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Decisione

42.2007.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 ottobre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.2. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento

(economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento

delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag.

27-28)

2.3

Nell’evenienza

concreta RI 1 ha beneficiato delle prestazioni assistenziali nel periodo dal

mese di aprile al mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 38, 103).

Dal 23

ottobre al 22 dicembre 2006 la ricorrente ha poi lavorato presso la __________

quale collaboratrice segretaria con una retribuzione lorda di fr. 3'200.--

mensili (cfr. doc. 41, 40).

Nel mese di

dicembre 2006 l’insorgente ha chiesto il rinnovo dell’assistenza sociale (cfr.

doc. 40).

L’USSI le

ha riconosciuto il diritto a una prestazione ordinaria per il lasso di tempo

dal mese di febbraio al mese di aprile 2007 (cfr. doc. 46, 44).

L’amministrazione

le ha, invece, negato una prestazione per il mese di gennaio 2007, in quanto ha

ritenuto che il salario del mese di dicembre 2006 fosse servito a coprire le

spese per il mese successivo, ossia il mese di gennaio 2007 (cfr. doc. A9).

La ricorrente

ha censurato il modo di operare dell’USSI, asserendo in particolare di avere

chiesto un anticipo sullo stipendio del mese di dicembre 2006, che,

contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, è stato utilizzato per

far fronte ai costi del mese di dicembre 2006 e non di gennaio 2007.

2.4

Chiamata ora

a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che l’art. 61

cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.1.), enuncia che

"

Il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della

domanda."

Dal

tenore di questo disposto risulta che chi richiede l’aiuto assistenziale ha

diritto, di principio, a una prestazione a fare tempo dal mese successivo

all’inoltro della domanda, se adempie le relative condizioni, segnatamente se

presenta una lacuna di reddito.

Ciò si

verifica allorché il reddito disponibile residuale del richiedente, sommato

alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base

della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 e 19 Las,

consid. 2.2.; art. 22 Las).

E’

altresì utile osservare che questa Corte con sentenza 39.2006.3 del 20 luglio

2007, pubblicata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, nel contesto degli assegni di

famiglia, la cui regolamentazione prevista dalla Laps, in merito alla

decorrenza del diritto, è identica a quella contemplata dalla Las (cfr. art. 23

Laps; 59 Las; 11 Reg.Laps), ha deciso che per stabilire il giorno in cui viene

depositata la domanda non è determinante il giorno in cui vi è stato un

semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il

Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.

L’USSI ha

precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un

richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario

conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A).

L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per

il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese,

viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di

mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).

Al

riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato

dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).

Il

diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12

Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il

diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

Inoltre

per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione

assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è

pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle

spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22

Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a

Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

Questa Corte, alla luce di

quanto appena esposto, in particolare della circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una

persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene

che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine

mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese

seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la

Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga

applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla

fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia

invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora

sostenuti del mese in cui è stato versato.

Di

conseguenza l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in

caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel

calcolo del mese successivo.

2.5

Nel caso in

esame dalla documentazione agli atti, segnatamente dagli estratti bancari relativi

alla ricorrente e dal “Conteggio stipendio 23.10.2006/22.12.2006” allestito

dalla __________ emerge che la medesima, all’inizio del mese di novembre 2006,

e meglio il 3 novembre, ha ricevuto un anticipo di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 40).

Inoltre

il 5 dicembre 2006, vista la richiesta di un ulteriore anticipo, l’ex datore di

lavoro dell’insorgente le ha bonificato l’ammontare di fr. 2'394.30 (cfr. doc.

40; VIII; IX).

Il

“Conteggio stipendio 23.20.2006/22.12.2006” menzionato indica che il salario

netto a cui aveva diritto RI 1 per il periodo citato, comprensivo della

quotaparte di tredicesima, nonché della somma concernente le vacanze di cui non

ha usufruito, era pari a fr. 6'550.83 (cfr. doc. 40; IX1).

Pertanto,

ritenuti i due anticipi effettuati di fr. 2000.-- e di fr. 2'394.30, alla fine

del rapporto lavorativo al 22 dicembre 2006, all’insorgente spettavano ancora

fr. 2'156.53 (fr. 6'550.83 – fr. 2'000.-- - fr. 2'394.30).

Tuttavia

è stato precisato che questo importo corrispondeva a un contributo - 30% - a

carico della cassa di disoccupazione e che rimaneva in sospeso in attesa della

conferma da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 40;

IX1).

Da un

accertamento esperito dal TCA è poi emerso che, a prescindere dalla questione

di sapere se l’assicurazione contro la disoccupazione abbia o meno riconosciuto

un contributo del 30%, la somma di salario non ancora corrisposta alla

ricorrente alla fine del rapporto di impiego, pari a fr. 2'156.53, le è stata

versata dalla ex datrice di lavoro il 10 aprile 2007 (cfr. doc. IX1; IX2).

E’,

quindi, altamente probabile che nel mese di gennaio 2007 la ricorrente si è

ritrovata in una situazione di ristrettezza economica.

Infatti

la parte della remunerazione bonificata a RI 1 già al 5 dicembre 2006, peraltro

richiesta proprio dalla stessa quale anticipo, è verosimilmente stata

utilizzata per far fronte alle spese del mese corrente.

Inoltre

la somma a saldo dello stipendio le è stata corrisposta unicamente nel mese di

aprile 2007.

In simili

condizioni, l’USSI, quando nel gennaio 2007 ha emanato la decisione di

prestazioni assistenziali relativa alla domanda di rinnovo inoltrata nel

dicembre 2006 (cfr. doc. 40), ha a torto tenuto conto automaticamente per il

mese di gennaio 2007 dello stipendio conseguito dalla ricorrente presso la __________,

negandole così una prestazione assistenziale per tale mese.

In

concreto l’amministrazione, non esaminando approfonditamente la fattispecie, e

meglio non accertando se e quando il salario integrale era stato corrisposto

all’insorgente, ha agito in modo superficiale e arbitrario.

Secondo

la giurisprudenza, in effetti, un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda

gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o

contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere

manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il

solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa.

Infine un provvedimento deve essere annullato solo se è arbitrario nel suo

risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili, oppure ove

esso non è motivato (cfr. DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4; DTF 124 V 137

consid. 2b; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

L’USSI,

dopo aver proceduto a verificare il momento esatto in cui alla ricorrente è

stato bonificato lo stipendio da parte della __________ e che lo stesso non era

comunque ancora stato corrisposto integralmente, avrebbe dovuto stabilire se

effettivamente o meno l’insorgente, nel mese di gennaio 2007, si trovava in una

situazione di indigenza, e meglio avrebbe dovuto effettuare un calcolo dei suoi

redditi e delle sue spese per il mese di gennaio 2007 senza tenere conto

dello stipendio percepito dall’ex datore di lavoro.

L’amministrazione,

nel contempo, avrebbe dovuto pure fissare le modalità per poter poi

recuperare, al momento del versamento alla ricorrente dell’importo ancora

scoperto dello stipendio attinente al periodo 23 ottobre-22 dicembre 2006,

quanto corrisposto in esubero.

2.6

Nel caso

concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, nel mese di aprile 2007,

ha in ogni caso ricevuto l’importo di fr. 2'156.53 a saldo dello stipendio per

il periodo 23 ottobre – 22 dicembre 2006 (cfr. doc. IX; IX2).

Questo

fatto deve essere considerato al fine della determinazione di un’eventuale

prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007, visto che la stessa

avviene ora retrospettivamente.

In simili

circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione su reclamo impugnata

e il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a determinare se la

ricorrente ha diritto a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio

2007.

e, se del caso, di quale importo.

A tal

fine l’USSI dovrà computare lo stipendio ricevuto dalla __________ per il

periodo dal 23 ottobre al 22 dicembre 2006 soltanto nella misura della somma di

fr. 2'156.53 percepita nell’aprile 2007 e peraltro mai segnalata

all’amministrazione prima dell’accertamento esperito da questa Corte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 22 marzo 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI perché proceda a determinare l’eventuale diritto

della ricorrente a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007

secondo quanto indicato al consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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