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Decisione

42.2005.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I programmi d'occupazione e di formazione facenti

parte del piano d'azione, allestiti per il corrente anno dai due enti citati e

approvati dall'UFM, concernono:

● corsi di formazione di base:

volta fornire le conoscenze necessarie per potersi orientare nelle realtà

locali, da destinare solo per i richiedenti l'asilo ospiti del Centro di prima

accoglienza (principalmente per i nuovi arrivi nel Cantone),

● corsi di formazione

professionale: computer - internet per principianti e iniziati, introduzione in

alcune professioni,

● progetti di occupazione

abbinati a formazione: formazione integrata al lavoro,

● progetti di utilità

pubblica: con attività presso Comuni, Patriziati e Aziende pubbliche del

Cantone.

Per quanto attiene i corsi di lingua, va detto

che all'interno dei Centri collettivi i collaboratori sociali di CRS__________

(docenti) organizzano a favore dei richiedenti l'asilo e le persone ammesse

provvisoriamente, seppur senza obbligo di partecipazione, lezioni per

facilitare la conoscenza dell'italiano; le spese per questi corsi non sono

inserite nell'importo forfetario riconosciuto dalla Confederazione e di

conseguenza sono a completo carico della CRS.

La Confederazione concede ai Cantoni delle

indennità per corsi idi lingua solamente nei confronti dei rifugiati, d'età superiore ai 16 anni e

indipendentemente dal loro grado di indigenza (art. 22 02 sull'asilo).

Gli enti menzionati mai hanno sottoposto, nell'ambito

dei programmi di occupazione e di formazione, necessità di promuovere corsi di

lingua tedesca.

Di conseguenza le spese per la frequenza di corsi

di lingua personalizzati, come nel caso della sua richiesta, non possono essere

riconosciute dallo scrivente Ufficio in quanto non rientrano nel piano d'azione

appositamente allestito dal nostro Cantone e sottoposto all'UFM ai sensi dell'art. 91 LAsi e non riguardano

strettamente le necessità di comunicazione verbale all'interno del nostro

Cantone come potrebbe essere l'approfondimento della lingua italiana

indispensabile ai fini di facilitare l'inserimento in

una specifica attività lucrativa.

Ribadiamo inoltre che le prestazioni

assistenziali a favore dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente

sono limitate al sostentamento, all'alloggio ed alle spese sanitarie e non riguardano spese relative a progetti

d'integrazione destinati ai rifugiati." (Doc. A1)

1.4. Contro

questa decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale si è così espresso:

"

(...)

● L'UFM (ufficio federale delle migrazioni) rimborsa al cantone per

richiedenti l'asilo,..., senza permesso di dimora un rimborso forfetario delle

spese per trimestre 1.06/persona/giorno per l'anno 2005 allegato 3 e non solo per l'alloggio,il

sostentamento,e le spese accessoria come ha risposto l'(USSI).

La legge sull'asilo e la ordinanza sull'asilo e la

legge sull'assistenza sociale non hanno indicato quale sono i programmi di

formazioni si può dare o meno, e l'enti menzionati (__________, CRS) non sono

l'enti che decide quale tipi di formazione sono necessari o meno come già

risposto l'(USSI).

Non ce nessuna indicazione sulle leggi menzionati

prima che i corsi di formazioni di base sono destinati solo per richiedenti l'asilo ospiti del centro di

prima accoglienza.

L'(USSI) non ha dato nessuna decisione da parte

dell'UFM di escludere i corsi di lingua tedesca per il cantone Ticino come programma di formazione.

Per quando sopra e in base sulle leggi menzionati

prima si chiede:

1. La decisione su reclamo il 21.settembre.2005

è respinto.

Considerandi

2.

Il ricorso il 03.ottobre.2005 è accolto.

3.

L'USSI conosce il pagamento dei costi di un corso di tedesco in un istituto

conosciuto, perché il corso offerto dal dipartimento dell'educazione ( ho

chiesto prima) comincia il 5.ottobre.2005 e non ho la possibilità di partecipare pio per il tempo scaduto a

pagare la somma di 320 SFR il costo del corso."

(Doc. I)

1.5

Nella sua

risposta del 13 ottobre 2005 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(...)

ad 1)

Il ricorrente fa notare che l'Ufficio federale

della migrazione (precedentemente Ufficio federale dei rifugiati) rimborsa ai

Cantoni, nell'ambito della Legge sull'asilo, un forfait giornaliero di Fr.

1.06

Conformemente all'art. 21 cpv. 4 Oasi 2 questa somma,

per necessità speciali esulanti dalle spese generali di mantenimento, è

destinata unicamente ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione

titolari di un permesso di dimora; ciò che non corrisponde alla situazione

giuridica del signor RI 1 al beneficio di un permesso N quale richiedente

l'asilo.

ad 2 e 3)

Il piano d'azione per i programmi di occupazione

annuali destinati ai richiedenti l'asilo (in francese "Plans d'action pour

les programmes d'occupation - PO -) è sottoposto dallo scrivente Ufficio

all'Ufficio federale della migrazione, di regola, entro il 30 novembre di ogni

anno, affinché possa ricevere l'autorizzazione per l'anno successivo. I diversi

progetti, sia di formazione e/o di occupazione, sono allestiti direttamente dai

due enti che operano sul territorio, Croce Rossa Svizzera __________ e __________

- __________ -, tramite contratti di prestazione stipulati con il Dipartimento

della sanità e della socialità e i suoi Servizi.

Evidentemente i progetti sono elaborati

direttamente dagli operatori di riferimento dei citati due enti, tenendo conto

dei bisogni e delle necessità di ordine generale dei richiedenti l'asilo

stessi; di conseguenza non è possibile organizzare dei corsi personalizzati.

I progetti citati sono rivolti a tutti i richiedenti

l'asilo ed agli ammessi provvisoriamente, tuttavia la partecipazione non è

obbligatoria.

Dal testo ricorsuale è molto difficile capire se

il signor RI 1 intenda se i corsi di formazione di base siano destinati

unicamente ai richiedenti ospiti delle strutture collettive.

Ribadiamo che questi corsi, per il fatto che sono

stati promossi anche dall'ente che si occupa dell'accompagnamento dei

richiedenti l'asilo soggiornanti in appartamenti individuali (__________), sono

rivolti indistintamente a tutti i richiedenti l'asilo.

ad 4)

I due enti citati, incaricati di promuovere i

corsi di formazione e/o di occupazione per i richiedenti l'asilo, non hanno mai

proposto corsi di tedesco in quanto la lingua parlata nel nostro Cantone è

l'italiano, le cui prime nozioni sono dispensate direttamente nei Centri

collettivi di accoglienza.

Inoltre, i contenuti dei corsi organizzati sinora

vertono su dei bisogni ritenuti dalle Autorità preposte (Dipartimento della

sanità e della socialità e Ufficio federale delle migrazioni) prioritari

rispetto ad un corso di tedesco." (Doc. III)

1.6

L'11 novembre 2005 il TCA ha

inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:

"

al fine di evadere il suo ricorso, voglia

comunicarci se ha frequentato il corso di tedesco iniziatosi il 5 ottobre 2005.

In caso contrario voglia comunicarci se ha già in

vista un altro corso oppure no.

In attesa di un suo riscontro entro il termine di

5.

giorni, voglia gradire distinti saluti." (Doc. V)

RI 1 ha

così risposto il 15 novembre 2005:

"

Non ho frequentato il corso di tedesco

iniziatosi il 25 ottobre 2005 perchè l'USSI non ha pagato la somma di

partecipazione come già nel ricorso, e se ha già in vista un corso o meno

vorrei affermare che, sono pronto a partecipare a qualsiasi istituto conosciuto

ad insegnare il tedesco come già nel ricorso." (Doc. VI)

Questa

documentazione è stata trasmessa all'USSI per conoscenza (Doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1

Pronunciandosi

a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in

vigore della terza revisione della LADI, ha stabilito che una condizione

essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è che il richiedente frequenti effettivamente il corso in

questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 392seg no. 620).

A questo

proposito il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha affermato quanto

segue:

"

En l'espèce, il est

constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans

l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il

se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à

percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à

épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il

ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier

jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il

avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner

raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il

fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne

pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait

son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et

résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative

soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars

1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait

avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de

l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de

fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second

terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches

qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui

incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider.

A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en

droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations

litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit

toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution

d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration

refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement

rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la

mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées

et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération

chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le

risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement

par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."

(STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata da

Cattaneo in op. cit. pag. 392s).

Sulla

base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi

di oggetto, i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti

delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr.

STCA del 24 luglio 2000 nella causa L., 38.1999.384 e STCA del 3 settembre 1998

nella causa R., inc. 38.1998.67).

Va

comunque precisato che l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.

Infatti,

in una sentenza del 1° maggio 1996 nella causa J., il TFA si è dovuto,

pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di

formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del

lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha

stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché

l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato

dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe,

inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.

Il TFA ha

al proposito rilevato:

"

b) En l'espèce, il ressort des pièces que la

recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet

1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute

apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la

demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir

lieu entre septembre et novembre 1992.

On conçoit tout à fait que l'assuré dans un

premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de

fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la

procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le

cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates

indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était

fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en

cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un

intérêt à la solution du litige au fond.

Indépendamment de cet intérêt de la recourante,

il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la

décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise

en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait,

aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au

demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de

l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance tout

à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il en

allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le fait

que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période que

celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.

La solution retenue par les premiers juges

comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante

avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du cours

suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas

entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande

et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la

recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui

opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15

décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.

c) Dans ces conditions, c'est à tort que les

premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."

(cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella causa J.,

C/287/95 pag. 3 segg.)

2.2

Nel caso di

specie, dagli accertamenti esperiti dal TCA è emerso che l'assicurato non ha

frequentato nè il corso in tedesco iniziatosi il 5 ottobre 2005, nè un corso

iniziato successivamente.

Alla luce

della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.2.), applicata

per analogia, questo Tribunale ritiene che l'assicurato non ha un interesse

degno di protezione a ricorrere. Il ricorso è dunque irricevibile.

2.3

A titolo

abbondanziale va comunque rilevato che anche qualora fosse stato ritenuto

ricevibile il ricorso sarebbe stato respinto nel merito per i motivi qui sotto

esposti.

Con la

decisione su reclamo qui impugnata l'USSI ha respinto la domanda di RI 1,

richiedente l'asilo, di poter frequentare un corso individuale di tedesco

organizzato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

L'operato

dell'amministrazione deve essere approvato.

Infatti,

come dettagliatamente illustrato sia nella decisione su reclamo che nella

risposta di causa (cfr. consid. 1.2. e 1.4), le disposizioni legali in materia

di asilo regolano in modo sostanzialmente diverso, il diritto a prestazioni per

la frequentazione di corsi linguistici a seconda dello statuto del richiedente.

Così,

trattandosi di un rifugiato, un corso linguistico (in una lingua diversa da

quella utilizzata nel territorio sulla quale è inserito) può entrare in

considerazione al fine di facilitare "la sua integrazione professionale,

sociale e culturale" (cfr. art. 82 cpv. 3 LAsi e 22 cpv. 1 OAsi 2).

Trattandosi

invece di un richiedente l'asilo, come il ricorrente, un corso linguistico di

tedesco, può entrare in considerazione esclusivamente nel contesto di programmi

d'occupazione e di formazione di utilità pubblica ai sensi dell'art. 91 cpv. 2

LAsi ("Può rimborsare per la formazione e per il perfezionamento professionale")

che vengono pianificati di anno in anno dagli organismi che si occupano

concretamente dal sostegno ai richiedenti l'asilo.

Ora, per

il 2005, i programmi d'occupazione non contemplano l'apprendimento basilare

della lingua tedesca (ciò che peraltro è del tutto logico visto che

l'insegnamento da impartire ai richiedenti l'asilo residenti in Ticino è semmai

quello delle nozioni primarie nella lingua italiana).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é irricevibile.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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