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Decisione

42.2006.15

Diniego di giustizia da parte dell'USSI che dopo 7 mesi da un sollecito di aiuto assistenziale non ha emanato una decisione formale. All'USSi è stato ordinato di emettere senza indugio un provvediment

30 novembre 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:

Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo

1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo

del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.6. In caso di

accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di

ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza

ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op.

cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).

2.7. Nella

concreta evenienza il TCA constata che RI 1 il 3 aprile 2006 ha inviato

all'USSI uno scritto del seguente tenore:

"

È da quasi un anno che attendo una risposta

concretualizzata al mio caso.

In questo periodo non ho potuto far fronte a

certe fatture come il mutuo della mia abitazione, la quale, in caso che non

pagassi, andrebbe all'asta.

Vi chiedo dunque di inviarmi gli arretrati della

prestazione assistenziale, insieme a quella di fine giugno

Data alla quale dovrei ricevere esito positivo al

mio progetto in __________ e quindi rimborsarli." (Doc. 34)

Il 20

aprile 2006 il Capoufficio dell'USSI, __________, ha così risposto:

"

faccio riferimento allo scritto del 3 aprile

ultimo scorso con il quale sollecita una risposta al suo caso.

Le comunico che la nostra collaboratrice sig.ra __________,

funzionaria incaricata nella gestione del suo incarto è assente per malattia da

oltre un mese e un suo rientro non è previsto in tempi brevi.

Di conseguenza, nell'ambito della distribuzione

del carico lavorativo in sospeso, mi sto occupando della sua pratica.

Dai dati finanziari inseriti al momento della

presentazione dell'istanza di revisione nell'ambito dell'assegno familiare

integrativo, rilevo che lei è proprietario di una sostanza imponibile

all'estero valutata in Fr. 120'000.-.

Questo importo, non essendo considerato quale

sostanza primaria e quindi computata con il rispettivo debito di Fr. 251'146.-

(sempre rilevato dai dati inseriti nel nostro sistema informatico), è

interamente computato quale reddito; ne consegue pertanto che non esistono i

presupposti per l'assegnazione di una prestazione assistenziale.

Infatti l'art. 22 della Legge sull'assistenza

sociale stabilisce che nel reddito sono computati i seguenti fattori (trascrivo

la parte di articolo di legge):

" la sostanza netta viene

computata interamente nella misura in cui supera 100'000.- fr. per l'abitazione

primaria e, per altre forme di sostanza, 10'000.- fr. per una persona sola,

20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2'000.-

fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;

eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di

rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile."

Nel suo caso, computando tale importo, non si

determina una lacuna di reddito da coprire tramite l'attribuzione di un assegno

mensile da parte dello scrivente Ufficio.

Qui di seguito mi permetto precisare i fattori di

calcolo che portano ad una simile decisione:

● Sostanza

primaria nel comune di domicilio Fr. 122'245.--

● Debito su

sostanza primaria nel comune di domicilio Fr. 251'146.--

Sostanza

primaria computabile Fr. -.-

● Sostanza

non primaria nel comune di domicilio Fr. 2'831.--

● Sostanza

non primaria in altri comuni del cantone Fr. 437.--

● Titoli e

altri collocamenti di capitali Fr. 2'584.--

● Veicoli a

motore e altri fattori della sostanza Fr. 2'000.--

● Sostanza

imponibile all'estero Fr. 120'000.--

Fr. 127'852.--

Deduzione prevista ai

sensi di legge (vedi indicazione) Fr. 24'000.--

Sostanza

secondaria computabile Fr. 103'852.--

Considerato il

fabbisogno stabilito dal

Dipartimento della

sanità e della socialità per

la vostra unità di

riferimento (mensile) Fr. 2'360.--

+ spese computabili

(interessi passivi + spese di

gestione + premio cassa

malati al lordo) Fr. 1'486.--

Fr.

3'846.--

./. sostanza computabile

Fr. 103'852.-- : 12 Fr. 8'654.--

./. partecipazione al

premio dell'assicurazione contro le

malattie

(riconosciuto direttamente all'assicuratore) Fr. 610.--

./. assegno familiare

integrativo Fr. 688.--

si ha un superamento

del limite Fr. 6'106.--

Tenuto conto di quanto

precede nessuna prestazione assistenziale può pertanto essere riconosciuta.

In questo calcolo non sono stati conteggiati

eventuali redditi da attività indipendente o dipendente.

Data la particolarità e la complessità del

calcolo, che può essere oggettivamente di difficile comprensione, le comunico

di essere a sua disposizione qualora ritenesse opportuno un incontro.

Nel caso in cui non intendesse presentare

osservazioni alla presente comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento, sarà

emanata una decisione formale." (Doc. 35)

Il 6

novembre 2006 RI 1 con uno scritto al TCA, ha contestato il comportamento

Considerandi

dell'USSI "per mancato aiuto finanziario".

Egli ha

chiesto che l'USSI venga invitato "a versare gli arretrati dovuti, una

prestazione urgente" o a dibattere sul suo caso (cfr. consid. 1.1).

Il 28

novembre 2006 il Capoufficio dell'USSI ha ammesso che, malgrado il chiaro

tenore del suo scritto del 20 aprile 2006, una decisione formale non è ancora stata

emessa (cfr. consid. 1.2).

In simili

condizioni, visto il lungo tempo trascorso (7 mesi), questo Tribunale deve

concludere che l'USSI ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid. 2.5).

L'amministrazione

è dunque invitata ad emanare senza indugio una decisione formale a proposito

delle prestazioni assistenziali chieste da RI 1. Tale decisione dovrà riferirsi

a tutto il periodo per il quale RI 1 ha chiesto le prestazioni assistenziali.

2.8

Il diritto

fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall’art. 12 Cost.

fed., il quale prevede che:

"

chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere

a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un’esistenza dignitosa."

A tale

proposito in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B.,1P.294/2004,

pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de

securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

4.

- L’art.

12.

Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.

Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun,

elle porte seulement sur les moyens indispensables à la survie dans une

situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les

soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS,

le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires

le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi

sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et

personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales

fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute

évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst.

L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum

cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives

d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst.

est donc, lui aussi, mal fondé."

In

una sentenza del 3 gennaio 2006 nella causa X.,2P.310/2005, con la quale ha

respinto, nella misura in cui è ammissibile, un ricorso di diritto pubblico

contro la sentenza del TCA pubblicata in RTiD I-2006 pag. 36 seg., il Tribunale

federale ha in particolare sottolineato che:

" Il

ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 Cost., che disciplina il diritto

fondamentale all'aiuto minimo in situazioni di bisogno. Sennonché nel caso

concreto oggetto di giudizio non è l'erogazione di mezzi indispensabili per

poter sopravvivere, ma prestazioni assistenziali ordinarie riconosciute in

virtù del diritto cantonale (e il cui ammontare, sia rilevato di transenna, è

di solito più elevato rispetto a quello dell'aiuto minimo). Va poi osservato

che il ricorrente non pretende né dimostra, perlomeno non conformemente a

quanto richiesto dall'art. 90 OG, che l'importo da lui percepito mensilmente

sia insufficiente per poter condurre una vita dignitosa. Su questo punto il

gravame sfugge pertanto ad un esame di merito. Ad ogni modo, non è dato da

vedere in che le considerazioni sviluppate al riguardo dalla Corte cantonale

potrebbero essere ritenute prive di pertinenza e, di conseguenza, inficiate

d'arbitrio."

In un'altra sentenza del

18.

marzo 2005 nella causa X.,2P.318/2004, pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha

precisato che:

" (...)

3.1

Nach Art. 12 BV hat,

wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf

Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein

unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen;

verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein

unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE

130.

I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4.

März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne

einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung,

Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71

E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen

Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998

S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71

E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3.

Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in

der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf

Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S.

75.

mit Hinweisen).

Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht

dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.).

Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7

BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für

schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar

unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie

der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S.

374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz,

Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht

auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S.

29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier,

a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)." (STF del 18 marzo 2005

nella causa X.,2P.318/2004, consid. 3.1.)

Al riguardo cfr. anche la

sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2006 nella causa X.,2P.67/2006,

consid. 3.

Il TFA,

dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:

" (…)

4.2.3

Le

recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes,

cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales

d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses

besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la

part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et

689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par

le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un

droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin,

quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la

police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose

un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays,

condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N.

23.

pag. 71)

In merito

alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione

dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio

2005.

nella causa X.,2A.692/2004.

Anche

l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale

- a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai

mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità

umana e alle cure mediche essenziali.

Dal canto

suo l'art. 23 Las stabilisce che le prestazioni assistenziali strettamente

indispensabili non possono essere rifiutate anche se l'interessato è colpevole

del suo stato.

L'USSI è

invitato ad esaminare la richiesta dell'assicurato anche con riferimento alle

norme appena citate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di un diniego di giustizia, il

ricorso é accolto.

§ All’USSI

è fatto ordine di emanare - senza indugio - una decisione a proposito delle

prestazioni assistenziali chieste da RI 1.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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