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Decisione

42.2007.9

Negata prestaz.assistenz.speciale per le spese dentarie per la figlia,pure rimborso parz.Stigmatizzato che l'USSI tramite la Commissione dei periti dentisti non ha fornito subito le ragioni tecniche d

14 febbraio 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I costi da prendere a

carico sono basati sul punteggio dell’INSAI o della tariffa sociale dei singoli

cantoni. I costi del controllo annuale e dell’igiene dentaria dovrebbero essere

assunti in ogni caso dagli uffici di sostegno sociale.

Se il trattamento esige

costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta

del dentista e richiedere il preavviso di dentista fiduciario.”

Inoltre giusta

il p.to H.2:

"

Innanzitutto bisogna distinguere fra concetto di

trattamento d’urgenza e quello di trattamento corrente. Il trattamento

d’urgenza, che permette al paziente di masticare correttamente e senza dolori,

si può ottenere attraverso mezzi di cura dentaria semplici e parzialmente provvisori.

Per trattamento semplice ed adeguato, si intende l’eventuale estrazione di un

dente o di una radice, la conservazione di denti importanti, l’otturazione (in

amalgama o composto resinoso) e a sostituzione di denti mancanti con l’ausilio

di protesi parziali (soprattutto calchi), allo scopo di conservare stabilmente

la masticazione. L’applicazione di ponti o corone non rientra nella nozione di

trattamento semplice e adeguato, sin tanto che non riguardi la zona incisiva.”

Dal

Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato – n.

5589 emerge, poi, che:

"

(…)

Le prestazioni speciali

(art. 20 della Legge sull’assistenza sociale, Las) sono generalmente aggiuntive

a quelle ordinarie e mirate a far fronte a bisogni particolari, sovente limitati

nel tempo o puntuali (una tantum). Sono anch’esse basate sulle raccomandazioni

della Conferenza svizzera dell’azione sociale, ma la loro attuazione comporta valutazioni caso per caso. Sussistono quindi

margini per restringerne l'entità, secondo modalità differenziate attinenti

alla prassi.

In particolare, si opererà nei modi seguenti

(misure già in atto dal mese di giugno 2004):

(…)

- spesa per la cura dentaria: i preventivi dei

medici dentisti sono sottoposti alla Commissione dei periti per l’approvazione.

Si studiano con loro, ed eventualmente con l’ordine dei dentisti, soluzioni

atte a contenere ulteriormente tali spese.”

2.8. Nel caso in

esame dalla documentazione agli atti risulta che nel dicembre 2004 la __________,

con la quale la ricorrente aveva concluso un’assicurazione complementare

malattie ex LCA per la copertura delle spese dentistiche in favore della figlia

__________, ha rifiutato di assumere i costi del trattamento ortodontico, in

quanto lo stesso era stato prospettato nel 2001 dal medico scolastico dentario,

ossia precedentemente alla stipulazione del menzionato contratto

d’assicurazione (cfr. doc. A5).

__________,

essendo nata nel 1994, ha meno di venti anni.

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno

diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità

congenite.

Il

Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite

per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere

le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Facendo

uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato

l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa

autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare

per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei

criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli

aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173

consid. 2b con riferimenti).

Giusta

l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in

allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità

congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità

congenite giusta l'articolo 13 LAI (cfr. STCA 32.2005.230 del 22 novembre 2006,

massimata in RtiD I-2007 N. 47 pag. 189-190).

Sono

reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita

tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a

conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.

3 OIC).

Per

quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è utile rilevare

che l’art. 19a cpv. 1 lett. b OPre enuncia che l’assicurazione assume i costi

delle cure dentarie conseguenti a infermità congenita di cui al capoverso 2, se

le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla

LAMal ma non all’assicurazione federale per l’invalidità (AI).

L’art. 32

LAMal prevede che le prestazioni, per essere assunte dall’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, devono essere efficaci, appropriate ed

economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.

Da quanto

appena esposto discende che l’AI interviene, nel caso di ragazzi inferiori ai

venti anni, unicamente nel caso di infermità congenite.

L’assicurazione

obbligatoria contro le malattie ha, poi, un ruolo sussidiario per quanto

attiene alle cure dentarie per infermità congenite. Essa interviene soltanto qualora

un giovane non adempia le condizioni per avere diritto alle prestazioni

dell’AI.

In casu,

dalle circostanze fattuali della fattispecie risulta che non si è confrontati

con un caso, nemmeno sospettato, di infermità congenita.

In

effetti la ricorrente stessa ha prodotto uno opuscolo “Cure ortodontiche –

Informazioni per genitori e pazienti” rilasciato dal Dr. __________, dentista

curante della figlia __________, da cui si evince che:

"

(…)

9. Assicurazione

invalidità

L’analisi della

documentazione ci permette di verificare esattamente se vostro figlio

presenta un’anomalia grave della posizione dei denti e dei mascellari, se

l’anomalia supera determinati valori limite, i costi complessivi di tutta la

cura vanno a carico dell’Assicurazione Invalidità. In tal caso sarà mio dovere

e premura informarvi debitamente e indicarvi come pervenire ai contributi AI.

Richieste di contributo o di perizie AI non giustificate o avvenute dopo

un mio chiaro preavviso sfavorevole, sono inutile spreco di tempo e di

soldi, in questo caso, le non indifferenti spese burocratiche sono a carico dei

genitori.” (Doc. A6)

L’insorgente,

nonostante fosse al corrente del fatto che in determinati casi le cure

dentistiche vengono assunte dall’AI, ha chiesto di assumere le spese del

trattamento dentario a favore della figlia, in prima battuta, all’assicuratore

LCA e, in seguito, all’USSI.

E’

altamente verosimile, quindi, che essa ha ricevuto dal Dr. __________ un

preavviso negativo riguardo alla possibilità di inoltrare domanda all’UAI.

2.9. Giova,

inoltre, evidenziare che le prestazioni complementari all’AVS/AI comprendono la

prestazione complementare annua, versata ogni mese, e il rimborso delle spese

di malattia e d'invalidità

(art. 3 lett. a e lett. b LPC).

L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso,

prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno

diritto alla rifusione delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, tra l’altro di

dentista (lett. a).

Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che

possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d

cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito,

ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).

L'art. 8 cpv. 1 OMPC prevede che le spese per trattamenti dentari semplici,

economici ed adeguati sono rimborsate e che è fatto salvo il capoverso 3. Tale

disposto recita che, se le spese per trattamenti dentari (compreso il

laboratorio) sono presumibilmente superiori a fr. 3'000.-, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'Ufficio delle prestazioni complementari. Se

un trattamento il cui costo supera i fr. 3'000.- è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo fr. 3'000.-.

L'art. 8 cpv. 2 OMPC prevede che per il rimborso è determinante la

tariffa dell'assicurazione

infortuni, dell'assicurazione

militare e dell'assicurazione

invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la

tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Infine, i preventivi e le

fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI (art.

8 cpv. 4 OMPC).

Il capoverso 3 dell'art. 8 OMPC deve essere interpretato nel senso

che fonda una presunzione che il trattamento di un costo superiore a Fr. 3'000.-

per il quale nessun preventivo è stato trasmesso all'organo d'esecuzione non

costituisce un trattamento semplice, economico e adeguato. L'assicurato può,

tuttavia, ribaltare questa presunzione portando la prova del contrario (STFA P

9/06 del 2 febbraio 2007; DTF 131 V 263 consid. 5 pag. 266).

Sulla base di questo disposto legale, l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) ha emanato delle direttive (DPC) sulle spese per trattamenti

dentari.

Secondo il N. 5038 DPC, per principio, le spese per

trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per materiale

e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a trattamenti ed esecuzioni semplici,

economici ed adeguati.

Per il N. 5038.1 DPC, per valutare se si è in

presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le

direttive dell'UFAS concernenti

il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. Allegato IV DPC).

L’Allegato IV relativo alle direttive per il

rimborso di spese per trattamenti dentari nell’ambito delle PC prevede che:

"

In caso di trattamenti protetici, si provvederà

di regola a utilizzare protesi parziali metalliche. In caso di necessità, per

esempio retenzione insufficiente, si può di regola considerare anche una corona

dei denti d’ancoraggio mediante corone metalliche nelle zone dei denti laterali

oppure mediante cappe radicolari a perno con elementi di retenzione nella zona

dei denti anteriori.

I ponti metallo-ceramica

sono coperti nell’ambito delle PC soltanto se non esistono terapie alternative.

Devono essere giustificati presentando la relativa documentazione. La stessa

cosa vale per gli impianti. In generale, nella pianificazione della terapia

occorre tenere conto della consapevolezza del paziente riguardo alla profilassi

o della sua disposizione di fronte a questo aspetto.

Tra due terapie entrano (n.d.r.:

entranti) in linea di conto va di regola scelta quella meno costosa."

La fattura del dentista e quella del laboratorio

odontotecnico vanno inoltrate conformemente alle posizioni tariffarie della

tariffa AINF/AM/AI. Devono figurarvi il numero del dente, il numero tariffario,

la quantità, il genere di trattamento, la quantità di punti e il valore del punto

(N. 5038.3 DPC).

Se il trattamento dentario preventivato è

superiore a fr. 3'000.-, di

regola l'ufficio PC sottoporrà

il preventivo dei costi al dentista consulente del Cantone. I preventivi dei

costi d'entità minore a quella

indicata possono essere sottoposti al dentista consulente del Cantone (N.

5038.6 DPC).

Considerandi

Secondo il N. 5038.7 DPC, un preventivo dei costi

approvato dall'ufficio PC non è

da considerare come una garanzia dei costi. La persona assicurata può, tuttavia,

partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a

qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato.

Il N. 5038.9 DPC prevede che se il trattamento

dentario (compreso il laboratorio) superiore a fr. 3'000.- ha avuto luogo ugualmente senza preventivo dei costi

approvato, di principio possono essere rimborsati al massimo fr. 3'000.-. Eccezionalmente, l'importo rimborsato può superare questo

limite se l'assicurato dimostra

a posteriori, producendo tutti i necessari documenti giustificativi – descrizione

dettagliata dello stato dei denti prima del trattamento, radiografie, ecc. –

che il rimborso richiesto corrisponde ad un trattamento semplice, economico e

adeguato.

Giusta il N. 5038.10 DPC, l'ufficio PC rammenta regolarmente ai

beneficiari di PC che prima di un trattamento dentario di una certa importanza

devono informare il loro dentista in merito alle PC e che occorre inoltrare un

preventivo dei costi.

2.10

A seguito

della richiesta dell’insorgente di assumere le spese per il trattamento

dentario a favore di sua figlia, l’USSI, il 17 gennaio 2007, ha chiesto al Dr. __________,

dentista curante, in particolare se il tipo di difetto è prevalentemente

funzionale o estetico. Nel medesimo scritto l’amministrazione ha, inoltre,

precisato che generalmente vengono assunti solo i costi per curare anomalie al

limite dei valori AI (cfr. doc. 3).

Il Dr. __________,

il 2 febbraio 2007, ha risposto che, essendoci un problema di morso aperto, la

cura proposta trova le sue indicazioni in aspetti funzionali e non estetici

(cfr. doc. 4).

L’USSI ha,

poi, sottoposto il preventivo stilato dal Dr. __________ afferente alle cure ortodontiche

da effettuare alla figlia della ricorrente - costituite segnatamente da due

apparecchi fissi uno per l’arcata superiore e uno per l’arcata inferiore - di

complessivi fr. 8'000.-- (cfr. doc. 1, A6) alla Commissione dei periti

dentisti.

Questa Commissione,

costituita dai dottori __________ e __________, il 15 giugno 2007, ha indicato

che:

"

Dalla documentazione in nostro possesso non

risulta un’anomalia sufficientemente grave per essere presa a carico dal nostro

ufficio.” (Doc. 6)

Questo

concetto è stato ribadito dalla Commissione il 18 ottobre 2007 (cfr. doc. 12).

Il TCA,

pendente causa, ha chiesto ai Dr. __________ e __________ di precisare in modo

più dettagliato i motivi per i quali i costi della cura ortodontica a cui si è

sottoposta la figlia della ricorrente, da un lato, non possono venire assunti

integralmente dall’USSI, dall’altro, nemmeno possono essere posti a carico del

citato Ufficio in misura parziale (cfr. doc. IX).

Nel

rapporto dell’11 gennaio 2008 i dentisti menzionati, dopo che a loro nome

l’USSI il 2 gennaio 2008 aveva invitato il Dr. __________ a ritrasmettere tutta

la documentazione (radiografie, calchi) riguardante __________ (cfr. doc. X),

hanno indicato che:

"

(…)

i motivi per i quali non

si giustifica un intervento da parte del nostro ufficio sono i seguenti:

- la malformazione non si

avvicina ai valori limite imposti dall’AI;

- la cura proposta, pur

essendo adeguata, non rispetta i parametri di semplicità ed economicità imposti

dalle assicurazioni sociali (un risultato sufficiente dal punto di vista

estetico e funzionale si otterrebbe con delle semplici estrazioni dei premolari

e una correzione tramite apparecchio amovibile, di gran lunga meno costoso);

- la malformazione non è

tale da impedire una masticazione corretta. Nella fattispecie è preponderante

l’indicazione estetica rispetto all’indicazione funzionale.” (Doc. XI1)

2.11

Questa Corte,

dapprima, non può esimersi dallo stigmatizzare l’operato dell’USSI, il quale,

tramite la Commissione dei periti dentisti, non ha fornito motu proprio alla

ricorrente, né al TCA le ragioni tecniche dettagliate che hanno condotto al

diniego dell’assunzione dei costi afferenti alla cura dentaria a favore della

figlia dell’insorgente.

In

effetti l’amministrazione, fino all’intervento di questo Tribunale che ha

domandato in modo esplicito ai dr. __________ e __________ di precisare le

motivazioni del rifiuto (cfr. doc. IX), si è limitata a evidenziare che la

malformazione di cui è affetta __________ non è sufficientemente grave per

assumere i costi del relativo trattamento (cfr. doc. 6, 12).

Tale modo

di agire, pur non costituendo una lesione del diritto di essere sentito ex art.

29.

cpv. 2 Cost. per carente motivazione (cfr. STFA I 475/01 del 13 giugno 2003;

STFA H 192/00 del 10 giugno 2002) - l’USSI ha comunque indicato la ragione per

la quale ha negato l’assunzione delle citate spese e la ricorrente ha potuto

rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi

confronti avendola impugnata dinanzi al TCA -, ha implicato delle misure

istruttorie che hanno procrastinato la vertenza.

Questa

Corte auspica, perciò, che in futuro l’USSI, facendo capo alla Commissione dei

periti dentisti, motivi immediatamente, non solo, come fatto nel caso in esame,

in modo succinto, ma con dovizia di particolari specifici e tecnici il rifiuto

di una prestazione assistenziale speciale per cure dentarie.

Ciò permetterà,

infatti, di snellire il lavoro sia dell’amministrazio-ne che del TCA.

2.12

Dall’accertamento

esperito da questa Corte presso la Commissione dei periti dentisti è emerso, in

ogni caso, che l’anomalia di cui è portatrice la figlia della ricorrente non è

tale da impedirle una masticazione corretta e che, ai fini del trattamento, è preponderante

l’indicazione estetica rispetto a quella funzionale (cfr. doc. XI1).

La

precisazione che la malformazione di __________ non si avvicina ai valori limite

imposti dall’AI (cfr. doc. XI1, 3) significa, quindi, che la stessa non riveste

una gravità di poco inferiore a quella delle affezioni dentarie riconosciute

dall’AI quali infermità congenite, le quali vengono assunte da quest’ultima

assicurazione sociale.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

In concreto, attentamente

esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che il rapporto

del gennaio 2008 dei Dr. __________ e __________, non contiene contraddizioni e

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

i dentisti hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver richiesto al dentista curante l’intera documentazione

afferente alla figlia della ricorrente (cfr. doc. X) e avere nuovamente

proceduto allo studio del suo caso.

Pur

avendone avuta la possibilità (cfr. doc. XII), l’insorgente non ha, del resto,

minimamente contestato quanto attestato nel gennaio 2008 dalla Commissione dei

periti dentisti.

In simili

condizioni, questa Corte non ha pertanto validi motivi per scostarsi dalla

valutazione dei Dr. __________ e __________.

Il

principio di richiedere un preavviso a una Commissione di periti dentisti,

peraltro ribadito dal Consiglio di Stato nel Messaggio del 15 ottobre 2004 sul

preventivo 2005 (cfr. consid. 2.7.), è oltretutto analogo alla prassi vigente

in ambito di prestazioni complementari, secondo cui quando il trattamento

dentario preventivato è superiore a fr. 3'000.-, l'ufficio PC

sottopone il preventivo dei costi al dentista consulente del Cantone (N. 5038.6

DPC).

L’apprezzamento

espresso dal Dr. __________ nel febbraio 2007, il quale ha indicato che

essendoci un problema di morso aperto, la cura trova le sue indicazioni in

aspetti funzionali (cfr. doc. 4), non è, poi, tale da inficiare la valutazione

della Commissione dei periti dentisti.

La

nostra Massima Istanza ha, infatti, ripetutamente deciso che

le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Le

direttive COSAS al p.to H.2, alle quali rinvia l’art. 8 Reg.Las, prevedono,

quale scopo dei trattamenti da assumere da parte dell’aiuto sociale, quello di

conservare stabilmente la masticazione (cfr. consid. 2.7.).

Di

conseguenza, ritenuto che la malformazione è di carattere

prevalentemente estetico e che la masticazione di __________ non è compromessa

(cfr. doc. XI1), secondo questo Tribunale a ragione, l’USSI ha negato

all’insorgente una prestazione assistenziale speciale per la copertura

integrale delle cure dentistiche a favore della figlia.

Al

riguardo va, altresì, rilevato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato

dalla Las è unicamente quello di intervenire ogni qualvolta una persona si

trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las; consid. 2.4.).

Il

diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12

Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla, in

effetti, il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno. In particolare

l’art. 13 Cost. cant. fa esplicito riferimento alle cure mediche essenziali.

A

contrario, dunque, l’assistenza sociale non è tenuta a far fronte a spese non

indispensabili per la conduzione di una vita dignitosa.

E’,

infine, utile ribadire che anche nell’ambito delle PC, che la ricorrente ha

menzionato nell’atto ricorsuale, invocando l’applicazione dei rispettivi

criteri nel settore dell’assistenza sociale (cfr. doc. I), possono essere

assunti solo i costi di cure dentarie semplici, economiche e adeguate (cfr. consid.

2.9

; STFA P 59/04 del 16 febbraio 2005).

Non si

rivela, quindi, necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori.

In

proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Per quanto

attiene alla richiesta ricorsuale di assumere perlomeno un parte dei costi

delle cure dentistiche per la figlia __________ (cfr. doc. I), va osservato che

l’USSI, a seguito di un’esplicita richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), nel

mese di gennaio 2008 ha specificato che:

" (…)

La

terapia proposta non può essere presa a carico parzialmente dal nostro ufficio

in quanto non è previsto che si eroghino contributi parziali ai nostri

assistiti. Si presume infatti che non possano disporre di mezzi propri

sufficienti per poter coprire la differenza dei costi risultanti.” (Doc. XI1)

In casu

la richiesta dell’insorgente di assumere almeno parzialmente le spese della

cura dentistica non può essere accolta già per il fatto che in ogni caso il

trattamento dentario a favore della figlia si impone più per motivi estetici

che funzionali (cfr. consid. 2.12.).

In simili

condizioni, infatti, nemmeno un rimborso parziale può trovare giustificazione.

Va,

comunque, sottolineato che anche nel caso in cui una cura si rivelasse

necessaria per motivi di salute dentaria, una copertura parziale non potrebbe

trovare accoglimento se tale trattamento non è semplice e adeguato, ossia se

nell’eventualità specifica esiste un’altra cura permettente di

raggiungere lo scopo cercato di costo inferiore.

In tal caso andrà semmai

finanziata questa ulteriore cura, purché il richiedente abbia accettato di sottoporvisi.

Corretto è, infatti, il

ragionamento dell’USSI di non porre gli assistiti, pagando solo una parte di un

determinato trattamento, nella condizione di non poter far fronte al restante

importo.

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su

reclamo impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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