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Decisione

41.2023.2

Ricorso dichiarato irricevibile contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione. Trasmissione degli atti all'autorità intimata perchè proceda all'emanazione di una decisione su opposizione

8 novembre 2023Italiano3 min

41.2023.2

Source ti.ch

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n.

Fatti

41.2023.2

rg/sc

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 29 settembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione militare federale

considerato in fatto e in diritto

che - con il

ricorso in oggetto RI 1 impugna dinanzi allo scrivente Tribunale la decisione

29 settembre 2023 con cui la CO 1 gli ha negato il diritto a indennità

giornaliere per il periodo 30 giugno - 23 luglio 2023;

- giusta l’art.

4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad

evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- ai

Considerandi

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate;

- la

procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni

sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

- l'art.

52.

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato; sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici;

- l’art.

56.

cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle contro

cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;

- le

decisioni contro cui è esclusa l’opposizione sono quelle processuali e

pregiudiziali (decisioni incidentali) (art. 52 cpv. 1 LPGA) o quelle per le

quali la legge non prevede la procedura d’opposizione (cfr. in particolare

l’art. 69 cpv. 1 LAI) (in argomento v. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 56 n.

13ss; Lendfers, BK ATSG, 2020, Art. 56, n. 15ss);

- nel

caso in esame, la decisione 29 settembre 2023 della CO 1 (recante per altro

l’indicazione dell’opposizione quale rimedio giuridico) di cui è chiesto

l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura d'opposizione;

- vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile

dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA e cioè di una

decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 non può che essere

dichiarato irricevibile;

- stante

l'irricevibilità del gravame, gli atti – unitamente all’atto di ricorso 30

ottobre 2023 da considerare quale opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA

– vanno trasmessi alla CO 1 perché proceda all'emanazione di una decisione su

opposizione, la quale potrà se del caso essere successivamente fatta oggetto

d'impugnativa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli

articoli 56 e segg. LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue

competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti