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Decisione

42.2008.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag.

27-28)

Per

inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti

anche per l’anno 2008 (cfr. Direttive riguardanti gli importo delle prestazioni

assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31).

2.6

Nell’evenienza

concreta l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr.

1'902.-- al mese a partire dal 1° settembre 2007, in quanto la data indicata

dall’Ufficio controllo abitanti di __________, ripresa dallo sportellista Laps

di __________, corrisponde al 20 agosto 2007 (cfr. doc. A9, III).

Il

ricorrente ha contestato tale decisione, chiedendo l’erogazione della

prestazione assistenziale già dal mese di agosto 2007. Egli, al riguardo, ha

asserito che il suo curatore si è presentato all’Agenzia AVS di __________ il 6

giugno 2007 e che gli è stato indicato di portare i documenti unicamente al

momento che erano completi. L’insorgente ha, poi, puntualizzato che avendo

ricevuto la dichiarazione di fine indennità di disoccupazione e il relativo

ultimo conteggio nel mese di agosto 2007, si è recato all’Agenzia AVS di __________

per depositare la domanda completa di indennità USSI il 20 agosto 2007 (cfr.

doc. I; V).

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che non

è contestato che il curatore di RI 1, si è presentato presso l’Agenzia AVS di __________,

luogo di domicilio del ricorrente, la prima volta nel mese di giugno 2007 al

fine di dare avvio alla procedura per ricevere le prestazioni della pubblica

assistenza.

In

effetti l’Ufficio assistenza di __________, il 6 febbraio 2008, ha indicato che

__________, dell’RA 1, ha chiesto la check-list dei documenti da

allegare alla domanda di assistenza presumibilmente nel corso del mese di

giugno 2007 (cfr. doc. XII/bis).

Il

curatore dell’insorgente, dal canto suo, il 22 gennaio 2008, ha dichiarato che “la

procedura Laps impone un primo incontro presso l’Agenzia AVS del Comune di

domicilio per ritirare la check-list e i formulari necessari. Avvenuto il

6.06

” (Doc. V).

Dal

formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”

emerge, però, che l’annuncio è stato effettuato il 20 agosto 2007, quando è

anche stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps di __________,

sportello di riferimento per il Comune di __________ (cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/temi/laps/comprensori),

per il 28 agosto 2007 (cfr. doc. A5).

L’incontro

con il funzionario dello Sportello Laps di __________ ha effettivamente avuto

luogo il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 6f, 6g).

Del resto

il curatore di RI 1 ha riconosciuto di essersi presentato con il ricorrente all’Agenzia

AVS di __________ il 20 agosto 2007 “… per depositare la domanda completa di

indennità USSI” e presso lo Sportello Laps di __________ il 28 agosto 2007 per

“… concludere la domanda di indennità USSI” (cfr. doc. I).

2.7

L’art. 61

cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.3.), prevede che il

diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno

del mese successivo il deposito della domanda.

Inoltre

l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali

inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo

la procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta

l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio

Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo

sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio

alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni

assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto

all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1

Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,

dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la

Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo

cui:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il giorno in cui il

richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento

presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il

formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario

deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare

nell’incarto cartaceo.

(…)."

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato che:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

Ai fini

della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,

determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,

massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune

viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno

in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.

2.8

Alla luce di

quanto sopra esposto, occorre concludere che in concreto, visto che

l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato durante l’incontro con il

Comune del 20 agosto 2007, è rilevante quest’ultima data per determinare la

decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante all’insorgente.

Quanto

asserito dal ricorrente, tramite il proprio rappresentante, e meglio che, dopo

il primo incontro del mese di giugno 2007, si è presentato all’Agenzia AVS di __________

la seconda volta nel mese di agosto 2007, poiché, da una parte, la funzionaria

del Comune gli ha detto che, per poter fissare un appuntamento con lo Sportello

Laps, doveva portare tutta la documentazione completa, dall’altra, le

attestazioni relative alla fine dell’assicurazione disoccupazione gli sono

giunte solo nel mese di agosto 2007 (cfr. doc. I, V), non gli è di ausilio

alcuno ai fini della presente vertenza.

In

effetti dalla check-list afferente alla documentazione da allegare alla

domanda di assistenza sociale si evince che un richiedente l’aiuto sociale, qualora

abbia terminato il diritto alle indennità di disoccupazione, deve produrre la

decisione della Cassa di disoccupazione e l’ultimo conteggio della Cassa (cfr.

doc. XIIIbis).

In casu

la Cassa cantonale di disoccupazione ha emesso la propria dichiarazione di fine

disoccupazione con effetto dal 24 luglio 2007 - per aver esaurito le 400

indennità giornaliere - il 27 luglio 2007 (cfr. doc. A1).

Risulta

pure che il conteggio relativo al mese di luglio 2007 della Cassa datato 30

luglio 2007 è pervenuto all’RA 1 ancora nel mese di luglio 2007 (cfr. doc. A7).

In simili

condizioni, nel caso in esame il ricorrente aveva comunque sufficiente tempo,

nel mese di luglio 2007, per presentarsi al Comune di __________ con la debita

documentazione al fine di fissare l’appuntamento con lo Sportello Laps.

L’insorgente,

personalmente o per il tramite del proprio curatore, avrebbe potuto e dovuto,

dopo l’incontro con l’Agenzia AVS di __________ del giugno 2007, contattare la

Cassa disoccupazione e chiederle se poteva emettere una dichiarazione con la

data della fine del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione anticipatamente o comunque non appena terminato il diritto.

Siccome, in

concreto, il diritto alle indennità di disoccupazione terminava il 24 luglio

2007, la Cassa avrebbe potuto, su richiesta motivata, allestire immediatamente

l’attestazione di fine diritto e inviarla via fax all’RA 1 – dalla rispettiva carta

intestata risulta che sia la Cassa che l’RA 1 dispongono di un numero di fax

(cfr. doc. A1; I) – unitamente al conteggio del mese di luglio 2007.

Il

ricorrente avrebbe, così, potuto, perlomeno nelle giornate di lunedì 30 e di

martedì 31, recarsi al Comune di __________ con la documentazione completa

necessaria per interporre domanda di prestazioni assistenziali e stabilire un

appuntamento con lo Sportello Laps competente.

In

proposito questa Corte rivela che è auspicabile, per analogia al sistema

vigente per l’assicurazione contro la disoccupazione, il quale prevede, da una

parte, che il diritto alle indennità si estingue se non è fatto valere entro

tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce, dall’altra, che se

necessario la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i

documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione (cfr. art.

20.

cpv. 3 LADI e 29 cpv. 3 OADI), che in determinati casi e in via eccezionale

(ad esempio quelli in cui la presentazione di un atto implica l’emissione dello

stesso da parte di terzi, segnatamente di un istituto assicuratore) il Comune

di domicilio accetti di fissare a una persona l’appuntamento con lo sportello

Laps anche senza tutti i documenti necessari con l’assegnazione, però, di un

termine scadente anteriormente a tale appuntamento per completare gli atti,

pena la decadenza dell’incontro con lo sportello Laps.

La

questione di sapere se in casu si doveva o meno assegnare al ricorrente un

termine per completare gli atti, tuttavia, non si pone, considerato, come

visto, che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi la documentazione necessaria

entro la fine di luglio 2007.

Di

conseguenza, ritenuto, in primo luogo, che l’art. 61 cpv. 1 Las contempla la

decorrenza del diritto al pagamento delle prestazio-ni assistenziali dal primo

giorno del mese successivo il deposito della domanda, in secondo luogo, che

l’appuntamento presso lo Sportello Laps di __________ è stato fissato il 20

agosto 2007 allorché il ricorrente e il suo curatore si sono presentati con la

debita documentazione all’Agenzia AVS di __________, rettamente l’USSI ha

concesso una prestazione assistenziale dal 1° settem-bre 2007.

2.9

Per quanto

attiene alla richiesta formulata nei confronti dell’USSI in via subordinata di ricevere

la somma di fr. 402.25, pari alla differenza tra l’importo della prestazione

assistenziale mensile e l’ammontare delle indennità di disoccupazione mensile

(cfr. doc. I), oltre a quanto qui sopra esposto (cfr. consid. 2.8) va osservato

che in ogni caso la chek-list della documentazione da allegare alla

domanda di prestazioni assistenziali prevede per un beneficiario di indennità

LADI la presentazione della conferma di iscrizione URC e copia dell’ultimo

conteggio della Cassa disoccupazione (cfr. doc. XIII/bis).

Nel caso

di specie il ricorrente, pur avendo avuto la possibilità nel mese di luglio

2007.

di produrre tempestivamente la propria iscrizione al competente URC e il

conteggio delle indennità almeno del mese di giugno 2007 - che avrebbe poi

permesso di effettuare il calcolo e determinare se l’insorgente, nonostante

percepisse delle indennità di disoccupazione, potesse beneficiare anche di una

prestazione assistenziale, ed eventualmente, di quale importo -, non ha

presentato alcunché.

Ne

discende che anche la richiesta di una prestazione assistenziale parziale non

può essere accolta.

A titolo

abbondanziale, in relazione all’asserzione dell’USSI secondo cui

l’amministrazione, nell’eventuale calcolo della prestazione assistenziale del

mese di agosto 2007, avrebbe comunque considerato le indennità di

disoccupazione versate per il mese di luglio 2007 come da prassi consolidata,

giova segnalare che questa Corte con sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007 ha

stabilito che:

"

(…)

L’USSI ha precisato che per sua prassi le

indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni

assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il

fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L’amministrazione ha pure

indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di

attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta

la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni

finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).

Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della

pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta

una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS;

consid. 2.1.).

Il diritto fondamentale a condizioni minime di

esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13

Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel

bisogno.

Inoltre per determinare se un assicurato ha

diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito

disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità

di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della

richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA

39.2005.1

del 12 maggio 2005).

Questa Corte, alla luce di quanto appena esposto, in particolare

della circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è

quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità

essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI,

secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la

legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione

cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui

effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte

alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente

per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Di conseguenza l’amministrazione è tenuta a

esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare

un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.”

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto e tutto ben considerato questa Corte non può che

confermare la decisione su reclamo impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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