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Decisione

42.2007.6

L'importo della prestazione assistenziale determinato a seguito del rinnovo deve essere incrementato da fr. 1725 a 1851.In effetti gli interessi ipotecari per il 2007 sono aumentati. A ragione la part

28 novembre 2007Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I costi

attinenti al consumo di elettricità menzionati dal ricorrente (cfr. doc.

V) sono, poi, già compresi nell’importo della soglia di intervento (cfr.

Direttive COSAS 2005 p.to B 2.1.).

Pertanto

a questa spesa va fatto fronte mediante tale ammontare.

2.9. In relazione

ai premi dell’assicurazione vita che l’insorgente ha chiesto di computare

nel conteggio della prestazione assistenziale (cfr. doc. I), è utile ribadire

che per quanto concerne le spese computabili l’art. 22 Las rinvia all’art. 8

Laps.

L’art. 8

Laps, a sua volta, rimanda agli art. 25-31 della Legge Tributaria, nonché all’art.

32 LT, ma non alla lettera g di quest’ultimo disposto, la quale prevede

proprio la deduzione dei premi e contributi per assicurazioni sulla vita.

Ne

discende che i premi relativi all’assicurazione vita non sono computabili ai

fini della determinazione della prestazione assistenziale.

A tale

proposito giova rilevare che i redditi computabili e le spese computabili -

queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio -

agli art. 22 Las e 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid. 2.5.), sono elencati in modo

esaustivo.

Di

conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione

assistenziale, non è possibile computarne altre non previste dalla Las e dalla

Laps.

A

eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla

lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite

l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC,

con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti,

vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E.

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

In simili

condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di

un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere

riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle

funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,

4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20 agosto 2003 nella

causa X., H 231/02, consid. 5), l’USSI non può aumentare l’importo della

prestazione assistenziale secondo le richieste del ricorrente.

Pertanto

al pagamento dei premi dell’assicurazione vita va fatto fronte con l’ammontare

relativo alla soglia di intervento, oppure, come suggerito dall’amministrazione

(cfr. doc. III), accertando con il proprio Istituto assicurativo se è possibile

o meno un esonero temporaneo.

2.10. Per quanto

attiene alla spesa per l’alloggio, l’USSI ha computato l’importo di fr.

660.-- al mese, corrispondente a fr. 7'928.--all’anno (cfr. doc. 79).

L’art. 22

lett. c Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che per il calcolo della

spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese

accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr.

consid. 2.5.).

La norma

recentemente introdotta dalla Las all’art. 22 lett. c si differenzia dal regime

previsto per la Laps, il cui art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali sancisce che:

"

La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il

proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%

per le spese accessorie."

La Laps

non fa capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato sulla

base della pigione netta.

L’art. 22

lett. c Las è, per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.

Ai sensi

dell’art. 3b lett. b LPC vanno, in effetti, computate le spese per la pigione

di un appartamento e le relative spese accessorie (effettive), nei limiti degli

importi di fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e

le persone con figli (cfr. consid. 2.5.).

Nel

contesto delle prestazioni complementari la pigione è, inoltre, riconosciuta

quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che

vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto

di domicilio nell'abitazione. Ciò nella misura del valore locativo (cfr.

Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021).

L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla, poi, un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le

persone che abitano un immobile di loro proprietà.

In simili

circostanze, vista la scelta del legislatore di distanziarsi, in relazione al

calcolo della pigioni ai fini della determinazione del diritto all’assistenza

sociale, dal regime Laps, riprendendo invece la soluzione adottata per le PC a

livello federale, anche ai richiedenti le prestazioni assistenziali proprietari

dell’abitazione in cui vivono va applicato per analogia il regime contemplato

dalle PC.

Il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è valutato secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr.

art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI;

Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV,

Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza

immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi,

che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto

di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica

tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio

economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Secondo la giurisprudenza, il valore locativo

deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere

l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere

di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario

potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale

federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al

canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di

assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato

delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura

in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche

e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1;

DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).

Fra i diversi metodi di fissazione del valore

locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da

considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi

di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a

ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione

fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione

economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per determinare il valore locativo

dell'abitazione di __________fa capo alla più recente notifica di tassazione

del ricorrente.

Agli atti vi è la notifica di tassazione IC/IFD 2005 (cfr. doc. 55), che

contempla un valore locativo di fr. 10’571.--.

A titolo di pigione per l’abitazione di __________,

dunque, deve essere considerato l’importo di fr. 10'571.--.

Allo stesso va aggiunta la somma forfetaria di

fr. 1'680.-- per le spese accessorie, per un ammontare complessivo di fr.

12'251.-.

Tenendo già conto di un importo forfetario di fr.

1'680.-- è escluso che possano essere prese in considerazione ulteriori costi

per riscaldamento e acqua, come invece postulato dall’insorgente.

2.11. In concreto,

tuttavia, come esposto sopra, il figlio __________, pur vivendo con i genitori

e la sorella, non fa parte dell’unità di riferimento del padre, essendo

indipendente economicamente.

L’art. 9

cpv. 2 Laps, al quale la Las rinvia (cfr. art. 22 lett. c), enuncia che se una

persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi

membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al

convivente.

Anche le Direttive COSAS 2005 al p.to B.3

prevedono che:

"

Nel caso di persone conviventi non tutte

beneficiarie del sostegno sociale (v. capitolo F.5.1), si divide la quota

mensile della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

domestica, conformemente al capitolo F.5.1. Si aggiunge poi l’importo ottenuto

al budget”.

La norma

contemplata dall’art. 9 cpv, 2 Laps è analoga all’art.

16c OPC-AVS/AI secondo cui quando appartamenti o case unifamiliari sono

occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile

deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone

escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione

è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

La

giurisprudenza sviluppata in ambito PC va, di conseguenza, applicata anche

nell’ambito Laps, rispettivamente dell’aiuto sociale.

In una

sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA

ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è

conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto

di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque

confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve

essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una

sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una

prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA

in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono

essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo

gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso

l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in

quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e

psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che

divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere

ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per

l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti

dell’amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, citato

Supplemento, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über

Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994,

pag. 80).

In una

sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003, in un caso ticinese, il Tribunale Federale

delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

"

(…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata

conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto

impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo

della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione

della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano

stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano

insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in

ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato

essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima

economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione

quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi

diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo

stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza

precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria

portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il

fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento

rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico

può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la

rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro

ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento

di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si

dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente

diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel

calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe

incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in

maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze

concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto

inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di

trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero

svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei

confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi

A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non

potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi

parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono

tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone

di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto

maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è

compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori

(cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo

stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei

genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato

addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né

che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio

2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente

l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico

dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il

ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art.

328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i

fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di

ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra

parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire

che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei

genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi

all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC

esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati.

Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente

prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è

tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è

configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa

(RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro

applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In

effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare

indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione

complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure

l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può

giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori.

In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza:

tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di

compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione

malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche

l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto,

inammissibile.

(…)" (sottolineature

della redattrice).

Al proposito,

in un’altra sentenza P 56/00 non pubblicata, del 5 luglio 2001, il TFA,

chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a

beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da

una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des

Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der

Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt

wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit

entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit

rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im

gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige

Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im

Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine

Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass

eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das

gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was

das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht

ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c

ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch

Considerandi

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86).

Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.

Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der

EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern

in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein

kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen

auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von

Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine

Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer

angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte

zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit

Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber

kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit

Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.

- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März

1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin

fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder

Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt

(nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26.

Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die

Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet,

für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu

gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die

Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer

Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen

ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl

können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind,

das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen

angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus,

dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen

verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)"

(sottolineature della redattrice).

Nella

decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con

un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del

postulante le prestazioni complementari.

Anche nella

sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva

l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione

interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a

seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n.

33.2001

) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"

(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)"

Il TCA ha ammesso la divisione per due della

pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza

tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra

sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente

sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in

ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Ancora, nella

STCA del 28 marzo 2006 (Inc. n.

33.2005

), il TCA ha negato l'esistenza

dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a

motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi

richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe

presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo

caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i

secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare

da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale

controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Da ultimo, nel giudizio del 6 settembre 2006

(inc. n. 33.2006.5), il TCA ha

ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente ed una

signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei

suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione

lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non

essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare

questa signora. All'assicurato

è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

2.12

Il figlio __________,

non facendo parte dell’unità di riferimento del ricorrente, è per definizione escluso

dal calcolo della prestazione assistenziale del padre.

In queste circostanze, la sua parte di pigione

(1/4) non deve essere presa in considerazione nel calcolo

dell’aiuto sociale dei suoi genitori e della sorella.

Si ottiene così che solo 3/4 del valore locativo

devono essere computati a questi ultimi.

Nemmeno è infatti data nella presente fattispecie

l'eccezione della situazione di

assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove

"

(…) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in

der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von

Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche

Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen

müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es

sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der

Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (…).",

come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P

26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al considerando 2b.

Nella situazione concreta il ricorrente, la

moglie e la figlia non sono assistiti da terzi e non ricevono cure dal figlio in

sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a carico di

diversi assicuratori sociali.

Il

ricorrente neppure è obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare il

figlio.

In casu non si è infatti

di fronte ad una questione in cui la vita in comune è

riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli artt.

276.

e 277 CC, ritenuto che __________ ha 23 anni ed è attivo professionalmente.

Verosimilmente egli ha terminato pure la seconda formazione di disegnatore di

impianti elettrici dopo aver conseguito il diploma di elettricista (cfr. doc.

17).

Inoltre, non può essere

richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente (Basler

Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15) contemplata dall'art. 328 CC, poiché applicabile soltanto

per chi vive in condizioni agiate.

In proposito va rilevato che siccome il concetto

del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più

ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere

interpretata in senso stretto.

La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000,

nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi

dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire

al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr.

60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve

aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in

formazione (Basler

Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e n. 17).

Nella fattispecie in esame il ricorrente ha

richiesto il rinnovo dell'erogazione di una prestazione assistenziale, poiché la

sua situazione finanziaria si rivela difficile.

Di conseguenza, l’insorgente non si trova

manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che egli

non è quindi tenuto a

soccorrere economicamente il figlio (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G.,

Inc. n. 39.2002.8).

In concreto neppure risultano gli elementi per

considerare che si tratta di un obbligo morale del ricorrente nei confronti del

figlio, quale eventuale controprestazione per una sua collaborazione (citata

STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).

Infine, il ricorrente non ha addotto che il loro

figlio, convivente, occuperebbe la maggior parte della

casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2

e 1.5).

Tali circostanze permettono dunque di ritenere

che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria

e che pertanto il valore locativo, a titolo di pigione, vada regolarmente

suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato l’USSI.

Ritenuto, quindi, come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo tre

rientrano nel calcolo della prestazione assistenziale, a titolo di spesa per

l’alloggio, vanno computati i 3/4 di fr. 12'251.-- (cfr. consid. 2.11.), ovvero

fr. 9'188.-- annui e non solo fr. 7'928.-- come considerato dall’USSI.

2.13

L’art. 8 cpv.

1.

lett. a Laps prevede quali spese computabili le spese ai sensi degli art.

25-31 LT.

L’art. 31

cpv. 2 LT contempla le spese di manutenzione di immobili.

Inoltre

secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b Laps, combinato con l’art. 32 cpv. 1 lett. a

LT, anche gli interessi ipotecari vengono considerati quale spesa computabile.

La spese

di manutenzione e gli interessi ipotecari sono riconosciuti fino all’importo

complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT,

maggiorato di fr. 3'000.-- (art. 6 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5221 del

13.

marzo 2002 pag. 14).

In linea

di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e

amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare

l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione

della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese

(cfr. art. 31 cpv. 4 LT; CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316

del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985;

Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la

fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

In base

all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/2005 della Divisione delle

Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se

l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale;

oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

Dalla

tassazione 2005 risulta, per le spese di gestione e manutenzione immobili,

l’importo di fr. 2'643.-- (cfr. doc. 55) che corrisponde al 25% del valore

locativo di fr. 10'571.--.

Di

conseguenza la somma di fr. 2'643.-- computata dall’USSI per le spese di

manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune di domicilio risulta

corretta.

Dagli

atti emerge che l’insorgente per il 2007 deve far fronte al pagamento di interessi

ipotecari pari a fr. 4'702.-- (fr. 2'351 X 2; cfr. doc. C/1) e non

unicamente di fr. 4'466.--, come invece indicato nella decisione del 6 luglio

2007.

(cfr. doc. 79).

Ai fini

della determinazione della prestazione assistenziale a cui ha diritto

l’insorgente da giugno a novembre 2007 va, perciò, computato l’importo di fr.

4'702.--, come del resto riconosciuto dall’amministrazione con scritto del 23

ottobre 2007 (cfr. doc. VIII + bis).

Per

inciso è utile evidenziare che gli interessi ipotecari e le spese di

manutenzione non vanno divisi per il numero delle persone che compongono

l’economia domestica, escludendo dal computo la parte relativa alle persone non

facenti parte dell’unità di riferimento del richiedente le prestazioni.

Anche per

quanto riguarda i redditi computabili, quale reddito della sostanza immobiliare,

viene conteggiato l’intero valore locativo e non solo la quota parte delle

persone rientranti nell’unità di riferimento.

In

effetti gli interessi ipotecari, le spese di manutenzione e il reddito della

sostanza immobiliare vengono computati integralmente al proprietario della

sostanza immobiliare e non a chi abita in tale immobile sulla base di un

diritto personale.

2.14

Per quanto

concerne il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie,

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (cfr. consid. 2.5.) vanno computati i

premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota

cantonale media ponderata.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio

riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di

base contro le malattie.

A titolo

di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo

a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa

malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale

media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica

della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del

reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo

importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una

volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13;

STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).

Il

ricorrente, la moglie e la figlia __________ sono affiliati alla cassa malati __________

(cfr. doc. C2).

Per il

2007.

il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 4'197.30 ciascuno per

l’insorgente e la moglie e a fr. 960.-- per la figlia __________ (cfr. Decreto

esecutivo concernente la determinazione del premio riconosciuto ai singoli

assicuratori per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio

nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2007 del 17 ottobre 2006).

L’ammontare

di fr. 4'197.30 è superiore alla quota media cantonale ponderata per il 2007,

corrispondente, per gli adulti a fr. 4'000.--.

L’importo

di fr. 960.--, per contro, è inferiore alla quota media cantonale ponderata per

i minorenni di fr. 996.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio

nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2007).

Per

quanto attiene al fatto che __________ nel mese di luglio 2007 ha compiuto 18

anni, va rilevato che ai sensi dell’art. 27 LCAMal ai fini dell’applicazione

della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le

malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio

o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in

cui compie i 18 anni.

Inoltre

nel Messaggio del 3 gennaio 1996 l’allora DOS, a proposito dell’art. 27 affermava

che “per definire il concetto di figlio si ricorre al CCS. Il termine di 18

anni per passaggio dallo statuto di figlio a quello di persona sola riprende

l’ordinamento della LAMal in fatto di premi assicurativi: il premio per adulti

è infatti corrisposto a partire dalla fine dell’anno in cui l’assicurato compie

18.

anni (cfr. STCA 36.2005.66-67 del 30 novembre 2005).

Pertanto

ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per il

ricorrente e la moglie della quota media cantonale ponderata di fr. 4'000.-- ciascuno,

mentre per __________ del premio medio ponderato dell’__________ pari a fr.

960.

--.

In casu

l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque correttamente

conteggiato di fr. 8’960.-- (fr. 4000.-- x 2 + fr. 960; cfr. doc. 79).

Per

quanto riguarda le franchigie, le partecipazioni ai costi, le spese per medicamenti

non assunti dalla LAMal che il ricorrente deve sostenere (cfr. doc. V),

esse sono previste quali prestazioni speciali all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las.

Al

riguardo va, tuttavia, osservato che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul

preventivo 2005 del Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più

restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n.

5589.

p.to 10.2.2.3).

2.15

Per il resto l’insorgente

non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci

di reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI valido a decorrere dal

mese di giugno al mese di novembre 2007.

In casu

trattasi di una vertenza in materia di assistenza sociale. Alle procedure Las,

rinviando quest’ultima all’art. 33 Laps, si applica la legge di procedura per

le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni e conseguentemente

i principi procedurali validi per i procedimenti di diritto delle assicurazioni

sociali.

Ora,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; per le

assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61

lett. c LPGA), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato

come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001

N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9

maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P.,

U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195;

Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis

1994.

pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali

disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.

DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella

causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Nel caso

di specie il ricorrente non ha portato ulteriori elementi tali da dimostrare

l'inesattezza di altre voci del calcolo dell'USSI, ad eccezione dell'importo della

spesa per l’alloggio e della somma degli interessi ipotecari (cfr. consid.

2.12

; 2.13.).

Per il

periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2007, i redditi computabili sono, perciò,

costituiti dal reddito della sostanza di fr. 10'571.-- annui (cfr. doc. 79).

La

sostanza computabile risulta costituita dalle assicurazioni sulla vita

suscettibili di riscatto e dal veicolo a motore pari complessivamente, dedotta

la quota esente di fr. 22'000.--, a fr. 10'437.-- (cfr. doc. 79).

Le spese

computabili sono, invece, composte dal premio della cassa malati pari alla

quota cantonale media ponderata per il 2007 di fr. 8’960.-- (cfr. consid. 2.14.),

dalla spesa per l’alloggio di fr. 9'188.-- (cfr. consid. 2.12.), dalle spese di

manutenzione di fr. 2'643 (cfr. consid. 2.13.), dagli interessi ipotecari di

fr. 4'702.-- (cfr. consid. 2.13.) e dei contributi della previdenza professionale

di fr. 34.-- (cfr. doc. 79).

Esse,

globalmente, corrispondono a fr. 25’527.-- all’anno.

Di

conseguenza l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr.

art. 5 Laps; consid. 2.5.).

Il

disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 4’519.-- annui (redditi computabili di

fr. 10’571.-- + sostanza computabile di fr. 10'437.-- – spese computabili di

fr. 25’527.--), corrispondente a fr. 376.60 al mese.

La soglia

di intervento per il 2007 del ricorrente è pari a fr. 2’092.-- al mese (cfr.

art. 19 Las; consid. 2.4.).

Come

indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro

il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la

soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu,

come visto, non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di

fr. 376.60 al mese.

I sussidi

della cassa malati per il 2007 ammontano dal canto loro a fr. 618.-- mensili (cfr.

doc. 79; C/2).

La lacuna

di reddito Las mensile è pertanto pari a fr. 1'851.-- [(fr. 2’092.-- + fr. 376.60.--)

- fr. 618.--].

Il

ricorrente ha, dunque, diritto, per il periodo dal mese di giugno al mese di

novembre 2007, a una prestazione assistenziale di fr. 1’851.--.

2.16

Seppure

parzialmente vincente in causa a RI 1, rappresentato dal signor RA 1, non

vengono assegnate ripetibili.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, vengono attribuite la ripetibili soltanto

se il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6;

DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag.

411.

consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;RCC 1992 pag. 433 consid.

2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329; STCA

dell’11 luglio 2005 nella causa V., 38.2004.86; STCA del 21 febbraio 2006 nella

causa S., 36.2005.225).

In

particolare, per un caso riguardante il medesimo rappresentante, cfr. la sentenza

35.2007.19

del 15 marzo 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo dell’8 agosto 2007 è riformata nel senso che a RI 1 è

riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 1’851.-- mensili per il

periodo dal 1° giugno 2007 al 30 novembre 2007.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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