41.2021.1
Nessuna responsabilità dell'AM ex art. 6 LAM. Nessun nesso causale tra i disturbi alla colonna vertebrale e il giorno di protezione civile eseguito dall'assicurato
17 gennaio 2022Italiano50 min
sebbene il dr. med. __________, al dire dell'Assicurazione Militare, sia stato coinvolto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
41.2021.1
FS
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio 2021 emanata da
SUVA Divisione assicurazione militare, 6009 Lucerna
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1994, il giorno
8 agosto 2019 ha prestato servizio presso il __________ (di seguito __________)
a __________, partecipando a lavori di montaggio di strutture necessarie allo
svolgimento della manifestazione __________. In particolare – durante il
servizio che si è limitato a quel giorno –, si è occupato di fissare nel
terreno dei chiodi di una lunghezza di circa 1 metro utilizzando un martello
pneumatico.
Al nuovo servizio previsto
per il 12 agosto 2019 egli non si è presentato accusando dolori lombari sorti
da qualche giorno e presentando la lettera di dimissioni dello stesso giorno
del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ a __________ (di seguito __________),
nella quale il dr. __________, medico assistente, ha posto la diagnosi di “Contrattura
muscolare para-spinale sinistra” (doc. 11).
Con Comunicazione del 3
febbraio 2020 (doc. 24) – ritenuti gli accertamenti effettuati e la “Valutazione
medico - assicurativa” 16 dicembre 2019 del dr. __________ (di cui si dirà meglio
al consid. 2.3) – la SUVA Assicurazione militare ha negato una propria
responsabilità ex art. 6 LAM per i disturbi dorsali notificati e meglio per la “Contrattura
muscolare para-spinale sinistra” (doc. 24).
La SUVA Assicurazione
militare (visti la domanda 28 febbraio 2020 con cui la dr.ssa __________
ha chiesto di rivalutare il caso, l’intervento dell’avv. RA 1 e la “Valutazione
medico - assicurativa” 7 ottobre 2020 del dr. __________ (di cui si dirà
meglio al consid. 2.4)), con decisione del 27 novembre 2020 ha negato
una propria responsabilità per le affezioni patite alla schiena, ossia per la
contrattura muscolare para-spinale sinistra (notificata all’AM il 28 agosto
2019), la sindrome lombo-radicolare sinistra e l’ernia paramediana sinistra
L5-S1 (notificata all’AM nel corso dell’anno 2020), non potendo concludere con
probabilità preponderante che le suddette affezioni sono state causate o
aggravate, ai sensi dell’art. 6 LAM, durante il giorno di servizio di
protezione civile prestato l’8 agosto 2019 (doc. 52).
1.2. Con decisione su opposizione
del 30 luglio 2021 – a seguito
dell’opposizione del 21 dicembre 2020 con cui l’assicurato, tramite l’avv. RA 1
(doc. 55), ha contestato la decisione del 27 novembre 2020 della SUVA Assicurazione
militare, Bellinzona, (doc. 52) – la
SUVA Divisione assicurazione militare, Lucerna, (vista anche la “Valutazione
medico - assicurativa” del 22 giugno 2021 del dr. __________ sub doc. 61) l’ha
confermata adducendo che “(…) i presupposti per ammettere una responsabilità
dell'Assicurazione militare per le affezioni che affliggono RI 1 – segnatamente:
Fatti
i dolori lombari sorti I'8/9.8.2019, la mialgia al bicipite femorale, la
lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome lomboradicolare
sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 – non sono, con verosimiglianza
preponderante, adempiuti. Ogni erogazione di prestazioni assicurative a favore
di RI 1 in relazione alle predette affezioni è pertanto rifiutata. (…)”
(doc. 62, pag. 12).
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente
ricorso sostenendo, in particolare, che “(…) nel caso che riguarda la
presente fattispecie, sulla scorta della documentazione agli atti, degli
elementi che l'istruttoria ha fornito, dei certificati medici, ma purtroppo
anche in ragione del fatto che non tutti gli elementi che avrebbero dovuto
essere raccolti sono stati analizzati, non è possibile escludere che i problemi
riscontrati dai medici che hanno visitato il signor RI 1 e che pure lo hanno
operato siano effettivamente da ricondurre agli eventi dell'8 agosto 2019 o in
qualche modo che l'evento dell'8 agosto 2019 non abbia aggravato una situazione
già preesistente. […] Tanto per cominciare è bene rammentare che le conclusioni
a cui giungono i medici curanti del signor RI 1 non sono necessariamente le
stesse alle quali giunge il medico di fiducia dell'Assicurazione Militare, dr.
med. __________. In particolare vale qui la pena sottolineare il dissenso
manifestato dalla dr. med. __________, proprio per quanto concerne l'esistenza
di un legame di causalità. Sulla scorta di questi elementi non appare
oggettivamente possibile escludere che la contrattura muscolare, peraltro
ammessa anche dal dr. med. __________, secondo il quale gli eventi dell'8
agosto 2019 "possono" anche essere la causa della contrattura
verificata dalla dr.ssa __________, possa in qualche modo essere sfociata nelle
problematiche riscontrate successivamente, le quali sono ancora oggi fonte di
enormi dolori per il signor RI 1, a maggior ragione per il fatto che, prima
dell'evento dell'8 agosto 2019, egli non ha mai avuto alcun tipo di
problema. Infatti, anche per capire se effettivamente le problematiche
lamentate dall'assicurato fossero da ricondurre agli eventi dell'agosto 2019,
sebbene il dr. med. __________, al dire dell'Assicurazione Militare, sia stato coinvolto
in addirittura tre riprese, per ragioni che sfuggono al ricorrente, in realtà
egli non lo ha mai visitato né gli ha mai parlato, limitandosi a fornire
e confermare il proprio parere all'attenzione dell'Assicurazione Militare,
unicamente sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurato. […] Oltre
agli aspetti meramente di natura medica sono qui da menzionare anche le
incongruenze che, sebbene il perito dell'Assicurazione non le consideri
determinanti, caratterizzano la diversa versione dei fatti tra quanto descritto
dal responsabile del corso di ripetizione, fatta propria dall'AM, ed il qui
ricorrente. A prescindere dall'atteggiamento che è stato rimproverato al milite
RI 1 in occasione del servizio prestato I'8 agosto 2019 (sarebbe francamente
poco corretto se la decisione dell'Assicurazione Militare rappresentasse in
qualche modo la conseguenza per il ritardo con il quale egli si è presentato al
servizio in parola), vi è qui da sottolineare come, effettivamente, ciò che
avrebbe dovuto e potuto essere verificato con maggiore solerzia e precisione,
l'utilizzo del martello pneumatico (in realtà si trattava di un vibrocostipatore),
fornito da una ditta terza (ovvero la spettabile __________), è stato
continuativo, rispettivamente ha riguardato un attrezzo dal peso ben superiore
a 25 kg, contrariamente a quanto asserito dall'Assicurazione Militare e dal
medico di fiducia della stessa e, a conferma del dire del ricorrente, basterà
richiamare dalla ditta la scheda tecnica. (…)” (I, punti 7, 8 e 9, pagg. 7-
9).
L’insorgente ha quindi chiesto,
in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con
riconoscimento della responsabilità dell’assicurazione militare per “(…) i
dolori lombari sorti I'8 e il 9 agosto 2019, la mialgia al bicipite femorale,
la lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome lomboradicolare
sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 (…)” (I, pag. 11),
subordinatamente il rinvio degli atti all’assicurazione militare per ulteriori
accertamenti “(…) medici e fattuali per eventualmente stabilire l'esistenza
di un legame di causalità tra l'attuale situazione medica del signor RI 1 e
l'attività svolta a favore della __________ in data 8 agosto 2019, segnatamente
all'utilizzo del vibrocostipatore, così come descritto nei considerandi del
presente ricorso (…)” (I, pag. 11).
1.4. Con la risposta di causa la
SUVA Divisione assicurazione militare ha chiesto di respingere il ricorso. Dei
motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.5. Con scritto del 22 settembre
2021, sollecitato il 19 novembre 2021 (VI), l’avv. RA 1 ha chiesto “(…) di
assumere agli atti, attraverso formale richiesta alla __________, le schede
tecniche dei 2 vibrocostipatori usati in occasione del corso al quale il mio
mandante era stato convocato, ovvero l’8 agosto 2019 (…)” (V).
1.6. Questo Tribunale – interpellata
la SUVA Divisione assicurazione militare con scritto del 21 dicembre 2021 (VII)
e vista la relativa risposta del 10 gennaio 2022 (VIII e allegati VIII/1 e
VIII/2) – ha appurato che effettivamente i costi della visita del 12
agosto 2019 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ (al
riguardo il dr. __________ nella valutazione del 7 ottobre 2020 (doc. 50) ha
infatti rilevato che “(…) la consultazione in PS all'Ospedale di __________
effettuata il lunedì 12.08.2019 è da considerare un accertamento diagnostico a
carico dell'AM relativo al servizio di Pci effettuato l’08.08.2019. (…)” (doc.
50, pag. 10)) sono stati assunti dall’assicurazione militare (vedi
VII, VIII, VIII/1 e VIII/2 trasmessi per conoscenza al ricorrente; IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare ha
negato, ex art. 6 LAM, il diritto a prestazioni non essendo dimostrata con
probabilità preponderante una relazione tra l’attività svolta in Pci il giorno
8 agosto 2019 e “(…) le affezioni che affliggono RI 1 - segnatamente: i
dolori lombari sorti I'8/9.8.2019, la mialgia al bicipite femorale, la
lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome lomboradicolare
sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 (…)” (doc. 62, pag. 12).
2.2. L’art. 6 LAM (rimasto
invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce che se
l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un
chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono
invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde
soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o
aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità
preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione
assicurata.
Al riguardo va fatto
presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta
quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da
richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità
lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un
lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente
diversa (DTF 123 V 138).
Affinché un'affezione
annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia
assunta dall’assicurazione militare dev'essere accertato con probabilità
preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento
assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi, Kommentar
zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000,
ad art. 6, N. 17 pag. 96).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
Quanto alla prova
dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l’evento
assicurato essa deve essere portata dall’assicurato (Mäschi, op.
cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).
Ne discende che ove l’esistenza
di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev’essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.3. Dagli atti risulta che la SUVA
Assicurazione militare, Bellinzona, con scritto del 29 agosto 2019 (doc. 13 trasmesso
in copia al qui ricorrente), ha comunicato all’__________ che le prestazioni in
merito alla consultazione del 12 agosto 2019 presso il pronto soccorso dell’__________
dove è stata posta la diagnosi di “Contrattura muscolare para-spinale
sinistra” (doc. 11) non vanno a loro carico.
Con scritto dell’11
settembre 2019 – ritenute le contestazioni formulate dall’assicurato (cfr.
la nota telefonica 2 settembre 2019 sub doc. 16) e appurato che la __________
non ha fatto alcun annuncio all’assicurazione militare (doc. 15) – la
SUVA Assicurazione militare, richiamato l’obbligo di notificazione dell’avente
diritto ex art. 83 cpv. 1 e 2 LAM, ha comunicato all’assicurato che “(…) per
poter ulteriormente trattare la pratica assicurativa attendiamo le sue
giustificazioni scritte, inclusa la citazione di nome, cognome ed indirizzo di
eventuali testimoni. (…)” (doc. 17).
Con e-mail del 17
settembre 2019 l’assicurato ha risposto che “(…) vi scrivo perché mi è
arrivata la vostra decisione per la contrattura che mi è apparsa il 08.08.2019.
Sono estremamente contrariato alla vostra decisione, mi sono ritrovato alla pci
nella squadra di __________ (anche se il mio corso pci comprendeva solo
l'assistenza) ma va bene, ci siamo ritrovati a montare un capannone a __________.
Quando c'erano da mettere i chiodi di 1 m. in terra con il martello pneumatico
(per fissare il capannone), mi sono ritrovato solo come un cane ad usare
l'attrezzo (senza eventuali sicurezze perché non fornite dalla pci es. guanti
da lavoro e cuffie per il rumore) a fine giornata sentivo un poco di mal di
schiena, ma mi sono detto, è normale che ho mal di schiena se è tutto il giorno
che alzo quel martello. Allora non volendo far perdere tempo e soldi inutili
alle casse malati e alla pci, non sono andato dal dottore nè lo stesso giorno,
nè il giorno dopo, nè il giorno dopo ancora. Vorrei specificare che sto studiando
all’Università per diventare naturopata-massaggiatore medicale, quindi vorrei
sovraspecificare che sapevo fino dalla prima ora di dolore che si trattava di
una contrattura muscolare, il vero problema è successo lunedì, quando avevo di
nuovo l'entrata in servizio, io sono stato 3 giorni a casa senza potermi
muovere dal letto, per far calmare questa contrattura, solo che il giorno dell’entrata
in servizio sono arrivato alla conclusione che, non sarei riuscito a fare un
altro lavoro oltre al 50%. Allora ho chiamato la pci per avvertire, e loro per
dispetto, mi hanno chiesto il certificato medico, (visto che di solito va
chiesto per il 3° giorno) allora senza niente da nascondere, ma solo un forte
dolore di schiena, ho dovuto guidare fino dal medico e me lo sono fatto fare,
poi ho dovuto guidare fino a __________ dalla pci, consegnandolo, e sono
tornato a casa con il mio dolore. Adesso io mi chiedo, quale prova devo darvi
per poter essere rispettato sia da voi che da quelli della pci … aspetto vostre
notizie, grazie in anticipo. Mi chiedo se davvero devo trovare il testimone o
se potete informarvi meglio voi, perché mi sento davvero preso in giro. (…)”
(doc. 18).
La SUVA Assicurazione
militare – interpellata la __________ (doc. 21, pag. 5) e ricevuta copia
della convocazione per il servizio dell’8 agosto 2019 con il rapporto del 26
settembre 2019 del responsabile degli impianti sull’operato del milite (doc. 21,
pagg. 1-4) – ha trasmesso il caso al dr. __________ (doc. 22) che, nella
“Valutazione medico - assicurativa” del 16 dicembre 2019 dopo
l’introduzione, ha rilevato: “(…) DECORSO SECONDO GLI ATTI
Prima
del servizio Non vi sono atti sanitari. Durante il servizio (Protezione
civile i giorni 08 e 12.08.2019), svolto solo il 08.08.2019.
08.08.2019
(rapporto del 26.09.2019 da parte del responsabile impianti __________ Cap. __________).
"In qualità di istruttore
responsabile per la manifestazione in oggetto e come richiesto vi espongo
quanto successo e come il milite in questione è stato impiegato. Il milite RI 1
è stato convocato a compenso di un congedo richiesto per il corso di ripetizione
al quale era previsto e si tratta della sua prima esperienza a questa manifestazione.
I compiti richiesti dal committente sono: • Montaggio del capannone
principale 45m x 20m • Montaggio di due tendine secondarie adiacenti il
capannone principale • Montaggio di piccoli gazebo nelle tappe intermedie
del percorso • Posa dei tavoli all'interno del capannone principale.
Considerandi
II milite è stato impiegato per la struttura principale e in modo marginale per
le due tendine adiacenti. II montaggio del capannone è avvenuto sotto la
supervisione di un responsabile della ditta che lo noleggia. Il sottoscritto
con i militi ci siamo occupati della costruzione vera e propria. Nello
specifico si è trattato di: - Scaricare il materiale dal rimorchio (a mezzo di
un sollevatore motorizzato) - Disporlo al suolo in ordine di montaggio -
Assemblare le capriate e fissarle al suolo - Alzare i moduli assemblati e
congiungerli tra loro - Montare i teloni del tetto e le pareti. Il milite RI 1
si è occupato più o meno di tutte le mansioni citate. Il martello a motore
annunciato come causa del suo problema viene impiegato per fissare al terreno
le capriate a mezzo di chiodi metallici della lunghezza di circa un metro. L'attrezzo
pesa all'incirca 25kg e viene manovrato da 2 persone. L'impiego effettivo del
milite con il martello a motore non supera l'ora e mezza, non è avvenuto in
modo continuato ed è sempre stato eseguito con una seconda persona. II lavoro
del milite RI 1 è da valutare quale insufficiente. La sua entrata in servizio è
avvenuta con più di due ore di ritardo, si è presentato senza la divisa. Ho
personalmente dovuto chiamarlo più volte, prima perché non si era ricordato di
entrare in servizio e in seguito perché non riusciva a trovare il luogo di
lavoro del gruppo. L'impegno profuso e il suo rendimento sono stati molto
altalenanti. È passato da momenti in cui sembrava quasi volersi impegnare a momenti
di passività totale. È stato più volte richiamato all'ordine durante la
giornata per svariati motivi. In ogni caso il suo operato non ha mai messo in
pericolo la sua salute o quella di terze persone." Dopo il
servizio
12.08.2019: visita al PS Ospedale __________. Diagnosi:
Contrattura muscolare para-spinale sinistra. Dall'anamnesi risulta che il
paziente si è presentato al PS richiedendo un certificato di inabilità
lavorativa a seguito alla comparsa di una contrattura a livello della muscolatura
para-spinale sinistra al terzo medio conseguente all'utilizzo del martello pneumatico
nei giorni precedenti. All'esame obiettivo si costata una colonna vertebrale posteriormente
si presenta in asse, non c'è presenza di gibbo costale durante la flessione, nella
valutazione laterale la lordosi e cifosi si presentano regolarmente conservate.
Alla palpazione e percussione della apofisi spinose non si riscontra dolenzia.
Alla palpazione della muscolatura paraspinale si riscontra un'iperestesia
diffusa compatibile con una distorsione o stiramento muscolare all’emisoma
sinistro. APPREZZAMENTO II signor RI 1, chiamato in servizio alla Protezione
Civile __________ I’08.08.2019 con un incarico ben preciso, tra gli altri, di
fissare al terreno le capriate a mezzo di chiodi metallici della lunghezza di
circa un metro, mediante l'uso di un martello a motore. L’attrezzo pesa all'incirca
25.
kg e viene manovrato da 2 persone. L'impiego effettivo del milite con il
martello a motore non ha superato l'ora e mezza, non è avvenuto in modo
continuato ed è sempre stato eseguito con una seconda persona. Il lavoro del
milite RI 1 era da valutare quale insufficiente. Una contrattura muscolare
sarebbe stata possibile, ma a questo momento il paziente avrebbe dovuto
abbandonare il lavoro oppure consultare il PS nelle ore successive la fine della
giornata lavorativa, forse anche il giorno successivo, cosa che ha fatto
tuttavia quattro giorni dopo: ricordo infatti qui che il giorno 8 agosto 2019
cadeva di giovedì, il paziente si è recato al PS solo il lunedì successivo, ovvero
il 12.08.2019. Inoltre, il giorno in questione 12.08.2019 al PS si costatava
uno stato della colonna vertebrale pressoché normale, ovvero l’assenza di
dolenzia alla palpazione e percussione della apofisi spinose, solo una maggiore
sensibilità (=iperestesia) diffusa alla palpazione della muscolatura
paraspinale: osservo che il medico del PS dell’ospedale di __________ non
costata una "contrattura muscolare" ovvero "una muscolatura
spastica" bensì una iperestesia, che è una costatazione soggettiva del
paziente e non un segno obiettivo evidenziato dal medico. CONSEGUENZA Quale
conseguenza di un'attività fisica in servizio (unico giorno di PC svolto in
modo discontinuo e con due ore di ritardo rispetto al suo inizio) giovedì 8
agosto 2019, per fissare al terreno le capriate a mezzo di chiodi metallici
della lunghezza di circa un metro, adoperando un martello a motore del peso di
circa 25 Kg con l'aiuto di un secondo milite, il signor RI 1 avrebbe riportato
una contrattura muscolare para-spinale a sinistra, diagnosticata quattro giorni
dopo l'evento. Tuttavia, la diagnosi riportata e soprattutto l’esame obiettivo
effettuato il 12.08.2019 non è compatibile con una sollecitazione fisica tale
da provocare una presunta distorsione o stiramento muscolare all’emisoma
sinistro per due ordini di fattori: 1º) la bassa intensità dello sforzo e la
discontinuità della stessa attività fisica, durata non più di un’ora e mezza; 2º)
lo stato obiettivo effettuato al PS dell'Ospedale di __________ non è
compatibile con una contrattura muscolare, che non è stata evidenziata
dall'esame, che parla di "un'iperestesia diffusa" (sintomo, ovvero
reperto soggettivo) e non di un segno clinico, come ad esempio "una
muscolatura spastica, ovvero contratta alla palpazione". La semeiotica
medica insegna che ciò che il paziente riferisce fa parte dei sintomi (sintomatologia)
e ciò che il medico costata è invece reperto obiettivo, ovvero segno. SOLUZIONE
DELLE QUESTIONI Rispondendo alle domande postemi dall'AM, ovvero: D1.):
Ritiene che l'attività svolta dal signor RI 1 il 08.08.2019, ovvero l'utilizzo
del martello a motore per un’ora e mezza, come indicato dalla protezione civile,
possa aver causato la contrattura muscolare para-spinale sinistra, riscontrata
solo il 12.08.2019? Per favore motivare. R.): La risposta è negativa;
sulla base di quanto osservato, discusso e costatato nei capitoli
"Apprezzamento" e "Conseguenza" posso affermare che l’utilizzo
del martello a motore per un'ora e mezza, come indicato dalla protezione
civile, non possa aver causato la contrattura muscolare para-spinale sinistra,
riscontrata solo il 12.08.2019.
D2.): Necessitiamo di ulteriore
documentazione medica e/o informazioni? Se sì, quale? R.): Nihil. D3.):
Osservazioni e/o proposte? R.): Nihil. (…)” (doc. 23).
Viste le suddette
risultanze, con comunicazione del 3 febbraio 2020, la SUVA Assicurazione
militare ha confermato il rifiuto del riconoscimento di una responsabilità ex
art. 6 LAM per i disturbi dorsali notificati e meglio per la “Contrattura
muscolare para-spinale sinistra” (doc. 24).
2.4
Con scritto del 28 febbraio
2020.
– allegate le lettere di dimissioni dell’__________ del 12 agosto e
del 23 novembre 2019 con il referto radiologico 29 novembre 2019 dell’Istituto __________
– la dr.ssa __________ ha chiesto alla SUVA Assicurazione militare di
rivalutare il caso (doc. 25).
Dopo l’intervento
dell’avv. RA 1 e il colloquio del 9 luglio 2020 (doc. 27-32 e 36) la SUVA
Assicurazione militare ha assunto agli atti ulteriore documentazione medica –
meglio, la cartella clinica e i rapporti 10 giugno e 24 agosto 2020 del dr. __________
(doc. 35, 38 e 40) e la cartella clinica della dr.ssa __________ (doc. 43) –
oltre allo scritto del 28 agosto 2020 con cui la ___________, rispondendo
all’avvocato, ha, in particolare, rilevato che “(…) non possiamo escludere
che l'interessato abbia subito problemi alla schiena. Ogni lavoro manuale è
sempre un fattore di rischio che può portare a piccoli ferimenti o problemi
muscolari. Il milite RI 1, a fine corso, non si è annunciato alla visita
sanitaria d'uscita e quindi non è stato visitato dal medico del corso, quindi
non possiamo confermare o escludere l'insorgenza dei problemi fisici. (…)”
(doc. 44).
La SUVA Assicurazione militare,
il 21 settembre 2020 – richiamata la precedente valutazione del 16
dicembre 2019 (doc. 23, riprodotto al consid. 2.3) e vista la succitata
ulteriore documentazione assunta agli atti –, ha interpellato ancora una
volta il dr. __________ ponendogli ulteriori domande (doc. 45).
Nella “Valutazione
medico - assicurativa” del 7 ottobre 2020 (doc. 50) – esposti l’“Introduzione”, in
particolare il dissenso dell’avv. RA 1 circa la mancata considerazione dei
fatti così come esposti dal suo assistito nell’e-mail del 17 settembre 2020
(doc. 18, riprodotto al consid 2.3) e il “Decorso secondo gli atti”,
riprendendo la lettera di dimissioni del 23 novembre 2019 dell’__________ (doc.
doc. 25, pagg. 5 e 6), il referto radiologico 29 novembre 2019 dell’Istituto __________
(doc. 25, pag. 7), lo scritto del 28 febbraio 2020 della dr.ssa __________
(doc. 25, pagg. 1 e 2) e i rapporti del dr. __________ dell’8 (doc. 43, pagg.
13.
e 14) e del 10 giugno 2020 (doc. 38, pagg. 1 e 2 = 43, pagg.13 e 14) – il dr. __________ ha espresso il seguente
“Apprezzamento”: “(…) Ho richiesto la scheda tecnica del martello a
motore, che è allegata agli atti [ndr.: sub doc. 48]. Si tratta di un
attrezzo del peso di 25 Kg, che sviluppa una forza d'urto di 22-25 Joules,
molto esigua stando alle informazioni dell'ingegnere della SUVA da me
consultato (vedi sua e-mail del 12.10.2020), in otto ore sviluppa una forza
d'urto di 3,6 KJ. Ricordo che, stando alle informazioni del responsabile della
PCi fornite all'AM il 26.09.2019, "il
martello a motore annunciato come causa del suo problema viene impiegato per
fissare al terreno le capriate a mezzo di chiodi metallici della lunghezza di
circa un metro. L'attrezzo pesa 25 kg e viene manovrato da 2 persone. L'impiego
effettivo del milite con il martello a motore non supera l'ora e mezza, non è
avvenuto in modo continuato ed è sempre stato eseguito con una seconda persona.
La sua entrata in servizio è avvenuta con più di due ore di ritardo, si è
presentato senza la divisa ed accompagnato dal suo cane. Ho personalmente
dovuto chiamarlo più volte, prima perché non si era ricordato di entrare in
servizio e in seguito perché non riusciva a trovare il luogo di lavoro del
gruppo. L'impegno profuso e il suo rendimento sono stati molto altalenanti. È
passato da momenti in cui sembrava quasi volersi impegnare a momenti di
passività totale. È stato più volte richiamato all'ordine durante la giornata
per svariati motivi. In ogni caso il suo operato non ha mai messo in pericolo
la sua salute o quella di terze persone ". Tale versione tuttavia
discorda da quella fornita sempre all'AM dal signor RI 1 il 02.09.2019, quando
chiama l'AM contestando il nostro rifiuto in quanto ritiene che il mal di
schiena è stato causato dall'uso del martello pneumatico durante tutta la giornata
del precedente corso di PC I’08.08.2019. Non ha testimoni né ha riferito la
questione ai superiori o addetti alla PC. Ha iniziato ad accusare mal di
schiena soltanto la sera quando è tornato a casa. Ora, dagli atti ricevuti solo
il 03.03.2020, nel rapporto del PS dell'Ospedale __________ di __________ del
23.11.2019, il medico scrive che il paziente era giunto in PS per mialgia al
bicipite femorale insorto da quasi un mese spontaneamente alzandosi dal letto
una mattina, senza sforzi, patologie o terapie antibiotiche concomitanti. Da
allora il dolore si mantiene ad un'intensità di 5/10 a riposo e 8/10 al
movimento. Rievocabile alla palpazione locale. La diagnosi è di "Mialgia
su verosimile infiammazione del bicipite femorale sinistro". L'esame
obiettivo ci dà ulteriori informazioni del suo stato clinico: "Apparato
locomotorio: colonna vertebrale normale, arti superiori normali, arti inferiori
patologici a sin. con dolore alla coscia posteriormente al movimento ed alla
palpazione locale, articolazioni normali. Sistema nervoso: meningismo assente,
marcia patologica, alterata dal dolore, tremore/movimenti involontari assenti.
Sistema nervoso, estremità inferiori: forza bilaterale patologica, limitazione
algica, sensibilità normale". A ben vedere, l'anamnesi e la clinica
(obiettività) mostrano una patologia a carico della loggia posteriore della
coscia sinistra senza sospetti - almeno al momento - tipici di una sciatica,
essendo anche l'esame neurologico negativo in tal senso. I successivi dati
clinici rilevati dalla dr.ssa __________ il 29.11.2019 parlano di tutt'altro: "L'ho incontrato in consulto nel mio studio per
la prima volta. Allora raccontava di un importante dolore alla coscia sinistra
presente da oltre 1 mese e per il quale era stato valutato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di __________ il 23.11.2019 con diagnosi di mialgia su verosimile
infiammazione del bicipite femorale sinistro. Gli veniva prescritta una terapia
antinfiammatoria perorale, ghiaccio localmente al bisogno, riposo con scarico
notturno del peso della gamba e gli venivano consegnate delle stampelle d'ausilio
alla marcia. Quando il 29.11.2019 è giunto alla mia attenzione il dolore alla
coscia sinistra era controllato con l'antinfiammatorio perorale, ma non appena
lo smetteva questo riappariva; riferiva inoltre scosse e dolore alla gamba
sinistra. Alla mia valutazione clinica riscontravo un Lasègue positivo a
sinistra con dolore evocabile a sinistra, anche su flessione della gamba
destra; nessun dolore alla palpazione dei muscoli della coscia e della gamba bilateralmente;
nessun deficit sensitivo-motorio agli arti inferiori; ROT normo-evocabili e simmetrici
sia agli arti superiori che inferiori; dolore alla percussione della colonna vertebrale
al passaggio dorso-lombare e in regione paravertebrale sinistra; movimento di flesso-estensione
del tronco limitato a 10º per insorgenza di dolore che partiva dalla schiena e
andava alla coscia sinistra, talvolta anche alla gamba e al piede omolaterale.
Ho interpretato il quadro come possibile lombo-sciatalgia sinistra, ho
richiesto una lastra della colonna vertebrale lombo-sacrale, che ha mostrato
una riduzione dello spazio discale L5-S1 e un'attitudine scoliotica
sinistro-convessa. Ho dato indicazione alla prosecuzione della terapia
antinfiammatoria perorale, a cui ho aggiunto un miorilassante, sempre perorale.
Infine, visto che alla sospensione dei farmaci i sintomi riapparivano, ho
prescritto della fisioterapia antinfiammatoria e di recupero della funzionalità
muscolo-scheletrica di gamba sinistra e schiena". I dati clinici e
radiologici parlano infatti di una lombosciatalgia sinistra con attitudine scoliotica
della colonna lombare sinistro-convessa (quindi antalgica) e di una discopatia
L5-S1, che alla RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020, era confermata
ed associata ad un'ernia discale paramediana sinistra, assieme ad un conflitto
radicolare con compressione della radice S1 omolaterale. Quindi al 29.02.2020,
con una clinica di lombosciatalgia sinistra risalente al 29.11.2019, siamo confrontati
con una patologia degenerativa della colonna vertebrale lombo-sacrale che
occorre qui definire se post-traumatica o no. A tal proposito, occorre
ricordare quanto riportato e noto da anni in Letteratura medica. "Il disco intervertebrale è la più grande
struttura, sprovvista di vasi sanguigni, dell'organismo umano. II suo
approvvigionamento avviene mediante diffusione. Nella maggior parte delle
persone tuttavia i meccanismi nutritivi non sono in grado di garantire un
approvvigionamento costante e sufficiente delle cellule del disco nell'arco di
decine di anni. La struttura anatomica del disco muta a causa di un
peggioramento del funzionamento del metabolismo che ha già inizio durante i
primi anni di vita. Le cellule del disco intervertebrale, se insufficientemente
perfuse, formano delle fibre ed una sostanza di base di scarsa qualità e quindi
periscono. Più tardi, a causa della forte pressione, si formano delle lesioni
radiali o concentriche nell'anello fibroso del disco. Se l'anello fibroso è
leso nella zona posteriore, il nucleo polposo può spostarsi posteriormente nel
canale vertebrale (ernia discale). Nella letteratura la progrediente usura del
disco intervertebrale viene annoverata tra le alterazioni degenerative. Oltre i
30.
anni è raro trovare una colonna vertebrale che non mostri segni degenerativi
dei dischi. La ricerca di base, soprattutto nel campo della biochimica e della
biomeccanica, mostra che i fattori esterni giocano un ruolo solo secondario nel
provocare le degenerazioni del disco intervertebrale. Le alterazioni
degenerative del disco si sviluppano autonomamente secondo dei principi propri
(cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3º ecc, G. Thieme, 1994).
Secondo il diritto dell'assicurazione militare, una malattia del disco intervertebrale
inizia al momento in cui il processo degenerativo, a causa della sua intensità
e della localizzazione, è in grado di provocare un'affezione di questo tipo (ad.
es. una sindrome dolorosa lombovertebrale o lomboradicolare, ecc.). Il disco
intervertebrale è molto resistente, cosicché in caso di traumatizzazione, con
disco intatto, il risultato è piuttosto una frattura vertebrale che non una
rottura dell'anello fibroso. Degli agenti meccanici esterni hanno un influsso
solo nel caso di una diminuzione degenerativa preesistente della resistenza
(cfr. J. Krämer "Einfluss äusserer Faktoren auf die Entstehung und Verschlimmerung
bandscheibenbedingter Erkrankungen"). Se, per esempio, dopo aver sollevato
un oggetto non particolarmente pesante durante il servizio, si manifesta
un'ernia discale, secondo l'esperienza medica, è chiaro che un processo
degenerativo dell'anello fibroso era già presente prima del servizio. Dato che
tutto il quadro clinico rappresenta un'unità chiusa (identità dell'affezione),
il processo degenerativo, sicuramente presente prima del servizio, ha valore di
malattia e può quindi essere considerato un'affezione anteriore al
servizio". (…)” (doc. 50, pagg. 7-9).
Sempre il dr. __________ –
premesso che quale conseguenza dell’attività in Pci dell’8 agosto 2019
l’assicurato ha lamentato una contrattura muscolare para-spinale sinistra
riscontrata il 12 agosto 2019 dopo il servizio (cfr. doc. 11), richiamati i
motivi per i quali nella valutazione del 16 dicembre 2019 ha concluso che la diagnosi
riportata e soprattutto l’esame obiettivo effettuato il 12 agosto 2019 non è
compatibile con una sollecitazione fisica tale da provocare una presunta
distorsione o stiramento muscolare all’emisoma sinistro (cfr. doc. 50, pag. 9)
e avuto riguardo alla differente versione dei fatti di cui all’e-mail del 17
settembre 2019 dell’assicurato (doc. 18, riprodotto al consid 2.3) – al
punto “Conseguenza” ha concluso che “(…) la versione del milite - pur
veritiera - riportata nella sua lettera del 17.09.2019 tuttavia non cambia
sostanzialmente la successiva situazione della colonna lombare e contrasta nettamente
con quanto riportato dal suo responsabile: posso costatare che sollevare un attrezzo
pesante 25 Kg e senza l'aiuto di un'altra persona in un'attività continuativa
di 8 ore rappresenta uno sforzo considerevole per chi non è abituato
quotidianamente a farlo e può determinare la sintomatologia riferita dal signor
RI 1 anche a distanza di 4 giorni dall'evento. Pertanto la consultazione in PS
all'Ospedale di __________ effettuata il lunedì 12.08.2019 è da considerare un
accertamento diagnostico a carico dell'AM relativo al servizio di Pci effettuato
l’08.08.2019. (…)” (doc. 50, pagg. 9 e 10) e, rispondendo alle domande
poste, al punto “Soluzione delle questioni” si è così espresso: “(…) D1.):
Tenendo conto della versione dei fatti indicata dal signor RI 1 con scritto
e-mail del 17.09.2019, ritiene che l'attività svolta dal signor RI 1
l’08.08.2019, ovvero l’utilizzo del martello a motore, possa aver causato la
contrattura muscolare para-spinale sinistra, riscontrata solo il 12.08.2019?
Per favore motivare. R.): Come osservato nel Capitolo "Conseguenza",
ritengo che l'attività svolta dal signor RI 1 l’08.08.2019, ovvero l’utilizzo
del martello a motore, possa aver causato la contrattura muscolare para-spinale
sinistra, riscontrata solo il 12.08.2019. D2.): Tenendo conto
della versione dei fatti indicata dal signor RI 1 del 17.09.2019, ma anche
quella della protezione civile del 26.09.2019, ritiene che la diagnosi indicata
dal dr. __________, per la quale il signor RI 1 si è sottoposto all'intervento
del 10.06.2020, rispettivamente tutte le diagnosi indicate sulla cartella
clinica della dottoressa __________, possano essere una conseguenza
dell'utilizzo del martello a motore del 08.08.2019? Per favore motivare. R.):
Fino alla visita in PS dell'Ospedale __________ del 23.11.2019, le versioni sui
disturbi del signor RI sono due: 1) la contrattura muscolare paraspinale
sinistra riscontrata il 12.08.2019 e riferita all'attività in servizio del
08.08.2019, di pertinenza dell'AM e 2) la mialgia su verosimile infiammazione
del bicipite femorale sinistro, insorta da quasi un mese spontaneamente
alzandosi dal letto una mattina senza sforzi, patologie o terapie antibiotiche concomitanti
(e quindi non di pertinenza dell'AM). Il 29.11.2019, la situazione descritta
dalla dr.ssa __________ relativa alla colonna lombosacrale del suo paziente
merita una mia approfondita valutazione. La dottoressa alla sua valutazione
clinica riscontrava un Lasègue positivo a sinistra con dolore evocabile a
sinistra, anche su flessione della gamba destra; un dolore alla percussione
della colonna vertebrale al passaggio dorso-lombare e in regione paravertebrale
sinistra; movimento di flesso-estensione del tronco limitato a 10º per insorgenza
di dolore che partiva dalla schiena e andava alla coscia sinistra, talvolta
anche alla gamba e al piede omolaterale ed ha correttamente interpretato il
quadro come possibile lombo-sciatalgia sinistra, la lastra della colonna
vertebrale lombo-sacrale ha mostrato una riduzione dello spazio discale L5-S1 e
un'attitudine scoliotica sinistroconvessa. I dati clinici e radiologici parlano
infatti di una lombosciatalgia sinistra con attitudine scoliotica della colonna
lombare sinistro-convessa (quindi antalgica) e di una discopatia L5-S1, che
alla RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020 era confermata ed associata
ad un'ernia discale paramediana sinistra, assieme ad un conflitto radicolare
con compressione della radice S1 omolaterale. Quindi al 29.02.2020, con una
clinica di lombosciatalgia risalente al 29.11.2019, siamo confrontati con una
patologia degenerativa della colonna vertebrale lombo-sacrale che occorre qui
definire se post-traumatica o no. A questo punto, occorre chiarire in modo
netto ed inequivocabile che in occasione del servizio di PCi dell’08.08.2019 il
signor RI 1 ha svolto un'attività continuativa nell'arco della giornata da solo
o assieme ad un altro milite (a seconda delle due versioni avute) che ha comportato
una più o meno intensa sollecitazione della muscolatura del tronco, tuttavia
senza un trauma assiale della colonna lombo-sacrale, come ad esempio caduta da
un'impalcatura da altezza > 4-5 metri o uno scontro in veicolo a motore con
un delta (velocità di arresto > 50 Km/h) che sono presi a paradigma delle
forze necessarie per parlare di trauma adeguato a provocare danni alla colonna
vertebrale. L’ernia discale L5-S1 riscontrata alla RMN della colonna L-S del
29.02.2020
è una malattia degenerativa del disco intervertebrale e secondo il
diritto dell'assicurazione militare, una malattia del disco intervertebrale
inizia al momento in cui il processo degenerativo a causa della sua intensità e
della localizzazione, è in grado di provocare un'affezione di questo tipo (ad.
es. una sindrome dolorosa lombo-vertebrale o lomboradicolare, ecc.) - come
riportato nella Letteratura citata. Al momento della prima visita del 12.08.2019,
il medico del PS HB di __________ aveva costatato una contrattura muscolare para-spinale
sinistra, l'esame clinico e neurologico non erano per nulla compatibili con una
radicolopatia L5 o S1 a sinistra, la sollecitazione fisica riferita dal
paziente al medico - ovvero l’utilizzo del martello pneumatico nei giorni precedenti
- non sviluppa energie tali e/o non è in grado di provocare danni al disco intervertebrale
per le basse energie e per la durata dell’attività svolta (8 ore di lavoro continuativo)
anche dando credito alle dichiarazioni del milite. D3.):
Necessitiamo di ulteriore documentazione medica e/o informazioni? Se sì,
quale/i? R.): Già richiesta la documentazione sul martello a motore. D4.):
Osservazioni e/o proposte? R.): Nihil. (…)” (doc. 50/ pagg.10 e 11).
La SUVA Assicurazione
militare, con decisione del 27 novembre 2020 (doc. 52), viste le suesposte
risultanze, ha quindi negato una propria responsabilità ex art. 6 LAM per le “(…)
affezioni patite alla schiena notificate all'assicurazione militare in data
28.08.2019
(contrattura muscolare para-spinale sinistra) e nel corso dell'anno
2020.
(sindrome Iombo-radicolare sinistra, ernia paramediana sinistra L5-S1).
(…)” (doc. 52, pag. 7).
2.5
Nell’ambito dell’opposizione
del 21 dicembre 2020 (doc. 55), interposta contro la succitata decisione, gli
atti sono stati trasmessi ancora una volta al dr. __________ (doc. 60) che,
nella “Valutazione medico - assicurativa” del 22 giugno 2021 – richiamate
le precedenti valutazioni del 16 dicembre 2019 (doc. 23, riprodotto al consid.
2.3) e del 7 ottobre 2020 (doc. 50, di cui ampi stralci sono stati riprodotti
al consid. 2.4) – ha risposto: “(…) Soluzione delle questioni
D1.):
Quali affezioni alla salute hanno interessato l'opponente durante
l'assolvimento della giornata presso la PC in data 08.08.2019? R.):
L'assicurato ha accusato mal di schiena la sera dell’8.8.2019. Il 12.08.2019
gli è stata diagnosticata una contrattura muscolare para-spinale sinistra. D2.):
Qualora fosse possibile affermarlo, indichi se le affezioni ascrivibili agli
sforzi profusi dall'opponente il giorno 08.08.2019 sono poi cessate e, se del
caso, a far tempo da quando. R.): Fin dal momento della diagnosi posta
il 12.08.2019 al PS, cioè appena 4 giorni dopo l’evento del 08.08.2019, non vi
è nessuna compatibilità tra gli sforzi profusi il giorno 08.08.2019 e la
diagnosi predetta (contrattura muscolare), con verosimiglianza preponderante.
In ogni caso, anche se ciò fosse il caso, va fatto osservare che secondo il
Rapporto PS dell'Ospedale __________ stilato 3 mesi più tardi, ossia il
23.11.2019, ogni segno di contrattura muscolare era ormai sparito - in quanto
non più evidenziato. D3.): Stabilisca se esiste un nesso causale,
con il grado della verosimiglianza preponderante (art. 6 LAM) tra gli sforzi
profusi dall’opponente il giorno 08.08.2019 e le patologie seguenti: - la
mialgia al bicipite femorale rilevata con Rapporto del PS del 23.11.2019; - la
lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1 di cui al Rapporto della dr.ssa __________
del 29.11.2019; - la sindrome lombo-radicolare sinistra e l’ernia paramediana
sinistra L5-S1 osservate/confermate alla RMN della colonna lombo-sacrale del
29.02.2020
R.): La risposta è negativa; con verosimiglianza
preponderante sia la mialgia al bicipite femorale rilevata con Rapporto del PS
del 23.11.2019; sia la lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1 di cui al
Rapporto della dr.ssa __________ del 29.11.2019; come pure la sindrome
lombo-radicolare sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1
osservate/confermate alla RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020 non
sono in nesso causale con gli sforzi profusi dal sig. RI 1 il giorno
08.08.2019
D4.): Determini se le patologie descritte al quesito
no 3 costituiscono, con il grado della verosimiglianza preponderante (art. 6
LAM), un postumo tardivo rispettivamente una ricaduta delle affezioni
ascrivibili agli sforzi profusi dall’opponente durante la giornata presso la PC
dell’08.08.2019. R.): La risposta è negativa; con verosimiglianza
preponderante le affezioni descritte nella domanda n.3 non costituiscono un
postumo tardivo rispettivamente una ricaduta delle affezioni ascrivibili
agli sforzi profusi dal sig. RI 1 durante la giornata presso la Pci dell’08.08.2019.
(…)” (doc. 61).
2.6
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (DTF 136 V 376 consid. 4, pag. 377, con riferimenti giurisprudenziali
e alla dottrina).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.
572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il
Tribunale federale, nella DTF 135 V 465, ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza
delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
In proposito vedi pure STF
8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa,
a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti,
esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_6/2019 del 26
giugno 2019 consid. 4.1 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 con
riferimenti ivi citati).
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, pag.
311.
consid. 1, 1996 U 252, pagg. 191 segg.; DTF 122 V 157, consid. 1c pagg. 160
e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352 e riferimenti).
È infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5.3; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002, consid. 3.3; SVR 2000 UV
Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi
nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dal
medico __________ dr. __________ (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) – che ha
considerato puntualmente la documentazione medica assunta agli atti, che ha
attinto alla pertinente letteratura medica e che ha ritenuto pure la diversa
esposizione dei fatti relativa al servizio di Pci dell’8 agosto 2019 formulata
dall’assicurato nell’e-mail del 17 settembre 2020 (cfr. doc. 18) –
vadano confermate.
In effetti, agli atti non
figurano certificazioni divergenti, atte a suscitare dei dubbi – nemmeno lievi
– e l’insorgente, senza tuttavia produrre alcuna presa di posizione dei suoi
medici curanti in punto alle succitate valutazioni del dr. __________ e senza
provarlo in base alla verosimiglianza preponderante, si è limitato a sostenere
in modo del tutto generico che “(…) non è possibile escludere che i problemi
riscontrati dai medici che hanno visitato il signor RI 1 e che pure lo hanno
operato siano effettivamente da ricondurre agli eventi dell'8 agosto 2019 o in
qualche modo che l'evento dell'8 agosto 2019 non abbia aggravato una situazione
già preesistente (…)” (doc. I, punto 7, pag. 7).
2.7.1
Quanto alla “Contrattura
muscolare para spinale sinistra”, diagnosticata il 12 agosto 2019 all’__________
(doc. 11), questo Tribunale rileva quanto segue.
Da una parte, nella “Valutazione
medico - assicurativa” del 16 dicembre 2019 (doc. 23 riprodotto al consid.
2.3), il dr. ___________ ha, in particolare, rilevato che “(…) il giorno in
questione 12.08.2019 al PS si costatava uno stato della colonna vertebrale
pressoché normale, ovvero l’assenza di dolenzia alla palpazione e percussione
della apofisi spinose, solo una maggiore sensibilità (=iperestesia) diffusa
alla palpazione della muscolatura paraspinale: osservo che il medico del PS
dell’ospedale di __________ non costata una "contrattura muscolare"
ovvero "una muscolatura spastica" bensì una iperestesia, che è una
costatazione soggettiva del paziente e non un segno obiettivo evidenziato dal
medico. (…)” (doc. 23, pag. 4). Lo stesso dr. __________, nella “Valutazione
medico - assicurativa” del 22 giugno 2021 (doc. 61 riprodotto al consid.
2.5), ha risposto che “(…) fin dal momento della diagnosi posta il
12.08.2019
al PS, cioè appena 4 giorni dopo l’evento del 08.08.2019, non vi è
nessuna compatibilità tra gli sforzi profusi il giorno 08.08.2019 e la diagnosi
predetta (contrattura muscolare), con verosimiglianza preponderante. In
ogni caso, anche se ciò fosse il caso, va fatto osservare che secondo il
Rapporto PS dell'Ospedale __________ stilato 3 mesi più tardi, ossia il
23.11.2019, ogni segno di contrattura muscolare era ormai sparito - in quanto
non più evidenziato. (…)” (doc. 61).
Dall’altra parte, dagli
atti non emergono e nemmeno l’insorgente fa valere (fatti salvi i costi della visita del 12 agosto 2019 presso
il Pronto Soccorso dell’__________ che questo Tribunale ha appurato essere
stati assunti dall’assicurazione militare (cfr. consid. 1.6)), ulteriori prestazioni a carico dell’AM
prima del Rapporto PS dell'Ospedale __________ del 23.11.2019 riconducibili
alla contrattura muscolare a quel momento non più ravvisata.
Stante quanto precede – visto anche che la versione dei fatti
fornita dall’insorgente il 17 settembre 2019 (cfr. doc. 18 riprodotto al
consid. 2.) si scosta sensibilmente da quella di cui al rapporto 26 settembre
2019.
del responsabile degli impianti (cfr. doc. 21, pagg. 1 e 2) e ritenuto
inoltre che il tenente colonello __________, nell’e-mail 5 ottobre 2020,
allegata la scheda tecnica del martello a motore in loro dotazione, ha
precisato che “(…) come indicato nel rapporto 26.09.2019 redatto dal cap. __________,
il martello a motore utilizzato dal milite RI 1 non era di nostra proprietà ma
bensì della ditta che forniva il capannone. Indipendentemente da ciò, le
caratteristiche dell’attrezzo utilizzato l’8.8.2019 sono simili al modello in
nostra dotazione. (…)” (doc. 48, la sottolineatura è del redattore) – secondo questo Tribunale non è necessario
approfondire oltre quale sia stato l’attrezzo esatto utilizzato dall’insorgente
nel giorno di servizio prestato l’8 agosto 2019.
In questo senso, nella
risposta, rettamente la SUVA Divisione assicurazione militare ha rilevato che “(…)
proprio alla luce delle risultanze agli atti, mal si vede come la pretesa
eventualità, secondo cui l’attrezzo di lavoro utilizzato durante le attività
svolte il giorno 08.08.2019 in servizio non sarebbe esattamente identico a
quello preso in considerazione dalla convenuta, possa essere considerata
veramente determinante ai fini del giudizio. (…)” (III, pag. 4).
La domanda di assumere
attraverso la __________ le schede tecniche dei due vibrocostipatori usati il
giorno di servizio dell’8 agosto 2019 (cfr. consid. 1.5) va pertanto disattesa.
In proposito questo Tribunale ricorda che, conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF
9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7.2
Avuto riguardo alle ulteriori
patologie e meglio “(…) - la mialgia al bicipite femorale rilevata con
Rapporto del PS del 23.11.2019; - la lombosciatalgia sinistra e la discopatia
L5-S1 di cui al Rapporto della dr.ssa __________ del 29.11.2019; - la sindrome
lombo-radicolare sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1
osservate/confermate con la RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020 (…)”
(doc. 61, pag. 2) va rilevato quanto segue.
Il dr. __________, viste
le risultanze della lettera di dimissione dell’__________ del 23 novembre 2019
(doc. 25, pagg. 5 e 6), nella valutazione del 7 ottobre 2020 (doc. 50), ha
concluso che “(…) la mialgia su verosimile infiammazione del bicipite
femorale sinistro, insorta da quasi un mese spontaneamente alzandosi dal letto
una mattina senza sforzi, patologie o terapie antibiotiche concomitanti (…)”
non è di pertinenza dell’assicurazione militare (cfr. la risposta alla seconda
domanda sub doc. 50, pag. 10) e, circa la situazione al 29 novembre 2019 relativa
alla colonna lombo-sacrale descritta dalla dr.ssa __________ (cfr. lo scritto del
28.
febbraio 2020 sub doc. 25, pagg. 1 e 2), ha rilevato che “(…) al
29.02.2020, con una clinica di lombosciatalgia risalente al 29.11.2019, siamo
confrontati con una patologia degenerativa della colonna vertebrale
lombo-sacrale che occorre qui definire se post-traumatica o no. A questo punto,
occorre chiarire in modo netto ed inequivocabile che in occasione del servizio
di PCi dell’08.08.2019 il signor RI 1 ha svolto un'attività continuativa
nell'arco della giornata da solo o assieme ad un altro milite (a seconda delle
due versioni avute) che ha comportato una più o meno intensa sollecitazione
della muscolatura del tronco, tuttavia senza un trauma assiale della colonna
lombo-sacrale, come ad esempio caduta da un'impalcatura da altezza > 4-5
metri o uno scontro in veicolo a motore con un delta (velocità di arresto >
50.
Km/h) che sono presi a paradigma delle forze necessarie per parlare di
trauma adeguato a provocare danni alla colonna vertebrale. L’ernia discale
L5-S1 riscontrata alla RMN della colonna L-S del 29.02.2020 è una malattia
degenerativa del disco intervertebrale e secondo il diritto dell'assicurazione
militare, una malattia del disco intervertebrale inizia al momento in cui il
processo degenerativo a causa della sua intensità e della localizzazione, è in
grado di provocare un'affezione di questo tipo (ad. es. una sindrome dolorosa
lombo-vertebrale o lomboradicolare, ecc.) - come riportato nella Letteratura
citata. Al momento della prima visita del 12.08.2019, il medico del PS HB di __________
aveva costatato una contrattura muscolare para-spinale sinistra, l'esame
clinico e neurologico non erano per nulla compatibili con una radicolopatia L5
o S1 a sinistra, la sollecitazione fisica riferita dal paziente al medico -
ovvero l’utilizzo del martello pneumatico nei giorni precedenti - non sviluppa
energie tali e/o non è in grado di provocare danni al disco intervertebrale per
le basse energie e per la durata dell’attività svolta (8 ore di lavoro
continuativo) anche dando credito alle dichiarazioni del milite. (…)” (doc.
50, pag. 11).
Le suesposte puntuali e
incontestate (nessun medico curante si è confrontato con le stesse) valutazioni
del dr. __________ – che, lo si ribadisce, ha considerato tutta la
documentazione medica agli atti, ha attinto alla pertinente letteratura medica
e ha ritenuto le diverse esposizioni circa i fatti occorsi durante il servizio
prestato dall’assicurato l’8 agosto 2019 – possono dunque essere
confermate da questo Tribunale che non ravvede alcun valido motivo per
scostarsi dalle stesse.
Per quanto concerne
specificatamente la diagnosticata ernia discale lombare e con riferimento ai
criteri cumulativi posti nella letteratura medica specialistica affinché possa
esserne riconosciuta l’eziologia traumatica (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed.,
2006, p. 343 e, fra le tante, la STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 4.1),
questo Tribunale osserva che il dr. ___________ ha escluso che l’attività
svolta dall’assicurato l’8 agosto 2019 sia stata adeguata a causare la rottura
del disco intervertebrale. D’altra parte, occorre pure considerare che la
tipica sintomatologia (radicolare) legata all’ernia del disco non è
apparsa in stretta relazione temporale con l’attività in questione, precisato che, trattandosi di un’ernia lombare,
il tempo di latenza tollerato è al massimo di 8 – 10 giorni (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
Del resto, non è possibile
concludere differentemente per il solo fatto che, come sostenuto dal
ricorrente, il dr. __________ “(…) non lo ha mai visitato né gli ha mai
parlato, limitandosi a fornire e confermare il proprio parere all'attenzione
dell'Assicurazione Militare, unicamente sulla scorta dei certificati prodotti
dall'assicurato (…)” (I, punto 8, pag. 8). Al riguardo rettamente la SUVA
Divisione assicurazione militare ha rilevato che “(…) nella misura in cui si
è comunque fondato su rapporti medici completi e già contemplati nel dossier
assicurativo, per costante giurisprudenza federale il medico di fiducia della
convenuta non era per forza di cose tenuto, prima di prendere posizione, a
visitare di persona il paziente (per un esempio, sì rinvia alla sentenza del TF
8C-485/2014 del 24 giugno 2015 considerandi 5.1.4) (…)” (III, pag. 3). In
effetti, chiamata a pronunciarsi circa il nesso causale di un infortunio, nel
succitato considerando 5.1.4 della STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, l’Alta
Corte ha rilevato che “(…) dans la mesure où il s'est fondé sur un dossier
médical contenant des constatations complètes, établies sur la base d'examens
complets, il n'était pas déterminant que ce médecin examinât personnellement
l'intéressé (RAMA 2001 n° U 438 p. 345 [U 492/00] consid. 3d et la référence; arrêt 9C_794/2008 du 21 août 2009 consid. 2.3). (…)”.
2.7.3
Stante quanto
sopra, le risposte del dr. __________ (alle domande formulate
nella lettera di “Trasmissione al servizio medico circondariale” del 2
giugno 2021 sub doc. 59) contenute nella “Valutazione medico -
assicurativa” del 22 giugno 2021 (doc. 61, riprodotto al consid. 2.5) non
possono che essere confermate da questo Tribunale.
Di conseguenza è a ragione
e in corretta applicazione dell’art. 6 LAM che all’insorgente (fatti salvi i costi della visita del 12
agosto 2019 presso il Pronto Soccorso dell’__________ che questo Tribunale ha
appurato essere stati assunti dall’assicurazione militare (cfr. consid. 1.6)) è stato negato il diritto a prestazioni
non essendo dimostrata con probabilità preponderante una relazione tra
l’attività svolta in Pci l’8 agosto 2019 e “(…) le affezioni che affliggono RI
1.
- segnatamente: i dolori lombari sorti I'8/9.8.2019, la mialgia al bicipite
femorale, la lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome
lomboradicolare sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 (…)” (doc.
62, pag. 12).
Va qui ricordato che, come
accennato (cfr. consid. 2.2), la prova dell’esistenza di un nesso causale tra i
disturbi accusati e l'evento assicurato deve essere portata dall’assicurato e
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev’essere negato.
In questo senso non può
essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) da un profilo medico,
pertanto, il caso meritava sicuramente maggiori approfondimenti, se la
conclusione dell’Assicurazione Militare voleva essere, come è stata,
I’esclusione di una verosimiglianza preponderante. In assenza di simili
verifiche, difatti, a mente del ricorrente, i criteri che fondano
l'applicabilità dell'art. 6 LAM vanno ammessi e di conseguenza pure andava
ammessa la copertura del suo caso. (…)” (I, punto 8, pag. 8).
Infatti, da una parte, le
diverse valutazioni del dr. __________ (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) – che,
lo si ribadisce ancora una volta, ha considerato tutta la documentazione medica
assunta agli atti, ha attinto alla pertinente letteratura riconosciuta dal
Tribunale federale e ha ritenuto le diverse esposizioni dei fatti relativi al giorno
di servizio prestato dall’assicurato l’8 agosto 2019 – sono state
ritenute valide da questo Tribunale che le ha confermate.
D’altra parte, nella
misura in cui – ritenuta l’asserita insufficienza degli accertamenti medici
– l’insorgente pretende che “(…) in assenza di simili verifiche […]
i criteri che fondano l'applicabilità dell'art. 6 LAM vanno ammessi e di conseguenza
pure andava ammessa la copertura del suo caso. (…)” (I, punto 8, pag. 8),
questo Tribunale rileva che nell’ambito delle assicurazioni sociali non esiste
una regola in materia di prove secondo la quale in caso di dubbio va deciso a
favore dell’assicurato (“in dubio pro assicurato”) (DTF 134 V 315,
consid. 4.5.3, pag. 322; 129 V 472, consid. 4.2.1, pag. 477; vedi anche STF
8C_368/2020 del 17 settembre 2020, consid. 6.4; 9C_101/2019 del 12 luglio 2019,
consid. 4.1; 9C_518/2015 del 16 novembre 2015, consid. 3.2 e 8C_264/2013 del 3
maggio 2013).
2.8
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che la SUVA
Divisione assicurazione militare ha negato all’insorgente il diritto a
prestazioni.
La decisione
impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.9
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In concreto il ricorso
concerne prestazioni LAM e il legislatore non ha previsto di prelevare delle
spese.
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ La
decisione su opposizione del 30 luglio 2021 con cui la SUVA Divisione
assicurazione militare – fatta salva l’assunzione dei costi della consultazione
del 12 agosto 2019 presso l’Ospedale __________ – ha negato a RI 1 il diritto a
prestazioni è confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti