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Decisione

41.2023.3

Rifiuto di erogare una rendita a causa dell'assenza di un nesso di causalità adeguato tra l'infortunio subito durante il servizio militare e gli attuali disturbi psichici

3 maggio 2024Italiano29 min

seconda per oltre un mese - ed aveva effettuato fisioterapia, idroterapia, bagni

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Raccomandata

Incarto

n.

41.2023.3

FS/gm

Lugano

3 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione militare federale

ritenuto in fatto

1.1.

RI 1, nato nel 1965, durante l’assolvimento di un corso di ripetizione,

il ___________ 1987 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla sinistra, scivolando

dalla sua altezza su un pavimento di legno, urtando violentemente con la stessa

lo spigolo di un tavolino, procurandosi uno strappo muscolare (doc. 127 incarto

AM). Il 27 settembre 1988 è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia diagnostica

(doc. 136 incarto AM). Il 20 giugno 1992, sempre durante l’assolvimento di un

corso di ripetizione, l’assicurato è inciampato su un sentiero, cadendo

nuovamente a terra, dalla sua altezza, sulla spalla sinistra. Pochi minuti più

tardi, salendo su un mezzo militare, e per fare ciò, aggrappandosi ai supporti

con il braccio sinistro, dandosi contemporaneamente uno slancio, egli si è

lussato la spalla infortunata (doc. 165 incarto AI). Il 3 luglio 1992 RI 1 è

stato nuovamente operato alla spalla sinistra a causa della lussazione

anteriore recidivante procuratasi il 20 giugno 1992 (doc.172 incarto AM).

Il 3

maggio 2018 l’assicurato ha subito un intervento di impianto di protesi di

rivestimento con impiantoglena alla spalla sinistra (doc. 22 incarto AM). A

causa di un’infezione in protesi, il 25 maggio 2018 ha subito un intervento di

lavaggio (doc. 25 incarto AM), venendo in seguito ricoverato il 17 giugno 2018 presso

l’Ospedale __________ di __________. Il 13 luglio 2018 è stato quindi

trasferito fino al 12 agosto 2018 presso l’Ospedale di __________ per una

terapia in un reparto acuto di minore intensità (doc. 60 incarto AM). Egli si è

quindi sottoposto ad un intervento di reimpianto della protesi alla spalla

sinistra l’8 ottobre 2018 (doc. 84 incarto AM).

L’assicuratore

militare ha riconosciuto la propria responsabilità per le conseguenze somatiche

dell’infortunio alla spalla sinistra ed ha versato le prestazioni di legge.

In

particolare, per quanto è qui d’interesse, dopo aver valutato lo stato della

spalla sinistra dell’assicurato a seguito dell’intervento di impianto di

protesi del 3 maggio 2018 e delle relative complicazioni somatiche, la CO 1 ha

versato al datore di lavoro di RI 1 indennità giornaliere per i seguenti

periodi di incapacità lavorativa: del 100% dal 3 maggio 2018 al 10 febbraio

2019, del 50% dall’11 febbraio 2019 al 10 settembre 2019, del 20% dall’11

settembre 2019 al 31 agosto 2020 (cfr. decisione 17 gennaio 2020 di cui al doc.

355 incarto AM e successiva comunicazione del 23 settembre 2020 di cui al doc.

387 incarto AM; doc. 119 incarto AI).

Con

decisione 1. gennaio 2022, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una

rendita intera d’invalidità dal 2 giugno 2020 in ragione di un’incapacità

lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, dovuta ad un episodio depressivo di

media gravità e sviluppo di concomitante disturbo somatoforme da dolore

persistente (doc. 424 incarto AM e doc. 105 incarto AI)

1.2.

Il 22 novembre 2022 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto alla

CO 1 il riconoscimento di una rendita d’invalidità e di una rendita di

menomazione all’integrità, compensative degli scapiti economici derivanti dalla

sindrome ansioso-depressiva, diagnosticatagli nel 2018, ritenuta reattiva alle

complicanze insorte dopo l’intervento chirurgico del 3 maggio 2018 alla spalla

sinistra (doc. 424 incarto AM).

1.3.

Con decisione 7 marzo 2023 (doc. C), la CO 1 ha negato la propria

responsabilità ex art. 6 LAM fondandosi sulla valutazione del proprio medico

fiduciario dr. med. __________, secondo il quale il quadro psichiatrico

dell’assicurato non si trovasse in relazione prevalentemente probabile con

l’infortunio subito durante il corso di ripetizione del 1987 (doc. H).

1.4.

A seguito dell’opposizione 5 aprile 2023 presentata dall’assicurato

tramite l’avv. RA 1, con decisione su opposizione 26 ottobre 2023, la CO 1 ha

confermato la precedente pronuncia ritenuto come, dovendosi classificare gli

infortuni subiti dall’assicurato quali lievi, il nesso di causalità adeguato

con gli attuali disturbi psichici farebbe difetto (doc. A).

1.5.

Contro tale decisione su opposizione insorge al TCA l’assicurato,

patrocinato dall’avv. RA 1, postulandole l’annullamento e l’attribuzione di una

rendita d’invalidità intera. Contesta in particolare la valutazione medico

fiduciaria del dr. med. __________ contrapponendogli i referti dei curanti dr.

med. __________ e dr.ssa med. __________, di cui si avvale per dimostrare la

relazione prevalentemente probabile fra l’infortunio del 1987 ed il suo stato

psichico attuale. Sostiene inoltre come, in ragione delle gravose conseguenze e

del lungo periodo di cura subito, gli infortuni in questione (ossia le cadute

del ___________ 1987 e del 20 giugno 1992, cfr. supra consid. 1.1) non possano

essere considerati leggeri ma, perlomeno, medi ed il nesso di causalità

adeguato debba essere riconosciuto.

1.6.

Con la risposta di causa, la CO 1 ha confermato come entrambi gli

infortuni in questione siano da considerarsi lievi ai sensi della

giurisprudenza, ciò che permette di negare a priori l’esistenza di un nesso di

causalità adeguato senza che occorra esaminare l’esistenza di un nesso di causa

naturale.

1.7.

Il 29 gennaio 2024 l’insorgente ha versato agli atti l’intero incarto

dell’assicurazione invalidità ed ha chiesto l’esperimento di una perizia medica

pluridisciplinare volta a determinare “in che misura l’evento infortunistico

e le sue evoluzioni nel tempo (…)” abbiano influito sul suo stato psichico.

1.8.

Con osservazioni 29 febbraio 2024 la CO 1 si è confermata nelle proprie

conclusioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG

(STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2.

Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione la CO 1 ha negato

a RI 1 il diritto a prestazioni, a causa dell’assenza di un nesso di causalità

adeguato fra gli infortuni subiti durante lo svolgimento dei corsi di

ripetizione il ___________ 1987 ed il 20 giugno 1992 ed e gli attuali disturbi

psichici.

2.3. L’art. 6 LAM

(rimasto invariato a seguito

dell'entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003) statuisce che se

l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un

chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono

invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde

soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o

aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità

preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione

assicurata.

Conformemente alla giurisprudenza federale, si parla di ricaduta

quando una malattia, apparentemente guarita, riappare in modo tale da

richiedere cure mediche e da provocare, eventualmente, un’incapacità

lavorativa. Si tratta di postumo tardivo allorquando un’affezione, dopo un

lungo periodo, porta ad un quadro clinico o ad un’affezione completamente

diversa (DTF 123 V 138).

Affinché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi

tardivi di un danno assicurato sia assunta dall’assicurazione militare

dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in

relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b;

Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG),

Berna 2000, ad art. 6, N. 17 pag. 96).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

Quanto alla prova dell’esistenza di un nesso causale tra i

disturbi accusati e l’evento assicurato essa deve essere portata

dall’assicurato (Mäschi, op. cit., ad art. 6, N. 18 pag. 96).

Ne discende che, ove l’esistenza di un nesso di causalità tra

infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev’essere negato

(DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.4. Nel

caso di specie, al fine di accertare il diritto alle prestazioni di RI 1, la CO

1 ha fatto allestire un parere al proprio medico fiduciario dr. med. __________

il quale, sulla base degli atti e dell’incarto AI, nella propria valutazione

medica dell’11 novembre 2022 ha ritenuto quanto segue:

"

Dallo studio degli atti appare

evidente che numerosi sono i fattori estranei allo stato clinico e funzionale

della plurioperata spalla sinistra dell’assicurato che concorrono in maniera

inconfutabile quanto decisiva a determinare l’attuale quadro clinico

psicopatologico. In particolare:

-

L’isolamento infettivologico cui

l’assicurato è stato sottoposto tra Giugno e Luglio 2018 a causa dell’infezione

protesica e relativo iter giudiziario risarcitorio con esito negativo;

-

L’interrogatorio di Polizia, in

relazione a incidente della strada, nel quale l’assicurato era stato

erroneamente coinvolto;

-

Le difficoltà in ambito lavorativo

dovute all’incomprensione da parte dei colleghi dell’assicurato;

-

L’intervento di prostatectomia per

la rimozione di un tumore.” (doc.H)

Il medico

fiduciario ha quindi concluso che l’attuale quadro clinico psichiatrico

invalidante si trovi in relazione solo possibile, ma non prevalentemente

probabile, con l’evento accaduto in servizio nel 1987.

Il

ricorrente contesta la valutazione del dr. med __________, evidenziando come lo

stesso non sia specialista in psichiatria ma sia un medico generico,

evidenziando inoltre come abbia posto la sua valutazione sulla base dei soli

atti, ritenuti contraddittori. Sostiene inoltre che il rapporto in questione

oltre a essere incompleto, non si fondi su esami approfonditi e sulla

necessaria conoscenza dell’anamnesi. A tale valutazione del dr. med. __________

l’insorgente contrappone i referti 20 aprile 2020 del proprio psichiatra

curante dr. med. __________, 5 aprile 2023 del dr. med. __________ e della dr.

phil. __________ e 3 aprile 2023 della curante dr.ssa med. __________, FMH in

medicina interna generale.

Dalla prima

relazione del dr. med. __________ si evince come, in seguito ad un interrogatorio

di polizia, vissuto da RI 1 come irrispettoso e squalificante e nel quale

sarebbe stato a torto accusato di essere stato coinvolto in un incidente

stradale, l’assicurato avrebbe sviluppato una sindrome depressiva (ICD10:F32.1)

e una sindrome da attacchi di panico (ICD10:F40.0) (doc. E). Nella successiva

valutazione 5 aprile 2023, il dr. med. __________ e la dr. phil __________

hanno evidenziato come l’intervento operatorio del maggio 2018 - conseguente ai

traumi subiti dall’assicurato durante i corsi di ripetizione - il quale gli ha

causato una grave infezione nosocomiale, sia la causa che ha attivato la

psicopatologia attuale, sostenendo quindi che l’attuale quadro psichiatrico si

trovi in relazione prevalentemente probabile con l’infortunio subito durante il

corso di ripetizione del 1987 (doc. F).

Dal canto

sua, la dr.ssa med. __________, ha evidenziato come “Sicuramente il paziente

soffre di varie patologie e ha purtroppo presentato ulteriori problematiche

durante gli anni ma penso che la problematica alla spalla ha portato a varie

conseguenze nella vita del paziente (gastrite da uso di antiinfiammatori per il

dolore e la perdita di autonomia per deficit del movimento della spalla) ed

emotive (ansia, depressione e insonnia) che purtroppo persistono” (doc. G).

Posto come,

in ragione di quanto verrà di seguito esposto, il nesso di causalità adeguata

fa nel caso di specie difetto, la questione qui dibattuta dell’esistenza o meno

di un nesso di causalità naturale può rimanere indecisa.

2.5. Per

determinare l’esistenza o meno di un nesso causale adeguato, così come

richiesto dall’art. 6 LAM, fra l’infortunio intervenuto in servizio e i

conseguenti disturbi psichici, occorre applicare i principi posti in materia

dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro gli infortuni (DTF 123

V 139 consid. 3c).

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze citate).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di

causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286

e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht

[SBVR], n. 39).

Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l'adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre

categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi.

Per

procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui

l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento traumatico

in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di

media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,

di cui i più importanti sono:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a

determinare disturbi psichici;

-

la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa

dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa nella categoria media, al limite di quelli insignificanti o leggeri, le

circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza

particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di

causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V

384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6.

Il rappresentante del ricorrente ritiene che gli eventi infortunistici in

questione non possano essere considerati quali semplici e banali cadute. A tal

riguardo evidenzia come la giurisprudenza abbia classificato medio-leggeri (riguardo

a tale classificazione vedi supra consid. 2.5) una caduta da un’impalcatura di

due metri e una caduta scendendo da un veicolo di cantiere, negandola invece

per una caduta durante una partita di calcio.

Dal canto

suo, l’assicuratore resistente ha invece ritenuto che, alla luce della loro

dinamica, gli infortuni subiti dall’assicurato vadano qualificati come leggeri

negando quindi a priori l’esistenza di un nesso di causalità adeguato.

Nell’esaminare

l’adeguatezza del legame causale in relazione all’infortunio del __________

1987 e della ricaduta del 29 giugno 1992, bisogna in primo luogo procedere alla

loro classificazione.

Dalle

dichiarazioni di RI 1 relative al primo infortunio di cui al verbale

dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare del 27 giugno 1988, emerge

come egli sia scivolato sul pavimento di legno e nel cadere abbia urtato

violentemente con la spalla lo spigolo di un tavolo, procurandosi “uno

strappo muscolare” (cfr. verbale 27 giugno 1998, doc. 127 incarto AM).

Quanto alla

ricaduta del 29 giugno 1992, a verbale il 18 settembre 1992 l’assicurato ha

dichiarato di essere inciampato percorrendo un sentiero e di essere caduto

battendo violentemente la spalla sinistra per terra. Ha inoltre indicato come

poco più tardi, per salire su un veicolo militare, si sia aggrappato ai

supporti con il braccio sinistro, dandosi contemporaneamente uno slancio per

eseguire tale operazione, procurandosi la lussazione della spalla sinistra

(cfr. verbale 18 settembre 1992, ed. 165 incarto AM).

La ricostruzione

della dinamica degli infortuni descritta non è contestata.

Secondo la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in

una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista

oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le

forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La

gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei criteri oggettivi

per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in

considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce

un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF

8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).

Non può

pertanto essere seguito il ricorrente laddove, fondandosi conseguenze

infortunistiche riportate alla spalla sinistra, sostiene che l’infortunio non

possa essere considerato di lieve entità, ma debba essere classificato nella

categoria degli infortuni di media gravità.

Tutto ben

considerato, nel caso di specie, ritenuto che

comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139

consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta durante

una partita di calcio), l’infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato nel ___________

1987 e quello successivo del 20 giugno 1992 devono essere classificati nella

categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (per dei casi analoghi, cfr.

STF 8C_406/2022 del 23 marzo 2023 consid. 4.4, concernente un assicurato scivolato

sulle scale interne di casa che, nel cadere, per evitare di battere a terra la

schiena e la testa, si era appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in

tal modo un contraccolpo a livello della spalla con rottura della cuffia dei

rotatori; 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012,

riguardante un assicurato caduto dalle scale che aveva riportato una contusione

alla caviglia sinistra con insorgenza di dolori neuropatici; STFA U 347/01 del

9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su fondo

ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

Stante ciò, questo Giudice concorda con l’assicuratore

militare che, a titolo principale, ha negato a priori l’adeguatezza

del nesso di causalità tra le turbe psichiche di cui è portatore

l'insorgente e l’evento assicurato (cfr., in questo senso, la STF

8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e 4.4: “In queste condizioni, l’infortunio va

situato nella categoria di quelli insignificanti o leggeri, sicché non

occorre approfondire oltre le relative conseguenze citate dal ricorrente.”

– il corsivo è del redattore).

2.7.

Va osservato comunque che, quand’anche l'infortunio

in questione - tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento (cfr. supra consid.

2.6.) e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26) - dovesse essere classificato nella categoria media

al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (ipotesi

maggiormente favorevole all’assicurato), il ricorrente non ne trarrebbe

comunque alcun giovamento per i motivi qui di seguito esposti.

In questo caso il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA. Affinché possa essere

ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,

pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di

infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di

quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro

dei

criteri elaborati

dalla giurisprudenza per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un

infortunio di media gravità ed i disturbi psichici sviluppati successivamente

(cfr. supra consid. 2.5.) affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in

una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.

RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94

consid. 2c e riferimenti).

A

proposito dei criteri esposti al considerando 2.5. (ossia le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio; la gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate; la durata eccezionalmente

lunga della cura medica; i disturbi somatici persistenti; la cura medica errata

che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; il decorso sfavorevole

della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche) il TCA rileva quanto

segue.

Il sinistro qui in discussione - tenuto conto della dinamica

in quanto tale e facendo astrazione dal danno alla salute che ne è conseguito e

dal successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012

consid. 7.3.1) - non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari. Al

riguardo, è ancora utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio

in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni

soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona

assicurata. Del resto, la

Corte federale è giunta alla medesima conclusione nella fattispecie ben più

grave, di cui alla STF 8C_44/2017, riguardante un assicurato caduto con la

testa su una superficie in beton da un’altezza di 2.41 metri (cfr. consid.

6.2.2).

Il TCA ritiene inoltre che non si può parlare nel caso di specie, nemmeno di lesioni

gravi o particolarmente caratteristiche (ovvero interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una

particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio

oppure la mutilazione della mano dominante: STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014,

consid. 6.2.2) nell’infortunio in questione

l’assicurato avendo riportato una lussazione traumatica scapolo-omerale

sinistra con lesione di Bankart ed impressione di Hill-Sachs il ___________

1987, ed in quello successivo del 29 giugno 1992 una

nuova frattura-lussazione della spalla sinistra. Tenuto conto di quanto

precede, il danno alla salute subito alla spalla sinistra dall'assicurato non

costituisce ancora una lesione organica grave o particolarmente caratteristica.

Per

quanto riguarda il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura

medica, non si può ritenere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Dagli

atti di causa emerge che l’assicurato, compreso il primo intervento di

artroscopia diagnostica, ha subito cinque interventi (il 27 settembre 1988, il

3 luglio 1992, il 3 maggio 2018, il 25 maggio 2018, ed il 13 luglio 2018),

venendo ricoverato il 17 giugno 2018 sino al 12 agosto 2018 in seguito ad

un’infezione nosocomiale, sottoponendosi in seguito a regolari sedute di

fisioterapia, nonché a visite mediche di controllo.

Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti

diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del 16 febbraio

2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (STF

8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura

medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010

consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti). A titolo di paragone, nella DTF 8C_729/2012 del 4 aprile

2013, il TF ha ricordato che:

"

Das Kriterium der ungewöhnlich

langen Dauer der physisch bedingten ärztlichen Behandlung ist nicht allein nach

einem zeitlichen Massstab zu beurteilen. Von Bedeutung sind auch Art und

Intensität der Behandlung sowie der Umstand, inwieweit noch eine Besserung des

Gesundheitszustandes zu erwarten ist. Es muss, gesamthaft betrachtet, eine kontinuierliche,

mit einer gewissen Planmässigkeit auf die Verbesserung des Gesundheitszustandes

gerichtete ärztliche Behandlung von ungewöhnlich langer Dauer vorliegen.

Manualtherapeutische Massnahmen zur Erhaltung des Zustandes und medikamentöse

Schmerzbekämpfung allein genügen diesen Anforderungen nicht. Einzig der

Abklärung des Beschwerdebildes dienenden Vorkehren kommt nicht die Qualität

einer Heilmethodik in diesem Sinne zu (Urteil 8C_738/2011 vom 3. Februar 2012

Fatti

E. 7.3.3).”

ha negato

che il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica fosse

realizzato nel caso di un assicurato che aveva subito cinque interventi

operatori, era stato ricoverato due volte - la prima per diciotto giorni e la

seconda per oltre un mese - ed aveva effettuato fisioterapia, idroterapia, bagni

ipertermici, linfodrenaggi e infiltrazioni lombari e a cui era inoltre stato

prescritto un trattamento farmacologico e della terapia ambulatoriale, fisica e

occupazionale.

Per

quanto riguarda il criterio della cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio, dalle carte processuali, non

risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata

e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Del

resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Nemmeno si può ritenere

realizzato il criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa

dovuta ai soli esiti fisici dell’infortunio assicurato.

In una sentenza 8C_116/2009 del 26 giugno 2009 consid. 4.6, il TF

ne ha ammesso la realizzazione trattandosi di un assicurato che aveva

presentato una totale incapacità lavorativa, anche in attività sostitutive

adeguate, durante circa tre anni.

Per contro, nella sentenza STF 8C_566/2013, l’Alta Corte é

giunta alla conclusione contraria, sebbene l’assicurato avesse dovuto

attendere due anni e sette mesi prima di recuperare una piena

abilità lavorativa in un’attività adeguata. Decisivo, in quella fattispecie, é

stato giudicato il fatto che il lasso di tempo in questione era stato inframmezzato da periodi di capacità lavorativa

parziale (al 50%).

Nella

sentenza U149/01, l’allora TFA sulla scorta del medesimo ragionamento ha

ritenuto che, malgrado la lunga durata di inabilità al lavoro completa, i

ripetuti intervalli di capacità lavorativa completa non permettessero di considerare

realizzato tale criterio nella fattispecie seguente:

"

A. - A., geboren 1960, arbeitete

seit Juni 1992 als Hilfsarbeiter bei der Temporärfirma X. AG und war bei der

Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unfallversichert. Am 9.

August 1993 stürzte er von einem etwa zwei Meter hohen Baugerüst, was eine

Fussverletzung zur Folge hatte, die am nächsten Tag ärztlich behandelt wurde.

Nach dem Auftreten von Rückenbeschwerden begab sich A. am 20. August 1993

erneut in ärztliche Behandlung; dabei wurde eine Diskushernie festgestellt, die

am 25. August 1993 operiert wurde. Die SUVA holte mehrere Arztberichte, einen

Arbeitgeberbericht vom 14. Oktober 1993 sowie weitere Auskünfte ein, und

veranlasste vom 26. Januar bis 23. Februar 1994 einen Aufenthalt in der

Bäderklinik "Zum Schiff", Baden. Nachdem sowohl der ___________ Dr.

med. O. als auch der Hausarzt Dr. med. S., Allgemeine Medizin FMH, ab Juli 1994

eine vollständige Arbeitsfähigkeit angenommen hatten, stellte die SUVA ihre Taggeldzahlungen

per 3. Juli 1994 ein.

A. - mittlerweile als Chauffeur für die

Firma Z. SA tätig - meldete am 7. April 1995 einen Rückfall zum Unfall von

August 1993, da am 3. März 1995 nach einer abrupten Bewegung beim Heben einer

Last starke lumboischialgieforme Schmerzen aufgetreten waren. Ab dem 20. März

1995 war A. wieder vollständig arbeitsfähig.

Am 30. November 1995 stürzte A. beim

Entladen seines Lastwagens, was starke Rückenschmerzen zur Folge hatte. Im

Rahmen der anschliessenden Behandlung wurde anstelle eines operativen Eingriffs

eine medizinische Kräftigungstherapie bei Dr. med. G., FMH Innere Medizin,

speziell Rheumatologie, vorgenommen. Nachdem eine grosse Zahl Arztberichte

eingeholt worden war, am 3. Juli 1997 eine Fazettengelenksinfiltration L4/5

beidseits vorgenommen und am 23. und 24. Juli 1998 eine Evaluation der

funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) durchgeführt worden war, erachtete Dr.

med. W., Oberarzt an der Rheumatologischen Klinik und Poliklinik des Spitals

Y., mit Bericht vom 9. Dezember 1998 A. ab dem 1. Januar 1999 als vollständig

arbeitsfähig, so dass die SUVA auf diesen Termin hin ihre Taggeldleistungen

einstellte. Nachdem die SUVA nochmals diverse Arztberichte eingeholt hatte,

A.________ zwischen dem 8. und dem 18. Juli 1999 von Dr. med. N.________,

Innere Medizin FMH, vollständig und anschliessend zu 50 % arbeitsunfähig

erachtet worden ist, sprach die SUVA mit Verfügung vom 28. September 1999 A.

eine Invalidenrente aufgrund eines Invaliditätsgrades von 15 % zu, da ihm eine ganztägige,

körperlich leichte, wechselbelastende Tätigkeit zumutbar sei. Weiter erhielt er

eine Integritätsentschädigung für eine Integritätseinbusse von 10 %. Nachdem am

4. Januar 2000 eine kreisärztliche Untersuchung stattgefunden und der Hausarzt

Considerandi

Dr. med. S am 31. Januar 2000 einen Bericht eingereicht hatte, hielt die SUVA

mit Einspracheentscheid vom 7. Februar

2000.

an ihrer Verfügung vom 28. September 1999 fest.”

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge come l’assicurato in seguito al primo

infortunio è stato subito in grado di svolgere la propria attività di impiegato

di commercio a tempo pieno. A causa all’operazione di artroscopia diagnostica, egli

ha presentato un periodo d’incapacità totale dal 26 settembre 1988 al 6

novembre 1988 e un periodo di incapacità del 50% sino al 20 novembre 1988,

dopodiché è stato considerato abile al lavoro nella misura del 100% (doc. 146

incarto AI). A seguito del secondo intervento del 3 luglio 1992, ha riacquisito

una capacità di lavoro del 50% il 7 settembre 1992, per poi tornare

momentaneamente abile in misura totale il 1. dicembre 1992 per tre giorni; dal 15

aprile 1993 è stato quindi ritenuto abile nella misura del 75% e dal 1. gennaio

1994.

in misura totale, salvo il periodo dal 26 settembre 1994 al 21 ottobre

1994.

in cui è stato ricoverato per una cura fisioterapica intensiva presso la

clinica di __________ proposta dall’assicuratore militare al fine di fare un

bilancio definitivo della spalla sinistra (docc. 165, 177, 191 203 e 231

incarto AM). In ragione dell’operazione subita il 3 maggio 2018 e delle

relative complicazioni, la CO 1 gli ha inoltre riconosciuto un’incapacità

totale nell’attività abituale dal 3 maggio 2018 al 10 febbraio 2019, del 50%

dall’11 febbraio 2019 al 10 settembre 2019 e del 20% dall’11 settembre 2019 al

31.

agosto 2020 (cfr. decisione 17 gennaio 2020 di cui al doc. 355

incarto AM e successiva comunicazione del 23 settembre 2020 di cui al doc. 387

incarto AM; doc. 119 incarto AI). Ora, se è vero che

nel complesso l’assicurato ha presentato dei periodi di incapacità lavorativa totale

nell’attività adeguata relativamente lunghi, d’altro lato non si può non

considerare che gli stessi sono stati inframezzati da ben più lunghi periodi di

capacità lavorativa parziale (del 50% e del 75%) e da ancora più estesi periodi

di capacità lavorativa completa ciò che non permette di ritenere realizzato il

criterio in questione.

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori

somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute poiché anche se ciò dovesse essere il

caso, in presenza di un infortunio di grado medio, al limite però della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, la realizzazione di questi

criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità

(e ciò nemmeno se, per ipotesi di lavoro, si volesse considerare adempiuto il

criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti fisici dell’infortunio assicurato, cfr. supra consid. 2.7.) (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02

consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito

a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre il

ricorrente non costituiscono una conseguenza adeguata degli eventi

infortunistici occorsigli il __________ 1987 ed il 20 giugno 1992 durante i corsi

di ripetizione. Se ne deduce, quindi, che l’assicuratore resistente era

legittimato a negare al riguardo la propria responsabilità.

Visto che

l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore militare va negato facendo difetto

l'adeguatezza, come accennato (cfr. supra consid. 2.4.) la questione dell’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute

(psichica) può rimanere insoluta (SVR 3/2012 UV5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.8

Alla

luce di quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 2.7.) si rinuncia all’esperimento

di una perizia medica pluridisciplinare volta a determinare in quale misura gli

eventi infortunistici in questione abbiano avuto ripercussioni sullo stato di

salute psichica di RI 1, richiesta con scritto 29 gennaio 2024 dal patrocinatore

dell’insorgente (cfr. VII).

Va infatti ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, è giustificato rinunciare ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove: cfr. KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, GYGI,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

Alla

luce di quanto precede, è dunque a ragione che la CO 1 ha negato all’insorgente

il diritto a prestazioni.

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.10

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere

semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA,

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto il ricorso concerne prestazioni LAM e il legislatore non ha previsto

di prelevare delle spese; il comportamento dell’insorgente non appare inoltre

temerario o sconsiderato.

Sul tema

cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti