42.2005.7
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21 novembre 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
42.2005.7
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TCA
Titolo:
Irricevibilità del ricorso contro il diniego dell'USSI di pagare a un richiedente l'asilo un corso di tedesco che non è stato frequentato.Il ricorrente non ha comunque diritto al pagamento.Nel 2005 i programmi d'occupazione per richiedenti l'asilo non prevedevano infatti l'apprendimento del tedesco
ASILO POLITICO
IRRICEVIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE RICORSUALE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 82 cpv. 3 LASI
art. 91 cpv. 2 LASI
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2005.7
DC/sc
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 settembre
2005 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 6 settembre 2005 l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda inoltrata dal RI 1
per il tramite del __________ e tendente ad ottenere "una garanzia di
pagamento di fr. 320.-- affinché lui possa iscriversi al corso di tedesco per
adulti organizzato dal Dipartimento dell'educazione" (cfr. Doc. 5).
L'amministrazione
ha così motivato la propria decisione:
"
(...)
La citata richiesta di riconoscimento della tassa
d'iscrizione ad un corso di tedesco per adulti, organizzato dal Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, di frs. 320.-- è respinta
in quanto il settore richiedenti l'asilo dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento può unicamente erogare prestazioni atte a coprire i bisogni
primari degli utenti, ritenuto che gli importi forfetari versati dall'Ufficio
federale della migrazione ai cantoni servono a coprire tali spese. Per
prestazioni primarie si intende, il sostentamento, le spese di alloggio e le
spese mediche di base.
Osservazioni: facciamo notare che la domanda,
oltre a non essere stata da lei sottoscritta, non è supportata da alcuna
motivazione e da una adeguata documentazione."
1.2. Contro
questa decisione il richiedente l'asilo ha inoltrato un tempestivo reclamo nel
quale ha ribadito la richiesta di versamento della tassa del corso ed ha
sottolineato che, secondo le disposizioni in materia di asilo, "i
richiedenti l'asilo possono beneficiare di programmi di formattazione".
Egli ha
inoltre precisato che "il ricorso (recte: corso) comincerà il 4 ottobre
2005" (cfr. Doc. A2).
1.3. Il 21
settembre 2005 l'USSI ha respinto il reclamo, argomentando:
"
Premettiamo che lei
risiede temporaneamente nel nostro Cantone in qualità. di richiedente l'asilo
con permesso "N"; risulta entrato in Svizzera, secondo i dati della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'8 aprile 2002.
II suo permesso è valido sino al 7 ottobre 2005.
Lei ha presentato domanda di assistenza nel
novembre 2004, per il tramite del __________, ente che si occupa
dell'accompagnamento dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse
provvisoriamente, non più soggiornanti nei Centri di accoglienza la cui
gestione è stata assegnata, con contratto di prestazione, alla Croce Rossa
Svizzera Sezione del __________ (in seguito CRS).
La motivazione di questa sua istanza
assistenziale era determinata dal fatto che lei, in data 31 ottobre 2004, ha
esaurito il diritto massimo per la riscossione dell'indennità di
disoccupazione.
Come ben sa le spese di assistenza nel campo
dell'asilo sono rimborsate dalla Confederazione ai Cantoni a titolo forfetario
nella misura in cui l'Ordinanza 2 (in seguito 02) sull'asilo e le istruzioni
d'esecuzione (dell'allora Ufficio federale dei rifugiati ora Ufficio federale
delle migrazioni - in seguito UFM) non prevedano altrimenti.
Questo rimborso concerne il sostentamento,
l'alloggio e le spese accessorie ed i costi della salute.
Conformemente all'art. 91 cpv. 1 della Legge
sull'asilo (in seguito LAsi), la Confederazione può incoraggiare i Cantoni
nell'attuazione di programmi d'occupazione e di formazione d'utilità pubblica.
Secondo l'art. 43 dell'02 sull'asilo il
versamento della sovvenzione federale in quest'ambito è esclusivamente
effettuato sulla base di contratti di prestazione conclusi tra i Cantoni e
l'Ufficio federale competente.
Il Cantone Ticino, e
per esso il sottoscritto Ufficio, è tenuto a sottoporre preventivamente ogni
anno all'UFM il piano d'azione contenente i diversi progetti promossi dalla CRS
e dal __________; per il 2005 il piano d'azione, inviato in versione definitiva
l'8 febbraio 2005, è stato interamente accettato dall'UFM il 14 febbraio 2005.
Fatti
I programmi d'occupazione e di formazione facenti
parte del piano d'azione, allestiti per il corrente anno dai due enti citati e
approvati dall'UFM, concernono:
● corsi di formazione di base:
volta fornire le conoscenze necessarie per potersi orientare nelle realtà
locali, da destinare solo per i richiedenti l'asilo ospiti del Centro di prima
accoglienza (principalmente per i nuovi arrivi nel Cantone),
● corsi di formazione
professionale: computer - internet per principianti e iniziati, introduzione in
alcune professioni,
● progetti di occupazione
abbinati a formazione: formazione integrata al lavoro,
● progetti di utilità
pubblica: con attività presso Comuni, Patriziati e Aziende pubbliche del
Cantone.
Per quanto attiene i corsi di lingua, va detto
che all'interno dei Centri collettivi i collaboratori sociali di CRS__________
(docenti) organizzano a favore dei richiedenti l'asilo e le persone ammesse
provvisoriamente, seppur senza obbligo di partecipazione, lezioni per
facilitare la conoscenza dell'italiano; le spese per questi corsi non sono
inserite nell'importo forfetario riconosciuto dalla Confederazione e di
conseguenza sono a completo carico della CRS.
La Confederazione concede ai Cantoni delle
indennità per corsi idi lingua solamente nei confronti dei rifugiati, d'età superiore ai 16 anni e
indipendentemente dal loro grado di indigenza (art. 22 02 sull'asilo).
Gli enti menzionati mai hanno sottoposto, nell'ambito
dei programmi di occupazione e di formazione, necessità di promuovere corsi di
lingua tedesca.
Di conseguenza le spese per la frequenza di corsi
di lingua personalizzati, come nel caso della sua richiesta, non possono essere
riconosciute dallo scrivente Ufficio in quanto non rientrano nel piano d'azione
appositamente allestito dal nostro Cantone e sottoposto all'UFM ai sensi dell'art. 91 LAsi e non riguardano
strettamente le necessità di comunicazione verbale all'interno del nostro
Cantone come potrebbe essere l'approfondimento della lingua italiana
indispensabile ai fini di facilitare l'inserimento in
una specifica attività lucrativa.
Ribadiamo inoltre che le prestazioni
assistenziali a favore dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente
sono limitate al sostentamento, all'alloggio ed alle spese sanitarie e non riguardano spese relative a progetti
d'integrazione destinati ai rifugiati." (Doc. A1)
1.4. Contro
questa decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
(...)
● L'UFM (ufficio federale delle migrazioni) rimborsa al cantone per
richiedenti l'asilo,..., senza permesso di dimora un rimborso forfetario delle
spese per trimestre 1.06/persona/giorno per l'anno 2005 allegato 3 e non solo per l'alloggio,il
sostentamento,e le spese accessoria come ha risposto l'(USSI).
●
La legge sull'asilo e la ordinanza sull'asilo e la
legge sull'assistenza sociale non hanno indicato quale sono i programmi di
formazioni si può dare o meno, e l'enti menzionati (__________, CRS) non sono
l'enti che decide quale tipi di formazione sono necessari o meno come già
risposto l'(USSI).
●
Non ce nessuna indicazione sulle leggi menzionati
prima che i corsi di formazioni di base sono destinati solo per richiedenti l'asilo ospiti del centro di
prima accoglienza.
●
L'(USSI) non ha dato nessuna decisione da parte
dell'UFM di escludere i corsi di lingua tedesca per il cantone Ticino come programma di formazione.
Per quando sopra e in base sulle leggi menzionati
prima si chiede:
1. La decisione su reclamo il 21.settembre.2005
è respinto.
Considerandi
2.
Il ricorso il 03.ottobre.2005 è accolto.
3.
L'USSI conosce il pagamento dei costi di un corso di tedesco in un istituto
conosciuto, perché il corso offerto dal dipartimento dell'educazione ( ho
chiesto prima) comincia il 5.ottobre.2005 e non ho la possibilità di partecipare pio per il tempo scaduto a
pagare la somma di 320 SFR il costo del corso."
(Doc. I)
1.5
Nella sua
risposta del 13 ottobre 2005 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
ad 1)
Il ricorrente fa notare che l'Ufficio federale
della migrazione (precedentemente Ufficio federale dei rifugiati) rimborsa ai
Cantoni, nell'ambito della Legge sull'asilo, un forfait giornaliero di Fr.
1.06
Conformemente all'art. 21 cpv. 4 Oasi 2 questa somma,
per necessità speciali esulanti dalle spese generali di mantenimento, è
destinata unicamente ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione
titolari di un permesso di dimora; ciò che non corrisponde alla situazione
giuridica del signor RI 1 al beneficio di un permesso N quale richiedente
l'asilo.
ad 2 e 3)
Il piano d'azione per i programmi di occupazione
annuali destinati ai richiedenti l'asilo (in francese "Plans d'action pour
les programmes d'occupation - PO -) è sottoposto dallo scrivente Ufficio
all'Ufficio federale della migrazione, di regola, entro il 30 novembre di ogni
anno, affinché possa ricevere l'autorizzazione per l'anno successivo. I diversi
progetti, sia di formazione e/o di occupazione, sono allestiti direttamente dai
due enti che operano sul territorio, Croce Rossa Svizzera __________ e __________
- __________ -, tramite contratti di prestazione stipulati con il Dipartimento
della sanità e della socialità e i suoi Servizi.
Evidentemente i progetti sono elaborati
direttamente dagli operatori di riferimento dei citati due enti, tenendo conto
dei bisogni e delle necessità di ordine generale dei richiedenti l'asilo
stessi; di conseguenza non è possibile organizzare dei corsi personalizzati.
I progetti citati sono rivolti a tutti i richiedenti
l'asilo ed agli ammessi provvisoriamente, tuttavia la partecipazione non è
obbligatoria.
Dal testo ricorsuale è molto difficile capire se
il signor RI 1 intenda se i corsi di formazione di base siano destinati
unicamente ai richiedenti ospiti delle strutture collettive.
Ribadiamo che questi corsi, per il fatto che sono
stati promossi anche dall'ente che si occupa dell'accompagnamento dei
richiedenti l'asilo soggiornanti in appartamenti individuali (__________), sono
rivolti indistintamente a tutti i richiedenti l'asilo.
ad 4)
I due enti citati, incaricati di promuovere i
corsi di formazione e/o di occupazione per i richiedenti l'asilo, non hanno mai
proposto corsi di tedesco in quanto la lingua parlata nel nostro Cantone è
l'italiano, le cui prime nozioni sono dispensate direttamente nei Centri
collettivi di accoglienza.
Inoltre, i contenuti dei corsi organizzati sinora
vertono su dei bisogni ritenuti dalle Autorità preposte (Dipartimento della
sanità e della socialità e Ufficio federale delle migrazioni) prioritari
rispetto ad un corso di tedesco." (Doc. III)
1.6
L'11 novembre 2005 il TCA ha
inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:
"
al fine di evadere il suo ricorso, voglia
comunicarci se ha frequentato il corso di tedesco iniziatosi il 5 ottobre 2005.
In caso contrario voglia comunicarci se ha già in
vista un altro corso oppure no.
In attesa di un suo riscontro entro il termine di
5.
giorni, voglia gradire distinti saluti." (Doc. V)
RI 1 ha
così risposto il 15 novembre 2005:
"
Non ho frequentato il corso di tedesco
iniziatosi il 25 ottobre 2005 perchè l'USSI non ha pagato la somma di
partecipazione come già nel ricorso, e se ha già in vista un corso o meno
vorrei affermare che, sono pronto a partecipare a qualsiasi istituto conosciuto
ad insegnare il tedesco come già nel ricorso." (Doc. VI)
Questa
documentazione è stata trasmessa all'USSI per conoscenza (Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1
Pronunciandosi
a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in
vigore della terza revisione della LADI, ha stabilito che una condizione
essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è che il richiedente frequenti effettivamente il corso in
questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 392seg no. 620).
A questo
proposito il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha affermato quanto
segue:
"
En l'espèce, il est
constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans
l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il
se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à
percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à
épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il
ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier
jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il
avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner
raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il
fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne
pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait
son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et
résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative
soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars
1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait
avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de
l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de
fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second
terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches
qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui
incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider.
A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en
droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations
litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit
toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution
d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration
refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement
rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la
mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées
et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération
chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le
risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement
par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."
(STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata da
Cattaneo in op. cit. pag. 392s).
Sulla
base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi
di oggetto, i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti
delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr.
STCA del 24 luglio 2000 nella causa L., 38.1999.384 e STCA del 3 settembre 1998
nella causa R., inc. 38.1998.67).
Va
comunque precisato che l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.
Infatti,
in una sentenza del 1° maggio 1996 nella causa J., il TFA si è dovuto,
pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di
formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del
lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha
stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché
l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato
dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe,
inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.
Il TFA ha
al proposito rilevato:
"
b) En l'espèce, il ressort des pièces que la
recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet
1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute
apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la
demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir
lieu entre septembre et novembre 1992.
On conçoit tout à fait que l'assuré dans un
premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de
fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la
procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le
cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates
indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était
fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en
cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un
intérêt à la solution du litige au fond.
Indépendamment de cet intérêt de la recourante,
il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la
décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise
en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait,
aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au
demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de
l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance tout
à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il en
allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le fait
que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période que
celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.
La solution retenue par les premiers juges
comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante
avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du cours
suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas
entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande
et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la
recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui
opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15
décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.
c) Dans ces conditions, c'est à tort que les
premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."
(cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella causa J.,
C/287/95 pag. 3 segg.)
2.2
Nel caso di
specie, dagli accertamenti esperiti dal TCA è emerso che l'assicurato non ha
frequentato nè il corso in tedesco iniziatosi il 5 ottobre 2005, nè un corso
iniziato successivamente.
Alla luce
della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.2.), applicata
per analogia, questo Tribunale ritiene che l'assicurato non ha un interesse
degno di protezione a ricorrere. Il ricorso è dunque irricevibile.
2.3
A titolo
abbondanziale va comunque rilevato che anche qualora fosse stato ritenuto
ricevibile il ricorso sarebbe stato respinto nel merito per i motivi qui sotto
esposti.
Con la
decisione su reclamo qui impugnata l'USSI ha respinto la domanda di RI 1,
richiedente l'asilo, di poter frequentare un corso individuale di tedesco
organizzato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.
L'operato
dell'amministrazione deve essere approvato.
Infatti,
come dettagliatamente illustrato sia nella decisione su reclamo che nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.2. e 1.4), le disposizioni legali in materia
di asilo regolano in modo sostanzialmente diverso, il diritto a prestazioni per
la frequentazione di corsi linguistici a seconda dello statuto del richiedente.
Così,
trattandosi di un rifugiato, un corso linguistico (in una lingua diversa da
quella utilizzata nel territorio sulla quale è inserito) può entrare in
considerazione al fine di facilitare "la sua integrazione professionale,
sociale e culturale" (cfr. art. 82 cpv. 3 LAsi e 22 cpv. 1 OAsi 2).
Trattandosi
invece di un richiedente l'asilo, come il ricorrente, un corso linguistico di
tedesco, può entrare in considerazione esclusivamente nel contesto di programmi
d'occupazione e di formazione di utilità pubblica ai sensi dell'art. 91 cpv. 2
LAsi ("Può rimborsare per la formazione e per il perfezionamento professionale")
che vengono pianificati di anno in anno dagli organismi che si occupano
concretamente dal sostegno ai richiedenti l'asilo.
Ora, per
il 2005, i programmi d'occupazione non contemplano l'apprendimento basilare
della lingua tedesca (ciò che peraltro è del tutto logico visto che
l'insegnamento da impartire ai richiedenti l'asilo residenti in Ticino è semmai
quello delle nozioni primarie nella lingua italiana).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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