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Decisione

42.2006.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I figli e i titolari del diritto maggiorenni

economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore

con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno

parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di

riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava

dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e

l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si

sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone

domiciliate all’estero. (cpv. 6)."

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto e come

peraltro già rilevato nelle sentenze del 6 marzo 2006 e 7 giugno 2006 relative

ad RI 1 (42.2005.6; 42.2006.5) cresciute in giudicato incontestate, per l’art.

4 cpv. 1 lett. c Laps l’unità di riferimento del titolare del diritto alla

prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli

in comune.

Per

quanto riguarda, in particolare, l’assistenza sociale, giova osservare che il

Tribunale federale in una sentenza del 12 gennaio 2004 nella causa X.,

2P.242/2003 ha stabilito che ai fini della determinazione del diritto a

prestazioni assistenziali è ammissibile sommare i redditi di due conviventi che

hanno figli in comune senza riguardo alla durata della convivenza. In

quell’occasione l’Alta Corte ha deciso che la soluzione scelta da un Cantone di

considerare stabile un concubinato dopo solo due anni di convivenza e quindi di

computare dopo tale lasso di tempo i redditi di entrambi i conviventi nel

calcolo dell’assistenza sociale richiesta da uno dei due non è censurabile (al

riguardo cfr. anche STF del 12 gennaio 2004 nella causa X.,2P.218/2003).

In una

sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa M., 39.2005.12, questa Corte,

pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia

integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere

dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di

riferimento.

A

motivazione di tale soluzione è stato addotto che:

"

(…)

Dall’esame dei lavori preparatori emerge

che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione

di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

al punto 7.1 è stata definita l’unità di riferimento. Più precisamente è stato

indicato:

“(…) La

definizione dell’unità economica di riferimento è di fondamentale importanza

nel calcolo di una prestazione a causa del suo duplice effetto:

sul reddito complessivo dell'economia domestica che si

ottiene dalla somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla

medesima unità economica di riferimento;

sull'ammontare del fabbisogno minimo che è

differenziato in funzione del numero di persone considerate.

La definizione deve tener conto sia degli obblighi

legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute

grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese

(pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre

conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non

sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS.

L’unità

economica di riferimento è quella cui appartiene il titolare del diritto al

sussidio.

Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio

dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della

unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri

maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori)

o i figli maggiorenni economicamente dipendenti."

Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui

messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una

nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4

aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l’unità economica di

riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle

prestazioni, che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di riferimento

e che ogni membro maggiorenne di un’unità economica di riferimento

(economicamente indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più

prestazioni.

Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps

al punto 2. enuncia altresì che:

" Accertare

l’unità economica di riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a

partire

dalla definizione legale che ne danno l’art. 4 Laps e

il Regolamento per quanto riguarda i criteri che definiscono l’indipendenza o

la dipendenza economica dei figli dai genitori.

Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le

informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati

MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i dati già

disponibili e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non

corrispondono più alla sua situazione, correggere."

In simili condizioni, occorre ritenere che l’elemento decisivo per

stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello finanziario,

e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia domestica.

Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel

2003 dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle

prestazioni sociali concernente l’unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si

riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede:

" Se una coppia legalmente separata o

divorziata con figli in comune, continua a convivere, l’unità di riferimento

viene determinata con le regole previste per i conviventi.

In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la

situazione economica dell’unità di riferimento non subisce variazioni, visto

che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione

domestica.

Per

questi casi si applica quindi l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps.""

Vista la

rilevanza dell’aspetto economico rispetto a quello interpersonale, di

principio, quando si è confrontati con due economie domestiche distinte (ad

esempio madre e figli in un’abitazione e padre in un’altra), a prescindere dai

rapporti affettivi che intercorrono fra gli interessati, vanno considerate due

differenti unità di riferimento.

2.7. L’art. 2

cpv. 1 CC prevede, tuttavia, che ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede

così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri

obblighi.

Giusta il

cpv. 2 il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.

In merito

all’art. 2 CC il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 97 ha precisato:

"

(…)

4.3.1 Art. 2 ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung

erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen

Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von

Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für

die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als

rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen

Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang

mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein,

einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in

offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE

128 III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).“

Per

stabilire se una parte abusa dei suoi diritti occorre esaminare le circostanze

del caso concreto e non decidere in base a principi rigidi (cfr. STF del 4

aprile 2001 nella causa A.,4C.328/2000; STF del 14 settembre 2005 nella causa

X., consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).

L’aggettivo “manifesto” di

cui all’art. 2 cpv. 2 CC indica che occorre mostrarsi restrittivi

nell’ammissione dell’abuso di diritto (cfr. STF del 14 settembre 2005 nella

causa X. c/Y. , consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).

Nella sentenza del 14

settembre 2005, appena citata, il Tribunale federale, a proposito dell’abuso di

diritto, al consid. 4.1. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:

" (…)

Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à

l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement

à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un

droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les

arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb). La

règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets

de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une

injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se

concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme

matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p.

211 et les références citées).

Al riguardo cfr. anche STF

del 29 marzo 2006 nella causa A. c/ B.,4C.33/2006.

Giova, altresì,

evidenziare che l’esame dell’abuso di diritto va delimitato rispetto al divieto

di eludere la legge. Un’eventuale elusione della legge viene determinata

tramite un’interpretazione estensiva della disposizione elusa (cfr. Basler

Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2002, ad art. 2, n. 31, 51).

2.8. In concreto la ricorrente e

il signor __________, a decorrere dal mese di maggio 2006, hanno effettivamente

abitato a __________ in due appartamenti distinti ma siti nello stesso stabile

e sul medesimo piano.

L’USSI, con decisione del

31 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo del 9 agosto 2006, ha

Considerandi

considerato questo comportamento un chiaro abuso di diritto.

In proposito va dapprima

sottolineato che nel mese di febbraio 2006 ad RI 1 e __________ era stata

notificata la disdetta, per la fine di marzo 2006, del contratto relativo all’appartamento

in cui vivevano a __________.

Essi, pertanto, hanno

dovuto in ogni caso cercare in breve tempo una nuova sistemazione abitativa.

Inoltre dalle carte

processuali non risulta che l’USSI, nonostante fosse al corrente dal mese di

marzo 2006 del fatto che la ricorrente si sarebbe trasferita da __________, essendo

stato da lei stessa direttamente informato (cfr. doc. 5), abbia chiesto con chi

l’insorgente sarebbe andava ad abitare o dove si sarebbe recato __________.

L’amministrazione ha poi saputo

che la ricorrente e il signor __________ avrebbero abitato in due distinti

appartamenti siti nello stesso stabile e sul medesimo pianerottolo a __________

al più tardi nella seconda metà del mese di aprile 2006.

In effetti il TCA,

nell’ambito della procedura relativa all’inc. 42.2006.5, il 6 aprile 2006 ha trasmesso

all’Ufficio resistente uno scritto di RI 1 e __________ del 4 aprile 2006 in

cui hanno indicato di avere trovato due appartamenti, unitamente a copiosa

documentazione, tra cui i contratti di locazione di __________ (cfr. STCA del 7

giugno 2006, inc. 42.2006.5).

Tale documentazione figura

del resto negli atti dell’amministrazione (cfr. doc. 5), la quale ha pure

riconosciuto tale circostanza nello scritto del 24 ottobre 2006 (cfr. doc.

XIV).

Di conseguenza l’USSI era a

conoscenza della futura situazione abitativa della ricorrente e del signor __________

prima del loro trasferimento a __________ agli inizi di maggio 2006

(cfr. doc. 4, 5).

L’amministrazione, però,

non è assolutamente intervenuta, prima dell’effettivo trasloco, rendendo

attenta l’insorgente che il suo comportamento avrebbe potuto pregiudicare il

diritto alle prestazioni assistenziali e aiutandola nella ricerca di un’altra

sistemazione (cfr., in tale contesto, le Direttive COSAS p.to B.3 "Un

affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato

fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica.

Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il

beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di

disdetta devono comunque essere rispettate.")

Per quanto attiene al

contratto di locazione, già concluso, dell’appartamento di __________, non vi

sarebbero state particolari difficoltà a trovare un subentrante, visto che si

trattava di un appartamento di 3,5 locali nel __________ e a pigione moderata.

Al contrario, dopo che nel

mese di marzo 2006 aveva già anticipato la cauzione relativa all’appartamento

di __________ dell’insorgente (cfr. doc. 5), l’USSI, con provvedimento del 30

maggio 2006, quindi allorché disponeva di tutti gli elementi fattuali del

caso di specie, ha accordato ad RI 1 pure un ammontare di fr. 1'500.-- a titolo

di prestazioni speciali per l’acquisto di mobilio (cfr. doc. 4).

Da tale modo di operare la

ricorrente poteva legittimamente comprendere che l’amministrazione non si

opponeva alla sua decisione di andare a vivere a __________, anche se in un

appartamento vicino a quello di __________.

Infatti l’USSI,

se pur con scritto del 18 aprile 2006 indirizzato al TCA, dopo avere fatto

riferimento ai due appartamenti distinti di __________, ha indicato che “con

il nuovo calcolo assistenziale, nelle risorse finanziarie della sig.ra RI 1,

sempre che siano soddisfatti i requisiti per una richiesta finanziaria

personalizzata, si dovrà tenere conto del contributo alimentare mensile di fr.

700.

-- indicizzato che il signor __________ deve versare al figlio __________ …”

(cfr. doc. 5), non ha minimamente indicato che vi erano dubbi circa il fatto di

considerare la ricorrente e __________ quale unità di riferimento separata da

quella del signor __________.

Già per i motivi appena

esposti e tenuto conto di quanto esposto al consid. 2.7., ritenere abusivo il

comportamento della ricorrente non appare, dunque, giustificato.

2.9

Secondo la

costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stato

reso il provvedimento impugnato (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella

causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; DTF 121 V 102; STFA del 6

dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179

consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid.

1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005 nella causa R., K 154/03, consid.

1.2

; RAMI 2001 pag. 101; STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata,

STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re

V.F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974.

pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Ora, nella presente

fattispecie, risulta dalla documentazione agli atti che __________ è rimasto

nell’appartamento di __________ soltanto cinque mesi. Egli si è trasferito a __________

il 30 settembre 2006 - come emerge peraltro dal sistema

informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della

popolazione del cantone - in un’abitazione di quattro locali la cui

pigione ammonta a fr. 1'200.-- mensili, oltre a fr. 330.-- a titolo di spese

accessorie (cfr. doc. A11).

A mente

del TCA questo fatto, avvenuto in seguito alla decisione su reclamo, permette

di comprendere meglio la situazione effettiva della ricorrente che ha locato un

appartamento distinto da quello del signor __________.

In

effetti la sottoscrizione da parte di __________ del nuovo contratto di

locazione già il 5 settembre 2006 implica che questi ha iniziato a cercare un

nuovo appartamento nella zona di Chiasso almeno qualche settimana prima, per

cui nell’agosto 2006.

In occasione

dell’audizione per la procedura Laps del 5 maggio 2006 dinanzi

all’amministrazione il signor __________, alla domanda “Quindi la decisione

di prendere due appartamenti è stata presa immaginando che la sua compagna

avrebbe ricevuto più prestazioni sociali?”, ha risposto:

" No,

per poter vivere, perché con quello che ricevevo prima non si riusciva a

vivere. Ora le PC devono calcolare anche che devo tenere i figli. Il mio

calcolo cambia, anche se mi dovete aggiungere i fr. 700.-- come alimenti dovuti

secondo quanto stabilito dalla Commissione tutoria"

e “sì” al

quesito “per concludere conferma che la decisione di prendere 2 appartamenti

è avvenuta solo perché non riuscivate a vivere con i soldi ricevuti?” (cfr.

doc. A2).

Se si considera che __________

si è trasferito a __________ già nel mese di settembre 2006, occorre concludere

che in realtà le difficoltà finanziarie non hanno condotto questi e la

ricorrente soltanto a locare due appartamenti distinti.

E’ invece verosimile che i

problemi economici hanno implicato, quale causa esclusiva, anche un mutamento

sostanziale nel loro rapporto di coppia che ha portato perlomeno alla

cessazione della convivenza, intesa quale scelta di condividere la propria

esistenza, ossia anche la quotidianità, con un’altra persona.

Di conseguenza va

ritenuto, in applicazione del criterio della probabilità preponderante

usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA

29.

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella

causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA

del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re

A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re

E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202

consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32), che RI 1 e __________, quando

hanno locato i due appartamenti vicini a __________, non costituivano più un

nucleo familiare unico, come invece in precedenza a __________.

Va infine segnalato che la

Cassa cantonale di compensazione il 12 maggio 2006 ha emesso una decisione di

prestazioni complementari separata per __________ con effetto dal 1° maggio

2006, in quanto figlio che dà diritto a una rendita per figlio dell’AI (cfr.

doc. A7), mentre in precedenza la PC era stata calcolata globalmente con il

padre (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc. 42.2006.5).

La Cassa ha, dunque,

considerato due nuclei familiari distinti. Quale spesa per la pigione, nel

conteggio riferito a __________, è stata computata la metà del canone locativo

dell’appartamento condiviso con la mamma, ossia fr. 9'060.-- (fr. 15'960.--

pigione dell’appartamento di __________ di RI 1 + fr. 2'160.-- relative spese

accessorie - cfr. doc. 4 - : 2 persone).

2.10

Alla luce dei particolari elementi

fattuali del caso in esame, e meglio del fatto che l’amministrazione, benché

fosse perfettamente al corrente che la ricorrente e __________ si sarebbero

trasferiti entrambi in Via __________ a __________, non ha reagito in alcun

modo, nonché della circostanza che essi hanno locato due appartamenti vicini

unicamente per qualche mese, e tenuto conto che sia l’abuso di diritto, che

l’elusione della legge vanno applicati in modo restrittivo (cfr. consid. 2.7.),

questa Corte, pur riconoscendo che la presente fattispecie configura un caso

limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, consid. 5.3.3.;

STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, consid. 4.2.6.; RDAT II-2001

pag. 105 segg.), ritiene, che non siano realizzate le condizioni né di un

manifesto abuso di diritto, né di un’elusione delle disposizioni della Las e

della Laps.

Di conseguenza la decisione

su reclamo del 9 agosto 2006 impugnata deve essere annullata e gli atti

rinviati all’USSI affinché, dopo che la Cassa cantonale assegni familiari avrà ricalcolato

l’importo dell’assegno integrativo a cui RI 1 ha diritto per i mesi di maggio e

giugno 2006 - il 3 giugno 2006 __________ ha compiuto 15 anni, per cui ai sensi

dell’art. 25 LAF non ha in ogni caso più diritto a tale assegno - (cfr. STCA di

data odierna inc. 39.2006.7), si pronunci nuovamente sul diritto o meno della

ricorrente a una prestazione assistenziale a fare tempo dal mese di maggio 2006,

tenendo conto di un’unità di riferimento composta esclusivamente

dall’insorgente stessa e dal figlio __________.

Evidentemente, nel caso in

cui alla ricorrente venga erogata una prestazione assistenziale, si dovrà

considerare che la parte del relativo importo afferente alla pigione spetta

all’ex locatore dell’appartamento in Via __________ a __________, visto che

l’insorgente non ha comunque provveduto al relativo pagamento (cfr. doc. XIXbis;

IIIbis).

Per inciso è in ogni caso

utile evidenziare l’importanza di mettere in atto al più

presto nei confronti della ricorrente una misura di inserimento professionale

in un apposito programma (cfr. art. 31a segg. Las; Direttive COSAS p.ti D3,

H7).

Inoltre va segnalato che

esiste la possibilità di essere iscritti nelle liste di collocamento anche se

non si ha più diritto di percepire indennità dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

2.11

Con scritto del 30 ottobre

2006.

la ricorrente ha postulato, oltre alle richieste fatte valere con l’atto

di ricorso, il riconoscimento di un importo da determinare a titolo di

indennizzo per torto morale e finanziario (cfr. doc. XVI).

Tale

richiesta esula dalle competenze di questo Tribunale e va pertanto dichiarata

irricevibile (cfr. art. 1 LPTCA; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C

24/01-C 137/01 consid. 4 e STFA dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,

consid. 7 e la giurisprudenza federale ivi citata).

2.12

Vincente in

causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 22 LPTCA).

In

proposito va comunque tenuto conto del fatto che l’insorgente ha proceduto

personalmente a redigere e consegnare al TCA alcuni atti (cfr. doc. VII; XVI;

XIX).

Di

conseguenza la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio formulata con l’atto di ricorso (cfr. doc. I) diventa priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e

del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è accolto.

§ La

decisione su reclamo del 9 agosto 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

compresa).

3. Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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