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Decisione

42.2005.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

42.2005.6

Data decisione, Autorità:

05.09.2005, TCA

Titolo:

In ambito di assistenza sociale il TCA può chinarsi solo su decisioni su reclamo emesse dall'USSI.Mancando tale decisione,il ricorso di una persona che vuole seguire un corso di tedesco a spese dell'assistenza è irricevibile.Gli atti vanno trasmessi all'USSI affinché statuisca sulla citata domanda.

ASSENZA DELLA DECISIONE SU RECLAMO

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 33 LAPS

art. 20 cpv. 1 let. a LAS

art. 59 cpv. 1 LAS

art. 60 LAS

art. 65 cpv. 1 LAS

Raccomandata

Incarto n.

42.2005.6

dc/gm

Lugano

5 settembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 1 settembre 2005

di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e

coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto

che in data 1° settembre 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

" Dopo

che avevo chiesto al __________ di scrivere una lettera all'ufficio del

sostegno sociale (USSI) per poter avere la possibilità di scrivere al corso di

tedesco per adulti organizzato dal __________, lo (__________) ha scritto la

lettera e l'ha mandata al (USSI) il 19 agosto 2005 (allegato).

Perché non ho ricevuto

nessuno scontro da parte del (USSI) mi sono presentato il 30 agosto 2005

all'ufficio del (__________) di chiedere a chiamare al (USSI) di saper perché

non c'è nessuna risposta, l'impiegati dello (__________) mi hanno chiesto di

tornare il giorno dopo di saper che cosa risulta della chiamata col (USSI), il

31 agosto 2005 mi sono presentato allo (__________) come mi hanno chiesto

sorprendendo che il (USSI) ha risposto di non ha l'intenzione a rispondere alla

lettera mandata e di non voler pagare il costo del corso.

Vorrei aggiungere che

secondo la legge sull'asilo art. 91 (allegato) e la 2 ordinanza sull'asilo art.

41, 42, 43 (allegati) i richiedenti l'asilo possono beneficiare di programmi

d'occupazione e di formazione.

Per quanto sopra si chiede:

1. Seguire una procedura per la causa amministrativa

contro il (USSI).

Considerandi

2.

Saper perché il (USSI)

non voler rispondere alla lettera e non voler pagare il costo del corso

mentre la legge da quel diritto." (cfr. Doc. I)

visto che secondo l'art. 59 cpv. 1 Las

"la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona

domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata

di applicazione della Laps";

ricordato che l'art. 60 Las prevede che:

" 1Il

Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le

domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base

ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio,

carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con l’

indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo

rappresentante legale. "

precisato che "le prestazioni speciali

sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio spese di

formazione" (art. 20 cpv. 1 lett. a Las);

richiamati gli artt. 65 cpv. 1 Las secondo

cui "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione

di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33

Laps" e 33 Laps del seguente tenore:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo

all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30

giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."

considerato che, di conseguenza, il

presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il TCA può

pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo

amministrativo che le ha emesse (cfr. art. 33 cpv.2 Laps);

un ricorso potrà essere eventualmente

inoltrato contro la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento;

gli atti sono trasmessi all'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento affinché statuisca al più presto

sulla domanda di RI 1 con una decisione motivata in forma scritta e con

l'indicazione dei rimedi giuridici (cfr. art. 60 Las);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

del 1° settembre 2005 é irricevibile.

§ gli atti sono trasmessi

all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento affinché decida sulla domanda dell'assicurato;

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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