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Decisione

42.2006.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

42.2006.3

Data decisione, Autorità:

17.05.2006, TCA

Titolo:

Stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito del ritiro del ricorso, è divenuta priva di oggetto. Principi giurisprudenziali relativi alla possibilità di ridurre o di sopprimere le prestazioni assistenziali in caso di rifiuto di partecipare a misure occupazionali o di inserimento.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO

Raccomandata

Incarto n.

42.2006.3

dc/gm

Lugano

17 maggio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 6 marzo 2006

interposto da

Municipio di __________,

contro

la decisione su reclamo del 27 febbraio

2006 emanata da

in relazione al caso:

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

__________, già in __________, ora __________

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa del 27 marzo 2006 della parte convenuta che propone la

reiezione del gravame (cfr. Doc. IV);

richiamato il verbale d'udienza del 17

maggio 2006 del seguente tenore:

" Innanzitutto

il curatore sottolinea che la situazione si è modificata nel senso che dal 1°

maggio 2006 il sig. __________ non vive più a __________, bensì a __________.

Sottolinea che il suo

assistito gli ha comunicato ieri sera che non avrebbe partecipato all'udienza

in quanto sta poco bene (stato depressivo).

Il presidente del TCA

sottolinea che toccava al sig. __________ scusarsi direttamente col TCA.

Il Presidente del TCA,

indipendentemente da quale sarà l'esito della vertenza, sottolinea innanzitutto

che il Municipio ha il diritto di ricorrere in quanto è finanziariamente

toccato dalla decisione e che il calcolo nella presente fattispecie è

giustamente stato fatto in modo separato per i due conviventi, non avendo figli

in comune.

Considerandi

Questa situazione verrà

verosimilmente modificata dal Gran Consiglio, quando approverà la modifica

della Laps, secondo il Messaggio del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2005 e

il Rapporto parziale 2 della Commissione della gestione e delle finanze del 18

marzo 2006.

Per la tabella di calcolo i

fr. 3'600.- computati equivalgono ad 1/7 dell'affitto di fr. 25'200.-, il

fabbisogno vitale è il minimo secondo il limiti dipartimentali e l'importo di

cassa malati (premio + supplemento) equivale alla quota media ponderata della

cassa malati alla quale appartiene l'assicurato.

La sig.ra __________,

rispondendo alla domanda del giudice che riprende le osservazioni del Comune di

__________, chiede se è stata attivata o no una misura di inserimento. La

risposta è sì, dall'inizio dell'anno è stata iniziata la procedura in vista di

un eventuale inserimento.

Sentite le spiegazioni del

presidente del TCA e in particolare l'invito all'USSI di fare in modo che le

conclusioni del rapporto del 13 marzo 2006 della consulente esterna trovino

immediata applicazione per quel che riguarda l'inserimento professionale del

sig. __________ e a prendere delle adeguate misure alla luce del cambiamento di

domicilio della persona in questione, il Comune di __________ dichiara di

ritirare il ricorso." (cfr. Doc. XII);

rilevato che di conseguenza la causa è

divenuta priva di oggetto;

ribadita la necessità di mettere in atto al

più presto nei confronti di __________ una misura di inserimento professionale

in un apposito programma (cfr. le conclusioni del Rapporto di consulenza del 22

marzo 2006, Doc. 8), considerate in particolare l'età (nato nel 1960), la

formazione, la diversità delle esperienze professionali e il lungo tempo

trascorso in assistenza;

richiamato al riguardo quanto scritto da __________

al TCA il 22 marzo 2006:

" (...) Mi

trovo in assistenza da ormai alcuni anni e mi rendo conto che è una situazione

che deve cambiare; mi sono dato da fare per trovare un impiego, ma è assai

difficile. Non ho mai rifiutato alcun lavoro! Gia nel mese di maggio 2004 mi

misi in lista per un "Programma di integrazione professionale" che

però non è mai decollato (malgrado mi venne detto che nell'arco di due-tre mesi

avrei potuto iniziare un'attività). Ora la procedura è stata avviata nuovamente

e spero possa avere esito positivo in tempi brevi. (...)" (cfr. Doc. III)

ricordata in fine la giurisprudenza

federale relativa alla possibilità di ridurre o di sopprimere le prestazioni

assistenziali in caso di rifiuto di partecipare a misure occupazionali e

d'inserimento (cfr. DTF 130 I 71; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A.,

2P.115/2001; STF del 17 ottobre 2005 nella causa X.,2P.156/2005);

viste le disposizioni della Legge di

procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2.

non

si prelevano né tasse né spese;

3.

intimazione

alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il

presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele

Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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