42.2006.3
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17 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2006.3
Data decisione, Autorità:
17.05.2006, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito del ritiro del ricorso, è divenuta priva di oggetto. Principi giurisprudenziali relativi alla possibilità di ridurre o di sopprimere le prestazioni assistenziali in caso di rifiuto di partecipare a misure occupazionali o di inserimento.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
Raccomandata
Incarto n.
42.2006.3
dc/gm
Lugano
17 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 6 marzo 2006
interposto da
Municipio di __________,
contro
la decisione su reclamo del 27 febbraio
2006 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
__________, già in __________, ora __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa del 27 marzo 2006 della parte convenuta che propone la
reiezione del gravame (cfr. Doc. IV);
richiamato il verbale d'udienza del 17
maggio 2006 del seguente tenore:
" Innanzitutto
il curatore sottolinea che la situazione si è modificata nel senso che dal 1°
maggio 2006 il sig. __________ non vive più a __________, bensì a __________.
Sottolinea che il suo
assistito gli ha comunicato ieri sera che non avrebbe partecipato all'udienza
in quanto sta poco bene (stato depressivo).
Il presidente del TCA
sottolinea che toccava al sig. __________ scusarsi direttamente col TCA.
Il Presidente del TCA,
indipendentemente da quale sarà l'esito della vertenza, sottolinea innanzitutto
che il Municipio ha il diritto di ricorrere in quanto è finanziariamente
toccato dalla decisione e che il calcolo nella presente fattispecie è
giustamente stato fatto in modo separato per i due conviventi, non avendo figli
in comune.
Considerandi
Questa situazione verrà
verosimilmente modificata dal Gran Consiglio, quando approverà la modifica
della Laps, secondo il Messaggio del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2005 e
il Rapporto parziale 2 della Commissione della gestione e delle finanze del 18
marzo 2006.
Per la tabella di calcolo i
fr. 3'600.- computati equivalgono ad 1/7 dell'affitto di fr. 25'200.-, il
fabbisogno vitale è il minimo secondo il limiti dipartimentali e l'importo di
cassa malati (premio + supplemento) equivale alla quota media ponderata della
cassa malati alla quale appartiene l'assicurato.
La sig.ra __________,
rispondendo alla domanda del giudice che riprende le osservazioni del Comune di
__________, chiede se è stata attivata o no una misura di inserimento. La
risposta è sì, dall'inizio dell'anno è stata iniziata la procedura in vista di
un eventuale inserimento.
Sentite le spiegazioni del
presidente del TCA e in particolare l'invito all'USSI di fare in modo che le
conclusioni del rapporto del 13 marzo 2006 della consulente esterna trovino
immediata applicazione per quel che riguarda l'inserimento professionale del
sig. __________ e a prendere delle adeguate misure alla luce del cambiamento di
domicilio della persona in questione, il Comune di __________ dichiara di
ritirare il ricorso." (cfr. Doc. XII);
rilevato che di conseguenza la causa è
divenuta priva di oggetto;
ribadita la necessità di mettere in atto al
più presto nei confronti di __________ una misura di inserimento professionale
in un apposito programma (cfr. le conclusioni del Rapporto di consulenza del 22
marzo 2006, Doc. 8), considerate in particolare l'età (nato nel 1960), la
formazione, la diversità delle esperienze professionali e il lungo tempo
trascorso in assistenza;
richiamato al riguardo quanto scritto da __________
al TCA il 22 marzo 2006:
" (...) Mi
trovo in assistenza da ormai alcuni anni e mi rendo conto che è una situazione
che deve cambiare; mi sono dato da fare per trovare un impiego, ma è assai
difficile. Non ho mai rifiutato alcun lavoro! Gia nel mese di maggio 2004 mi
misi in lista per un "Programma di integrazione professionale" che
però non è mai decollato (malgrado mi venne detto che nell'arco di due-tre mesi
avrei potuto iniziare un'attività). Ora la procedura è stata avviata nuovamente
e spero possa avere esito positivo in tempi brevi. (...)" (cfr. Doc. III)
ricordata in fine la giurisprudenza
federale relativa alla possibilità di ridurre o di sopprimere le prestazioni
assistenziali in caso di rifiuto di partecipare a misure occupazionali e
d'inserimento (cfr. DTF 130 I 71; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A.,
2P.115/2001; STF del 17 ottobre 2005 nella causa X.,2P.156/2005);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2.
non
si prelevano né tasse né spese;
3.
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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