42.2006.15
Diniego di giustizia da parte dell'USSI che dopo 7 mesi da un sollecito di aiuto assistenziale non ha emanato una decisione formale. All'USSi è stato ordinato di emettere senza indugio un provvediment
30 novembre 2006Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
42.2006.15
Data decisione, Autorità:
30.11.2006, TCA
Titolo:
Diniego di giustizia da parte dell'USSI che dopo 7 mesi da un sollecito di aiuto assistenziale non ha emanato una decisione formale. All'USSi è stato ordinato di emettere senza indugio un provvedimento in relazione alle prestazioni chieste.
DENEGATA GIUSTIZIA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 12 COST
art. 29 cpv. 1 COST
art. 13 COST TI
art. 33 LAPS
art. 65 cpv. 1 LAS
art. 45 LPAMM
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
42.2006.15
DC/sc
Lugano
30 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2006
di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 6
novembre 2006 RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Cito a comparire i responsabili dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento per mancato aiuto finanziario.
È dal mese di marzo 2005 che non ricevo alcun
aiuto spingendo me e la mia famiglia nell'indigenza economica.
Onde evitare ulteriori problemi invito l'Ufficio
indicato a versarmi gli arretrati dovuti, una prestazione urgente o a dibattere
sul mio caso." (Doc. I)
1.2. Il 9
novembre 2006 il TCA ha assegnato all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI) un termine di 10 giorni per presentare
osservazioni scritte e per produrre l'incarto completo (cfr. Doc. II).
Dopo
avere chiesto una proroga (cfr. Doc. III), l'USSI il 28 novembre 2006 ha
inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
con decisione del 16 dicembre 2003 il
sottoscritto Ufficio ha accolto la domanda di prestazione assistenziale
presentata dal signor RI 1 in data 5 settembre 2003 allo sportello regionale
Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali)
di __________.
Avendo esaurito il diritto alle indennità di
disoccupazione il 5 settembre 2003 (vedi doc. 1) si sono assegnate le seguenti
prestazioni:
Ø Fr. 2'167.- il mese (prestazione ordinaria
di Fr. 1'728.- + prestazione speciale di Fr. 439.-) a decorrere dal 1° ottobre 2003 al 28 febbraio 2004 (vedi
doc. 2),
Ø Fr. 2'669.- il mese (prestazione
ordinaria) per il periodo 1° marzo 2004/31 maggio 2004 (vedi doc. 5),
Ø Fr. 2'050.- il mese (prestazione
ordinaria) dal 1° giugno 2004 al 31 agosto 2004 (vedi doc. 8),
Ø Fr. 2'694.- il mese (prestazione ordinaria
Fr. 2'354.- + prestazione speciale Fr. 340.-) dal 1° settembre 2004 al 28
febbraio 2005 (vedi doc. 10/11/1315),
Ø Fr. 1'000.- per
il mese di settembre 2005 (vedi doc. 26),
Ø Fr. 1'500.- per
il mese di gennaio 2006 (vedi doc. 27).
Il calcolo assistenziale considerava l'assegno
integrativo per figli, precedentemente accordato ad entrambi i minorenni e poi
dal 1° settembre 2004, a
seguito del compimento dei 15
anni di __________, solo per __________ nato il 23.1.1993.
La prestazione
assistenziale è stata revocata dallo scrivente ufficio il 28 febbraio 2006
(vedi doc. 15) in quanto che il Municipio del Comune di __________, con lettera
del 1 ° febbraio 2005, comunicava la partenza per l'estero per il 27 febbraio
2005 (vedi doc. 16).
II 26 aprile 2005 lo stesso Comune ci segnalava
l'avvenuto rientro dal __________ del signor RI 1 a partire dal 22 aprile 2005
(vedi doc. 18).
Dal rapporto della nostra funzionaria signora __________
(purtroppo da mesi assente per malattia) - vedi doc. 19 - si rileva che al
momento del trasferimento all'estero il signor RI 1 ha chiesto ed ottenuto
dall'amministratore della cassa pensioni dello Stato, di ritirare il
"valore della prestazione di libero passaggio in caso di uscita"
ammontante al 2 marzo 2005 a Fr. 115'910.70.
A seguito di questo evento l'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) con decisione del 19 luglio 2005 ha ricalcolato
l'assegno familiare integrativo (AFI) per il periodo 1° maggio 2005/31 agosto
2005 (vedi doc. 21) considerando questo fattore di sostanza; la concessione
dell'AFI è poi stata rinnovata il 23 settembre 2005/27 luglio 2006 per il
periodo 1 ° settembre 2005/31 agosto 2006 (vedi doc. 35 e 37).
II 13 giugno 2005 il signor RI 1 comunica
all'USSI che gli rimangono ancora Fr. 5'000.- necessari per l'avvio
dell'attività professionale futura.
Il 1° settembre 2005 rispettivamente il 28
novembre 2005 il signor RI 1 chiede e sollecita il rinnovo della domanda di
assistenza affermando che 17'000.- che avrei dovuto ancora avere sono finiti
all'ufficio esecuzioni e fallimenti secondo copia annessa" (vedi doc.
22/25).
La funzionaria dell'USSI assegna il 15 settembre
2005 per quel mese Fr. 1'000.- (vedi doc. 26) e il 13 gennaio 2006 Fr. 1'500.-
per lo stesso mese.
II 3 aprile 2006 il signor RI 1 scrive all'USSI
chiedendo una risposta concreta al suo caso.
II 20 aprile 2006, a seguito del protrarsi
dell'assenza per malattia della funzionaria, l'USSI, tramite il capoufficio,
risponde, con copia al Municipio del Comune di __________, precisando che, data
la particolarità e la complessità del calcolo, che può essere di difficile
comprensione per l'utente, è a disposizione qualora ritenesse opportuno un
incontro. Si conclude che nel caso di non presentazione delle osservazioni
entro 10 (dieci) giorni dall'invio, sarebbe stata emanata una decisione
formale.
Nella lettera si elencavano i fattori di calcolo
che portavano, a quel momento, al superamento del limite per l'ottenimento di
una prestazione assistenziale (vedi doc. 35).
Dai nostri atti non risulta che il signor RI 1
abbia dato seguito.
Purtroppo per un biasimevole errore di gestione
dell'incarto, lo stesso - dopo la stesura di questa comunicazione - è stato
archiviato senza aver rilasciato, entro il termine indicato, la decisione
formale.
Questa mattina, per la completazione degli atti,
abbiamo chiesto ulteriori informazioni all'IAS - Ufficio AFI/API -; ebbene
nell'ambito della revisione periodica il signor RI 1 è stato chiamato allo
sportello regionale Laps in data 28 settembre 2006, sottoscrivendo il documento
che costituisce la conferma della correttezza dei dati forniti (vedi doc. 49).
L'IAS il 26 ottobre 2006 ha emanato la decisione
per il periodo 1° settembre 2006/31 agosto 2007 attribuendo al minore __________
l'importo di Fr. 688.- il mese (vedi doc. 48).
Abbiamo estrapolato per l'assistenza i dati
inseriti a quel momento dallo sportellista Laps di __________.
Ebbene la tabella di calcolo (non ancora ufficiale)
dà un superamento del limite mensile di Fr. 13'433.- (vedi doc. 50) determinato
da altri redditi della proprietà
fondiaria (Fr. 12'000.-) e dalla sostanza imponibile all'estero (Fr.
200'000.-)." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. La Las è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3
dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 p. 8289ss.) e sono entrate
in vigore il 1° febbraio 2003.
Tali
modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752ss.) ed entrata in vigore
anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Per
quanto concerne la procedura, l’art. 60 cpv. 1 Las prevede che il Dipartimento
decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
La decisione motivata in
forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al
richiedente o al suo rappresentante legale (cpv. 3).
Secondo l’art. 1 del
Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003, il Dipartimento della
sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della
legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
L’art. 2
recita che l’USSI è competente a, segnatamente, decidere sulle domande
d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle
relative modifiche (lett. a).
Giusta
l’art. 65 cpv. 1 Las, contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso
e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di
cui all’art. 33 Laps.
Secondo
l’art. 33 cpv. 1 Laps, contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle
leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Contro la
decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione (cpv. 2).
È
applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (cpv. 3).
2.3. La Laps
(così come già era il caso del diritto previgente) non prevede quindi il
diritto di adire direttamente il TCA (rispettivamente, il Consiglio di Stato),
qualora l’autorità amministrativa ometta di rilasciare una decisione formale o
una decisione su reclamo.
Tale
mezzo giurisdizionale è comunque previsto sia dalla Legge cantonale di
procedura per le cause amministrative (art. 45 LPAmm), sia dalla Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (art. 56 cpv. 2
LPGA; cfr., in proposito, la DTF 130 V 90, in cui l'Alta Corte ha precisato che
l’entrata in vigore della LPGA ha reso obsoleta la precedente giurisprudenza
secondo cui il ricorso per denegata giustizia dev’essere presentato all’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali), tanto da assurgere, secondo questa
Corte, al rango di principio generale di procedura.
Lo
scrivente Tribunale ammette dunque la propria competenza a statuire sul ricorso
presentato da RI 1 il 6 novembre 2006.
In ogni
caso, é auspicabile che il legislatore provveda a colmare la lacuna,
introducendo nella Laps una norma che consenta all’amministrato di adire
direttamente il TCA in caso di denegata o di ritardata giustizia.
2.4. Il diritto
dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. comprende, in primo luogo, il diritto a un esame
effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte
dell’autorità adita. L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una
domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, Les garanties de procédure, in D.
Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo
2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
Vol. II, Berna 2006, p. 570).
2.5. La Costituzione federale é pure
violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una
decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (cfr. art. 29 cpv. 1
Cost. fed.: “… essere giudicato entro un termine
ragionevole.”; in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella causa A.,
2P.89/2006, nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…, l’interdiction du
déni de justice découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et confère au justiciable le
droit de recevoir une décision dans un délai raisonnable …”).
La nozione di termine
ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico.
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le
circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Secondo la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per
stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato
rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e
il comportamento dell’autorità (cfr. sentenza del 23 maggio 2000 nella causa
Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme
c. Francia, Racc. 1998-III, p. 987).
Nessuno
dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro
importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali
impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi
citati).
Decisivo
è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella
procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa
che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a
un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.).
È ammesso
che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé un
elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure. Considerato
da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone alle autorità
l’obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere liquidate
in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU
(sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner c. Svizzera,
Serie A n. 66; cfr., pure, B. Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p.
171s. e M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Ed.
CFPG, ad art. 45 n. 2).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la
decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)."
(RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:
Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo
1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.6. In caso di
accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di
ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza
ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).
2.7. Nella
concreta evenienza il TCA constata che RI 1 il 3 aprile 2006 ha inviato
all'USSI uno scritto del seguente tenore:
"
È da quasi un anno che attendo una risposta
concretualizzata al mio caso.
In questo periodo non ho potuto far fronte a
certe fatture come il mutuo della mia abitazione, la quale, in caso che non
pagassi, andrebbe all'asta.
Vi chiedo dunque di inviarmi gli arretrati della
prestazione assistenziale, insieme a quella di fine giugno
Data alla quale dovrei ricevere esito positivo al
mio progetto in __________ e quindi rimborsarli." (Doc. 34)
Il 20
aprile 2006 il Capoufficio dell'USSI, __________, ha così risposto:
"
faccio riferimento allo scritto del 3 aprile
ultimo scorso con il quale sollecita una risposta al suo caso.
Le comunico che la nostra collaboratrice sig.ra __________,
funzionaria incaricata nella gestione del suo incarto è assente per malattia da
oltre un mese e un suo rientro non è previsto in tempi brevi.
Di conseguenza, nell'ambito della distribuzione
del carico lavorativo in sospeso, mi sto occupando della sua pratica.
Dai dati finanziari inseriti al momento della
presentazione dell'istanza di revisione nell'ambito dell'assegno familiare
integrativo, rilevo che lei è proprietario di una sostanza imponibile
all'estero valutata in Fr. 120'000.-.
Questo importo, non essendo considerato quale
sostanza primaria e quindi computata con il rispettivo debito di Fr. 251'146.-
(sempre rilevato dai dati inseriti nel nostro sistema informatico), è
interamente computato quale reddito; ne consegue pertanto che non esistono i
presupposti per l'assegnazione di una prestazione assistenziale.
Infatti l'art. 22 della Legge sull'assistenza
sociale stabilisce che nel reddito sono computati i seguenti fattori (trascrivo
la parte di articolo di legge):
" la sostanza netta viene
computata interamente nella misura in cui supera 100'000.- fr. per l'abitazione
primaria e, per altre forme di sostanza, 10'000.- fr. per una persona sola,
20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2'000.-
fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;
eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di
rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile."
Nel suo caso, computando tale importo, non si
determina una lacuna di reddito da coprire tramite l'attribuzione di un assegno
mensile da parte dello scrivente Ufficio.
Qui di seguito mi permetto precisare i fattori di
calcolo che portano ad una simile decisione:
● Sostanza
primaria nel comune di domicilio Fr. 122'245.--
● Debito su
sostanza primaria nel comune di domicilio Fr. 251'146.--
Sostanza
primaria computabile Fr. -.-
● Sostanza
non primaria nel comune di domicilio Fr. 2'831.--
● Sostanza
non primaria in altri comuni del cantone Fr. 437.--
● Titoli e
altri collocamenti di capitali Fr. 2'584.--
● Veicoli a
motore e altri fattori della sostanza Fr. 2'000.--
● Sostanza
imponibile all'estero Fr. 120'000.--
Fr. 127'852.--
Deduzione prevista ai
sensi di legge (vedi indicazione) Fr. 24'000.--
Sostanza
secondaria computabile Fr. 103'852.--
Considerato il
fabbisogno stabilito dal
Dipartimento della
sanità e della socialità per
la vostra unità di
riferimento (mensile) Fr. 2'360.--
+ spese computabili
(interessi passivi + spese di
gestione + premio cassa
malati al lordo) Fr. 1'486.--
Fr.
3'846.--
./. sostanza computabile
Fr. 103'852.-- : 12 Fr. 8'654.--
./. partecipazione al
premio dell'assicurazione contro le
malattie
(riconosciuto direttamente all'assicuratore) Fr. 610.--
./. assegno familiare
integrativo Fr. 688.--
si ha un superamento
del limite Fr. 6'106.--
Tenuto conto di quanto
precede nessuna prestazione assistenziale può pertanto essere riconosciuta.
In questo calcolo non sono stati conteggiati
eventuali redditi da attività indipendente o dipendente.
Data la particolarità e la complessità del
calcolo, che può essere oggettivamente di difficile comprensione, le comunico
di essere a sua disposizione qualora ritenesse opportuno un incontro.
Nel caso in cui non intendesse presentare
osservazioni alla presente comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento, sarà
emanata una decisione formale." (Doc. 35)
Il 6
novembre 2006 RI 1 con uno scritto al TCA, ha contestato il comportamento
Considerandi
dell'USSI "per mancato aiuto finanziario".
Egli ha
chiesto che l'USSI venga invitato "a versare gli arretrati dovuti, una
prestazione urgente" o a dibattere sul suo caso (cfr. consid. 1.1).
Il 28
novembre 2006 il Capoufficio dell'USSI ha ammesso che, malgrado il chiaro
tenore del suo scritto del 20 aprile 2006, una decisione formale non è ancora stata
emessa (cfr. consid. 1.2).
In simili
condizioni, visto il lungo tempo trascorso (7 mesi), questo Tribunale deve
concludere che l'USSI ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid. 2.5).
L'amministrazione
è dunque invitata ad emanare senza indugio una decisione formale a proposito
delle prestazioni assistenziali chieste da RI 1. Tale decisione dovrà riferirsi
a tutto il periodo per il quale RI 1 ha chiesto le prestazioni assistenziali.
2.8
Il diritto
fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall’art. 12 Cost.
fed., il quale prevede che:
"
chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere
a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un’esistenza dignitosa."
A tale
proposito in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B.,1P.294/2004,
pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de
securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:
" (…)
4.
- L’art.
12.
Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.
Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun,
elle porte seulement sur les moyens indispensables à la survie dans une
situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les
soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS,
le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires
le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi
sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et
personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales
fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute
évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst.
L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum
cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives
d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst.
est donc, lui aussi, mal fondé."
In
una sentenza del 3 gennaio 2006 nella causa X.,2P.310/2005, con la quale ha
respinto, nella misura in cui è ammissibile, un ricorso di diritto pubblico
contro la sentenza del TCA pubblicata in RTiD I-2006 pag. 36 seg., il Tribunale
federale ha in particolare sottolineato che:
" Il
ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 Cost., che disciplina il diritto
fondamentale all'aiuto minimo in situazioni di bisogno. Sennonché nel caso
concreto oggetto di giudizio non è l'erogazione di mezzi indispensabili per
poter sopravvivere, ma prestazioni assistenziali ordinarie riconosciute in
virtù del diritto cantonale (e il cui ammontare, sia rilevato di transenna, è
di solito più elevato rispetto a quello dell'aiuto minimo). Va poi osservato
che il ricorrente non pretende né dimostra, perlomeno non conformemente a
quanto richiesto dall'art. 90 OG, che l'importo da lui percepito mensilmente
sia insufficiente per poter condurre una vita dignitosa. Su questo punto il
gravame sfugge pertanto ad un esame di merito. Ad ogni modo, non è dato da
vedere in che le considerazioni sviluppate al riguardo dalla Corte cantonale
potrebbero essere ritenute prive di pertinenza e, di conseguenza, inficiate
d'arbitrio."
In un'altra sentenza del
18.
marzo 2005 nella causa X.,2P.318/2004, pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha
precisato che:
" (...)
3.1
Nach Art. 12 BV hat,
wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf
Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein
unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen;
verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein
unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE
130.
I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4.
März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne
einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung,
Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71
E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen
Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998
S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71
E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3.
Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in
der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf
Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S.
75.
mit Hinweisen).
Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht
dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.).
Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7
BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für
schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar
unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie
der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S.
374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz,
Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht
auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S.
29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier,
a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)." (STF del 18 marzo 2005
nella causa X.,2P.318/2004, consid. 3.1.)
Al riguardo cfr. anche la
sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2006 nella causa X.,2P.67/2006,
consid. 3.
Il TFA,
dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:
" (…)
4.2.3
Le
recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel
quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes,
cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales
d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses
besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la
part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et
689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par
le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité
sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un
droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin,
quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la
police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose
un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays,
condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N.
23.
pag. 71)
In merito
alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione
dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio
2005.
nella causa X.,2A.692/2004.
Anche
l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale
- a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai
mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità
umana e alle cure mediche essenziali.
Dal canto
suo l'art. 23 Las stabilisce che le prestazioni assistenziali strettamente
indispensabili non possono essere rifiutate anche se l'interessato è colpevole
del suo stato.
L'USSI è
invitato ad esaminare la richiesta dell'assicurato anche con riferimento alle
norme appena citate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di un diniego di giustizia, il
ricorso é accolto.
§ All’USSI
è fatto ordine di emanare - senza indugio - una decisione a proposito delle
prestazioni assistenziali chieste da RI 1.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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