42.2008.1
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6 marzo 2008Italiano24 min
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Numero d'incarto:
42.2008.1
Data decisione, Autorità:
06.03.2008, TCA
Titolo:
Diritto a prestazione assistenziale da 9/07 e non da 8/07. Dopo il 1°incontro tra il suo curatore e il Comune di domicilio si è presentato al Comune con la documentazione completa ed è stato fissato l'appuntamento con sportello Laps solo nell'8/07, sebbene potesse reperire i doc. già alla fine 7/07
INIZIO ED ESTINZIONE DEL DIRITTO
INTEMPESTIVITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 20 cpv. 3 LADI
art. 23 cpv. 1 LAPS
art. 18 LAS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 61 cpv. 1 LAS
art. 29 cpv. 3 OADI
Raccomandata
Incarto n.
42.2008.1
rs
Lugano
6 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 dicembre
2007 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 18 dicembre 2007 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 7
settembre 2007 (cfr. doc. A6) con il quale RI 1 è stato posto al beneficio di
una prestazione assistenziale di fr. 1'902.-- mensili a decorrere dal 1°
settembre al 30 novembre 2007.
Tale
prestazione è poi stata rinnovata per il periodo dicembre 2007 – febbraio 2008
(cfr. doc. 3).
In
particolare nella decisione su reclamo è stato indicato che, siccome la domanda
di prestazioni è stata inoltrata nel mese di agosto 2007, il relativo diritto
ha inizio dal mese successivo, ossia dal mese di settembre 2007 (cfr. doc. A9).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1, rappresentato dal curatore, __________ dell’RA 1, ha
interposto un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il
versamento di una prestazione di fr. 1'902.-- anche per il mese di agosto 2007
e, in via subordinata, la concessione della somma di fr. 402.25 quale
differenza tra le indennità USSI e le indennità di disoccupazione per il mese
di luglio 2007.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, di
avere beneficiato delle indennità di disoccupazione fino alla fine del mese di
luglio 2007 e che il 6 giugno 2007 il suo curatore si è presentato all’Agenzia
AVS del Comune di __________ per iniziare la procedura relativa alla
prestazione assistenziale. Nell’impugnativa è stato, però, precisato che sulla
base delle indicazioni della funzionaria dell’Agenzia AVS di __________ il
curatore non ha potuto presentarsi per fissare l’appuntamento con lo Sportello
Laps fino a quando la documentazione non è stata completa, ossia comprensiva
della dichiarazione della Cassa di disoccupazione attestante la fine del
diritto alle indennità di disoccupazione. E’ stato, inoltre, puntualizzato che,
siccome la dichiarazione di fine indennità disoccupazione e il relativo ultimo
conteggio sono pervenuti a inizio agosto 2007, il curatore e l’insorgente, il
20 agosto 2007, si sono presentati all’Agenzia AVS di __________ per depositare
la richiesta completa di prestazioni sociali e il 28 agosto 2007 si sono recati
presso lo Sportello Laps del Comune di __________ per concludere la citata
domanda.
La parte
ricorrente ha sottolineato di non avere ricevuto prestazioni per il mese di
agosto 2007 e che vista l’impossibilità di presentare i documenti necessari nel
mese di luglio 2007 l’USSI doveva accordarle almeno la differenza tra la
prestazione assistenziale di fr. 1'902.-- mensili e le indennità di
disoccupazione di fr. 1'499.75 (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha auspicato un’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 22
gennaio 2008 il curatore di RI 1, da un lato, ha comunicato di non avere
ulteriori mezzi di prova da presentare, dall’altro, ha formulato alcune
precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’USSI si è espresso
nuovamente riguardo alla fattispecie con scritto del 19 febbraio 2008 (cfr.
doc. IX).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha chiesto al Municipio di __________ di inviare copia della
check-list concernente i documenti da allegare alla domanda di assistenza
consegnata al curatore del signor RI 1 nel mese di giugno 2007 (cfr. doc. XI).
Il
promemoria indicante la documentazione per la richiesta di prestazioni Laps è
pervenuto il 28 febbraio 2008 (cfr. doc. XIIIBis).
1.7. L’esito
dell’accertamento effettuato dal TCA è stato trasmesso per conoscenza sia all’RA
1, che all’USSI (cfr. doc. XIV; XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la prestazione assistenziale accordata a RI 1 debba
decorrere dal 1° settembre 2007, come deciso dall'USSI, o se invece essa abbia
effetto già dal mese di agosto 2007, perlomeno in misura ridotta, come preteso
dal ricorrente.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag.
27-28)
Per
inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti
anche per l’anno 2008 (cfr. Direttive riguardanti gli importo delle prestazioni
assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31).
2.6
Nell’evenienza
concreta l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr.
1'902.-- al mese a partire dal 1° settembre 2007, in quanto la data indicata
dall’Ufficio controllo abitanti di __________, ripresa dallo sportellista Laps
di __________, corrisponde al 20 agosto 2007 (cfr. doc. A9, III).
Il
ricorrente ha contestato tale decisione, chiedendo l’erogazione della
prestazione assistenziale già dal mese di agosto 2007. Egli, al riguardo, ha
asserito che il suo curatore si è presentato all’Agenzia AVS di __________ il 6
giugno 2007 e che gli è stato indicato di portare i documenti unicamente al
momento che erano completi. L’insorgente ha, poi, puntualizzato che avendo
ricevuto la dichiarazione di fine indennità di disoccupazione e il relativo
ultimo conteggio nel mese di agosto 2007, si è recato all’Agenzia AVS di __________
per depositare la domanda completa di indennità USSI il 20 agosto 2007 (cfr.
doc. I; V).
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che non
è contestato che il curatore di RI 1, si è presentato presso l’Agenzia AVS di __________,
luogo di domicilio del ricorrente, la prima volta nel mese di giugno 2007 al
fine di dare avvio alla procedura per ricevere le prestazioni della pubblica
assistenza.
In
effetti l’Ufficio assistenza di __________, il 6 febbraio 2008, ha indicato che
__________, dell’RA 1, ha chiesto la check-list dei documenti da
allegare alla domanda di assistenza presumibilmente nel corso del mese di
giugno 2007 (cfr. doc. XII/bis).
Il
curatore dell’insorgente, dal canto suo, il 22 gennaio 2008, ha dichiarato che “la
procedura Laps impone un primo incontro presso l’Agenzia AVS del Comune di
domicilio per ritirare la check-list e i formulari necessari. Avvenuto il
6.06
” (Doc. V).
Dal
formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps”
emerge, però, che l’annuncio è stato effettuato il 20 agosto 2007, quando è
anche stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps di __________,
sportello di riferimento per il Comune di __________ (cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/temi/laps/comprensori),
per il 28 agosto 2007 (cfr. doc. A5).
L’incontro
con il funzionario dello Sportello Laps di __________ ha effettivamente avuto
luogo il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 6f, 6g).
Del resto
il curatore di RI 1 ha riconosciuto di essersi presentato con il ricorrente all’Agenzia
AVS di __________ il 20 agosto 2007 “… per depositare la domanda completa di
indennità USSI” e presso lo Sportello Laps di __________ il 28 agosto 2007 per
“… concludere la domanda di indennità USSI” (cfr. doc. I).
2.7
L’art. 61
cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.3.), prevede che il
diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno
del mese successivo il deposito della domanda.
Inoltre
l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali
inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,
dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1.
il giorno in cui il
richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento
presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il
formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario
deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare
nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,
massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune
viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno
in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.
2.8
Alla luce di
quanto sopra esposto, occorre concludere che in concreto, visto che
l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato durante l’incontro con il
Comune del 20 agosto 2007, è rilevante quest’ultima data per determinare la
decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante all’insorgente.
Quanto
asserito dal ricorrente, tramite il proprio rappresentante, e meglio che, dopo
il primo incontro del mese di giugno 2007, si è presentato all’Agenzia AVS di __________
la seconda volta nel mese di agosto 2007, poiché, da una parte, la funzionaria
del Comune gli ha detto che, per poter fissare un appuntamento con lo Sportello
Laps, doveva portare tutta la documentazione completa, dall’altra, le
attestazioni relative alla fine dell’assicurazione disoccupazione gli sono
giunte solo nel mese di agosto 2007 (cfr. doc. I, V), non gli è di ausilio
alcuno ai fini della presente vertenza.
In
effetti dalla check-list afferente alla documentazione da allegare alla
domanda di assistenza sociale si evince che un richiedente l’aiuto sociale, qualora
abbia terminato il diritto alle indennità di disoccupazione, deve produrre la
decisione della Cassa di disoccupazione e l’ultimo conteggio della Cassa (cfr.
doc. XIIIbis).
In casu
la Cassa cantonale di disoccupazione ha emesso la propria dichiarazione di fine
disoccupazione con effetto dal 24 luglio 2007 - per aver esaurito le 400
indennità giornaliere - il 27 luglio 2007 (cfr. doc. A1).
Risulta
pure che il conteggio relativo al mese di luglio 2007 della Cassa datato 30
luglio 2007 è pervenuto all’RA 1 ancora nel mese di luglio 2007 (cfr. doc. A7).
In simili
condizioni, nel caso in esame il ricorrente aveva comunque sufficiente tempo,
nel mese di luglio 2007, per presentarsi al Comune di __________ con la debita
documentazione al fine di fissare l’appuntamento con lo Sportello Laps.
L’insorgente,
personalmente o per il tramite del proprio curatore, avrebbe potuto e dovuto,
dopo l’incontro con l’Agenzia AVS di __________ del giugno 2007, contattare la
Cassa disoccupazione e chiederle se poteva emettere una dichiarazione con la
data della fine del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione anticipatamente o comunque non appena terminato il diritto.
Siccome, in
concreto, il diritto alle indennità di disoccupazione terminava il 24 luglio
2007, la Cassa avrebbe potuto, su richiesta motivata, allestire immediatamente
l’attestazione di fine diritto e inviarla via fax all’RA 1 – dalla rispettiva carta
intestata risulta che sia la Cassa che l’RA 1 dispongono di un numero di fax
(cfr. doc. A1; I) – unitamente al conteggio del mese di luglio 2007.
Il
ricorrente avrebbe, così, potuto, perlomeno nelle giornate di lunedì 30 e di
martedì 31, recarsi al Comune di __________ con la documentazione completa
necessaria per interporre domanda di prestazioni assistenziali e stabilire un
appuntamento con lo Sportello Laps competente.
In
proposito questa Corte rivela che è auspicabile, per analogia al sistema
vigente per l’assicurazione contro la disoccupazione, il quale prevede, da una
parte, che il diritto alle indennità si estingue se non è fatto valere entro
tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce, dall’altra, che se
necessario la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione (cfr. art.
20.
cpv. 3 LADI e 29 cpv. 3 OADI), che in determinati casi e in via eccezionale
(ad esempio quelli in cui la presentazione di un atto implica l’emissione dello
stesso da parte di terzi, segnatamente di un istituto assicuratore) il Comune
di domicilio accetti di fissare a una persona l’appuntamento con lo sportello
Laps anche senza tutti i documenti necessari con l’assegnazione, però, di un
termine scadente anteriormente a tale appuntamento per completare gli atti,
pena la decadenza dell’incontro con lo sportello Laps.
La
questione di sapere se in casu si doveva o meno assegnare al ricorrente un
termine per completare gli atti, tuttavia, non si pone, considerato, come
visto, che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi la documentazione necessaria
entro la fine di luglio 2007.
Di
conseguenza, ritenuto, in primo luogo, che l’art. 61 cpv. 1 Las contempla la
decorrenza del diritto al pagamento delle prestazio-ni assistenziali dal primo
giorno del mese successivo il deposito della domanda, in secondo luogo, che
l’appuntamento presso lo Sportello Laps di __________ è stato fissato il 20
agosto 2007 allorché il ricorrente e il suo curatore si sono presentati con la
debita documentazione all’Agenzia AVS di __________, rettamente l’USSI ha
concesso una prestazione assistenziale dal 1° settem-bre 2007.
2.9
Per quanto
attiene alla richiesta formulata nei confronti dell’USSI in via subordinata di ricevere
la somma di fr. 402.25, pari alla differenza tra l’importo della prestazione
assistenziale mensile e l’ammontare delle indennità di disoccupazione mensile
(cfr. doc. I), oltre a quanto qui sopra esposto (cfr. consid. 2.8) va osservato
che in ogni caso la chek-list della documentazione da allegare alla
domanda di prestazioni assistenziali prevede per un beneficiario di indennità
LADI la presentazione della conferma di iscrizione URC e copia dell’ultimo
conteggio della Cassa disoccupazione (cfr. doc. XIII/bis).
Nel caso
di specie il ricorrente, pur avendo avuto la possibilità nel mese di luglio
2007.
di produrre tempestivamente la propria iscrizione al competente URC e il
conteggio delle indennità almeno del mese di giugno 2007 - che avrebbe poi
permesso di effettuare il calcolo e determinare se l’insorgente, nonostante
percepisse delle indennità di disoccupazione, potesse beneficiare anche di una
prestazione assistenziale, ed eventualmente, di quale importo -, non ha
presentato alcunché.
Ne
discende che anche la richiesta di una prestazione assistenziale parziale non
può essere accolta.
A titolo
abbondanziale, in relazione all’asserzione dell’USSI secondo cui
l’amministrazione, nell’eventuale calcolo della prestazione assistenziale del
mese di agosto 2007, avrebbe comunque considerato le indennità di
disoccupazione versate per il mese di luglio 2007 come da prassi consolidata,
giova segnalare che questa Corte con sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007 ha
stabilito che:
"
(…)
L’USSI ha precisato che per sua prassi le
indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni
assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il
fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L’amministrazione ha pure
indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di
attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta
la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni
finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).
Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della
pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta
una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS;
consid. 2.1.).
Il diritto fondamentale a condizioni minime di
esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13
Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel
bisogno.
Inoltre per determinare se un assicurato ha
diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito
disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità
di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della
richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA
39.2005.1
del 12 maggio 2005).
Questa Corte, alla luce di quanto appena esposto, in particolare
della circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è
quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità
essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI,
secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della
prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la
legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione
cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui
effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte
alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente
per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Di conseguenza l’amministrazione è tenuta a
esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare
un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.”
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto e tutto ben considerato questa Corte non può che
confermare la decisione su reclamo impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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