42.2006.11
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18 dicembre 2006Italiano39 min
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Numero d'incarto:
42.2006.11
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TCA
Titolo:
Trasferimento di conviventi con figlio in 2 appartamenti distinti nella stessa casa.L'USSI,benché fosse al corrente,non ha reagito e tale situazione è durata pochi mesi.Pur configurando un caso limite,non è un manifesto abuso di diritto.L'unità di riferimento è dunque composta solo da madre + figlio
ABUSO DI DIRITTO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RIPETIBILI
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 2 CC
art. 4 LAPS
art. 1 LAS
art. 2 LAS
art. 11 LAS
art. 18 LAS
art. 21 LAS
art. 22 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2006.11
rs/DC/td
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 agosto 2006
emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 9 agosto 2006 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 31 maggio
2006 (cfr. doc. 2) con cui è stata respinta la richiesta interposta da RI 1 il
13 aprile 2006 volta all’assegnazione di prestazioni assistenziali.
A
motivazione del diniego è stato posto il fatto che la ricorrente, il signor __________
e il loro figlio __________ vanno considerati quale unica unità di riferimento,
in quanto la decisione di locare due abitazioni distinte, essendo stata dettata
dal solo e dichiarato scopo di accedere a maggiori prestazioni sociali,
costituirebbe un chiaro abuso di diritto, non protetto dalla legge giusta
l’art. 2 CC (cfr. doc. A1).
Tenendo
conto di una sola unità di riferimento, il reddito disponibile residuale
dell’insorgente supera, poi, il limite annuo fissato dal Dipartimento della
sanità e della socialità, come già stabilito dall’USSI per il periodo
precedente il maggio 2006 - quando la ricorrente e il signor __________
convivevano a __________ - e confermato da questa Corte con sentenza del 7
giugno 2006 (inc. 42.2006.5).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 9 agosto 2006 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA richiedendo il riconoscimento di
un’unità di riferimento indipendente dal signor __________ e conseguentemente
l’assegnazione di una prestazione assistenziale pari a un importo da
determinare. RI 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A
sostegno delle proprie pretese essa ha addotto:
"
(…)
Alla Signora RI 1 è stata respinta la richiesta
13 aprile 2006 di prestazioni assistenziali per l'unico e precipuo motivo che
l'ufficio ha ritenuto la locazione di due appartamenti distinti abuso di
diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC avente quale unico scopo dichiarato di
aumentare l'importo delle prestazioni sociali ai sensi Laps.
Contro tale decisione la Signora RI 1 ha
inoltrato reclamo che è stato respinto per i motivi che si analizzeranno di
seguito.
In sostanza però sia la prima decisione che la
decisione su reclamo sono arbitrarie per i seguenti motivi.
1.
Il Signor __________ è tutt'ora coniugato con la
Signora __________ (e non con la signora RI 1) dalla quale ha avuto tre figli.
Ammette di avere avuto una relazione con la qui
opponente dalla quale ha avuto un figlio; dopo la nascita del quale egli ha
vissuto per un certo periodo con la Signora RI 1 essenzialmente per problemi
logistici.
Nel frattempo comunque la coabitazione è
terminata e conformemente al proprio diritto, il Signor __________ si è
costituito domicilio separato, si aggiunga che comunque nelle prossime
settimane da __________ il Signor __________ si trasferirà nel __________.
PROVE: doc. testi,
ecc.
2.
La decisione impugnata è a dir poco arbitraria
perché viola in maniera crassa il diritto federale che sancisce già solo nella
costituzione la libertà personale (art. 10 cpv. 2 cost.), il diritto al
matrimonio ed alla famiglia (art. 14 cost.) ed il diritto alla libertà di
domicilio previsto dall'art. 24 della cost.
Imporre quindi alla Signora RI 1 di convivere con
il Signor __________ è addirittura raccapricciante perché viola in un solo
colpo i diritti costituzionali precitati, non solo, ma urta pure il più
elementare senso di moralità.
In effetti se è pur vero che l'adulterio non è
più reato e che oggi è dato il divorzio su istanza congiunta senza alcuna
valutazione di un'eventuale colpa, non di meno è ancora vigente la norma del
codice delle obbligazioni art. 20 che sancisce la nullità di un contratto
quando questo è impossibile, illecito o contrario alla moralità.
Che la moralità sia nel corso degli anni in parte
scemata, non significa ancora che sia morale l'obbligo per una persona
oltretutto legata con i vincoli del contratto matrimoniale con la propria
moglie di convivere con una terza persona, fatto questo - come già detto - fino
a pochi anni fa addirittura illecito.
In effetti e fino a prova contraria, la
convivenza di un uomo sposato è e resta immorale o quantomeno amorale ritenuto
che ancora oggi la gente comune non accetta tale comportamento rimproverandolo
se non dal profilo della legalità almeno da quello della moralità.
Non si capisce quindi perché un'autorità debba
poter imporre qualcosa di giuridicamente improponibile.
La Laps del resto non prevede assolutamente l'obbligo per un genitore di
convivere con la madre del figlio comune ad ulteriore riprova che
l'applicazione della Laps così
come esposta nella decisione impugnata e come menzionato in ingresso è
inammissibile.
PROVE: doc. testi, ecc.
3.
A torto l'USSI ritiene tali considerazioni prive
di fondamento dimenticando da un lato che il diritto cantonale non può violare
il diritto federale e dall'altro perché interpreta l'art.
4 cpv. 1 lett. c Laps in maniera manifestamente erronea.
In effetti essendosi costituiti domicilio
separato la Signora RI 1 ed il Signor __________ non possono più essere
considerati conviventi; manca quindi un requisito essenziale ritenuto dalla
legge.
L'USSI confonde il concetto di convivenza con il
concetto di concubinato che è certamente una forma di convivenza più intensa.
Nella fattispecie però non essendovi convivenza
ancor meno si può parlare di concubinato.
Le due sentenze citate nella decisione impugnata
trattano di casi ove i due genitori convivono o hanno convissuto nello stesso
appartamento; fattispecie chiaramente differente da quella del presente ricorso
ove i genitori non abitano come già ribadito nello stesso appartamento.
La decisione impugnata inoltre considera a torto
che la ricorrente abbia voluto disdire il precedente contratto di locazione;
non considerando che non riuscendo a pagare la pigione, la disdetta per mora da
parte del proprietario dell'immobile era certamente inevitabile.
Giova peraltro rilevare che all'audizione del 5
maggio 2006 la Signora RI 1 era presente senza il proprio legale, ma
soprattutto non ha rilasciato alcuna dichiarazione.
Le affermazioni verbalizzate sono solo quelle del
Signor __________ e non quelle della qui ricorrente che non si è espressa ed
alla quale non sono state rivolte domande.
Il Signor __________ inoltre ammette peraltro che
ha dovuto disdire il precedente appartamento perché costava troppo, quello che
non viene considerato è che comunque la locazione dell'appartamento precedente
era superiore ai criteri Laps; ribadito
quindi la comunque inevitabile disdetta per mora del padrone di casa.
Non solo ma lo scopo della precedente
coabitazione precisamente indicato dal Signor __________ era principalmente
legato alla possibilità di avere una persona di supporto per esercitare il
proprio diritto di visita con i figli di primo letto (cfr. verbale 5 maggio
2006 pag. 2 pto. 1).
PROVE: doc. testi,
ecc., incarto
4.
Ma ancora giova rilevare come nel verbale di
audizione per procedura Laps al
quale il sottoscritto legale non è stato convocato, la Signora RI 1 nulla
ammette in favore della tesi dell'autorità in quanto è il solo __________ ad
effettuare dichiarazioni.
Inoltre anche il Signor __________ sottolinea
quale fosse stato lo scopo della precedente convivenza e segnatamente quello di
poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli nati con
la moglie (e non con la Signora RI 1), figli che visto il loro stato di salute
(celiachia) ed il grave stato di salute del padre necessitano di cautele
particolari e segnatamente della presenza di un'ulteriore persona.
Questo non è certamente una convivenza more
uxorio.
Va detto infine che l'opinione della Signora RI 1
non è stata richiesta e che la stessa mantiene evidentemente gli stessi diritti
di una donna divorziata (visto che neppure è stata sposata con il Signor __________)
e quindi può e deve - come la divorziata - costituirsi domicilio separato, cosa
che la Signora ha fatto.
PROVE: doc. testi,
ecc., incarto
5.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'USSI, poi,
il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dev'essere
ammesso poiché la procedura è tutt'altro che sprovvista dei requisiti di legge.
In effetti sostenere che siccome la procedura non
ha avuto esito favorevole e che il reclamo deve venir respinto abbia come conseguenza
anche la non concessione dell'assistenza giudiziaria, è totalmente arbitrario.
La valutazione sull'esito favorevole va fatta
tenendo conto che a fronte dell'abuso di diritto ritenuto dalla decisione
impugnata, vi sono ben più importanti e legittimi diritti costituzionali e
legali per cui anche la possibilità di esito della causa ha da ritenersi
tutt'altro che chiaro ed anzi si ritiene che lo stesso possa avere esito
favorevole.
PROVE: doc. testi,
ecc., incarto." (Doc. I)
1.3. Il 26
settembre 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso, per conoscenza, copia del verbale
allestito in quella medesima data dall’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ concernente l’istanza della ricorrente tendente a
contestare la disdetta per mora notificatale dai proprietari del suo
appartamento di __________ e a chiedere la protrazione della locazione di due
anni. Dal citato verbale si evince la mancata conciliazione della vertenza e
l’intenzione dei locatori di introdurre in Pretura domanda di sfratto (cfr.
doc. IIIbis).
1.4. L’USSI,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. La
ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, personalmente, l’11 ottobre
2006 e, tramite il proprio legale, il 12 ottobre 2006 (cfr. doc. VII; X).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’USSI (cfr. doc. VIII; XII), ai
quali l’Ufficio resistente ha risposto il 16 ottobre e il 24 ottobre 2006 (cfr.
doc. XI; XIV).
1.7. L’insorgente,
con scritto del 30 ottobre 2006, ha preso posizione in merito agli accertamenti
esperiti da questa Corte (cfr. doc. XVI).
Inoltre
essa ha trasmesso brevi manu il verbale di udienza del 20 novembre 2006 della
Pretura di __________ - __________, da cui risulta che ha avuto luogo il
dibattimento finale relativo alla procedura di sfratto dall’appartamento locato
dalla ricorrente a __________ (cfr. doc. XVIII).
Con
ulteriore lettera del 23 novembre 2006, a cui ha allegato la decisione pretorile
del 20 novembre 2006 con cui l’istanza di contestazione della disdetta e
protrazione della locazione è stata stralciata dai ruoli a seguito
dell’adesione di RI 1 all’istanza di sfratto, che è stata accolta con effetto dal
18 dicembre 2006 (cfr. doc. XIXbis), l’insorgente ha chiesto al TCA di
intervenire presso l’USSI affinché venissero effettuati i pagamenti relativi
alla garanzia del nuovo appartamento in Via __________ a __________, alla
cauzione e all’importo per la chiave della lavanderia, nonché alla stesura del
contratto di locazione (cfr. doc. XIX).
1.8. I doc.
XVIII, XIX e XIXbis sono stati inviati all’USSI per conoscenza con l’invito a
rispondere al più presto per iscritto alla ricorrente, con copia al Tribunale
(cfr. doc. XX).
1.9. La
ricorrente, il 1° dicembre 2006, ha consegnato brevi manu al TCA il documento
“Rilascio Assegni postali” da cui emerge che l’USSI le ha erogato l’importo di
fr. 2'550.-- a titolo di deposito cauzionale (cfr. doc. XXII).
Il doc.
XXII è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (cfr. doc. XXIII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI ha negato ad RI 1 il
diritto alle prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di maggio 2006.
A questo
scopo andrà esaminato se il fatto che la ricorrente e il signor __________, a
fare tempo dal 1° maggio 2006, hanno locato due appartamenti distinti debba
essere reputato abusivo e quindi, ai fini del calcolo della prestazione
assistenziale, vada tenuto conto di una sola unità di riferimento, come
ritenuto dall’Ufficio resistente, oppure se è possibile di considerare due
unità di riferimento indipendenti e conseguentemente di computare, nel conteggio
relativo all’insorgente, unicamente i redditi e le spese di quest’ultima e di
suo figlio __________, come da lei richiesto.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Esse non
sono tuttavia applicabili nel caso concreto.
Infatti
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR
2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, con decisione su
reclamo del 9 agosto 2006, ha confermato il diniego di assegnare ad __________
una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di maggio 2006, stabilito
precedentemente con decisone formale del 31 maggio 2006.
In quel
lasso di tempo le ultime modifiche della LAS e della Laps non erano ancora in
vigore.
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali,
in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive
emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga
a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al
riguardo cfr. pure il consid. 2.3.).
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 24 gennaio 2006, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS
ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le
système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre
2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali
delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento
con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in
Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone
rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS
- peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1°
gennaio 2006 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
+ 269.--
-
+ 269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag.
33-34)
L'art. 20
Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono destinate a coprire
dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie
dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento
professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli
minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni
speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate
alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del
beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il
bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già
attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia
d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).
2.5. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, nel
periodo dal mese di aprile 2002 fino al mese di aprile 2006, ha abitato con il
signor __________ e il loro figlio __________, nato nel 1991, in un
appartamento a __________ (cfr. doc. 6 allegato 21; 4, 5).
Nel mese
di febbraio 2006 alla ricorrente e al proprio convivente è stata notificata da
parte del locatore la disdetta del contratto di locazione con effetto a
decorrere dal 30 marzo 2006 (cfr. doc. 6; STCA del 6 marzo 2006 inc. 42.2005.8
relativo all’insorgente).
A fare
tempo dal 1° maggio 2006 la ricorrente si è trasferita, con il figlio __________,
a __________ in Via __________, in un appartamento di 3,5 locali al quarto
piano, La pigione era pari a fr. 1'330.-- al mese, oltre a fr. 180.-- per le
spese accessorie (cfr. doc. 5).
Anche il
signor __________, dal 1° maggio 2006, ha abitato a __________, in Via __________,
in un appartamento di 4 locali al quarto piano. Il canone locativo ammontava a
fr. 1'450.-- al mese, oltre a fr. 250.-- per le spese accessorie (cfr. doc. 5).
Come
visto, l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione
assistenziale dal maggio 2006, poiché ha ritenuto che il trasferimento della
stessa e del signor __________ in due appartamenti distinti costituisse un chiaro
abuso di diritto. A mente dell’Ufficio resistente la ricorrente, __________ e
il padre di questi devono, pertanto, essere considerati un’unica unità di
riferimento con la conseguenza che il reddito disponibile residuale è più
elevato del limite annuo fissato dal DSS (cfr. doc. 2; A1).
RI 1
contesta la conclusione dell’USSI, asserendo segnatamente che, dopo un periodo
di convivenza, il signor __________ si è costituito domicilio separato e che da
fine settembre 2006 si è trasferito a __________. Inoltre essa, relativamente
all’appartamento di __________, ha precisato di aver beneficiato da parte
dell’assistenza sociale dell’anticipo della cauzione, del pagamento del
trasloco e di un importo di fr. 1'500.-- per l’acquisto di mobilio mancante
(cfr. doc. I, XVI, X).
2.6. Preliminarmente
è utile evidenziare che l’art. 21 Las, che si riferisce all’unità di
riferimento, prevede:
"
In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del
diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di
intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono
esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi
dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)
In caso di rigore, l’autorità competente può pure
escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro
obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del
diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)."
Secondo
l'art. 4 Laps:
"
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge;
c) dal partner convivente, se vi sono figli in
comune;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti. (cpv. 1)
Se il titolare del diritto non è economicamente
indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e
fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)
Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv.
3)
Fatti
I figli e i titolari del diritto maggiorenni
economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore
con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno
parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)
Se non vi sono figli in comune, dell’unità di
riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava
dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e
l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si
sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)
Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone
domiciliate all’estero. (cpv. 6)."
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto e come
peraltro già rilevato nelle sentenze del 6 marzo 2006 e 7 giugno 2006 relative
ad RI 1 (42.2005.6; 42.2006.5) cresciute in giudicato incontestate, per l’art.
4 cpv. 1 lett. c Laps l’unità di riferimento del titolare del diritto alla
prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli
in comune.
Per
quanto riguarda, in particolare, l’assistenza sociale, giova osservare che il
Tribunale federale in una sentenza del 12 gennaio 2004 nella causa X.,
2P.242/2003 ha stabilito che ai fini della determinazione del diritto a
prestazioni assistenziali è ammissibile sommare i redditi di due conviventi che
hanno figli in comune senza riguardo alla durata della convivenza. In
quell’occasione l’Alta Corte ha deciso che la soluzione scelta da un Cantone di
considerare stabile un concubinato dopo solo due anni di convivenza e quindi di
computare dopo tale lasso di tempo i redditi di entrambi i conviventi nel
calcolo dell’assistenza sociale richiesta da uno dei due non è censurabile (al
riguardo cfr. anche STF del 12 gennaio 2004 nella causa X.,2P.218/2003).
In una
sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa M., 39.2005.12, questa Corte,
pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia
integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere
dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di
riferimento.
A
motivazione di tale soluzione è stato addotto che:
"
(…)
Dall’esame dei lavori preparatori emerge
che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione
di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
al punto 7.1 è stata definita l’unità di riferimento. Più precisamente è stato
indicato:
“(…) La
definizione dell’unità economica di riferimento è di fondamentale importanza
nel calcolo di una prestazione a causa del suo duplice effetto:
sul reddito complessivo dell'economia domestica che si
ottiene dalla somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla
medesima unità economica di riferimento;
sull'ammontare del fabbisogno minimo che è
differenziato in funzione del numero di persone considerate.
La definizione deve tener conto sia degli obblighi
legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute
grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese
(pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre
conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non
sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS.
L’unità
economica di riferimento è quella cui appartiene il titolare del diritto al
sussidio.
Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio
dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della
unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri
maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori)
o i figli maggiorenni economicamente dipendenti."
Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui
messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una
nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4
aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l’unità economica di
riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle
prestazioni, che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di riferimento
e che ogni membro maggiorenne di un’unità economica di riferimento
(economicamente indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più
prestazioni.
Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps
al punto 2. enuncia altresì che:
" Accertare
l’unità economica di riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a
partire
dalla definizione legale che ne danno l’art. 4 Laps e
il Regolamento per quanto riguarda i criteri che definiscono l’indipendenza o
la dipendenza economica dei figli dai genitori.
Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le
informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati
MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i dati già
disponibili e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non
corrispondono più alla sua situazione, correggere."
In simili condizioni, occorre ritenere che l’elemento decisivo per
stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello finanziario,
e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia domestica.
Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel
2003 dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle
prestazioni sociali concernente l’unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si
riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede:
" Se una coppia legalmente separata o
divorziata con figli in comune, continua a convivere, l’unità di riferimento
viene determinata con le regole previste per i conviventi.
In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la
situazione economica dell’unità di riferimento non subisce variazioni, visto
che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione
domestica.
Per
questi casi si applica quindi l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps.""
Vista la
rilevanza dell’aspetto economico rispetto a quello interpersonale, di
principio, quando si è confrontati con due economie domestiche distinte (ad
esempio madre e figli in un’abitazione e padre in un’altra), a prescindere dai
rapporti affettivi che intercorrono fra gli interessati, vanno considerate due
differenti unità di riferimento.
2.7. L’art. 2
cpv. 1 CC prevede, tuttavia, che ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede
così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri
obblighi.
Giusta il
cpv. 2 il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
In merito
all’art. 2 CC il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 97 ha precisato:
"
(…)
4.3.1 Art. 2 ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der
Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung
erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen
Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von
Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für
die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als
rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen
Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang
mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein,
einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in
offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE
128 III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).“
Per
stabilire se una parte abusa dei suoi diritti occorre esaminare le circostanze
del caso concreto e non decidere in base a principi rigidi (cfr. STF del 4
aprile 2001 nella causa A.,4C.328/2000; STF del 14 settembre 2005 nella causa
X., consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).
L’aggettivo “manifesto” di
cui all’art. 2 cpv. 2 CC indica che occorre mostrarsi restrittivi
nell’ammissione dell’abuso di diritto (cfr. STF del 14 settembre 2005 nella
causa X. c/Y. , consid. 2a;4C.172/2005, consid. 4.1.).
Nella sentenza del 14
settembre 2005, appena citata, il Tribunale federale, a proposito dell’abuso di
diritto, al consid. 4.1. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:
" (…)
Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à
l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement
à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un
droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les
arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb). La
règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets
de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une
injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se
concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme
matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p.
211 et les références citées).
Al riguardo cfr. anche STF
del 29 marzo 2006 nella causa A. c/ B.,4C.33/2006.
Giova, altresì,
evidenziare che l’esame dell’abuso di diritto va delimitato rispetto al divieto
di eludere la legge. Un’eventuale elusione della legge viene determinata
tramite un’interpretazione estensiva della disposizione elusa (cfr. Basler
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2002, ad art. 2, n. 31, 51).
2.8. In concreto la ricorrente e
il signor __________, a decorrere dal mese di maggio 2006, hanno effettivamente
abitato a __________ in due appartamenti distinti ma siti nello stesso stabile
e sul medesimo piano.
L’USSI, con decisione del
31 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo del 9 agosto 2006, ha
Considerandi
considerato questo comportamento un chiaro abuso di diritto.
In proposito va dapprima
sottolineato che nel mese di febbraio 2006 ad RI 1 e __________ era stata
notificata la disdetta, per la fine di marzo 2006, del contratto relativo all’appartamento
in cui vivevano a __________.
Essi, pertanto, hanno
dovuto in ogni caso cercare in breve tempo una nuova sistemazione abitativa.
Inoltre dalle carte
processuali non risulta che l’USSI, nonostante fosse al corrente dal mese di
marzo 2006 del fatto che la ricorrente si sarebbe trasferita da __________, essendo
stato da lei stessa direttamente informato (cfr. doc. 5), abbia chiesto con chi
l’insorgente sarebbe andava ad abitare o dove si sarebbe recato __________.
L’amministrazione ha poi saputo
che la ricorrente e il signor __________ avrebbero abitato in due distinti
appartamenti siti nello stesso stabile e sul medesimo pianerottolo a __________
al più tardi nella seconda metà del mese di aprile 2006.
In effetti il TCA,
nell’ambito della procedura relativa all’inc. 42.2006.5, il 6 aprile 2006 ha trasmesso
all’Ufficio resistente uno scritto di RI 1 e __________ del 4 aprile 2006 in
cui hanno indicato di avere trovato due appartamenti, unitamente a copiosa
documentazione, tra cui i contratti di locazione di __________ (cfr. STCA del 7
giugno 2006, inc. 42.2006.5).
Tale documentazione figura
del resto negli atti dell’amministrazione (cfr. doc. 5), la quale ha pure
riconosciuto tale circostanza nello scritto del 24 ottobre 2006 (cfr. doc.
XIV).
Di conseguenza l’USSI era a
conoscenza della futura situazione abitativa della ricorrente e del signor __________
prima del loro trasferimento a __________ agli inizi di maggio 2006
(cfr. doc. 4, 5).
L’amministrazione, però,
non è assolutamente intervenuta, prima dell’effettivo trasloco, rendendo
attenta l’insorgente che il suo comportamento avrebbe potuto pregiudicare il
diritto alle prestazioni assistenziali e aiutandola nella ricerca di un’altra
sistemazione (cfr., in tale contesto, le Direttive COSAS p.to B.3 "Un
affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato
fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica.
Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il
beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di
disdetta devono comunque essere rispettate.")
Per quanto attiene al
contratto di locazione, già concluso, dell’appartamento di __________, non vi
sarebbero state particolari difficoltà a trovare un subentrante, visto che si
trattava di un appartamento di 3,5 locali nel __________ e a pigione moderata.
Al contrario, dopo che nel
mese di marzo 2006 aveva già anticipato la cauzione relativa all’appartamento
di __________ dell’insorgente (cfr. doc. 5), l’USSI, con provvedimento del 30
maggio 2006, quindi allorché disponeva di tutti gli elementi fattuali del
caso di specie, ha accordato ad RI 1 pure un ammontare di fr. 1'500.-- a titolo
di prestazioni speciali per l’acquisto di mobilio (cfr. doc. 4).
Da tale modo di operare la
ricorrente poteva legittimamente comprendere che l’amministrazione non si
opponeva alla sua decisione di andare a vivere a __________, anche se in un
appartamento vicino a quello di __________.
Infatti l’USSI,
se pur con scritto del 18 aprile 2006 indirizzato al TCA, dopo avere fatto
riferimento ai due appartamenti distinti di __________, ha indicato che “con
il nuovo calcolo assistenziale, nelle risorse finanziarie della sig.ra RI 1,
sempre che siano soddisfatti i requisiti per una richiesta finanziaria
personalizzata, si dovrà tenere conto del contributo alimentare mensile di fr.
700.
-- indicizzato che il signor __________ deve versare al figlio __________ …”
(cfr. doc. 5), non ha minimamente indicato che vi erano dubbi circa il fatto di
considerare la ricorrente e __________ quale unità di riferimento separata da
quella del signor __________.
Già per i motivi appena
esposti e tenuto conto di quanto esposto al consid. 2.7., ritenere abusivo il
comportamento della ricorrente non appare, dunque, giustificato.
2.9
Secondo la
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stato
reso il provvedimento impugnato (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella
causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; DTF 121 V 102; STFA del 6
dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179
consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid.
1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005 nella causa R., K 154/03, consid.
1.2
; RAMI 2001 pag. 101; STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata,
STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re
V.F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974.
pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Ora, nella presente
fattispecie, risulta dalla documentazione agli atti che __________ è rimasto
nell’appartamento di __________ soltanto cinque mesi. Egli si è trasferito a __________
il 30 settembre 2006 - come emerge peraltro dal sistema
informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della
popolazione del cantone - in un’abitazione di quattro locali la cui
pigione ammonta a fr. 1'200.-- mensili, oltre a fr. 330.-- a titolo di spese
accessorie (cfr. doc. A11).
A mente
del TCA questo fatto, avvenuto in seguito alla decisione su reclamo, permette
di comprendere meglio la situazione effettiva della ricorrente che ha locato un
appartamento distinto da quello del signor __________.
In
effetti la sottoscrizione da parte di __________ del nuovo contratto di
locazione già il 5 settembre 2006 implica che questi ha iniziato a cercare un
nuovo appartamento nella zona di Chiasso almeno qualche settimana prima, per
cui nell’agosto 2006.
In occasione
dell’audizione per la procedura Laps del 5 maggio 2006 dinanzi
all’amministrazione il signor __________, alla domanda “Quindi la decisione
di prendere due appartamenti è stata presa immaginando che la sua compagna
avrebbe ricevuto più prestazioni sociali?”, ha risposto:
" No,
per poter vivere, perché con quello che ricevevo prima non si riusciva a
vivere. Ora le PC devono calcolare anche che devo tenere i figli. Il mio
calcolo cambia, anche se mi dovete aggiungere i fr. 700.-- come alimenti dovuti
secondo quanto stabilito dalla Commissione tutoria"
e “sì” al
quesito “per concludere conferma che la decisione di prendere 2 appartamenti
è avvenuta solo perché non riuscivate a vivere con i soldi ricevuti?” (cfr.
doc. A2).
Se si considera che __________
si è trasferito a __________ già nel mese di settembre 2006, occorre concludere
che in realtà le difficoltà finanziarie non hanno condotto questi e la
ricorrente soltanto a locare due appartamenti distinti.
E’ invece verosimile che i
problemi economici hanno implicato, quale causa esclusiva, anche un mutamento
sostanziale nel loro rapporto di coppia che ha portato perlomeno alla
cessazione della convivenza, intesa quale scelta di condividere la propria
esistenza, ossia anche la quotidianità, con un’altra persona.
Di conseguenza va
ritenuto, in applicazione del criterio della probabilità preponderante
usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA
29.
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re
A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re
E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202
consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188.
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32), che RI 1 e __________, quando
hanno locato i due appartamenti vicini a __________, non costituivano più un
nucleo familiare unico, come invece in precedenza a __________.
Va infine segnalato che la
Cassa cantonale di compensazione il 12 maggio 2006 ha emesso una decisione di
prestazioni complementari separata per __________ con effetto dal 1° maggio
2006, in quanto figlio che dà diritto a una rendita per figlio dell’AI (cfr.
doc. A7), mentre in precedenza la PC era stata calcolata globalmente con il
padre (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc. 42.2006.5).
La Cassa ha, dunque,
considerato due nuclei familiari distinti. Quale spesa per la pigione, nel
conteggio riferito a __________, è stata computata la metà del canone locativo
dell’appartamento condiviso con la mamma, ossia fr. 9'060.-- (fr. 15'960.--
pigione dell’appartamento di __________ di RI 1 + fr. 2'160.-- relative spese
accessorie - cfr. doc. 4 - : 2 persone).
2.10
Alla luce dei particolari elementi
fattuali del caso in esame, e meglio del fatto che l’amministrazione, benché
fosse perfettamente al corrente che la ricorrente e __________ si sarebbero
trasferiti entrambi in Via __________ a __________, non ha reagito in alcun
modo, nonché della circostanza che essi hanno locato due appartamenti vicini
unicamente per qualche mese, e tenuto conto che sia l’abuso di diritto, che
l’elusione della legge vanno applicati in modo restrittivo (cfr. consid. 2.7.),
questa Corte, pur riconoscendo che la presente fattispecie configura un caso
limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, consid. 5.3.3.;
STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, consid. 4.2.6.; RDAT II-2001
pag. 105 segg.), ritiene, che non siano realizzate le condizioni né di un
manifesto abuso di diritto, né di un’elusione delle disposizioni della Las e
della Laps.
Di conseguenza la decisione
su reclamo del 9 agosto 2006 impugnata deve essere annullata e gli atti
rinviati all’USSI affinché, dopo che la Cassa cantonale assegni familiari avrà ricalcolato
l’importo dell’assegno integrativo a cui RI 1 ha diritto per i mesi di maggio e
giugno 2006 - il 3 giugno 2006 __________ ha compiuto 15 anni, per cui ai sensi
dell’art. 25 LAF non ha in ogni caso più diritto a tale assegno - (cfr. STCA di
data odierna inc. 39.2006.7), si pronunci nuovamente sul diritto o meno della
ricorrente a una prestazione assistenziale a fare tempo dal mese di maggio 2006,
tenendo conto di un’unità di riferimento composta esclusivamente
dall’insorgente stessa e dal figlio __________.
Evidentemente, nel caso in
cui alla ricorrente venga erogata una prestazione assistenziale, si dovrà
considerare che la parte del relativo importo afferente alla pigione spetta
all’ex locatore dell’appartamento in Via __________ a __________, visto che
l’insorgente non ha comunque provveduto al relativo pagamento (cfr. doc. XIXbis;
IIIbis).
Per inciso è in ogni caso
utile evidenziare l’importanza di mettere in atto al più
presto nei confronti della ricorrente una misura di inserimento professionale
in un apposito programma (cfr. art. 31a segg. Las; Direttive COSAS p.ti D3,
H7).
Inoltre va segnalato che
esiste la possibilità di essere iscritti nelle liste di collocamento anche se
non si ha più diritto di percepire indennità dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
2.11
Con scritto del 30 ottobre
2006.
la ricorrente ha postulato, oltre alle richieste fatte valere con l’atto
di ricorso, il riconoscimento di un importo da determinare a titolo di
indennizzo per torto morale e finanziario (cfr. doc. XVI).
Tale
richiesta esula dalle competenze di questo Tribunale e va pertanto dichiarata
irricevibile (cfr. art. 1 LPTCA; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C
24/01-C 137/01 consid. 4 e STFA dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,
consid. 7 e la giurisprudenza federale ivi citata).
2.12
Vincente in
causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 22 LPTCA).
In
proposito va comunque tenuto conto del fatto che l’insorgente ha proceduto
personalmente a redigere e consegnare al TCA alcuni atti (cfr. doc. VII; XVI;
XIX).
Di
conseguenza la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio formulata con l’atto di ricorso (cfr. doc. I) diventa priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e
del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 9 agosto 2006 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà alla ricorrente l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA
compresa).
3. Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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