Lexipedia

Decisione

42.2004.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2005Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I IN FATTO

Con decisione del 1° giugno 2004 l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento ha respinto la richiesta di prestazioni

assistenziali inoltrata dalla sig.ra RI 1 il 15 marzo 2004 presso lo sportello

regionale Laps di __________, mediante la quale chiedeva l'assegnazione di una

prestazione assistenziale atta a coprire le spese di collocamento presso la

Clinica __________ per l'importo eccedente le disponibilità finanziarie

costituite dall'AVS e dalla prestazione complementare (PC).

La domanda di assistenza del 15 marzo 2004 è

stata respinta poiché il reddito disponibile residuale dell'unità di

riferimento supera il limite annuo fissato dalla Conferenza svizzera

dell'azione sociale (art. 19 Laps); di conseguenza la prestazione richiesta non

può essere concessa.

Nella tabella di calcolo, allegata alla

decisione, il funzionario ha inserito alla lettera B sostanza imponibile, n°

401 proprietà fondiaria nel comune di domicilio, l'importo di Fr. 65'987.-

corrispondente a quanto considerato nell'ambito della PC cifra 49 sostanza

mobile o immobile alienata (valore commerciale). Nell'istanza di reclamo del 24

giugno 2004 da lei presentata, contestava l'avvenuto inserimento dell'importo

di Fr. 65'987.- chiedendo altresì, oltre a rivedere il calcolo escludendo tale

importo non più di proprietà della madre, di trasmettere copia dell'articolo di

"legge indicante con precisione quanto anni addietro vengono considerati per

la determinazione della sostanza che dovrebbe servire per il calcolo del

reddito determinante".

L'Ufficio scrivente le rispondeva il 7 luglio

2004 precisando che, qualora non fosse sufficientemente esaustiva la risposta

data, avrebbe potuto chiedere l'emanazione di una decisione formale, contro la

quale è poi dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi

dell'art. 33 Laps.

Considerandi

II 13 luglio 2004 rispondeva alla nostra

corrispondenza chiedendo ulteriori informazioni. Data la particolarità del caso

si definiva un incontro informativo/chiarificatore presso il nostro Ufficio per

il giorno 13 agosto 2004. In quella sede si procedeva, visto l'iniziale errato

inserimento del fattore di sostanza, alla modifica dei dati ridimensionando lo

stesso ai valori di stima (dato fiscale rilevato dalla notifica di tassazione

2001/2002 non contestata) e non a quello commerciale considerato ai fini della

PC e meglio riducendolo a Fr. 25'243.-.

Il 16 agosto 2004, per lettera, si confermava che

pur con la modifica di cui sopra (riduzione della sostanza al valore fiscale)

il calcolo assistenziale dava pur sempre un'eccedenza mensile di Fr. 639.-.

Alla nuova decisione si allegava copia della tabella di calcolo che confermava

la situazione finanziaria della madre. II 13 settembre 2004, in risposta alla

nostra citata corrispondenza, lei chiedeva l'emanazione di una decisione

formale affinché potesse inoltrare ricorso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

Da informazioni avute il 21 ottobre 2004 dalla

Casa __________ di __________ risulta che, attualmente, non vi è alcun scoperto

riguardante la degenza di sua madre.

Ci è stato riferito che, correttamente, i figli

effettuano il pagamento dell'intera fatturazione della retta mensile.

Tenendo conto del calcolo da lei indicato in data

24.

giugno 2004 e riferente al mese di maggio 2004, le spese di collocamento a

carico della madre assommano alla differenza tra la retta giornaliera di Fr.

75.

- chiesta dall'Istituto, la quota assicurativa di Fr. 49.- il mese non

riconosciuta nel calcolo PC e le risorse mensili (Fr. 1'694.- di AVS + Fr.

508.

- di PC) e meglio:

Fr. 75.- x 31 giorni +

spese accessorie Fr. 2'346.10

differenza quota

assicurativa Fr. 49.--

./. AVS + PC Fr. 2'202.-- NB.

la

PC non è pari all'importo

massimo

consentito, che

avrebbe

permesso

l'assunzione

integrale delle

spese

di degenza, in quanto

è

stato considerato l'importo

commerciale

della sostanza

alienata

e l'ipotetico

rendimento

della stessa

differenza/scoperto

mensile Fr. 193.10

Il IN DIRITTO

Dalla documentazione annessa alla domanda di

assistenza risulta che, con rogito del 19 aprile 2001 dell'avv. __________,

notaio in __________, la sostanza di proprietà della signora RI 1

ved. fu __________ da e in __________ è stata donata, senza nessun

compenso, ai figli RA 1 e __________ che hanno dichiarato di accettare

i beni immobili descritti nell'atto di cui sopra.

L'art. 40 della Legge sull'assistenza sociale

dell'8 marzo 1971 al capitolo III Finanziamento, rimborso e regresso alla voce

Regresso verso l'erede, il legatario o il donatario recita testualmente quanto

segue:

"L'erede, il legatario o il donatario che

profittano dell'eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono

tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al de

cuius, rispettivamente al donatore".

Qualora il nostro Ufficio dovesse intervenire nei

confronti di sua madre poiché nessun terzo provvede - come finora - al

pagamento della differenza tra le spese di collocamento e le risorse

finanziarie, il competente servizio ricuperi dovrà avviare, nei confronti dei

donatari, l'azione di regresso in considerazione del disposto di cui sopra."

(Doc. A1)

1.5

Contro

questa decisione, RI 1, sempre rappresentata dal figlio RA 1, ha inoltrato

tempestivo ricorso al TCA, in cui ha evidenziato:

"

Si contesta quanto segue:

1.

Viene

citato "da informazioni avute il 21.10.2004 dalla Casa __________

__________

di __________, risulta che attualmente non vi è alcun

scoperto

riguardante la degenza di sua madre.

Ci

è stato riferito che, correttamente i figli effettuano

il

pagamento dell'intera fatturazione della retta

mensile."

Con il versamento dell'ulteriore acconto di Fr.

2206.

-- il 8.11.2004 per il mese di novembre, lo scoperto a saldo ammonta a Fr.

1002.80

al 30.11.2004.

Quindi i figli non hanno contribuito a saldare le

rette mensili.

2.

IN DIRITTO viene citato quanto segue:

"dalla documentazione

annessa alla domanda

di assistenza risulta che, con

rogito del 19.4.2001

dell'avv. __________ la

sostanza di proprietà

della sig.ra RI 1 è stata

donata senza nessun

compenso ai figli."

L'importo di detta

donazione ammonta a

Fr. 16'868.80 e non

Fr. 25’243.-- come indicato nella

tabella di calcolo.

Inoltre si rivela

che la legge sull'assistenza sociale Art. 22 lettera a c.2 cita quanto segue:

eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di

rigore segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile.

Si ritiene che i fondi donati sono DIFFICILMENTE

LIQUIDABILI (allego per conoscenza le relative schede vidimate dalle rispettive

cancellerie).

Per questo motivo nella tabella di calcolo alla

lettera B = sostanza imponibile, dovrebbe figurare O.

Vi invito a voler rivedere tale calcolo, affinché

mia mamma possa beneficiare dell'assistenza per i pochi anni che potrà ancora

vivere, Classe 1910 = 94 anni." (Doc. I)

1.6

L’autorità

amministrativa, nella sua risposta del 14 dicembre 2004, ha postulato l’integrale

reiezione dell’impugnativa e ha osservato:

"

(…)

1.

Con

decisione 1. giugno 2004, il presente Ufficio ha respinto la domanda di

prestazioni assistenziali presentata dalla signora RI 1, in quanto il reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento superava il limite annuo

fissato dalla Conferenza svizzera dell'azione sociale (art. 19 della legge

sull'assistenza sociale - in seguito Las -).

Prove: vedi incarto.

2.

Con reclamo 24 giugno

2004, il figlio della signora RI 1 contestava

l'inserimento

dell'importo di fr. 65'987.--, corrispondente alla sostanza immobiliare, nel

calcolo del reddito disponibile residuale ai fini della prestazione

assistenziale, poiché detta sostanza non era ormai più di proprietà della

madre, bensì sua e di suo fratello.

Il 25

ottobre 2004 lo scrivente Ufficio, malgrado una riduzione dell'importo della sostanza

da inserire nel calcolo della prestazione, ha confermato la precedente

decisione, rifiutando la richiesta di prestazione della signora RI 1, in quanto

essa, oltre a non essere in un concreto stato di bisogno, disponeva comunque di

un'eccedenza mensile di fr. 639.--.

Prove: vedi incarto.

3.

In

data 21 novembre 2004, il figlio della signora RI 1 interpone, davanti a questo

lodevole Tribunale, ricorso contro la summenzionata decisione su reclamo. Egli

sostiene in particolare che, contrariamente a quanto accertato da questo

Ufficio, i figli non contribuiscono al pagamento delle rette mensili per il

collocamento della madre presso la Casa per anziani __________ di __________. A

tal proposito, egli adduce altresì che quest'ultima ha uno scoperto di fr.

1'002.80 nei confronti della madre. Il ricorrente afferma infine che la

sostanza immobiliare donata loro dalla signora RI 1 è difficilmente liquidabile

ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las "in fine".

Prove: documenti del ricorrente.

4.

Il

signor RA 1 afferma che la Casa per anziani __________ dispone di uno scoperto

di fr. 1'002.80 nei confronti di sua madre, senza tuttavia addurre elementi in

grado di comprovare questo fatto.

Dai

documenti in nostro possesso risulta invece che, al 21 ottobre 2004, la Casa __________

non aveva alcun scoperto riguardante la degenza della signora RI 1. Nel mail di

conferma da noi richiesto, il summenzionato istituto specificava inoltre che i

figli effettuano il pagamento dell'intera retta mensile.

Ne

consegue che, non avendo alcuno scoperto nei confronti della Casa per anziani

nella quale alloggia, la signora RI 1 non si trova nello stato di bisogno

previsto dall'art. 1 Las. Orbene, questa situazione di bisogno, che deve essere

concreta e attuale, costituisce il presupposto fondamentale per beneficiare di

una prestazione assistenziale (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide

sociale, Berna 1995, n. 7.4; Messaggio n. 1651 del 5.6.1970 relativo alla legge

sull'assistenza sociale, ad art. 1 e 4). Tale condizione nella fattispecie non

è invece adempita, in quanto la differenza tra la retta della Casa anziani e le

prestazioni AVS/PC della signora RI 1 è sempre stata, sino alla fine del mese

di ottobre 2004, volontariamente versata dai figli della richiedente. Non

essendovi un concreto bisogno da parte della persona che chiede la prestazione,

ed in applicazione del principio di sussidiarietà sulla quale si fonda

l'assistenza sociale, la concessione di prestazioni assistenziali è nella

fattispecie esclusa a priori (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide

sociale, Berna 1995, n. 7.2). L'assistenza sociale è infatti concessa

unicamente qualora essa costituisce il solo ed ultimo mezzo per far fronte ad

una situazione d'indigenza (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale,

Berna 1995, n. 12.2.2).

Già

per questa motivazione, la contestata decisione del 25 ottobre 2004 dovrebbe

pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.

Prove: vedi incarto.

5.

Nel

denegato caso in cui questo lodevole Tribunale dovesse considerare che malgrado

quanto sopra riferito la signora RI 1 sia in un'effettiva e concreta situazione

di bisogno, la decisione di rifiuto della prestazione assistenziale dovrebbe

comunque essere confermata.

Nel

calcolo del reddito disponibile residuale della richiedente dovrebbero infatti

venir computati i versamenti, effettuati dai figli, della parte di retta non

coperta dalla rendita AVS/PC della madre. Questi pagamenti corrispondono

infatti a delle prestazioni in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di

famiglia, corrisposte da persone non facenti parte dell'unità di riferimento,

ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 1 Las.

Ne

consegue che, sommando questi versamenti dei figli alle entrate della signora __________,

come previsto dal summenzionato articolo, il reddito disponibile residuale

della richiedente copre integralmente l'importo della retta per la Casa

anziani, così che non resta alcun scoperto che debba venir preso a carico

dall'assistenza sociale.

Anche

in virtù di questa considerazione, la decisione contestata deve quindi essere

confermata.

Prove: vedi incarto.

6.

La

decisione del 25 ottobre 2004 può comunque essere confermata anche in

applicazione dell'art. 22 lett. a n. 2 Las combinato con l'art. 6 cpv. 2 della

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

Quest'ultima

disposizione prevede infatti la possibilità di includere nel reddito

computabile anche le entrate (tra le quali vi è anche la sostanza) alle quali

il richiedente ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell'unità

di riferimento, realizzando nel contempo un manifesto abuso di diritto.

Nella

fattispecie, si evince dagli atti che, in data 19 aprile 2001, la signora RI 1

ha donato ai figli __________ ed __________ la sua sostanza immobiliare.

Orbene, questa donazione deve essere considerata una rinuncia ai sensi

dell'art. 6 cpv. 2 Laps, e la sostanza donata deve pertanto rientrare nel

calcolo del reddito computabile ai sensi degli art. 6 Laps e 22 lett. n. 2 Las.

Quest'interpretazione dell'art. 6 cpv. 2 Laps è infatti conforme alla volontà

del legislatore che, con l'applicazione di questa disposizione, voleva evitare

che il richiedente di una prestazione possa rinunciare a delle entrate, a

beneficio di parenti, alfine di ottenere delle prestazioni sociali.

Una

norma in tal senso è d'altronde prevista anche nella legge federale sulle

prestazioni complementari (art. 3c cpv. 1 lett. g), applicata nella

fattispecie, come pure nelle direttive concernenti l'applicazione e il computo

delle rette differenziate (p. 2.2). Onde evitare delle incongruenze in ambito

di prestazioni sociali appare quindi opportuno interpretare l'art. 6 cpv. 2

Laps conformemente a queste disposizioni, inglobando pertanto nel campo di

applicazione di questa disposizione tutte le rinunce ad entrate, a partire

almeno dal momento dell'adozione della Laps, ossia il 5 giugno 2000. In caso

contrario, l'assistenza sociale sarebbe infatti tenuta a non considerare

importi che sono in precedenza stati espressamente inclusi nel calcolo della

prestazione complementare, o della retta della Casa per anziani, poiché costituenti

delle rinunce abusive.

Ne

consegue che la sostanza donata dalla richiedente il 19 aprile 2001 debba

essere computata, al valore di stima, nel suo reddito computabile, come

correttamente effettuato dal presente Ufficio nella contestata decisione,

ottenendo così un'eccedenza mensile di fr. 639.--.

Per

quanto concerne l'argomento fatto valer dal signor RA 1 in merito alla presunta

difficile "liquidabilità" della sostanza donata, ai sensi dell'art.

22.

lett. a n. 2 Las "in fine", lo scrivente Ufficio si limita ad

affermare che né il signor RA 1 né suo fratello hanno mai manifestato la loro

intenzione di procedere ad una vendita di queste proprietà. Non è quindi

possibile applicare detta norma che tiene conto unicamente di eccezioni

transitorie, qualora vi fosse l'effettiva e concreta volontà di vendere da

parte del richiedente (o dei parenti) ma non si riuscisse a trovare

l'acquirente in grado di far fronte in tempi brevi al pagamento del prezzo

dell'immobile." (Doc. III)

1.7

Con scritto

del 23 dicembre 2004, al quale ha allegato copiosa documentazione, RA 1 ha

precisato:

"

(…)

ad

2.

Si contesta quanto affermato dall'Ufficio in quanto il calcolo relativo

all'eccedenza mensile stabilita in Fr. 639.-- non corrisponde alla reale

situazione in cui versa la ricorrente, come verrà qui di seguito esposto.

Infatti gli

introiti mensili della ricorrente sono di Fr. 2'202.--

(Fr. 1'694.--

AVS + Fr. 508.-- AVS Compl.). Per contro le spese solo

per casa anziani ammontano a Fr. 75.-- al giorno, oltre a spese accessorie per

una media mensile di circa Fr. 2'300.--.

Al

riguardo vedasi i documenti B) e C) allegati, in cui la Casa per persone

anziane conferma l'esattezza dei dati riportati, unitamente alle copie delle

fatture emesse. Fino al 21 ottobre 2004 risulta uno scoperto a carico della

degente in casa per persone anziane di Fr. 1'327.10, mentre al 30 novembre 2004

lo scoperto è di Fr. 1'002.80 e non risulta per niente pagato dai figli.

Prove: Doc. B e C.

ad

4.

Quanto affermato in sede di ricorso è comprovato dai documenti B) e C) qui

prodotti, i quali si commentano da soli a favore di quanto da sempre sostenuto

dalla ricorrente.

Sussistendo

uno scoperto nei confronti della Casa per persone anziane, risulta pertanto

comprovato il bisogno previsto dalla norma di cui all'art. 1 Las.

In

particolare i requisiti citati dallo stesso Ufficio sono realizzati, in quanto

il bisogno è concreto (debito comprovato) ed attuale (esiste al momento della

domanda). Le affermazioni sostenute dall'Ufficio sono per contro ampiamente

contraddette dalle risultanze contabili. Non vi è stato alcun volontario

versamento da parte dei figli, per cui il solo ed ultimo mezzo per far fronte

ad una situazione di indigenza è l'intervento dell'assistenza sociale.

Pertanto già solo

per questo motivo il ricorso andrebbe accolto.

ad

5.

Si ribadisce che non sussiste alcun reddito disponibile residuale, in quanto

la signora RI 1 versa mensilmente la totalità di quanto riceve (Fr. 2'202.--)

ma questo importo però non copre integralmente la retta per la Casa anziani.

I

figli non hanno mai operato alcun versamento per coprire lo scoperto.

Anche

qui l'Ufficio procede ad errate considerazioni che non corrispondono al caso

concreto. La decisione che ne è scaturita è quindi malfondata e va annullata da

questa autorità di ricorso.

ad

6.

L'Ufficio insiste sostenendo che la ricorrente ha rinunciato a sostanza

immobiliare a favore dei figli, per cui il reddito computabile deve essere

aumentato delle entrate provenienti dalla sostanza rinunciata.

D'altra

opinione è la ricorrente, la quale ribadisce quanto già espresso durante tutto

il procedimento, e meglio che la donazione del 2001 non deve essere computata

in quanto la stessa dovrebbe rientrare nei casi di rigore di cui all'art. 22

lett. a n. 2 in fine Las.

Infatti

il caso concreto deve venir catalogato nei casi di rigore in quanto la sostanza

è oggettivamente difficilmente liquidabile.

Il

documento D) elenca tutti i fondi donati in territorio di __________ e di __________.

Gli

stessi, come a conferma dell'autorità comunale, sono tutti fuori zona

edificabile e appartengono nella stragrande maggioranza a zona boschiva e una

piccola parte in zona agricola (vedi dati di Piano Regolatore).

Il loro valore di

stima ufficiale è di complessivi Fr. 16'869.30.

Il

valore di questi fondi è più di affezione che commerciale, prova ne è che alle

diverse offerte di vendita nessun interessato si è presentato. E' risaputo che

il bosco, nella nostra economia familiare non comporta più alcun vantaggio

economico, essendo il legname caduto in disuso per il riscaldamento e i costi

di approvvigionamento risultano elevati e non concorrenziali con altre fonti

energetiche, senza contare le fatiche per mantenere una selva. Il prezzo di

mercato è generato dalla domanda/offerta, per cui in assenza di interessati si

può benissimo concludere che il valore di beni è pari a zero e certamente

quello di stima ufficiale non rappresentativo e per niente monetizzabile.

Questa

circostanza è stata codificata dal legislatore il quale ha previsto questa

eccezione proprio pensando a questi particolari e ricorrenti casi che

ritroviamo su tutto il territorio cantonale. L'attestazione della Cancelleria

comunale di __________ evidenzia la volontà dal 2001 di mettere in vendita

questi beni immobili come risulta dal documento E).

Queste

notorie evidenze sembrano però sfuggire all'Ufficio, il quale non accetta

questa eccezione prevista dalla legge.

Pertanto

anche su questo punto la posizione dell'Ufficio risulta fragile e per niente

convincente.

In

via sussidiaria si osserva che in ogni caso il computo nella tabella di calcolo

della sostanza imponibile (rinuncia/donazione) non è di Fr. 25'243.-- ma di

soli Fr. 16'869.30 come comprovato dal documento D), per cui applicando la

relativa deduzione di Fr. 10'000.-- per persona sola si avrebbe una sostanza

computabile di al massimo di Fr. 6'869.30." (Doc. V)

1.8

Il 17

febbraio 2005 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha

puntualizzato:

" (…)

2.

In

merito alle osservazioni della ricorrente all'atto di risposta presentato dal

nostro Ufficio in data 14 dicembre 2004, ci limitiamo a formulare un paio di

precisazioni concernenti la nuova documentazione prodotta. Per il resto, lo

scrivente Ufficio conferma quanto sostenuto nel precedente allegato di

risposta.

Per

quanto concerne la distinta delle fatture mensili riguardanti la signora RI 1

(doc. B), firmata dai rappresentanti del Consorzio Casa per anziani __________

di __________ in data 20 dicembre 2004, il presente Ufficio si limita a

prenderne atto. Per quanto ci concerne, si ribadisce tuttavia quanto affermato

in precedenza, ossia che il summenzionato istituto, il 21 ottobre 2004 in

risposta ad una nostra precisa domanda, aveva segnalato al nostro Ufficio di

non disporre di alcun scoperto riguardante la degenza della signora RI 1. A

comprova di quanto testé esposto richiamiamo il mail di conferma da noi

richiesto in data 21 ottobre 2004.

In

relazione invece alla dichiarazione del Comune di __________ del 21 dicembre

2004.

(doc. E), mediante la quale il segretario comunale attesta che i mappali

di proprietà dei signori __________ erano stati, nel 2001, posti in vendita senza

esito alcuno, lo scrivente Ufficio evidenzia l'assoluta ignoranza di questo

fatto. E' infatti la prima

volta,

in questa sede, che il nostro Ufficio viene a conoscenza di un tentativo di

vendita dei fondi da parte dei figli della ricorrente.

Prove: vedi incarto.

3.

In

conclusione, cogliamo l'occasione per ricordare che nel denegato caso in cui

questo lodevole Tribunale dovesse accettare il ricorso della signora RI 1, con

il conseguente obbligo per il nostro Ufficio di fornire le prestazioni

assistenziali alla ricorrente sulla base dell'art. 4 Las, sarà nostro dovere

chiedere ai figli della signora RI 1 il regresso delle prestazioni versate,

giusta l'art. 38 Las o meglio ancora in base all'art. 40 Las.

Dal

punto di vista eminentemente pratico, l'accoglimento del ricorso non

apporterebbe pertanto alcun vantaggio ai figli della ricorrente." (Doc.

VII)

1.9

Il

rappresentante dell’assicurata, il 24 febbraio 2005, ha infine rilevato:

"

(…)

ad

2.

Le precisazioni dell'Ufficio non fanno emergere ulteriori elementi a

sostegno della bontà della decisione impugnata.

La

ricorrente ribadisce quanto precedentemente esposto, il quale corrisponde alla

reale situazione di fatto e risulta sostanziato da documentazione attestante

proprio quanto sin dall'inizio della procedura manifestato. Dagli atti

ufficiali si evince uno scoperto al momento della domanda, per cui un e-mail

non può sostituirsi agli stessi.

Anche

la donazione, difficile da monetizzare, è un elemento importante e qui

comprovato dall'attestazione del Comune di __________.

Pertanto

dal profilo procedurale la ricorrente ha fornito la prova degli elementi da

fatto che le danno il buon diritto alla concessione di una prestazione

assistenziale.

Per il resto ci

si riconferma nel proprio allegato 23 dicembre

2004.

ad

3.

L'Ufficio anticipa già i tempi menzionando la facoltà dello stesso di

procedere mediante regresso nei confronti dei figli. Questa facoltà legale è

però condizionata alla precisa sussistenza di requisiti posti dal diritto

civile come elementi essenziali.

Infatti

il codice civile all'art. 328 cpv. 1 CCS prevede: "Chi vive in condizioni

agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e

discendente quando di ciò essi cadessero nel bisogno". Si tratta quindi di

stabilire se i figli della ricorrente possono essere astretti a questo obbligo

a dipendenza della loro specifica situazione personale di reddito.

Questo

aspetto esula però dalla presente procedura, per cui se del caso si prenderà

posizione in occasione di una eventuale azione di regresso da parte dello

Stato." (Doc. IX)

1.10

Il doc. IX è

stato trasmesso per conoscenza all’autorità amministrativa il 3 marzo 2005.

Inoltre

l’Ufficio del sostegno sociale, in primo luogo, è stato invitato a indicare per

quali motivi nel calcolo modificato a seguito del reclamo interposto

dall’assicurata contro la decisione del 1° giugno 2004 non è stato tenuto

conto, ai fini della determinazione della lacuna netta USSI, del fatto che il

premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli

assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è interamente

corrisposto dal Cantone agli assicuratori (art. 14 LCAMal).

In

secondo luogo, all’USSI è stato richiesto di dettagliare il calcolo che ha

permesso di determinare gli importi mensili di fr. 405.-- a titolo di

supplemento spesa per l’alloggio e di fr. 19.-- quale supplemento spesa cassa

malati.

Infine è

stato domandato all’Ufficio se, nell’ipotesi in cui l’assicurata avesse diritto

a una prestazione assistenziale, le riconoscerebbe l’importo risultante dal

calcolo effettuato, computando anche determinati supplementi spesa, o soltanto

l’eventuale ammontare scoperto presso la Casa anziani __________ di __________.

(cfr. doc. X).

L’8 marzo

2005.

l’USSI ha risposto:

"

(…)

➣ Il

programma informatico attuale, (GIPS gestione informatica prestazioni sociali)

è stato approntato per la calcolazione delle prestazioni a favore di persone

residenti in appartamenti individuali. Il calcolo della prestazione

assistenziale a favore delle persone soggiornanti in strutture collettive, deve

inevitabilmente essere modificato considerando talune indicazioni che qui di

seguito specifichiamo:

1.

La tabella di

calcolo evidenzia alla posizione C) Spese

computabili

- premio cassa malati - due importi: nel primo, sotto la finca: dichiarato, è

indicata la quota cantonale media ponderata, nella seconda finca: computato, è

inserita la quota media della cassa malati dell'assicuratore malattia presso il

quale l'utente è affiliato.

La

differenza fra i due importi (Fr. 3'837.-- ./. Fr. 3'600.--) è poi considerata,

per l'importo mensile, alla voce supplemento spesa cassa malati (cfr. Fr. 19.--

il mese).

2.

Per

quanto concerne la spesa di supplemento per alloggio essa scaturisce dal

calcolo seguente:

costo

collocamento Fr. 75.- x 365 giorni = Fr. 27'375.--

regalia

(importo da destinare per i

bisogni

personali Fr. 300.-- x 12 mesi = Fr. 3'600.--

./.

spesa per il sostentamento (vedi

tabella

di calcolo pag. 2 - fabbisogno

secondo

i limiti COSAS) Fr. 1'076.-- x 12 = Fr. 12'912.--

spesa

alloggiativa Fr. 18'063.--

La

differenza fra la spesa di alloggio effettiva e il massimo consentito ai fini

di legge (Fr. 13'200.-- per una persona sola) corrisponde poi al supplemento

spesa per alloggio (Fr. 405.-- il mese).

3.

Nel

calcolo assistenziale (vedi lettera A reddito computabile USSI) si è

considerata la prestazione complementare lorda e meglio Fr. 575.-- il mese x 12

mesi come evidenziato nella decisione 23 febbraio 2004 dell'Istituto delle

assicurazioni sociali Cassa cantonale di compensazione AVS e non l'effettivo

reale importo corrispondente a Fr. 508.-- il mese.

4.

Nell'ipotesi

in cui la richiedente la prestazione avesse diritto, l'USSI riconoscerà sì

l'eventuale scoperto presso la Casa anziani __________ di __________ ma al

massimo l'importo corrispondente all'effettiva prestazione assistenziale.

5.

Si

fa presente che il calcolo in questione è relativo e valido solo per l'anno

2004.

in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovranno essere considerati

altri fattori sia di reddito sia di spesa (adeguamento rendita AVS/PC e

ridimensionamento delle spese personali a Fr. 190.-- il mese)." (Doc. XI)

Il TCA,

il 14 marzo 2005, ha nuovamente posto dei quesiti a __________, __________

dell’USSI, e meglio:

"

1.

- Dalla nuova tabella di calcolo allestita a

seguito del reclamo

interposto

dall’assicurata e dalle spiegazioni forniteci con lo scritto dell’8 marzo 2005

emerge che, a titolo di premio cassa malati, è stata ritenuta nelle “spese

computabili” la quota cantonale media ponderata per il 2004 di fr. 3'600.-- e

quale “supplemento spesa cassa malati” è stata aggiunta la differenza tra la

quota media della __________ e la quota cantonale media ponderata di fr. 19.--

mensili.

Tra i redditi è

comunque stato conteggiato l’intero importo riconosciuto quale prestazione

complementare AVS/AI di fr. 575.-- mensili, per cui è stata computata anche la

quota di fr. 67.-- che la Cassa di compensazione versa direttamente all’Ufficio

assicurazione malattia.

Alla luce di questa

premessa, voglia indicare per quali motivi, nel calcolo della prestazione

assistenziale non è stato tenuto conto che per i beneficiari di PC, oltre alla

parte del premio della cassa malati presa a carico dalla PC stessa, in casu fr.

67.

--, anche la differenza tra il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e l’importo menzionato assunto dalla PC è

corrisposta dal Cantone (art. 14 LCAMal);

2.

-

Come avete calcolato l’ammontare della regalia di fr. 300.--, corrispondente

all’importo da destinare per i bisogni personali, di cui allo scritto dell’8

marzo 2005?

3.

-

Voglia, infine, comunicare, spiegando dettagliatamente e tenendo conto

dell’eventuale scoperto che risulterebbe dalla documentazione prodotta

dall’assicurata, a che importo ammonterebbe la prestazione assistenziale a cui

avrebbe diritto l’assicurata nel caso in cui non fosse considerata la sostanza

alla quale essa ha rinunciato." (Doc. XII)

Il 18

marzo 2005 il __________ ha indicato:

"

(…)

1/3. Le domande

di assistenza, presentate da ospiti di Casa per anziani non al beneficio del

sussidio cantonale, in cui potrebbero giustificarsi un intervento di

complemento alle risorse finanziarie AVS/PC sono decise con l'assegnazione di

una prestazione pari alla differenza fra la retta considerata ai fini della PC

(Fr. 75.- il giorno) e quanto realmente chiesto dall'istituto per la camera

comune.

Il caso della sig.ra RI 1 è tuttavia

particolare in quanto la PC è ridotta, quindi non sufficiente a coprire le

spese di retta in un Istituto sussidiato, per l'avvenuta considerazione della

sostanza alienata.

Se ben comprendiamo la prassi da noi

adottata nella fattispecie è errata, in quanto l'USSI dovrebbe considerare alle

entrate la PC netta (dopo deduzione della quota parte premio assicurazione

malattia a carico della PC e del sussidio cantonale assicurazione malattia).

Per la sig.ra RI 1 l'USSI avrebbe dovuto considerare la PC di Fr. 508.- e

nessun premio assicurativo in deduzione.

L'osservazione è corretta; dopo

attenta rivalutazione riteniamo che la decisione debba essere modificata.

In considerazione a quanto precede per

il 2004 avremmo questa situazione nel caso in cui non si considerasse la

sostanza:

Costo annuale in Istituto:

Fr. 75.- x 365 = Fr. 27'375.--

Spese personali Fr.

300.

-- x 12 = Fr. 3'600.--

sub totale = Fr. 30'975.--

./. AVS/PC Fr.

20'328.-- + Fr. 6'096.-- Fr. 26'424.--

differenza da coprire

con prestazione

assistenziale

Fr. 4'551.-- =fr. 379 il mese

Per il calcolo della prestazione

assistenziale dal 1 ° gennaio 2005 la ricorrente dovrà mettere a nostra

disposizione la documentazione attestante l'AVS/PC adeguata.

2.

Lo

scrivente Ufficio, per evitare differenziazioni con altre persone beneficiarie

della PC ospiti di Istituti, ha sempre calcolato, per le spese personali

l'importo di Fr. 300.- il mese, importo considerato ai fini del calcolo della

PC. Dal 1 ° gennaio 2005 questo importo è stato ridotto a Fr. 190.- il mese.

Nel caso in cui questo Lodevole

Tribunale dovesse ritenere giustificato stralciare dal calcolo assistenziale

l'importo corrispondente alla sostanza (Fr. 15'243.- dopo deduzione di Fr.

10'000.- prevista all'art. 22 punto 2 della Legge sull'assistenza sociale), e

quindi considerare errata la valutazione della prestazione assistenziale, la

stessa dovrà essere riconosciuta con effetto retroattivo al momento

dell'avvenuta presentazione dell'istanza e meglio dal 1 ° marzo 2004.

Evidentemente sarà poi nostra

competenza azionare la procedura di rimborso nei confronti dei donatari ai

sensi dell'art. 40 della LAS per quanto versato alla sig.ra RI 1." (Doc.

XIII)

1.11

Il

rappresentante dell’assicurata, il 21 marzo 2005, ha comunicato che

dall’estratto conto della Casa per anziani __________ di __________ del 9 marzo

2005.

emerge che lo scoperto complessivo per la degenza della madre nel 2004

ammonta a fr. 1'126.30 (cfr. doc. XV + bis).

Inoltre

il medesimo, con scritto del 24 marzo 2005, ha puntualizzato:

"

(…)

Preliminarmente la ricorrente apprezza la

richiesta di delucidazioni formulata da questo Tribunale nei confronti

dell'Ufficio. Dalle spiegazioni emergono delle divergenze tra quanto

precedentemente deciso e una più attenta valutazione del caso concreto. Infatti

le ragioni di programmazione informatica non reggono e appaiono fragili nel

contesto del principio della legalità.

Si prende atto dei conteggi aggiornati con

lettera 18 marzo u.s. (doc XIII) e l'ammissione di errata interpretazione

dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il calcolo senza sostanza si

avrebbe una differenza da coprire con prestazione assistenziale. Si torna a

ribadire che la sostanza donata è un onere a carico dei donatari e non

certamente un vantaggio economico in quanto i boschi sono estremamente e

difficilmente monetizzabili. Questa notoria evidenza sembra però trovare sempre

ostacolo da parte dell'Ufficio, quando proprio la legge stessa ammette queste

eccezioni dettate da circostanze particolari come quella del caso concreto. Su

questa considerazione oggettiva il conteggio proposto senza sostanza risulta

ampiamente giustificato sia dal profilo giuridico sia da quello dell'equità."

(Doc. XVI)

1.12

I doc. XV,

XVbis, XVI sono stati trasmessi all’USSI per conoscenza (cfr. doc. XVII).

in

diritto

2.1

Oggetto della

lite è la questione di sapere se correttamente o meno l’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento ha negato all’assicurata il diritto a delle

prestazioni assistenziali.

2.2

Il diritto

fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall’art. 12 Cost.

fed., il quale prevede che:

"

Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere

a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un’esistenza dignitosa."

Al

riguardo in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B.,1P.294/2004,

pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de

securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

4.

- L’art.

12.

Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.

Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun,

elle porte seulment sur les moyens indispensables à la survie dans une

situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les soins

medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le

revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires le

recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur

l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues

des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels

indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales,

cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence,

elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst. L'arrêt

attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum cantonal

d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives d'obtenir,

au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst. est donc, lui

aussi, mal fondé."

In

un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X.,2P.318/2004, il TF ha deciso che pure i richiedenti l’asilo colpiti da una decisione di

non entrata in materia hanno diritto ad aiuti urgenti – cibo, vestiti, assistenza

medica – ai sensi dell’art. 12 Cost., anche se non collaborano al proprio

rimpatrio, segnatamente non rivelando la propria identità.

In questa

sentenza l’Alta Corte ha precisato che:

" (...)

3.1

Nach Art. 12 BV hat,

wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf

Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein

unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen;

verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein

unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE

130.

I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4.

März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne

einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung,

Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71

E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen

Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998

S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71

E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3.

Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in

der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf

Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75

mit Hinweisen).

Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches

Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern

2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der

Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts

nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und

zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende

wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E.

2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz,

Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht

auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S.

29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157;

Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax,

a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343).“ (STF

del 18 marzo 2005 nella causa X.,2P.318/2004, consid. 3.1.)

Il TFA,

dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:

" (…)

4.2.3

Le

recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes,

cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales

d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses

besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la

part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et

689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par

le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un

droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin,

quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la

police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose

un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays,

condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N.

23.

pag. 71)

In merito

alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione

dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio

2005.

nella causa X.,2A.692/2004.

Anche

l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale

- a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai

mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità

umana e alle cure mediche essenziali.

La

garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del

sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza

sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere

le persone nel bisogno).

Va

comunque precisato che oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno

sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale

della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre

il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto

e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz.

2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo

sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la

sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002

relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

Infine, in

una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha rilevato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtligen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und

191)." (RAMI 2005 pag. 30)

2.3

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (LAS).

Preliminarmente

va segnalato che tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state

adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre

2002.

pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Tali

modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA

20.

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF

118.

V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Nel caso

in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha respinto la

richiesta di prestazioni assistenziali presentata dall’assicurata nel mese di

marzo 2004. In quel periodo sia la modifica della LAS, che la nuova Laps erano

già in vigore. Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.

2.4

L’art. 1 LAS

stabilisce quanto segue:

"

Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno. (cpv. 1)

Esse hanno lo scopo di favorire l’ inserimento

sociale e professionale dei beneficiari." (cpv. 2)

Principio

basilare della LAS è il diritto per il cittadino di beneficiare dell’assistenza

dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. L’esistenza

del diritto è affermata a prescindere dagli obblighi assistenziali di natura

civile a favore dell’assistito (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970

riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 4).

Come già risulta

dal consid. 2.2. in fine, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio

della sussidiarietà.

Al

riguardo l’art. 2 LAS prevede:

"

Le prestazioni assistenziali secondo questa

legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle

assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre

leggi cantonali. (cpv. 1)

In particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)." (cpv. 2)

L’art. 13

Laps, attinente all’ordine delle prestazioni, enuncia:

"

Le prestazioni sociali di complemento armonizzate

vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni

sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni

al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità

di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo

dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che

segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono

computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto

o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Le prestazioni

assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni

assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo. Inoltre, in base

al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le

prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e

vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito

(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla

modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

Secondo l’art. 3 LAS:

" Le

prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini

della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da

consentirne un conveniente inserimento nella società."

Come evidenziato al

consid. 2.2., l’assistenza non deve soltanto procurare alla persona quei beni

materiali che le sono essenziali per la sussistenza, ma deve anche permetterle

di provvedere a una sua vita più degna nel contesto sociale, assicurandole

prestazioni adeguate alle sue attitudini e bisogni soggettivi, per far sì che

la persona stessa sia in grado di reinserirsi nella società (cfr. Consiglio di

Stato, Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 5).

2.5

Per quanto concerne il titolare

del diritto l’art. 5 LAS prevede:

"

Hanno diritto ai provvedimenti e alle

prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora

assistenziale nel Cantone. (cpv. 1)

Le persone con sola dimora assistenziale hanno

per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. (cpv. 2)

Sono riservate le disposizioni del diritto federale

e dei trattati internazionali." (cpv. 3)

Delle

eccezioni sono contemplate all’art. 6 LAS:

"

Il Consiglio di Stato disciplina la

determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni

assistenziali concesse a

a) richiedenti l’ asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari

di un permesso di dimora. (cpv. 1)

Nello stabilire tali criteri il Consiglio di

Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle

spese cagionate da queste persone. (cpv. 2)

II Consiglio di Stato può affidare, mediante la

stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad

enti assistenziali pubblici o privati. (cpv. 3)."

2.6

Secondo l’art. 11 LAS i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

LAS) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Sono

queste ultime a essere coinvolte nel coordinamento e, parzialmente,

nell’armonizzazione delle prestazioni sociali previste dalla Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Al

riguardo va rilevato che la Laps ha previsto per la LAS la possibilità di

derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art.

2.

cpv. 2 Laps, che autorizza la LAS a derogare alle disposizioni degli art. 4,

6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 LAS).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 LAS).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

LAS).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 LAS enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19.

LAS, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

LAS definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga

a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti

minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La LAS rinvia,

in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia LAS viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al

riguardo cfr. pure il consid. 2.2).

Il

Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1.

Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e

della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il

fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 LAS è stabilito come segue:

"

A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4

delle Direttive COSAS)

Persone

dell'unità

di

riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

I

per

il mantenimento

(fr./mese)

Forfait

II

per

il mantenimento (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

1030.

--

46.

--

1076.

--

2.

persone

1576.

--

71.

--

1647.

--

3.

persone

1916.

--

86.

--

2002.

--

4.

persone

2205.

--

100.

--

2305.

--

5.

persone

2493.

--

100.

--

2593.

--

6.

persone

2781.

--

100.

--

2881.

--

7.

persone

3070.

--

100.

--

3170.

--

Per

ogni persona supplementare

+285.--

-

B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3

delle Direttive COSAS):

Per unità di riferimento con più di due persone

di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un

supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e

per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per

ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)

A titolo

abbondanziale va osservato che il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il

parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione

sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS

ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il

calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle

opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le

altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino,

come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono

problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro

non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la

soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

960.

--

100.

--

1060.

--

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone." (FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

L'art. 20

LAS definisce invece le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono destinate a coprire

dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e

spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale

e l’ inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli

minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni

speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate

alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del

beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il

bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già

attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia

d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).

2.7

Per quanto

attiene alle norme comuni della LAS, l’art. 4 LAS, che si riferisce all’unità

di riferimento, prevede:

"

In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del

diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito

disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di

intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono

esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi

dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure

escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro

obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del

diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)."

Secondo

l'art. 4 Laps:

"

L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in

comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente

indipendenti. (cpv. 1)

Se il titolare del diritto non è economicamente

indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e

fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità

parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.

3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni

economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore

con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno

parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di

riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava

dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e

l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si

sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le

persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)."

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 22

LAS, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è quello

definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato

sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte

dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,

per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una

coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio

minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie

a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la

sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità

di riferimento.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo

fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art.

19.

e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22.

LAS appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta così il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento

superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione

primaria. (cpv. 1)

Le entrate di cui al capoverso precedente alle

quali un membro

dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore

di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere

computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla

spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

l) le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito

e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre

2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le

persone con figli.

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Dal 1°

gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente

fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente

la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6

dicembre 2000).

Le

deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della

spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 LAS e

autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.6.), hanno carattere

restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora

meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

Alcune

entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai

redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi

della LAS (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

I limiti

di esenzione della sostanza (ad esclusione dell’abitazione primaria) indicati

all’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS sono, inoltre, inferiori a quelli della Laps.

Dal

calcolo delle spese ai sensi della LAS sono, invece, escluse alcune voci, quali

le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti e le imposte: le risorse delle

prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri.

La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha

eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo

degli alimenti).

Infine il

limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è

inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio

n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.8

Nella

presente fattispecie l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha

rifiutato ad RI 1 la concessione di prestazioni assistenziali, in quanto sia

computando nel relativo calcolo la sostanza immobiliare a cui l’assicurata ha

rinunciato a favore dei figli nel 2001 al valore commerciale di fr. 65'987.--,

come per il calcolo delle PC, sia conteggiandola al valore di stima di fr. 25'243.--

desumibile dalla notifica di imposte 2001/2002, si ottiene un’eccedenza

mensile.

Inoltre

secondo l’USSI l’insorgente non si troverebbe in uno stato di bisogno. Infatti

non risulterebbe uno scoperto delle fatture riguardanti la degenza della ricorrente

presso la Casa anziani __________ di __________, poiché i figli effettuerebbero

il pagamento della parte della retta mensile superiore alla rendita AVS e alla

prestazione complementare percepite dall’assicurata.

L’USSI ha,

poi, indicato che in ogni caso, anche se all’assicurata dovessero essere

erogate delle prestazioni assistenziali, il competente ufficio ricuperi dovrà

avviare nei confronti dei donatari l’azione di regresso ai sensi dell’art. 40

LAS (cfr. doc. A1, III; consid. 1.4.; 1.6.).

Dal canto

suo l’assicurata sostiene di avere diritto a una prestazione assistenziale, siccome

lo scoperto delle fatture della Casa anziani per il 2004 ammontava, al 30

novembre 2004, a fr. 1'002.80, non contribuendo i figli a saldare la relativa

fatturazione delle rette.

Per

quanto riguarda la donazione delle particelle site nei Comuni di __________ e __________,

essa ha asserito che il valore di stima complessivo è pari a fr. 16'868.80 e

non a fr. 25'243.-- e che comunque, quale sostanza imponibile, non andrebbe

computato alcunché, trattandosi di un caso di rigore giusta l’art. 22 lett. a

cfr. 2 LAS, visto che i terreni sarebbero difficilmente liquidabili (cfr. doc.

I, V; consid. 1.5., 1.7.).

2.9

Va dapprima esaminato

se l’insorgente rientra nel campo di applicazione della LAS, ossia se essa sta per

cadere o è caduta nel bisogno (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.4.) e se può avere

diritto a una prestazione assistenziale in relazione al legame con il Cantone

Ticino (cfr. art. 5, 6 LAS; consid. 2.5.).

Per

quanto attiene alla condizione secondo cui la ricorrente deve trovarsi o stare

per trovarsi in uno stato di bisogno, il TCA constata che agli atti risulta un

messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2004 della Casa __________ di __________

indirizzato all’USSI, da cui emerge che nel mese di ottobre 2004 non vi erano

scoperti riguardanti l’assicurata, poiché i figli effettuavano il pagamento

dell’intera fattura (cfr. doc. 3).

L’assicurata,

tuttavia, nel mese di dicembre 2004, ha trasmesso a questa Corte due distinte

relative alle fatture mensili della Casa anziani __________ e agli importi

bonificati alla stessa.

Dalla

prima, riguardante il periodo dal mese di gennaio al mese di settembre 2004, si

evince uno scoperto di fr. 1'327.10. La seconda, concernente il lasso di tempo

da gennaio a novembre 2004, indica un importo da versare a saldo di fr. 1'002.80.

Tali elenchi sono stati sottoscritti dal Consorzio Casa anziani __________ il

20.

dicembre 2004, con la precisazione “Confermiamo i dati riportati sopra”

(doc. B e C allegati a doc. V).

A

comprova di queste distinte, l’insorgente ha allegato le relative fatture e le

ricevute dei versamenti effettuati a favore della Casa anziani (cfr. doc. B;

C).

Da queste

risulta, da una parte, che i pagamenti mensili eseguiti ammontano sempre, al

massimo, all’importo delle entrate mensili dell’assicurata di complessivi fr.

2'202.-- (rendita AVS di fr. 1'694.-- + la prestazione complementare di fr. 508.--

al mese; dalla PC mensile globale di fr. 575.-- va dedotto l’ammontare di fr.

67.

--versati direttamente all’Ufficio dell’assicurazione malattia, cfr. doc.

14).

Dall’altra,

che le fatture sono più elevate di fr. 2'202.-- (fr. 75.-- al giorno X 30 giorni

= 2'250 o X 31 giorni = 2’325 + spese supplementari varie: assicurazione RC

ospiti, acqua minerale, sartoria e/o lavanderia, telefono), ad eccezione di

quella del mese di febbraio 2004 (fr. 75.-- X 29 giorni = 2'175.-- + fr. 2.-- acqua

minerale + fr. 3.50 Ass. RC ospiti = fr. 2'180.50).

Inoltre

la ricorrente, il 21 marzo 2005, ha prodotto un nuovo estratto conto della Casa

anziani __________, da cui risulta che per il 2004 il totale delle fatture non

pagate ammonta a fr. 1’126.30.-- (cfr. doc. XVbis).

In simili

condizioni, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. cfr. RDAT II-2001

N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa

P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28

novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,

pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468

consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V

323.

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler

Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA deve concludere che,

nonostante la dichiarazione rilasciata dalla Casa __________ tramite posta

elettronica (cfr. doc. 3), secondo cui nel mese di ottobre 2004 le fatture

relative alla degenza dell’assicurata erano state tutte saldate - peraltro non

sostanziata da alcuna documentazione e rivelatasi imprecisa -, la ricorrente

nel 2004 presentava effettivamente uno scoperto presso la Casa anziani.

Di

conseguenza l’insorgente potrebbe trovarsi in uno stato di bisogno.

Inoltre è

incontestato che la ricorrente è domiciliata in Ticino (cfr. art. 5 LAS,

consid. 2.5.). Essa vive, infatti, ad __________ presso la Casa anziani __________.

Una

prestazione assistenziale non le può, pertanto, essere negata a priori.

2.10

Il TCA è ora chiamato

a stabilire se concretamente l’assicurata ha o no diritto a una prestazione

assistenziale, verificando se essa presenta o meno un lacuna di reddito (cfr.

consid. 2.6.).

Come visto

sopra (cfr. consid. 2.6.), le prestazioni assistenziali propriamente dette si

distinguono in prestazioni ordinarie e speciali.

Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’ art. 19 LAS, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps (cfr. art. 18 LAS).

Quelle

speciali rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione

del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di

intervento e possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera

di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 LAS).

La soglia

di intervento, determinata nel regime della LAS facendo riferimento alle

disposizioni della COSAS, nel presente caso ammonta a fr. 1'076.-- mensili (cfr.

consid. 2.6.).

Giusta

l’art. 22 LAS, come visto, il reddito disponibile residuale è quello definito

dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe previste dall’art.

22.

LAS stesso (cfr. consid. 2.7.).

Pertanto

il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.).

2.11

Per quanto

attiene alle spese computabili vincolate (cfr. consid. 2.7.), l’USSI nel

calcolo ha conteggiato, a titolo di premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie, l’importo di fr. 3'600.-- (cfr. doc. 8,9).

L’art. 8

lett. g Laps contempla nelle spese computabili i premi ordinari per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della

richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota

cantonale media ponderata (cfr. consid. 2.7.).

La LAS,

dal canto suo, non prevede deroghe in merito (cfr. art. 22 LAS; consid. 2.7.).

In casu

il premio conteggiato nelle spese computabili di fr. 3'600.-- corrisponde

effettivamente alla quota cantonale media ponderata per il 2004 per una persona

adulta (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno

2004).

L’USSI

nel proprio calcolo, dopo avere determinato la lacuna netta, ha tenuto conto anche

di un supplemento spesa cassa malati di fr. 19.-- al mese (cfr. doc. 8, 9).

Tale

importo, come indicato dallo stesso USSI (cfr. doc. XI; consid. 1.10.),

corrisponde alla differenza mensile tra la quota media della cassa malati alla

quale è affiliata l’assicurata per il 2004 e la quota cantonale media ponderata

per il 2004 (fr. 3'837.-- - 3'600.-- : 12 mesi).

La

questione di sapere se nel calcolo delle prestazioni assistenziali vada o meno

computato un supplemento corrispondente alla differenza tra la quota media

della cassa malati alla quale è affiliato un assicurato e la quota cantonale

media ponderata può nel caso di specie restare aperta per i motivi che seguono.

La

ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.8.), percepisce una prestazione complementare

mensile.

Secondo

l’art. 3 della legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965

concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LAPC) il premio lordo dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di

prestazione complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli

assicuratori.

L’art. 41

cpv. 1 della legge di applicazione della Legge federale sull’ assicurazione

malattie (LCAMal) prevede, poi, che il premio lordo dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di

prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli

assicuratori.

Giusta il cpv. 2 l’importo complessivo del premio lordo degli

assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in

parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte

attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito

dell’ introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre

1995.

Nel caso

concreto dalla decisione del 23 febbraio 2004 relativa alla PC assegnata

all’insorgente (cfr. doc. 14) risulta, in effetti, che dell’importo totale

mensile di fr. 575.-- la somma di fr. 67.-- veniva dedotta e versata

direttamente dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG all’Ufficio

dell’assicurazione malattia e che il premio dell’assicurazione malattia

obbligatoria era pagato dall’IAS.

Nel

calcolo delle prestazioni assistenziali relativo al caso della ricorrente

effettuato dall’USSI, come visto, è stata, tuttavia, conteggiata ugualmente la

quota cantonale media ponderata, quale premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie.

Procedendo

in tal senso l’USSI ha a torto omesso di considerare che, come risulta

dall’art. 3 LAPC e dall’art. 41 LCAMal, per i beneficiari di PC l’intero premio

lordo della cassa malati - che per l’assicurata nel 2004 ammonta a fr. 345.40

al mese, pari a fr. 4'145.-- annui (cfr. doc. 14) - è versato dal Cantone

all’assicuratore malattia. La parte non finanziata dalla PC, è assunta dai

sussidi cantonali dell’assicurazione sociale contro le malattie.

Di

conseguenza, ai fini della determinazione dell’eventuale diritto

dell’assicurata a una prestazione assistenziale, a titolo di premio della cassa

malati non deve essere computato alcunché, e cioè né la quota cantonale media

ponderata di fr. 3'600.-- per il 2004, né il supplemento spesa cassa malati

mensile di fr. 19.--.

Ciò è

d’altronde stato riconosciuto dall’USSI stesso (cfr. doc. XIII; consid. 1.10.).

Al

riguardo va, del resto, rammentato che le prestazioni assistenziali hanno

carattere complementare e suppletivo rispetto alle prestazioni assicurative e

previdenziali. Inoltre esse si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità

delle prestazioni sociali previste dalla Laps, tra le quali risulta la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie, che deve

intervenire prima dell’erogazione delle altre prestazioni sociali di

complemento (cfr. art. 2 LAS; 13 Laps; consid. 2.2. in fine, 2.4.).

2.12

L’USSI quale reddito

computabile ai sensi degli art. 22 LAS, 6 cpv. 1 lett. a Laps, con

riferimento all’art. 21 LT, e 6 cpv. 1 lett. d Laps ha conteggiato le rendite

dell’assicurazione vecchiaia e le prestazioni complementari di complessivi fr.

2'269.-- (fr. 1'694.-- + fr. 575.--) mensili, pari a fr. 27'228.-- annui. (cfr.

doc. 8, 9).

Dalla

documentazione agli atti risulta che nel 2004 l’insorgente ha effettivamente

percepito una rendita AVS mensile di fr. 1'694.-- e una PC mensile di fr.

575.

-- (cfr. doc. 14).

La

decisione relativa alla prestazione complementare del 23 febbraio 2004 indica, tuttavia,

come già esposto (cfr. consid. 2.10.), che un importo della PC mensile complessiva

di fr. 575.--, e meglio fr. 67.--, veniva versato all’Ufficio assicurazione

malattia (cfr. doc. 14).

Visto che,

in casu, nel calcolo delle prestazioni assistenziali per il 2004 non deve

essere conteggiato alcunché a titolo di premio della cassa malati, in quanto il

pagamento del premio integrale veniva effettuato dal Cantone tramite il versamento

di una parte della PC - fr. 67.-- mensili - e di sussidi (cfr. consid. 2.10.),

nei redditi va computato unicamente l’ammontare della PC decurtato della parte

versata all’Ufficio assicurazione malattia.

Pertanto

l’importo di PC da considerare nel conteggio relativo all’assicurata deve

essere di fr. 508.-- (fr. 575.-- - fr. 67.--), corrispondenti a fr. 6'096.--

annui.

Sommata

alla rendita AVS di fr. 1'694.-- mensili, pari a fr. 20'328.-- annui,

l’ammontare globale da conteggiare a titolo di pensioni e rendite risulta di

fr. 26'424.-- (fr. 6'096.-- + fr. 20'328.--), come indicato dall’USSI nello

scritto del 18 marzo 2005 (cfr. doc. XIII; consid. 1.10.).

2.13

Nel calcolo

per valutare se l’assicurata ha o meno il diritto a una prestazione

assistenziale l’USSI ha computato anche la proprietà fondiaria sita nei comuni

di __________ e __________ che la stessa ha donato ai figli nel 2001 (cfr. doc.

15).

Nella

decisione del 1° giugno 2004 (cfr. consid. 1.1.) è stato tenuto conto del

valore venale dei fondi, pari a fr. 65'987.--, come conteggiato nel calcolo

della PC (cfr. doc. 14), da cui è stato dedotto l’ammontare di fr. 10'000.-- ex

art. 22 lett. a cfr. 2 LAS (cfr. doc. 13; consid. 2.7.).

Nel

calcolo effettuato nella procedura di reclamo l’amministrazione ha, invece,

considerato il valore di stima delle particelle, desunto dalla notifica di

imposte 2001/2002 di fr. 25'243.--, da cui è stato sottratto l’ammontare di fr.

10'000.-- ex art. 22 lett. a cfr. 2 LAS (cfr. doc. 8, 9).

Nei

redditi computabili va conteggiata la sostanza di proprietà del richiedente le

prestazioni assistenziali.

L’art. 22

lett. a cfr. 2 LAS enuncia, in effetti, che fra i redditi computabili la

sostanza netta va computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr.

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una

persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune)

e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile (cfr. consid. 2.7.).

Anche la

Laps prevede che si tenga conto della sostanza (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. f;

consid. 2.7.) per il calcolo del reddito computabile. Essa fa riferimento in

generale alla LT e, per quanto riguarda il computo della sostanza, indica

esplicitamente che si deve considerare la sostanza imponibile. Quest’ultima

corrisponde al valore di stima della proprietà fondiaria (cfr. art. 42, 43 LT).

Visto che

LAS deroga alla Laps soltanto per quanto riguarda la quota computabile della

sostanza e gli importi delle franchigie (cfr. consid. 2.7.), pure per la LAS si

deve fare capo al valore di stima degli immobili. Da questo profilo, dunque, la

correzione apportata in sede di reclamo risulta corretta.

In

concreto, tuttavia, l’assicurata non è più proprietaria dei menzionati fondi,

visto che nel 2001 essi sono stati oggetto di una donazione ai figli (cfr. doc.

15).

Si

tratta, quindi, di stabilire se tale sostanza va computata oppure no.

La Laps,

che si ispira alla legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

(cfr. art. 3c cpv. 1 lett. g LPC e STFA del 22 febbraio 2005 nella causa O. p.

48/04), all’art. 6 cpv. 2 prevede che le entrate di cui al cpv. 1, che

costituiscono il reddito computabile, alle quali un membro dell’unità di

riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di

riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto

abuso di diritto (consid. 2.7.).

La LAS,

espressamente, non prevede nulla in merito alla rinuncia di beni.

E’ vero,

però, che tale normativa all’art. 22 rinvia in modo generale agli art. 5-9

Laps, per cui anche all’art. 6 cpv. 2 Laps appena menzionato, relativo al

computo dei beni a cui si è rinunciato.

Non va,

tuttavia, dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla

LAS è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.4.).

Del resto

il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12

Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il

diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno (cfr. consid. 2.2.).

Nella

sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X.,2P.318/2004, citata al consid. 2.2.,

il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(…)

4.3

Nach dem Wortlaut von Art. 12 BV bedeutet

Subsidiarität, dass ein Bedürftiger "nicht in der Lage ist, für sich zu

sorgen". Der grundrechtliche Anspruch ist demnach nur ausgeschlossen, wenn

der Bedürftige selbst die Notlage rechtzeitig verhindern kann. In diesem Sinne

braucht es einen sachlichen Zusammenhang zur tatsächlichen Beendigung der

Notlage, d.h. die betroffene Person muss aufgrund der bestehenden Möglichkeit

konkret und aktuell in der Lage sein, die Notlage selbst abzuwenden oder zu

beenden. Im Sozialhilferecht gilt dabei allgemein der Grundsatz, dass es auf

die Ursachen der Bedürftigkeit an sich nicht ankommt (vgl. etwa Felix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, eine Einführung

in die Fürsorgegesetzgebung von Bund und Kantonen, 2. Aufl.,

Bern/Stuttgart/Wien 1999, S. 34 f. und 165), was nicht ausschliesst, dass

Fehlverhalten zum Beispiel durch eine Kürzung der Sozialhilfe geahndet werden

kann, wenn das zum Überleben Notwendige noch

gewährleistet ist (vgl. Carlo Tschudi, Die

Auswirkungen des Grundrechts auf Hilfe in Notlagen auf sozialhilferechtliche

Sanktionen, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen,

Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 117 f.). In analoger Weise hielt das Bundesgericht

in BGE 121 I 367 E. 3b S. 375 fest, beim Recht auf Existenzsicherung seien die

Ursachen der Bedürftigkeit grundsätzlich nicht massgeblich." (STF del 18 marzo 2005 nella causa X.,2P.318/2004, consid.

4.3

)

In

proposito è utile rilevare che secondo l’art. 23 cpv. 1 LAS le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2

prevede che l’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto tenuto conto delle

direttive in merito della COSAS.

L’art. 23

cpv. 1 LAS sancisce l’imprescindibilità dell’attribuzione del minimo vitale

assoluto coerentemente ai principi costituzionali e all’obiettivo prioritario

della LAS di assistenza alle persone nel bisogno appena ribaditi. Se vi è

responsabilità soggettiva è possibile ridurre le prestazioni, in quanto

l’ammontare erogato, come già esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.),

rappresenta un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente

necessario per la sopravvivenza.

Le

direttive COSAS del dicembre 2000, al p.to A 8.3., relativamente all’estensione

della penalità prevedono:

"

- rifiuto/riduzione/soppressione delle

prestazioni specifiche;

- rifiuto/riduzione/soppressione del forfait II

per vitto e alloggio, per la prima volta per una durata di al massimo 12 mesi.

Dopo esame approfondito tale misura può essere prorogata per altri 12 mesi, al

massimo;

- diminuzione del forfait I al massimo del 15%

per una durata fino a 6 mesi, se si riscontrano motivi particolari per la

riduzione (inadempimento grave ai propri doveri, acquisizione illecita di

prestazioni in casi particolarmente gravi, recidivi). In casi eccezionali la

riduzione può essere prorogata e il sostegno può essere ridotto al minimo

vitale assoluto. Di regola tale misura va rivista entro sei mesi."

Le

direttive COSAS del 2005 al p.to A 8.3. sono state così modificate:

"

A titre de sanction et en tenant compte du principe

de la proportionnalité, les prestations circostancielles peuvent être réduites.

En plus, le forfait pour l’entretien peut être réduit de 15% au maximum pour

une durée maximale de 12 mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée

de l’absence de toute faute de la part du bénéficiaire.

Des réductions

supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant

des conditions minimales d’existence. Elles ne sont donc pas admissibles.

Le principe de la proprotionnalité

impose une sanction différenciée, tant pour le montant que pour la durée de la

reduction, en fonction de la fauite commise ou du dommage causé par le

bénéficiaire.

La sanction peut être

prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l’origine de la réduction

sont toujours valables et qu’une nouvelle décision est notifiée a cet effet."

(La versione in italiano non è ancora disponibile)

Alla luce di quanto appena

esposto, questa Corte ritiene che se si computassero nel

calcolo di un assicurato i beni ai quali egli ha rinunciato, si contravverrebbe

allo scopo primo dell’assistenza sociale, che è quello di sostenere una persona

nel bisogno indipendentemente dalle cause della sua precarietà.

Conteggiando

questi beni, tale persona risulterebbe infatti in una situazione più favorevole

rispetto a quella effettiva, quando in realtà si trova effettivamente nel

bisogno, visto che non può beneficiare del valore dei beni considerati.

Nel

calcolo LAS, di conseguenza, non va tenuto conto dei beni a cui si è

rinunciato.

Non a

caso le direttive della COSAS enunciano che per il calcolo della prestazione

sociale si prendono in considerazione gli averi effettivamente disponibili o

realizzabili in breve tempo (cfr. Direttive 12/2000 p.to E.2.1.; Direttive

4/2005 p.to E 2.1.).

Tale

soluzione si giustifica tanto più se si considera che giusta l’art. 40 LAS l’erede,

il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del

legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni

assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore.

Tale disposto, già in

vigore precedentemente al 1° febbraio 2003 e non oggetto di modifiche in

occasione dell’adattamento della LAS alla Laps, prevede l’azione di regresso

dell’amministrazione verso chi ha ricevuto una donazione da parte del

beneficiario di prestazioni assistenziali.

Questa

norma non avrebbe nessun senso se l'importo della sostanza donata venisse

conteggiata pure al beneficiario della prestazione assistenziale.

In casu,

dunque, il valore dei fondi donati ai figli dell’assicurata nel 2001 non deve

essere computato nel calcolo volto alla determinazione di un’eventuale

prestazione assistenziale a favore della stessa.

Nella

presente fattispecie può, perciò, restare aperta la questione di sapere se i

fondi donati dall’assicurata ai figli sono o meno difficilmente liquidabili e

quindi se costituiscono o meno un caso di rigore ai sensi dell’art. 22 lett. a

cfr. 2 LAS che permette di non computare la sostanza netta.

In

proposito va, comunque, evidenziato che la dichiarazione del Comune di __________

del 21 dicembre 2004, prodotta dal rappresentante della ricorrente con il suo

scritto del 23 dicembre 2004 (cfr. doc. E allegato a doc. V), secondo cui i mappali

No 573, 622, 679, 848, 938, 978 RFD __________ donati dall’assicurata ai figli,

il 19 aprile 2001, sono stati posti in vendita, a far tempo dal 2001, senza

esito alcuno data la loro natura boschiva, non sarebbe stata come tale

sufficiente a dimostrare la difficoltà ad alienare i menzionati fondi.

Infatti,

oltre a concernere unicamente i mappali di __________, ad esclusione di quelli siti

a __________ (cfr. doc. A2-A6), essa è laconica e non motivata, ossia non sono

state indicate le circostanze a conoscenza del Comune che avrebbero permesso di

concludere che la vendita delle particelle di __________ risulta difficile. In

particolare il Comune non ha elencato né le modalità, né il raggio di azione

dei tentativi che sarebbero stati compiuti per alienare i fondi.

2.14

Alla luce di

quanto esposto, occorre concludere che i redditi computabili per valutare se

l’assicurata ha diritto o meno a prestazioni assistenziali a decorrere dal 1°

marzo 2004 (cfr. art. 61 cpv. 1 LAS: il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

In casu la domanda è stata inoltrata il 15 marzo 2004, cfr. doc. 13), calcolati

su un anno, sono composti dalla rendita AVS e dalla PC di complessivi fr. 26'424.--

(cfr. consid. 2.12.).

La

sostanza, come già osservato, è nulla, visto che non va conteggiato il valore

dei beni immobiliari ai quali la ricorrente ha rinunciato (cfr. consid. 2.13.).

Le spese

computabili, invece, corrispondono alla spesa per l’alloggio massima

riconosciuta per una persona sola di fr. 13'200.-- (cfr. consid. 2.7.; per le

spese vincolate cfr. consid. 2.11.).

Il

reddito disponibile residuale (cfr. 5 Laps; consid. 5.9.) dell’insorgente

ammonta, dunque, a fr. 13'224.-- (fr. 26'424.-- - fr. 13'200.--), ossia fr.

1'102.-- mensili.

La soglia

di intervento per il 2004 dell’assicurata, come visto (cfr. consid. 2.10.), è

di fr. 1'076.-- al mese.

Nel caso

in esame non vi è una lacuna di reddito, in quanto il reddito disponibile

residuale è più elevato della soglia di intervento di fr. 26.-- al mese (fr.

1'102.-- - fr. 1'076.--).

Nei casi

in cui il reddito disponibile supera di poco la soglia di intervento, gli

assicurati possono beneficiare comunque delle prestazioni speciali, ossia di quelle

prestazioni destinate a rispondere a bisogni particolari, come le spese di

collocamento in un istituto (cfr. art. 20 LAS cpv. 1 e 3; consid. 2.6.).

Di

conseguenza nel caso in esame l’assicurata, il cui reddito disponibile supera

di poco la soglia di intervento (cfr. art. 20 cpv. 1 e 2 LAS) e che ha uno

scoperto di fatture presso la Casa anziani __________ (cfr. consid. 2.8.), ha

diritto a una prestazione assistenziale.

2.15

Si tratta ora

di stabilire l’importo di prestazioni assistenziali a cui l’assicurata ha

diritto.

L’USSI nel

calcolo relativo all’insorgente ha computato l’importo di fr. 405.-- mensili a

titolo di spesa supplementare per l’alloggio. (cfr. doc. 8, 9).

Tale

ufficio, con scritto dell’8 marzo 2005 (cfr. consid. 1.10.), ha comunicato che

questo ammontare è scaturito dal seguente calcolo:

"

Costo collocamento fr. 75.- X 365 giorni = fr.

27'375.--

Regalia (importo da destinare per i

bisogni personali) fr. 300.- X 12 mesi =

fr. 3'600.--

./. spesa per il sostentamento (vedi tabella

di calcolo pag. 2 – fabbisogno secondo

i limiti COSAS) fr. 1'076.- X 12 =

fr. 12'912.-

spesa alloggiativa

fr. 18'063.-

La differenza tra la spesa di alloggio effettiva

e il massimo consentito ai fini della legge (fr. 13'200.- per una persona sola)

corrisponde poi al supplemento spesa per alloggio (fr. 405.- il mese)."

(Doc. XI)

Nel

conteggio di cui ai doc. 8 e 9, quindi, oltre alla retta di fr. 75.-- al giorno,

l’USSI ha computato l’importo di fr. 300.--, pari a una regalia per i bisogni

personali.

Da questa

tabella di calcolo, avendo tenuto conto erroneamente della sostanza a

cui l’assicurata ha rinunciato (cfr. consid. 2.13.) e del premio della cassa

malati (cfr. consid. 2.11.), è risultato che l’insorgente non aveva diritto ad

alcuna prestazione assistenziale, avendo un’eccedenza mensile di fr. 639.—(cfr.

doc. 8, 9).

Con

ulteriore scritto del 18 marzo 2005, l’USSI, rispondendo a un quesito postogli

da questa Corte (cfr. consid. 1.10.), ha indicato che il conteggio che si

otterrebbe, non computando né la sostanza donata, né il premio della cassa

malati, sarebbe il seguente:

" Costo annuale in

Istituto: Fr. 75.- x 365 = Fr. 27'375.--

Spese personali Fr.

300.

-- x 12 = Fr. 3'600.--

sub totale = Fr. 30'975.--

./. AVS/PC Fr.

20'328.-- + Fr. 6'096.-- Fr. 26'424.--

differenza da coprire

con prestazione

assistenziale

Fr. 4'551.--=fr. 379 il mese"

(Doc. XIII)

Anche in tale

calcolo sono state considerate sia la retta giornaliera di fr. 75.--, che le

spese personali di fr. 300.-- mensili.

La retta

della Casa anziani __________ ammonta effettivamente a fr. 75.-- al giorno (cfr.

doc. B, C allegati a doc. V), pari a fr. 27'375.-- annui.

La somma

di fr. 75.-- al giorno corrisponde a quella massima computabile per il calcolo

della PC (cfr. art. 2 Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all’AVS e all’AI).

Inoltre secondo

l’art. 4 del Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS e all’AI le spese personali per gli assicurati ospiti di

case per anziani, di case di cura e di istituti per invalidi ammontano a fr.

300.

-- al mese per i beneficiari di rendite di vecchiaia.

Tale

importo corrisponde alla regalia conteggiata dall’USSI (cfr. doc. XI; XIII).

Dalle

indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale della COSAS, valide fino al 31

dicembre 2004, risulta, inoltre:

"

B.2.5 Persone residenti in strutture

istituzionali

Le persone che vivono in case per anziani,

istituti, cliniche, foyers, comunità terapeutiche o pensionati, ricevono,

invece del forfait per il proprio mantenimento, un importo destinato a coprire

le spese non comprese nella retta mensile (argent de poche). Questo importo deve

essere adattato al grado di autonomia psico-fisica del beneficiario.

Con riserva delle disposizioni cantonali in

vigore, questo importo si situa tra fr. 255.-- e fr. 510.-- al mese."

Questo

punto non è stato modificato dalle nuove indicazioni per l’anno 2005. A livello

cantonale l'importo di fr. 300.-- è stato ridotto a fr. 190.-- mensili dal 1°

gennaio 2005 (cfr. consid. 1.10.)

Pertanto,

a ragione, nel conteggio delle prestazioni assistenziali relativo al caso

dell’assicurata, oltre alla retta di fr. 75.-- al giorno, è stata computata la

somma di fr. 300.-- a titolo di spese personali.

Dal calcolo

effettuato dall’USSI il 18 marzo 2005 (cfr. doc. XIII), appena citato, è emerso

uno scoperto teorico di fr. 379.-- al mese.

In casu,

tuttavia, dalle tavole processuali risulta con precisione a quanto ammonta il

reale importo delle rette della Casa anziani rimasto non pagato.

Per

l’anno 2004 le fatture complessive della Casa anziani __________ risultano

impagate per fr. 1'126.30 (cfr. doc. XVbis; consid. 2.8.), ovvero per fr. 94.--

mensili.

Siccome

lo scopo dell’assistenza sociale è quello di intervenire quando una persona si

trova in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.4.;

2.13

), nella presente evenienza, quale prestazione assistenziale, va

riconosciuto unicamente l’importo di fr. 94.-- mensili, a decorrere dal 1°

marzo 2004 (cfr. consid. 2.13.).

Per

inciso va osservato che per quel che concerne il lasso di tempo a partire dal

mese di gennaio 2005, essendo cambiati alcuni parametri di calcolo (cfr.

consid. 2.6.: valore di soglia; Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 2005; Ordinanza

05.

sull’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG in

vigore dal 1° gennaio 2005), il conteggio della prestazione assistenziale dovrà

essere rivisto dall'amministrazione.

2.16

E’ utile,

infine, segnalare che la LAS contempla un diritto di regresso a favore dell’USSI

nei confronti di coloro che, in virtù delle norme del CCS, sono tenuti ad

obblighi assistenziali verso la persona assistita (coniuge o parente nei gradi

fissati nell’art. 328 CC), oppure dell’erede, del legatario o del donatore che

profittassero dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione. Le

possibilità di regresso sono limitate dalle stesse condizioni poste dal CC

(cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 8).

In

particolare giusta l’art. 38 LAS:

"

I parenti obbligati all’assistenza secondo l’

art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni

assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti

a norma dell’ art. 329 del Codice medesimo."

A tale

proposito va rilevato che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in

linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr.

Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Siccome

il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si

adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve

essere interpretata in senso stretto.

La

Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal

1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che

le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a

partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.-- per le persone sole e di fr.

80'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 10'000.-- per ogni

figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2000, p.to F4; Basler

Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Tali

redditi non sono stati oggetto di modifiche nelle Direttive COSAS 2005 (cfr.

p.to F4).

Secondo

l’art. 40 LAS:

"

L’erede, il legatario o il donatario che

profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono

tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de

cuius”, rispettivamente al donatore."

In

proposito giova evidenziare che, contrariamente a quanto sembra sostenere la

ricorrente (cfr. doc. XVI; consid. 1.11.), relativamente all’art. 40 LAS, non è

prevista l’eccezione transitoria di cui all’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS, per i

casi di rigore, quando cioè la sostanza è difficilmente liquidabile.

Per

quanto riguarda la procedura, l’art. 41 LAS prevede che il diritto di regresso

viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la

procedura prevista dal Codice civile svizzero.

L’azione

di regresso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità cantonale ha

avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo cinque anni dal

giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta (art. 42 LAS).

L’Autorità

cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se

le circostanze lo giustificano (art. 43 LAS).

Inoltre a

garanzia del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla

proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate segnatamente secondo

gli art. 38 e 40 LAS.

Perché

sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a Registro fondiario. Il

regolamento di applicazione ne fissa le modalità (art. 44, 45 LAS).

L’ipoteca

a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per

gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è

iscritta, ad istanza dell’USSI, fino a concorrenza di due annualità di

prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.

Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti

minorenni di età inferiore ai 16 anni e l’iscrizione è sempre rinnovabile.

L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua

iscrizione ed avrà il diritto di subingresso (cfr. art. 18, 19 LAS).

Sulla

scorta di quanto esposto, nel caso in esame l’USSI può intentare un’azione

civile nei confronti dei figli dell’assicurata, sulla base dell’art. 38 LAS che

fa riferimento all’art. 328 CC o dell’art. 40 LAS, siccome questi sono i

beneficiari della donazione dei fondi da parte della ricorrente.

Al

riguardo va rammentato che il termine di prescrizione dell’azione di regresso è

di un anno dal giorno in cui l’autorità cantonale ha avuto conoscenza dei

diritti dello Stato e, comunque, di 5 anni dal giorno della corresponsione

della prestazione assistenziale.

2.17

L’assicurata,

vincente in causa, è rappresentata dal figlio RA 1.

A

prescindere dalla questione di sapere se quest’ultimo è o meno una persona

particolarmente qualificata per il problema giuridico oggetto della presente vertenza,

il suo interesse nell’esito del procedimento è tale che non devono, in ogni

caso, essere attribuite ripetibili (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa

M., G., E., H 53/04, consid. 2).

In

concreto, in effetti, non sono adempiute le condizioni per riconoscere

eccezionalmente le ripetibili a una parte vittoriosa non rappresentata.

Al

riguardo va rammentato che i relativi presupposti sono la complessità della

causa, l’importanza degli interessi in gioco, il lavoro svolto deve avere

impedito notevolmente l'attività professionale o aver comportato una perdita di

guadagno e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (cfr. DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF

122.

V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; STFA Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione del 25 ottobre 2004 impugnata è riformata nel senso che all’assicurata

è riconosciuto, dal 1° marzo 2004, una prestazione assistenziale di fr. 94.--.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster