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Decisione

42.2006.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i frutti di quanto sta facendo.” (Doc. 2/17)

Infine

che, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che all’insorgente è

stata fornita da parte dell’USSI un’informazione errata e rilevante per la

presente lite, ossia che il medesimo aveva diritto a prestazioni fino al mese

di novembre 2006, la buona fede del ricorrente non potrebbe in ogni caso essere

tutelata.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è

stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, relativa a una vertenza di restituzione di

prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -

nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la

disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale

aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha invece

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Nel caso in esame questa

Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo

cui l’eventuale erronea informazione deve avere indotto il ricorrente ad adottare

un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Non si vede, infatti,

quale comportamento a lui pregiudizievole potrebbe avere adottato l’insorgente

a seguito dell’eventuale comunicazione circa il prolungamento delle

prestazioni. Era in ogni caso suo dovere impegnarsi per permettere un

miglioramento dell’andamento della propria attività indipendente al fine di

riuscire a non necessitare di aiuti pubblici (assistenza sociale o indennità

straordinarie di disoccupazione).

Del resto la possibilità

di richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione previste dalla L-rilocc

è tuttora esistente per l’insorgente, purché cessi l’attività indipendente.

Inoltre

non corrisponde al vero quanto asserito dal ricorrente in merito al fatto che

non sarebbe stato reso attento che le prestazioni assistenziali gli venivano

riconosciute, a fare tempo dal mese di dicembre 2005, per un periodo limitato

di sei mesi non prorogabile (cfr. doc. I).

In

effetti la decisione su reclamo del 1° marzo 2006 emanata dall’USSI indica che

le prestazioni venivano assegnate a RI 1 limitatamente per il periodo di sei

mesi da dicembre 2005 a maggio 2006 e che qualora la situazione alla fine di

maggio 2006 non avesse determinato un’indipendenza economica, non sarebbe più

stato giustificato elargire ulteriori prestazioni assistenziali (cfr. doc.

3/1).

2.10

Il ricorrente

ha chiesto al TCA di sentire il capoufficio dell’USSI, __________, __________, __________

e altri collaboratori dell’USSI, l’avv. __________, la segretaria comunale di __________,

__________, e __________. Inoltre egli ha postulato il richiamo del proprio

incarto dal Comune di __________ e dall’USSI (cfr. doc. I; IX).

Questo

Tribunale osserva innanzitutto che l’incarto USSI concernente RI 1, comprensivo

di molti documenti relativi al Comune di __________ è parte integrante delle

tavole processuali.

Considerato,

poi, quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione

agli atti la questione relativa al diritto o meno a prestazioni assistenziali a

decorrere dal mese di giugno 2006 è stata sufficientemente chiarita (cfr.

consid. 2.7.; 2.8.) e che, in ogni caso, l’eventuale errata informazione da

parte dell’autorità competente non permetterebbe la tutela della buona fede dell’insorgente

(cfr. consid. 2.9.), il TCA ritiene che le audizioni postulate non potrebbero

mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi

menzionati deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 4

settembre 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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