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Decisione

42.2006.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 giugno 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i due figli minorenni come risulta dalle tabelle di calcolo. (...)" (Doc.

III, pag. 2)

L'amministrazione

ha poi sottolineato:

"

(...)

Possiamo in questa sede aggiungere che l'USSI,

data la particolarità dell'istanza, soggetto con più di 40 anni d'età e di

conseguenza escluso dalla possibilità di poter ottenere la borsa di studio (si

aggiunge qui che il Consiglio di Stato ha deciso di introdurre un limite di età

oltre il quale di principio non viene più concesso l'assegno), ha sottoposto

tre interrogativi ad alcuni Cantoni romandi per disporre di un loro parere

qualora fossero confrontati con una simile richiesta.

Questi gli interrogativi (nostra traduzione

del testo):

una persona al beneficio dell'indennità di

disoccupazione e della prestazione d'assistenza che si iscrive volontariamente

ad un Master a complemento della formazione, e che in conseguenza a ciò si vede

privata dell'indennità di disoccupazione perché considerata persona non più

"collocabile", come viene gestita nell'ambito assistenziale?

1. si continua a versare la stessa prestazione

come in precedenza?,

2. l'aiuto

sociale è adeguato subentrando a coprire quanto non più versato dalla

disoccupazione?,

3. si cessa completamente l'intervento

assistenziale?

Queste le loro risposte:

Canton __________ (nostra traduzione del

testo)

La persona rinuncia ad una prestazione al fine

di seguire degli studi. Il principio di sussidiarietà vuole che si tenga conto

della prestazione che l'avente diritto ha

rinunciato volontariamente. Di conseguenza deve essere conteggiata in

diminuzione del fabbisogno.

Nel Cantone poi le condizioni per intervenire

nell'ambito di una formazione non sono soddisfatte in quanto cumulativamente

deve trattarsi di prima formazione, di aiuto a complemento delle borse di

studio e dello sforzo personale per diminuire l'ammontare della prestazione.

Canton __________ nostra traduzione del

testo)

La persona ha già beneficiato di una prima

formazione e quindi si trova nelle condizioni di poter lavorare. Di conseguenza

ciò significa che, nell'ambito assistenziale, è escluso un aiuto per

l'ottenimento del Master. Un funzionario dirigente sarebbe dell'idea di

sopprimere la prestazione assistenziale di complemento attribuita.

Canton __________ (nostra traduzione del

testo)

Una tale domanda determinerebbe un rifiuto già

nell'entrata in materia poiché la persona può sostentarsi senza una formazione

a livello di Master.

L'USSI non ritiene che nella fattispecie si debba

intervenire con una prestazione in sostituzione del mancato riconoscimento

dell'indennità di disoccupazione; a nostro giudizio i costi causati da

preferenze personali, per assecondare una seconda formazione o una riqualifica

professionale, non devono essere sopportati dall'USSI, Ufficio che ha la

responsabilità d'aiuto per garantire il fabbisogno limite.

Questa presa di posizione non è, a nostro

giudizio, in contrasto con quanto indicato nel Messaggio 5250 dell'8 maggio

2002 accompagnante la modifica della Legge sull'assistenza (pag. 5 art. 20:

Prestazioni speciali) laddove è indicato che le prestazioni speciali si

distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni del tutto

particolare, non considerati per la definizione del fabbisogno. Fra le più

significative erano indicate anche i costi di formazione quando non ci sono gli

estremi per accedere a borse di studio.

L'Ufficio scrivente è dell'avviso che nella

fattispecie i titoli di studio del signor RI 1 dovrebbero più che bastare per

un suo inserimento nel mercato ordinario del lavoro la cui competenza di

accompagnamento spetta, quale persona iscritta alla disoccupazione , pur sempre

al personale dell'Ufficio regionale di collocamento di __________."

(Doc. III, pag. 3-4)

1.4. Il 14 marzo

2006 RI 1 ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(...)

Nell'atto di risposta del 6 marzo 2006 l'USSI

aggiunge, tra l'al­tro, che soggetto con più di 40 anni d'età e di conseguenza

esclu­so dalla possibilità di poter ottenere la borsa di studio - ma il

suddetto ufficio non fa nemmeno un cenno del fatto che l'ufficio­ delle borse

di studio e dei sussidi mi ha concesso il prestito per gli studi!

Con questo prestito potrò coprire le rimanenti

tasse semestrali e le spese vive del master che sto frequentando e, per vostra

informazione mi rimane soltanto il semestre estivo che dura fino il 29 giugno

2006, quando avrò terminato le lezioni e gli esami. In se­guito mi resta uno

stage di 3 mesi e la tesi del diploma.

Ora si solleva la questione come mai un ente

statale mi aiuta e l'atro no, rimanendo esso sordo alle mie ripetute richieste

per l'assistenza indispensabile come previsto dall'art. 23 della Legge

sull'assistenza sociale - ledendo la dignità mia e della mia fami­glia?

Ci sono passati ormai 4 lunghi mesi e, per poter

sopravivere, sono dovuto ricorrere ai debiti privati - ma anche quelli non ci

sono più!

Addirittura nel mese di gennaio sono stato

ricoverato ed operato in ospedale,e, in seguito curato - come dal certificato

medico nel vo­stro possesso - ma nemmeno questo fatto ha potuto convincere i

responsabili dell'USSI ad aiutarmi!

Allegato alla troverete una panoramica degli

esami che ho superato al 1. semestre del master presso l'USI dal quale si può

costatare che, malgrado tutti i problemi avuti, mi sono rimasti soltanto 3

esami da sostenere nella prossima sessione!

Temo, infine,che se non dovessi essere aiutato

avrò delle conseguenze serie per quanto concerne il mio stato di salute, veri­ficabile

dai certificati medici in precedenza consegnativi.

Ripeto, ancora una volta, di aver dimostrato la

mia buona fede e, in attesa di una vostra sollecita decisione, che mi auguro

sia favorevole, porgo i miei cordiali saluti." (Doc. V)

Al

riguardo l'USSI il 22 marzo 2006 ha rilevato:

"

(...)

Il 4 novembre 2005 il ricorrente presenta una

domanda di borsa di studio per l'anno scolastico 2005/2006 per il Master __________

all'__________ di __________.

L'UBSS decide, con decisione inviata il 17

novembre 2005, che l'assegno è negato visto che la formazione inizia dopo il

40.mo anno d'età.

Infatti, nel Regolamento delle borse di studio

dell'8 marzo 1995 è stato introdotto dal 1° settembre 2004 l'art. 1 b che

stabilisce una limitazione di età per poter aver diritto agli assegni (si fa

correttamente notare che è pendente presso il Tribunale federale un ricorso di

diritto pubblico contro questa limitazione che, a dipendenza dell'esito,

potrebbe determinare la possibile di revisione di tale decisione).

Considerandi

II 1° dicembre 2005 il signor RI 1 contesta tale

decisione e chiede di essere sentito. Il colloquio avviene il 30 gennaio 2006:

vengono spiegate dal funzionario dirigente dell'UBSS le motivazioni alla base

della decisione negativa.

Sentite le argomentazioni I'UBSS riconosce un

prestito di studio di Fr. 14'000.- per consentirgli di pagare le seguenti

spese:

Fr. 4'000.- per tassa semestre invernale

2005/2006,

Fr. 4'000.- per tassa semestre estivo 2006;

inoltre per sostenere le spese per la frequenza

del semestre all'__________ di __________: Fr. 2'000.- ­per le spese di

viaggio, Fr. 2'000.- per vitto e Fr. 2'000.- per libri, materiali ecc..

L'UBSS notifica questa decisione il 6 febbraio

2006.

versando una prima rata di Fr. 7'000.­-- il 6 marzo 2006 e garantendo la

seconda rata di Fr. 7'000.- quando il signor __________ documenterà l'effettiva

iscrizione al semestre estivo.

La posizione dello scrivente ufficio, è

indipendente dall'esito della domanda di prestito richiesto ed ottenuto

dall'UBSS.

Ribadiamo che, nella fattispecie, a nostro

giudizio, non sussistano gli estremi affinché l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento debba compensare, con una prestazione assistenziale

maggiorata, un mancato introito garantito dall'indennità di disoccupazione

indennità non più concessa dalla Cassa di disoccupazione __________ a seguito

della conferma d'annullamento decretata dall'Ufficio regionale di collocamento

il 31 ottobre 2005 per la frequenza del Master da parte del sig. RI 1."

(doc. VII)

1.5

Il 12 aprile

2006.

RI 1 ha rivendicato il versamento delle prestazioni assistenziali in

quanto inabile al lavoro (cfr. Doc. IX).

Il 18

aprile 2006 l'USSI al riguardo ha precisato:

"

(...)

Il calcolo assistenziale considera, quale reddito

computabile, l'indennità di perdita di guadagno dall'assicurazione contro la

disoccupazione (Fr. 95.85 x 21.7 giorni il mese).

Da informazioni telefoniche forniteci oggi dalla

Cassa disoccupazione __________ di __________ il avrebbe diritto a percepire

la disoccupazione per 1 mese di inabilità lavorativa; dopo di che se non fosse

abile almeno nella misura del 50% cessa il diritto all'indennità che potrebbe

essere sostituita qualora avesse stipulato un'assicurazione individuale

(assicurazione non obbligatoria).

Se non fosse il caso l'intervento assistenziale

decorrerebbe solo da tale data." (Doc. XI)

Il 20 aprile 2006 RI 1 ha

in particolare precisato di non avere stipulato "nessuna assicurazione

individuale per malattia" (Doc. XIII).

1.6

Il 22 maggio 2006 il

Presidente del TCA ha sentito quale teste __________, consulente del personale

presso l'URC di __________.

In quell'occasione ha pure

avuto luogo la discussione di causa (cfr. Doc. XVII).

in

diritto

2.1

L'art. 1

della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che lo

stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al

cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste al altre leggi

cantonale".

Il cpv. 2

precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente

dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre

prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.2

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e al coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19.

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al

riguardo cfr. pure il consid. 2.3.).

Il

Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1.

Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS

ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il

calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle

opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le

altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino,

come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono

problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro

non richiesto dall’art. 19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la

soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

960.

--

100.

--

1060.

--

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246; BU

6/2005 dell’11 febbraio 2005 pag. 62-63)

Il DSS il

20.

gennaio 2006, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha

stabilito che per l’anno 2006 gli importi della soglia di intervento

corrispondono a quelli decisi per il 2005 (cfr. BU 4/2006 del 24 gennaio 2006

pag. 33-34).

L'art. 20

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono destinate a coprire

dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie

dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento

professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli

minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni

speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate

alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del

beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il

bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già

attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia

d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).

2.3

Nella

presente fattispecie RI 1 è rimasto iscritto in disoccupazione dal 4 maggio

2005.

al 2 novembre 2005 (cfr. Doc. XVII2 e A12).

Al

momento in cui ha interrotto volontariamente il controllo della disoccupazione

egli aveva ancora diritto a 269 indennità di disoccupazione, avendo beneficiato

soltanto di 131 delle 400 indennità, al massimo, che gli spettavano (cfr. Doc.

C2).

In simili

condizioni, richiamato il principio della sussidiarietà alla base della Legge

sull'assistenza sociale (cfr. consid. 2.1), secondo questo Tribunale giustamente

l'amministrazione ha deciso di considerare quale reddito computabile USSI, in

pratica quale reddito ipotetico (cfr. su questo concetto, in un altro contesto,

sempre nell'ambito dell'assistenza sociale: la STF del 18 ottobre 2005 nella

causa X, 29.156/2005) le indennità di disoccupazione alla quale il richiedente

ha rinunciato per seguire il Master e di conseguenza di non aumentare le

prestazioni assistenziali versate alla famiglia RI 1.

Il

legittimo desiderio di RI 1 (che ha conseguito nel 1989 in __________ "il

titolo universitario di __________ ", che "può essere paragonato ad

un bachelor in giurisprudenza rilasciata da un'università Svizzera (durata

regolare degli studi: 4 anni)", cfr. Doc. A16b, Raccomandazione di

equivalenza del 3 maggio 2005) di ampliare le proprie conoscenze al fine di

potere trovare un lavoro stabilire, doveva essere realizzato, con l'aiuto del consulente

del personale, utilizzando qualcuno dei numerosi provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro previsti nel Capitolo 6 della LADI, introdotti dal

legislatore nel 1982, molto potenziati in occasione della seconda revisione

della LADI del 1995 e ancora riordinati in occasione della terza revisione

della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003 (su questi temi

cfr., D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation

en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea e Francoforte e Meno 1992, A Leu "Die arbeitsmarktlichen Massnahmen".

Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band 15. Ed Schultess, Zurigo

2006; DTF 131 V 288; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04; STCA

del 1° febbraio 2005 nella causa M., 38.2005.53).

Egli avrebbe ad esempio

potuto presentare una richiesta di corso individuale a riqualificazione, di

perfezionamento di reintegrazione utilizzando il formulario consegnatogli dal

Consulente del personale (cfr. Doc. XVII, pag. 2: "Io non

ho assegnato nessun corso. Ho solamente consegnato un formulario per un corso

individuale, che compilato dalla __________ e dall'assicurato, sarebbe stato da

me inviato all'Ufficio misure attive (UMA) per un preavviso").

Per quel

che concerne specificatamente la questione del Master in "__________"

che RI 1 sta seguendo, nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 è emerso

quanto segue:

"

(...)

Il sig. RI 1 puntualizza innanzitutto di avere

consegnato al consulente del personale il formulario di equivalenza per gli

studi quale impiegato di commercio, per cui non deve essere considerato un

generico ma un impiegato di commercio. Al proposito il ricorrente sottolinea

che si tratta di una maturità commerciale, e che l'equivalenza gli era stata

data dall'allora UFIAML (oggi SECO). Chiede al teste se si ricorda questo

aspetto.

Il teste risponde: non ricordo se l'assicurato

già in quell'occasione mi aveva consegnato il formulario di equivalenza.

L'assicurato precisa di avere detto subito al

sig. __________ che la raccomandazione stabiliva che il suo titolo equivaleva

ad un "bachelor" quadriennale e che se fosse stato svizzero avrebbe

potuto iscriversi per la pratica di avvocato.

Egli ha immediatamente detto al consulente del

personale che se non avesse trovato nulla avrebbe seguito il

"master".

Il consulente del personale ammette quanto appena

affermato dal ricorrente, sottolinea tuttavia di avergli anche detto che non si

tratta di "un ufficio corsi" e che pertanto doveva ritornare il

formulario che gli era stato consegnato.

Il presidente del TCA chiede al ricorrente se ha

ricevuto sì o no il formulario. La risposta è positiva. Precisa di averlo

portato presso la segreteria dell'Università. La segretaria ha risposto che non

si tratta di una scuola che organizza dei corsi, per cui non riempiva il formulario

e che se il sig. __________ aveva bisogno di informazione poteva telefonare.

L'assicurato dichiara di avere riferito al suo

consulente del personale il contenuto del colloquio.

Il teste risponde che effettivamente il sig. RI 1

si è espresso in questo modo e afferma di avere detto che se la segretaria

dell'Università aveva bisogno di informazione doveva prendere contatto con lui.

(...)" (Doc. XVII, pag. 3-4)

Certo da

quanto appena esposto emerge che, in quell'occasione, il consulente del

personale avrebbe verosimilmente dovuto assumere un atteggiamento più attivo e

prendere direttamente contatto con la segreteria dell'USSI per cercare di

risolvere il problema.

Resta il

fatto che l'assicurato non ha mai trasmesso una domanda motivata all'URC, secondo

quanto disposto dall'art. 60 cpv. 3 LADI.

Comunque non

è per nulla scontato che, anche se la domanda fosse stata inoltrata, essa

sarebbe stata accolta. In particolare si sarebbe posta la questione di sapere

se siamo in presenza di una formazione di base o di una riqualificazione o di

un perfezionamento. Queste problematiche esulano comunque dalla presente

vertenza e avrebbero semmai interessato l'assicurazione contro la

disoccupazione.

Decisivo,

nell'ottica dell'assistenza sociale, è che l'assicurato avrebbe potuto

beneficiare di numerose misure di perfezionamento e di riconversione, a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali misure sono ben più ampie di

quella sin dall'inizio scelta e individuata da RI 1 nel Master che sta

svolgendo (cfr. consid. 1.2. "In poche parole

l'unico modo per uscire dal mio stato di indigenza finanziaria e perfezionarmi

con il corso presso l'__________ sopra indicato")

Lo stesso

ricorrente al riguardo ha sottolineato:

"

(...)

Il sig. RI 1 sottolinea di avere voluto con

questa formazione cercare una soluzione definitiva per uscire dal circolo PIP –

Disoccupazione – Assistenza. Rileva di avere sempre trovato delle barriere

insormontabili, come dimostrato anche all'udienza di questa mattina. I sig.ri

dell'URC sono stati disposti ad offrirmi anche un apprendistato di 3 anni. Mi

chiedo perché un apprendistato sì e il mio corso di un anno no. Sottolinea che

il PIP l'ha trovato lui, che ne aveva già svolto uno in passato presso __________

e che anche il lavoro di ricezionista l'ha trovato lui. (...)" (Doc. XVII,

pag. 5)

Con

questo RI 1 ha così implicitamente riconosciuto che il consulente del personale

gli ha anche proposto di beneficiare di assegni di formazione ai sensi

dell'art. 66a LADI (al riguardo vedi tuttavia l'art. 66 cpv. 3 LADI).

Il TCA

constata inoltre che RI 1 ha una buona conoscenza delle lingue italiano,

tedesco e inglese, che egli dispone di un diploma quale impiegato di commercio

e che si è iscritto per il collocamento cercando un lavoro quale impiegato di

commercio, aiuto-contabile, ricezionista d'albergo (cfr. Doc. XVII2).

In simili

condizioni se si considera che secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI, "al fine di

ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza

indugio qualsiasi lavoro", il ricorrente indipendentemente dalla messa in

atto di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, era tenuto ad

intensificare egli sforzi per trovare un'occupazione (cfr. Doc. XVII3 - XVII4).

In ogni

caso egli avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (indennità giornaliere e

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) prima di chiedere ancora

prestazioni assistenziali (cfr. al riguardo le significative affermazioni del

sig. __________ nel corso dell'udienza "Il sig. __________ esprime il

dispiacere che 15 anni dopo l'entrata nel nostro paese del sig. RI 1 come

richiedente l'asilo prima e come rifugiato poi, siamo ancora qui a parlare di

prestazioni assistenziali, segno che diversi servizi del Cantone non hanno

contribuito a risolvere la situazione").

L'art. 20

Las prevede che "le prestazioni speciali sono destinate a coprire bisogni

particolari quale ad esempio, spese di formazione".

Al

riguardo nel Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della

Legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si è così espresso:

"

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle

ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la

definizione del fabbisogno in termini di lacuna di redito rispetto alla soglia

di un intervento. Sono evidenziate, fra le spese più significative mirate a

soddisfare questi bisogni, le seguenti: i costi di formazione, quando non ci

sono gli estremi per accedere a borse di studio; i costi della salute, quando

non sussistono coperture assicurative; le spese per l'adozione di misure a

favore dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale, obiettivi

prioritari nell'ambito del sostegno sociale (art. 1 cpv. 2 Las); le spese di

collocamento diurno di figli minorenni, e di collocamento in istituto di

minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell'ambito

della solidarietà privata; le spese di sepoltura (riservato l'art. 54 Las). Le

prestazioni speciali possono anche essere destinate transitoriamente a spese

vincolate (art. 8 Laps e art. 20 cpv. 2 Las) o a spese per l'alloggio (art. 9

Laps e art. 20 cpv. 2 Las). Proprio per il loro carattere puntuale e per il

fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni

speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito

disponibile supera di poco la soglia d'intervento." (pag. 4)

Secondo

il TCA questa disposizione della Las deve essere intesa nel senso che tali

prestazioni possono essere versate, in applicazione del principio di

sussidiarietà, solo quando altre legislazioni (in particolare le assicurazioni

sociali federali non possono intervenire per sostenere delle misure formative

(ad esempio perchè l'assicurato ha esaurito il diritto alle prestazioni).

La

soluzione adottata dall'USSI (computo quale reddito ipotetico delle indennità

di disoccupazione per il calcolo della prestazioni assistenziale) si giustifica

tanto più se si considera che nel caso concreto RI 1 ha potuto nuovamente

beneficiare delle prestazioni della LADI in quanto è stato messo in atto un

programma di inserimento professionale (PIP), proprio sulla base delle

normative sull'assistenza sociale (cfr. art. 31 a seg. Las).

2.4

Infine per

quel che riguarda la richiesta del ricorrente di ottenere le prestazioni

assistenziali da lui richieste sulla base degli art. 12 Cost. fed. e 23 Las (cpv.

1: "Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili, non possono

essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo

stato" e cpv. 2: "L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle

speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, non può però essere ridotto,

tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell'azione sociale") va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un

carattere sussidiario. Di conseguenza colui che, oggettivamente, è in misura di

procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato

- i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti

legali per beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3;

STF del 17 ottobre 2005 nella causa X.,2P.156/2005; STF dell'11 settembre 2001

nella causa A.,2P.115/2001).

Ora, nel

caso presente, è sufficiente che il ricorrente si riannunci presso gli organi

dell'assicurazione contro la disoccupazione per ottenere un'indennizzazione mensile

netta di circa fr. 2'200.-- (cfr. Doc. C2).

In

conclusione la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

2.5

A titolo

abbondanziale va ricordato che nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 l'USSI

ha dichiarato la propria disponibilità ad aumentare la prestazione

assistenziale versata ad RI 1, a seguito dell'inabilità lavorativa del

ricorrente. RI 1 si è pure impegnato a fare pervenire un certificato medico

completo con particolare riferimento alla possibilità di uscire di casa malgrado

il danno alla salute (cfr. Doc. XVII pag. 5 e consid. 1.5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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