42.2006.2
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7 giugno 2006Italiano31 min
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Numero d'incarto:
42.2006.2
Data decisione, Autorità:
07.06.2006, TCA
Titolo:
Calcolo della prestazione assistenziale. Corretto computare a titolo ipotetico un reddito pari alle indennità di disoccupazione a cui il richiedente ha rinunciato per seguire un Master.Egli avrebbe dovuto ampliare le sue conoscenze con uno dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro della LADI.
INDENNITÀ
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
SUSSIDIARIETÀ
art. 12 COST
art. 59segg. LADI
art. 60 cpv. 3 LADI
art. 1 LAS
art. 2 LAS
art. 18 LAS
art. 19 LAS
art. 20 LAS
art. 23 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2006.2
DC/sc
Lugano
7 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
gennaio 2006 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 26 gennaio 2006, l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisone del 7
dicembre 2005 con la quale ha rifiutato di aumentare le prestazioni
assistenziali ordinarie di fr. 489.-- mensili attribuite a RI 1 (cfr. Doc. A5 e
A13).
La
richiesta è stata inoltrata in quanto il richiedente non beneficia più di
indennità di disoccupazione (cfr. Doc. A12: Conferma d'annullamento quale
persona in cerca d'impiego), avendo deciso di completare la sua formazione
iscrivendosi, dal mese di ottobre, ad un Master presso l'Università __________.
Nella
decisione su reclamo l'USSI ha in particolare sottolineato quanto segue:
"
(...)
Lo scrivente ufficio non ritiene che nella
fattispecie debba, sulla base della sua specifica richiesta, sostituirsi,
finanziariamente, al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione,
indennità - si ribadisce - sospesa unicamente per il fatto che la frequenza
universitaria, scelta puramente personale, determina nei suoi confronti la
conferma d'annullamento quale persona in cerca d'impiego.
Di conseguenza per quanto qui indicato lo scrivente
ufficio non può precedere all'adeguamento del calcolo assistenziale."
(Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli ha
innanzitutto rinviato esplicitamente alle seguenti considerazioni contenute nel
suo reclamo:
"
(...)
Con il rifiuto sopraccitato ci viene negato il
diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - che abbiamo provveduto a
dimostrarvelo - l'art. 12 della Costituzione Federale della Confederazione
Svizzera e l'art. i della Legge sull'assistenza sociale della Repubblica e
Cantone Ticino, e chiedo ancora una volta che le stesse ci vengano concesse al
più presto possibile - art. 23 della Legge sull'assistenza sociale della
Repubblica e Cantone Ticino (allego alla presente i richiami per l'affitto non
pagato con cui il nostro locatore ci da l'ultimo termine prima di rescindere
il contratto di locazione!).
Sono un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera, di
professione giurista, è da anni che cerco di integrarmi socialmente e
professionalmente, ho conseguito diversi certificati nelle lingue italiano,
tedesco e inglese; in contabilità e informatica; ho lavorato presso diversi
datori di lavoro e nonostante i miei sforzi non sono riuscito a trovare un
impiego duraturo e stabile, sia per motivi di salute (allegato troverete i
certificati) sia per la congiuntura economica in generale.
Alcuni mesi fa da parte della Conferenza dei
Rettori delle Università Svizzere ho ottenuto la raccomandazione di
equivalenza del mio titolo universitario paragonandolo ad un Bachelor in
giurisprudenza rilasciata da un'università svizzera (durata regolare degli
studi: 4 anni) - purtroppo né questo fatto mi è stato d'aiuto perché per poter
esercitare questa professione è necessario avere la cittadinanza svizzera.
Per quanto concerne la mia iscrizione al Master __________
presso l'Università __________ a __________ (per poter pagare la quota del
semestre CHF 4'000,.-- mi sono dovuto indebitare da un mio amico), il 31 ottobre
u.s. vi avevo mandato la copia per conoscenza della mia richiesta per un
prestito di studio (la quale in seguito è stata rifiutata - non come dite voi
per carenza di requisiti - ho già inoltrato il reclamo entro i termini
previsti - quindi è ancora una domanda pendente - allego la copia del reclamo -
peraltro speditovi via e-mail), vi posso dire che la tale scelta non era
soltanto una scelta personale.
Questo master la cui durata è di un anno forma
una nuova elite di professionisti abilitandoli di agire con la flessibilità e
capacità presso le organizzazioni, istituzioni bancarie e finanziarie, compagnie
globali, aziende di consulenza, camere di commercio, agenzie d'amministrazione
pubblica, sia a livello nazionale sia a livello internazionale - quindi potrò
aumentare sensibilmente le mie possibilità di collocamento.
Da quanto descritto sopra io sto soltanto
cercando di favorire il mio inserimento sociale e professionale onde evitare di
restare passivo per troppo tempo diventando così una persona non recuperabile
produttivamente - con costi non indifferenti per la società - e le misure ci
sono come previsto dall'art. 20 della Legge sull'assistenza sociale della
Repubblica e Cantone Ticino - le prestazioni speciali destinate a coprire dei
bisogni particolari, quali ad
esempio: a) spese di formazione. (...)" (Doc. A3)
RI 1 ha
poi rilevato:
"
(...)
Aggiungo in particolare che è vero che io ho
ottenuto la laurea in giurisprudenza in __________ e che mi è stata
riconosciuta l'equivalenza. Tuttavia non si tratta di una parificazione
completa non avendo io compiuto degli studi in Svizzera simili a quelli
compiuti da cittadini svizzeri in Svizzera (il diritto essendo naturalmente
diverso e per me stranieri).
E' vero che la disoccupazione non mi paga più
nulla perché sono iscritto come studente al Master __________ presso l'__________
di cui produco il prospetto.
Non ho ricorso contro il rifiuto della
disoccupazione perché solo che la legge è stata rispettata essendo io non
collocabile in quanto studente.
Consegno pure le ultime decisioni di prestazioni
assistenziali datate 07.02.06 e 20.12.05, dell'assegno familiare integrativo
del 09.02.06 e il richiamo dell'affitto rimasto impagato per dicembre 2005.
Circa il mio stato di salute produco il
certificato medico 13.01.06 dell'ospedale italiano e quello del 2.8.05 del
dott. __________ per la disoccupazione.
In poche parole l'unico modo per uscire dal mio
stato di indigenza finanziaria e perfezionarmi con il corso presso l'__________
sopra indicato: l'investimento per un maggiore aiuto finanziario a carico della
LAPS mi permetterà di ricollocarmi meglio nel mondo del lavoro.
Chiedo pertanto che la decisione su reclamo sia
annullata e che mi venga assegnata una prestazione più alta che mi permetta di
vivere dignitosamente con la mia famiglia.
Allego pura la decisione 6 febbraio 2006 con la
quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi di Bellinzona mi concede un
prestito di studio. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 6 marzo 2006 l'USSI ha innanzitutto così illustrato le circostanze
che hanno portato RI 1 a nuovamente maturare il diritto ad ottenere indennità
di disoccupazione dal 1° maggio 2005:
"
(...)
Il signor RI 1 ha beneficiato di prestazioni
assistenziali dalla sua attribuzione al Cantone in qualità di richiedente
l'asilo sino al settembre 1991; altre prestazioni sono poi state concesse
dall'ottobre 1995 al giugno 2001 allorquando era domiciliato prima a __________
e successivamente a __________. Quest'ultime sono state parzialmente ricuperate
grazie al riconoscimento dell'assegno di famiglia previsto dalla relativa legge
dell'11 giugno 1996 in vigore dal 1° luglio 1997.
Nel mese di maggio 2004 ha presentato una domanda
di prestazione assistenziale avendo esaurito il diritto massimo attribuito
dall'istituto delle assicurazioni sociali nell'ambito dell'assegno di prima
infanzia (la figlia minore __________ ha compiuto i 3 anni il 17 maggio 2004)
concesso integrativamente al salario conseguito quale ricezionista d'albergo.
Questa attività è cessata il 31 agosto 2004; in
conseguenza al fatto che non aveva diritto, a quel momento, all'indennità di
disoccupazione non, adempiendo le condizioni di legge (mancanza del numero dei
giorni lavorativi si è proceduto all'adeguamento della prestazione
assistenziale (nel frattempo è stato riconosciuto l'assegno integrativo per i
due figli __________ e __________ nati 26 agosto 1997 rispettivamente il 17
maggio 2001).
Considerata la necessità ricorrente di una
prestazione, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno azionare nei suoi
confronti un programma di inserimento professionale presso l'__________ di __________
con la competenza di aiutare il personale nei lavori di segretariato di
formazione (misura attiva prevista dal Capitolo IIA della Legge sull'assistenza
sociale).
E' stata riconosciuta una fase occupazionale di 6
(sei) mesi - corrispondente al periodo mancante per adempiere le condizioni per
poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione - , purtroppo, pur con la
collaborazione del consulente del personale di riferimento dell'Ufficio regionale
di collocamento, gli sforzi effettuati in questi mesi non hanno portato il
soggetto ad un collocamento nel mercato ordinario del lavoro.
Di conseguenza il signor RI 1 ha dovuto far
richiesta delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2005 (il
contratto di inserimento ha avuto durata dal 1 ° novembre 2004 al 30 aprile
2005).
L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(in seguito USSI) ha di conseguenza concesso, e concede tuttora, una
prestazione finanziaria integrativa sia alla disoccupazione, maturata grazie al
periodo lavorativo di complemento a __________, sia all'assegno integrativo per
Fatti
i due figli minorenni come risulta dalle tabelle di calcolo. (...)" (Doc.
III, pag. 2)
L'amministrazione
ha poi sottolineato:
"
(...)
Possiamo in questa sede aggiungere che l'USSI,
data la particolarità dell'istanza, soggetto con più di 40 anni d'età e di
conseguenza escluso dalla possibilità di poter ottenere la borsa di studio (si
aggiunge qui che il Consiglio di Stato ha deciso di introdurre un limite di età
oltre il quale di principio non viene più concesso l'assegno), ha sottoposto
tre interrogativi ad alcuni Cantoni romandi per disporre di un loro parere
qualora fossero confrontati con una simile richiesta.
Questi gli interrogativi (nostra traduzione
del testo):
una persona al beneficio dell'indennità di
disoccupazione e della prestazione d'assistenza che si iscrive volontariamente
ad un Master a complemento della formazione, e che in conseguenza a ciò si vede
privata dell'indennità di disoccupazione perché considerata persona non più
"collocabile", come viene gestita nell'ambito assistenziale?
1. si continua a versare la stessa prestazione
come in precedenza?,
2. l'aiuto
sociale è adeguato subentrando a coprire quanto non più versato dalla
disoccupazione?,
3. si cessa completamente l'intervento
assistenziale?
Queste le loro risposte:
Canton __________ (nostra traduzione del
testo)
La persona rinuncia ad una prestazione al fine
di seguire degli studi. Il principio di sussidiarietà vuole che si tenga conto
della prestazione che l'avente diritto ha
rinunciato volontariamente. Di conseguenza deve essere conteggiata in
diminuzione del fabbisogno.
Nel Cantone poi le condizioni per intervenire
nell'ambito di una formazione non sono soddisfatte in quanto cumulativamente
deve trattarsi di prima formazione, di aiuto a complemento delle borse di
studio e dello sforzo personale per diminuire l'ammontare della prestazione.
Canton __________ nostra traduzione del
testo)
La persona ha già beneficiato di una prima
formazione e quindi si trova nelle condizioni di poter lavorare. Di conseguenza
ciò significa che, nell'ambito assistenziale, è escluso un aiuto per
l'ottenimento del Master. Un funzionario dirigente sarebbe dell'idea di
sopprimere la prestazione assistenziale di complemento attribuita.
Canton __________ (nostra traduzione del
testo)
Una tale domanda determinerebbe un rifiuto già
nell'entrata in materia poiché la persona può sostentarsi senza una formazione
a livello di Master.
L'USSI non ritiene che nella fattispecie si debba
intervenire con una prestazione in sostituzione del mancato riconoscimento
dell'indennità di disoccupazione; a nostro giudizio i costi causati da
preferenze personali, per assecondare una seconda formazione o una riqualifica
professionale, non devono essere sopportati dall'USSI, Ufficio che ha la
responsabilità d'aiuto per garantire il fabbisogno limite.
Questa presa di posizione non è, a nostro
giudizio, in contrasto con quanto indicato nel Messaggio 5250 dell'8 maggio
2002 accompagnante la modifica della Legge sull'assistenza (pag. 5 art. 20:
Prestazioni speciali) laddove è indicato che le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni del tutto
particolare, non considerati per la definizione del fabbisogno. Fra le più
significative erano indicate anche i costi di formazione quando non ci sono gli
estremi per accedere a borse di studio.
L'Ufficio scrivente è dell'avviso che nella
fattispecie i titoli di studio del signor RI 1 dovrebbero più che bastare per
un suo inserimento nel mercato ordinario del lavoro la cui competenza di
accompagnamento spetta, quale persona iscritta alla disoccupazione , pur sempre
al personale dell'Ufficio regionale di collocamento di __________."
(Doc. III, pag. 3-4)
1.4. Il 14 marzo
2006 RI 1 ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(...)
Nell'atto di risposta del 6 marzo 2006 l'USSI
aggiunge, tra l'altro, che soggetto con più di 40 anni d'età e di conseguenza
escluso dalla possibilità di poter ottenere la borsa di studio - ma il
suddetto ufficio non fa nemmeno un cenno del fatto che l'ufficio delle borse
di studio e dei sussidi mi ha concesso il prestito per gli studi!
Con questo prestito potrò coprire le rimanenti
tasse semestrali e le spese vive del master che sto frequentando e, per vostra
informazione mi rimane soltanto il semestre estivo che dura fino il 29 giugno
2006, quando avrò terminato le lezioni e gli esami. In seguito mi resta uno
stage di 3 mesi e la tesi del diploma.
Ora si solleva la questione come mai un ente
statale mi aiuta e l'atro no, rimanendo esso sordo alle mie ripetute richieste
per l'assistenza indispensabile come previsto dall'art. 23 della Legge
sull'assistenza sociale - ledendo la dignità mia e della mia famiglia?
Ci sono passati ormai 4 lunghi mesi e, per poter
sopravivere, sono dovuto ricorrere ai debiti privati - ma anche quelli non ci
sono più!
Addirittura nel mese di gennaio sono stato
ricoverato ed operato in ospedale,e, in seguito curato - come dal certificato
medico nel vostro possesso - ma nemmeno questo fatto ha potuto convincere i
responsabili dell'USSI ad aiutarmi!
Allegato alla troverete una panoramica degli
esami che ho superato al 1. semestre del master presso l'USI dal quale si può
costatare che, malgrado tutti i problemi avuti, mi sono rimasti soltanto 3
esami da sostenere nella prossima sessione!
Temo, infine,che se non dovessi essere aiutato
avrò delle conseguenze serie per quanto concerne il mio stato di salute, verificabile
dai certificati medici in precedenza consegnativi.
Ripeto, ancora una volta, di aver dimostrato la
mia buona fede e, in attesa di una vostra sollecita decisione, che mi auguro
sia favorevole, porgo i miei cordiali saluti." (Doc. V)
Al
riguardo l'USSI il 22 marzo 2006 ha rilevato:
"
(...)
Il 4 novembre 2005 il ricorrente presenta una
domanda di borsa di studio per l'anno scolastico 2005/2006 per il Master __________
all'__________ di __________.
L'UBSS decide, con decisione inviata il 17
novembre 2005, che l'assegno è negato visto che la formazione inizia dopo il
40.mo anno d'età.
Infatti, nel Regolamento delle borse di studio
dell'8 marzo 1995 è stato introdotto dal 1° settembre 2004 l'art. 1 b che
stabilisce una limitazione di età per poter aver diritto agli assegni (si fa
correttamente notare che è pendente presso il Tribunale federale un ricorso di
diritto pubblico contro questa limitazione che, a dipendenza dell'esito,
potrebbe determinare la possibile di revisione di tale decisione).
Considerandi
II 1° dicembre 2005 il signor RI 1 contesta tale
decisione e chiede di essere sentito. Il colloquio avviene il 30 gennaio 2006:
vengono spiegate dal funzionario dirigente dell'UBSS le motivazioni alla base
della decisione negativa.
Sentite le argomentazioni I'UBSS riconosce un
prestito di studio di Fr. 14'000.- per consentirgli di pagare le seguenti
spese:
Fr. 4'000.- per tassa semestre invernale
2005/2006,
Fr. 4'000.- per tassa semestre estivo 2006;
inoltre per sostenere le spese per la frequenza
del semestre all'__________ di __________: Fr. 2'000.- per le spese di
viaggio, Fr. 2'000.- per vitto e Fr. 2'000.- per libri, materiali ecc..
L'UBSS notifica questa decisione il 6 febbraio
2006.
versando una prima rata di Fr. 7'000.-- il 6 marzo 2006 e garantendo la
seconda rata di Fr. 7'000.- quando il signor __________ documenterà l'effettiva
iscrizione al semestre estivo.
La posizione dello scrivente ufficio, è
indipendente dall'esito della domanda di prestito richiesto ed ottenuto
dall'UBSS.
Ribadiamo che, nella fattispecie, a nostro
giudizio, non sussistano gli estremi affinché l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento debba compensare, con una prestazione assistenziale
maggiorata, un mancato introito garantito dall'indennità di disoccupazione
indennità non più concessa dalla Cassa di disoccupazione __________ a seguito
della conferma d'annullamento decretata dall'Ufficio regionale di collocamento
il 31 ottobre 2005 per la frequenza del Master da parte del sig. RI 1."
(doc. VII)
1.5
Il 12 aprile
2006.
RI 1 ha rivendicato il versamento delle prestazioni assistenziali in
quanto inabile al lavoro (cfr. Doc. IX).
Il 18
aprile 2006 l'USSI al riguardo ha precisato:
"
(...)
Il calcolo assistenziale considera, quale reddito
computabile, l'indennità di perdita di guadagno dall'assicurazione contro la
disoccupazione (Fr. 95.85 x 21.7 giorni il mese).
Da informazioni telefoniche forniteci oggi dalla
Cassa disoccupazione __________ di __________ il avrebbe diritto a percepire
la disoccupazione per 1 mese di inabilità lavorativa; dopo di che se non fosse
abile almeno nella misura del 50% cessa il diritto all'indennità che potrebbe
essere sostituita qualora avesse stipulato un'assicurazione individuale
(assicurazione non obbligatoria).
Se non fosse il caso l'intervento assistenziale
decorrerebbe solo da tale data." (Doc. XI)
Il 20 aprile 2006 RI 1 ha
in particolare precisato di non avere stipulato "nessuna assicurazione
individuale per malattia" (Doc. XIII).
1.6
Il 22 maggio 2006 il
Presidente del TCA ha sentito quale teste __________, consulente del personale
presso l'URC di __________.
In quell'occasione ha pure
avuto luogo la discussione di causa (cfr. Doc. XVII).
in
diritto
2.1
L'art. 1
della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che lo
stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste al altre leggi
cantonale".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.2
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e al coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19.
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al
riguardo cfr. pure il consid. 2.3.).
Il
Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1.
Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS
ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle
opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le
altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino,
come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono
problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro
non richiesto dall’art. 19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la
soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
960.
--
100.
--
1060.
--
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246; BU
6/2005 dell’11 febbraio 2005 pag. 62-63)
Il DSS il
20.
gennaio 2006, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha
stabilito che per l’anno 2006 gli importi della soglia di intervento
corrispondono a quelli decisi per il 2005 (cfr. BU 4/2006 del 24 gennaio 2006
pag. 33-34).
L'art. 20
Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono destinate a coprire
dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie
dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento
professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli
minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni
speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate
alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del
beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il
bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già
attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia
d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).
2.3
Nella
presente fattispecie RI 1 è rimasto iscritto in disoccupazione dal 4 maggio
2005.
al 2 novembre 2005 (cfr. Doc. XVII2 e A12).
Al
momento in cui ha interrotto volontariamente il controllo della disoccupazione
egli aveva ancora diritto a 269 indennità di disoccupazione, avendo beneficiato
soltanto di 131 delle 400 indennità, al massimo, che gli spettavano (cfr. Doc.
C2).
In simili
condizioni, richiamato il principio della sussidiarietà alla base della Legge
sull'assistenza sociale (cfr. consid. 2.1), secondo questo Tribunale giustamente
l'amministrazione ha deciso di considerare quale reddito computabile USSI, in
pratica quale reddito ipotetico (cfr. su questo concetto, in un altro contesto,
sempre nell'ambito dell'assistenza sociale: la STF del 18 ottobre 2005 nella
causa X, 29.156/2005) le indennità di disoccupazione alla quale il richiedente
ha rinunciato per seguire il Master e di conseguenza di non aumentare le
prestazioni assistenziali versate alla famiglia RI 1.
Il
legittimo desiderio di RI 1 (che ha conseguito nel 1989 in __________ "il
titolo universitario di __________ ", che "può essere paragonato ad
un bachelor in giurisprudenza rilasciata da un'università Svizzera (durata
regolare degli studi: 4 anni)", cfr. Doc. A16b, Raccomandazione di
equivalenza del 3 maggio 2005) di ampliare le proprie conoscenze al fine di
potere trovare un lavoro stabilire, doveva essere realizzato, con l'aiuto del consulente
del personale, utilizzando qualcuno dei numerosi provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro previsti nel Capitolo 6 della LADI, introdotti dal
legislatore nel 1982, molto potenziati in occasione della seconda revisione
della LADI del 1995 e ancora riordinati in occasione della terza revisione
della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003 (su questi temi
cfr., D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation
en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea e Francoforte e Meno 1992, A Leu "Die arbeitsmarktlichen Massnahmen".
Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band 15. Ed Schultess, Zurigo
2006; DTF 131 V 288; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04; STCA
del 1° febbraio 2005 nella causa M., 38.2005.53).
Egli avrebbe ad esempio
potuto presentare una richiesta di corso individuale a riqualificazione, di
perfezionamento di reintegrazione utilizzando il formulario consegnatogli dal
Consulente del personale (cfr. Doc. XVII, pag. 2: "Io non
ho assegnato nessun corso. Ho solamente consegnato un formulario per un corso
individuale, che compilato dalla __________ e dall'assicurato, sarebbe stato da
me inviato all'Ufficio misure attive (UMA) per un preavviso").
Per quel
che concerne specificatamente la questione del Master in "__________"
che RI 1 sta seguendo, nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 è emerso
quanto segue:
"
(...)
Il sig. RI 1 puntualizza innanzitutto di avere
consegnato al consulente del personale il formulario di equivalenza per gli
studi quale impiegato di commercio, per cui non deve essere considerato un
generico ma un impiegato di commercio. Al proposito il ricorrente sottolinea
che si tratta di una maturità commerciale, e che l'equivalenza gli era stata
data dall'allora UFIAML (oggi SECO). Chiede al teste se si ricorda questo
aspetto.
Il teste risponde: non ricordo se l'assicurato
già in quell'occasione mi aveva consegnato il formulario di equivalenza.
L'assicurato precisa di avere detto subito al
sig. __________ che la raccomandazione stabiliva che il suo titolo equivaleva
ad un "bachelor" quadriennale e che se fosse stato svizzero avrebbe
potuto iscriversi per la pratica di avvocato.
Egli ha immediatamente detto al consulente del
personale che se non avesse trovato nulla avrebbe seguito il
"master".
Il consulente del personale ammette quanto appena
affermato dal ricorrente, sottolinea tuttavia di avergli anche detto che non si
tratta di "un ufficio corsi" e che pertanto doveva ritornare il
formulario che gli era stato consegnato.
Il presidente del TCA chiede al ricorrente se ha
ricevuto sì o no il formulario. La risposta è positiva. Precisa di averlo
portato presso la segreteria dell'Università. La segretaria ha risposto che non
si tratta di una scuola che organizza dei corsi, per cui non riempiva il formulario
e che se il sig. __________ aveva bisogno di informazione poteva telefonare.
L'assicurato dichiara di avere riferito al suo
consulente del personale il contenuto del colloquio.
Il teste risponde che effettivamente il sig. RI 1
si è espresso in questo modo e afferma di avere detto che se la segretaria
dell'Università aveva bisogno di informazione doveva prendere contatto con lui.
(...)" (Doc. XVII, pag. 3-4)
Certo da
quanto appena esposto emerge che, in quell'occasione, il consulente del
personale avrebbe verosimilmente dovuto assumere un atteggiamento più attivo e
prendere direttamente contatto con la segreteria dell'USSI per cercare di
risolvere il problema.
Resta il
fatto che l'assicurato non ha mai trasmesso una domanda motivata all'URC, secondo
quanto disposto dall'art. 60 cpv. 3 LADI.
Comunque non
è per nulla scontato che, anche se la domanda fosse stata inoltrata, essa
sarebbe stata accolta. In particolare si sarebbe posta la questione di sapere
se siamo in presenza di una formazione di base o di una riqualificazione o di
un perfezionamento. Queste problematiche esulano comunque dalla presente
vertenza e avrebbero semmai interessato l'assicurazione contro la
disoccupazione.
Decisivo,
nell'ottica dell'assistenza sociale, è che l'assicurato avrebbe potuto
beneficiare di numerose misure di perfezionamento e di riconversione, a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali misure sono ben più ampie di
quella sin dall'inizio scelta e individuata da RI 1 nel Master che sta
svolgendo (cfr. consid. 1.2. "In poche parole
l'unico modo per uscire dal mio stato di indigenza finanziaria e perfezionarmi
con il corso presso l'__________ sopra indicato")
Lo stesso
ricorrente al riguardo ha sottolineato:
"
(...)
Il sig. RI 1 sottolinea di avere voluto con
questa formazione cercare una soluzione definitiva per uscire dal circolo PIP –
Disoccupazione – Assistenza. Rileva di avere sempre trovato delle barriere
insormontabili, come dimostrato anche all'udienza di questa mattina. I sig.ri
dell'URC sono stati disposti ad offrirmi anche un apprendistato di 3 anni. Mi
chiedo perché un apprendistato sì e il mio corso di un anno no. Sottolinea che
il PIP l'ha trovato lui, che ne aveva già svolto uno in passato presso __________
e che anche il lavoro di ricezionista l'ha trovato lui. (...)" (Doc. XVII,
pag. 5)
Con
questo RI 1 ha così implicitamente riconosciuto che il consulente del personale
gli ha anche proposto di beneficiare di assegni di formazione ai sensi
dell'art. 66a LADI (al riguardo vedi tuttavia l'art. 66 cpv. 3 LADI).
Il TCA
constata inoltre che RI 1 ha una buona conoscenza delle lingue italiano,
tedesco e inglese, che egli dispone di un diploma quale impiegato di commercio
e che si è iscritto per il collocamento cercando un lavoro quale impiegato di
commercio, aiuto-contabile, ricezionista d'albergo (cfr. Doc. XVII2).
In simili
condizioni se si considera che secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI, "al fine di
ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza
indugio qualsiasi lavoro", il ricorrente indipendentemente dalla messa in
atto di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, era tenuto ad
intensificare egli sforzi per trovare un'occupazione (cfr. Doc. XVII3 - XVII4).
In ogni
caso egli avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (indennità giornaliere e
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) prima di chiedere ancora
prestazioni assistenziali (cfr. al riguardo le significative affermazioni del
sig. __________ nel corso dell'udienza "Il sig. __________ esprime il
dispiacere che 15 anni dopo l'entrata nel nostro paese del sig. RI 1 come
richiedente l'asilo prima e come rifugiato poi, siamo ancora qui a parlare di
prestazioni assistenziali, segno che diversi servizi del Cantone non hanno
contribuito a risolvere la situazione").
L'art. 20
Las prevede che "le prestazioni speciali sono destinate a coprire bisogni
particolari quale ad esempio, spese di formazione".
Al
riguardo nel Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della
Legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si è così espresso:
"
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle
ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la
definizione del fabbisogno in termini di lacuna di redito rispetto alla soglia
di un intervento. Sono evidenziate, fra le spese più significative mirate a
soddisfare questi bisogni, le seguenti: i costi di formazione, quando non ci
sono gli estremi per accedere a borse di studio; i costi della salute, quando
non sussistono coperture assicurative; le spese per l'adozione di misure a
favore dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale, obiettivi
prioritari nell'ambito del sostegno sociale (art. 1 cpv. 2 Las); le spese di
collocamento diurno di figli minorenni, e di collocamento in istituto di
minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell'ambito
della solidarietà privata; le spese di sepoltura (riservato l'art. 54 Las). Le
prestazioni speciali possono anche essere destinate transitoriamente a spese
vincolate (art. 8 Laps e art. 20 cpv. 2 Las) o a spese per l'alloggio (art. 9
Laps e art. 20 cpv. 2 Las). Proprio per il loro carattere puntuale e per il
fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni
speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d'intervento." (pag. 4)
Secondo
il TCA questa disposizione della Las deve essere intesa nel senso che tali
prestazioni possono essere versate, in applicazione del principio di
sussidiarietà, solo quando altre legislazioni (in particolare le assicurazioni
sociali federali non possono intervenire per sostenere delle misure formative
(ad esempio perchè l'assicurato ha esaurito il diritto alle prestazioni).
La
soluzione adottata dall'USSI (computo quale reddito ipotetico delle indennità
di disoccupazione per il calcolo della prestazioni assistenziale) si giustifica
tanto più se si considera che nel caso concreto RI 1 ha potuto nuovamente
beneficiare delle prestazioni della LADI in quanto è stato messo in atto un
programma di inserimento professionale (PIP), proprio sulla base delle
normative sull'assistenza sociale (cfr. art. 31 a seg. Las).
2.4
Infine per
quel che riguarda la richiesta del ricorrente di ottenere le prestazioni
assistenziali da lui richieste sulla base degli art. 12 Cost. fed. e 23 Las (cpv.
1: "Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili, non possono
essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo
stato" e cpv. 2: "L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle
speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, non può però essere ridotto,
tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell'azione sociale") va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un
carattere sussidiario. Di conseguenza colui che, oggettivamente, è in misura di
procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato
- i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti
legali per beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3;
STF del 17 ottobre 2005 nella causa X.,2P.156/2005; STF dell'11 settembre 2001
nella causa A.,2P.115/2001).
Ora, nel
caso presente, è sufficiente che il ricorrente si riannunci presso gli organi
dell'assicurazione contro la disoccupazione per ottenere un'indennizzazione mensile
netta di circa fr. 2'200.-- (cfr. Doc. C2).
In
conclusione la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
2.5
A titolo
abbondanziale va ricordato che nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 l'USSI
ha dichiarato la propria disponibilità ad aumentare la prestazione
assistenziale versata ad RI 1, a seguito dell'inabilità lavorativa del
ricorrente. RI 1 si è pure impegnato a fare pervenire un certificato medico
completo con particolare riferimento alla possibilità di uscire di casa malgrado
il danno alla salute (cfr. Doc. XVII pag. 5 e consid. 1.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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