42.2007.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 ottobre 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
42.2007.4
Data decisione, Autorità:
01.10.2007, TCA
Titolo:
Prassi dell'USSIche tiene conto del salario del mese precedente non viola la legge,né le Cost.fed.e cant.,purché sia applicata solo ai casi in cui quel reddito serva effettivamente a pagare le spese del mese dopo.Va valutato di caso in caso. In casu arbitraria l'applicazione automatica della prassi.
ARBITRIO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
TRASMISSIONE ATTI
art. 9 COST
art. 17 LAS
art. 18 LAS
art. 61 cpv. 1 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2007.4
rs
Lugano
1 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 marzo 2007
emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 22 marzo 2007 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 30 gennaio
2007 (cfr. doc. 44, 45) con cui a RI 1 è stata assegnata una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2'205.-- al mese per il periodo febbraio –
aprile 2007, ad esclusione del mese di gennaio 2007.
L’amministrazione
ha rifiutato di erogare prestazioni per il mese di gennaio 2007, in quanto il
fabbisogno di tale mese doveva essere coperto dallo stipendio di dicembre 2006
(cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo (cfr. doc. IVbis; V)
ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento di una prestazione assistenziale
anche per il mese di gennaio 2007.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente
addotto che il salario del mese di dicembre 2006 non è stato destinato al mese
di gennaio 2007 bensì al mese di dicembre stesso dato che l’ultimo assegno
d’assistenza risaliva al mese di ottobre 2006. Essa ha precisato di aver chiesto
al proprio datore di lavoro un anticipo sullo stipendio per affrontare le spese
del mese corrente e che, inoltre, considerata la rottura del contratto di
lavoro per il 22 del mese di dicembre 2006, si è ritrovata in indigenza nel
mese di gennaio 2007. La ricorrente ha infine evidenziato che nel mese di
gennaio 2007 ha dovuto ricorrere a indebitamento che a tutt’oggi rimane
scoperto e che i creditori le reclamano, così come gli amici che le hanno
prestato i soldi per vivere (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’ex datore di lavoro della
ricorrente, la __________ (cfr.doc. doc. VIII).
La __________
ha risposto il 10 aprile 2007 (cfr. doc. IX + 1-3).
1.5. I doc. VIII
e IX 1-3 sono stati sottoposti alle parti per osservazioni (cfr. doc. X).
L’USSI si
è pronunciato al riguardo con scritto del 18 luglio 2007 (cfr. doc. XI).
L’insorgente,
per contro, è rimasta silente.
1.6. Il doc. XI è
stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI non ha riconosciuto a RI 1
una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.2. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento
(economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento
delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per ogni persona supplementare
+ 269.--
-
+ 269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag.
27-28)
2.3
Nell’evenienza
concreta RI 1 ha beneficiato delle prestazioni assistenziali nel periodo dal
mese di aprile al mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 38, 103).
Dal 23
ottobre al 22 dicembre 2006 la ricorrente ha poi lavorato presso la __________
quale collaboratrice segretaria con una retribuzione lorda di fr. 3'200.--
mensili (cfr. doc. 41, 40).
Nel mese di
dicembre 2006 l’insorgente ha chiesto il rinnovo dell’assistenza sociale (cfr.
doc. 40).
L’USSI le
ha riconosciuto il diritto a una prestazione ordinaria per il lasso di tempo
dal mese di febbraio al mese di aprile 2007 (cfr. doc. 46, 44).
L’amministrazione
le ha, invece, negato una prestazione per il mese di gennaio 2007, in quanto ha
ritenuto che il salario del mese di dicembre 2006 fosse servito a coprire le
spese per il mese successivo, ossia il mese di gennaio 2007 (cfr. doc. A9).
La ricorrente
ha censurato il modo di operare dell’USSI, asserendo in particolare di avere
chiesto un anticipo sullo stipendio del mese di dicembre 2006, che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, è stato utilizzato per
far fronte ai costi del mese di dicembre 2006 e non di gennaio 2007.
2.4
Chiamata ora
a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che l’art. 61
cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.1.), enuncia che
"
Il diritto al pagamento delle prestazioni
assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della
domanda."
Dal
tenore di questo disposto risulta che chi richiede l’aiuto assistenziale ha
diritto, di principio, a una prestazione a fare tempo dal mese successivo
all’inoltro della domanda, se adempie le relative condizioni, segnatamente se
presenta una lacuna di reddito.
Ciò si
verifica allorché il reddito disponibile residuale del richiedente, sommato
alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base
della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 e 19 Las,
consid. 2.2.; art. 22 Las).
E’
altresì utile osservare che questa Corte con sentenza 39.2006.3 del 20 luglio
2007, pubblicata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, nel contesto degli assegni di
famiglia, la cui regolamentazione prevista dalla Laps, in merito alla
decorrenza del diritto, è identica a quella contemplata dalla Las (cfr. art. 23
Laps; 59 Las; 11 Reg.Laps), ha deciso che per stabilire il giorno in cui viene
depositata la domanda non è determinante il giorno in cui vi è stato un
semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il
Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.
L’USSI ha
precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un
richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario
conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A).
L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per
il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese,
viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di
mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).
Al
riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato
dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una
situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).
Il
diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12
Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il
diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.
Inoltre
per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione
assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è
pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle
spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22
Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a
Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).
Questa Corte, alla luce di
quanto appena esposto, in particolare della circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una
persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene
che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine
mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese
seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la
Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga
applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla
fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia
invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora
sostenuti del mese in cui è stato versato.
Di
conseguenza l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in
caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel
calcolo del mese successivo.
2.5
Nel caso in
esame dalla documentazione agli atti, segnatamente dagli estratti bancari relativi
alla ricorrente e dal “Conteggio stipendio 23.10.2006/22.12.2006” allestito
dalla __________ emerge che la medesima, all’inizio del mese di novembre 2006,
e meglio il 3 novembre, ha ricevuto un anticipo di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 40).
Inoltre
il 5 dicembre 2006, vista la richiesta di un ulteriore anticipo, l’ex datore di
lavoro dell’insorgente le ha bonificato l’ammontare di fr. 2'394.30 (cfr. doc.
40; VIII; IX).
Il
“Conteggio stipendio 23.20.2006/22.12.2006” menzionato indica che il salario
netto a cui aveva diritto RI 1 per il periodo citato, comprensivo della
quotaparte di tredicesima, nonché della somma concernente le vacanze di cui non
ha usufruito, era pari a fr. 6'550.83 (cfr. doc. 40; IX1).
Pertanto,
ritenuti i due anticipi effettuati di fr. 2000.-- e di fr. 2'394.30, alla fine
del rapporto lavorativo al 22 dicembre 2006, all’insorgente spettavano ancora
fr. 2'156.53 (fr. 6'550.83 – fr. 2'000.-- - fr. 2'394.30).
Tuttavia
è stato precisato che questo importo corrispondeva a un contributo - 30% - a
carico della cassa di disoccupazione e che rimaneva in sospeso in attesa della
conferma da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 40;
IX1).
Da un
accertamento esperito dal TCA è poi emerso che, a prescindere dalla questione
di sapere se l’assicurazione contro la disoccupazione abbia o meno riconosciuto
un contributo del 30%, la somma di salario non ancora corrisposta alla
ricorrente alla fine del rapporto di impiego, pari a fr. 2'156.53, le è stata
versata dalla ex datrice di lavoro il 10 aprile 2007 (cfr. doc. IX1; IX2).
E’,
quindi, altamente probabile che nel mese di gennaio 2007 la ricorrente si è
ritrovata in una situazione di ristrettezza economica.
Infatti
la parte della remunerazione bonificata a RI 1 già al 5 dicembre 2006, peraltro
richiesta proprio dalla stessa quale anticipo, è verosimilmente stata
utilizzata per far fronte alle spese del mese corrente.
Inoltre
la somma a saldo dello stipendio le è stata corrisposta unicamente nel mese di
aprile 2007.
In simili
condizioni, l’USSI, quando nel gennaio 2007 ha emanato la decisione di
prestazioni assistenziali relativa alla domanda di rinnovo inoltrata nel
dicembre 2006 (cfr. doc. 40), ha a torto tenuto conto automaticamente per il
mese di gennaio 2007 dello stipendio conseguito dalla ricorrente presso la __________,
negandole così una prestazione assistenziale per tale mese.
In
concreto l’amministrazione, non esaminando approfonditamente la fattispecie, e
meglio non accertando se e quando il salario integrale era stato corrisposto
all’insorgente, ha agito in modo superficiale e arbitrario.
Secondo
la giurisprudenza, in effetti, un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda
gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o
contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere
manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il
solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa.
Infine un provvedimento deve essere annullato solo se è arbitrario nel suo
risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili, oppure ove
esso non è motivato (cfr. DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4; DTF 124 V 137
consid. 2b; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
L’USSI,
dopo aver proceduto a verificare il momento esatto in cui alla ricorrente è
stato bonificato lo stipendio da parte della __________ e che lo stesso non era
comunque ancora stato corrisposto integralmente, avrebbe dovuto stabilire se
effettivamente o meno l’insorgente, nel mese di gennaio 2007, si trovava in una
situazione di indigenza, e meglio avrebbe dovuto effettuare un calcolo dei suoi
redditi e delle sue spese per il mese di gennaio 2007 senza tenere conto
dello stipendio percepito dall’ex datore di lavoro.
L’amministrazione,
nel contempo, avrebbe dovuto pure fissare le modalità per poter poi
recuperare, al momento del versamento alla ricorrente dell’importo ancora
scoperto dello stipendio attinente al periodo 23 ottobre-22 dicembre 2006,
quanto corrisposto in esubero.
2.6
Nel caso
concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, nel mese di aprile 2007,
ha in ogni caso ricevuto l’importo di fr. 2'156.53 a saldo dello stipendio per
il periodo 23 ottobre – 22 dicembre 2006 (cfr. doc. IX; IX2).
Questo
fatto deve essere considerato al fine della determinazione di un’eventuale
prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007, visto che la stessa
avviene ora retrospettivamente.
In simili
circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione su reclamo impugnata
e il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a determinare se la
ricorrente ha diritto a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio
2007.
e, se del caso, di quale importo.
A tal
fine l’USSI dovrà computare lo stipendio ricevuto dalla __________ per il
periodo dal 23 ottobre al 22 dicembre 2006 soltanto nella misura della somma di
fr. 2'156.53 percepita nell’aprile 2007 e peraltro mai segnalata
all’amministrazione prima dell’accertamento esperito da questa Corte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 22 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI perché proceda a determinare l’eventuale diritto
della ricorrente a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007
secondo quanto indicato al consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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