41.2023.3
Rifiuto di erogare una rendita a causa dell'assenza di un nesso di causalità adeguato tra l'infortunio subito durante il servizio militare e gli attuali disturbi psichici
3 maggio 2024Italiano29 min
seconda per oltre un mese - ed aveva effettuato fisioterapia, idroterapia, bagni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
41.2023.3
FS/gm
Lugano
3 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto in fatto
1.1.
RI 1, nato nel 1965, durante l’assolvimento di un corso di ripetizione,
il ___________ 1987 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla sinistra, scivolando
dalla sua altezza su un pavimento di legno, urtando violentemente con la stessa
lo spigolo di un tavolino, procurandosi uno strappo muscolare (doc. 127 incarto
AM). Il 27 settembre 1988 è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia diagnostica
(doc. 136 incarto AM). Il 20 giugno 1992, sempre durante l’assolvimento di un
corso di ripetizione, l’assicurato è inciampato su un sentiero, cadendo
nuovamente a terra, dalla sua altezza, sulla spalla sinistra. Pochi minuti più
tardi, salendo su un mezzo militare, e per fare ciò, aggrappandosi ai supporti
con il braccio sinistro, dandosi contemporaneamente uno slancio, egli si è
lussato la spalla infortunata (doc. 165 incarto AI). Il 3 luglio 1992 RI 1 è
stato nuovamente operato alla spalla sinistra a causa della lussazione
anteriore recidivante procuratasi il 20 giugno 1992 (doc.172 incarto AM).
Il 3
maggio 2018 l’assicurato ha subito un intervento di impianto di protesi di
rivestimento con impiantoglena alla spalla sinistra (doc. 22 incarto AM). A
causa di un’infezione in protesi, il 25 maggio 2018 ha subito un intervento di
lavaggio (doc. 25 incarto AM), venendo in seguito ricoverato il 17 giugno 2018 presso
l’Ospedale __________ di __________. Il 13 luglio 2018 è stato quindi
trasferito fino al 12 agosto 2018 presso l’Ospedale di __________ per una
terapia in un reparto acuto di minore intensità (doc. 60 incarto AM). Egli si è
quindi sottoposto ad un intervento di reimpianto della protesi alla spalla
sinistra l’8 ottobre 2018 (doc. 84 incarto AM).
L’assicuratore
militare ha riconosciuto la propria responsabilità per le conseguenze somatiche
dell’infortunio alla spalla sinistra ed ha versato le prestazioni di legge.
In
particolare, per quanto è qui d’interesse, dopo aver valutato lo stato della
spalla sinistra dell’assicurato a seguito dell’intervento di impianto di
protesi del 3 maggio 2018 e delle relative complicazioni somatiche, la CO 1 ha
versato al datore di lavoro di RI 1 indennità giornaliere per i seguenti
periodi di incapacità lavorativa: del 100% dal 3 maggio 2018 al 10 febbraio
2019, del 50% dall’11 febbraio 2019 al 10 settembre 2019, del 20% dall’11
settembre 2019 al 31 agosto 2020 (cfr. decisione 17 gennaio 2020 di cui al doc.
355 incarto AM e successiva comunicazione del 23 settembre 2020 di cui al doc.
387 incarto AM; doc. 119 incarto AI).
Con
decisione 1. gennaio 2022, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una
rendita intera d’invalidità dal 2 giugno 2020 in ragione di un’incapacità
lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, dovuta ad un episodio depressivo di
media gravità e sviluppo di concomitante disturbo somatoforme da dolore
persistente (doc. 424 incarto AM e doc. 105 incarto AI)
1.2.
Il 22 novembre 2022 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto alla
CO 1 il riconoscimento di una rendita d’invalidità e di una rendita di
menomazione all’integrità, compensative degli scapiti economici derivanti dalla
sindrome ansioso-depressiva, diagnosticatagli nel 2018, ritenuta reattiva alle
complicanze insorte dopo l’intervento chirurgico del 3 maggio 2018 alla spalla
sinistra (doc. 424 incarto AM).
1.3.
Con decisione 7 marzo 2023 (doc. C), la CO 1 ha negato la propria
responsabilità ex art. 6 LAM fondandosi sulla valutazione del proprio medico
fiduciario dr. med. __________, secondo il quale il quadro psichiatrico
dell’assicurato non si trovasse in relazione prevalentemente probabile con
l’infortunio subito durante il corso di ripetizione del 1987 (doc. H).
1.4.
A seguito dell’opposizione 5 aprile 2023 presentata dall’assicurato
tramite l’avv. RA 1, con decisione su opposizione 26 ottobre 2023, la CO 1 ha
confermato la precedente pronuncia ritenuto come, dovendosi classificare gli
infortuni subiti dall’assicurato quali lievi, il nesso di causalità adeguato
con gli attuali disturbi psichici farebbe difetto (doc. A).
1.5.
Contro tale decisione su opposizione insorge al TCA l’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1, postulandole l’annullamento e l’attribuzione di una
rendita d’invalidità intera. Contesta in particolare la valutazione medico
fiduciaria del dr. med. __________ contrapponendogli i referti dei curanti dr.
med. __________ e dr.ssa med. __________, di cui si avvale per dimostrare la
relazione prevalentemente probabile fra l’infortunio del 1987 ed il suo stato
psichico attuale. Sostiene inoltre come, in ragione delle gravose conseguenze e
del lungo periodo di cura subito, gli infortuni in questione (ossia le cadute
del ___________ 1987 e del 20 giugno 1992, cfr. supra consid. 1.1) non possano
essere considerati leggeri ma, perlomeno, medi ed il nesso di causalità
adeguato debba essere riconosciuto.
1.6.
Con la risposta di causa, la CO 1 ha confermato come entrambi gli
infortuni in questione siano da considerarsi lievi ai sensi della
giurisprudenza, ciò che permette di negare a priori l’esistenza di un nesso di
causalità adeguato senza che occorra esaminare l’esistenza di un nesso di causa
naturale.
1.7.
Il 29 gennaio 2024 l’insorgente ha versato agli atti l’intero incarto
dell’assicurazione invalidità ed ha chiesto l’esperimento di una perizia medica
pluridisciplinare volta a determinare “in che misura l’evento infortunistico
e le sue evoluzioni nel tempo (…)” abbiano influito sul suo stato psichico.
1.8.
Con osservazioni 29 febbraio 2024 la CO 1 si è confermata nelle proprie
conclusioni.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG
(STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2.
Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione la CO 1 ha negato
a RI 1 il diritto a prestazioni, a causa dell’assenza di un nesso di causalità
adeguato fra gli infortuni subiti durante lo svolgimento dei corsi di
ripetizione il ___________ 1987 ed il 20 giugno 1992 ed e gli attuali disturbi
psichici.
2.3. L’art. 6 LAM
(rimasto invariato a seguito
dell'entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003) statuisce che se
l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un
chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono
invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde
soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o
aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità
preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione
assicurata.
Conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta
quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da
richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità
lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un
lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente
diversa (DTF 123 V 138).
Affinché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi
tardivi di un danno assicurato sia assunta dall’assicurazione militare
dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in
relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b;
Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG),
Berna 2000, ad art. 6, N. 17 pag. 96).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
Quanto alla prova dell’esistenza di un nesso causale tra i
disturbi accusati e l’evento assicurato essa deve essere portata
dall’assicurato (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).
Ne discende che, ove l’esistenza di un nesso di causalità tra
infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev’essere negato
(DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Nel
caso di specie, al fine di accertare il diritto alle prestazioni di RI 1, la CO
1 ha fatto allestire un parere al proprio medico fiduciario dr. med. __________
il quale, sulla base degli atti e dell’incarto AI, nella propria valutazione
medica dell’11 novembre 2022 ha ritenuto quanto segue:
"
Dallo studio degli atti appare
evidente che numerosi sono i fattori estranei allo stato clinico e funzionale
della plurioperata spalla sinistra dell’assicurato che concorrono in maniera
inconfutabile quanto decisiva a determinare l’attuale quadro clinico
psicopatologico. In particolare:
-
L’isolamento infettivologico cui
l’assicurato è stato sottoposto tra Giugno e Luglio 2018 a causa dell’infezione
protesica e relativo iter giudiziario risarcitorio con esito negativo;
-
L’interrogatorio di Polizia, in
relazione a incidente della strada, nel quale l’assicurato era stato
erroneamente coinvolto;
-
Le difficoltà in ambito lavorativo
dovute all’incomprensione da parte dei colleghi dell’assicurato;
-
L’intervento di prostatectomia per
la rimozione di un tumore.” (doc.H)
Il medico
fiduciario ha quindi concluso che l’attuale quadro clinico psichiatrico
invalidante si trovi in relazione solo possibile, ma non prevalentemente
probabile, con l’evento accaduto in servizio nel 1987.
Il
ricorrente contesta la valutazione del dr. med __________, evidenziando come lo
stesso non sia specialista in psichiatria ma sia un medico generico,
evidenziando inoltre come abbia posto la sua valutazione sulla base dei soli
atti, ritenuti contraddittori. Sostiene inoltre che il rapporto in questione
oltre a essere incompleto, non si fondi su esami approfonditi e sulla
necessaria conoscenza dell’anamnesi. A tale valutazione del dr. med. __________
l’insorgente contrappone i referti 20 aprile 2020 del proprio psichiatra
curante dr. med. __________, 5 aprile 2023 del dr. med. __________ e della dr.
phil. __________ e 3 aprile 2023 della curante dr.ssa med. __________, FMH in
medicina interna generale.
Dalla prima
relazione del dr. med. __________ si evince come, in seguito ad un interrogatorio
di polizia, vissuto da RI 1 come irrispettoso e squalificante e nel quale
sarebbe stato a torto accusato di essere stato coinvolto in un incidente
stradale, l’assicurato avrebbe sviluppato una sindrome depressiva (ICD10:F32.1)
e una sindrome da attacchi di panico (ICD10:F40.0) (doc. E). Nella successiva
valutazione 5 aprile 2023, il dr. med. __________ e la dr. phil __________
hanno evidenziato come l’intervento operatorio del maggio 2018 - conseguente ai
traumi subiti dall’assicurato durante i corsi di ripetizione - il quale gli ha
causato una grave infezione nosocomiale, sia la causa che ha attivato la
psicopatologia attuale, sostenendo quindi che l’attuale quadro psichiatrico si
trovi in relazione prevalentemente probabile con l’infortunio subito durante il
corso di ripetizione del 1987 (doc. F).
Dal canto
sua, la dr.ssa med. __________, ha evidenziato come “Sicuramente il paziente
soffre di varie patologie e ha purtroppo presentato ulteriori problematiche
durante gli anni ma penso che la problematica alla spalla ha portato a varie
conseguenze nella vita del paziente (gastrite da uso di antiinfiammatori per il
dolore e la perdita di autonomia per deficit del movimento della spalla) ed
emotive (ansia, depressione e insonnia) che purtroppo persistono” (doc. G).
Posto come,
in ragione di quanto verrà di seguito esposto, il nesso di causalità adeguata
fa nel caso di specie difetto, la questione qui dibattuta dell’esistenza o meno
di un nesso di causalità naturale può rimanere indecisa.
2.5. Per
determinare l’esistenza o meno di un nesso causale adeguato, così come
richiesto dall’art. 6 LAM, fra l’infortunio intervenuto in servizio e i
conseguenti disturbi psichici, occorre applicare i principi posti in materia
dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro gli infortuni (DTF 123
V 139 consid. 3c).
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze citate).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,
dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di
causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286
e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht
[SBVR], n. 39).
Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l'adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre
categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi.
Per
procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui
l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento traumatico
in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di
media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,
di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a
determinare disturbi psichici;
-
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa
dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa nella categoria media, al limite di quelli insignificanti o leggeri, le
circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza
particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di
causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V
384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6.
Il rappresentante del ricorrente ritiene che gli eventi infortunistici in
questione non possano essere considerati quali semplici e banali cadute. A tal
riguardo evidenzia come la giurisprudenza abbia classificato medio-leggeri (riguardo
a tale classificazione vedi supra consid. 2.5) una caduta da un’impalcatura di
due metri e una caduta scendendo da un veicolo di cantiere, negandola invece
per una caduta durante una partita di calcio.
Dal canto
suo, l’assicuratore resistente ha invece ritenuto che, alla luce della loro
dinamica, gli infortuni subiti dall’assicurato vadano qualificati come leggeri
negando quindi a priori l’esistenza di un nesso di causalità adeguato.
Nell’esaminare
l’adeguatezza del legame causale in relazione all’infortunio del __________
1987 e della ricaduta del 29 giugno 1992, bisogna in primo luogo procedere alla
loro classificazione.
Dalle
dichiarazioni di RI 1 relative al primo infortunio di cui al verbale
dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare del 27 giugno 1988, emerge
come egli sia scivolato sul pavimento di legno e nel cadere abbia urtato
violentemente con la spalla lo spigolo di un tavolo, procurandosi “uno
strappo muscolare” (cfr. verbale 27 giugno 1998, doc. 127 incarto AM).
Quanto alla
ricaduta del 29 giugno 1992, a verbale il 18 settembre 1992 l’assicurato ha
dichiarato di essere inciampato percorrendo un sentiero e di essere caduto
battendo violentemente la spalla sinistra per terra. Ha inoltre indicato come
poco più tardi, per salire su un veicolo militare, si sia aggrappato ai
supporti con il braccio sinistro, dandosi contemporaneamente uno slancio per
eseguire tale operazione, procurandosi la lussazione della spalla sinistra
(cfr. verbale 18 settembre 1992, ed. 165 incarto AM).
La ricostruzione
della dinamica degli infortuni descritta non è contestata.
Secondo la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in
una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista
oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le
forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La
gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei criteri oggettivi
per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in
considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce
un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF
8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
Non può
pertanto essere seguito il ricorrente laddove, fondandosi conseguenze
infortunistiche riportate alla spalla sinistra, sostiene che l’infortunio non
possa essere considerato di lieve entità, ma debba essere classificato nella
categoria degli infortuni di media gravità.
Tutto ben
considerato, nel caso di specie, ritenuto che
comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139
consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta durante
una partita di calcio), l’infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato nel ___________
1987 e quello successivo del 20 giugno 1992 devono essere classificati nella
categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (per dei casi analoghi, cfr.
STF 8C_406/2022 del 23 marzo 2023 consid. 4.4, concernente un assicurato scivolato
sulle scale interne di casa che, nel cadere, per evitare di battere a terra la
schiena e la testa, si era appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in
tal modo un contraccolpo a livello della spalla con rottura della cuffia dei
rotatori; 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012,
riguardante un assicurato caduto dalle scale che aveva riportato una contusione
alla caviglia sinistra con insorgenza di dolori neuropatici; STFA U 347/01 del
9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su fondo
ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Stante ciò, questo Giudice concorda con l’assicuratore
militare che, a titolo principale, ha negato a priori l’adeguatezza
del nesso di causalità tra le turbe psichiche di cui è portatore
l'insorgente e l’evento assicurato (cfr., in questo senso, la STF
8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e 4.4: “In queste condizioni, l’infortunio va
situato nella categoria di quelli insignificanti o leggeri, sicché non
occorre approfondire oltre le relative conseguenze citate dal ricorrente.”
– il corsivo è del redattore).
2.7.
Va osservato comunque che, quand’anche l'infortunio
in questione - tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento (cfr. supra consid.
2.6.) e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in
considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti
(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26) - dovesse essere classificato nella categoria media
al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (ipotesi
maggiormente favorevole all’assicurato), il ricorrente non ne trarrebbe
comunque alcun giovamento per i motivi qui di seguito esposti.
In questo caso il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA. Affinché possa essere
ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,
pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di
infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di
quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro
dei
criteri elaborati
dalla giurisprudenza per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un
infortunio di media gravità ed i disturbi psichici sviluppati successivamente
(cfr. supra consid. 2.5.) affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento
dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno
considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in
una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.
RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94
consid. 2c e riferimenti).
A
proposito dei criteri esposti al considerando 2.5. (ossia le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio; la gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate; la durata eccezionalmente
lunga della cura medica; i disturbi somatici persistenti; la cura medica errata
che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; il decorso sfavorevole
della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; il grado e la durata
dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche) il TCA rileva quanto
segue.
Il sinistro qui in discussione - tenuto conto della dinamica
in quanto tale e facendo astrazione dal danno alla salute che ne è conseguito e
dal successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012
consid. 7.3.1) - non si è svolto secondo circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o spettacolari. Al
riguardo, è ancora utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio
in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata. Del resto, la
Corte federale è giunta alla medesima conclusione nella fattispecie ben più
grave, di cui alla STF 8C_44/2017, riguardante un assicurato caduto con la
testa su una superficie in beton da un’altezza di 2.41 metri (cfr. consid.
6.2.2).
Il TCA ritiene inoltre che non si può parlare nel caso di specie, nemmeno di lesioni
gravi o particolarmente caratteristiche (ovvero interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una
particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio
oppure la mutilazione della mano dominante: STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014,
consid. 6.2.2) nell’infortunio in questione
l’assicurato avendo riportato una lussazione traumatica scapolo-omerale
sinistra con lesione di Bankart ed impressione di Hill-Sachs il ___________
1987, ed in quello successivo del 29 giugno 1992 una
nuova frattura-lussazione della spalla sinistra. Tenuto conto di quanto
precede, il danno alla salute subito alla spalla sinistra dall'assicurato non
costituisce ancora una lesione organica grave o particolarmente caratteristica.
Per
quanto riguarda il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura
medica, non si può ritenere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli
atti di causa emerge che l’assicurato, compreso il primo intervento di
artroscopia diagnostica, ha subito cinque interventi (il 27 settembre 1988, il
3 luglio 1992, il 3 maggio 2018, il 25 maggio 2018, ed il 13 luglio 2018),
venendo ricoverato il 17 giugno 2018 sino al 12 agosto 2018 in seguito ad
un’infezione nosocomiale, sottoponendosi in seguito a regolari sedute di
fisioterapia, nonché a visite mediche di controllo.
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti
diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del 16 febbraio
2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (STF
8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura
medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010
consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti). A titolo di paragone, nella DTF 8C_729/2012 del 4 aprile
2013, il TF ha ricordato che:
"
Das Kriterium der ungewöhnlich
langen Dauer der physisch bedingten ärztlichen Behandlung ist nicht allein nach
einem zeitlichen Massstab zu beurteilen. Von Bedeutung sind auch Art und
Intensität der Behandlung sowie der Umstand, inwieweit noch eine Besserung des
Gesundheitszustandes zu erwarten ist. Es muss, gesamthaft betrachtet, eine kontinuierliche,
mit einer gewissen Planmässigkeit auf die Verbesserung des Gesundheitszustandes
gerichtete ärztliche Behandlung von ungewöhnlich langer Dauer vorliegen.
Manualtherapeutische Massnahmen zur Erhaltung des Zustandes und medikamentöse
Schmerzbekämpfung allein genügen diesen Anforderungen nicht. Einzig der
Abklärung des Beschwerdebildes dienenden Vorkehren kommt nicht die Qualität
einer Heilmethodik in diesem Sinne zu (Urteil 8C_738/2011 vom 3. Februar 2012
Fatti
E. 7.3.3).”
ha negato
che il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica fosse
realizzato nel caso di un assicurato che aveva subito cinque interventi
operatori, era stato ricoverato due volte - la prima per diciotto giorni e la
seconda per oltre un mese - ed aveva effettuato fisioterapia, idroterapia, bagni
ipertermici, linfodrenaggi e infiltrazioni lombari e a cui era inoltre stato
prescritto un trattamento farmacologico e della terapia ambulatoriale, fisica e
occupazionale.
Per
quanto riguarda il criterio della cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio, dalle carte processuali, non
risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata
e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del
resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Nemmeno si può ritenere
realizzato il criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa
dovuta ai soli esiti fisici dell’infortunio assicurato.
In una sentenza 8C_116/2009 del 26 giugno 2009 consid. 4.6, il TF
ne ha ammesso la realizzazione trattandosi di un assicurato che aveva
presentato una totale incapacità lavorativa, anche in attività sostitutive
adeguate, durante circa tre anni.
Per contro, nella sentenza STF 8C_566/2013, l’Alta Corte é
giunta alla conclusione contraria, sebbene l’assicurato avesse dovuto
attendere due anni e sette mesi prima di recuperare una piena
abilità lavorativa in un’attività adeguata. Decisivo, in quella fattispecie, é
stato giudicato il fatto che il lasso di tempo in questione era stato inframmezzato da periodi di capacità lavorativa
parziale (al 50%).
Nella
sentenza U149/01, l’allora TFA sulla scorta del medesimo ragionamento ha
ritenuto che, malgrado la lunga durata di inabilità al lavoro completa, i
ripetuti intervalli di capacità lavorativa completa non permettessero di considerare
realizzato tale criterio nella fattispecie seguente:
"
A. - A., geboren 1960, arbeitete
seit Juni 1992 als Hilfsarbeiter bei der Temporärfirma X. AG und war bei der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unfallversichert. Am 9.
August 1993 stürzte er von einem etwa zwei Meter hohen Baugerüst, was eine
Fussverletzung zur Folge hatte, die am nächsten Tag ärztlich behandelt wurde.
Nach dem Auftreten von Rückenbeschwerden begab sich A. am 20. August 1993
erneut in ärztliche Behandlung; dabei wurde eine Diskushernie festgestellt, die
am 25. August 1993 operiert wurde. Die SUVA holte mehrere Arztberichte, einen
Arbeitgeberbericht vom 14. Oktober 1993 sowie weitere Auskünfte ein, und
veranlasste vom 26. Januar bis 23. Februar 1994 einen Aufenthalt in der
Bäderklinik "Zum Schiff", Baden. Nachdem sowohl der ___________ Dr.
med. O. als auch der Hausarzt Dr. med. S., Allgemeine Medizin FMH, ab Juli 1994
eine vollständige Arbeitsfähigkeit angenommen hatten, stellte die SUVA ihre Taggeldzahlungen
per 3. Juli 1994 ein.
A. - mittlerweile als Chauffeur für die
Firma Z. SA tätig - meldete am 7. April 1995 einen Rückfall zum Unfall von
August 1993, da am 3. März 1995 nach einer abrupten Bewegung beim Heben einer
Last starke lumboischialgieforme Schmerzen aufgetreten waren. Ab dem 20. März
1995 war A. wieder vollständig arbeitsfähig.
Am 30. November 1995 stürzte A. beim
Entladen seines Lastwagens, was starke Rückenschmerzen zur Folge hatte. Im
Rahmen der anschliessenden Behandlung wurde anstelle eines operativen Eingriffs
eine medizinische Kräftigungstherapie bei Dr. med. G., FMH Innere Medizin,
speziell Rheumatologie, vorgenommen. Nachdem eine grosse Zahl Arztberichte
eingeholt worden war, am 3. Juli 1997 eine Fazettengelenksinfiltration L4/5
beidseits vorgenommen und am 23. und 24. Juli 1998 eine Evaluation der
funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) durchgeführt worden war, erachtete Dr.
med. W., Oberarzt an der Rheumatologischen Klinik und Poliklinik des Spitals
Y., mit Bericht vom 9. Dezember 1998 A. ab dem 1. Januar 1999 als vollständig
arbeitsfähig, so dass die SUVA auf diesen Termin hin ihre Taggeldleistungen
einstellte. Nachdem die SUVA nochmals diverse Arztberichte eingeholt hatte,
A.________ zwischen dem 8. und dem 18. Juli 1999 von Dr. med. N.________,
Innere Medizin FMH, vollständig und anschliessend zu 50 % arbeitsunfähig
erachtet worden ist, sprach die SUVA mit Verfügung vom 28. September 1999 A.
eine Invalidenrente aufgrund eines Invaliditätsgrades von 15 % zu, da ihm eine ganztägige,
körperlich leichte, wechselbelastende Tätigkeit zumutbar sei. Weiter erhielt er
eine Integritätsentschädigung für eine Integritätseinbusse von 10 %. Nachdem am
4. Januar 2000 eine kreisärztliche Untersuchung stattgefunden und der Hausarzt
Considerandi
Dr. med. S am 31. Januar 2000 einen Bericht eingereicht hatte, hielt die SUVA
mit Einspracheentscheid vom 7. Februar
2000.
an ihrer Verfügung vom 28. September 1999 fest.”
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge come l’assicurato in seguito al primo
infortunio è stato subito in grado di svolgere la propria attività di impiegato
di commercio a tempo pieno. A causa all’operazione di artroscopia diagnostica, egli
ha presentato un periodo d’incapacità totale dal 26 settembre 1988 al 6
novembre 1988 e un periodo di incapacità del 50% sino al 20 novembre 1988,
dopodiché è stato considerato abile al lavoro nella misura del 100% (doc. 146
incarto AI). A seguito del secondo intervento del 3 luglio 1992, ha riacquisito
una capacità di lavoro del 50% il 7 settembre 1992, per poi tornare
momentaneamente abile in misura totale il 1. dicembre 1992 per tre giorni; dal 15
aprile 1993 è stato quindi ritenuto abile nella misura del 75% e dal 1. gennaio
1994.
in misura totale, salvo il periodo dal 26 settembre 1994 al 21 ottobre
1994.
in cui è stato ricoverato per una cura fisioterapica intensiva presso la
clinica di __________ proposta dall’assicuratore militare al fine di fare un
bilancio definitivo della spalla sinistra (docc. 165, 177, 191 203 e 231
incarto AM). In ragione dell’operazione subita il 3 maggio 2018 e delle
relative complicazioni, la CO 1 gli ha inoltre riconosciuto un’incapacità
totale nell’attività abituale dal 3 maggio 2018 al 10 febbraio 2019, del 50%
dall’11 febbraio 2019 al 10 settembre 2019 e del 20% dall’11 settembre 2019 al
31.
agosto 2020 (cfr. decisione 17 gennaio 2020 di cui al doc. 355
incarto AM e successiva comunicazione del 23 settembre 2020 di cui al doc. 387
incarto AM; doc. 119 incarto AI). Ora, se è vero che
nel complesso l’assicurato ha presentato dei periodi di incapacità lavorativa totale
nell’attività adeguata relativamente lunghi, d’altro lato non si può non
considerare che gli stessi sono stati inframezzati da ben più lunghi periodi di
capacità lavorativa parziale (del 50% e del 75%) e da ancora più estesi periodi
di capacità lavorativa completa ciò che non permette di ritenere realizzato il
criterio in questione.
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori
somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute poiché anche se ciò dovesse essere il
caso, in presenza di un infortunio di grado medio, al limite però della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, la realizzazione di questi
criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità
(e ciò nemmeno se, per ipotesi di lavoro, si volesse considerare adempiuto il
criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti fisici dell’infortunio assicurato, cfr. supra consid. 2.7.) (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02
consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre il
ricorrente non costituiscono una conseguenza adeguata degli eventi
infortunistici occorsigli il __________ 1987 ed il 20 giugno 1992 durante i corsi
di ripetizione. Se ne deduce, quindi, che l’assicuratore resistente era
legittimato a negare al riguardo la propria responsabilità.
Visto che
l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore militare va negato facendo difetto
l'adeguatezza, come accennato (cfr. supra consid. 2.4.) la questione dell’esistenza
del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute
(psichica) può rimanere insoluta (SVR 3/2012 UV5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.8
Alla
luce di quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 2.7.) si rinuncia all’esperimento
di una perizia medica pluridisciplinare volta a determinare in quale misura gli
eventi infortunistici in questione abbiano avuto ripercussioni sullo stato di
salute psichica di RI 1, richiesta con scritto 29 gennaio 2024 dal patrocinatore
dell’insorgente (cfr. VII).
Va infatti ricordato che,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, è giustificato rinunciare ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove: cfr. KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9
Alla
luce di quanto precede, è dunque a ragione che la CO 1 ha negato all’insorgente
il diritto a prestazioni.
La
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.10
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere
semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA,
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto il ricorso concerne prestazioni LAM e il legislatore non ha previsto
di prelevare delle spese; il comportamento dell’insorgente non appare inoltre
temerario o sconsiderato.
Sul tema
cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti