42.2005.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2005.6
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TCA
Titolo:
In ambito di assistenza sociale il TCA può chinarsi solo su decisioni su reclamo emesse dall'USSI.Mancando tale decisione,il ricorso di una persona che vuole seguire un corso di tedesco a spese dell'assistenza è irricevibile.Gli atti vanno trasmessi all'USSI affinché statuisca sulla citata domanda.
ASSENZA DELLA DECISIONE SU RECLAMO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 33 LAPS
art. 20 cpv. 1 let. a LAS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 60 LAS
art. 65 cpv. 1 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2005.6
dc/gm
Lugano
5 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1 settembre 2005
di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto
che in data 1° settembre 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" Dopo
che avevo chiesto al __________ di scrivere una lettera all'ufficio del
sostegno sociale (USSI) per poter avere la possibilità di scrivere al corso di
tedesco per adulti organizzato dal __________, lo (__________) ha scritto la
lettera e l'ha mandata al (USSI) il 19 agosto 2005 (allegato).
Perché non ho ricevuto
nessuno scontro da parte del (USSI) mi sono presentato il 30 agosto 2005
all'ufficio del (__________) di chiedere a chiamare al (USSI) di saper perché
non c'è nessuna risposta, l'impiegati dello (__________) mi hanno chiesto di
tornare il giorno dopo di saper che cosa risulta della chiamata col (USSI), il
31 agosto 2005 mi sono presentato allo (__________) come mi hanno chiesto
sorprendendo che il (USSI) ha risposto di non ha l'intenzione a rispondere alla
lettera mandata e di non voler pagare il costo del corso.
Vorrei aggiungere che
secondo la legge sull'asilo art. 91 (allegato) e la 2 ordinanza sull'asilo art.
41, 42, 43 (allegati) i richiedenti l'asilo possono beneficiare di programmi
d'occupazione e di formazione.
Per quanto sopra si chiede:
1. Seguire una procedura per la causa amministrativa
contro il (USSI).
Considerandi
2.
Saper perché il (USSI)
non voler rispondere alla lettera e non voler pagare il costo del corso
mentre la legge da quel diritto." (cfr. Doc. I)
visto che secondo l'art. 59 cpv. 1 Las
"la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona
domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata
di applicazione della Laps";
ricordato che l'art. 60 Las prevede che:
" 1Il
Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le
domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base
ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio,
carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’
indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo
rappresentante legale. "
precisato che "le prestazioni speciali
sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio spese di
formazione" (art. 20 cpv. 1 lett. a Las);
richiamati gli artt. 65 cpv. 1 Las secondo
cui "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione
di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33
Laps" e 33 Laps del seguente tenore:
"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo
all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."
considerato che, di conseguenza, il
presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il TCA può
pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo
amministrativo che le ha emesse (cfr. art. 33 cpv.2 Laps);
un ricorso potrà essere eventualmente
inoltrato contro la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento;
gli atti sono trasmessi all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento affinché statuisca al più presto
sulla domanda di RI 1 con una decisione motivata in forma scritta e con
l'indicazione dei rimedi giuridici (cfr. art. 60 Las);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
del 1° settembre 2005 é irricevibile.
§ gli atti sono trasmessi
all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento affinché decida sulla domanda dell'assicurato;
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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