41.2023.2
Ricorso dichiarato irricevibile contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione. Trasmissione degli atti all'autorità intimata perchè proceda all'emanazione di una decisione su opposizione
8 novembre 2023Italiano3 min
41.2023.2
Source ti.ch
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n.
Fatti
41.2023.2
rg/sc
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 29 settembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione militare federale
considerato in fatto e in diritto
che - con il
ricorso in oggetto RI 1 impugna dinanzi allo scrivente Tribunale la decisione
29 settembre 2023 con cui la CO 1 gli ha negato il diritto a indennità
giornaliere per il periodo 30 giugno - 23 luglio 2023;
- giusta l’art.
4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- ai
Considerandi
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate;
- la
procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni
sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- l'art.
52.
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato; sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici;
- l’art.
56.
cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle contro
cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
- le
decisioni contro cui è esclusa l’opposizione sono quelle processuali e
pregiudiziali (decisioni incidentali) (art. 52 cpv. 1 LPGA) o quelle per le
quali la legge non prevede la procedura d’opposizione (cfr. in particolare
l’art. 69 cpv. 1 LAI) (in argomento v. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 56 n.
13ss; Lendfers, BK ATSG, 2020, Art. 56, n. 15ss);
- nel
caso in esame, la decisione 29 settembre 2023 della CO 1 (recante per altro
l’indicazione dell’opposizione quale rimedio giuridico) di cui è chiesto
l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura d'opposizione;
- vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile
dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA e cioè di una
decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 non può che essere
dichiarato irricevibile;
- stante
l'irricevibilità del gravame, gli atti – unitamente all’atto di ricorso 30
ottobre 2023 da considerare quale opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA
– vanno trasmessi alla CO 1 perché proceda all'emanazione di una decisione su
opposizione, la quale potrà se del caso essere successivamente fatta oggetto
d'impugnativa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli
articoli 56 e segg. LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti