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Decisione

42.2005.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2005Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di febbraio e aprile 2005 l'USSI ha rimborsato 426.75 per ogni mese

(allegato 17), mancano ancora per ogni mese 81.25 SFR e in somma di 243.75 SFR

(508 - 426.75 = 81.25) per il mese.

9. Una

dichiarazione da parte dell'USSI che a partire dal 1° maggio 2005 la mia

prestazione sociale sarà 508 SFR non è più 426.75 SFR in base agli allegati 15

e 16)." (Inc. 42.2005.2, Doc. VII)

1.10. Al riguardo

il 17 maggio 2005 l'USSI ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(...)

ad 2)

In occasione dell'incontro del 20 aprile 2005,

sollecitato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito

USSI), avvenuto presso la sede di __________ di __________ alla presenza del

sig. RI 1, dei rappresentati dell'ente citato e dell'USSI, l'interessato ha

capito benissimo che i calcoli erano stati effettuati dallo scrivente ufficio in base ai parametri

assistenziali applicati ai richiedenti l'asilo ed agli ammessi provvisoriamente

che risiedono nell'ambito della LAsi nel cantone Ticino.

L'USSI ha deciso di modificare in senso

favorevole all'interessato le sue decisioni n. __________ del 15 dicembre 2004

e n. __________ del 05 gennaio 2005, non tanto perché i calcoli effettuati

erano sbagliati, bensì perché ha ritenuto che le spiegazioni avanzate dal sig. RI

1 in merito al fatto di non avere potuto risparmiare dei soldi fossero

plausibili.

ad 3, 4)

Sempre nella stessa occasione il capoufficio

dell'USSI, sig. __________, ha spiegato al sig. RI 1 che i richiedenti l'asilo

e gli ammessi provvisoriamente non hanno il diritto di beneficiare di

prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale del 8

marzo 1971 (Las) a causa dell'espressa eccezione prevista dal diritto cantonale

all'art. 6 della Las:

" Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l'asilo e

b) persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

Nello stabilire tali

criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul

rimborso ai cantoni delle spese cagionate da queste persone. Il Consiglio di

Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la

gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici e privati."

A tal proposito rileviamo che il nostro esecutivo

cantonale in data 25 gennaio 1995 (doc. 1) ha emanato una decisione di

principio, riconfermata il 21 gennaio 1997 -(doc. 2), concernente l'ammontare

delle prestazioni assistenziali destinate ai richiedenti l'asilo ed agli

ammessi provvisoriamente soggiornanti in Ticino nell'ambito della LAsi.

ad 5,6,7,8 )

Per quanto attiene invece all'ulteriore importo

di fr. 58.-- rivendicato dal sig. RI 1, ci permettiamo di rilevare che, sempre

in occasione del menzionato incontro, gli è stato chiaramente spiegato che le

tariffe relative alle prestazioni per il sostentamento che il Cantone versa ai

richiedenti l'asilo ed alle persone ammesse provvisoriamente soggiornanti in

Ticino nell'ambito della LAsi sono state fissate a suo tempo dal nostro

Dipartimento e, a supporto di quanto detto, gli è stata mostrata e spiegata la

tabella allegata (doc. 3) dalla quale si evince che egli ha diritto a fr. 450.--

(Fr. 360.- per sostentamento, indumenti e diversi + Fr. 90.- di spillatico).

Dall'importo menzionato l'USSI ha dedotto fr. 23.25 corrispondenti alle spese

della TV via cavo, poiché non riconosciute nell'ambito assistenziale. Di

conseguenza l'ammontare delle prestazioni spettanti al citato è di fr. 426.75.

Precisiamo che le pretese avanzate dal sig. RI 1

sono basate su di un calcolo erroneo poiché egli si è riferito all'importo

forfettario che la Confederazione rimborsa ai Cantoni (doc. 5, doc. 6) e quindi

non ai beneficiari di prestazioni. L'importo forfettario ha lo scopo di

permettere ai Cantoni di far fronte alle spese di assistenza causate dai

richiedenti l'asilo e dagli ammessi provvisoriamente soggiornanti sul loro

territorio. Non esiste alcun articolo della LAsi che obbliga i Cantoni a

versare ai beneficiari di prestazioni degli importi equivalenti alle tariffe

forfettarie stabilite dalla Confederazione.

Rileviamo, infine, che le spese di assistenza di

un richiedente che alloggia in un appartamento non si limitano solo al suo

fabbisogno personale, esse consistono anche in spese legate a determinate

circostanze come ad esempio il pagamento delle fatture relative al consumo

dell'elettricità, quella relativa alla RC o alle spese accessorie, eventuali

spese di trasporto, ecc. Queste fatture vengono inviate direttamente dai

beneficiari di prestazioni allo scrivente Ufficio che provvede al loro

pagamento. Ne consegue che se il Cantone versasse loro importi corrispondenti

ai forfaits che riceve dalla Confederazione non potrebbe più assicurare il

riconoscimento di prestazioni circostanziali. E' evidente che il signor RI 1

non ha minimamente tenuto conto di tutti questi aspetti nella formulazione

delle sue pretese. (Inc. 42.2005.2, Doc. IX)

Invitato

a prendere posizione su questa lettera, il 25 maggio 2005 RI 1 ha chiesto di

accogliere il ricorso (Inc. 42.2005.2, Doc. XI).

1.11. Il 7 giugno

2005 il Presidente del TCA ha convocato le parti per un'udienza di discussione

di causa prevista per il 20 luglio 2005 alle ore 14:00 (Inc. 42.2005.2, Doc.

XII)

1.12. Il 20 luglio

2005 ha avuto luogo a Lugano la prevista udienza alla presenza del signor __________,

Capo dell'USSI, del ricorrente e del suo patrocinatore.

In

quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

"

Il Presidente del TCA prende atto che il

ricorrente è rappresentato da uno st.legale. Segnala che la convocazione per

l'udienza è stata fatta il 7 giugno 2005 e soltanto ieri il TCA ha appreso

dell'esistenza di un patrocinatore. Al riguardo il ricorrente precisa che in

precedenza non sapeva come comportarsi e in particolare non sapeva della

possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria.

Al riguardo il lic.iur. __________ consegna

raccomandata a mano una richiesta di assistenza giudiziaria.

Il Presidente del TCA chiede al lic.iur. __________

come mai ha chiesto solo ieri di visionare l'incarto sebbene la procura sia

datata 4 luglio 2005. Il rappresentante dell'assicurato precisa che l'avv. __________

ha avuto un impedimento e per questo è stato inviato a lui negli ultimi giorni

a trattare il caso.

Precisa di essere comunque già in possesso della

documentazione per cui è in grado di partecipare attivamente all'udienza.

Il Presidente del TCA, ritenuto che il primo caso

fondato sulla Las per il quale viene tenuta un'udienza riassume brevemente

alcuni aspetti della procedura:

- decisione formale;

- reclamo;

- decisione su reclamo;

- ricorso;

- risposta di causa.

Prima della risposta di causa l'amministrazione

può riesaminare la propria decisione iniziale:

o accoglie integralmente le richieste ricorsuali,

in questo caso trasmette al Tribunale la nuova decisione chiedendo al Tribunale

di stralciare la causa dai ruoli

o accoglie soltanto parzialmente le richieste

ricorsuali e chiede al Tribunale di proseguire nella trattazione della causa

per le parti ancora controverse.

Se invece l'amministrazione intende confermare la

propria decisione trasmette la risposta di causa tempestivamente.

Riguardo ai rimedi di diritto e alla luce di

quanto evocato dal sig. __________ riguardo a un regolamento in fase di

elaborazione il Presidente del TCA invita all'amministrazione a leggere con

attenzione l'art. 33 Laps.

Il Presidente del TCA segnala al patrocinatore

del ricorrente di avere individuato negli atti da lui forniti 4 decisioni

formali.

Decisione __________ (dicembre 2004)

Decisione __________ (gennaio 2005)

Decisione __________ (prestazioni assistenziali

febbraio-maggio 2005)

Decisione __________ (pigione febbraio-maggio

2005)

Risponde (recte: rispondendo) al Presidente del

TCA il patrocinatore dell'assicurato precisa che la decisione con la quale

viene versato fr. 530.-- al mese di pigione al locatore non è contestata.

Su questo punto il ricorso viene quindi ritirato

e la causa verrà stralciata dai ruoli.

Per quel che riguarda le altre decisioni il

Presidente del TCA rileva quanto segue:

dicembre 2004:

l'amministrazione ha complessivamente attribuito

all'assicurato per il mantenimento

fr. 426.75 (300.-- + 126.75).

Il patrocinatore dell'assicurato chiede che per

questo mese vengano versati i fr. 23.25 che mancano per arrivare all'importo di

fr. 450.-- (350.-- + 90.--). Il ricorrente dal canto suo insiste affinché il

Cantone versi i fr. 508.50 al mese che mancano per raggiungere l'importo complessivo

rimborsato dalla Confederazione (16,95 x 30 - 450).

Al riguardo il Presidente del TCA rinvia alle

norme della legge sull'asilo e al contenuto della risposta di causa.

Il rappresentante dell'assicurato dichiara

appunto di condividere l'impostazione data dall'amministrazione. Dal canto suo

il sig. __________ si limita ad aggiungere che se si volessero applicare in

questo modo le norme sul rimborso forfetario, allora si dovrebbe anche

diminuire quanto viene versato per l'alloggio e pagare solo fr. 11.-- circa x

30 e non 530 come invece viene versato oggi.

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________

su quale base venivano versate le prestazioni assistenziali ai richiedenti

d'asilo prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 6 Las. Egli precisa che ci

si fondava sulle norme della legge sull'assistenza ma che non vi era una

disposizione specifica per i richiedenti l'asilo. Ci si fondava su direttive

del Dipartimento già dall'inizio degli anni '80.

Rispondendo al Presidente del TCA il sig. __________

ricorda che l'art. 6 è stato introdotto in occasione della modifica della legge

assistenza sociale.

Il Presidente del TCA chiede se il regolamento è

stato elaborato oppure no. La risposta è negativa esiste solo una bozza. In

questa bozza sono ribaditi i parametri attualmente in vigore, in particolare

per una persona sola il limite di fr. 450.-- complessivi.

Per quel che riguarda i mesi di gennaio e da

febbraio a maggio 2005 la contestazione è la stessa e l'importo riconosciuto è

identico fr. 426.75.

Il sig. __________ rispondendo al Presidente del

TCA sottolinea che l'ufficio paga a parte la Cassa malati, oltre a prestazioni

integrative come risulta dalla lista allegata che viene consegnata seduta

stante al Tribunale e trasmessa immediatamente al patrocinatore

dell'assicurato.

Il sig. __________ precisa che oltre all'importo

Considerandi

di base vengono rimborsate le spese di malattia (premi e partecipazioni), di

elettricità e gas. Il telefono non è invece considerato un bene primario per

cui non viene pagato (dev'essere coperto dunque con gli importi di base). Di

questo sono a conoscenza anche i rappresentanti del __________.

Il ricorrente precisa comunque che nei fr. 530.--

sono comprese tutte le spese anche di elettricità e che non dispone di

telefono.

Il Presidente del TCA chiede al ricorrente a che

punto si trova la sua domanda d'asilo. Egli precisa che sta attendendo l'esito

del ricorso e che è rappresentato in quella sede da un altro patrocinatore.

Il sig. __________ dopo aver illustrato le

modalità con la quale si decide se una persona risiede in un alloggio

collettivo o in uno individuale precisa che nel caso concreto il ricorrente ha

preso un alloggio individuale in quanto a quel momento economicamente

indipendente. È venuto in assistenza soltanto dopo aver esaurito il diritto

all'indennità di disoccupazione.

L'assicurato precisa che è un alloggio che ha

reperito lui stesso un alloggio nel 2002 (recte: che ha reperito lui stesso nel

2002) presso il precedente datore di lavoro. Egli sottolinea di aver trovato questo

appartamento lui stesso a partire dal 1° marzo 2003.

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________

se alle persone in assistenza che dispongono di un televisore viene dedotto

dall'importo complessivo di fr. 450.-- il costo della tassa di ricezione (visto

che la televisione non è un bene primario).

La risposta è no.

Il Presidente del TCA chiede come mai viene

versato l'importo di fr. 530.-- al locatore senza contestare la spesa

accessoria per la tivù via cavo. Il sig. __________ risponde che visto che la

polizza arriva a loro già intestata con l'importo di fr. 530.--, versano questo

importo al locatore però deducono una parte dal fabbisogno mensile.

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________

come ha determinato l'importo di fr. 23.25, egli risponde che è una nota della

sua collaboratrice per cui presume che sono state chieste informazioni per

sapere a quanto ammonta questa quota.

Il ricorrente presenta una fattura della __________

per la tassa di ricezione e sottolinea che non gli è stata pagata

dall'assistenza. Il signor __________ ribadisce quanto detto prima e che cioè

dev'essere coperto col fabbisogno personale.

Il ricorrente a domanda del Presidente del TCA

precisa di avere un apparecchio televisivo.

Il lic.iur. __________ sottolinea che nelle

direttive del 1996 nel fabbisogno mensile figura il sostentamento acquisto

indumenti spese di trasporto e materiale scolastico. Non figura quindi il via

cavo per cui l'importo di fr. 360.-- deve servire solo a questo e non può

essere dedotto.

Il sig. __________ sottolinea che il problema è

che il via cavo non è mai stato riconosciuto a nessuno fra i richiedenti

l'asilo.

Egli precisa inoltre che l'importo di fr. 23.--

viene dedotto in quanto il corrispondente ammontare è già versato al locatore.

Il ricorrente ribadisce che anche se non volesse

l'allacciamento via cavo è comunque tenuto a pagare fr. 530.-- al mese per cui

non è giusto togliergli l'importo dal suo fabbisogno.

In conclusione della discussione di causa il

Presidente del TCA riassume quanto segue:

Il sig. __________ invierà il più presto

possibile precise indicazioni sull'importo del rimborso forfetario per

l'alloggio 2004 e 2005 e sulla riduzione di fr. 23.25.

Il ricorso contro la decisione N° __________

viene ritirato per cui la causa è stralciata dai ruoli.

Per quel che concerne le altre tre decisioni,

dopo il reclamo dell'assicurato, nelle decisioni su reclamo l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento ha stabilito che il ricorrente ha diritto,

per il periodo dicembre 2004 - maggio 2005 ad un importo di fr. 426.75 al mese.

L'assicurato non si dichiara soddisfatto del parziale accoglimento dei reclami

e postula il riconoscimento di almeno fr. 450.-- mensili, per le motivazioni

esposte in sede di udienza.

Su quest'unico punto le contestazioni formulate

nel ricorso restano ancora attuali e su queste si pronuncerà il TCA.

Alle ore 16:00 il Presidente del TCA dichiara

chiusa la seduta."

(Inc. 42.2005.2, Doc. XV)

1.13

Il 29 luglio

2005.

l'USSI ha trasmesso al TCA i documenti di cui si è discusso in occasione

dell'udienza.

Si tratta

innanzitutto di uno scritto di __________ della __________, __________, del

seguente tenore:

"

Tassa mensile allacciamento __________

Appartamento no. __________ in __________, __________

inquilino: sig. RI 1

Confermiamo che la tassa per l'allacciamento ai

servizi di TV via cavo per l'appartamento in oggetto è per il 2005 di Frs.

23.25

mensili."

(Inc. 42.2005.2, Doc. XIX/1)

Inoltre

l'USSI ha trasmesso una copia dell'Allegato 4.1 delle direttive d'esecuzione

relative all'OAsi 2 sull'asilo 80.1.2 per il 2004 e per il 2005 dalle quali

risulta che la "gradazione cantonale dell'importo relativo alla locazione

per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose

di protezione senza permesso di dimora" ammonta globalmente per il Ticino

a fr. 10.71 nel 2004 (Inc. 42.2005.2, Doc. XIX/2) e a fr. 10.79 nel 2005 ((Inc.

42.2005

, Doc. XIX/3)

Questi

scritti sono stati inviati per conoscenza al ricorrente.

1.14

Il 4 agosto

2005.

il Presidente del TCA ha inviato il seguente scritto alla Consigliera di

Stato, avv. __________, Direttrice del Dipartimento sanità e socialità:

"

il TCA è confrontato con il ricorso di un

richiedente l'asilo che contesta l'importo delle prestazioni assistenziali che

gli sono state accordate.

L'art. 6 della Legge sull'assistenza sociale, in

vigore dal 1° febbraio 2003, prevede quanto segue:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la

determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni

assistenziali concesse a

a) richiedenti l'asilo

e

b) persone bisognose

di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3Il

Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di

prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o

privati."

Nel corso di un'udienza per la discussione della

causa, tenutasi a Lugano il 20 luglio 2005, il signor __________ ha fatto

allusione ad una bozza di Regolamento già esistente.

Con la presente mi rivolgo a Lei per sapere se:

1) Il

Consiglio di Stato intende adottare un Regolamento nel quale disciplinare le

questioni relative alla concessione delle prestazioni assistenziali ai

richiedenti l'asilo?

2) Per quali motivi il Regolamento non è stato

finora adottato?

3) Quando

il Consiglio di Stato prevede di adottare tale Regolamento?

4) Può

confermare che, per il momento, le prestazioni assistenziali versate ai

richiedenti l'asilo sono quelle che figurano nelle direttive da anni in vigore

(fr. 450.-- al mese per coprire il fabbisogno)?

5) Può

confermare che il futuro Regolamento riprenderà tale importo senza nessuna

modifica?" (Inc. 42.2005.2, Doc. XX)

Il 2

settembre 2005 la Consigliera di Stato ha così risposto:

"

(...)

Alle sue cinque domande posso rispondere quanto

segue:

1.

II

Consiglio di Stato intende emanare uno specifico Regolamento concernente

l'assegnazione di prestazioni assistenziali a favore di richiedenti l'asilo, di

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di

persone ammesse provvisoriamente, entro la fine del corrente anno. II

Regolamento farà esplicito riferimento alle normative federali (Legge

sull'asilo e Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie) e

cantonali (Legge sull'assistenza sociale, e più precisamente l'art. 6 che

conferisce all'esecutivo la competenza di disciplinare la determinazione, la concessione,

la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali nei confronti di

richiedenti l'asilo e altri stranieri soggetti alle procedure previste dalla

Legge sull'asilo).

2/3 Su

proposta del Gruppo di lavoro "Riesame servizi, compiti e attività",

il Consiglio di Stato, il 28 aprile 2004, ha adottato la decisione di principio

di riunificare nel Dipartimento delle istituzioni (Sezione dei permessi e

dell'immigrazione) l'assieme delle competenze inerenti la gestione dell'asilo.

Il ritardo nella prevista adozione del Regolamento è

legato al fatto che il passaggio di competenze non ha ancora potuto essere perfezionato. Dovrebbe avvenire entro la fine del corrente

anno.

4.

Per ora sono confermate le prestazioni assistenziali definite con la Risoluzione

Dipartimentale del 25 gennaio 1995, e successivo adeguamento del supplemento

per figli del 1° gennaio 1996.

5.

L'entità

delle prestazioni sarà definita dal nuovo Regolamento. Al momento, non sono

previste modifiche finanziarie per quanto attiene la prestazione assistenziale

da destinare ad una persona adulta (450 fr. per il sostentamento di base, oltre

all'alloggio e alle spese medico-sanitarie)."

(Inc. 42.2005.2, Doc. XXII)

1.15

Al riguardo

il patrocinatore del ricorrente il 9 settembre 2005 si è così espresso:

"

(...)

Ad. 1-4 Nessuna osservazione.

Ad

5.

Ai sensi della Risoluzione governativa 25 gennaio 1995, le prestazioni assistenziali

destinate ad una persona sola - tenuto conto che sono versati quali importi

forfetari e non sono calcolati sulla base delle spese assistenziali effettive -

ammontano per il fabbisogno mensile del richiedente l'asilo a Fr. 360.--. Ne

consegue, che tale importo mensile deve unicamente servire per coprire le spese

riguardanti il sostentamento, l'acquisto di indumenti e le spese di trasporto

del richiedente l'asilo. Oltre all'importo mensile di Fr. 360.-- deve essere

aggiunto lo spillatico di Fr. 90.-- in modo da ottenere l'importo di Fr. 450.--

per il sostentamento minimo di base. Lo scritto dell'On. __________ conferma

tale conclusione.

Inoltre - sempre ai

sensi della Risoluzione governativa - possono essere riconosciute separatamente

le spese per l'erogazione dell'elettricità, l'assicurazione malattia, le cure

dentarie e l'acquisto di occhiali. Da quanto si evince dallo scritto dell'On. __________,

devono altresì essere coperte le spese inerenti l'alloggio.

Pertanto, al

ricorrente devono essere versati prestazioni assistenziali che coprono le spese

di sostentamento (importo fortetario), le spese inerenti l'alloggio, le spese

medico-sanitarie e tutte le altre spese preventivamente autorizzate

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (di seguito USSI).

Come è scaturito in

sede di udienza 20 luglio 2005, il ricorrente ha dimostrato e non è stato

contestato dal rappresentante dell'USSI, che l'importo dovuto per

l'allacciamento via cavo è parte integrante della pigione. Il ricorrente si è attivato

contestando al locatore il fatto di dover pagare la via cavo congiuntamente con

la pigione (cfr. scritto 17 febbraio 2005 __________). Al ricorrente non può

quindi essere rimproverato alcunché. Decurtare l'importo via cavo dal

sostentamento di base cui lo stesso ha diritto è alquanto penalizzante per il

ricorrente, in quanto lo stesso nulla può fare per togliere questa ulteriore

spesa dalla pigione.

Per di più, non si

capisce proprio perchè deve essere penalizzato il ricorrente, tenuto conto che

lo stesso ha diritto al sostentamento di base che non può essere diminuito

essendo un importo forfetario e non calcolato sulla base delle spese

assistenziali effettive. Oltretutto la Risoluzione 25 gennaio 1995 - in merito

al sostentamento di base - contempla unicamente le spese del fabbisogno mensile

e non prevede il versamento di tale prestazione per coprire le spese per l'allacciamento

via cavo.

L'USSI non è quindi

autorizzata a diminuire l'ammontare del sostentamento base (Fr. 360.-- + Fr.

90.

--), avrebbe caso mai dovuto ritoccare la voce contabile

"pigione", ma questo unicamente dopo aver accertato che il ricorrente

era ben edotto che la spesa via cavo non poteva essere coperta e soprattutto

dopo aver verificato che il ricorrente - nonostante la segnalazione - avesse

continuato sua sponte a beneficiare del servizio via cavo. Come già esposto e

dimostrato, il ricorrente ha contestato il fatto di essere messo al beneficio

della via cavo.

Ne discende che la

spesa dovuta all'allacciamento via cavo non può essere per alcuna ragione assegnata

al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi e

alla luce dello scritto 2 settembre 2005 dell'On. Avv. __________, il

ricorrente chiede che venga riconosciuta una prestazione pari a Fr. 450.--

quale sostentamento base senza decurtazione alcuna per le spese via cavo."

(Doc. XXV)

1.16. Il 22

settembre 2005 l'USSI ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"

In relazione al ricorso citato le trasmetto

l'annessa documentazione da me reperita in un altro incarto di lavoro.

Trattasi della dichiarazione di rinuncia alla

radio-TV via cavo che può essere sottoscritta tra l'occupante

dell'appartamento, nella fattispecie un richiedente l'asilo come pure il

proprietario o amministratore dello stabile e la __________.

Al punto 2.1 si rileva come l'inquilino,

sottoscrivendo tale documento, rinunci espressamente all'utilizzo della presa

di ricezione radio-TV via cavo con conseguente piombatura della presa da parte

della __________ per impedirne l'uso." (Doc. XXVII)

Questo

scritto, insieme alla "Dichiarazione di rinuncia alla radio-TV via

cavo"; anonimizzata dal TCA, è stata trasmessa per conoscenza al rappresentante

del ricorrente (Doc. XXVIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. Secondo

l'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (in seguito: Las) contro

la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps

(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000).

L'art. 33

Laps prevede che:

"

1Contro le

decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di

reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data

di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È applicabile

la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 6 aprile 1961."

Alla luce

delle norme appena esposte è data la competenza del TCA ad esaminare il ricorso

di RI 1 del 21 marzo 2005 (nel quale sono state contestate le 3 decisioni

dell'USSI) come stabilito nella decisione del Consiglio di stato del 5 aprile

2005.

2.2. L'art. 72

del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,

prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando

sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad

altro giudice per ragione di materia;

b) quando,

essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o

atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal

medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la

connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono

dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STFA del 26 agosto

2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4 agosto 2005 nella causa A. e

B., K 150/04 e

K 151/04;

DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella

causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29

settembre 1998 nella causa B., K 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid.

1).

2.3. L'art. 3a

della Legge di procedura per le cause davanti al TCA stabilisce che:

"

1L'autorità

amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione

impugnata.

2Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3Quest'ultimo

continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto di una nuova decisione; l'articolo 3 è applicabile, se la nuova

decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione

giuridica notevolmente differente."

Nella

presente fattispecie, prima di inviare la risposta di causa, l'USSI ha emesso

due decisioni con le quali ha attribuito a RI 1 fr. 126.75 per il mese di

dicembre 2004 e a fr. 76.75 per il mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 1.8).

Come già

ricordato in sede di udienza (cfr. consid. 1.12) in realtà l'amministrazione

non avrebbe dovuto emettere due decisioni aggiuntive, bensì annullare e

sostituire quelle precedenti, aumentando l'importo mensile assistenziale versato

al ricorrente.

Resta il

fatto che, dopo il riesame operato dall'amministrazione, l'importo per il

sostentamento riconosciuto a RI 1 ammonta a fr. 426.75 per ognuno dei periodi

oggetto delle tre decisioni e cioè dicembre 2004, gennaio e febbraio - maggio

2005.

Il

richiedente l'asilo non si è dichiarato d'accordo con questo importo e

rivendica una prestazione assistenziale superiore.

Il TCA,

in applicazione dell'art. 3a della legge di procedura, esaminerà dunque se il

ricorrente ha diritto ad un importo superiore a fr. 426.75 al mese, per il

resto i ricorsi sono divenuti privi d'oggetto (sul tema cfr. SVR 2005 EL Nr. 3).

Nel

merito

2.4. Il diritto

fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno è garantito dall’art. 12 Cost.

fed., il quale prevede che:

"

Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere

a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un’esistenza dignitosa."

Al

riguardo in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B.,1P.294/2004, pubblicata

parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de securité

sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

4.- L’art.

12 Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.

Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun,

elle porte seulment sur les moyens indispensables à la survie dans une

situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les

soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS,

le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires

le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi

sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et

personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales

fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute

évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst.

L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum

cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives

d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst.

est donc, lui aussi, mal fondé."

In

una sentenza del 4 agosto 2005 nella causa R. e M., P 10/03, l'Alta Corte ha

ancora rilevato che:

" (...)

6.1 Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und

nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und

auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses

Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten

ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer

unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 121 I 373 Erw. 2c; Urteil

2P.148/2002 vom 4. März 2003 Erw. 2.3). Dabei wurde die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in

der Lage ist, für sich zu sorgen" erst in der parlamentarischen Beratung

auf Vorschlag der Verfassungskommissionen der eidgenössischen Räte eingefügt (BBl

1998 I 372 und 441). Sie soll - wie schon die Marginalie (in der Botschaft des

Bundesrates noch "Recht auf Existenzsicherung" [BBl 1997 I 149]) -

klarstellen, dass für das "Recht auf Hilfe in Notlagen" der Grundsatz

der Subsidiarität gilt, wodurch der Verfassungsgeber somit den Anspruch als solchen

bereits relativiert hat (Amtl. Bull. 1998 N 690). Der Anspruch umfasst zudem nur ein Minimum, d.h. einzig die in einer

Notlage im Sinne einer "Überlebenshilfe" unerlässlichen Mittel (in

Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um

überleben zu können (Amtl. Bull. 1998 S 39 f.; N 688 f.; BGE 130 I 74).

6.2 Im Rahmen der Konkretisierung

menschenwürdiger Existenzbedingungen kann aus dem Anspruch auf Obdach unter

anderem auch ein Anspruch auf Beheizbarkeit der zu bewohnenden Räume abgeleitet

werden (vgl. Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002,

ASR H. 664, S. 217). Die Anerkennung dieses Anspruchs im System der

Ergänzungsleistungen findet darin ihren Niederschlag, dass Heizkosten

ausdrücklich als Ausgaben anerkannt werden. Was die Höhe dieser anerkannten

Heizkosten betrifft, muss aber bedacht werden, dass der verfassungsmässige

Anspruch lediglich ein Minimum im Sinne einer Überlebenshilfe garantiert (vgl.

Erw. 6.1 hievor) und dieser weniger mit Blick auf einzelne Positionen der

EL-Berechnung denn auf die Gesamtleistung zu beurteilen ist. Unter Berücksichtigung,

dass sich die Heizkostenpauschale über Fr. 840.-, wie bereits dargelegt, im

Rahmen des üblicherweise von Rentnern für Heizkosten aufgewendeten Betrages

bewegt (vgl. dazu im Übrigen auch die Bemerkung des ASB in seiner

Vernehmlassung, wonach bei rund 8000 EL-Bezügern kein anderer Fall bekannt sei,

in welchem solch hohe Heizkosten wie vorliegend geltend gemacht würden) und

zudem nicht davon auszugehen ist, dass die normalerweise anfallenden

Heizkosten nur gerade dazu ausreichen, im Sinne eines "Minimalstandards"

das an Beheizung zum Überleben Notwendige sicherzustellen, wird der von Art. 12

BV garantierte, in einer Notlage unerlässliche Minimalanspruch jedenfalls

gewährleistet. Sollte die Ergänzungsleistung unter Einschluss der

Heizkostenpauschale in einem ganz speziell gelagerten Einzelfall für ein

menschenwürdiges Dasein nicht ausreichen, wäre diesem Umstand nicht bei den

Ergänzungsleistungen, sondern im Rahmen der Sozialhilfe Rechnung zu tragen.

Dies ist indessen praktisch kaum vorstellbar, da die Ergänzungsleistungen von Verfassungs

wegen den Existenzbedarf decken (in Art. 196 enthaltene Ziff. 10 ÜbBest BV zu

Art. 112 BV). Eine Prüfung, ob die Heizkostenpauschale im konkreten Einzelfall

kostendeckend ist, entfällt damit in diesem Verfahren. Art. 16b ELV erweist

sich deshalb auch mit Bezug auf Art. 12 BV als verfassungskonform. (...)"

In

un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., pubblicata in DTF 131 I

166, il TF ha precisato che:

" (...)

3.1. Nach Art. 12 BV hat,

wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf

Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein

unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen;

verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein

unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE

130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4.

März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne

einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung,

Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71

E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen

Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998

S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71

E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3.

Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in

der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf

Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S.

75 mit Hinweisen).

Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches

Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern

2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der

Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts

nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und

zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende

wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E.

2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz,

Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht

auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S.

29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier,

a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 53/1997 I, S. 343).“ (DTF 131 I 166 consid. 3.1 pag. 172-173).

Il TFA,

dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:

" (…)

4.2.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes,

cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales

d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses

besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la

part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et

689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par

le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un

droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin,

quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la

police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose

un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays,

condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N.

23 pag. 71)

Sull'art. 12 Cost. fed.,

cfr. G. Malinverni - M. Hottelier, "La réglementation des décisions de non-entrée

en matière dans le domaine du droit de l'asile - Aspects constitutionnels"

in AJP/PJA 2004 pag. 1348-1354; K. Hartmann, "Vom Recht auf Existenzsicherung

zum Nothilfe: eine Chronologie" in ZBl 2005 pag. 410 seg. e gli studi

pubblicati in "Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen". Ed. Paul Haupt.

Berna-Stoccarda-Vienna, 2005.

In merito

alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto in situazione di

bisogno in applicazione dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale

federale del 9 febbraio 2005 nella causa X.,2A.692/2004.

Anche

l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale

- a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai

mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità

umana e alle cure mediche essenziali.

La

garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del

sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza

sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere

le persone nel bisogno).

Va

comunque precisato che oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno

sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale

della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre

il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto

e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz.

2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo

sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la

sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002

relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

Infine,

in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha rilevato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe,

Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers,

a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die

Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtligen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und

191)." (RAMI 2005 pag. 30)

2.5. L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Preliminarmente

va segnalato che tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state

adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre

2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Tali

modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA

20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF

118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Nel caso

in esame la fattispecie verte sull’ammontare della prestazione assistenziale

attribuita all’assicurato dall’USSI a far tempo dal mese di dicembre 2004. In

quel periodo sia la modifica della Las, che la nuova Laps erano già in vigore.

Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.

2.6. L’art. 1 Las

stabilisce quanto segue:

"

Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno. (cpv. 1)

Esse hanno lo scopo di favorire l’ inserimento

sociale e professionale dei beneficiari." (cpv. 2)

Principio

basilare della Las è il diritto per il cittadino di beneficiare dell’assistenza

dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. L’esistenza

del diritto è affermata a prescindere dagli obblighi assistenziali di natura

civile a favore dell’assistito (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970

riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 4).

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al

riguardo cfr. pure il consid. 2.2).

Il

Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las

e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e

della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il

fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 Las è stabilito come segue:

"

A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4

delle Direttive COSAS)

Persone

dell'unità

di

riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

I

per

il mantenimento

(fr./mese)

Forfait

II

per

il mantenimento (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

1030.--

46.--

1076.--

2

persone

1576.--

71.--

1647.--

3

persone

1916.--

86.--

2002.--

4

persone

2205.--

100.--

2305.--

5

persone

2493.--

100.--

2593.--

6

persone

2781.--

100.--

2881.--

7

persone

3070.--

100.--

3170.--

Per

ogni persona supplementare

+285.--

-

B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3

delle Direttive COSAS):

Per unità di riferimento con più di due persone

di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un

supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e

per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per

ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)

Il DSS il

12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso,

considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una

nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la

Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare,

dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali,

l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti

alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento

integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art.

19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento

corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

2

persone

1469.--

100.--

1569.--

3

persone

1786.--

100.--

1886.--

4

persone

2054.--

100.--

2154.--

5

persone

2323.--

100.--

2423.--

6

persone

2592.--

100.--

2692.--

7

persone

2861.--

100.--

2961.--

Per

ogni persona supplementare

+

269.--

-

+

269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

L'art. 20

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono destinate a coprire

dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e

spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale

e l’ inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli

minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni

speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate

alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del

beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il

bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini

di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro

carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni

specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già

attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia

d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).

In una

sentenza dell'11 luglio 2005 nella causa C. (42.2005.1) il TCA ha in

particolare sottolineato che:

"

(...)

le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la

differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’ art. 19 Las, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 Las).

La soglia di intervento, determinata nel regime

della Las facendo riferimento alle disposizioni della COSAS, nel presente caso

ammonta a fr. 1'076.-- mensili (cfr. consid. 2.6.).

In proposito l'assicurato, nel ricorso, ha

affermato di non comprendere perché la soglia di intervento Laps è differente

da quella applicata dall’USSI, che corrisponde a quella della COSAS (cfr. doc.

I, consid. 1.3.).

Le soglie di intervento citate divergono, poiché,

come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), l’art. 19 Las prevede che per

le prestazioni assistenziali la soglia di intervento viene definita in deroga a

quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps).

Quest’ultima fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, mentre

la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali si fonda sulle

disposizioni emesse dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS).

Giusta l’art. 22 Las il reddito disponibile

residuale è, per contro, quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di

determinate deroghe previste dall’art. 22 Las stesso (cfr. consid. 2.7.).

Pertanto, in virtù dell’art. 5 Laps (cfr. consid.

2.7.), il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.).

I redditi computabili e le spese computabili -

queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio -

agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che contempla delle deroghe ai

disposti appena citati della Laps (cfr. consid. 2.7.), sono elencati in modo

esaustivo.

Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci

nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un assicurato, non è

possibile computarne altre non previste dalla Laps, né dalla Las.

A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla

spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve,

perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento.

In simili condizioni, nel rispetto del principio

della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto,

ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che

ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20 agosto

2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), nel caso in cui l’entità di una

prestazione assistenziale ordinaria risulti da un conteggio effettuato secondo

i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e

quelle spese riguardanti l’assicurato che sono previsti dalla Laps e dalla Las,

l’USSI non può aumentarne l’importo a seconda delle richieste di un

assicurato."

2.7. Per quanto concerne il

titolare del diritto l’art. 5 Las prevede:

"

Hanno diritto ai provvedimenti e alle

prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora

assistenziale nel Cantone. (cpv. 1)

Le persone con sola dimora assistenziale hanno

per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. (cpv. 2)

Sono riservate le disposizioni del diritto

federale e dei trattati internazionali." (cpv. 3)

Delle

eccezioni sono contemplate all’art. 6 Las:

"

Il Consiglio di Stato disciplina la

determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni

assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b)

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. (cpv.

1)

Nello stabilire tali

criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul

rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. (cpv. 2)

II Consiglio di Stato

può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione

di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati. (cpv. 3)."

L'art. 5

è stato modificato e l'art. 6 è stato inserito nella Las, quale nuova normativa,

su iniziativa della Commissione gestione e finanze dal Gran Consiglio, la quale,

nel suo Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio N° 5250 del Consiglio di

Stato dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica alla legge sull'assistenza

sociale, si è così espressa:

"

6. Modifiche proposte dalla Commissione

Articolo 5

L'esame commissionale ha messo in evidenza una

formulazione inadeguata dell'art. 5, proposta dal Messaggio, poiché si presta

ad equivoci per quanto riguarda la posizione dei richiedenti l'asilo e delle

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

Infatti l'ordinanza federale N. 2 sull'asilo,

dell' 11 agosto 1999, rinvia alle singole legislazioni cantonali

sull'assistenza la definizione del trattamento finanziario dei richiedenti

l'asilo. Quindi anche la nostra legge deve essere precisata, altrimenti i

richiedenti l'asilo dovrebbero beneficiare delle prestazioni intere previste

dalla Las, prestazioni che sono nettamente superiori a quelle rimborsate dalla

Confederazione. Per questo motivo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5, d'intesa

con la Divisione dell'azione sociale, vanno così modificati:

1. Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della

presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2. Le persone con sola dimora assistenziale hanno per

principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati;

3. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e

dei trattati internazionali (immutato).

Va precisato che il concetto di dimora

assistenziale non è riferita al Codice civile che prevede nel concetto di

dimora la residenza, ma si riferisce alla Legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977.

Articolo 6 - Eccezioni

Quale conseguenza delle modifiche dell'art. 5 va

introdotto un nuovo art. 6 (il precedente art. 6 era stato soppresso nel 1979 e

il numero è rimasto libero, motivo per cui non vi sono problemi tecnici ad

inserire questo articolo) di questo tenore:

1Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle

a) richiedenti l'asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora.

2Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionale da queste persone.

3Il

Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di

prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o

privati." (Rapporto pag. 8-9)

In tale

contesto va ricordato che l'art. 81 della legge sull'asilo (LAsi) dal 26 giugno

1998 (RS 142.31) garantisce ai richiedenti l'asilo il diritto alle prestazioni

assistenziali ("Le persone soggiornano in Svizzera sulla base della

presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono

l'assistenza necessaria se nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un

obbligo legale e contrattuale").

Un'eccezione

è prevista per i richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in

materia (NEM) passata in giudicato, secondo l'art. 44a LAsi, i quali

beneficiano soltanto dell'aiuto in situazioni di bisogno, secondo l'art. 12

Cost. fed. (cfr. DTF 131 I 166, in particolare 181-184, in cui è stato, tra

l'altro, confermato un importo di fr. 13.-- al giorno per l'alloggio in aggiunta

a un importo, non contestato, di fr. 8.-- per il sostentamento; DTF 130 II 377

(381); STF del 9 aprile 2005 nella causa X.,2A.692/2004; G. Regamey - M.

Gafner, "Sans papers: test social et nivellement des droits" in

plaidoyer 3/05 pag. 64 seg. (a pag. 68 si fa riferimento a un importo

raccomandato di fr. 5.-- per il sostentamento e di fr. 8.-- per l'alloggio); K

Hartmann, art. cit., in ZBl 2005 pag. 410 seg.; G. Malinverni - M. Hottelier,

art. cit.; in AJP/PJA 2004 pag. 1348-1354; K. Amstutz, "Verfassungsrechtliche

Mindestanforderungen an die Sozialhilfe im Asylwesen" in Asyl 2/03, pag.

28 seg.

L'art. 82

cpv. 1 LAsi precisa che "la concessione di prestazioni assistenziali è retta

dal diritto cantonale".

Secondo

l'art. 82 cpv. 2 LAsi: "il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere

quanto possibile in prestazioni in natura".

Al

riguardo nel Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo

nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri del 4 dicembre 2005 (cf. FF 1996 II 1 seg.), il

Consiglio federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

La portata delle prestazioni assistenziali può

avere un'importanza decisiva per una persona nella scelta dello Stato di

destinazione. Inversamente, la volontà di rientrare in patria non dipende

soltanto dal pericolo che vi si può correre. Essa dipende anche dalla

profondità del fossato esistente tra benessere materiale di cui gode il Paese

nel quale risiede e quello che gli può offrire il Paese d'origine. In ragione

del tasso relativamente debole di riconoscimento della qualità di rifugiato, il

destino della maggioranza delle persone interessate è l'allontanamento e,

quindi, il ritorno. Di conseguenza l'articolo 78 capoverso 2 (sull'esempio

dell'art. 20 a cpv. 3 [finora]) prevede che l'assistenza di base

accordata ai richiedenti deve, nella misura del possibile, consistere in

prestazioni in natura, quali l'alloggio, l'alimentazione e l'assicurazione

malattia. Questo tipo di prestazioni era stato introdotto nella legge in

occasione della revisione del 1986 e mantenuto in occasione della revisione del

1990; da un canto, in effetti, l'impennata dei costi era prevedibile e,

dall'altro, le prestazioni assistenziali in denaro venivano in parte trasferite

nel Paese d'origine o di provenienza. Allo scopo di sapere se la prestazione

debba essere fornita in natura o in denaro sarà possibile, come finora, tenere

conto della durata del soggiorno in Svizzera." (FF 1998 II pag. 88)

La

legislazione federale prevede il versamento di sussidi federali ai Cantoni per

il sostegno assistenziale da loro fornito, segnatamente ai richiedenti l'asilo.

In

particolare l'art. 88 cpv. 1 LAsi stabili che:

"

Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose

di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai

Cantoni, al massimo fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito

o al giorno in cui tali persone ricevono o hanno diritto a un permesso di

dimora:

a. una somma forfettaria per le spese di

assistenza; e

b. un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e

amministrazione."

Secondo

l'art. 89 cpv. 1 LAsi il "Consiglio federale fissa le somme forfettarie

definite dall'articolo 88 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese

probabili risultanti da soluzioni economiche".

L'Ordinanza

2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Oasi 2) dell'11 agosto 1999

(RS 142.312) dopo avere ribadito all'art. 3 cpv. 2 che nel caso di richiedenti

l'asilo "la determinazione, la concessione e la limitazione delle

prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale", prevede un

rimborso forfettario delle spese di sostegno per i richiedenti l'asilo di fr.

16.74 al giorno nel 2004 e di fr. 16.95 al giorno nel 2005 (cfr. art. 21 Oasi 2

e Doc. 5 e 6 Inc. 42.2005.2) e un rimborso forfettario per le spese di

collocamento (alloggio e relative spese) di fr. 10.71 al giorno nel 2004 e di

fr. 10.79 nel 2005 (cfr. art. 22 Oasi e Doc. XIX 2 e 3).

A

proposito del rimborso ai Cantoni di importi forfettari, nel già citato

Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo, il Consiglio

federale ha sottolineato quanto segue:

"

Il rimborso forfettario

delle prestazioni induce i destinatari dei sussidi - contra­riamente al sistema

del rimborso delle spese effettive - a fare uso più efficiente dei mezzi a

disposizione e a ricercare soluzioni più economiche. Rimborsi for­fettari

sfociano poi anche in risparmi nel settore amministrativo; scompare se­gnatamente

il dispendio dovuto ai conti finali e relativi controlli nei casi indivi­duali.

In certi settori parziali (costi di assistenza e di sostegno dei richiedenti

l'asilo) sono state fatte prime esperienze con importi forfettari, risultate

posi­tive. Per questa ragione è stato introdotto il sistema del rimborso

forfettario anche per i costi dell'alloggio.

Con il decreto federale concernente provvedimenti

di risparmio, è stato infine fissato esplicitamente nella legge sull'asilo il

sistema del rimborso forfettario.

Le spese di amministrazione e soccorso nonché i

sussidi all'organizzazione al vertice delle istituzioni di soccorso sono già

oggi rimborsati con importi forfet­tari. Non ancora rimborsate con importi

forfettari sono invece le spese per l'as­sistenza e l'alloggio per i rifugiati

riconosciuti nonché le spese per la salute.

Allo scopo di affermare su vasta scala il sistema

della forfettizzazione occor­rono modificazioni a livello normativo. Con le disposizioni del capitolo 6, il disegno

rende quindi possibile in tutti i settori in cui ciò sia opportuno, il versa­mento

di rimborsi, sussidi e aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari (cfr.

a questo proposito la tabella in allegato «Forfettizzazione delle indennità per

le prestazioni assistenziali da parte della Confederazione»). Con il nuovo

sistema la Confederazione, mediante l'ammontare degli importi forfettari, può avere influsso sugli standard

dell'assistenza e prendere decisioni orientative, mentre ai Cantoni permette una certa libertà nella definizione

dell'impiego dei mezzi,

indipendentemente dalle prescrizioni di dettaglio della Confederazione.

Anche la pianificazione a livello comunale e

cantonale risulta notevolmente fa­cilitata." (cfr.

FF 1996 II pag. 23)

2.8. Da quanto esposto al

considerando precedente emerge in modo evidente che ai Cantoni spetta il

compito di regolamentare l'importo delle prestazioni assistenziali spettanti ai

richiedenti l'asilo.

Nell'ambito dell'esercizio

di questa competenza un Cantone può attribuire ai richiedenti d'asilo delle

prestazioni assistenziali diverse e di importo inferiore rispetto a quello

riconosciuto ad altre persone svizzere o con diritto di dimora (cfr. al

riguardo il consid. 2.6), senza con ciò violare il principio dell'uguaglianza

di trattamento garantito all'art. 8 della Cost. fed.

Nella sentenza del 27

ottobre 1995 pubblicata in DTF 121 I 367 nella quale il Tribunale federale ha

stabilito che il diritto a condizioni minime di esistenza è garantito dal

diritto costituzionale federale non scritto e che anche gli stranieri possono

richiamarsi a tale diritto, indipendentemente dallo statuto di cui beneficiano

in materia di polizia degli stranieri, l'Alta Corte ha infatti precisato che:

"

Das schliesst freilich Differenzierungen nicht

aus: Wer in der Schweiz (als Schweizer oder Ausländer) niedergelassen ist, hat

andere Unterstützungsbedürfnisse als derjenige, der bei einem kurzfristigen

Aufenthalt in Not gerät oder bei dem noch nicht feststeht, ob er (z.B. als

Asylbewerber) in der Schweiz bleiben kann oder nicht"

(DTF 121 I 374)

Nella

sentenza pubblicata in DTF 131 I 166 in cui ha riconosciuto anche ai

richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in materia il

diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12 della Cost. fed.

(cfr. consid. 2.1), il Tribunale federale ha riaffermato quanto segue:

"

Der Beschwerdeführer rügt freilich auch,§ 4

Abs. 4 der Vollzugsverordnung verletze

mangels rechtsgenüglicher Delegationsnorm im Gesetz das Legalitätsprinzip

und überdies,

da der Beschwerdeführer schlechter behandelt

werde als Schweizer Bürger, das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 BV. Gemäss § 69 des solothurnischen Gesetzes vom 2. Juli 1989 über

die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) erlässt der Regierungsrat die Vollzugsbestimmungen, und

nach § 30 SHG erlässt er

Richtsätze für die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe. Darin

finden auch besondere Richtsätze

für Personen

mit asylrechtliche Nichteintretensentscheid

eine Grundlage. § 16 SHG sieht

sodann vor, dass Ausländer mit Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton im

Rahmen des Sozialhilfegesetzes Sozialhilfe wie Schweizerbürger erhalten. Das

lässt ohne weiteres den Umkehrschluss zu, dass illegal anwesende Ausländer von

Gesetzes wegen nicht gleich behandelt werden müssen wie Schweizer. Auch unter

dem Gesichtswinkel des Rechtsgleichheitsgebots von Art. 8 BV ist eine solch unterschiedliche Behandlung bei der Sozialhilfe

nicht zu beanstanden, stellt der Anwesenheitsstatus doch einen

wesentlichen sachlichen Grund für

entsprechende Differenzierungen dar. Namentlich rechtfertigt sich eine

Ungleichbehandlung, die darauf abstellt, ob der Anwesenheitsstatus auf Integration abzielt oder nicht (dazu BGE 130 I 1

E. 3.6 S. 11 f. und E. 5 S. 14 f.).

Bei Personen mit asylrechtlichem Nichteintretensentscheid

besteht kein Integrationsinteresse.

Die hier strittige

verordnungsrechtliche Sonderregelung hält damit vor dem Rechtsgleichheitsgebot stand." (DTF 131 I 166,

consid. 7.2.1, pag. 180)

e, poco oltre,

in modo estremamente chiaro:

"

Allgemeinverbindliche Regelungen zur Festlegung

der Nothilfe dienen der demokratischen und rechtsstaatlichen

Legitimierung derselben sowie ihrer rechtsgleichen und willkürfreien Handhabung.

Sie befreien die Behörden aber nicht von einer Prüfung des Einzelfalles sowie

bei Bedarf von einer Abweichung von den allgemeinen Regeln. So ist offenkundig, dass die medizinische Notversorgung vom

individuellen Gesundheitszustand des Leistungsansprechers abhängt oder dass ein

Säugling nicht die gleichen Anforderungen an die Nahrung hat wie ein

Jugendlicher im Wachstumsalter oder wiederum eine betagte Person. Beim Obdach

dürften die Differenzen freilich geringfügiger ausfallen, wobei die Unterkunft

jedenfalls Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse zu bieten hat

(Bauchmann/Kohler, a.a.O., S. 5; dazu eingehend auch Amstutz, 2002, a.a.O., S.

212 ff.).

Zulässig sind auch Unterscheidungen, die auf dem Aufenthaltsstatus

beruhen (vgl. BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; Gysin, a.a.0. S. 41 f.; Wurzburger, a.a.O.,

S. 343 f.). Bei Schweizern und Ausländern mit einem Anwesenheitsrecht ist ein dauerhafter

Aufenthalt sicherzustellen, bei dem auch eine gewisse Integration angestrebt wird.

Die Nothilfe dürfte daher in der Regel einen grösseren Umfang erreichen als bei

Asylbewerbern mit hängigem Verfahren, bei denen nicht von vornherein von einer dauerhaften

Anwesenheit auszugehen ist.

Quantitativ noch geringer darf die Nothilfe

bemessen werden bei Personen, welche die Schweiz zu verlassen haben,

insbesondere bei Asylbewerbern mit Nichteintretensentscheid; weder sind dabei

Integrationsinteressen zu verfolgen, noch müssen dauerhafte Sozialkontakte

gewährleistet werden.

Minimalleistungen rechtfertigen sich auch, um Anreize

zum verbleiben zu vermeiden. Unterste Grenze bildet

aber jedenfalls die Menschenwürde, d.h. insbesondere dass die Leistungen als

solche stets die physische Integrität (vgl. Amstutz, 2005, a.a.O., S. 27 f.) zu

respektieren habe." (DTF 131 I 166 consid. 8.2,

pag. 181-182).

In una sentenza del 19

giugno 2005 nella causa X., inc. PS.2004.230, il Tribunale amministrativo del Canton

Vaud, su questo tema, ha in particolare sollolineato che:

"

Ainsi, le droit positif a introduit des régimes

d'aide sociale distincts en fonction d'objectifs relevant de la police des étrangers,

plus précisément du domaine de l'asile.

L'utilisation du levier que constitue le droit de

l'aide sociale afin de poursuivre des buts qui lui sont exogènes, ici de police

des étrangers, ne va pas de soi. C'est ce que la doctrine

appelle la «justification finaliste» de l'inégalité de traitement entre deux

situations comparables (voir à ce propos Vincent Martenet. Géométrie de l'égalité, Zurich 2003, p. 192 ss). On ne saurait exclure d'emblée l'adoption de mesures de ce type (cf.

toutefois Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 333; Verfassungrechtliche

Mindestanforderungen an Die soziale Hilfe im Asilwesen, in ASYL 2/2003, p. 28,

spécialement 35, pour laquelle une inégalité de traitement entre requérants

d'aide sociale ne peut pas être justifiée par des motifs d'ordre politique); il

reste cependant que ces dernières entraînent une entorse importante au principe

de l'égalité de traitement, de sorte qu'elles ne peuvent être admises qu'à des

conditions restrictives, somme toutes similaires à celles qui prévalent pour

les atteintes aux libertés publiques ordinaires (art. 36 Cst). En d'autres

termes, l'introduction d'une mesure impliquant une inégalité de traitement à

but externe (ou justification finaliste) suppose une base légale, un intérêt

public et le respect du principe de la proportionnalité. Partant, l'adoption d'un régime d'aide sociale distinct, comme instrument

de la politique d'asile relève de la compétence du pouvoir législatif lui-même;

à cet égard, les voeux du législateur fédéral sont sans incidence, puisque la compétence

appartient en réalité aux autorités cantonales." (consid.

4a)

Dal canto loro

C. Regamey - M. Gafner, "Sans papiers: test social et nivellement des

droits" in plaidoyer 3/05 pag. 64 seg. (67) osservano che:

"

Fin 1991, les restrictions budgétaires dans ce demaine

entraînent une modification d'importance autant qualitative que financière; la

référence aux recommandations de la CSIAS est abandonnée en faveur d'un minimun

vital d'exception, largement inférieur. La discrimination qui en résulte est

officiellement assumée."

Attraverso

la modifica dell'art. 5 Las e l'inserimento nella legge di un nuovo art. 6 Las

il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso di regolamentare in modo

specifico la situazione dei richiedenti l'asilo per quel che riguarda le

prestazioni assistenziali.

Il

Parlamento ha delegato al Consiglio di Stato "la disciplina, la determinazione,

la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse

a richiedenti l'asilo" (art. 6 cpv. 1 lett. a Las) invitando l'esecutivo a

"fare riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle

spese cagionate da queste persone" (art. 6 cpv. 2 Las).

Il TCA,

esaminando gli atti dell'incarto (cfr. Doc. 1-4, Inc. 42.2005.2) e nel corso

dell'udienza del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.12), ha potuto appurare che

l'importo assistenziale spettante ai richiedenti l'asilo è stato determinato, a

partire dal 1995, a seguito dell'entrata in vigore della modifica

dell'Ordinanza 2 sull'asilo secondo cui le prestazioni assistenziali versate ai

Cantoni vengono rimborsate dalla Confederazione a titolo forfettario e non più

sulla base delle spese d'assistenza effettive, dapprima tramite delle risoluzioni

del Dipartimento delle opere sociali (oggi: Dipartimento sanità e socialità) e

successivamente tramite delle decisioni dell'USSI.

Per una

persona sola il fabbisogno mensile per sostentamento, acquisto indumenti e

spese di trasporto, ammonta a fr. 360.--.

Se la

persona ha più di 17 anni si aggiunge poi uno spillatico di fr. 90.-- al mese

(3 al giorno).

Inoltre vengono

riconosciute separatamente le spese per l'erogazione di elettricità,

l'assicurazione malattia (quote e partecipazioni), le cure dentarie preventivamente

autorizzate e l'acquisto di occhiali (su prescrizione medica).

L'importo

complessivo di fr. 450.--, in vigore dal 1995, non è più stato adattato ed è

stato applicato anche nel caso del ricorrente.

Il TCA,

richiamato l'art. 6 della Las, e viste le affermazioni di __________ nel corso

dell'udienza del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.12) a proposito dell'esistenza

di una bozza di regolamento, ha posto alcuni quesiti alla Direttrice del DSS.

La

Consigliera di Stato, avv. __________, ha confermato che il Consiglio di Stato

intende emanare uno specifico Regolamento entro la fine del corrente anno ed ha

precisato che il Regolamento non è finora stato adottato in quanto non ha

potuto ancora essere perfezionato il passaggio di competenze al Dipartimento

delle istituzioni di tutte le questioni inerenti la gestione dell'asilo,

secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato il 28 aprile 2004.

Infine la

Direttrice del DSS ha confermato che sono attualmente ancora in vigore le

prestazioni assistenziali definite con la Risoluzione dipartimentale del 25

gennaio 1995 e che, per quel che riguarda il nuovo Regolamento "al momento

non sono previste modifiche finanziarie per quanto attiene alla prestazione

assistenziale da destinare ad una persona adulta (450 franchi per il

sostentamento di base, oltre all'alloggio e alle spese medico-sanitarie)"

(cfr. consid. 1.14).

Questo

Tribunale, prende atto innanzitutto che l'importo di fr. 450.-- è tuttora in

vigore e che verosimilmente sarà mantenuto anche in futuro.

Esso è

stato dunque correttamente applicato al ricorrente. Il suo patrocinatore sul

principio stesso (per il resto, cfr. consid. 2.10) non ha peraltro formulato

nessuna obiezione ed ha anzi postulato il versamento di una prestazione assistenziale

di fr. 450.-- (cfr. consid. 1.12 e 1.15).

Il TCA

constata inoltre che il Consiglio di Stato non ha ancora adottato il

Regolamento di applicazione ai sensi dell'art. 6 Las. Le ragioni del ritardo

sono state chiaramente esposte dalla Direttrice del DSS (cfr. consid. 1.15).

Visto il

lungo tempo trascorso (la nuova disposizione legale è infatti entrata in vigore

il 1° febbraio 2003) l'esecutivo è invitato ad adottare il Regolamento

entro la fine del 2005, come indicato dalla Consigliera di Stato (cfr. consid.

1.14: "Dovrebbe avvenire entro la fine del corrente anno").

2.9. A differenza

del suo patrocinatore che ritiene corretto l'importo assistenziale di fr.

450.-- mensili, il ricorrente in alcuni scritti (cfr. consid. 1.4 e 1.9) ed in

sede di udienza (cfr. consid. 1.12) ha chiesto di poter beneficiare di una

prestazioni assistenziale mensile di fr. 502.-- al mese.

Questa

somma corrisponde all'importo forfettario che la Confederazione rimborsava

mensilmente ai Cantoni nel 2004 a titolo di spese di sostegno (fr. 16.74 x 30

giorni = fr. 502.-- al mese; cfr. G. Regamey - M. Gufner, art. cit., pag. 68 le

quali sottolineano che l'importo di fr. 8.-- al giorno (240 al mese) per il

sostentamento riconosciuto a titolo di aiuto in situazione di bisogno "est

inférieur de moitié au minimum servi aux requerants d'asile, et represente moins

du quart du montant d'aide sociale destiné aux besoins essentiels".

A mente

del TCA tale richiesta non può essere accolta.

Infatti,

come peraltro spiegato in più occasioni dall'USSI (cfr. consid. 1.10; consid.

1.12), da una parte, l'importo forfettario rimborsato dalla Confederazione deve

anche coprire altre spese che vengono rimborsate separatamente ai richiedenti

l'asilo (nel caso di RI 1, cfr. la lista delle spese al doc. XV/1).

D'altra

parte, se si volessero prendere come riferimento gli importi dei sussidi della

Confederazione la somma per l'alloggio spettante al ricorrente dovrebbe essere,

nel 2004, di soli fr. 321.30 mensili (fr. 10.71 x 30 giorni, cfr. consid. 2.7)

e non di fr. 530.-- o di fr. 506.75 (dopo la deduzione di fr. 23.25 per la TV

via cavo).

L'importo

versato complessivamente ogni mese al ricorrente di fr. 956.75 (fr. 530.-- +

fr. 426.75) è quindi superiore all'importo che gli spetterebbe volendo utilizzare

il criterio da lui indicato, che ammonterebbe a soli fr. 823.50 nel 2004 (fr.

16.74 x 30 giorni + fr. 10.71 x 30 giorni, cfr. consid. 1.2) e a soli fr.

832.20 nel 2005 (16.95 x 30 giorni + fr. 10.79 x 30 giorni).

Infine

vale ancora la pena di ricordare che i Cantoni dispongono di una certa libertà

nella definizione dell'impiego dei mezzi che vengono loro rimborsati dalla

Confederazione (cfr. consid. 2.7 in fine).

2.10. Il ricorrente

chiede l'attribuzione di una prestazione assistenziale di fr. 450.-- invece di

fr. 426.75, riconosciutigli dall'USSI con le decisioni qui impugnate.

L'amministrazione

giustifica questa riduzione con il fatto che essa rimborsa direttamente al

locatore fr. 530.-- al mese, che comprende anche un importo di fr. 23.25 per la

TV via cavo.

Le

prestazioni assistenziali hanno lo scopo di attribuire al beneficiario un

importo che gli permetta di fare fronte ai suoi bisogni fondamentali (cfr.

consid. 2.4).

Al

riguardo le direttive della COSAS, versione 2005, stabiliscono che il forfait per

il mantenimento comprende le seguenti poste di spesa:

"■ Nourriture, boissons et tabac

■ Vêtements et chaussures

Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges locatives

Entretien courant du ménage (nettoyage/entretien de l'appartement et des

vêtements) y compris taxe pour ordures

■ Achat de menus articles courants

Frais de santé, sans franchise ni quote-part (p. ex. médica­ments achetés

sans ordonnance)

Frais de transport y compris abonnement demi-tarif (transports publics

locaux, entretien vélo/vélomoteur)

■ Communications à distance (téléphone,

frais postaux)

Loisirs et formation (p. ex. concession radio/TV, sport, jeux, journaux,

livres, frais d'écolage, cinéma, animaux domestiques)

■ Soins corporels (p. ex. coiffeur,

articles de toilette)

■ Équipement personnel (p. ex. fournitures

de bureau)

■ Boissons prises à l'extérieur

■ Autres (p. ex. cotisations

d'associations, petits cadeaux)."

(punto B. 2-1)

Con

l'importo che riceve per il mantenimento la persona in assistenza deve dunque

fare fronte a tutte queste spese.

Criteri analoghi valgono

del resto anche in materia di prestazioni complementari all'AVS/AI.

Ad esempio in una sentenza

del giugno 2001 nella causa C., 33.2000.93; il TCA si è così espresso:

"

Al proposito, va rilevato che la lista dei costi

computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr.

consid. 2.3), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale

imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135 (n.d.r.

vedi anche pag. 142; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non

risultano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse in deduzione.

In concreto non possono pertanto essere computate

quali costi specifici a carico della PC le spese del telefono, della televisione,

della via cavo, dell’elettricità; le assicurazioni di responsabilità civile

come pure le assicurazioni private dell’economia domestica, le spese per la

conduzione della medesima, l’abbigliamento, il proprio sostentamento, lo svago

e l’acquisto di articoli per l’igiene personale e della casa (cfr. consid.

1.2).

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite

i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite

l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti,

vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

(SBVR), Basilea 1998)."

In

un'altra sentenza del 10 luglio 2001 nella causa A., 39.2000.98-99, il TCA ha

sottolineato che:

"

Al riguardo va rilevato che il TCA ha già

stabilito che la tassa per i rifiuti e quella per l'uso della fognatura vanno

considerate quali spese accessorie e quindi riconosciute (consid. 2.14 di STCA

del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza

citata).

Le spese per la fornitura di energia elettrica,

per contro, vanno considerate costi accessori alla pigione, solo se si

riferiscono all'illuminazione dei locali comuni, al funzionamento della

macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op. cit. p. 20).

Nel caso in cui invece derivano dall'utilizzo

dell'energia per esclusivo uso proprio dell'inquilino non vanno considerati

tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten", cfr. Oberle, op. cit. p. 19 e

dottrina citata). Costi di questa natura sono per esempio quelli relativi

all'allacciamento telefonico, la tassa per la concessione radiotelevisiva, e

appunto i costi per la fornitura dell'energia elettrica per uso personale

dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati direttamente all'inquilino (Oberle,

op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi accessori, vanno posti a carico di quest'ultimo,

senza che sia necessaria una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO.

Nell'evenienza concreta le fatture

dell'elettricità si riferiscono al consumo di elettricità per l'abitazione, per

cui esse non possono essere computate quali spese accessorie alla pigione.

Va segnalato che a tutto quanto non è possibile

far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque

sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in

particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,

luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

Per cui nella fattispecie l'assicurata deve

sopperire alle spese per l'elettricità, come ai costi relativi

all'assicurazione RC domestica (cfr. consid. 1.4.), tramite l'ammontare

finalizzato a coprire il fabbisogno vitale."

Pertanto, contrariamente

al parere del ricorrente, l'importo assistenziale che viene attribuito al

richiedente l'asilo per il suo sostentamento deve servirgli per coprire tutte

le spese, analogamente a quanto devono fare le altre persone che beneficiano

della pubblica assistenza o delle prestazioni assistenziali all'AVS/AI.

Tra le diverse spese

coperte con la prestazione assistenziale figurano pure quelle relative alla

ricezione dei programmi radio-televisivi (in particolare la tassa di ricezione

secondo l'art. 17 della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 21

giugno 1991 (RS 784.40) e secondo l'art. 44 dell'Ordinanza sulla

radiotelevisione (ORTV) del 6 ottobre 1997 (784.401) (cfr. al riguardo le

affermazioni di __________ al consid. 1.12).

Nel caso

concreto, il ricorrente si vede già rimborsato direttamente dall'USSI l'importo

di fr. 23.25 per l'allacciamento ai servizi di TV via cavo (cfr. Doc. XVIII,

Inc. 42.2005.2).

Di

conseguenza, a ragione, l'amministrazione deduce regolarmente questa somma

dall'importo della prestazione assistenziale per il sostentamento di RI 1.

In caso

contrario egli riceverebbe, senza ragione, un importo di fr. 473.25 (fr. 450 +

fr. 23.25) invece dei fr. 450.-- attribuiti agli altri richiedenti l'asilo.

Allo

stesso risultato si arriverebbe anche se si volesse ritenere, come sostiene il

patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 1.15), che l'importo di fr. 23.25

andrebbe in realtà dedotto dalla pigione. Siccome il ricorrente si vede

rimborsato a questo titolo ogni mese fr. 530.-- invece di fr. 506.75 ai quali

avrebbe diritto, a ragione l'amministrazione deduce questo importo dalla somma

destinata al sostentamento.

È vero

che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la __________ ha

confermato che "la TV via cavo non viene rimborsata in caso di rinuncia.

La prestazione è inclusa nel canone di locazione netto e non può essere

scorporata" (cfr. Doc. A11, Inc. 42.2005.2), che nell'affitto netto

mensile è incluso "un acconto TV via cavo" e che nel contratto di

locazione (regolamento dalla Casa) figura una clausola secondo cui

"essendo lo stabile dotato dell'allacciamento TV via cavo, il locatario è

tenuto ad allacciarvisi, escludendo qualsiasi impianto proprio" (cfr. Doc.

8, Inc. 42.2005.2).

È

altrettanto vero però che il ricorrente non ha espressamente rinunciato a questo

servizio, come avrebbe invece potuto fare (cfr. consid. 1.3).

In tale

contesto si richiama la "Dichiarazione di rinuncia alla radio-TV via

cavo", prodotta dall'amministrazione e stipulata, da una parte, da un

richiedente l'asilo e del locatore del suo appartamento e, dall'altra, da__________,

nella quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:

"

Obblighi del proprietario dello stabile / amministratore:

Il proprietario dello stabile dichiara che al

momento della conclusione, e per tutta la durata della presente dichiarazione,

nell'appartamento indicato alla cifra 1 deve essere bloccata la presa d'utenza

radio-TV, nè verrà collegato nessun apparecchio radio e/o televisivo alla rete

radio-TV via cavo e che quindi nell'appartamento in questione si rinuncia al

servizio radio-TV via cavo. Resta riservata la cifra 2.1 qui di seguito.

Il proprietario dello stabile informerà senza

indugio __________, non appena venisse a conoscenza del fatto che

nell'appartamento in questione è stata spiombata abusivamente la presa e

collegato un apparecchio ricevente radio o TV, come pure il caso di una

richiesta di spiombatura da parte dell'inquilino/condomino. Le operazioni di

piombatura e spiombatura sono di competenza esclusiva di __________ e non

possono essere effettuate da nessun altro.

2. Obblighi dell'inquilino:

2.1 L'inquilino/condomino

dichiara espressamente di voler rinunciare all'utilizzo della presa di ricezione

radio-TV via cavo.

2.2 Dato

che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia non si

desidera il servizio, __________ provvederà a sigillare/piombare la presa per

impedirne l'uso. Le spese per la piombatura sono a carico di __________.

L'inquilino/condomino

concede a __________ ed al proprietario dello stabile il diritto di entrare, in

ogni momento, nel suo appartamento a scopo di controllo, previo preavviso. Egli

deve avere cura che la presa piombata/sigillata nel suo appartamento sia ben

accessibile, e che il piombo/sigillo non sia danneggiato." (Doc. XXVIIbis)

Inoltre

il ricorrente nulla ha intrapreso, dopo la risposta del locatore, affinché,

dichiarando di rinunciare alla TV via cavo, si operasse una modifica del canone

di locazione (cfr. sul tema SJ 1997 pag. 559 seg.; D. Lachat, "Le bail à loyer",

Losanna 1997, pag. 223).

In

definitiva non è compito dell'USSI supplire a queste carenze.

Del resto

nulla impedisce il ricorrente di cercare un nuovo appartamento o, vista la

modifica della sua situazione finanziaria, di ritornare in un alloggio

collettivo (cfr. consid. 1.12).

In

conclusione, secondo questo Tribunale, l'importo assistenziale di fr. 426.75

mensili attribuito a RI 1 è corretto.

Le decisioni

su reclamo impugnate devono essere confermate.

2.11. Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto.

Dal 30

luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la

quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua

entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA (cfr. art. 61 lett. f LPGA)

I

presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiuti

qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se

il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche,

DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 30 agosto 2005

nella causa M., U 323/04; STFA del 22 agosto 2005 nella causa L., I 214/05; STFA

del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA

del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001

nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA

del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a,

pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia innanzitutto

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa

B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa

E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

di specie, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

Infatti è

fatto notorio che le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di coprire i

bisogni fondamentali (quale non può certamente essere definito quello della TV

via cavo) e che con l'importo attribuito per il sostentamento occorre fare

fronte a tutte le principali poste di spesa.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002

nella causa C., 35.2002.32).

Secondo

il TCA nella presente fattispecie non è neppure soddisfatto il requisito della

necessità dell'assistenza di un avvocato, visto che il legale del ricorrente è

intervenuto soltanto a partire dall'udienza dopo che RI 1 aveva già

dettagliatamente esposto i punti e i motivi per i quali contestava l'operato

dell'amministrazione, indicando con precisione le sue richieste (cfr. consid.

1.9).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, durante l'udienza, RI 1

ha mantenuto una delle richieste malgrado il parere contrario del suo

patrocinatore (cfr. consid. 1.12).

In simili

condizioni, non essendo realizzati nel caso concreto due dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi

in quanto non divenuti privi d'oggetto, sono respinti.

2.- La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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