/mmc, granulociti neutrofili = 70% (valore normale), una PCR solo poco

aumentata a 12 mg/L (vn < 5 mg/L), il tempo di protrombina (tempo di Quick)

= 43%, INR (iniziale) = 1,6 (paziente anti-coagulato con Sintrom). Il sedimento

urinario è patologico con leucocituria > 40 / campo e batteriuria. Tuttavia

il paziente è portatore di un CV a dimora e l'infetto cronico è quasi la norma

nei pazienti portatori di un CV: le regole dell'arte raccomandano di non trattare

questi infetti se non in caso di stato febbrile associato o chiari segni di

infezione delle vie urinarie (Urosepsis: emocolture ed Uricult positivi, dolori

alle logge renali, rialzo febbrile > 38ºC, brividi, malessere generale.

ecc.).

Nella lettera di decesso non ho potuto verificare tali

segni perché sono assenti.

In ogni caso, sia che si sia trattato di uno schock

cardiogeno sia settico, entrambe tali patologie esulano dalla competenza

dell'assicurazione militare non essendo affezioni assicurate, né in alcuna

relazione con l'affezione assicurata.

(…)" (doc. 817, pagg. 8-11; sottolineature del redattore).

Sempre il dr. __________ ha

poi formulato la seguente “Conseguenza” e “Soluzione delle questioni”:

"

(…)

CONSEGUENZA

Quale conseguenza di un arresto cardiaco su un'aritmia

maligna (probabile "torsaide de point") indotta con alta probabilità

dalla chinidina utilizzata allo scopo di convertire farmacologicamente una

fibrillazione atriale persistente, arresto cardiaco avvenuto il 15.06.1981

mentre l'assicurato era degente in ospedale (in servizio), il signor __________

riportò un grave e persistente danno cerebrale, con una encefalopatia

post-anossica e tetraplegia.

Considerandi

II paziente soffriva già prima del servizio di

un'aritmia, risalente pare alla sua gioventù, ma l'unica prova dell'antecedenza

è una visita medica per assicurazione sulla vita effettuata il 20.01.1981,

prima del servizio, in occasione della quale venne effettuato un elettrocardiogramma

che mostrava una fibrillazione atriale tachicardica: a quel momento il paziente

dal lato cardiaco era ben compensato.

La cardiomiopatia congestizia, in seguito manifestata,

associata alla fibrillazione atriale, tuttavia non è stata correlata con

l'arresto cardiaco e la seguente encefalopatia postanossica (post REA) che è

l'affezione assicurata dall'AM, come ben espresso nella sua perizia del

21.07.1982

il Prof. dr. med. __________ (doc. 123).

In data 02.10.2016, il signor RI 1 è deceduto a causa

di un quadro clinico di insufficienza respiratoria globale e carbonarcosi

causato in diagnosi differenziale o da uno schock cardiogeno (probabile STEMI,

ovvero infarto miocardico acuto in sede inferiore) oppure di origine infettiva.

Entrambi tali quadri clinici, sia che la causa mortis

sia dovuta ad uno schock cardiogeno sia che sia dovuta ad uno schock settico,

non sono in alcuna relazione con l'affezione assicurata dall'AM, ovvero

l'arresto cardiaco del 15.06.1981 e la encefalopatia postanossica conseguente

alla rianimazione.

SOLUZIONE DELLE QUESTIONI

Passo quindi a valutare la relazione tra l'affezione

assicurata e la causa mortis.

Sulla base di quanto ampiamente discusso nei Capitoli

"Valutazione" e "Conseguenza", valuto che non via sia

alcuna relazione tra la causa mortis e l'affezione assicurata, non essendone

l'insufficienza respiratoria globale con carbonarcosi e quadro di schock in DD:

settico a partenza urinaria, cardiogeno su/con STEMI né una recidiva / ricaduta

né tantomeno un postumo tardivo, ex. art. 6 LAM. (…)" (doc. 817, pagg.

11.

e 12; sottolineature del redattore)

2.3.3

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (DTF 136 V 376 consid. 4, pag. 377, con riferimenti

giurisprudenziali e alla dottrina).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il

Tribunale federale, nella DTF 135 V 465, ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza

delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

In proposito vedi pure STF

8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 con riferimenti ivi citati).

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, pag.

311.

consid. 1, 1996 U 252, pagg. 191 segg.; DTF 122 V 157, consid. 1c pagg. 160

e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352 e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5.3; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002, consid. 3.3; SVR 2000 UV

Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.3.4

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal medico di circondario dr. __________ (che a sua volta ha

attinto alla succitata perizia 21 luglio 1982 del Prof. Dr. med. __________

sub. doc. 54) secondo il quale “(…) non vi sia alcuna

relazione tra la causa mortis e l'affezione assicurata, non essendone

l'insufficienza respiratoria globale con carbonarcosi e quadro di schock in DD:

settico a partenza urinaria, cardiogeno su/con STEMI né una recidiva / ricaduta

né tantomeno un postumo tardivo, ex. art. 6 LAM. (…)” (doc. 817, pagg. 12),

vada confermata.

In effetti, agli atti non

figurano certificazioni specialistiche divergenti, atte a suscitare dei dubbi – nemmeno lievi; tale non può essere

ritenuto il rapporto 19 dicembre 2016 del dr. __________, FMH in medicina

generale (quindi nemmeno specialista in materia), che, senza nemmeno

puntualmente confrontarsi con le succitate valutazione 22 novembre 2016 del dr.

__________ e la perizia 21 luglio 1982 del Prof. Dr. med. __________ (cfr.

consid. 2.3.2), si è limitato a sostenere che “(…) vi comunico che il signor

__________ era affetto da una cardiomiopatia dilatativa post-ischemica e che il

decesso avvenuto in data 02.10.2016 é da imputare ad un'insufficienza

respiratoria globale con un quadro di shock cardiogeno su un infarto

miocardicosubacuto. L'origine del decesso in conclusione è quindi strettamente

legato alla patologia per cui il paziente beneficiava di una rendita di

invalidità dell'assicurazione militare al 100%. (…)” (doc. 820) – circa la fondatezza del parere espresso

dal medico di circondario dell’assicurazione militare che, ancora nella “nota

per gli atti” del 5 gennaio 2017, ha osservato come “(…) iI dossier

dell'ex-Assicurato si compone di 3 faldoni che sono stati da me attentamente

valutati, in particolare l'esauriente perizia universitaria del Prof. __________

di __________, che - da quanto scrive il dr. med. __________ - non ha purtroppo

letto, prima di scrivere il suo rapporto del 19.12.2016: il suo rapporto non

apporta nulla di nuovo né di rilevante a quanto da me scritto e valutato il

25.11.2016

Pertanto ribadisco "hic et nunc" integralmente quanto già

scritto e valutato nella mia valutazione medico-assicurazione del 25.11.2016.

(…)” (doc. 823).

In questo senso a ragione con

la risposta di causa l’amministrazione ha addotto che “(…) in ispecie, le

conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ - perito della convenuta ed

esperto in Cardiologia - si ritengono meritevoli di pieno credito. Come appunto

il dr. __________ ha tenuto a ben sottolineare alla pagina 11 della sua

dettagliata valutazione peritale del 25.11.2016, giova qui brevemente ricordare

che il marito della ricorrente subì un arresto cardiaco il 15.6.1981 durante

una degenza in ospedale (in servizio), indotto - con alta probabilità - dalla

somministrazione di chinidina. Quale conseguenza (dell'arresto cardiaco), il

paziente riportò un grave e durevole danno cerebrale: ossia, l'affezione

correttamente presa a carico dalla convenuta. È allora di conseguenza corretto

affermare che la convenuta non ha mai preso a carico alcuna lesione cardiaca di

cui, peraltro, il marito della ricorrente era effettivamente afflitto.

Pertanto, da quanto precede, mal si vede come si possa dare maggiore credito

alle conclusioni rese dal dr Rizza, posto come questo medico abbia ritenuto di

poter stabilire la causa mortis prendendo come pretesto - a torto - il fatto

che il paziente era per l'appunto affetto da una cardiopatia (cardiomiopatia

dilatativa post-ischemica). (…)” (III, pag. 3).

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dunque dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193

consid. 2 pag. 195), che il decesso del marito dell’insorgente non è riconducibile

all’affezione assicurata e, meglio, all’encefalopatia anossica post-REA,

patologia per la quale egli era al beneficio di una rendita al 100% (cfr.

consid. 1.1 e 2.1).

In questo senso la domanda

di “(…) allestimento di una perizia specialistica super partes (…)”

(I, pag.6) va disattesa e la risposta accolta laddove si chiede che “(…)

proprio poiché ritiene la valutazione peritale del 25.11.2016 allestita dal dr.

__________ chiara, completa e approfondita, la convenuta è persuasa del fatto

che l'incarto sia già stato ampiamente istruito. Ragion per cui, la richiesta

di allestimento di una perizia super partes dev'essere respinta. (…)” (III,

pag. 3).

Nemmeno è possibile seguire

l’insorgente laddove – lo si

ribadisce senza apportare valida documentazione medica e formulando delle semplici

dichiarazioni di parte – si limita

a contestare le conclusioni del dr. __________ adducendo che “(…) la "forza probatoria piena" dei referti

delle assicurazioni citata nella giurisprudenza richiamata nella decisione vien

qui scalfita dalla conclusione del medico curante del signor __________ che non

può "attestare in suo favore"

"alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente" visto che il signor __________ è

deceduto. La signora RI 1, tenuto conto di quanto affermato dal dr. Rizza non

può accettare le conclusioni di SUVA Dipartimento assicurazione militare,

Lucerna. Essa ritiene che il decesso di suo marito è in relazione con la

patologia di cui egli soffriva. Inoltre va detto che se le sue condizioni di

salute fossero state diverse egli avrebbe anche potuto contrastare la patologia

acuta che lo ha portato alla morte. (…)” (I, pag. 3).

In particolare l’insorgente

si contraddice laddove, da una parte sostiene che vista l’assenza di

un’autopsia il referto del perito della SUVA Dipartimento militare sarebbe

incerto e, dall’altra parte “(…) chiede venga effettuata una perizia

superpartes commissionata da codesto Tribunale delle assicurazioni a un esperto

specializzato nella materia che, con la documentazione agli atti utilizzata

anche dai due medici, possa formulare le sue conclusioni anche

senza avere sotto mano un referto di autopsia. (…)” (I, pag. 4, la

sottolineatura è del redattore).

Giova qui ricordare che,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_847/2017 del 31 maggio

2018.

consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4

; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va qui inoltre osservato

che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.3.5

Visto quanto sopra esposto –

ribadito che non è ravvisabile (e tantomeno provato; cfr. consid. 2.2) un nesso

causale fra i motivi che hanno portato al decesso del marito dell’insorgente e

l’encefalopatia anossica post-REA (patologia per la quale egli era al beneficio

di una rendita AM al 100%; cfr. consid. 1.1) – è dunque a ragione che la

SUVA Divisione assicurazione militare, Lucerna ha negato il diritto ad una rendita

per superstite ex art. 51 LAM (cfr. consid. 2.3.1).

2.4

Rendite per coniugi nel

caso di prestazioni previdenziali insufficienti ex art. 54 LAM

2.4.1

L’art. 54 LAM, che regola le

rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali

insufficienti, stabilisce che qualora il decesso non sia la conseguenza

dell'affezione assicurata, l'assicurazione militare può corrispondere rendite

al coniuge e agli orfani dell'assicurato che, al momento del decesso,

riscuoteva una rendita d'invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se,

a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie

mancavano o erano ridotte in modo rilevante (cpv. 1) e che le rendite per

coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà delle

aliquote ordinarie (cpv. 2).

2.4.2

La SUVA Divisione

assicurazione militare, nella decisione su opposizione del 15 gennaio 2019

(doc. A) – dopo che nella

decisione del 29 gennaio 2018 (doc. 839) aveva, in particolare, indicato che “(…)

5.

Premessa indispensabile per l'assegnazione di una prestazione

cosiddetta di reversione è lo stato di un bisogno concreto. Con l'art. 54 LAM,

il legislatore ha voluto compensare un'insufficienza finanziaria subìta dal

coniuge a seguito del decesso dell'assicurato. Altrimenti detto il coniuge deve

avere realmente bisogno di un aiuto pecuniario per mantenere equo il livello di

vita. Secondo consolidata prassi dell'assicurazione militare anche il reddito

da capitali e da sostanza immobiliare deve essere considerato una forma di

prestazione previdenziale. 6. RI 1 percepisce la rendita AVS di CHF 28'200.00

annui. Dall'ultima decisione di tassazione emessa del 15.06.2017 relativa

all'anno 2015, risulta un redito da titoli e capitali di CHF 22'902.00 e un

valore locativo e affitti di CHF 249'866.00. Senza contare la sostanza

immobiliare di CHF 2'490'896.00. 7. La situazione finanziaria di RI 1

non presenta alcun bisogno pecuniario concreto per l'assegnazione di una

rendita giusta l'art. 54 LAM. (…)” (doc. 839, pag. 3) –, ha confermato il diniego di prestazioni

ex art. 54 LAM adducendo che “(…) per quanto attiene la richiesta

finalizzata all'erogazione di una rendita per superstiti straordinaria ai sensi

dell'art. 54 capoverso 1 LAM si rimanda, per brevità, a quanto già è stato

detto ai paragrafi 5, 6 e 7, sotto "Considerazioni", di cui alla

decisione impugnata. Come è stato rettamente esposto, non è in casu possibile

dare seguito a detta richiesta, non essendo adempiute tutte le indispensabili

condizioni legali - che sono cumulative. Peraltro, l'opponente espone a ragione

che la concessione di una rendita straordinaria giusta l'art. 54 capoverso 1

LAM non è subordinata al concetto di indigenza o di bisogno ai sensi della

legislazione federale in materia di prestazioni complementari AVS/AI. Trattasi

tuttavia di un rilievo irrilevante ai fini del giudizio. L'unico aspetto

veramente determinante è infatti l'identificazione delle prestazioni

previdenziali ordinarie che vanno prese in considerazione, al fine di valutare

l'eventuale diritto del richiedente alla prestazione assicurativa. Tenuto in

debito conto quanto prescrive la consolidata prassi AM in materia, secondo cui

le prestazioni previdenziali da prendere in considerazione includono anche i

redditi da capitale ed i redditi da sostanza immobiliare, dalla documentazione

fiscale agli atti si rileva agevolmente che l'opponente non dimostra alcun

concreto bisogno effettivo di ricevere - al fine di mantenere un tenore di vita

analogo a quello condotto prima del decesso di suo marito - la prestazione in

parola. E' altresì all'occorrenza indubbio che, qualora l'assicurazione

militare decidesse altrimenti, lo farebbe a totale dispregio del principio

costituzionale della parità di trattamento tra gli assicurati. Da questo punto

di vista, l'erogazione di una prestazione assicurativa come quella qui in

discussione - a favore non solo dell'opponente, ma di qualsiasi altro

richiedente in una situazione patrimoniale analoga alla sua - sarebbe

scioccante e, nel contesto del diritto svizzero della sicurezza sociale, non

meritevole di protezione giuridica. Ad ogni buon conto, l'assicurazione

militare è un'istituzione che persegue in massima parte degli obiettivi sociali

e, pertanto, non è tenuta a scalfire il principio della parità di trattamento

tra i suoi assicurati (ed i loro congiunti). (…)” (doc. A, punto 6, pagg. 9

e 10).

2.4.3

Dal canto suo l’insorgente,

con l’opposizione del 28 febbraio 2018 (doc. 840), ha così espresso il proprio

dissenso “(…) La signora RI 1 dissente da questa conclusione. Essa

percepisce unicamente la rendita AVS e non dispone di una rendita del secondo

pilastro a causa delle condizioni di invalidità del marito. Se quest'ultimo non

avesse avuto l'evento assicurato nel 1981 avrebbe continuato a lavorare e oggi

la signora RI 1 beneficerebbe di una rendita del secondo pilastro,

indipendentemente dalla sostanza e dal reddito d'altra fonte. Secondo il

Messaggio del Consiglio federale relativamente alla LAM (FF 1990 III 85) e in

particolare riguardo all'art. 54 LAM: "La

concessione è subordinata alle condizioni seguenti: In primo luogo è necessario

che le altre prestazioni previdenziali manchino oppure che siano molto esigue.

Non si allude qui all'«indigenza» o al bisogno secondo la legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/Al, bensì alla mancanza di altre prestazioni

di previdenza che consentiranno al coniuge superstite e ai figli di mantenere

in congrua misura il loro tenore di vite precedente. In secondo luogo, è

necessario che la mancanza di prestazioni previdenziali sufficienti sia almeno

in rapporto indiretto con il danno alla salute assicurato. Questo rapporto

indiretto è presunto qualora l'assicurato abbia riscosso, durante un lungo

periodo, una rendita rilevante dell'assicurazione militare. In tali

circostanze, occorre procedere dall'idea che egli non era in grado di

accumulare per la sua famiglia prestazioni previdenziali di un'ampiezza

normale. Di norma, dovrebbe trattarsi dei casi in cui l'assicurato è invalido

al 40 per cento almeno e la rendita è stata concessa durante al minimo 5 anni. Se

queste condizioni sono soddisfatte, il coniuge superstite e gli orfani hanno

generalmente diritto alla metà delle rendite ordinarie per superstiti, anche se

non sussiste un rapporto di causalità tra il decesso e l'affezione assicurata".

Le condizioni suindicate sono date nel caso concreto. Anche il concetto di

"bisogno" è chiarito nel senso che non si allude all'indigenza ma

alla mancanza di prestazioni previdenziali. Alla medesima conclusione giunge

Jürg Maeschi in "Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung

(MVG) vom 19 Juni 1992" a pag. 408 ss. In tale commentario si fa

unicamente riferimento a prestazioni previdenziali. Appare inoltre evidente che

il senso della norma di legge è quello di permettere al coniuge superstite e ai

figli di mantenere il più possibile la situazione economica invariata come se

l'evento assicurato non si fosse realizzato. Non essendoci un nesso causale fra

il decesso e l'affezione assicurata appare equo dimezzare la rendita poiché va

comunque fatta una differenza con l'eventualità in cui questo nesso di causalità

sia adempiuto. Anche le limitazioni di percentuale di invalidità e di durata

sono pertinenti poiché è corretto ritenere che l'affezione alla salute

assicurata deve avere inciso notevolmente sulla situazione economica dell'assicurato.

Ritenuto dunque che, come da art. 54 LAM, la signora RI 1 non dispone per nulla

di una rendita LPP e quindi manca una prestazione previdenziale ordinaria, essa

chiede che le venga riconosciuta una rendita secondo tale norma di legge se gli

art. 51 ss LAM non fossero applicabili. (…)” (doc. 840, pagg. 4 e 5).

Nel ricorso l’insorgente ha

inoltre puntualizzato che “(…) nella decisione dibattuta SUVA Dipartimento

assicurazione militare, Lucerna sembra abbandonare la tesi secondo cui la

rendita dell'art. 54 LAM non sarebbe dovuta a causa della situazione economica

agiata della signora RI 1 per concludere che il reddito da sostanza è da

considerare quale prestazione previdenziale ordinaria. A giudizio della

ricorrente le prestazioni previdenziali sono quelle dell'assicurazioni vecchiaia

e superstiti e quelle della legge sulla previdenza professionale. La signora RI

1.

riceve solo l'AVS. Se l'evento assicurato non si fosse realizzato suo marito

avrebbe continuato a lavorare e ora la moglie riceverebbe anche la rendita per

vedova della cassa pensioni. Non vi è nulla di "scioccante" nella richiesta della ricorrente che per

una vita si è dedicata al marito giorno per giorno standogli vicino e,

curandolo personalmente quotidianamente anche quando è stato necessario

ricoverarlo in Casa Anziani. Per tutte le conseguenze che l'evento del 1981 ha

portato con sé, per le conseguenze che le condizioni di salute del marito hanno

avuto per lei come moglie e per i suoi figli, essa chiede una sorta di

riconoscimento a titolo di rendita visto che non dispone della rendita vedovile

della cassa pensioni. La signora RI 1 ritiene che è proprio a lei anche come

vedova dell'assicurato a cui l'evento del 1981 ha cambiato l'esistenza come

moglie e madre che le deve essere riconosciuta una rendita. Pure queste

considerazioni hanno il carattere sociale che l'assicurazione militare sembra

voglia perseguire. Non vi è disparità di trattamento. Se i presupposti

dell'art. 54 LAM sono dati la rendita va erogata. Se non vengono erogate le

ordinarie prestazioni previdenziali la rendita è dovuta indipendentemente dalla

sostanza e/o dai redditi di pertinenza del beneficiario. La persona non deve

subire un danno a causa dell'evento assicurato e deve essere messa il più

possibile nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata senza che questo

evento si fosse realizzato. (…)” (I, pagg. 5 e 6).

2.4.4

Nella risposta la SUVA

Divisione assicurazione militare ha precisato che “(…) se è vero che

l'espressione usata dal legislatore è differente e che la convenuta, di

conseguenza, ha solo parafrasato quella che è comunque la volontà del

legislatore, è altrettanto sufficientemente chiaro che il richiedente, per

poter eventualmente ricevere una rendita ex art. 54 LAM, deve trovarsi in uno

stato di bisogno effettivo. Quanto precede spiega d'altronde molto bene per

quale motivo, come rettamente esposto dalla ricorrente medesima, il diritto

alla prestazione è generalmente riconosciuto - quindi, non in ogni caso - al

coniuge superstite e agli orfani qualora il loro congiunto era, al momento del

decesso, invalido almeno al 40 per cento e beneficiario di una rendita da 5

anni al minimo. Detto più concretamente, la prassi vigente prevede che per i

casi ove dalle risultanze istruttorie - documentazione fiscale in primis -

appare palese che il richiedente non si trova in uno stato di bisogno

effettivo, la questione del diritto eventuale all'erogazione della prestazione

in parola non può neppure ragionevolmente porsi a priori. Si fa peraltro notare

che quanto precede è senz'altro pienamente in linea con gli intendimenti a suo

tempo espressi dal Consiglio federale nel suo Messaggio alle Camere federali

laddove, appunto in merito all'art. 54 LAM, prima di indicare le condizioni per

un'eventuale erogazione della rendita così si è - fra l'altro - espresso (si

veda FF 1990 III 185, No 126, pagine 204-205; vista la loro importanza, alcuni

passaggi sono qui ripresi in grassetto): "Può

capitare che un paziente dell'assicurazione militare riscuota durante anni una

rendita d'invalidità e deceda per le conseguenze di un'affezione non

assicurata. Se l'invalidità aveva raggiunto un grado che gli impediva di

pretendere una rendita della previdenza professionale, i superstiti disporranno

unicamente delle prestazioni dell'AVS e il loro reddito sarà pertanto pari

soltanto ad una parte del reddito globale di cui fruivano precedentemente. Può

dunque capitare che un coniuge in età avanzata, in particolare una vedova, sia

subitamente in preda a gravi difficoltà finanziarie (...). La concessione

(della rendita ndr) è subordinata alle condizioni seguenti: In primo luogo, è

necessario che le altre prestazioni previdenziali manchino oppure che

siano molto esigue. Non si allude qui all’ "indigenza" o al

bisogno secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,

bensì alla mancanza di altre prestazioni di previdenza che consentiranno al

coniuge superstite e ai figli di mantenere in congrua misura il loro tenore di

vita precedente (...)". Nella fattispecie, da un lato strettamente

finanziario e sulla scorta delle risultanze istruttorie, appare

eufemisticamente molto dubbio che la ricorrente sia veramente stata costretta -

come implicitamente lascia intendere (volontariamente o meno) - a modificare, a

far tempo dalla scomparsa di suo marito, il proprio tenore di vita. Proprio in

considerazione della situazione economica attestata dagli atti, la convenuta ha

invece ragionevolmente dedotto che la ricorrente, per "mantenere in

congrua misura" il tenore di vita antecedente il decesso di suo marito,

non ha avuto (e non ha) bisogno alcuno di modificare le sue abitudini.

Altrimenti detto, a fronte delle cospicue entrate di cui dispone, il tenore di

vita della ricorrente non sarebbe comunque in alcuna maniera dipeso - né si

vede come potrebbe esserlo - dall'eventuale erogazione di una rendita di

reversione aggiuntiva al patrimonio disponibile. […] Come è pure già stato

esposto nella decisione impugnata, la convenuta persegue degli obiettivi

sociali che verrebbero palesemente disattesi se, in casu, alla ricorrente

venisse riconosciuta una prestazione come quella in esame (si veda al paragrafo

6.

sotto "Considerazioni"). Peraltro, appare necessario ribadire che

la ricorrente sostiene a torto che qualora sono dati i presupposti di cui

all'art. 54 LAM la rendita andrebbe "in tutti i casi" erogata, ossia "indipendentemente

dalla sostanza e/o dai redditi di pertinenza del beneficiario": è infatti chiaramente

esplicitato nella legge che l'erogazione della rendita in questione è solo una facoltà

a disposizione della convenuta, ma non sussiste alcun obbligo a suo carico. In

secondo luogo, nel pretendere che la convenuta debba intendere come prestazioni

previdenziali determinanti unicamente quelle dell'AVS e quelle della legge

sulla previdenza professionale (PP), la ricorrente dimostra di non volersi

attenere alla consolidata prassi in materia, elaborata ed applicata da anni

dalla convenuta, in conformità con la volontà espressa dal legislatore

federale. Abbondanzialmente, si fa notare che se la versione tradotta in lingua

italiana ed in lingua francese dell'art. 54 LAM capoverso 1 fa riferimento a

prestazioni previdenziali ordinarie (in francese, ordinaires), la versione in

lingua tedesca del medesimo disposto di legge è di contro più generica (è

infatti scevra dell'aggettivo "ordinarie" ed è contemplato solo il

sostantivo "Vorsorgeleistungen"). Ad ogni buon conto, è prendendo in

considerazione la prassi elaborata dalla convenuta che alla ricorrente non è

stato possibile erogare una rendita di reversione: come lo ha rettamente

indicato nel suo ricorso, il motivo principale è effettivamente da ricondurre

alla sua situazione economica agiata. Si fa infine notare che, contrariamente a

quanto afferma la ricorrente e per i motivi già addotti, la convenuta sarebbe

chiaramente incorsa in una grave disparità di trattamento, qualora le avesse

erogato la rendita di reversione in questione. (…)” (III, pagg. 4-7).

2.4.5

Nella fattispecie concreta,

occorre anzitutto rilevare che – dati

i succitati necessari presupposti (cfr. consid. 2.4.1), ovvero, il decesso del

beneficiario di una rendita d’invalidità dell’assicurazione militare (almeno

del 40% da cinque anni) non a conseguenza dell’affezione assicurata che ha

giustificato l’erogazione della rendita e le cui prestazioni previdenziali

ordinarie non hanno, per questa ragione, potuto essere costituite e/o sono

ridotte in modo rilevante –, con l’art.

54.

LAM (norma per altro di natura potestativa) il legislatore ha voluto

rispondere al caso in cui, date le suddette circostanze, il coniuge superstite

in età avanzata, in particolare la vedova, sia subitamente in preda a gravi

difficoltà finanziarie, in particolare, l’intendimento del legislatore era quello

di consentire al coniuge superstite e ai figli di “mantenere in congrua

misura il loro tenore di vita precedente“ (cfr. FF 1990 III 185, No 126,

pag. 204; cfr. supra consid. 2.4.4).

Questo Tribunale – ribadito

che l’intendimento del legislatore era quello di consentire al coniuge

superstite e ai figli di mantenere in congrua misura il loro tenore di vita

precedente essendo lo scopo dell’art. 54 LAM quello di aiutare il coniuge

superstite in età avanzata, in particolare la vedova, che si è venuta a trovare

subitamente in preda a gravi difficoltà finanziarie – ritiene che lo spirito

della norma si avvicina maggiormente al tenore della stessa nella versione

tedesca che indica “(…) die übrigen Vorsorgeleistungen (…)”

(art. 54 cpv. 1 LAM) rispetto a quello del medesimo articolo nelle versioni

italiana e francese che parlano invece “(…) di prestazioni previdenziali

ordinarie (…)” rispettivamente di “(…) les autres

prestations de prévoyance ordinaires (…)”. Al riguardo la dottrina

più autorevole precisa che la nozione di “übrige Vorsorgeleistungen”

comprende, oltre alle prestazioni del primo, secondo e terzo pilastro A (previdenza

vincolata), anche la previdenza privata non vincolata, ossia le assicurazioni

private, i risparmi, il patrimonio privato ecc. (cfr. Schlauri,

Militärversicherung, in SBVR-XIV, Soziale Sicherheit 2007, n. 206 pag. 76;

Hürzeler/Fleischanderl, in FamKomm 2017, Scheidung, Band II, pag. 457; cfr.

anche Maeschi, op. cit., ad art. 54 n. 9, pag. 410)

Non può dunque essere seguita

l’insorgente – nulla togliendo al

fatto che l’evento del 1981 le ha indubitatamente cambiato l’esistenza come

moglie e madre e che ella per una vita si è dedicata al marito assistendolo

giornalmente e curandolo personalmente anche durante i necessari ricoveri – laddove nello scritto del 19 ottobre 2017

sostiene che “(…) secondo l’art. 54 LAM una rendita è dovuta se “altre prestazioni previdenziali ordinarie mancano”

come nel caso concreto. (…)” (doc. 833).

In concreto, dagli atti

risulta che l’insorgente dal 1. novembre 2016 è al beneficio di una rendita AVS

mensile di fr. 2'350 (fr. 28'200 all’anno; cfr. doc. 831).

Dalla decisione di

tassazione del 15 giugno 2017 dei coniugi __________ (doc. 832), riferita al

periodo d’assoggettamento 1. gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, risulta inoltre quale

reddito, oltre alla menzionata rendita AVS, la rendita AVS del marito di fr.

20'964, una rendita vitalizia della moglie di fr. 2'530 e una di spettanza del

marito di fr. 2'348, un reddito da titoli e capitale di fr. 22'902 e un valore

locativo, affitti pari a fr. 249'866. Tenendo conto della rendita AVS del marito

di fr. 20'964 e delle deduzioni, il reddito imponibile complessivo ammonta a

fr. 206'300. Dalla medesima decisione di tassazione risulta una sostanza

mobiliare (titoli e capitale) di fr. 2'205'697 e una sostanza immobiliare di

fr. 2'490'896. Tolte le deduzioni legali, la sostanza netta imponibile

complessiva è di fr. 4'431'000.

Né con il ricorso né

precedentemente in sede di opposizione l’insorgente ha contestato il fatto – a

più riprese evidenziato dall’amministrazione – di trovarsi in una situazione

economica agiata, né ha addotto e tantomeno documentato come ed in che misura

la situazione risultante dalla tassazione 2015 si sia modificata a seguito del

decesso del marito avvenuto nell’ottobre 2016. V’è pertanto da ritenere che

anche dopo la morte del coniuge l’insorgente, anche se in misura non identica a

quella risultante dalla tassazione 2015, disponga di ragguardevoli entrate e di

una considerevole sostanza mobiliare ed immobiliare e che quindi la situazione

di agiatezza non sia venuta meno.

Questo Tribunale può pertanto

(senza con ciò cadere nell’arbitrio) fare propria la conclusione cui è giunta l‘amministrazione

che, nella lettera del 20 novembre 2017 indirizzata all’avv. RA 1 – fondandosi

sulla “Stellungnahme MVL vom 16.11.2017” sub doc. 834 –, ha

concluso che “(…) iI diritto ad una rendita per coniugi nel caso di

prestazioni previdenziali insufficienti secondo l'art. 54 LAM dipende dallo

stato di un bisogno concreto. Secondo costante pratica dell'assicurazione

militare anche il reddito da capitali e da sostanza immobiliare deve essere

considerato come una forma di prestazione previdenziale. Dalla documentazione

in nostro possesso, ovvero dalla decisione di rendita AVS del 05.10.2016 e

dalla decisione di tassazione del 15.06.2017 concernente il 2015, si evince che

la signora RI 1 oltre alla rendita di vecchiaia AVS dispone anche di un

ragguardevole reddito da capitali e un di importante reddito da sostanza

immobiliare. In queste condizioni finanziarie, il requisito di un bisogno

specifico non può essere considerato soddisfatto. Pertanto secondo quanto

suesposto il diritto ad una rendita per prestazioni previdenziali insufficienti

ai sensi dell'art. 54 LAM non sussiste (…)” (doc. 836).

Non si può del resto di

certo affermare che, nel caso concreto, considerata la situazione patrimoniale

e finanziaria dell’insorgente, senza il riconoscimento della qui litigiosa

prestazione di riversione essa non potrà più, come precisato nel sopra citato

Messaggio del 27 giugno 1990, “mantenere in congrua misura il … tenore di

vita precedente” rispettivamente che essa si venga a trovare “subitamente

in preda a gravi difficoltà finanziarie”.

2.4.6

Per le ragioni sopra esposte, anche

il diniego di una rendita ex art. 54 LAM va pertanto confermato.

2.5

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che la SUVA

Divisione assicurazione militare ha negato all’insorgente il diritto a

prestazioni.

La decisione

impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti