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42.2008.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni

sanitari.”

La legge

federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977

(Legge federale sull’assistenza, LAS) all’art. 4 sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con

l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia

degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha

per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già

prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

L’art. 5

LAS, per quanto attiene al ricovero in case di cura o istituti, nonché al collocamento

in una famiglia, enuncia:

" La dimora in

un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un

maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da

un’autorità o da un organo tutelare

non costituiscono domicilio assistenziale”

Ex art. 9

LAS:

"

1 Il domicilio assistenziale

termina con la partenza del Cantone.

Considerandi

2.

In caso di dubbio, la

partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli

abitanti.

3.

L’entrata in un ospizio, in

un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un

interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un

organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L’art. 11

LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa

effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2.

Se una persona

manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o

infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o

dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è

considerato Cantone di dimora.”

Relativamente

all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede, quale principio,

che:

" 1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al

Cantone di domicilio.

2.

Se la persona nel bisogno

non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.

3.

Il Cantone designa l’ente

pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.”

Ai sensi

dell’art. 13 LAS afferente ai casi d’urgenza:

" 1Se

un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di

domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.

2.

...”

2.4

L’art. 23 CC

prevede che:

" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove

essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2.

Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3.

Questa disposizione non si

applica al domicilio d’affari.”

La nozione di domicilio

presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,

di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V

367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con

riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P

21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL

no. 7 pag. 25).

In proposito al

cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che

sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2.

Si considera come domicilio

di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un

domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio

all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

Giusta l’art. 25 cpv. 2 CC il

domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.

Al riguardo è utile

rilevare che l’art. 376 CC enuncia che

" 1 La tutela è costituita al domicilio del

tutelato.

2.

I Cantoni possono

dichiarare competenti le autorità di tutela del luogo di attinenza per i loro

cittadini domiciliati nel Cantone in quanto l’obbligo dell’assistenza incomba

tutto o in parte al Comune di attinenza.”

Ex art. 377 CC:

" 1 Il cambiamento di domicilio può solo aver

luogo col consenso dell’autorità tutoria.

2.

Quando siasi verificato, la

tutela passa all’autorità del nuovo domicilio.

3.

In questo caso la tutela

dev’essere pubblicata al nuovo domicilio.”

Inoltre secondo l’art. 26

CC, afferente alla dimora in uno stabilimento:

"

La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il

collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di

salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.”

2.5

Nell’ambito dell’assicurazione

invalidità l’Alta Corte ha emesso un giudizio 9C_100/2007 del 14 aprile

2008, pubblicato in DTF 134 V 236, con cui ha accolto il ricorso di

un’assicurata - affetta da epilessia, disturbi di sviluppo e limitazione

dell’intelligenza, nonché incapace di lavorare, residente in un istituto in

Svizzera e affiliata come persona senza attività lucrativa presso la cassa

cantonale vodese di compensazione - alla quale era stata negata un rendita

di invalidità dell’AI sia ordinaria, poiché non adempiva le relative

condizioni, che straordinaria per difetto di domicilio in Svizzera.

In quell'occasione il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) le point litigieux déterminant est celui de

savoir si la recourante est domiciliée en Suisse au sens des art. 23 ss CC (par

renvoi de l'art. 13 LPGA [RS 830.1] en relation avec les art. 39 LAI et 42

LAVS).

2.1

Le

domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y

établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le

centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent donc

être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la

résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit

déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de

rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet

élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui

importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent

de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités). L'intention de se constituer

un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au

sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop

sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant

une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une

volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992;

EUGEN BUCHER, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 23 CC).

Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une

localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un

établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne

constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption

réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans

l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du

centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on

devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,

l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de

celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne

majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire

librement et volontairement, d'entrer dans un

BGE 134 V 236 S. 240 établissement pour une durée

illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu

de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui

survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce

lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit

aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre

lorsqu'elle est dictée par "la force des choses ( Zwang der Umstände)",

tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières

(ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités).

2.2

Selon

les constatations des premiers juges, la volonté de la recourante de se

constituer un domicile en Suisse ne peut pas être déduite des circonstances du

cas d'espèce, le fait de séjourner depuis octobre 2000 dans un établissement au

sens de l'art. 26 CC ne suffisant pas à cet égard. Si la recourante a de

nombreux liens avec la Suisse (naissance dans ce pays, scolarité en Suisse

depuis 1989, pré-apprentissage à Y., permis de séjour B), ce sont ses parents

qui ont choisi l'Institut X., parce qu'il semblait adapté aux problèmes de

santé de leur fille. Par ailleurs, hormis les contacts nécessaires qu'elle

entretient avec ses thérapeutes et les autres pensionnaires de l'institut, la

recourante n'a en définitive pas de liens personnels autres que ceux tissés par

l'intermédiaire de ses parents. L'autorité cantonale de recours a en

conséquence retenu que les conditions permettant d'admettre l'existence d'un

domicile en Suisse n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être

rejeté.

2.3

La

juridiction cantonale a nié que la présomption de l'art. 26 CC a été renversée,

au motif que ce sont les parents de la recourante qui avaient choisi l'Institut

X., parce que cet établissement paraissait adapté aux problèmes de santé

présentés par leur fille. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. La

circonstance retenue par les premiers juges - l'adéquation de l'établissement

aux besoins de la recourante - ne permet en effet pas d'exclure qu'elle n'a pas

elle-même choisi l'établissement (de concert avec sa mère), comme elle le fait

valoir dans son recours. Par ailleurs, en appréciant les circonstances extérieures

et objectives dont doit ressortir la volonté de l'intéressée de transférer le

centre de son existence en Suisse, la juridiction cantonale n'a à tort (cf. art.

105.

al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) pas pris en considération

des éléments de fait en faveur de l'existence d'une telle intention.

BGE 134 V 236 S. 241

Ainsi, en sus de la demande (puis l'obtention) d'une

autorisation de séjour en Suisse, la recourante a entrepris d'autres démarches

concrètes auprès de l'administration suisse en vue de s'y établir, en

requérant, en particulier, son affiliation à l'AVS/AI suisse. A défaut

d'exercer un travail, elle a été assujettie à l'AVS/AI en tant que personne

sans activité lucrative au regard du critère du domicile en Suisse (cf. les

art. 1a al. 1 let. a et 3 al. 1 1re phrase LAVS en relation avec les

art. 1b et 2 LAI), cette affiliation apparaissant alors déterminante pour le

système des règles de conflit prévu par le droit européen de la sécurité

sociale (cf. en particulier le titre II du règlement [CEE] n° 1408/71 du

Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n°

1408/71; RS 0.831.109.268.1]; infra consid. 4 ss). La recourante a de ce fait

versé des cotisations à partir du 1er janvier 2003 (cf. extrait du

compte individuel du 9 février 2004), sans que son affiliation ait été remise

en cause avant la décision initiale de l'intimé. Il s'agit là d'une

circonstance qui, si elle n'est pas déterminante à elle seule, constitue un

indice sérieux de l'intention de faire de la Suisse le centre de ses intérêts.

En ajoutant cet élément aux autres faits retenus par les premiers juges comme

liens avec la Suisse (naissance et scolarité dans ce pays, pré-apprentissage à

Y., autorisation de séjour en Suisse) et compte tenu de la présomption de

capacité de discernement (dont il n'y a pas lieu d'admettre, au regard des

constatations de la juridiction cantonale, qu'elle serait renversée), on doit

déduire de l'ensemble des circonstances que la recourante a manifesté sa

volonté de transférer son centre d'intérêts en Suisse. Partant, la présomption

légale de l'art. 26 CC est renversée et la recourante est domiciliée en Suisse.

2.6

Per

quanto concerne, invece, l’assistenza pubblica, questa Corte rileva che

gli art. 4 e 5 LAS, menzionati sopra, non hanno subito alcuna modifica dalla

loro entrata in vigore del 1° gennaio 1979.

Dal Messaggio per una

legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976

del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge che:

" (…)

Questo capitolo del disegno di legge

determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale.

(…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella

concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice

civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla

polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti

applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione

che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La

presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è

cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo

la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza

dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli

articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del

concordato concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del

disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria

o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)” (FF 1976 III 1207)

Inoltre in

dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la

compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994 n.

9) in merito all’art. 5 LAS sottolinea che:

"

L’art. 5 LAS – combiné avec l’art. 9 al. 3 – règle

le domicile d’assistance des pensionnaires de homes et d’établissements, de

patients d’hôpitaux et de cliniques ainsi que des personnes majeures placées

dans des familles nourricières. Il correspond à l’art. 6 al. 3 du Concordat de

1960.

dont il reprend le principe selon lequel un séjour dans un home ou un

établissement, qu’il soit volontaire ou involontaire, ne constitue pas un

domicile à l’endroit où ceux-ci sont situés. En ce qui concerne précisément le

séjour involontaire dans un home ou un établissement, l’art. 5 LAS correspond

également à l’art. 26 CC en vertu duquel le fait d’être placé dans un

établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention

n’est pas constitutif de domicile (au sens de droit civil). A la différence de

ce que préconisent la doctrine et la pratique et la pratique récentes relatives

à l’art. 26 CC, la LAS exclut également la constitution d’un domicile

lorsqu’une personne entre volontairement dans un home, notamment dans un home

pour personnes âgées, en vue d’y demeurer pour une durée indéterminée. C’est en

toute connaissance de cause que le législateur a prévu que celui qui entre

volontairement dans un home et qui constitue à cet endroit un domicile civil,

voire d’autres domiciles, maintient son domicile d’assistance, en cas de

besoin, là où il avait antérieurement son centre de vie. Il voulait ainsi

éviter que les communes s’opposent à certains projets de construction de homes

par crainte de se voir attribuer de la sorte une responsabilité en matière

d’assistance. A relever que cette réglementation n’est pas inéquitable: les

pensionnaires qui sont entrés volontairement dans un home et qui ont, à cet

endroit, constitué non seulement leur domicile civil mais également leurs

domiciles politiques et fiscal et y paient leurs impôts, ne tombent

généralement pas dans le besoin. Aussi leur ancienne commune de domicile, qui

constitue leur domicile d’assistance au sens de l’art. 9 al. 3 LAS, ne

sera-t-elle que rarement appelée à verser des prestations. D’ailleurs, les

pensionnaires de home ont généralement aussi payé des impôts dans leur ancienne

commune de domicile.”

Ne discende che, a

differenza dell’art. 26 CC, l’art. 5 LAS non permette deroghe al principio

secondo cui la permanenza in un istituto non costituisce un nuovo domicilio.

Risulta, dunque, irrilevante ai fini assistenziali che il collocamento avvenga

in modo volontario o involontario a seguito di un provvedimento emanato da

terzi.

2.7

In tale contesto giova

segnalare, per quanto attiene alle prestazioni complementari, che con

sentenza P 19/06 del 19 giugno 2007, pubblicata in DTF 133 V 309, il TF si è

chinato sul caso di un’assicurata che ha chiesto l’assegnazione di una prestazione

complementare nel Cantone dove viveva prima di entrare in un istituto per

persone con problematiche fisiche gravi necessitanti in maniera durevole di

assistenza e cure sito in un altro Cantone. La nostra Massima Istanza ha

stabilito che una persona maggiorenne, capace di discernimento, che decide di

propria iniziativa, vale a dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare

a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e

luogo dello stesso, assume un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento,

nella misura in cui entrandovi trasferisce nello stesso il centro delle sue

relazioni personali.

Contestualmente l’Alta

Corte ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Der Aufenthalt an einem Ort zum Zweck des Besuchs einer

Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-,

Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen nach Art. 26 ZGB keinen

Wohnsitz.

Obwohl der Wortlaut nicht ohne weiteres darauf

schliessen lässt, wird in Art. 26 ZGB eine widerlegbare Vermutung angestellt,

wonach der Aufenthalt am Studienort oder in einer Anstalt nicht bedeute, dass

auch der Lebensmittelpunkt an den fraglichen Ort verlegt worden ist; Art. 26

ZGB umschreibt somit im Ergebnis negativ, was Art. 23 Abs. 1 ZGB zum Wohnsitz

in grundsätzlicher Hinsicht positiv festhält. Bei der Unterbringung in einer

Anstalt, d.h. der Anstaltseinweisung durch Dritte, die nicht aus eigenem Willen

erfolgt, wird man regelmässig eine Wohnsitznahme von vornherein ausschliessen

müssen. Eine andere Sichtweise ist einzunehmen, wenn sich eine urteilsfähige

mündige Person aus freien Stücken, d.h. freiwillig und selbstbestimmt zu einem

Anstaltsaufenthalt unbeschränkter Dauer entschliesst und überdies die Anstalt

und den Aufenthaltsort frei wählt. Sofern bei einem unter solchen

Begleitumständen erfolgenden Anstaltseintritt der Lebensmittelpunkt in die

Anstalt verlegt wird, wird am Anstaltsort ein neuer Wohnsitz begründet. Als

freiwillig und selbstbestimmt hat der Anstaltseintritt auch dann zu gelten, wenn

er vom "Zwang der Umstände" (etwa Angewiesensein auf Betreuung,

finanzielle Gründe) diktiert wird (BGE 127 V 237 E. 2b und c S. 239 ff.; BGE 108 V 22 E. 2b und 3b S. 25 f.; Pra

2001.

Nr. 131 S. 787 ff., E. 4a und b; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], BGE

133.

V 309 S. 313 Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz. 44 ff.; Wegleitung des

BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz. 1018, 1020 f.).

(…)

3.3

Im

hier zu beurteilenden Fall mag offenbleiben, ob das Heim Z. eine Anstalt im

Sinne von Art. 26 ZGB ist oder nicht (vgl. dazu BGE 127 V 237 E. 2b am Anfang und am

Ende sowie E. 2c am Ende S. 239 ff.). Wenn die Frage zu bejahen wäre, müsste

jedenfalls die gesetzliche Vermutung, wonach der Lebensmittelpunkt von S. nicht

an den Ort des Invalidenwohnheims übergegangen sei, als widerlegt gelten: Die

angeführte Aktenlage lässt nämlich einzig den Schluss zu, dass sich der

Versicherte freiwillig und eigenverantwortlich für einen unbefristeten

Aufenthalt im Heim Z. entschieden hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerde

führenden Stadt X. ändert daran der äussere Umstand nichts, dass "es

mindestens in der Deutschschweiz keine andere vergleichbare Einrichtung

gibt" (E. 3.1 hievor am Ende). Des Weitern muss aufgrund der erkennbaren

Gegebenheiten gefolgert werden, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von

S. spätestens mit der im September 2004 rechtskräftig gewordenen Ehescheidung

in das Heim Z. verlegt worden ist und damit in X. ein neuer Wohnsitz begründet

wurde. Dass der Versicherte in dieser Stadt bloss "als Wochenaufenthalter

gemeldet" ist, führt - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

vertretenen Auffassung - zu keiner anderen Betrachtungsweise, weil für den

zivilrechtlichen Wohnsitz nicht massgebend ist, wo eine Person angemeldet ist

und ihre Schriften hinterlegt hat (BGE 127 V 237 E. 2c S. 241).

BGE 133 V 309 S. 314

Was den Einwand der Beschwerdeführerin anbelangt,

die geltende gesetzliche Regelung benachteilige die Standortgemeinden von

Institutionen zur Betreuung und Pflege Invalider, ist auf BGE 127 V 237 E. 2d am Ende S. 242 zu

verweisen, wo das frühere Eidgenössische Versicherungsgericht in vergleichbarem

Zusammenhang festhielt, es bleibe Sache des Gesetzgebers, Abhilfe zu schaffen

und gegebenenfalls ergänzungsleistungsrechtlich eine vom zivilrechtlichen

Wohnsitz abweichende Lösung vorzusehen.“

Analogamente

all’art. 1a cpv. 3 vLPC, valido fino al 31 dicembre 2007, il nuovo art. 21 cpv.

1.

LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che la determinazione e il

versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio

del beneficiario.

Alla seconda frase del

cpv. 1 del nuovo art. 21 LPC è stato, però, introdotto quanto segue:

" Il

soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento e il

collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una persona maggiorenne

o interdetta disposto dall’autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una

nuova competenza”

Nel Messaggio concernente

la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

del 7 settembre 2005, in FF 2005 pag. 5549 segg., il Consiglio federale aveva elaborato,

quale seconda frase del nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, una soluzione differente,

precisando che “a proposito delle persone che vivono in un istituto, tra i

Cantoni sono sorte controversie riguardo alla competenza in quanto la questione

del domicilio spesso era difficilmente risolvibile. Pertanto il Consiglio

federale ha ora la possibilità, sentiti i Cantoni, di emanare particolari

disposizioni in materia” (FF 2005 pag. 5553).

E’ stata

la Commissione degli affari giuridici del Consiglio agli Stati a proporre la

modifica che è poi stata accettata sia dal Consiglio agli Stati in occasione della

sessione primaverile del 21 marzo 2006 (cfr. BU CE 21.3.2006), che dal

Consiglio nazionale durante la sessione autunnale del 20 settembre 2006 (cfr.

BU CN 20.9.2006) ed è divenuta legge vigente.

Dai

verbali dei dibattiti parlamentari del Consiglio agli Stati durante la sessione

primaverile del 21 marzo 2006 risulta:

" (…)

Schiesser Fritz

(RL, GL), für die Kommission: Absatz 1 von Artikel 21 ist wohl diejenige

Bestimmung, die zu den ausführlichsten Beratungen in der Kommission Anlass

gegeben hat. Worum geht es?

Nach dem ersten Satz ist wie im geltenden Recht der Wohnsitz der Person, welche

Ergänzungsleistungen bezieht, massgebend. Beim Wohnsitz handelt es sich um den

zivilrechtlichen Wohnsitz, dies ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1 des

Gesetzentwurfes in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes über

den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG). In letzterer

Bestimmung ist festgelegt, dass sich der Wohnsitz einer Person nach den

Artikeln 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches bestimmt. Der zweite

Satz räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, in Heim-Fällen einen anderen Kanton

als den Wohnsitzkanton als zuständig zu erklären.

Die Frage der Anknüpfung bezüglich der Leistungspflicht nach ELG ist von

besonderer Bedeutung, weil der zivilrechtliche Wohnsitz und der Aufenthaltsort

auseinander fallen können. In solchen Fällen ist nicht der Kanton des

Aufenthaltsortes, sondern der Kanton des Wohnsitzes für die Ausrichtung der

Ergänzungsleistungen zuständig.

Ihre Kommission beantragt Ihnen, die Kompetenz des Bundesrates zu streichen und

eine Regelung aufzunehmen, die mit der Regelung im Bundesgesetz über die

Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger - das ist das ZUG - praktisch

wortwörtlich übereinstimmt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ZUG

von "Unterstützungswohnsitz" die Rede ist, während hier im ELG davon

gesprochen wird, dass keine neue Zuständigkeit begründet wird. Der Sinn des

Antrages der Kommission besteht darin, im Ergänzungsleistungsgesetz die gleichen

Regeln in Bezug auf den hier erfassten Personenkreis zu haben wie im ZUG. Die

zum ZUG entwickelte Praxis für Heim- und Anstaltsinsassen sowie

Familienpfleglinge soll auch im ELG grundsätzlich Anwendung finden, soweit

nicht neuerdings das ATSG Anpassungen verlangt.

In der Kommission haben anderslautende Anträge zu längeren Diskussionen Anlass

gegeben. Unklar war dabei der Begriff des Wohnsitzes. Es ist hier mit aller

Deutlichkeit zuhanden der Materialien festzuhalten, dass die vorliegende

Bestimmung keine Auswirkungen auf die Festlegung des zivilrechtlichen

Wohnsitzes hat. Dieser bestimmt sich einzig und allein nach dem Schweizerischen

Zivilgesetzbuch. Diese Feststellung wird durch den zu Beginn meiner

Ausführungen angebrachten Hinweis auf das ATSG unmissverständlich bestätigt.

Ich erlaube mir, an dieser Stelle die einschlägige Regelung des

Zivilgesetzbuches zu zitieren, es ist Artikel 26: "Der Aufenthalt an einem

Orte zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung einer

Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen

keinen Wohnsitz."

Hervorzuheben ist, dass das ZGB von "Unterbringung" spricht, was nach

der herrschenden Lehre einen freiwilligen Eintritt ausschliesst. So schreibt

Eugen Bucher im Berner Kommentar: "Die Unterbringung stellt eine

Aufenthaltszuweisung durch Dritte dar, die nicht aus eigenem Willen

erfolgte." Und weiter: "Von Unterbringung im Sinne des Gesetzes kann

nicht mehr gesprochen werden, wenn der Betroffene aus freien Stücken sich für

einen Anstaltsaufenthalt entschliesst, ohne auf einen solchen angewiesen zu

sein, und überdies die Anstalt und damit den Ort des Aufenthalts frei wählt.

Das gilt vor allem für den Eintritt in Altersheime, welcher in der Regel

wohnsitzbegründend sein dürfte."

Und im Basler Kommentar schreibt Daniel Staehelin neben Ausführungen, die sich

mit denjenigen Buchers decken: "Wird dadurch" - gemeint ist der

freiwillige, selbstbestimmte Eintritt einer urteilsfähigen, mündigen Person in

eine Anstalt - "der Lebensmittelpunkt in die Anstalt verlegt, wie z. B.

bei einem Pflegeheim, so begründet dies einen Wohnsitz."

Es wird der Praxis obliegen, diese gesetzliche Regelung anhand von Einzelfällen

zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Der Zweitrat wird die anstelle des

bundesrätlichen Entwurfes neu eingefügte Bestimmung ebenfalls noch einmal

überprüfen können.

Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen.” (BU CE 2006 N° 313)

2.8

Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che RI 1 è nato il 20 gennaio 1974 a __________ nel

Canton __________ (cfr. doc. 22).

Egli soffre delle

conseguenze di un’emorragia cerebrale subita all’età di due anni con

conseguente paresi cerebrale, diminuzione intellettiva e disturbi della

personalità con incapacità di autogestirsi (cfr. doc. O).

Il ricorrente ha

frequentato le scuole e ha svolto alcune esperienze professionali in Ticino

(cfr. doc. I, C).

Dalla decisione del 11

luglio 1996 del __________ di __________ emerge che l’insorgente, dopo aver

frequentato una scuola speciale in Ticino, nel 1989 ha seguito, contestualmente

a un corso di orientamento, diverse settimane di prova lavorativa (ad esempio

come muratore) che hanno dato però esiti negativi. Dalla fine del 1989 fino a

metà 1990 è stato attivo presso una famiglia di contadini. A decorrere dal mese

di novembre 1990 ha lavorato quale aiuto gommista, in seguito in un laboratorio

protetto. Egli, dal dicembre 1993 al marzo 1994, è stato in __________. Al

rientro il ricorrente ha abitato presso il __________ di __________ fino al

mese di giugno 1994. Fino al mese di maggio 1994, inoltre, egli è stato

impiegato come aiuto contadino. Ha fatto seguito un periodo di occupazioni e

alloggi occasionali (cfr. doc. C; I).

Nel settembre 1995 RI 1 è

stato trovato a vagare per le strade di __________. Egli a __________ è stato

assistito dapprima privatamente e in seguito da istituzioni pubbliche. __________

ha registrato l’insorgente fra i propri abitanti e nel luglio 2006 è stato

posto sotto tutela con la nomina di un tutore (cfr. doc. I, C).

Nel 1998 il ricorrente è

stato ospedalizzato a __________ in condizioni fisiche e psichiche precarie. In

seguito è stato proposto un collocamento alla __________ di __________ (cfr.

doc. O), dove da allora risiede.

L’11 marzo 2005 l’Ufficio

di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, in riferimento a una richiesta

del gennaio 2005 della __________ del Cantone __________, ha inviato a

quest’ultima il seguente scritto:

" (…)

In base all’art. 376 CCS la tutela è costituita

al domicilio del tutelato. Determinante è il concetto di domicilio ai sensi del

codice civile, art. 23 e segg. CCS – ininfluente quello della polizia degli

stranieri, fiscale o altro -. Pertanto il domicilio di una persona è nel luogo

in cui essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, ossia il

luogo dove risiede stabilmente e dove ha il centro delle relazione e degli

interessi. Quale domicilio di una persona sotto tutela fa stato la sede

dell’autorità tutoria che amministra la misura (art. 25 CCS): Secondo la

dottrina dominante, l’espressione “sede dell’autorità tutoria” ha semplicemente

lo scopo di unire il domicilio del pupillo a quello dell’autorità tutoria in

relazione con gli art. 376 e 377 CCS. Ne risulta che il domicilio del pupillo

resta dove aveva il domicilio al momento dell’istituzione della tutela anche se

questo luogo è differente del luogo in cui l’autorità tutoria esercita la

propria attività, riservato naturalmente il cambiamento di domicilio ai sensi

dell’art. 377 CCS /DECSHENAUX/TERCIER, Personnes physiques et tutelle, 4ème

ed., Berna 2001, pag. 122, N 398a).

Una volta stabilito, il domicilio di una

persona continua a sussistere fintanto che non ne abbia acquisito un altro

(art. 24 cpv. 1 CCS): Per una persona sotto tutela ciò sarà il caso quando ha

costituito un domicilio di fatto in altro luogo ovvero quando si è stabilita

durevolmente in un luogo creando lì il centro delle sue relazioni personali e

dei suoi interessi: in tal caso la misura potrà essere trasferita all’autorità

tutoria del nuovo luogo di residenza (art. 377 CCS). Ciò non di meno ai sensi

dell’art. 26 CCS, la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole o

il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio o in un asilo, in

una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.

Pertanto, se una persona risiede in un

luogo per degli scopi particolari,quand’anche il soggiorno duri da lungo tempo,

di principio non può fondare lì il nuovo domicilio e la tutela istituita in suo

favore non può essere trasferita all’autorità tutoria di questo luogo.

Tuttavia nel caso in esame e data la

particolarità della fattispecie, ritenuto che verosimilmente al momento

dell’istituzione della misura non vi erano motivi – se non legati alla malattia

del signor RI 1 – per ritenere __________ il centro dei suoi interessi (cfr.

RDT 2001 pag. 12 e seg.), per il bene del pupillo occorre trasferire la misura

in Ticino.

Sarà pertanto nostra premura provvedere a

contattare la Commissione tutoria di __________ affinché proceda in tal senso.”

(Doc. E)

2.9

Il TCA, chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che RI 1, prima di essere stato

trovato a vagare a __________ nel settembre 1995, risiedeva ed era domiciliato

in Ticino.

Egli, in effetti, vi aveva

frequentato le scuole e vi aveva svolto alcune esperienze lavorative (cfr.

consid. 2.8.).

Al riguardo giova sottolineare

che dal certificato di assicurazione AVS-AI risulta che la prima Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG che ha affiliato l’insorgente è stata quella del

Cantone Ticino (cfr. doc. 24).

Di conseguenza appare con

evidenza che il cambiamento di domicilio dal Cantone Ticino al Cantone __________

effettuato dalle autorità __________, allorché il ricorrente è stato trovato in

condizioni di salute precarie nella città di __________ e collocato in

strutture private e pubbliche, è avvenuto a torto.

In quel caso si sarebbe

dovuto applicare l’art. 26 CC secondo cui il collocamento non volontario,

segnatamente in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa

di salute non costituiscono domicilio (cfr. consid. 2.4., 2.5.).

Pertanto, quando RI 1 è

rientrato in Ticino, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato domiciliato in

questo Cantone, a prescindere dalla circostanza che fosse stato collocato, dopo

un periodo di ospedalizzazione, presso l’Istituto “__________”.

Non risulta, del resto,

che l’insorgente abbia dei legami particolari con il Cantone __________

Anche i suoi genitori,

benché con il padre abbia avuto seri problemi (cfr. doc. O), sono domiciliati

in Ticino, come si evince dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone.

Inoltre anche l’Ufficio di

vigilanza sulle tutele, al momento in cui, nel 2005, si è chinato sul caso del

ricorrente, ha considerato che “…nel caso in esame e data la particolarità

della fattispecie, ritenuto che verosimilmente al momento dell’istituzione

della misura non vi erano motivi – se non legati alla malattia del signor RI 1

– per ritenere __________ il centro dei suoi interessi (…), per il bene del

pupillo occorre trasferire la misura in Ticino” (Doc. E), ossia ha reputato

che il medesimo era domiciliato in Ticino.

Va, peraltro, evidenziato,

che pure ai fini dell’assegnazione di una prestazione complementare

l’insorgente è stato ritenuto domiciliato nel Cantone Ticino (cfr. doc. 27).

In proposito va ricordato

che sia il tenore dell’art. 1a cpv. 3 vLPC, che quello dell’art. 21 cpv. 1 LPC,

in vigore dal 1° gennaio 2008, prevedono che la determinazione e il versamento

della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del

beneficiario (cfr. consid. 2.7.).

In simili condizioni,

erroneamente l’USSI ha negato il diritto alle prestazioni assistenziali a RI 1

per difetto di domicilio in Ticino.

Gli atti

di causa vanno, dunque, trasmessi all’amministrazione affinché effettui il

calcolo volto alla determinazione dell’eventuale importo a cui ha diritto il

ricorrente a titolo di prestazione assistenziale ed emetta la relativa

decisione.

2.10

Per quanto attiene alla

circostanza indicata abbondanzialmente dall’USSI, secondo cui il proprio

intervento potrà essere soltanto transitorio in attesa che il ricorrente possa

essere collocato in un istituto riconosciuto, essendo __________ un istituto non

riconosciuto (cfr. doc. III), è utile rilevare che l’art. 20 cpv. 1 lett. f

Las, afferente alle prestazioni speciali, enuncia che le prestazioni speciali

sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio le spese di

collocamento in istituto.

Il Consiglio di Stato nel

Messaggio concernente la modifica della legge sull’assistenza sociale dell’8

maggio 2002, pag. 4, ha unicamente indicato che le prestazioni speciali si

distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non

considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito

rispetto alla soglia di intervento e che fra le spese più significative mirate

a soddisfare tali bisogni vi sono le spese di collocamento in istituto di

minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell’ambito

della solidarietà privata.

Già l’art. 28 vLas

prevedeva che le spese di permanenza in istituto sono a carico dello Stato,

riservato il diritto di rimborso e di regresso.

In proposito nel Messaggio

riguardante la legge dell’assistenza sociale del 5 giugno 1970, pag. 7, è stato

precisato che “le spese di qualsiasi collocamento sono a carico dello Stato,

coerentemente con le disposizioni fondamentali del disegno di legge, riservati

i diritti di rimborso o di regresso disciplinati dall’art. 33 e seguenti, 37 e

seguenti del progetto”.

L’USSI dovrà così pure pronunciarsi

in merito alla durata dell’aiuto da parte della pubblica assistenza, specificando

se il proprio intervento sarà o meno provvisorio, nonché valutando se vi sia

spazio oppure no per casi limite nell’ipotesi in cui una persona risieda da

molto tempo in un istituto non riconosciuto e la permanenza si sia rivelata

positiva.

2.11

Vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato dal tutore, avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico

dell’USSI (cfr. 22 vLPTCA applicabile in virtù dell’art. 32 Lptca in vigore dal

1° ottobre 2008; 30 Lptca; STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo del 30 luglio 2008 è annullata.

§§ RI 1, ai fini

assistenziali, è domiciliato nel Cantone Ticino.

2. Gli atti

sono trasmessi all’USSI affinché effettui il calcolo relativo alla prestazione

assistenziale a cui ha eventualmente diritto il ricorrente ed emetta la

relativa decisione, precisando la durata del proprio intervento ai sensi di

quanto esposto al consid. 2.10.

3. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente l’importo di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA

compresa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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