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Decisione

41.2021.1

Nessuna responsabilità dell'AM ex art. 6 LAM. Nessun nesso causale tra i disturbi alla colonna vertebrale e il giorno di protezione civile eseguito dall'assicurato

17 gennaio 2022Italiano50 min

sebbene il dr. med. __________, al dire dell'Assicurazione Militare, sia stato coinvolto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

41.2021.1

FS

Lugano

17 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 luglio 2021 emanata da

SUVA Divisione assicurazione militare, 6009 Lucerna

in materia di assicurazione militare federale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1994, il giorno

8 agosto 2019 ha prestato servizio presso il __________ (di seguito __________)

a __________, partecipando a lavori di montaggio di strutture necessarie allo

svolgimento della manifestazione __________. In particolare – durante il

servizio che si è limitato a quel giorno –, si è occupato di fissare nel

terreno dei chiodi di una lunghezza di circa 1 metro utilizzando un martello

pneumatico.

Al nuovo servizio previsto

per il 12 agosto 2019 egli non si è presentato accusando dolori lombari sorti

da qualche giorno e presentando la lettera di dimissioni dello stesso giorno

del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ a __________ (di seguito __________),

nella quale il dr. __________, medico assistente, ha posto la diagnosi di “Contrattura

muscolare para-spinale sinistra” (doc. 11).

Con Comunicazione del 3

febbraio 2020 (doc. 24) – ritenuti gli accertamenti effettuati e la “Valutazione

medico - assicurativa” 16 dicembre 2019 del dr. __________ (di cui si dirà meglio

al consid. 2.3) – la SUVA Assicurazione militare ha negato una propria

responsabilità ex art. 6 LAM per i disturbi dorsali notificati e meglio per la “Contrattura

muscolare para-spinale sinistra” (doc. 24).

La SUVA Assicurazione

militare (visti la domanda 28 febbraio 2020 con cui la dr.ssa __________

ha chiesto di rivalutare il caso, l’intervento dell’avv. RA 1 e la “Valutazione

medico - assicurativa” 7 ottobre 2020 del dr. __________ (di cui si dirà

meglio al consid. 2.4)), con decisione del 27 novembre 2020 ha negato

una propria responsabilità per le affezioni patite alla schiena, ossia per la

contrattura muscolare para-spinale sinistra (notificata all’AM il 28 agosto

2019), la sindrome lombo-radicolare sinistra e l’ernia paramediana sinistra

L5-S1 (notificata all’AM nel corso dell’anno 2020), non potendo concludere con

probabilità preponderante che le suddette affezioni sono state causate o

aggravate, ai sensi dell’art. 6 LAM, durante il giorno di servizio di

protezione civile prestato l’8 agosto 2019 (doc. 52).

1.2. Con decisione su opposizione

del 30 luglio 2021 – a seguito

dell’opposizione del 21 dicembre 2020 con cui l’assicurato, tramite l’avv. RA 1

(doc. 55), ha contestato la decisione del 27 novembre 2020 della SUVA Assicurazione

militare, Bellinzona, (doc. 52) – la

SUVA Divisione assicurazione militare, Lucerna, (vista anche la “Valutazione

medico - assicurativa” del 22 giugno 2021 del dr. __________ sub doc. 61) l’ha

confermata adducendo che “(…) i presupposti per ammettere una responsabilità

dell'Assicurazione militare per le affezioni che affliggono RI 1 – segnatamente:

Fatti

i dolori lombari sorti I'8/9.8.2019, la mialgia al bicipite femorale, la

lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome lomboradicolare

sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 – non sono, con verosimiglianza

preponderante, adempiuti. Ogni erogazione di prestazioni assicurative a favore

di RI 1 in relazione alle predette affezioni è pertanto rifiutata. (…)”

(doc. 62, pag. 12).

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente

ricorso sostenendo, in particolare, che “(…) nel caso che riguarda la

presente fattispecie, sulla scorta della documentazione agli atti, degli

elementi che l'istruttoria ha fornito, dei certificati medici, ma purtroppo

anche in ragione del fatto che non tutti gli elementi che avrebbero dovuto

essere raccolti sono stati analizzati, non è possibile escludere che i problemi

riscontrati dai medici che hanno visitato il signor RI 1 e che pure lo hanno

operato siano effettivamente da ricondurre agli eventi dell'8 agosto 2019 o in

qualche modo che l'evento dell'8 agosto 2019 non abbia aggravato una situazione

già preesistente. […] Tanto per cominciare è bene rammentare che le conclusioni

a cui giungono i medici curanti del signor RI 1 non sono necessariamente le

stesse alle quali giunge il medico di fiducia dell'Assicurazione Militare, dr.

med. __________. In particolare vale qui la pena sottolineare il dissenso

manifestato dalla dr. med. __________, proprio per quanto concerne l'esistenza

di un legame di causalità. Sulla scorta di questi elementi non appare

oggettivamente possibile escludere che la contrattura muscolare, peraltro

ammessa anche dal dr. med. __________, secondo il quale gli eventi dell'8

agosto 2019 "possono" anche essere la causa della contrattura

verificata dalla dr.ssa __________, possa in qualche modo essere sfociata nelle

problematiche riscontrate successivamente, le quali sono ancora oggi fonte di

enormi dolori per il signor RI 1, a maggior ragione per il fatto che, prima

dell'evento dell'8 agosto 2019, egli non ha mai avuto alcun tipo di

problema. Infatti, anche per capire se effettivamente le problematiche

lamentate dall'assicurato fossero da ricondurre agli eventi dell'agosto 2019,

sebbene il dr. med. __________, al dire dell'Assicurazione Militare, sia stato coinvolto

in addirittura tre riprese, per ragioni che sfuggono al ricorrente, in realtà

egli non lo ha mai visitato né gli ha mai parlato, limitandosi a fornire

e confermare il proprio parere all'attenzione dell'Assicurazione Militare,

unicamente sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurato. […] Oltre

agli aspetti meramente di natura medica sono qui da menzionare anche le

incongruenze che, sebbene il perito dell'Assicurazione non le consideri

determinanti, caratterizzano la diversa versione dei fatti tra quanto descritto

dal responsabile del corso di ripetizione, fatta propria dall'AM, ed il qui

ricorrente. A prescindere dall'atteggiamento che è stato rimproverato al milite

RI 1 in occasione del servizio prestato I'8 agosto 2019 (sarebbe francamente

poco corretto se la decisione dell'Assicurazione Militare rappresentasse in

qualche modo la conseguenza per il ritardo con il quale egli si è presentato al

servizio in parola), vi è qui da sottolineare come, effettivamente, ciò che

avrebbe dovuto e potuto essere verificato con maggiore solerzia e precisione,

l'utilizzo del martello pneumatico (in realtà si trattava di un vibrocostipatore),

fornito da una ditta terza (ovvero la spettabile __________), è stato

continuativo, rispettivamente ha riguardato un attrezzo dal peso ben superiore

a 25 kg, contrariamente a quanto asserito dall'Assicurazione Militare e dal

medico di fiducia della stessa e, a conferma del dire del ricorrente, basterà

richiamare dalla ditta la scheda tecnica. (…)” (I, punti 7, 8 e 9, pagg. 7-

9).

L’insorgente ha quindi chiesto,

in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con

riconoscimento della responsabilità dell’assicurazione militare per “(…) i

dolori lombari sorti I'8 e il 9 agosto 2019, la mialgia al bicipite femorale,

la lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome lomboradicolare

sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 (…)” (I, pag. 11),

subordinatamente il rinvio degli atti all’assicurazione militare per ulteriori

accertamenti “(…) medici e fattuali per eventualmente stabilire l'esistenza

di un legame di causalità tra l'attuale situazione medica del signor RI 1 e

l'attività svolta a favore della __________ in data 8 agosto 2019, segnatamente

all'utilizzo del vibrocostipatore, così come descritto nei considerandi del

presente ricorso (…)” (I, pag. 11).

1.4. Con la risposta di causa la

SUVA Divisione assicurazione militare ha chiesto di respingere il ricorso. Dei

motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.5. Con scritto del 22 settembre

2021, sollecitato il 19 novembre 2021 (VI), l’avv. RA 1 ha chiesto “(…) di

assumere agli atti, attraverso formale richiesta alla __________, le schede

tecniche dei 2 vibrocostipatori usati in occasione del corso al quale il mio

mandante era stato convocato, ovvero l’8 agosto 2019 (…)” (V).

1.6. Questo Tribunale – interpellata

la SUVA Divisione assicurazione militare con scritto del 21 dicembre 2021 (VII)

e vista la relativa risposta del 10 gennaio 2022 (VIII e allegati VIII/1 e

VIII/2) – ha appurato che effettivamente i costi della visita del 12

agosto 2019 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ (al

riguardo il dr. __________ nella valutazione del 7 ottobre 2020 (doc. 50) ha

infatti rilevato che “(…) la consultazione in PS all'Ospedale di __________

effettuata il lunedì 12.08.2019 è da considerare un accertamento diagnostico a

carico dell'AM relativo al servizio di Pci effettuato l’08.08.2019. (…)” (doc.

50, pag. 10)) sono stati assunti dall’assicurazione militare (vedi

VII, VIII, VIII/1 e VIII/2 trasmessi per conoscenza al ricorrente; IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione la SUVA Divisione assicurazione militare ha

negato, ex art. 6 LAM, il diritto a prestazioni non essendo dimostrata con

probabilità preponderante una relazione tra l’attività svolta in Pci il giorno

8 agosto 2019 e “(…) le affezioni che affliggono RI 1 - segnatamente: i

dolori lombari sorti I'8/9.8.2019, la mialgia al bicipite femorale, la

lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome lomboradicolare

sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 (…)” (doc. 62, pag. 12).

2.2. L’art. 6 LAM (rimasto

invariato a seguito dell'entrata in vigore della LPGA) statuisce che se

l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un

chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono

invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde

soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o

aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità

preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione

assicurata.

Al riguardo va fatto

presente che, conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta

quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da

richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità

lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un

lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente

diversa (DTF 123 V 138).

Affinché un'affezione

annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia

assunta dall’assicurazione militare dev'essere accertato con probabilità

preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento

assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b; Mäschi, Kommentar

zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000,

ad art. 6, N. 17 pag. 96).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

Quanto alla prova

dell’esistenza di un nesso causale tra i disturbi accusati e l’evento

assicurato essa deve essere portata dall’assicurato (Mäschi, op.

cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).

Ne discende che ove l’esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev’essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.3. Dagli atti risulta che la SUVA

Assicurazione militare, Bellinzona, con scritto del 29 agosto 2019 (doc. 13 trasmesso

in copia al qui ricorrente), ha comunicato all’__________ che le prestazioni in

merito alla consultazione del 12 agosto 2019 presso il pronto soccorso dell’__________

dove è stata posta la diagnosi di “Contrattura muscolare para-spinale

sinistra” (doc. 11) non vanno a loro carico.

Con scritto dell’11

settembre 2019 – ritenute le contestazioni formulate dall’assicurato (cfr.

la nota telefonica 2 settembre 2019 sub doc. 16) e appurato che la __________

non ha fatto alcun annuncio all’assicurazione militare (doc. 15) – la

SUVA Assicurazione militare, richiamato l’obbligo di notificazione dell’avente

diritto ex art. 83 cpv. 1 e 2 LAM, ha comunicato all’assicurato che “(…) per

poter ulteriormente trattare la pratica assicurativa attendiamo le sue

giustificazioni scritte, inclusa la citazione di nome, cognome ed indirizzo di

eventuali testimoni. (…)” (doc. 17).

Con e-mail del 17

settembre 2019 l’assicurato ha risposto che “(…) vi scrivo perché mi è

arrivata la vostra decisione per la contrattura che mi è apparsa il 08.08.2019.

Sono estremamente contrariato alla vostra decisione, mi sono ritrovato alla pci

nella squadra di __________ (anche se il mio corso pci comprendeva solo

l'assistenza) ma va bene, ci siamo ritrovati a montare un capannone a __________.

Quando c'erano da mettere i chiodi di 1 m. in terra con il martello pneumatico

(per fissare il capannone), mi sono ritrovato solo come un cane ad usare

l'attrezzo (senza eventuali sicurezze perché non fornite dalla pci es. guanti

da lavoro e cuffie per il rumore) a fine giornata sentivo un poco di mal di

schiena, ma mi sono detto, è normale che ho mal di schiena se è tutto il giorno

che alzo quel martello. Allora non volendo far perdere tempo e soldi inutili

alle casse malati e alla pci, non sono andato dal dottore nè lo stesso giorno,

nè il giorno dopo, nè il giorno dopo ancora. Vorrei specificare che sto studiando

all’Università per diventare naturopata-massaggiatore medicale, quindi vorrei

sovraspecificare che sapevo fino dalla prima ora di dolore che si trattava di

una contrattura muscolare, il vero problema è successo lunedì, quando avevo di

nuovo l'entrata in servizio, io sono stato 3 giorni a casa senza potermi

muovere dal letto, per far calmare questa contrattura, solo che il giorno dell’entrata

in servizio sono arrivato alla conclusione che, non sarei riuscito a fare un

altro lavoro oltre al 50%. Allora ho chiamato la pci per avvertire, e loro per

dispetto, mi hanno chiesto il certificato medico, (visto che di solito va

chiesto per il 3° giorno) allora senza niente da nascondere, ma solo un forte

dolore di schiena, ho dovuto guidare fino dal medico e me lo sono fatto fare,

poi ho dovuto guidare fino a __________ dalla pci, consegnandolo, e sono

tornato a casa con il mio dolore. Adesso io mi chiedo, quale prova devo darvi

per poter essere rispettato sia da voi che da quelli della pci … aspetto vostre

notizie, grazie in anticipo. Mi chiedo se davvero devo trovare il testimone o

se potete informarvi meglio voi, perché mi sento davvero preso in giro. (…)”

(doc. 18).

La SUVA Assicurazione

militare – interpellata la __________ (doc. 21, pag. 5) e ricevuta copia

della convocazione per il servizio dell’8 agosto 2019 con il rapporto del 26

settembre 2019 del responsabile degli impianti sull’operato del milite (doc. 21,

pagg. 1-4) – ha trasmesso il caso al dr. __________ (doc. 22) che, nella

“Valutazione medico - assicurativa” del 16 dicembre 2019 dopo

l’introduzione, ha rilevato: “(…) DECORSO SECONDO GLI ATTI

Prima

del servizio Non vi sono atti sanitari. Durante il servizio (Protezione

civile i giorni 08 e 12.08.2019), svolto solo il 08.08.2019.

08.08.2019

(rapporto del 26.09.2019 da parte del responsabile impianti __________ Cap. __________).

"In qualità di istruttore

responsabile per la manifestazione in oggetto e come richiesto vi espongo

quanto successo e come il milite in questione è stato impiegato. Il milite RI 1

è stato convocato a compenso di un congedo richiesto per il corso di ripetizione

al quale era previsto e si tratta della sua prima esperienza a questa manifestazione.

I compiti richiesti dal committente sono: • Montaggio del capannone

principale 45m x 20m • Montaggio di due tendine secondarie adiacenti il

capannone principale • Montaggio di piccoli gazebo nelle tappe intermedie

del percorso • Posa dei tavoli all'interno del capannone principale.

Considerandi

II milite è stato impiegato per la struttura principale e in modo marginale per

le due tendine adiacenti. II montaggio del capannone è avvenuto sotto la

supervisione di un responsabile della ditta che lo noleggia. Il sottoscritto

con i militi ci siamo occupati della costruzione vera e propria. Nello

specifico si è trattato di: - Scaricare il materiale dal rimorchio (a mezzo di

un sollevatore motorizzato) - Disporlo al suolo in ordine di montaggio -

Assemblare le capriate e fissarle al suolo - Alzare i moduli assemblati e

congiungerli tra loro - Montare i teloni del tetto e le pareti. Il milite RI 1

si è occupato più o meno di tutte le mansioni citate. Il martello a motore

annunciato come causa del suo problema viene impiegato per fissare al terreno

le capriate a mezzo di chiodi metallici della lunghezza di circa un metro. L'attrezzo

pesa all'incirca 25kg e viene manovrato da 2 persone. L'impiego effettivo del

milite con il martello a motore non supera l'ora e mezza, non è avvenuto in

modo continuato ed è sempre stato eseguito con una seconda persona. II lavoro

del milite RI 1 è da valutare quale insufficiente. La sua entrata in servizio è

avvenuta con più di due ore di ritardo, si è presentato senza la divisa. Ho

personalmente dovuto chiamarlo più volte, prima perché non si era ricordato di

entrare in servizio e in seguito perché non riusciva a trovare il luogo di

lavoro del gruppo. L'impegno profuso e il suo rendimento sono stati molto

altalenanti. È passato da momenti in cui sembrava quasi volersi impegnare a momenti

di passività totale. È stato più volte richiamato all'ordine durante la

giornata per svariati motivi. In ogni caso il suo operato non ha mai messo in

pericolo la sua salute o quella di terze persone." Dopo il

servizio

12.08.2019: visita al PS Ospedale __________. Diagnosi:

Contrattura muscolare para-spinale sinistra. Dall'anamnesi risulta che il

paziente si è presentato al PS richiedendo un certificato di inabilità

lavorativa a seguito alla comparsa di una contrattura a livello della muscolatura

para-spinale sinistra al terzo medio conseguente all'utilizzo del martello pneumatico

nei giorni precedenti. All'esame obiettivo si costata una colonna vertebrale posteriormente

si presenta in asse, non c'è presenza di gibbo costale durante la flessione, nella

valutazione laterale la lordosi e cifosi si presentano regolarmente conservate.

Alla palpazione e percussione della apofisi spinose non si riscontra dolenzia.

Alla palpazione della muscolatura paraspinale si riscontra un'iperestesia

diffusa compatibile con una distorsione o stiramento muscolare all’emisoma

sinistro. APPREZZAMENTO II signor RI 1, chiamato in servizio alla Protezione

Civile __________ I’08.08.2019 con un incarico ben preciso, tra gli altri, di

fissare al terreno le capriate a mezzo di chiodi metallici della lunghezza di

circa un metro, mediante l'uso di un martello a motore. L’attrezzo pesa all'incirca

25.

kg e viene manovrato da 2 persone. L'impiego effettivo del milite con il

martello a motore non ha superato l'ora e mezza, non è avvenuto in modo

continuato ed è sempre stato eseguito con una seconda persona. Il lavoro del

milite RI 1 era da valutare quale insufficiente. Una contrattura muscolare

sarebbe stata possibile, ma a questo momento il paziente avrebbe dovuto

abbandonare il lavoro oppure consultare il PS nelle ore successive la fine della

giornata lavorativa, forse anche il giorno successivo, cosa che ha fatto

tuttavia quattro giorni dopo: ricordo infatti qui che il giorno 8 agosto 2019

cadeva di giovedì, il paziente si è recato al PS solo il lunedì successivo, ovvero

il 12.08.2019. Inoltre, il giorno in questione 12.08.2019 al PS si costatava

uno stato della colonna vertebrale pressoché normale, ovvero l’assenza di

dolenzia alla palpazione e percussione della apofisi spinose, solo una maggiore

sensibilità (=iperestesia) diffusa alla palpazione della muscolatura

paraspinale: osservo che il medico del PS dell’ospedale di __________ non

costata una "contrattura muscolare" ovvero "una muscolatura

spastica" bensì una iperestesia, che è una costatazione soggettiva del

paziente e non un segno obiettivo evidenziato dal medico. CONSEGUENZA Quale

conseguenza di un'attività fisica in servizio (unico giorno di PC svolto in

modo discontinuo e con due ore di ritardo rispetto al suo inizio) giovedì 8

agosto 2019, per fissare al terreno le capriate a mezzo di chiodi metallici

della lunghezza di circa un metro, adoperando un martello a motore del peso di

circa 25 Kg con l'aiuto di un secondo milite, il signor RI 1 avrebbe riportato

una contrattura muscolare para-spinale a sinistra, diagnosticata quattro giorni

dopo l'evento. Tuttavia, la diagnosi riportata e soprattutto l’esame obiettivo

effettuato il 12.08.2019 non è compatibile con una sollecitazione fisica tale

da provocare una presunta distorsione o stiramento muscolare all’emisoma

sinistro per due ordini di fattori: 1º) la bassa intensità dello sforzo e la

discontinuità della stessa attività fisica, durata non più di un’ora e mezza; 2º)

lo stato obiettivo effettuato al PS dell'Ospedale di __________ non è

compatibile con una contrattura muscolare, che non è stata evidenziata

dall'esame, che parla di "un'iperestesia diffusa" (sintomo, ovvero

reperto soggettivo) e non di un segno clinico, come ad esempio "una

muscolatura spastica, ovvero contratta alla palpazione". La semeiotica

medica insegna che ciò che il paziente riferisce fa parte dei sintomi (sintomatologia)

e ciò che il medico costata è invece reperto obiettivo, ovvero segno. SOLUZIONE

DELLE QUESTIONI Rispondendo alle domande postemi dall'AM, ovvero: D1.):

Ritiene che l'attività svolta dal signor RI 1 il 08.08.2019, ovvero l'utilizzo

del martello a motore per un’ora e mezza, come indicato dalla protezione civile,

possa aver causato la contrattura muscolare para-spinale sinistra, riscontrata

solo il 12.08.2019? Per favore motivare. R.): La risposta è negativa;

sulla base di quanto osservato, discusso e costatato nei capitoli

"Apprezzamento" e "Conseguenza" posso affermare che l’utilizzo

del martello a motore per un'ora e mezza, come indicato dalla protezione

civile, non possa aver causato la contrattura muscolare para-spinale sinistra,

riscontrata solo il 12.08.2019.

D2.): Necessitiamo di ulteriore

documentazione medica e/o informazioni? Se sì, quale? R.): Nihil. D3.):

Osservazioni e/o proposte? R.): Nihil. (…)” (doc. 23).

Viste le suddette

risultanze, con comunicazione del 3 febbraio 2020, la SUVA Assicurazione

militare ha confermato il rifiuto del riconoscimento di una responsabilità ex

art. 6 LAM per i disturbi dorsali notificati e meglio per la “Contrattura

muscolare para-spinale sinistra” (doc. 24).

2.4

Con scritto del 28 febbraio

2020.

– allegate le lettere di dimissioni dell’__________ del 12 agosto e

del 23 novembre 2019 con il referto radiologico 29 novembre 2019 dell’Istituto __________

– la dr.ssa __________ ha chiesto alla SUVA Assicurazione militare di

rivalutare il caso (doc. 25).

Dopo l’intervento

dell’avv. RA 1 e il colloquio del 9 luglio 2020 (doc. 27-32 e 36) la SUVA

Assicurazione militare ha assunto agli atti ulteriore documentazione medica –

meglio, la cartella clinica e i rapporti 10 giugno e 24 agosto 2020 del dr. __________

(doc. 35, 38 e 40) e la cartella clinica della dr.ssa __________ (doc. 43) –

oltre allo scritto del 28 agosto 2020 con cui la ___________, rispondendo

all’avvocato, ha, in particolare, rilevato che “(…) non possiamo escludere

che l'interessato abbia subito problemi alla schiena. Ogni lavoro manuale è

sempre un fattore di rischio che può portare a piccoli ferimenti o problemi

muscolari. Il milite RI 1, a fine corso, non si è annunciato alla visita

sanitaria d'uscita e quindi non è stato visitato dal medico del corso, quindi

non possiamo confermare o escludere l'insorgenza dei problemi fisici. (…)”

(doc. 44).

La SUVA Assicurazione militare,

il 21 settembre 2020 – richiamata la precedente valutazione del 16

dicembre 2019 (doc. 23, riprodotto al consid. 2.3) e vista la succitata

ulteriore documentazione assunta agli atti –, ha interpellato ancora una

volta il dr. __________ ponendogli ulteriori domande (doc. 45).

Nella “Valutazione

medico - assicurativa” del 7 ottobre 2020 (doc. 50) – esposti l’“Introduzione”, in

particolare il dissenso dell’avv. RA 1 circa la mancata considerazione dei

fatti così come esposti dal suo assistito nell’e-mail del 17 settembre 2020

(doc. 18, riprodotto al consid 2.3) e il “Decorso secondo gli atti”,

riprendendo la lettera di dimissioni del 23 novembre 2019 dell’__________ (doc.

doc. 25, pagg. 5 e 6), il referto radiologico 29 novembre 2019 dell’Istituto __________

(doc. 25, pag. 7), lo scritto del 28 febbraio 2020 della dr.ssa __________

(doc. 25, pagg. 1 e 2) e i rapporti del dr. __________ dell’8 (doc. 43, pagg.

13.

e 14) e del 10 giugno 2020 (doc. 38, pagg. 1 e 2 = 43, pagg.13 e 14) – il dr. __________ ha espresso il seguente

“Apprezzamento”: “(…) Ho richiesto la scheda tecnica del martello a

motore, che è allegata agli atti [ndr.: sub doc. 48]. Si tratta di un

attrezzo del peso di 25 Kg, che sviluppa una forza d'urto di 22-25 Joules,

molto esigua stando alle informazioni dell'ingegnere della SUVA da me

consultato (vedi sua e-mail del 12.10.2020), in otto ore sviluppa una forza

d'urto di 3,6 KJ. Ricordo che, stando alle informazioni del responsabile della

PCi fornite all'AM il 26.09.2019, "il

martello a motore annunciato come causa del suo problema viene impiegato per

fissare al terreno le capriate a mezzo di chiodi metallici della lunghezza di

circa un metro. L'attrezzo pesa 25 kg e viene manovrato da 2 persone. L'impiego

effettivo del milite con il martello a motore non supera l'ora e mezza, non è

avvenuto in modo continuato ed è sempre stato eseguito con una seconda persona.

La sua entrata in servizio è avvenuta con più di due ore di ritardo, si è

presentato senza la divisa ed accompagnato dal suo cane. Ho personalmente

dovuto chiamarlo più volte, prima perché non si era ricordato di entrare in

servizio e in seguito perché non riusciva a trovare il luogo di lavoro del

gruppo. L'impegno profuso e il suo rendimento sono stati molto altalenanti. È

passato da momenti in cui sembrava quasi volersi impegnare a momenti di

passività totale. È stato più volte richiamato all'ordine durante la giornata

per svariati motivi. In ogni caso il suo operato non ha mai messo in pericolo

la sua salute o quella di terze persone ". Tale versione tuttavia

discorda da quella fornita sempre all'AM dal signor RI 1 il 02.09.2019, quando

chiama l'AM contestando il nostro rifiuto in quanto ritiene che il mal di

schiena è stato causato dall'uso del martello pneumatico durante tutta la giornata

del precedente corso di PC I’08.08.2019. Non ha testimoni né ha riferito la

questione ai superiori o addetti alla PC. Ha iniziato ad accusare mal di

schiena soltanto la sera quando è tornato a casa. Ora, dagli atti ricevuti solo

il 03.03.2020, nel rapporto del PS dell'Ospedale __________ di __________ del

23.11.2019, il medico scrive che il paziente era giunto in PS per mialgia al

bicipite femorale insorto da quasi un mese spontaneamente alzandosi dal letto

una mattina, senza sforzi, patologie o terapie antibiotiche concomitanti. Da

allora il dolore si mantiene ad un'intensità di 5/10 a riposo e 8/10 al

movimento. Rievocabile alla palpazione locale. La diagnosi è di "Mialgia

su verosimile infiammazione del bicipite femorale sinistro". L'esame

obiettivo ci dà ulteriori informazioni del suo stato clinico: "Apparato

locomotorio: colonna vertebrale normale, arti superiori normali, arti inferiori

patologici a sin. con dolore alla coscia posteriormente al movimento ed alla

palpazione locale, articolazioni normali. Sistema nervoso: meningismo assente,

marcia patologica, alterata dal dolore, tremore/movimenti involontari assenti.

Sistema nervoso, estremità inferiori: forza bilaterale patologica, limitazione

algica, sensibilità normale". A ben vedere, l'anamnesi e la clinica

(obiettività) mostrano una patologia a carico della loggia posteriore della

coscia sinistra senza sospetti - almeno al momento - tipici di una sciatica,

essendo anche l'esame neurologico negativo in tal senso. I successivi dati

clinici rilevati dalla dr.ssa __________ il 29.11.2019 parlano di tutt'altro: "L'ho incontrato in consulto nel mio studio per

la prima volta. Allora raccontava di un importante dolore alla coscia sinistra

presente da oltre 1 mese e per il quale era stato valutato al Pronto Soccorso

dell'Ospedale di __________ il 23.11.2019 con diagnosi di mialgia su verosimile

infiammazione del bicipite femorale sinistro. Gli veniva prescritta una terapia

antinfiammatoria perorale, ghiaccio localmente al bisogno, riposo con scarico

notturno del peso della gamba e gli venivano consegnate delle stampelle d'ausilio

alla marcia. Quando il 29.11.2019 è giunto alla mia attenzione il dolore alla

coscia sinistra era controllato con l'antinfiammatorio perorale, ma non appena

lo smetteva questo riappariva; riferiva inoltre scosse e dolore alla gamba

sinistra. Alla mia valutazione clinica riscontravo un Lasègue positivo a

sinistra con dolore evocabile a sinistra, anche su flessione della gamba

destra; nessun dolore alla palpazione dei muscoli della coscia e della gamba bilateralmente;

nessun deficit sensitivo-motorio agli arti inferiori; ROT normo-evocabili e simmetrici

sia agli arti superiori che inferiori; dolore alla percussione della colonna vertebrale

al passaggio dorso-lombare e in regione paravertebrale sinistra; movimento di flesso-estensione

del tronco limitato a 10º per insorgenza di dolore che partiva dalla schiena e

andava alla coscia sinistra, talvolta anche alla gamba e al piede omolaterale.

Ho interpretato il quadro come possibile lombo-sciatalgia sinistra, ho

richiesto una lastra della colonna vertebrale lombo-sacrale, che ha mostrato

una riduzione dello spazio discale L5-S1 e un'attitudine scoliotica

sinistro-convessa. Ho dato indicazione alla prosecuzione della terapia

antinfiammatoria perorale, a cui ho aggiunto un miorilassante, sempre perorale.

Infine, visto che alla sospensione dei farmaci i sintomi riapparivano, ho

prescritto della fisioterapia antinfiammatoria e di recupero della funzionalità

muscolo-scheletrica di gamba sinistra e schiena". I dati clinici e

radiologici parlano infatti di una lombosciatalgia sinistra con attitudine scoliotica

della colonna lombare sinistro-convessa (quindi antalgica) e di una discopatia

L5-S1, che alla RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020, era confermata

ed associata ad un'ernia discale paramediana sinistra, assieme ad un conflitto

radicolare con compressione della radice S1 omolaterale. Quindi al 29.02.2020,

con una clinica di lombosciatalgia sinistra risalente al 29.11.2019, siamo confrontati

con una patologia degenerativa della colonna vertebrale lombo-sacrale che

occorre qui definire se post-traumatica o no. A tal proposito, occorre

ricordare quanto riportato e noto da anni in Letteratura medica. "Il disco intervertebrale è la più grande

struttura, sprovvista di vasi sanguigni, dell'organismo umano. II suo

approvvigionamento avviene mediante diffusione. Nella maggior parte delle

persone tuttavia i meccanismi nutritivi non sono in grado di garantire un

approvvigionamento costante e sufficiente delle cellule del disco nell'arco di

decine di anni. La struttura anatomica del disco muta a causa di un

peggioramento del funzionamento del metabolismo che ha già inizio durante i

primi anni di vita. Le cellule del disco intervertebrale, se insufficientemente

perfuse, formano delle fibre ed una sostanza di base di scarsa qualità e quindi

periscono. Più tardi, a causa della forte pressione, si formano delle lesioni

radiali o concentriche nell'anello fibroso del disco. Se l'anello fibroso è

leso nella zona posteriore, il nucleo polposo può spostarsi posteriormente nel

canale vertebrale (ernia discale). Nella letteratura la progrediente usura del

disco intervertebrale viene annoverata tra le alterazioni degenerative. Oltre i

30.

anni è raro trovare una colonna vertebrale che non mostri segni degenerativi

dei dischi. La ricerca di base, soprattutto nel campo della biochimica e della

biomeccanica, mostra che i fattori esterni giocano un ruolo solo secondario nel

provocare le degenerazioni del disco intervertebrale. Le alterazioni

degenerative del disco si sviluppano autonomamente secondo dei principi propri

(cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3º ecc, G. Thieme, 1994).

Secondo il diritto dell'assicurazione militare, una malattia del disco intervertebrale

inizia al momento in cui il processo degenerativo, a causa della sua intensità

e della localizzazione, è in grado di provocare un'affezione di questo tipo (ad.

es. una sindrome dolorosa lombovertebrale o lomboradicolare, ecc.). Il disco

intervertebrale è molto resistente, cosicché in caso di traumatizzazione, con

disco intatto, il risultato è piuttosto una frattura vertebrale che non una

rottura dell'anello fibroso. Degli agenti meccanici esterni hanno un influsso

solo nel caso di una diminuzione degenerativa preesistente della resistenza

(cfr. J. Krämer "Einfluss äusserer Faktoren auf die Entstehung und Verschlimmerung

bandscheibenbedingter Erkrankungen"). Se, per esempio, dopo aver sollevato

un oggetto non particolarmente pesante durante il servizio, si manifesta

un'ernia discale, secondo l'esperienza medica, è chiaro che un processo

degenerativo dell'anello fibroso era già presente prima del servizio. Dato che

tutto il quadro clinico rappresenta un'unità chiusa (identità dell'affezione),

il processo degenerativo, sicuramente presente prima del servizio, ha valore di

malattia e può quindi essere considerato un'affezione anteriore al

servizio". (…)” (doc. 50, pagg. 7-9).

Sempre il dr. __________ –

premesso che quale conseguenza dell’attività in Pci dell’8 agosto 2019

l’assicurato ha lamentato una contrattura muscolare para-spinale sinistra

riscontrata il 12 agosto 2019 dopo il servizio (cfr. doc. 11), richiamati i

motivi per i quali nella valutazione del 16 dicembre 2019 ha concluso che la diagnosi

riportata e soprattutto l’esame obiettivo effettuato il 12 agosto 2019 non è

compatibile con una sollecitazione fisica tale da provocare una presunta

distorsione o stiramento muscolare all’emisoma sinistro (cfr. doc. 50, pag. 9)

e avuto riguardo alla differente versione dei fatti di cui all’e-mail del 17

settembre 2019 dell’assicurato (doc. 18, riprodotto al consid 2.3) – al

punto “Conseguenza” ha concluso che “(…) la versione del milite - pur

veritiera - riportata nella sua lettera del 17.09.2019 tuttavia non cambia

sostanzialmente la successiva situazione della colonna lombare e contrasta nettamente

con quanto riportato dal suo responsabile: posso costatare che sollevare un attrezzo

pesante 25 Kg e senza l'aiuto di un'altra persona in un'attività continuativa

di 8 ore rappresenta uno sforzo considerevole per chi non è abituato

quotidianamente a farlo e può determinare la sintomatologia riferita dal signor

RI 1 anche a distanza di 4 giorni dall'evento. Pertanto la consultazione in PS

all'Ospedale di __________ effettuata il lunedì 12.08.2019 è da considerare un

accertamento diagnostico a carico dell'AM relativo al servizio di Pci effettuato

l’08.08.2019. (…)” (doc. 50, pagg. 9 e 10) e, rispondendo alle domande

poste, al punto “Soluzione delle questioni” si è così espresso: “(…) D1.):

Tenendo conto della versione dei fatti indicata dal signor RI 1 con scritto

e-mail del 17.09.2019, ritiene che l'attività svolta dal signor RI 1

l’08.08.2019, ovvero l’utilizzo del martello a motore, possa aver causato la

contrattura muscolare para-spinale sinistra, riscontrata solo il 12.08.2019?

Per favore motivare. R.): Come osservato nel Capitolo "Conseguenza",

ritengo che l'attività svolta dal signor RI 1 l’08.08.2019, ovvero l’utilizzo

del martello a motore, possa aver causato la contrattura muscolare para-spinale

sinistra, riscontrata solo il 12.08.2019. D2.): Tenendo conto

della versione dei fatti indicata dal signor RI 1 del 17.09.2019, ma anche

quella della protezione civile del 26.09.2019, ritiene che la diagnosi indicata

dal dr. __________, per la quale il signor RI 1 si è sottoposto all'intervento

del 10.06.2020, rispettivamente tutte le diagnosi indicate sulla cartella

clinica della dottoressa __________, possano essere una conseguenza

dell'utilizzo del martello a motore del 08.08.2019? Per favore motivare. R.):

Fino alla visita in PS dell'Ospedale __________ del 23.11.2019, le versioni sui

disturbi del signor RI sono due: 1) la contrattura muscolare paraspinale

sinistra riscontrata il 12.08.2019 e riferita all'attività in servizio del

08.08.2019, di pertinenza dell'AM e 2) la mialgia su verosimile infiammazione

del bicipite femorale sinistro, insorta da quasi un mese spontaneamente

alzandosi dal letto una mattina senza sforzi, patologie o terapie antibiotiche concomitanti

(e quindi non di pertinenza dell'AM). Il 29.11.2019, la situazione descritta

dalla dr.ssa __________ relativa alla colonna lombosacrale del suo paziente

merita una mia approfondita valutazione. La dottoressa alla sua valutazione

clinica riscontrava un Lasègue positivo a sinistra con dolore evocabile a

sinistra, anche su flessione della gamba destra; un dolore alla percussione

della colonna vertebrale al passaggio dorso-lombare e in regione paravertebrale

sinistra; movimento di flesso-estensione del tronco limitato a 10º per insorgenza

di dolore che partiva dalla schiena e andava alla coscia sinistra, talvolta

anche alla gamba e al piede omolaterale ed ha correttamente interpretato il

quadro come possibile lombo-sciatalgia sinistra, la lastra della colonna

vertebrale lombo-sacrale ha mostrato una riduzione dello spazio discale L5-S1 e

un'attitudine scoliotica sinistroconvessa. I dati clinici e radiologici parlano

infatti di una lombosciatalgia sinistra con attitudine scoliotica della colonna

lombare sinistro-convessa (quindi antalgica) e di una discopatia L5-S1, che

alla RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020 era confermata ed associata

ad un'ernia discale paramediana sinistra, assieme ad un conflitto radicolare

con compressione della radice S1 omolaterale. Quindi al 29.02.2020, con una

clinica di lombosciatalgia risalente al 29.11.2019, siamo confrontati con una

patologia degenerativa della colonna vertebrale lombo-sacrale che occorre qui

definire se post-traumatica o no. A questo punto, occorre chiarire in modo

netto ed inequivocabile che in occasione del servizio di PCi dell’08.08.2019 il

signor RI 1 ha svolto un'attività continuativa nell'arco della giornata da solo

o assieme ad un altro milite (a seconda delle due versioni avute) che ha comportato

una più o meno intensa sollecitazione della muscolatura del tronco, tuttavia

senza un trauma assiale della colonna lombo-sacrale, come ad esempio caduta da

un'impalcatura da altezza > 4-5 metri o uno scontro in veicolo a motore con

un delta (velocità di arresto > 50 Km/h) che sono presi a paradigma delle

forze necessarie per parlare di trauma adeguato a provocare danni alla colonna

vertebrale. L’ernia discale L5-S1 riscontrata alla RMN della colonna L-S del

29.02.2020

è una malattia degenerativa del disco intervertebrale e secondo il

diritto dell'assicurazione militare, una malattia del disco intervertebrale

inizia al momento in cui il processo degenerativo a causa della sua intensità e

della localizzazione, è in grado di provocare un'affezione di questo tipo (ad.

es. una sindrome dolorosa lombo-vertebrale o lomboradicolare, ecc.) - come

riportato nella Letteratura citata. Al momento della prima visita del 12.08.2019,

il medico del PS HB di __________ aveva costatato una contrattura muscolare para-spinale

sinistra, l'esame clinico e neurologico non erano per nulla compatibili con una

radicolopatia L5 o S1 a sinistra, la sollecitazione fisica riferita dal

paziente al medico - ovvero l’utilizzo del martello pneumatico nei giorni precedenti

- non sviluppa energie tali e/o non è in grado di provocare danni al disco intervertebrale

per le basse energie e per la durata dell’attività svolta (8 ore di lavoro continuativo)

anche dando credito alle dichiarazioni del milite. D3.):

Necessitiamo di ulteriore documentazione medica e/o informazioni? Se sì,

quale/i? R.): Già richiesta la documentazione sul martello a motore. D4.):

Osservazioni e/o proposte? R.): Nihil. (…)” (doc. 50/ pagg.10 e 11).

La SUVA Assicurazione

militare, con decisione del 27 novembre 2020 (doc. 52), viste le suesposte

risultanze, ha quindi negato una propria responsabilità ex art. 6 LAM per le “(…)

affezioni patite alla schiena notificate all'assicurazione militare in data

28.08.2019

(contrattura muscolare para-spinale sinistra) e nel corso dell'anno

2020.

(sindrome Iombo-radicolare sinistra, ernia paramediana sinistra L5-S1).

(…)” (doc. 52, pag. 7).

2.5

Nell’ambito dell’opposizione

del 21 dicembre 2020 (doc. 55), interposta contro la succitata decisione, gli

atti sono stati trasmessi ancora una volta al dr. __________ (doc. 60) che,

nella “Valutazione medico - assicurativa” del 22 giugno 2021 – richiamate

le precedenti valutazioni del 16 dicembre 2019 (doc. 23, riprodotto al consid.

2.3) e del 7 ottobre 2020 (doc. 50, di cui ampi stralci sono stati riprodotti

al consid. 2.4) – ha risposto: “(…) Soluzione delle questioni

D1.):

Quali affezioni alla salute hanno interessato l'opponente durante

l'assolvimento della giornata presso la PC in data 08.08.2019? R.):

L'assicurato ha accusato mal di schiena la sera dell’8.8.2019. Il 12.08.2019

gli è stata diagnosticata una contrattura muscolare para-spinale sinistra. D2.):

Qualora fosse possibile affermarlo, indichi se le affezioni ascrivibili agli

sforzi profusi dall'opponente il giorno 08.08.2019 sono poi cessate e, se del

caso, a far tempo da quando. R.): Fin dal momento della diagnosi posta

il 12.08.2019 al PS, cioè appena 4 giorni dopo l’evento del 08.08.2019, non vi

è nessuna compatibilità tra gli sforzi profusi il giorno 08.08.2019 e la

diagnosi predetta (contrattura muscolare), con verosimiglianza preponderante.

In ogni caso, anche se ciò fosse il caso, va fatto osservare che secondo il

Rapporto PS dell'Ospedale __________ stilato 3 mesi più tardi, ossia il

23.11.2019, ogni segno di contrattura muscolare era ormai sparito - in quanto

non più evidenziato. D3.): Stabilisca se esiste un nesso causale,

con il grado della verosimiglianza preponderante (art. 6 LAM) tra gli sforzi

profusi dall’opponente il giorno 08.08.2019 e le patologie seguenti: - la

mialgia al bicipite femorale rilevata con Rapporto del PS del 23.11.2019; - la

lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1 di cui al Rapporto della dr.ssa __________

del 29.11.2019; - la sindrome lombo-radicolare sinistra e l’ernia paramediana

sinistra L5-S1 osservate/confermate alla RMN della colonna lombo-sacrale del

29.02.2020

R.): La risposta è negativa; con verosimiglianza

preponderante sia la mialgia al bicipite femorale rilevata con Rapporto del PS

del 23.11.2019; sia la lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1 di cui al

Rapporto della dr.ssa __________ del 29.11.2019; come pure la sindrome

lombo-radicolare sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1

osservate/confermate alla RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020 non

sono in nesso causale con gli sforzi profusi dal sig. RI 1 il giorno

08.08.2019

D4.): Determini se le patologie descritte al quesito

no 3 costituiscono, con il grado della verosimiglianza preponderante (art. 6

LAM), un postumo tardivo rispettivamente una ricaduta delle affezioni

ascrivibili agli sforzi profusi dall’opponente durante la giornata presso la PC

dell’08.08.2019. R.): La risposta è negativa; con verosimiglianza

preponderante le affezioni descritte nella domanda n.3 non costituiscono un

postumo tardivo rispettivamente una ricaduta delle affezioni ascrivibili

agli sforzi profusi dal sig. RI 1 durante la giornata presso la Pci dell’08.08.2019.

(…)” (doc. 61).

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (DTF 136 V 376 consid. 4, pag. 377, con riferimenti giurisprudenziali

e alla dottrina).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il

Tribunale federale, nella DTF 135 V 465, ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza

delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

In proposito vedi pure STF

8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa,

a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti,

esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_6/2019 del 26

giugno 2019 consid. 4.1 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 con

riferimenti ivi citati).

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, pag.

311.

consid. 1, 1996 U 252, pagg. 191 segg.; DTF 122 V 157, consid. 1c pagg. 160

e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352 e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5.3; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002, consid. 3.3; SVR 2000 UV

Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi

nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dal

medico __________ dr. __________ (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) – che ha

considerato puntualmente la documentazione medica assunta agli atti, che ha

attinto alla pertinente letteratura medica e che ha ritenuto pure la diversa

esposizione dei fatti relativa al servizio di Pci dell’8 agosto 2019 formulata

dall’assicurato nell’e-mail del 17 settembre 2020 (cfr. doc. 18) –

vadano confermate.

In effetti, agli atti non

figurano certificazioni divergenti, atte a suscitare dei dubbi – nemmeno lievi

– e l’insorgente, senza tuttavia produrre alcuna presa di posizione dei suoi

medici curanti in punto alle succitate valutazioni del dr. __________ e senza

provarlo in base alla verosimiglianza preponderante, si è limitato a sostenere

in modo del tutto generico che “(…) non è possibile escludere che i problemi

riscontrati dai medici che hanno visitato il signor RI 1 e che pure lo hanno

operato siano effettivamente da ricondurre agli eventi dell'8 agosto 2019 o in

qualche modo che l'evento dell'8 agosto 2019 non abbia aggravato una situazione

già preesistente (…)” (doc. I, punto 7, pag. 7).

2.7.1

Quanto alla “Contrattura

muscolare para spinale sinistra”, diagnosticata il 12 agosto 2019 all’__________

(doc. 11), questo Tribunale rileva quanto segue.

Da una parte, nella “Valutazione

medico - assicurativa” del 16 dicembre 2019 (doc. 23 riprodotto al consid.

2.3), il dr. ___________ ha, in particolare, rilevato che “(…) il giorno in

questione 12.08.2019 al PS si costatava uno stato della colonna vertebrale

pressoché normale, ovvero l’assenza di dolenzia alla palpazione e percussione

della apofisi spinose, solo una maggiore sensibilità (=iperestesia) diffusa

alla palpazione della muscolatura paraspinale: osservo che il medico del PS

dell’ospedale di __________ non costata una "contrattura muscolare"

ovvero "una muscolatura spastica" bensì una iperestesia, che è una

costatazione soggettiva del paziente e non un segno obiettivo evidenziato dal

medico. (…)” (doc. 23, pag. 4). Lo stesso dr. __________, nella “Valutazione

medico - assicurativa” del 22 giugno 2021 (doc. 61 riprodotto al consid.

2.5), ha risposto che “(…) fin dal momento della diagnosi posta il

12.08.2019

al PS, cioè appena 4 giorni dopo l’evento del 08.08.2019, non vi è

nessuna compatibilità tra gli sforzi profusi il giorno 08.08.2019 e la diagnosi

predetta (contrattura muscolare), con verosimiglianza preponderante. In

ogni caso, anche se ciò fosse il caso, va fatto osservare che secondo il

Rapporto PS dell'Ospedale __________ stilato 3 mesi più tardi, ossia il

23.11.2019, ogni segno di contrattura muscolare era ormai sparito - in quanto

non più evidenziato. (…)” (doc. 61).

Dall’altra parte, dagli

atti non emergono e nemmeno l’insorgente fa valere (fatti salvi i costi della visita del 12 agosto 2019 presso

il Pronto Soccorso dell’__________ che questo Tribunale ha appurato essere

stati assunti dall’assicurazione militare (cfr. consid. 1.6)), ulteriori prestazioni a carico dell’AM

prima del Rapporto PS dell'Ospedale __________ del 23.11.2019 riconducibili

alla contrattura muscolare a quel momento non più ravvisata.

Stante quanto precede – visto anche che la versione dei fatti

fornita dall’insorgente il 17 settembre 2019 (cfr. doc. 18 riprodotto al

consid. 2.) si scosta sensibilmente da quella di cui al rapporto 26 settembre

2019.

del responsabile degli impianti (cfr. doc. 21, pagg. 1 e 2) e ritenuto

inoltre che il tenente colonello __________, nell’e-mail 5 ottobre 2020,

allegata la scheda tecnica del martello a motore in loro dotazione, ha

precisato che “(…) come indicato nel rapporto 26.09.2019 redatto dal cap. __________,

il martello a motore utilizzato dal milite RI 1 non era di nostra proprietà ma

bensì della ditta che forniva il capannone. Indipendentemente da ciò, le

caratteristiche dell’attrezzo utilizzato l’8.8.2019 sono simili al modello in

nostra dotazione. (…)” (doc. 48, la sottolineatura è del redattore) – secondo questo Tribunale non è necessario

approfondire oltre quale sia stato l’attrezzo esatto utilizzato dall’insorgente

nel giorno di servizio prestato l’8 agosto 2019.

In questo senso, nella

risposta, rettamente la SUVA Divisione assicurazione militare ha rilevato che “(…)

proprio alla luce delle risultanze agli atti, mal si vede come la pretesa

eventualità, secondo cui l’attrezzo di lavoro utilizzato durante le attività

svolte il giorno 08.08.2019 in servizio non sarebbe esattamente identico a

quello preso in considerazione dalla convenuta, possa essere considerata

veramente determinante ai fini del giudizio. (…)” (III, pag. 4).

La domanda di assumere

attraverso la __________ le schede tecniche dei due vibrocostipatori usati il

giorno di servizio dell’8 agosto 2019 (cfr. consid. 1.5) va pertanto disattesa.

In proposito questo Tribunale ricorda che, conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7.2

Avuto riguardo alle ulteriori

patologie e meglio “(…) - la mialgia al bicipite femorale rilevata con

Rapporto del PS del 23.11.2019; - la lombosciatalgia sinistra e la discopatia

L5-S1 di cui al Rapporto della dr.ssa __________ del 29.11.2019; - la sindrome

lombo-radicolare sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1

osservate/confermate con la RMN della colonna lombo-sacrale del 29.02.2020 (…)”

(doc. 61, pag. 2) va rilevato quanto segue.

Il dr. __________, viste

le risultanze della lettera di dimissione dell’__________ del 23 novembre 2019

(doc. 25, pagg. 5 e 6), nella valutazione del 7 ottobre 2020 (doc. 50), ha

concluso che “(…) la mialgia su verosimile infiammazione del bicipite

femorale sinistro, insorta da quasi un mese spontaneamente alzandosi dal letto

una mattina senza sforzi, patologie o terapie antibiotiche concomitanti (…)”

non è di pertinenza dell’assicurazione militare (cfr. la risposta alla seconda

domanda sub doc. 50, pag. 10) e, circa la situazione al 29 novembre 2019 relativa

alla colonna lombo-sacrale descritta dalla dr.ssa __________ (cfr. lo scritto del

28.

febbraio 2020 sub doc. 25, pagg. 1 e 2), ha rilevato che “(…) al

29.02.2020, con una clinica di lombosciatalgia risalente al 29.11.2019, siamo

confrontati con una patologia degenerativa della colonna vertebrale

lombo-sacrale che occorre qui definire se post-traumatica o no. A questo punto,

occorre chiarire in modo netto ed inequivocabile che in occasione del servizio

di PCi dell’08.08.2019 il signor RI 1 ha svolto un'attività continuativa

nell'arco della giornata da solo o assieme ad un altro milite (a seconda delle

due versioni avute) che ha comportato una più o meno intensa sollecitazione

della muscolatura del tronco, tuttavia senza un trauma assiale della colonna

lombo-sacrale, come ad esempio caduta da un'impalcatura da altezza > 4-5

metri o uno scontro in veicolo a motore con un delta (velocità di arresto >

50.

Km/h) che sono presi a paradigma delle forze necessarie per parlare di

trauma adeguato a provocare danni alla colonna vertebrale. L’ernia discale

L5-S1 riscontrata alla RMN della colonna L-S del 29.02.2020 è una malattia

degenerativa del disco intervertebrale e secondo il diritto dell'assicurazione

militare, una malattia del disco intervertebrale inizia al momento in cui il

processo degenerativo a causa della sua intensità e della localizzazione, è in

grado di provocare un'affezione di questo tipo (ad. es. una sindrome dolorosa

lombo-vertebrale o lomboradicolare, ecc.) - come riportato nella Letteratura

citata. Al momento della prima visita del 12.08.2019, il medico del PS HB di __________

aveva costatato una contrattura muscolare para-spinale sinistra, l'esame

clinico e neurologico non erano per nulla compatibili con una radicolopatia L5

o S1 a sinistra, la sollecitazione fisica riferita dal paziente al medico -

ovvero l’utilizzo del martello pneumatico nei giorni precedenti - non sviluppa

energie tali e/o non è in grado di provocare danni al disco intervertebrale per

le basse energie e per la durata dell’attività svolta (8 ore di lavoro

continuativo) anche dando credito alle dichiarazioni del milite. (…)” (doc.

50, pag. 11).

Le suesposte puntuali e

incontestate (nessun medico curante si è confrontato con le stesse) valutazioni

del dr. __________ – che, lo si ribadisce, ha considerato tutta la

documentazione medica agli atti, ha attinto alla pertinente letteratura medica

e ha ritenuto le diverse esposizioni circa i fatti occorsi durante il servizio

prestato dall’assicurato l’8 agosto 2019 – possono dunque essere

confermate da questo Tribunale che non ravvede alcun valido motivo per

scostarsi dalle stesse.

Per quanto concerne

specificatamente la diagnosticata ernia discale lombare e con riferimento ai

criteri cumulativi posti nella letteratura medica specialistica affinché possa

esserne riconosciuta l’eziologia traumatica (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed.,

2006, p. 343 e, fra le tante, la STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 4.1),

questo Tribunale osserva che il dr. ___________ ha escluso che l’attività

svolta dall’assicurato l’8 agosto 2019 sia stata adeguata a causare la rottura

del disco intervertebrale. D’altra parte, occorre pure considerare che la

tipica sintomatologia (radicolare) legata all’ernia del disco non è

apparsa in stretta relazione temporale con l’attività in questione, precisato che, trattandosi di un’ernia lombare,

il tempo di latenza tollerato è al massimo di 8 – 10 giorni (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

Del resto, non è possibile

concludere differentemente per il solo fatto che, come sostenuto dal

ricorrente, il dr. __________ “(…) non lo ha mai visitato né gli ha mai

parlato, limitandosi a fornire e confermare il proprio parere all'attenzione

dell'Assicurazione Militare, unicamente sulla scorta dei certificati prodotti

dall'assicurato (…)” (I, punto 8, pag. 8). Al riguardo rettamente la SUVA

Divisione assicurazione militare ha rilevato che “(…) nella misura in cui si

è comunque fondato su rapporti medici completi e già contemplati nel dossier

assicurativo, per costante giurisprudenza federale il medico di fiducia della

convenuta non era per forza di cose tenuto, prima di prendere posizione, a

visitare di persona il paziente (per un esempio, sì rinvia alla sentenza del TF

8C-485/2014 del 24 giugno 2015 considerandi 5.1.4) (…)” (III, pag. 3). In

effetti, chiamata a pronunciarsi circa il nesso causale di un infortunio, nel

succitato considerando 5.1.4 della STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, l’Alta

Corte ha rilevato che “(…) dans la mesure où il s'est fondé sur un dossier

médical contenant des constatations complètes, établies sur la base d'examens

complets, il n'était pas déterminant que ce médecin examinât personnellement

l'intéressé (RAMA 2001 n° U 438 p. 345 [U 492/00] consid. 3d et la référence; arrêt 9C_794/2008 du 21 août 2009 consid. 2.3). (…)”.

2.7.3

Stante quanto

sopra, le risposte del dr. __________ (alle domande formulate

nella lettera di “Trasmissione al servizio medico circondariale” del 2

giugno 2021 sub doc. 59) contenute nella “Valutazione medico -

assicurativa” del 22 giugno 2021 (doc. 61, riprodotto al consid. 2.5) non

possono che essere confermate da questo Tribunale.

Di conseguenza è a ragione

e in corretta applicazione dell’art. 6 LAM che all’insorgente (fatti salvi i costi della visita del 12

agosto 2019 presso il Pronto Soccorso dell’__________ che questo Tribunale ha

appurato essere stati assunti dall’assicurazione militare (cfr. consid. 1.6)) è stato negato il diritto a prestazioni

non essendo dimostrata con probabilità preponderante una relazione tra

l’attività svolta in Pci l’8 agosto 2019 e “(…) le affezioni che affliggono RI

1.

- segnatamente: i dolori lombari sorti I'8/9.8.2019, la mialgia al bicipite

femorale, la lombosciatalgia sinistra e la discopatia L5-S1, la sindrome

lomboradicolare sinistra e l'ernia paramediana sinistra L5-S1 (…)” (doc.

62, pag. 12).

Va qui ricordato che, come

accennato (cfr. consid. 2.2), la prova dell’esistenza di un nesso causale tra i

disturbi accusati e l'evento assicurato deve essere portata dall’assicurato e

che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev’essere negato.

In questo senso non può

essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) da un profilo medico,

pertanto, il caso meritava sicuramente maggiori approfondimenti, se la

conclusione dell’Assicurazione Militare voleva essere, come è stata,

I’esclusione di una verosimiglianza preponderante. In assenza di simili

verifiche, difatti, a mente del ricorrente, i criteri che fondano

l'applicabilità dell'art. 6 LAM vanno ammessi e di conseguenza pure andava

ammessa la copertura del suo caso. (…)” (I, punto 8, pag. 8).

Infatti, da una parte, le

diverse valutazioni del dr. __________ (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) – che,

lo si ribadisce ancora una volta, ha considerato tutta la documentazione medica

assunta agli atti, ha attinto alla pertinente letteratura riconosciuta dal

Tribunale federale e ha ritenuto le diverse esposizioni dei fatti relativi al giorno

di servizio prestato dall’assicurato l’8 agosto 2019 – sono state

ritenute valide da questo Tribunale che le ha confermate.

D’altra parte, nella

misura in cui – ritenuta l’asserita insufficienza degli accertamenti medici

– l’insorgente pretende che “(…) in assenza di simili verifiche […]

i criteri che fondano l'applicabilità dell'art. 6 LAM vanno ammessi e di conseguenza

pure andava ammessa la copertura del suo caso. (…)” (I, punto 8, pag. 8),

questo Tribunale rileva che nell’ambito delle assicurazioni sociali non esiste

una regola in materia di prove secondo la quale in caso di dubbio va deciso a

favore dell’assicurato (“in dubio pro assicurato”) (DTF 134 V 315,

consid. 4.5.3, pag. 322; 129 V 472, consid. 4.2.1, pag. 477; vedi anche STF

8C_368/2020 del 17 settembre 2020, consid. 6.4; 9C_101/2019 del 12 luglio 2019,

consid. 4.1; 9C_518/2015 del 16 novembre 2015, consid. 3.2 e 8C_264/2013 del 3

maggio 2013).

2.8

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che la SUVA

Divisione assicurazione militare ha negato all’insorgente il diritto a

prestazioni.

La decisione

impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.9

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso

concerne prestazioni LAM e il legislatore non ha previsto di prelevare delle

spese.

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ La

decisione su opposizione del 30 luglio 2021 con cui la SUVA Divisione

assicurazione militare – fatta salva l’assunzione dei costi della consultazione

del 12 agosto 2019 presso l’Ospedale __________ – ha negato a RI 1 il diritto a

prestazioni è confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti