42.2006.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 febbraio 2007Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2006.12
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Rifiuto del rinnovo delle prestazioni assistenziali erogate temporaneamente a un indipendente.Situazione finanziaria non mutata(non turnaround). Inoltre l'assistenza sociale è sussidiaria alle indennità per indipendenti disoccupati. Tutela della buona fede negata (non comportamento pregiudizievole).
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 9 COST
art. 2 LAPS
art. 13 LAPS
art. 2 LAS
art. 18 LAS
art. 10 LRILOCC
Raccomandata
Incarto n.
42.2006.12
rs/DC/td
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 settembre
2006 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su reclamo del 4 settembre 2006 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 29 maggio
2006 (cfr. doc. 2/11) con il quale aveva rifiutato la richiesta di rinnovo
delle prestazioni assistenziali formulata da RI 1 l’11 maggio 2006.
A
motivazione del proprio diniego l’Ufficio resistente ha addotto che l’intervento
assistenziale temporaneo di cui il ricorrente ha beneficiato, dal mese di
dicembre 2005 al mese di maggio 2006, era stato accordato a seguito dell’asserita
difficoltà momentanea riscontrata nella sua attività indipendente.
L’USSI ha
inoltre precisato che successivamente, nel caso in cui la situazione non avesse
determinato un’indipendenza economica, non sarebbe più stato giustificato
elargire ulteriori prestazioni e che l’insorgente avrebbe dovuto rinunciare
all’intervento dell’assistenza oppure cessare l’attività indipendente e
annunciarsi all’Ufficio misure attive per poter usufruire dell’indennità
straordinaria cantonale di disoccupazione (cfr. doc. A1; 3/1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto delle prestazioni per i mesi da agosto a novembre 2005 a da giugno a
settembre 2006, nonché l’applicazione del calcolo più elevato effettuato il 5
ottobre 2005.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha, in particolare, rilevato che
a inizio agosto 2005 si è presentato allo sportello Laps di __________ per
ricevere delle informazioni sulla procedura relativa a un programma di
assistenza pubblica per piccole ditte che hanno difficoltà momentanee di
liquidità. Egli sapeva, al riguardo, che di regola questa forma di assistenza
viene concessa per 300 giorni lavorativi e che la procedura dura da tre a
cinque settimane.
Il giorno
dopo la visita allo sportello Laps ha inviato la documentazione chiesta dal
medesimo ufficio. Inoltre il 10 agosto 2005 si è presentato presso la
cancelleria del proprio Comune.
L’insorgente
ha inoltre indicato che il 5 ottobre 2005 l’USSI ha inviato una tabella di
calcolo al Municipio di __________ per un preavviso. Il Municipio solamente il
3 novembre 2005 ha emesso un preavviso negativo.
Il 16
dicembre 2005 ha avuto luogo un incontro presso la cancelleria comunale di __________,
in presenza del sindaco e del vicesindaco.
Il
ricorrente ha puntualizzato di avere sottolineato, in occasione di questo
incontro, di non avere richiesto l’assistenza sociale, bensì di essere incluso
nel programma di aiuto alle piccole ditte in difficoltà.
Egli ha
spiegato di essere titolare di uno studio d’arte che si dedica all’arte
contemporanea internazionale e che la sua attività si sviluppa nel suo rustico
dove vive. A seguito della crisi economica è, infatti, stato costretto a
chiudere la sua galleria a __________, rispettivamente di ridurla a un
deposito.
Il fatto
che la crisi lo abbia toccato in modo rilevante si riflette nel fatto che già
il 7 giugno 2004 si era presentato allo sportello Laps. Poi ha concluso una
vendita che gli ha permesso di andare avanti senza aiuti statali.
L’insorgente
ha affermato di essere, altresì, iscritto nell’elenco delle supplenze in tutte
le scuole del Cantone.
Nella
primavera del 2005, proprio quando gli aiuti di amici e collezionisti erano terminati,
ha infatti svolto una supplenza presso la __________ di __________.
A metà
luglio 2005 egli ha poi firmato un contratto di compravendita del suo rustico, riservandosi
il diritto di abitazione e di recupero fino al 30 settembre 2006, per evitare
che la banca lo mettesse all’asta.
L’insorgente
ha pure indicato che una galleria può ancora funzionare anche in un periodo in
cui non ci sono vendite. Si possono mantenere i contatti e con offerte scritte
approfondire e ampliare la rete di contatti, con la conseguenza che alla fine
della crisi la posizione di una struttura è migliore rispetto all’inizio.
Egli ha
aggiunto di avere proceduto in questo modo.
Il
ricorrente ha specificato di avere chiesto all’inizio un aiuto per un periodo
limitato, in quanto era stato stabilito l’acquisto di un grande quadro
dell’artista __________ __________ da parte dell’ospedale __________ di __________.
Si è rivelato però che il legato che avrebbe permesso il finanziamento di tale acquisto,
per errore o un malinteso, non era andato direttamente alla direzione
/amministrazione dell’ospedale, bensì al __________.
Il __________
ha stanziato il credito, per cui il progetto non era in pericolo, ma richiedeva
ancora tempo.
Inoltre
dall’inizio di febbraio 2006 si erano aperte altre possibilità con ditte di
elaborare concetti per l’allestimento artistico dei loro spazi.
Di
conseguenza egli ritiene che rispetto all’estate 2005, quando ha chiesto di
prolungare l’aiuto di ulteriori tre mesi, nella sua situazione professionale vi
era stata una svolta. La richiesta di prorogare le prestazioni era così
giustificata e motivata.
Infine il
ricorrente ha precisato che durante l’incontro del 16 dicembre 2005 la
collaboratrice dell’USSI, signora __________, avrebbe osservato che il
prolungamento delle prestazioni era possibile fino al mese di novembre 2006.
Questa asserzione l’ha soddisfatto visto che necessitava di un termine di 6/7
mesi fino a che il legato di __________ fosse risolto e l’opera di __________
acquistata.
Egli ha anche
sostenuto che non gli era stata comunicata expressis verbis la limitazione a
sei mesi, fino a maggio 2006, dell’aiuto, senza la possibilità di proroga (cfr.
doc. I).
L’insorgente
ha concluso il proprio ricorso come segue:
"
(…)
Ammetto volentieri che i collaboratori del Ufficio del sostegno
sociale ovviamente in una situazione difficile e con grandi tensioni tra il
Municipio e l'opponente hanno cercato di trovare una soluzione accordata e
accettata dalle due parte per arrivare ad una conclusione. Questo anzitutto sul
livello psicologico o umano. Non posso pero accettare che un Municipio, che ha
nient'altro in testa che di liberarsi il più presto possibile e a tutti costi e
con tutti mezzi di un critico e opponente politico, esercita una pressione
talmente forte sui collaboratori del Ufficio del sostegno sociale che essi,
nella ricerca di una soluzione fattibile, devono applicare misure o
procedimenti che sono in contrasto con la legge o con il senso della legge. Che
il Municipio ha proceduto in maniera gravemente scorretto, ha tirato alla lunga
una procedura che dura 3-5 settimane per 6 mesi finché si è arrivati ad una
decisione e non era in grado di motivare la sua presa di posizione in maniera
sostenibile è ovvio.
Che l'Ufficio dei sostegno sociale, sebbene infinite
sollecitazione ha ceduto alle pressioni e non ha proceduto in tempo, non può
andare a mio carico, né per i mesi d'agosto, settembre, ottobre, novembre 2005,
né per l mesi del prolungamento chiesto: giugno, luglio, agosto, settembre. In
questo secondo periodo l'Ufficio del sostegno sociale secondo me ha agito in un
certo senso "unfair", ovviamente tirando alla lunga la decisione sul
mio reclamo e evitando cosi di creare una situazione chiara nella speranza che
finalmente i fatti decidono sul mio reclamo e mi costringono di chiudere la
galleria.
Non ci sono motivi per non applicare il primo calcolo per tutto il
periodo per cui è stato chiesta la partecipazione a questo programma aiuto
piccole ditte.
L'affitto e le spese di base per i mesi agosto, settembre,
ottobre, novembre 2005 e giugno, luglio, agosto, settembre 2006 non sono ancora
pagate e parzialmente in esecuzione. Il fatto che l'affitto non è pagato mi
causa grandi problemi con i nuovi proprietari chi fino adesso hanno mostrato
molto pazienza e comprensione. Se la galleria deve riprendere con questi
carichi grandi un rilancio diventa ancora più difficile. In questo senso il
procedere del Ufficio del sostegno sociale è incomprensibile e contraproduttivo;
con la negazione del prolungamento delle prestazione ha disfatto in grande
parte l'effetto positivo dei pagamenti dei mesi prima.
Mi sono annunciato correttamente il 10 agosto 2005: il periodo di
pagamento deve iniziare se non sbaglio con questa data; dunque col mese di
agosto 2005.
Riconosco la situazione un po' particolare, che era da gestire. Io
stesso ho difficoltà di capire che è precisamente l'Ufficio del sostegno
sociale che vuole chiudere la galleria e mandare qualcuno in disoccupazione,
sebbene potrebbe continuare la sua attività se solo può superare un periodo
limitato di illiquidità e che ha anche provato la voglia e la capacita di
superare anche periodi difficili." (Doc. I)
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il
ricorrente si è espresso ulteriormente in merito con scritto del 1° novembre
2006 (cfr. doc. V).
1.5. L’USSI, il
22 novembre 2006, ha presentato le proprie osservazioni in relazione al doc. V
(cfr. doc. VII).
1.6. Il 18
dicembre 2006 RI 1 ha formulato alcune precisazioni attinenti alla fattispecie
(cfr. doc. IX).
1.7. L’Ufficio
resistente, il 18 dicembre 2006, ha comunicato che il 13 dicembre 2006 il
ricorrente ha sottoscritto un verbale da cui risulta che allo stesso è stata
riconosciuta una prestazione assistenziale limitatamente per il periodo 1°
novembre 2006/31 gennaio 2007. In tale occasione è stato pure puntualizzato che
a decorrere dal 1° febbraio 2007 non avrebbe più potuto essere presentata
alcuna richiesta di rinnovo (cfr. doc. XI, 1-3).
1.8. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’USSI (cfr. doc. XII).
L’Ufficio
resistente ha risposto il 28 dicembre 2006 (cfr. doc XIII).
1.9. L’insorgente
si è pronunciato al riguardo il 5 gennaio 2006, riconfermandosi nelle richieste
formulate con l’atto ricorsuale (cfr. doc. XV).
1.10. Il doc. XV è
stato inviato all’USSI per conoscenza con facoltà di presentare eventuali
osservazioni entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. XVI).
L’Ufficio
resistente è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato al
ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di
giugno 2006.
Per
quanto attiene, invece, alla pretesa di prestazioni per i mesi da agosto a
novembre 2005, va osservato che la decisione formale del 14 gennaio 2006 con
cui all’insorgente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale a
decorrere dal mese di dicembre 2005 e la decisione formale del 27 gennaio 2006
con cui allo stesso è stata assegnata una prestazione per il periodo da gennaio
a maggio 2006 (cfr. doc. 3/3) sono state impugnate unicamente dal Comune di __________
con reclamo del 22 febbraio 2006 (cfr. doc. 3/2).
La
decisione su reclamo del 1° marzo 2006 che ha confermato il contenuto dei primi
provvedimenti (cfr. doc. 3/1) è del resto passata in giudicato incontestata.
Visto che
nella precedente procedura l’aspetto dell’inizio della prestazione, fatto
coincidere con il mese di dicembre 2005, non è stato contestato, né è stato
riesaminato d’ufficio, ora la richiesta di anticipare la decorrenza dell’aiuto
sociale risulta irricevibile (cfr. DTF 119 V 347 segg., STFA del 13 luglio 2006
nella causa M., I 532/05, consid. 1).
Inoltre è
utile ricordare che la giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF
130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) e non altre questioni non
affrontate nella decisione su reclamo.
In
concreto la decisione su reclamo del 4 settembre 2006 riguarda esclusivamente il
rifiuto di assegnare al ricorrente ulteriori prestazioni assistenziali a fare
tempo dal giugno 2006.
Ogni
altra controversia esula dalla presente vertenza. Di conseguenza questa Corte
non potrebbe comunque chinarsi su altre problematiche diverse dalla questione
riguardante il diritto o meno di RI 1 a una prestazione assistenziale a partire
dal 1° giugno 2006, come quelle sollevate dall’insorgente relative al
promovimento economico o all’operato del Municipio di __________ (cfr. doc. I).
Nel
merito
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore
anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Esse non
sono tuttavia applicabili nel caso concreto.
Infatti
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR
2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, con decisione su
reclamo del 4 settembre 2006, ha confermato il diniego di assegnare al
ricorrente delle prestazioni assistenziali per il periodo dal mese di giugno
2006.
In quel
lasso di tempo le ultime modifiche della LAS e della Laps non erano ancora in
vigore.
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e
prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge
sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento
sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 24 gennaio 2006, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS
ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le
système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre
2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali
delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento
con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in
Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone
rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS
- peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1°
gennaio 2006 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento
(economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento
delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
+ 269.--
-
+ 269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag.
33-34)
Per
inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti
anche per l’anno 2007 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2007; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28).
2.5. Dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 svolge l’attività indipendente di
gallerista d’arte (cfr. doc. 71; 70).
Nel mese
di gennaio 2006, a causa di difficoltà finanziarie vissute dall’insorgente in
relazione alla propria attività indipendente, gli è stata accordata una
prestazione assistenziale per il periodo dal mese di dicembre 2005 al mese di
maggio 2006, di fr. 2'214.-- per il mese dicembre 2005 e di fr. 2'213.--mensili
da gennaio a maggio 2006 (cfr. doc. 3/1; 3/3).
Il
ricorrente, nel mese di maggio 2006, ha chiesto all’USSI di prolungare la
concessione di prestazioni fino al mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 2/12).
Tale
domanda è stata respinta con decisione formale del 29 maggio 2006, in quanto
l’intervento di sei mesi da dicembre 2005 a maggio 2006 era temporaneo e in
seguito l’interessato, se del caso, avrebbe dovuto cessare l’attività
indipendente per poter fare ricorso alle indennità straordinarie di
disoccupazione (cfr. doc. 2/11).
L’insorgente,
l’8 giugno 2006, ha interposto reclamo contro questo provvedimento (cfr. doc.
2/10).
Con
ulteriori scritti egli ha, poi, ridotto la pretesa di ulteriori prestazioni
posteriori al maggio 2006 a tre mesi, da giugno ad agosto 2006 (cfr. doc. 2/9;
2/7).
L’USSI,
con decisione su reclamo del 4 settembre 2006, ha confermato il contenuto del
suo primo provvedimento, specificando che nel mese di agosto 2006 il Municipio
di __________ ha formulato un preavviso negativo, opponendosi al finanziamento
di un’attività indipendente con soldi pubblici (cfr. doc. A1; 79).
2.6. Le direttive
emesse dalla Conferenza Svizzera dell’azione sociale (COSAS) valide dal gennaio
2005, per quanto concerne il sostegno alle persone che esercitano un’attività
indipendente, prevedono:
"
Nel caso di sostegno a persone con un'attività
indipendente, si dovrà fare una distinzione tra l'obiettivo dell'indipendenza
economica e quello del mantenimento della capacità di organizzare la giornata.
▪ Sostegno
temporaneo in caso di attività indipendente già in
atto
La premessa per ottenere un sostegno temporaneo è
la disponibilità del richiedente di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per
determinare le condizioni di sopravvivenza economica dell'impresa. A tal fine è
consigliabile il coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus,
l'Associazione svizzera di esperti e ex quadri dell'economia e dell'industria)
o di altre associazioni professionali. I costi legati a questa perizia sono a
carico del conto di sostegno individuale.
Condizione indispensabile per l'ottenimento di un
sostegno temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i
quattro punti seguenti:
▪ termine per la
presentazione della documentazione necessaria
▪ termine per la
perizia
▪ durata
▪ modalità della
soppressione delle prestazioni finanziarie.
Le prestazioni finanziarie dell'ufficio del
sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo
complementare) il minimo d'esistenza per una durata limitata. Questo periodo
può essere prolungato se è imminente un "turnaround" della
situazione.
La persona interessata può procedere a modesti
investimenti a carico dell'Ufficio del sostegno sociale, se l'impresa
garantisce già i mezzi necessari al suo mantenimento, purché questi
investimenti possano prevenire una dipendenza dal sostegno sociale anche in
futuro.
La regola prevede che le spese d'esercizio non
possano essere assunte dagli uffici del sostegno sociale."
L’espressione “turnaround”
rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme
di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:
il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo
ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite (cfr. www.tesionline.it).
2.7. Nel caso di
specie, come visto sopra, al ricorrente, gallerista indipendente, è stato
accordato da parte dell’assistenza sociale un aiuto temporaneo di sei mesi, e
meglio dal dicembre 2005 al maggio 2006.
La situazione
finanziaria dell’attività dell’insorgente, nel mese di maggio 2006, non era tuttavia
concretamente cambiata, né era imminente un turnaround della stessa.
Infatti
dalle carte processuali risulta, in primo luogo, che l’acquisto di un’opera da
parte di una clinica __________ su cui il ricorrente contava, non solo non si
era ancora concretizzato, ma nemmeno ne era garantito il finanziamento e ciò
perlomeno fino al mese di gennaio 2007 (cfr. doc. 2/12, 2/10, I, XV).
In
secondo luogo, che in relazione ai numerosi potenziali clienti contattati dal
ricorrente per allestimenti artistici, come ad esempio la __________, __________,
__________, __________ ecc., ma nulla si era, né si è fino ad oggi effettivamente
realizzato, ad eccezione della vendita di un quadro a __________ nel luglio
2006 del valore di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 2/8; 2/9; B4; B5; B6; V).
Tale
importo, però, non è sufficiente per concludere che la situazione dell’attività
del ricorrente era in fase di miglioramento e di rilancio.
Del resto
l’insorgente stesso in uno scritto a questa Corte del gennaio 2007 ha indicato
che ancora a quel momento non era in vista alcuna vendita (cfr. doc. XV).
In simili
circostanze, siccome la sopravvivenza economica dell’attività dell’insorgente
non era per nulla presumibile, il ricorrente non adempiva le condizioni per ottenere
la proroga, a titolo eccezionale, del versamento di prestazioni assistenziali a
far tempo da giugno 2006 quale sostegno per persone che esercitano un’attività
indipendente ai sensi delle direttive COSAS (cfr. consid. 2.6.).
Da questo
profilo, dunque, a ragione l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a
ulteriori prestazioni dopo il mese di maggio 2006.
2.8. Tale soluzione
risulta tanto più fondata se si pone mente al fatto che l’assistenza sociale ha
carattere sussidiario rispetto alle prestazioni sociali federali e cantonali
(cfr. art. 2 Las; consid. 2.3.).
Per
quanto qui di interesse, l’art. 2 Las e gli art. 2 e 13 Laps contemplano la
priorità delle indennità straordinarie di disoccupazione previste dalla Legge
sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) rispetto
alle prestazioni assistenziali.
L’art. 10
della L-rilocc, nel suo tenore in vigore dal 1° febbraio 2003, relativo al
sostegno ai lavoratori indipendenti disoccupati, prevede che:
"
Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al
massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della
LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del
Cantone.(cpv. 1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per
evitare o abbreviare la
disoccupazione;
b) non riceve rendite AVS o AI intere;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione
e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000
(Laps).(cpv. 2)
In
caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per
malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’ intera indennità.
Questo
diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione
fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3)"
Al
riguardo va osservato che nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni
sociali cantonali, messa in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), l’art. 10
L-rilocc è stato modificato.
In
effetti fino al 31 gennaio 2003 tale disposto contemplava la possibilità di
beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione anche per i
lavoratori dipendenti.
Tale
diritto è stato abolito a decorrere dal 1° febbraio 2003 (cfr. Messaggio del 1°
luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to 9.2.; Messaggio del 22
dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n. 4773, p.to 3).
Con
l’entrata in vigore della Laps il calcolo delle indennità straordinarie ai
disoccupati viene effettuato facendo riferimento ai parametri della Laps, come
risulta dai disposti di legge menzionati al considerando precedente.
Nel
giugno 2006 all’insorgente non poteva essere riconosciuto il diritto a
indennità giornaliere di disoccupazione, visto che lo stesso, non adempiva i
requisiti di cui all’art. 10 L-rilocc in quanto non aveva cessato la propria
attività indipendente.
A più
forte ragione, dunque, siccome, come appena esposto, le prestazioni
assistenziali sono comunque sussidiarie rispetto alle indennità per
indipendenti disoccupati contemplate dalla L-rilocc, RI 1 neppure poteva
beneficiare di un ulteriore aiuto assistenziale (a tale proposito cfr. STF del
6 dicembre 2004 nella causa X.,2P.301/2004).
Il fatto
che l’USSI, nel dicembre 2006, abbia assegnato al ricorrente una prestazione
assistenziale per i mesi da novembre 2006 a gennaio 2007 non è poi influente ai
fini della presente vertenza.
In
effetti, rispetto alla situazione di fatto vigente fino all’emanazione della
decisione su reclamo del 4 settembre 2006 (il Tribunale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame della lite, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati
fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata; cfr. STFA del 14
giugno 2005 nella causa F., I 319/04, consid. 1.1.; STFA del 22 aprile 2005
nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 129 V 4 consid. 1.2.; DTF 128 V
315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b), è intervenuto un nuovo
elemento rilevante, ossia l’introduzione, nel mese di novembre 2006, di una
procedura di sfratto nei confronti del ricorrente (cfr. doc. XI2; 78).
Dal “Contratto
di compravendita immobiliare, costituzione di diritto di abitazione e contratto
di ricupera” del 19 luglio 2005 si evince che a favore dell’insorgente, il
quale ha venduto ai signori __________ ed __________ l’immobile di __________ ereditato
dai genitori (cfr. doc. 2/17), era sì stato costituito un diritto di abitazione
oneroso, ma della durata fino al 30 settembre 2006 (cfr. doc. 14; 1/7).
Relativamente
alle prestazioni erogategli dal novembre 2006 al gennaio 2007, il ricorrente,
il 13 dicembre 2006, davanti all’USSI ha in ogni caso firmato un rapporto in
cui è stato dichiarato:
"
(…)
Si tratta di un ultimo e
non più rinnovabile intervento assistenziale; dopo di che qualora la situazione
del signor RI 1 non dovesse portare a miglioramenti finanziari lo stesso
provvederà alla chiusura della sua attività indipendente annunciandosi
all'Agenzia AVS di __________ ed al consulente del personale dell'Ufficio regionale
di collocamento di __________ per avviare la domanda di indennità straordinaria
ai disoccupati ex-indipendenti, indennità che sarà versata dall'Ufficio delle
misure attive per 120 giorni sull'arco massimo di un anno.
Una domanda di assistenza
potrà essere ripresentata solo al momento dell'avvenuto esaurimento di questa
indennità." (Doc. XI2)
2.9. Nell’atto di
ricorso RI 1 ha indicato che durante l’incontro con l’USSI del mese di dicembre
2005 la funzionaria __________ avrebbe asserito che un prolungamento delle
prestazioni assistenziali fino a novembre 2006 era possibile (cfr. doc. I).
Il TCA,
in proposito, constata, in primo luogo, che tale incontro ha avuto luogo prima
dell’emanazione da parte dell’amministrazione sia delle decisioni formali del
gennaio 2006 con le quali al ricorrente è stata accordata una prestazione
assistenziale limitatamente al periodo da dicembre 2005 a maggio 2006 impugnate
con reclamo soltanto dal Comune di __________, che della relativa decisione su
reclamo del 1° marzo 2006 con cui è stato respinto il reclamo, passata in
giudicato incontestata.
In
secondo luogo, che dagli atti non risulta comunque nulla riguardo a quanto affermato
dal ricorrente, che peraltro non sostiene che gli sarebbe stata garantita una
proroga del diritto di percepire prestazioni assistenziali, bensì unicamente
che gli sarebbe stata prospettata la possibilità di un eventuale prolungamento
delle stesse.
Infatti
in una nota redatta, il 22 dicembre 2005, da __________ dell’USSI è stato
specificato che:
"
(…) l’interessato viene informato che dovrà
presentare una nuova situazione relativa alla sua attività per documentare che
attualmente non ha entrate, eventualmente il nostro intervento potrebbe avere
un carattere provvisorio (massimo 6 mesi) dopo di che dovrà o chiudere o raccogliere
Fatti
i frutti di quanto sta facendo.” (Doc. 2/17)
Infine
che, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che all’insorgente è
stata fornita da parte dell’USSI un’informazione errata e rilevante per la
presente lite, ossia che il medesimo aveva diritto a prestazioni fino al mese
di novembre 2006, la buona fede del ricorrente non potrebbe in ogni caso essere
tutelata.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è
stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29
agosto 2002 nella causa S., C 25/02, relativa a una vertenza di restituzione di
prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -
nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la
disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale
aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha invece
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005
nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Nel caso in esame questa
Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo
cui l’eventuale erronea informazione deve avere indotto il ricorrente ad adottare
un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
Non si vede, infatti,
quale comportamento a lui pregiudizievole potrebbe avere adottato l’insorgente
a seguito dell’eventuale comunicazione circa il prolungamento delle
prestazioni. Era in ogni caso suo dovere impegnarsi per permettere un
miglioramento dell’andamento della propria attività indipendente al fine di
riuscire a non necessitare di aiuti pubblici (assistenza sociale o indennità
straordinarie di disoccupazione).
Del resto la possibilità
di richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione previste dalla L-rilocc
è tuttora esistente per l’insorgente, purché cessi l’attività indipendente.
Inoltre
non corrisponde al vero quanto asserito dal ricorrente in merito al fatto che
non sarebbe stato reso attento che le prestazioni assistenziali gli venivano
riconosciute, a fare tempo dal mese di dicembre 2005, per un periodo limitato
di sei mesi non prorogabile (cfr. doc. I).
In
effetti la decisione su reclamo del 1° marzo 2006 emanata dall’USSI indica che
le prestazioni venivano assegnate a RI 1 limitatamente per il periodo di sei
mesi da dicembre 2005 a maggio 2006 e che qualora la situazione alla fine di
maggio 2006 non avesse determinato un’indipendenza economica, non sarebbe più
stato giustificato elargire ulteriori prestazioni assistenziali (cfr. doc.
3/1).
2.10
Il ricorrente
ha chiesto al TCA di sentire il capoufficio dell’USSI, __________, __________, __________
e altri collaboratori dell’USSI, l’avv. __________, la segretaria comunale di __________,
__________, e __________. Inoltre egli ha postulato il richiamo del proprio
incarto dal Comune di __________ e dall’USSI (cfr. doc. I; IX).
Questo
Tribunale osserva innanzitutto che l’incarto USSI concernente RI 1, comprensivo
di molti documenti relativi al Comune di __________ è parte integrante delle
tavole processuali.
Considerato,
poi, quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione
agli atti la questione relativa al diritto o meno a prestazioni assistenziali a
decorrere dal mese di giugno 2006 è stata sufficientemente chiarita (cfr.
consid. 2.7.; 2.8.) e che, in ogni caso, l’eventuale errata informazione da
parte dell’autorità competente non permetterebbe la tutela della buona fede dell’insorgente
(cfr. consid. 2.9.), il TCA ritiene che le audizioni postulate non potrebbero
mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi
menzionati deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,
consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa
B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa
A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.11
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 4
settembre 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster