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Decisione

42.2007.11

L'USSI,a ragione,non ha computato,nel calcolo della prestazione assistenz.del ricorrente,la spesa per l'alloggio. Nel periodo determ.ha vissuto nella casa senza titolo giuridico(scaduto diritto di abi

17 aprile 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

proprietari __________ ed __________, del resto, hanno a più riprese

manifestato chiaramente il loro desiderio di vedersi riconsegnare l’immobile

oggetto del diritto reale limitato stabilito a favore del ricorrente fino al

settembre 2006, indipendentemente dalla continuazione del versamento di quanto

pattuito con il contratto del luglio 2005.

In

effetti già il 25 settembre 2006 __________ ed __________ hanno avvertito

l’insorgente che in caso di mancata restituzione entro il 30 settembre 2006

sarebbe stata inoltrata un’istanza di sfratto, la quale è stata effettivamente

presentata e respinta con decisione del 9 maggio 2007, poiché i rapporti tra le

parti non si basavano né su un contratto di locazione, né di affitto o di

comodato.

Con

petizione del 2 ottobre 2007 i proprietari hanno, poi, promosso una procedura

avente per oggetto l’accertamento che essi sono i proprietari delle particelle __________,

__________ e __________ di __________, ragione per cui RI 1 deve essere

condannato a consegnarle immediatamente (cfr. decreto pretorile del 3 dicembre

2007 DI 2007.1240).

L’insorgente

non ha peraltro più corrisposto alcunché ai proprietari a partire dal mese di

agosto 2007, né ha sostenuto di aver provveduto al pagamento di altre spese

connesse all’uso della casa di __________ (cfr. doc. 4a; IX, X).

Inoltre

non risulta che lo stesso, dal termine del diritto di abitazione al settembre

2007 - arco di tempo della durata di ben un anno -, si sia mai adoperato al

fine di trovare una nuova sistemazione.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, in particolare, ritenuto, da un lato, che

nel lasso di tempo determinante ai fini della vertenza (settembre-dicembre

2007) l’insorgente ha continuato a vivere nella casa di __________ senza alcun

titolo giuridico (essendo scaduto - il 30 settembre 2006 - il relativo diritto

di abitazione e avendo i proprietari della stessa indirettamente espresso -

tramite la richiesta, anche in sede giudiziaria, di abbandonare i locali -

l’assenza di volontà di prorogare tale diritto reale limitato; cfr. consid.

Considerandi

2.5

) e senza versare alcunché, dall’altro, che nemmeno si è attivato per

trovare un’altra abitazione, il TCA deve concludere che, in concreto,

rettamente l’USSI, nel conteggio relativo alla prestazione assistenziale

settembre-dicembre 2007, nulla ha considerato quale spesa per l’alloggio.

Non è di

ausilio alcuno per il ricorrente il fatto che il Dr. med. __________,

capo-clinica di ortopedia presso l’__________ di __________, il 17 marzo 2008,

sulla base della problematica ortopedica che ha richiesto, il 28 dicembre 2007,

una sua ospedalizzazione, abbia sconsigliato, per un periodo di ancora circa 60

giorni, di effettuare, in relazione a un trasloco, spostamenti importanti e di

portare pesi (cfr. doc. F1; XVI).

In

effetti tale dichiarazione, a prescindere dal fatto che comunque con la stessa

non è stata attestata l’impossibilità assoluta di traslocare, bensì unicamente

quella di compiere contestualmente lavori pesanti e oltretutto unicamente da

fine dicembre 2007, si rivela ininfluente.

Rilevanti

sono soltanto le circostanze che dal 1° ottobre 2006 RI 1 ha continuato a

soggiornare nella casa di __________, nonostante il diritto di abitazione fosse

scaduto già il 30 settembre 2006, e che egli nulla ha corrisposto, dal mese di

agosto 2007, per l’uso dell’alloggio.

E’,

infine, utile ricordare che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla

Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno attuale e concreto, a prescindere da una sua

responsabilità in relazione allo stato di indigenza (cfr. art. 1 Las; consid.

2.3

; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007).

Nel caso

concreto un intervento della pubblica assistenza, limitatamente alle spese

dell’alloggio, non è stato negato, perché l’insorgente si è reso responsabile

del suo stato di precarietà, bensì perché egli, decidendo, contro la volontà

dei proprietari, di restare, anche dopo la scadenza del diritto di abitazione e

il mancato tempestivo esercizio del diritto di ricupera pattuito nel luglio

2005.

(cfr. consid. 2.6.), nella casa di __________, invece di trasferirsi in

un’altra abitazione - che avrebbe potuto reperire anche con l’aiuto

dell’amministrazione (cfr. STCA 42.2006.1 del 3 agosto 2006; Direttive COSAS

p.to B3 contemplanti il dovere per gli uffici di assistenza sociale di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio e, se del caso, a offrire un

alloggio di emergenza) e il cui costo avrebbe potuto, almeno in parte, essere

assunto da quest’ultima -, ha operato una scelta personale che non deve essere

sostenuta finanziariamente dall’USSI.

In simili

condizioni la decisione su reclamo dell’11 dicembre 2007 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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