42.2006.13
Importo di fr.500 erogato come prestazione assistenziale speciale per l'acquisto di mobilio a seguito della costituzione di un'economia domestica indipendente corretto(e non fr.1000).La buona fede del
15 febbraio 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
42.2006.13
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Importo di fr.500 erogato come prestazione assistenziale speciale per l'acquisto di mobilio a seguito della costituzione di un'economia domestica indipendente corretto(e non fr.1000).La buona fede della ricorrente non può essere tutelata.Non ha provato di avere sostenuto una spesa di almeno fr.1000.
BUONA FEDE
OBBLIGO DI COLLABORARE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 9 COST
art. 17 cpv. 2 LAS
art. 20 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2006.13
rs
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 settembre
2006 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 15 settembre 2006 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 26 aprile
2006 (cfr. doc. A2) con il quale a RI 1, al beneficio di prestazioni
assistenziali ordinarie a fare tempo dal mese di dicembre 2003 (cfr. doc.
XIII), è stata assegnata una prestazione assistenziale speciale per l’acquisto
di mobilio a seguito della costituzione di un’economia domestica indipendente pari
a un importo forfettario di fr. 500.--, (cfr. doc. A6).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
si è così espressa:
"
(…)
Allego la fotocopia
di questa decisione che io contesto in quanto non corrisponde a verità, mette
in dubbio la mia parola ed esprime rimproveri personali.
Attiro l’attenzione
sulla superficialità con la quale il Signor __________ mette in discussione il
contenuto di un colloquio avvenuto con la funzionaria Signora __________,
presso gli uffici di Bellinzona il 17 gennaio 06 su loro formale richiesta,
dicendo e cito le sue parole dell’ultimo paragrafo, fronte pagina: “…, lei
contestava tale decisione in quanto, a suo dire, …”, beh mi lascia sbalordita
prima e perplessa poi sul mio da farsi.
Mi aspettavo una chiarificazione,
una verifica con la funzionaria interessata o una ragionevole motivazione;
invece hanno usato di volta in volta le parole del colloquio senza dire “su
quali dati della mia situazione personale si sono basati” per giustificare la
riduzione della somma verbalmente assegnatami.
Mi chiedo che valore
hanno i colloqui, darsi la pena di conoscersi personalmente se poi si fa finta
di ignorare la pesantezza psicologica di ricevere una corrispondenza di tipo B
come risposta al precedere reclamo per raccomandata, o di ricevere la richiesta
di rinnovo delle prestazioni ordinarie ogni mese come mi succede da agosto a
questa parte, la ricezione differita tra informazioni, richieste e
disponibilità dei documenti per la nuova procedura…
Per meglio capire il
succedersi dei fatti allego la corrispondenza intercorsa in questi mesi tra me
e i funzionari che si sono occupati della mia richiesta di questa prestazione
speciale.
Fatti
1. la lettera del 10 aprile 06 è la richiesta formale per beneficiare
della prestazione speciale come mi aveva comunicato la Signora __________
durante il nostro colloquio del 17 gennaio 06;
Considerandi
2.
decisione di accoglimento della prestazione con relativo ammontare
del 26 aprile 06, Signora __________;
3.
mia lettera raccomandata del 19 maggio 06 all’indirizzo della
funzionaria Signora __________ per esporre i fatti;
4.
il 7 giugno 06 risposta per lettera B, firmata per procura da non so
quale funzionario;
5.
30 agosto chiedo il rinnovo e tento un altro chiarimento con la
funzionaria interessata ribadendo alcune argomentazioni che già avevo
dichiarato durante il colloquio;
6.
15 settembre 06 risposta per raccomandata con la decisone da parte
del capoufficio Signor __________.
Non so dove
nasce l’incomprensione o il sol poter pensare che 1000 franchi comprino rete,
materasso, giro letto, biancheria, armadio, tavolo con sedie, utensili per la
preparazione del cibo e tazze e bicchieri,..
Non credo
occorra tutto questo dopo aver ragionevolmente pensato che l’assegno a
beneficio degli assicurati possa essere un aiuto di carattere eccezionale, per
facilitare le prime spese e non certamente una richiesta di rimborso.
Egregi
signori e gentili signore del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non
ritengo di dover aggiungere altre mie esternazioni in questo ricorso, dove la
principale preoccupazione è quella di far chiarezza sulla vicenda, capire
perché è stata trattata così.
Mi si
permetta di non esprimere impressioni e pareri personali, di fatto ci tengo ad
arrivare ad una soluzione ragionevole e riprendermi per investire questa
energia nel raggiungere il mio modesto obiettivo di reinserirmi al più presto
nel mondo del lavoro.
Non voglio
entrare troppo nel merito ma solamente mettervi al corrente che sono dipendente
dai servizi sociali dal 2003, con l’aspettativa di arrivare ad una indipendenza
economica attraverso il lavoro, praticando se possibile la mia professione di
estetista, imparata nel corso del 2003/2004 presso una scuola privata
professionale di __________.
A questo
proposito ho avuto due colloqui; l’uno con la consulente sociale di __________
Signora __________ e l’altro con il responsabile dell’inserimento di __________
Signor __________.” (Doc. I)
1.3
L’USSI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4
Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’USSI (cfr. doc. VII).
Inoltre il
TCA ha chiesto alla ricorrente di trasmettere un elenco dei mobili e delle
suppellettili acquistate in occasione del suo trasferimento nell’appartamento
in Via __________ a __________, nonché le rispettive fatture e/o ricevute di
pagamento (cfr. doc. VIII).
L’USSI ha
risposto il 18 dicembre 2006 (cfr. doc. IX; IX 1-4).
RI 1,
dopo essere stata sollecitata e aver preso visione dello scritto dell’Ufficio
resistente del dicembre 2006 (cfr. doc. X), il 17 gennaio 2007 ha inviato uno
scritto con allegata una serie di ricevute di pagamento relative a delle spese
di dentista e di tassa di giustizia afferente a un procedimento giudiziario
(cfr. doc. XI; B 1-4).
1.5
L’USSI, il
20.
gennaio 2007, ha formulato alcune ulteriori precisazioni in merito alla
fattispecie (cfr. doc. XIII; 133).
1.6
Il doc. XIII
è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte entro cinque giorni (cfr. doc. XIV).
RI 1 è
rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2
L’USSI,
nella risposta di causa, ha contestato alla ricorrente di avere atteso quasi
due mesi, ossia fino al 30 agosto 2006, per indicare di non condividere la
risposta del medesimo Ufficio del 7 giugno 2006 (cfr. doc. V).
Al
riguardo va, tuttavia, rilevato che lo scritto del 7 giugno 2006 dell’USSI
(cfr. doc. A4) si riferisce al reclamo interposto dall’insorgente il 29 maggio
2006.
(cfr. doc. A3) contro la decisione del 26 aprile 2006 con cui
l’amministrazione le ha riconosciuto una prestazione speciale per l’acquisto di
mobilia di fr. 500.-- (cfr. doc. A2).
L’USSI,
come è gia stato segnalato in precedenti sentenze emanate da questa Corte (cfr.
sentenze dell’11 ottobre 2006 nella causa V., 42.2006.7; 42.2006.8; 42.2006.9;
42.2006
), una volta ricevuto un reclamo interposto contro una decisione
emessa dallo stesso deve emanare senza ritardo la relativa decisione su
reclamo.
In casu
quindi l’USSI, invece di rispondere alla ricorrente con lo scritto del 7 giugno
2006, doveva emettere senza indugio una decisione su reclamo e non attendere il
mese di settembre 2006.
La
lettera del 30 agosto 2006 della ricorrente costituisce, quindi, piuttosto un
sollecito all’evasione del proprio reclamo del 29 maggio 2006 secondo l’iter
procedurale previsto dalla legge (cfr. art. 65 Las; art. 33 Laps).
La
medesima, conseguentemente, non può essere considerata tardiva.
Nel
merito
2.3
Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’importo di fr. 500.-- relativo alla
prestazione speciale attribuita dall’USSI a RI 1 per la copertura delle spese relative
all’acquisto di mobilia sia o meno corretto.
2.4
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Esse non
sono tuttavia applicabili nel caso concreto.
Infatti
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR
2003.
ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso
in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, con decisione su
reclamo del 15 settembre 2006, ha confermato l’assegnazione alla ricorrente di
una prestazione speciale di fr. 500.-- per l’acquisto di mobilia richiesta nel
mese di aprile 2006 a seguito della costituzione, a decorrere dal mese di
dicembre 2005, di un’economia domestica indipendente.
In quel
lasso di tempo le ultime modifiche della LAS e della Laps non erano ancora in
vigore.
2.5
L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.6
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20
Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono destinate a coprire
dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e
spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale
e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli
minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni
speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate
alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del
beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il
bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA del 17 maggio 2005 nella causa A.,
42.2004.3
, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.7
Nella
presente evenienza l’USSI con decisione formale del 26 aprile 2006, confermata
con decisione su reclamo del 15 settembre 2006, ha accordato a RI 1 una
prestazione assistenziale speciale di fr. 500.-- per l’acquisto di mobilia a
seguito della sua uscita dall’abitazione dei genitori e la conseguente
costituzione di un’economia domestica indipendente (cfr. doc. A2; A6).
L’amministrazione
ha motivato l’entità di tale importo asserendo, in primo luogo, che si tratta
di una prestazione a carattere eccezionale. In secondo luogo, che l’importo
della stessa è stabilito tenendo conto della situazione personale della richiedente.
In concreto l’USSI ha ritenuto che l’insorgente, abitando con i genitori fino
all’inizio della locazione del proprio appartamento, poteva disporre di una
parte dell’arredamento necessario e delle suppellettili o comunque poteva fare
capo ad associazione o istituzioni private che mettono a disposizione mobilio,
se non gratuitamente, a prezzi molto contenuti (cfr. doc. A6; V; IX).
La
ricorrente ha contestato l’ammontare erogatole, postulando il riconoscimento di
una somma di fr. 1'000.--, in quanto riteneva che le spese da sostenere per arredare
un appartamento, seppur in modo semplice ed essenziale, sono più elevate
dell’importo assegnatole dall’USSI.
Inoltre
la ricorrente sostiene che la cifra di fr. 1'000.-- le sarebbe stata indicata
dalla funzionaria dell’USSI, signora __________, il 17 gennaio 2006 presso gli
uffici dell’amministrazione stessa (cfr. doc. I; A3; ).
2.8
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva innanzitutto
che, come esposto sopra, l’art. 20 Las contempla la possibilità di beneficiare
di prestazioni assistenziali speciali.
Tale
disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è,
tuttavia, non risulta essere esaustivo.
In
effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il
che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Pertanto
un assegno per l’acquisto di mobili, benché non sia indicato espressamente
all’art. 20 Las, può essere considerato quale prestazione speciale e può essere
erogato ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui
reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3
Las; consid. 2.6.).
Ciò è,
del resto, stato riconosciuto dall’Ufficio resistente, il quale ha in ogni caso
accolto la richiesta della ricorrente di poter percepire un importo per far fronte
all’acquisto di mobilia, assegnandole un ammontare di fr. 500.--.
In
concreto è contestata l’entità di detto importo.
A seguito
di un’esplicita richiesta del TCA (cfr. doc. VII), l’USSI, nel corso del mese
di dicembre 2006, ha trasmesso alcuni verbali interni del servizio prestazioni
indicanti le misure da adottare nell’ambito della concessione di prestazioni
speciali per l’acquisto di mobilio (cfr. doc. IX; IX1-4).
In
particolare dal verbale del 20 agosto 2002 si evince:
"
Mobilio per un nuovo appartamento (rimpatri –
separazione . scarcerazione – rientro da comunità):
Persona sola
per arredamento completo
dell’appartamento fr. 2000.--
Due persone e nuclei
famigliari
per arredamento completo
dell’appartamento(2 persone) fr. 2500.--
per ogni figlio fr.
700.
--
massimo per famiglie con 5
figli o più fr. 5500.--
Nella cifra sono compresi
anche suppellettili. “ (Doc. IX4)
Nel
verbale della riunione del 23 aprile 2003, per quanto attiene all’acquisto di
mobilia, è stato indicato quanto segue:
"
Si ribadisce che l’importo stabilito per
l’acquisto mobili (casi eccezionali, rimpatri, separazioni, istallazione nuovo
appartamento) può essere versato all’interessato, sempre che non sia seguito da
un servizio specializzato (in questi casi l’accordo deve essere preso con la persona
di riferimento), evitando la trafila di richiesta preventivo e garanzie dirette
al fornitore. Se l’utente manifesta esigenze specifiche (acquisto materasso o
altro) ma solo in questo caso, gli si chiederà di presentare un preventivo di
spesa.” (Doc. IX3)
Dal
verbale di riunione del 26 maggio 2004 risulta poi che:
"
(…)
4.7
RICHIESTE DI
PRESTAZIONI PER MOBILI E TRASLOCO
E’ abolita la precedente
decisione relativa al forfait da destinare all’acquisto di mobili a dipendenza
della composizione della famiglia.
D’ora innanzi in caso di
comprovata necessità (rimpatrio, separazione o situazioni analoghe) l’utente
dovrà essere indirizzato a CARITAS, SOS, AREA, EMMAUS e invitato a trasmettere
un preventivo per gli acquisti strettamente indispensabili, quindi le cifre da
destinare a queste spese dovranno essere inferiori a quanto stabilito in
precedenza.
Anche per il trasloco
l’utente dovrà fare capo a questi enti.” (Doc. IX2)
Infine
dal verbale di riunione del 28 settembre 2004 emerge che:
"
(…)
Forfait
acquisto mobili (casi di rimpatrio, separazioni e casi particolari)
persona sola fr.
1000.
-- (suppellettili comprese)
due persone fr.
1500.
-- (idem)
per ogni membro in
più fr. 300.- fino ad un tetto massimo di fr. 3000.-.
Gli importo
definiti, se c’è l’assistente sociale, il tutore o qualcuno che si occupa
dell’utente sono versati al rappresentante. In caso di persona che non è
seguita da nessuno, possono essere versati all’utente in quanto si presume che
sia in grado di gestirsi.” (Doc. IX1)
A
quest’ultimo riguardo giova evidenziare che nel Messaggio del 15 ottobre 2004
sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato - n. 5589 – figura quanto segue:
"
(…)
Le prestazioni speciali
(art. 20 della Legge sull’assistenza sociale, Las) sono generalmente aggiuntive
a quelle ordinarie e mirate a far fronte a bisogni particolari, sovente
limitati nel tempo o puntuali (una tantum). Sono anch’esse basate sulle
raccomandazioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale, ma la loro
attuazione comporta valutazioni caso per caso.
Sussistono quindi margini per restringerne l'entità, secondo modalità
differenziate attinenti alla prassi.
In particolare, si opererà nei modi seguenti
(misure già in atto dal mese di giugno 2004):
(…)
- spese per l’arredamento dell’appartamento e
di trasloco: si indica agli assistiti e agli assistenti sociali che
eventualmente li accompagnano, di far capo per questi bisogni ad Associazioni o
Enti quali Caritas, Emmaus, Area, SOS, Croce Rossa Svizzera;
(…)”
In
proposito va osservato che le direttive della Conferenza svizzera dell’azione
sociale (COSAS) non prevedono nulla riguardo all’assunzione di costi relativi
all’acquisto di mobilio per la propria abitazione.
Alla luce
del Messaggio del Consiglio di Stato dell’ottobre 2004, posteriore all’ultimo
verbale di riunione dell’USSI del settembre 2004, occorre concludere che
l’importo di fr. 1'000.-- per persona per l’acquisto di mobilio e suppellettili
previsto da quest’ultimo va inteso come somma massima da erogare.
L’ammontare
da accordare al richiedente va determinato valutando il caso concreto.
Nella
fattispecie in esame la ricorrente non ha dato seguito alla richiesta del TCA
di elencare, allegando le relative fatture o ricevute di pagamento, i mobili e
le suppellettili acquistati in occasione del suo trasferimento
nell’appartamento di due locali al pianterreno in Via __________ a __________, locatole
dalla sorella __________, la cui pigione ammonta a fr. 900.-- mensili, oltre a
fr. 100.-- al mese a titolo di spese accessorie (cfr. doc. 63; VIII).
L’insorgente,
infatti, dopo essere stata sollecitata (cfr. doc. X), ha unicamente asserito di
non avere tenuto le ricevute delle piccole suppellettili, di non essersi fatta
rilasciare la ricevuta da un’anziana amica di famiglia che, a seguito del
trasferimento nella Casa Anziani di __________, le ha venduto alcune altre
suppellettili e che ora non ritiene necessario agitare chiedendole la relativa
quietanza, nonché di avere acceso un debito con i propri genitori per
l’acquisto di un armadio e di un divano (cfr. doc. XI).
RI 1,
dunque, oltre a non avere prodotto le prove delle spese sostenute, nemmeno ha
precisato quali oggetti ha comprato e, rispettivamente, dove li ha acquistati.
Considerato che la
ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente
quanto acquistato per la propria abitazione e di comprovarlo, tale omissione
configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione
della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la
procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali - da estendere anche al
settore qui in questione, ovvero quello dell’assistenza sociale - e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove
ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR
2001.
KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella
causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V
195.
consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3;
STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato
che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des
Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale
con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare
ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva
asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni
precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons
Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono
del redattore)
L’insorgente deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04,
consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
Inoltre
va ribadito che il Messaggio del Consiglio di Stato dell’ottobre 2004, così
come le direttive interne dell’USSI, prevedono che gli assistiti si rivolgano
ad enti come Caritas, Emmaus, ecc., i quali, vendendo mobili e suppellettili
per la casa di seconda mano, applicano prezzi modici e convenienti.
E’
comunque utile rilevare che anche negozi specializzati nel settore
dell’arredamento su vasta scala e a prezzi non elevati propongono letti,
armadi, tavolini, divani a un costo inferiore ai fr. 100.--/150.-- e di qualità
relativamente soddisfacente in proporzione al prezzo (cfr. ad esempio catalogo
Ikea 2007; www.ikea.ch).
Nel caso
della ricorrente va, poi, considerato che la stessa, fino al mese di novembre
2005, ossia prima del suo trasloco nell’appartamento a __________, ha vissuto
con il padre e la madre. Essa, quindi, doveva e poteva fare capo, perlomeno per
quanto concerne il mobilio, gli oggetti e la biancheria per la camera da letto,
a quelli da lei utilizzati presso i genitori.
In simili
condizioni, tutto ben valutato, l’importo di fr. 500.-- erogatole dall’USSI
risulta corretto.
2.9
L’insorgente,
nel proprio reclamo e nel ricorso, sostiene che la funzionaria dell’USSI,
signora __________, il 17 gennaio 2006, le avrebbe comunicato che l’assegno per
la mobilia, quale aiuto per chi esce la prima volta dalla casa dei genitori e
quindi con poco o nulla, ammontava a fr. 1'000.-- (cfr. doc. I; A3).
Essa ha,
dunque, invocato implicitamente la tutela della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
Dalle
tavole processuali, come d’altronde rilevato dalla parte resistente (cfr. doc.
V), non emerge alcun documento attestante l’asserito incontro tra la signora __________
e la ricorrente, né che vi sia stato un colloquio del tenore indicato dall’insorgente.
L’USSI
ha, inoltre, indicato che la signora __________ è assente dall’Ufficio da molto
tempo per motivi di salute e che un suo rientro non è prevedibile a breve termine
(cfr. doc. V).
Ad ogni
modo, anche volendo ritenere che effettivamente __________ abbia fornito a RI 1
l’informazione secondo cui la prestazione speciale per mobilio per chi
costituiva per la prima volta un’economia domestica propria corrispondeva a un ammontare
forfettario di fr. 1'000.--, senza precisare che quella somma rappresentava il
tetto massimo e che l’importo da effettivamente accordare andava valutato di caso
in caso, la buona fede della ricorrente non potrebbe comunque essere tutelata.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è
stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29
agosto 2002 nella causa S., C 25/02, relativa a una vertenza di restituzione di
prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -
nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la
disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale
aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha invece
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005
nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Nel caso in esame questa
Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo
cui l’eventuale erronea informazione deve avere indotto la ricorrente ad adottare
un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
L’insorgente, infatti,
nonostante il TCA le abbia chiesto di documentare le spese effettuate e ne
abbia sollecitato una risposta (cfr. doc. VIII; X), non ha dimostrato, che per
l’arredamento del proprio appartamento, ha dovuto far fronte a un costo
complessivo di almeno fr. 1’000.--.
In casu, quindi, non vi
sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata informazione da parte
dell’USSI e il comportamento dell’insorgente.
2.10
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente l’USSI ha
accordato a RI 1 una prestazione speciale per l’acquisto di mobilio e
suppellettili di fr. 500.--
La decisione su reclamo
del 15 settembre 2006 va, pertanto, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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