42.2007.9
Negata prestaz.assistenz.speciale per le spese dentarie per la figlia,pure rimborso parz.Stigmatizzato che l'USSI tramite la Commissione dei periti dentisti non ha fornito subito le ragioni tecniche d
14 febbraio 2008Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2007.9
Data decisione, Autorità:
14.02.2008, TCA
Titolo:
Negata prestaz.assistenz.speciale per le spese dentarie per la figlia,pure rimborso parz.Stigmatizzato che l'USSI tramite la Commissione dei periti dentisti non ha fornito subito le ragioni tecniche del rifiuto.Comunque dall'accertamento del TCA emersa anomalia non tale da impedire la masticazione
CURA DENTARIA
INFERMITÀ CONGENITE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 13 LAI
art. 32 LAMAL
art. 20 cpv. 1 let. b LAS
cpv. 1 let. a e b LPC
art. 3d LPC
art. 1 OIC
art. 2 cpv. 3 OIC
art. 8 OMPC
art. 19a cpv. 1 let. b OPPRE
Raccomandata
Incarto n.
42.2007.9
rs
Lugano
14 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 novembre
2007 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 20 novembre 2007 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento dell’8 novembre
2007 (cfr. doc. 15) con il quale ad RI 1, al beneficio di prestazioni
assistenziali ordinarie (cfr. doc. A1), è stata negata una prestazione
assistenziale speciale per la copertura delle spese dentarie a favore della
figlia __________, nata nel 1994 (cfr. doc. A12).
A
motivazione del proprio rifiuto l’amministrazione ha indicato che la
Commissione dei periti dentisti ha ritenuto l’anomalia di cui è affetta __________
non sufficientemente grave da giustificare un intervento finanziario della
pubblica assistenza (cfr. doc. A12, 15).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando
il rimborso integrale, o perlomeno parziale, dei costi dentistici.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa, in particolare, ha addotto che
l’USSI non ha precisato i parametri entro i quali avrebbe potuto assumere,
magari parzialmente, le cure in oggetto. L’insorgente ha specificato che dai
colloqui avuti con l’USSI le sembra di avere capito che tale Ufficio applica i
criteri dell’AI, quando, invece, secondo lei, andrebbe fatto riferimento ai
criteri validi per le prestazioni complementari all’AVS/AI, ossia
l’amministrazione dovrebbe rimborsare le spese per cure semplici e adeguate
alla malformazione. Essa ha conseguentemente chiesto a questa Corte di
accertare esattamente le basi legali, nonché le ordinanze e le direttive
applicabili al caso di specie (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha auspicato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 6
dicembre 2007 è pervenuto uno scritto di RI 1, con cui il TCA è stato invitato a
richiedere tutte le informazioni concernenti i problemi ai denti della figlia
al dentista curante, Dr. __________. E’ stato, inoltre, puntualizzato che le
cure sono indispensabili per evitare maggiori danni e garantire la funzionalità
della bocca (cfr. doc. V).
1.5. L’USSI, il
10 dicembre 2007, ha osservato che i preventivi per cure dentarie, unitamente
alla relativa documentazione, se necessaria, sono sottoposti dal funzionario
incaricato dell’Ufficio alla Commissione dei periti dentisti (dentisti Dottori __________
e __________) che ha la competenza di rilasciare un preavviso in merito.
L’amministrazione ha ribadito che nella fattispecie il parere della Commissione
è stato negativo, avendo giudicato che la malformazione non è tale da
giustificare un intervento dell’assistenza sociale (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha chiesto ai Dr. __________ e __________ di precisare in
modo più dettagliato i motivi per i quali i costi della cura ortodontica a cui
si è sottoposta la figlia della ricorrente, da un lato, non possono venire
assunti integralmente dall’USSI, dall’altro, nemmeno possono essere posti a
carico del citato Ufficio in misura parziale (cfr. doc. IX).
L’USSI,
dopo avere richiesto al Dr. __________ la documentazione medica (radiografie e
calchi) afferente alla figlia della ricorrente da sottoporre nuovamente alla
Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. X), il 14 gennaio 2008 ha trasmesso la
risposta dei Dr. __________ e __________ (cfr. doc. XI + 1).
1.7. I doc. IX, X
e XI + 1 sono stati inviati all’insorgente, alla quale è stato assegnato un
termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. XII).
RI 1 è, tuttavia,
rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato
alla ricorrente l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale per la
copertura delle spese relative alla cura dentistica a favore della figlia __________.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa
è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3
dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono
entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni
sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette
di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20
Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono destinate a coprire
dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e
spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale
e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli
minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni
speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate
alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del
beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il
bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA del 17 maggio 2005 nella causa A., 42.2004.3.,
pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.6. Nella
presente evenienza l’USSI, come già esposto nei fatti, con decisione formale
dell’8 novembre 2007, confermata dalla decisione su reclamo del 20 novembre
2007, ha rifiutato di erogare ad RI 1 una prestazione assistenziale speciale
per la copertura delle spese relative alle cure dentarie a favore di sua figlia
__________, in quanto la Commissione dei periti dentisti ha indicato che la
malformazione di cui è affetta __________ non è sufficientemente grave da
giustificare l’intervento della pubblica assistenza (cfr. doc. A12, 15).
La
ricorrente ha contestato tale conclusione, facendo valere che l’USSI per
decidere se assumere o meno determinati costi dentistici dovrebbe applicare i
criteri validi per le prestazioni complementari all’AVS/AI, come pure che le
cure a cui si è sottoposta sua figlia sono indispensabili per evitare maggiori
danni (cfr. doc. I, V).
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva innanzitutto
che, come indicato in precedenza, l’art. 20 Las contempla la possibilità di
beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.
Tale
disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni che non risulta, tuttavia,
essere esaustivo.
In effetti
la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che
significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Le spese
dentarie sono ad ogni modo elencate al cpv. 1 lett. b dell’art. 20 Las.
Esse,
pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai
beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las;
consid. 2.5.) - di una prestazione assistenziale speciale.
Ciò non è
del resto stato contestato dall’Ufficio resistente.
2.7. L’art. 8 Reg.Las
prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle
direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Le
direttive COSAS 2005 al p.to 4.2, relativo alle spese per cure dentarie,
enunciano che:
"
Salvo in casi urgenti, il beneficiario deve
chiedere un preventivo prima di iniziare il trattamento (v. capitolo H.2). Il
preventivo dovrebbe anche contenere indicazioni sullo scopo del trattamento.
Fatti
I costi da prendere a
carico sono basati sul punteggio dell’INSAI o della tariffa sociale dei singoli
cantoni. I costi del controllo annuale e dell’igiene dentaria dovrebbero essere
assunti in ogni caso dagli uffici di sostegno sociale.
Se il trattamento esige
costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta
del dentista e richiedere il preavviso di dentista fiduciario.”
Inoltre giusta
il p.to H.2:
"
Innanzitutto bisogna distinguere fra concetto di
trattamento d’urgenza e quello di trattamento corrente. Il trattamento
d’urgenza, che permette al paziente di masticare correttamente e senza dolori,
si può ottenere attraverso mezzi di cura dentaria semplici e parzialmente provvisori.
Per trattamento semplice ed adeguato, si intende l’eventuale estrazione di un
dente o di una radice, la conservazione di denti importanti, l’otturazione (in
amalgama o composto resinoso) e a sostituzione di denti mancanti con l’ausilio
di protesi parziali (soprattutto calchi), allo scopo di conservare stabilmente
la masticazione. L’applicazione di ponti o corone non rientra nella nozione di
trattamento semplice e adeguato, sin tanto che non riguardi la zona incisiva.”
Dal
Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato – n.
5589 emerge, poi, che:
"
(…)
Le prestazioni speciali
(art. 20 della Legge sull’assistenza sociale, Las) sono generalmente aggiuntive
a quelle ordinarie e mirate a far fronte a bisogni particolari, sovente limitati
nel tempo o puntuali (una tantum). Sono anch’esse basate sulle raccomandazioni
della Conferenza svizzera dell’azione sociale, ma la loro attuazione comporta valutazioni caso per caso. Sussistono quindi
margini per restringerne l'entità, secondo modalità differenziate attinenti
alla prassi.
In particolare, si opererà nei modi seguenti
(misure già in atto dal mese di giugno 2004):
(…)
- spesa per la cura dentaria: i preventivi dei
medici dentisti sono sottoposti alla Commissione dei periti per l’approvazione.
Si studiano con loro, ed eventualmente con l’ordine dei dentisti, soluzioni
atte a contenere ulteriormente tali spese.”
2.8. Nel caso in
esame dalla documentazione agli atti risulta che nel dicembre 2004 la __________,
con la quale la ricorrente aveva concluso un’assicurazione complementare
malattie ex LCA per la copertura delle spese dentistiche in favore della figlia
__________, ha rifiutato di assumere i costi del trattamento ortodontico, in
quanto lo stesso era stato prospettato nel 2001 dal medico scolastico dentario,
ossia precedentemente alla stipulazione del menzionato contratto
d’assicurazione (cfr. doc. A5).
__________,
essendo nata nel 1994, ha meno di venti anni.
Secondo
l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno
diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite.
Il
Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite
per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere
le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo
uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato
l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli
aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173
consid. 2b con riferimenti).
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in
allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità
congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità
congenite giusta l'articolo 13 LAI (cfr. STCA 32.2005.230 del 22 novembre 2006,
massimata in RtiD I-2007 N. 47 pag. 189-190).
Sono
reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita
tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a
conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.
3 OIC).
Per
quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è utile rilevare
che l’art. 19a cpv. 1 lett. b OPre enuncia che l’assicurazione assume i costi
delle cure dentarie conseguenti a infermità congenita di cui al capoverso 2, se
le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla
LAMal ma non all’assicurazione federale per l’invalidità (AI).
L’art. 32
LAMal prevede che le prestazioni, per essere assunte dall’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, devono essere efficaci, appropriate ed
economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
Da quanto
appena esposto discende che l’AI interviene, nel caso di ragazzi inferiori ai
venti anni, unicamente nel caso di infermità congenite.
L’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ha, poi, un ruolo sussidiario per quanto
attiene alle cure dentarie per infermità congenite. Essa interviene soltanto qualora
un giovane non adempia le condizioni per avere diritto alle prestazioni
dell’AI.
In casu,
dalle circostanze fattuali della fattispecie risulta che non si è confrontati
con un caso, nemmeno sospettato, di infermità congenita.
In
effetti la ricorrente stessa ha prodotto uno opuscolo “Cure ortodontiche –
Informazioni per genitori e pazienti” rilasciato dal Dr. __________, dentista
curante della figlia __________, da cui si evince che:
"
(…)
9. Assicurazione
invalidità
L’analisi della
documentazione ci permette di verificare esattamente se vostro figlio
presenta un’anomalia grave della posizione dei denti e dei mascellari, se
l’anomalia supera determinati valori limite, i costi complessivi di tutta la
cura vanno a carico dell’Assicurazione Invalidità. In tal caso sarà mio dovere
e premura informarvi debitamente e indicarvi come pervenire ai contributi AI.
Richieste di contributo o di perizie AI non giustificate o avvenute dopo
un mio chiaro preavviso sfavorevole, sono inutile spreco di tempo e di
soldi, in questo caso, le non indifferenti spese burocratiche sono a carico dei
genitori.” (Doc. A6)
L’insorgente,
nonostante fosse al corrente del fatto che in determinati casi le cure
dentistiche vengono assunte dall’AI, ha chiesto di assumere le spese del
trattamento dentario a favore della figlia, in prima battuta, all’assicuratore
LCA e, in seguito, all’USSI.
E’
altamente verosimile, quindi, che essa ha ricevuto dal Dr. __________ un
preavviso negativo riguardo alla possibilità di inoltrare domanda all’UAI.
2.9. Giova,
inoltre, evidenziare che le prestazioni complementari all’AVS/AI comprendono la
prestazione complementare annua, versata ogni mese, e il rimborso delle spese
di malattia e d'invalidità
(art. 3 lett. a e lett. b LPC).
L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso,
prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno
diritto alla rifusione delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, tra l’altro di
dentista (lett. a).
Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che
possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d
cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito,
ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).
L'art. 8 cpv. 1 OMPC prevede che le spese per trattamenti dentari semplici,
economici ed adeguati sono rimborsate e che è fatto salvo il capoverso 3. Tale
disposto recita che, se le spese per trattamenti dentari (compreso il
laboratorio) sono presumibilmente superiori a fr. 3'000.-, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'Ufficio delle prestazioni complementari. Se
un trattamento il cui costo supera i fr. 3'000.- è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo fr. 3'000.-.
L'art. 8 cpv. 2 OMPC prevede che per il rimborso è determinante la
tariffa dell'assicurazione
infortuni, dell'assicurazione
militare e dell'assicurazione
invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la
tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Infine, i preventivi e le
fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI (art.
8 cpv. 4 OMPC).
Il capoverso 3 dell'art. 8 OMPC deve essere interpretato nel senso
che fonda una presunzione che il trattamento di un costo superiore a Fr. 3'000.-
per il quale nessun preventivo è stato trasmesso all'organo d'esecuzione non
costituisce un trattamento semplice, economico e adeguato. L'assicurato può,
tuttavia, ribaltare questa presunzione portando la prova del contrario (STFA P
9/06 del 2 febbraio 2007; DTF 131 V 263 consid. 5 pag. 266).
Sulla base di questo disposto legale, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) ha emanato delle direttive (DPC) sulle spese per trattamenti
dentari.
Secondo il N. 5038 DPC, per principio, le spese per
trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per materiale
e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a trattamenti ed esecuzioni semplici,
economici ed adeguati.
Per il N. 5038.1 DPC, per valutare se si è in
presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le
direttive dell'UFAS concernenti
il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. Allegato IV DPC).
L’Allegato IV relativo alle direttive per il
rimborso di spese per trattamenti dentari nell’ambito delle PC prevede che:
"
In caso di trattamenti protetici, si provvederà
di regola a utilizzare protesi parziali metalliche. In caso di necessità, per
esempio retenzione insufficiente, si può di regola considerare anche una corona
dei denti d’ancoraggio mediante corone metalliche nelle zone dei denti laterali
oppure mediante cappe radicolari a perno con elementi di retenzione nella zona
dei denti anteriori.
I ponti metallo-ceramica
sono coperti nell’ambito delle PC soltanto se non esistono terapie alternative.
Devono essere giustificati presentando la relativa documentazione. La stessa
cosa vale per gli impianti. In generale, nella pianificazione della terapia
occorre tenere conto della consapevolezza del paziente riguardo alla profilassi
o della sua disposizione di fronte a questo aspetto.
Tra due terapie entrano (n.d.r.:
entranti) in linea di conto va di regola scelta quella meno costosa."
La fattura del dentista e quella del laboratorio
odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della
tariffa AINF/AM/AI. Devono figurarvi il numero del dente, il numero tariffario,
la quantità, il genere di trattamento, la quantità di punti e il valore del punto
(N. 5038.3 DPC).
Se il trattamento dentario preventivato è
superiore a fr. 3'000.-, di
regola l'ufficio PC sottoporrà
il preventivo dei costi al dentista consulente del Cantone. I preventivi dei
costi d'entità minore a quella
indicata possono essere sottoposti al dentista consulente del Cantone (N.
5038.6 DPC).
Considerandi
Secondo il N. 5038.7 DPC, un preventivo dei costi
approvato dall'ufficio PC non è
da considerare come una garanzia dei costi. La persona assicurata può, tuttavia,
partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a
qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato.
Il N. 5038.9 DPC prevede che se il trattamento
dentario (compreso il laboratorio) superiore a fr. 3'000.- ha avuto luogo ugualmente senza preventivo dei costi
approvato, di principio possono essere rimborsati al massimo fr. 3'000.-. Eccezionalmente, l'importo rimborsato può superare questo
limite se l'assicurato dimostra
a posteriori, producendo tutti i necessari documenti giustificativi – descrizione
dettagliata dello stato dei denti prima del trattamento, radiografie, ecc. –
che il rimborso richiesto corrisponde ad un trattamento semplice, economico e
adeguato.
Giusta il N. 5038.10 DPC, l'ufficio PC rammenta regolarmente ai
beneficiari di PC che prima di un trattamento dentario di una certa importanza
devono informare il loro dentista in merito alle PC e che occorre inoltrare un
preventivo dei costi.
2.10
A seguito
della richiesta dell’insorgente di assumere le spese per il trattamento
dentario a favore di sua figlia, l’USSI, il 17 gennaio 2007, ha chiesto al Dr. __________,
dentista curante, in particolare se il tipo di difetto è prevalentemente
funzionale o estetico. Nel medesimo scritto l’amministrazione ha, inoltre,
precisato che generalmente vengono assunti solo i costi per curare anomalie al
limite dei valori AI (cfr. doc. 3).
Il Dr. __________,
il 2 febbraio 2007, ha risposto che, essendoci un problema di morso aperto, la
cura proposta trova le sue indicazioni in aspetti funzionali e non estetici
(cfr. doc. 4).
L’USSI ha,
poi, sottoposto il preventivo stilato dal Dr. __________ afferente alle cure ortodontiche
da effettuare alla figlia della ricorrente - costituite segnatamente da due
apparecchi fissi uno per l’arcata superiore e uno per l’arcata inferiore - di
complessivi fr. 8'000.-- (cfr. doc. 1, A6) alla Commissione dei periti
dentisti.
Questa Commissione,
costituita dai dottori __________ e __________, il 15 giugno 2007, ha indicato
che:
"
Dalla documentazione in nostro possesso non
risulta un’anomalia sufficientemente grave per essere presa a carico dal nostro
ufficio.” (Doc. 6)
Questo
concetto è stato ribadito dalla Commissione il 18 ottobre 2007 (cfr. doc. 12).
Il TCA,
pendente causa, ha chiesto ai Dr. __________ e __________ di precisare in modo
più dettagliato i motivi per i quali i costi della cura ortodontica a cui si è
sottoposta la figlia della ricorrente, da un lato, non possono venire assunti
integralmente dall’USSI, dall’altro, nemmeno possono essere posti a carico del
citato Ufficio in misura parziale (cfr. doc. IX).
Nel
rapporto dell’11 gennaio 2008 i dentisti menzionati, dopo che a loro nome
l’USSI il 2 gennaio 2008 aveva invitato il Dr. __________ a ritrasmettere tutta
la documentazione (radiografie, calchi) riguardante __________ (cfr. doc. X),
hanno indicato che:
"
(…)
i motivi per i quali non
si giustifica un intervento da parte del nostro ufficio sono i seguenti:
- la malformazione non si
avvicina ai valori limite imposti dall’AI;
- la cura proposta, pur
essendo adeguata, non rispetta i parametri di semplicità ed economicità imposti
dalle assicurazioni sociali (un risultato sufficiente dal punto di vista
estetico e funzionale si otterrebbe con delle semplici estrazioni dei premolari
e una correzione tramite apparecchio amovibile, di gran lunga meno costoso);
- la malformazione non è
tale da impedire una masticazione corretta. Nella fattispecie è preponderante
l’indicazione estetica rispetto all’indicazione funzionale.” (Doc. XI1)
2.11
Questa Corte,
dapprima, non può esimersi dallo stigmatizzare l’operato dell’USSI, il quale,
tramite la Commissione dei periti dentisti, non ha fornito motu proprio alla
ricorrente, né al TCA le ragioni tecniche dettagliate che hanno condotto al
diniego dell’assunzione dei costi afferenti alla cura dentaria a favore della
figlia dell’insorgente.
In
effetti l’amministrazione, fino all’intervento di questo Tribunale che ha
domandato in modo esplicito ai dr. __________ e __________ di precisare le
motivazioni del rifiuto (cfr. doc. IX), si è limitata a evidenziare che la
malformazione di cui è affetta __________ non è sufficientemente grave per
assumere i costi del relativo trattamento (cfr. doc. 6, 12).
Tale modo
di agire, pur non costituendo una lesione del diritto di essere sentito ex art.
29.
cpv. 2 Cost. per carente motivazione (cfr. STFA I 475/01 del 13 giugno 2003;
STFA H 192/00 del 10 giugno 2002) - l’USSI ha comunque indicato la ragione per
la quale ha negato l’assunzione delle citate spese e la ricorrente ha potuto
rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi
confronti avendola impugnata dinanzi al TCA -, ha implicato delle misure
istruttorie che hanno procrastinato la vertenza.
Questa
Corte auspica, perciò, che in futuro l’USSI, facendo capo alla Commissione dei
periti dentisti, motivi immediatamente, non solo, come fatto nel caso in esame,
in modo succinto, ma con dovizia di particolari specifici e tecnici il rifiuto
di una prestazione assistenziale speciale per cure dentarie.
Ciò permetterà,
infatti, di snellire il lavoro sia dell’amministrazio-ne che del TCA.
2.12
Dall’accertamento
esperito da questa Corte presso la Commissione dei periti dentisti è emerso, in
ogni caso, che l’anomalia di cui è portatrice la figlia della ricorrente non è
tale da impedirle una masticazione corretta e che, ai fini del trattamento, è preponderante
l’indicazione estetica rispetto a quella funzionale (cfr. doc. XI1).
La
precisazione che la malformazione di __________ non si avvicina ai valori limite
imposti dall’AI (cfr. doc. XI1, 3) significa, quindi, che la stessa non riveste
una gravità di poco inferiore a quella delle affezioni dentarie riconosciute
dall’AI quali infermità congenite, le quali vengono assunte da quest’ultima
assicurazione sociale.
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In concreto, attentamente
esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che il rapporto
del gennaio 2008 dei Dr. __________ e __________, non contiene contraddizioni e
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
i dentisti hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver richiesto al dentista curante l’intera documentazione
afferente alla figlia della ricorrente (cfr. doc. X) e avere nuovamente
proceduto allo studio del suo caso.
Pur
avendone avuta la possibilità (cfr. doc. XII), l’insorgente non ha, del resto,
minimamente contestato quanto attestato nel gennaio 2008 dalla Commissione dei
periti dentisti.
In simili
condizioni, questa Corte non ha pertanto validi motivi per scostarsi dalla
valutazione dei Dr. __________ e __________.
Il
principio di richiedere un preavviso a una Commissione di periti dentisti,
peraltro ribadito dal Consiglio di Stato nel Messaggio del 15 ottobre 2004 sul
preventivo 2005 (cfr. consid. 2.7.), è oltretutto analogo alla prassi vigente
in ambito di prestazioni complementari, secondo cui quando il trattamento
dentario preventivato è superiore a fr. 3'000.-, l'ufficio PC
sottopone il preventivo dei costi al dentista consulente del Cantone (N. 5038.6
DPC).
L’apprezzamento
espresso dal Dr. __________ nel febbraio 2007, il quale ha indicato che
essendoci un problema di morso aperto, la cura trova le sue indicazioni in
aspetti funzionali (cfr. doc. 4), non è, poi, tale da inficiare la valutazione
della Commissione dei periti dentisti.
La
nostra Massima Istanza ha, infatti, ripetutamente deciso che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Le
direttive COSAS al p.to H.2, alle quali rinvia l’art. 8 Reg.Las, prevedono,
quale scopo dei trattamenti da assumere da parte dell’aiuto sociale, quello di
conservare stabilmente la masticazione (cfr. consid. 2.7.).
Di
conseguenza, ritenuto che la malformazione è di carattere
prevalentemente estetico e che la masticazione di __________ non è compromessa
(cfr. doc. XI1), secondo questo Tribunale a ragione, l’USSI ha negato
all’insorgente una prestazione assistenziale speciale per la copertura
integrale delle cure dentistiche a favore della figlia.
Al
riguardo va, altresì, rilevato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato
dalla Las è unicamente quello di intervenire ogni qualvolta una persona si
trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las; consid. 2.4.).
Il
diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12
Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla, in
effetti, il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno. In particolare
l’art. 13 Cost. cant. fa esplicito riferimento alle cure mediche essenziali.
A
contrario, dunque, l’assistenza sociale non è tenuta a far fronte a spese non
indispensabili per la conduzione di una vita dignitosa.
E’,
infine, utile ribadire che anche nell’ambito delle PC, che la ricorrente ha
menzionato nell’atto ricorsuale, invocando l’applicazione dei rispettivi
criteri nel settore dell’assistenza sociale (cfr. doc. I), possono essere
assunti solo i costi di cure dentarie semplici, economiche e adeguate (cfr. consid.
2.9
; STFA P 59/04 del 16 febbraio 2005).
Non si
rivela, quindi, necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori.
In
proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13
Per quanto
attiene alla richiesta ricorsuale di assumere perlomeno un parte dei costi
delle cure dentistiche per la figlia __________ (cfr. doc. I), va osservato che
l’USSI, a seguito di un’esplicita richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), nel
mese di gennaio 2008 ha specificato che:
" (…)
La
terapia proposta non può essere presa a carico parzialmente dal nostro ufficio
in quanto non è previsto che si eroghino contributi parziali ai nostri
assistiti. Si presume infatti che non possano disporre di mezzi propri
sufficienti per poter coprire la differenza dei costi risultanti.” (Doc. XI1)
In casu
la richiesta dell’insorgente di assumere almeno parzialmente le spese della
cura dentistica non può essere accolta già per il fatto che in ogni caso il
trattamento dentario a favore della figlia si impone più per motivi estetici
che funzionali (cfr. consid. 2.12.).
In simili
condizioni, infatti, nemmeno un rimborso parziale può trovare giustificazione.
Va,
comunque, sottolineato che anche nel caso in cui una cura si rivelasse
necessaria per motivi di salute dentaria, una copertura parziale non potrebbe
trovare accoglimento se tale trattamento non è semplice e adeguato, ossia se
nell’eventualità specifica esiste un’altra cura permettente di
raggiungere lo scopo cercato di costo inferiore.
In tal caso andrà semmai
finanziata questa ulteriore cura, purché il richiedente abbia accettato di sottoporvisi.
Corretto è, infatti, il
ragionamento dell’USSI di non porre gli assistiti, pagando solo una parte di un
determinato trattamento, nella condizione di non poter far fronte al restante
importo.
2.14
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su
reclamo impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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