42.2008.10
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20 novembre 2008Italiano41 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
42.2008.10
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, TCA
Titolo:
Negato prest.assist.a giovane collocato presso un istit.in TI,ritenendolo domiciliato in un altro Cantone.Quando è stato trovato a vagare nell'altro Cantone,però,aveva domicilio in TI(scuole e lavoro).A torto perciò è stato iscritto come domiciliato in tale Cantone.Erron.USSI rifiutato prestazioni
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RIPETIBILI
TUTORE
art. 2324, 25 CC
art. 26 CC
art. 376 agg. 377 CC
art. 12 COST
art. 115 COST
art. 13 COST TI
art. 2 cpv. 1 LAPS
art. 13 LAPS
art. 1 agg. 2 LAS
art. 56,10 LAS
art. 20 cpv. 1 let. f LAS
art. 22v LPTCA
art. 30 LPTCA
art. 32 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2008.10
rs/DC/sc
Lugano
20 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio
2008 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 30 luglio 2008 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 16 novembre 2007
con la quale ha negato a RI 1 - dal 1° dicembre 1998 (cfr. doc. M) risiedente
presso la __________ di __________ - il diritto a prestazioni assistenziali
postulate con domanda del 19 luglio 2007. L'USSI ha infatti ritenuto che il
medesimo continuasse a essere domiciliato nel Cantone __________ (cfr. doc. A,
L).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento del diritto a
prestazioni assistenziali a partire dalla data di inoltro della relativa richiesta.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite la propria
patrocinatrice, ha addotto, in particolare, di essere stato scolarizzato in
Ticino e che nel settembre 1995 è stato trovato a vagare per le strade di __________.
E’ stato indicato che, dopo la registrazione al controllo abitanti della città
e l’istituzione di una misura di tutela (siccome non in grado di intendere e di
volere), è stato collocato in diversi istituti dai quali fuggiva continuamente
sentendosi costretto alla reclusione. Inoltre è stato precisato che il
ricorrente, tornato in Ticino dopo una sua ennesima fuga, è stato ricoverato
presso l’Ospedale __________ di __________ per poi essere posto, su proposta di
alcuni medici dell’ente ospedaliero, all’Istituto “__________” di __________.
Al riguardo è stato puntualizzato che l’insorgente non ha mai tentato di
allontanarsi dalla struttura in cui risiede da ormai più di otto anni.
L’avv. RA
1 ha, poi, affermato che nel 2005 l’Ufficio di vigilanza sulle tutele, con
decisione 10 giugno 2006 la CTR __________ di __________, ha provveduto a
seguire tali istruzioni e il 25 agosto 2006 la stessa l’ha nominata tutrice del
ricorrente. Essa ha specificato che l’insorgente era confrontato a difficoltà
economiche e che già nell’aprile 2006 era stata inoltrata una prima domanda di
prestazioni assistenziali, in seguito rifiutata.
E’ stato
in proposito segnalato, da un lato, che RI 1 è al beneficio di una rendita AI,
di una PC e di un assegno per grandi invalidi. Dall’altro, che non rientrando
la “__________” fra gli istituti per persone invalide adulte riconosciuti, il
servizio PC ha rifiutato il pagamento dei costi scoperti. Di conseguenza nel
luglio 2007 è stata presentata una domanda di prestazioni assistenziali, negate
con decisione del 16 novembre 2007.
Per
quanto concerne il domicilio del ricorrente, la patrocinatrice ha sottolineato
come il suo centro di interessi non si sia in realtà mai spostato dal Ticino.
Al riguardo è stato ribadito che RI 1 ha frequentato le scuole in Ticino, come
pure vi ha svolto alcune attività lavorative ed era stato collocato in una
struttura per disabili ticinese (__________).
L’avv. RA
1 ha osservato che a __________, dove nel 1995 è stato trovato a vagare, non
aveva né conoscenti, né altri interessi e che entrambi i genitori – che non
sono in grado di provvedere alle sue necessità di cura e finanziarie –
risiedevano in Ticino. E’ stato precisato che la madre a tutt’oggi rende regolarmente
visita al figlio.
Inoltre
la rappresentante del ricorrente, relativamente alla circostanza che la “__________”
non sia una struttura per invalidi adulti riconosciuta e sussidiata dal
Cantone, ha rilevato come RI 1 abbia per atti concludenti, ossia non tentando
mai di fuggire, dimostrato di apprezzare il metodo educativo e la gestione
dell’Istituto che lo ospita. La stessa ha indicato che, quindi, per evidenti
motivi sociali, un suo sradicamento e trasferimento presso un luogo
sovvenzionato non risulta né proponibile né opportuno (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta
del 3 ottobre 2008 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 23
ottobre 2008 RI 1, tramite la propria patrocinatrice, si è nuovamente
pronunciato in merito alla fattispecie, rilevando segnatamente che la “__________”
- aperta nel 1991 - è comunque riconosciuta da svariati Cantoni (fra cui __________,
__________ e __________) e che la stessa, a dimostrazione della serietà e
professionalità della struttura, fa parte delle aziende formatrici di
apprendisti riconosciute. A tale scritto è stata, inoltre, allegata una
dichiarazione del 14 ottobre 2008 del Dr. __________ (cfr. doc. V, O).
1.5. L’USSI,
riguardo allo scritto del 23 ottobre 2008 dell’avv. RA 1, ha comunicato di non
avere alcuna osservazioni da presentare, non essendo stati forniti ulteriori
elementi comportanti la modifica della loro decisione (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI
1 il diritto a una prestazione assistenziale.
Più
specificatamente deve essere verificato se ai fini del diritto alle prestazioni
assistenziali l’insorgente debba essere considerato domiciliato nel Cantone
Ticino oppure no.
2.2. La garanzia
costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI)
costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in
materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno).
Nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.3. Ai sensi
dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli
indigenti:
" Gli
indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5
Las, afferente al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede
che:
" 1Hanno diritto
ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con
domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto
unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati
internazionali.”
Secondo
l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
"
1Il Consiglio
di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di
un permesso di dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio
di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la
gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta
l’art. 10 Las, poi:
Il domicilio e la dimora sono determinati dagli
articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le
persone nel bisogno, del 24 giugno 1977.
L’art. 13 Reg.Las,
riguardante l’aiuto immediato a persone con sola dimora assistenziale nel
Cantone, enuncia che:
"
1Le persone con
domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero possono beneficiare in
caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di
regola, all’importo necessario per rientrare a domicilio.
2Restano salvi
Fatti
i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni
sanitari.”
La legge
federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977
(Legge federale sull’assistenza, LAS) all’art. 4 sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia
degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha
per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già
prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
L’art. 5
LAS, per quanto attiene al ricovero in case di cura o istituti, nonché al collocamento
in una famiglia, enuncia:
" La dimora in
un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare
non costituiscono domicilio assistenziale”
Ex art. 9
LAS:
"
1 Il domicilio assistenziale
termina con la partenza del Cantone.
Considerandi
2.
In caso di dubbio, la
partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli
abitanti.
3.
L’entrata in un ospizio, in
un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un
interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un
organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11
LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa
effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2.
Se una persona
manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o
infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o
dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
Relativamente
all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede, quale principio,
che:
" 1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al
Cantone di domicilio.
2.
Se la persona nel bisogno
non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.
3.
Il Cantone designa l’ente
pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Ai sensi
dell’art. 13 LAS afferente ai casi d’urgenza:
" 1Se
un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di
domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.
2.
...”
2.4
L’art. 23 CC
prevede che:
" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove
essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.
Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3.
Questa disposizione non si
applica al domicilio d’affari.”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL
no. 7 pag. 25).
In proposito al
cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che
sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2.
Si considera come domicilio
di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un
domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio
all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
Giusta l’art. 25 cpv. 2 CC il
domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.
Al riguardo è utile
rilevare che l’art. 376 CC enuncia che
" 1 La tutela è costituita al domicilio del
tutelato.
2.
I Cantoni possono
dichiarare competenti le autorità di tutela del luogo di attinenza per i loro
cittadini domiciliati nel Cantone in quanto l’obbligo dell’assistenza incomba
tutto o in parte al Comune di attinenza.”
Ex art. 377 CC:
" 1 Il cambiamento di domicilio può solo aver
luogo col consenso dell’autorità tutoria.
2.
Quando siasi verificato, la
tutela passa all’autorità del nuovo domicilio.
3.
In questo caso la tutela
dev’essere pubblicata al nuovo domicilio.”
Inoltre secondo l’art. 26
CC, afferente alla dimora in uno stabilimento:
"
La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il
collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di
salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.”
2.5
Nell’ambito dell’assicurazione
invalidità l’Alta Corte ha emesso un giudizio 9C_100/2007 del 14 aprile
2008, pubblicato in DTF 134 V 236, con cui ha accolto il ricorso di
un’assicurata - affetta da epilessia, disturbi di sviluppo e limitazione
dell’intelligenza, nonché incapace di lavorare, residente in un istituto in
Svizzera e affiliata come persona senza attività lucrativa presso la cassa
cantonale vodese di compensazione - alla quale era stata negata un rendita
di invalidità dell’AI sia ordinaria, poiché non adempiva le relative
condizioni, che straordinaria per difetto di domicilio in Svizzera.
In quell'occasione il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) le point litigieux déterminant est celui de
savoir si la recourante est domiciliée en Suisse au sens des art. 23 ss CC (par
renvoi de l'art. 13 LPGA [RS 830.1] en relation avec les art. 39 LAI et 42
LAVS).
2.1
Le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le
centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent donc
être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de
rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet
élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui
importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent
de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités). L'intention de se constituer
un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au
sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop
sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant
une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une
volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992;
EUGEN BUCHER, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 23 CC).
Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une
localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un
établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne
constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption
réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans
l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du
centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on
devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,
l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de
celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne
majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire
librement et volontairement, d'entrer dans un
BGE 134 V 236 S. 240 établissement pour une durée
illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu
de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui
survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce
lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit
aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre
lorsqu'elle est dictée par "la force des choses ( Zwang der Umstände)",
tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières
(ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités).
2.2
Selon
les constatations des premiers juges, la volonté de la recourante de se
constituer un domicile en Suisse ne peut pas être déduite des circonstances du
cas d'espèce, le fait de séjourner depuis octobre 2000 dans un établissement au
sens de l'art. 26 CC ne suffisant pas à cet égard. Si la recourante a de
nombreux liens avec la Suisse (naissance dans ce pays, scolarité en Suisse
depuis 1989, pré-apprentissage à Y., permis de séjour B), ce sont ses parents
qui ont choisi l'Institut X., parce qu'il semblait adapté aux problèmes de
santé de leur fille. Par ailleurs, hormis les contacts nécessaires qu'elle
entretient avec ses thérapeutes et les autres pensionnaires de l'institut, la
recourante n'a en définitive pas de liens personnels autres que ceux tissés par
l'intermédiaire de ses parents. L'autorité cantonale de recours a en
conséquence retenu que les conditions permettant d'admettre l'existence d'un
domicile en Suisse n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être
rejeté.
2.3
La
juridiction cantonale a nié que la présomption de l'art. 26 CC a été renversée,
au motif que ce sont les parents de la recourante qui avaient choisi l'Institut
X., parce que cet établissement paraissait adapté aux problèmes de santé
présentés par leur fille. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. La
circonstance retenue par les premiers juges - l'adéquation de l'établissement
aux besoins de la recourante - ne permet en effet pas d'exclure qu'elle n'a pas
elle-même choisi l'établissement (de concert avec sa mère), comme elle le fait
valoir dans son recours. Par ailleurs, en appréciant les circonstances extérieures
et objectives dont doit ressortir la volonté de l'intéressée de transférer le
centre de son existence en Suisse, la juridiction cantonale n'a à tort (cf. art.
105.
al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) pas pris en considération
des éléments de fait en faveur de l'existence d'une telle intention.
BGE 134 V 236 S. 241
Ainsi, en sus de la demande (puis l'obtention) d'une
autorisation de séjour en Suisse, la recourante a entrepris d'autres démarches
concrètes auprès de l'administration suisse en vue de s'y établir, en
requérant, en particulier, son affiliation à l'AVS/AI suisse. A défaut
d'exercer un travail, elle a été assujettie à l'AVS/AI en tant que personne
sans activité lucrative au regard du critère du domicile en Suisse (cf. les
art. 1a al. 1 let. a et 3 al. 1 1re phrase LAVS en relation avec les
art. 1b et 2 LAI), cette affiliation apparaissant alors déterminante pour le
système des règles de conflit prévu par le droit européen de la sécurité
sociale (cf. en particulier le titre II du règlement [CEE] n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n°
1408/71; RS 0.831.109.268.1]; infra consid. 4 ss). La recourante a de ce fait
versé des cotisations à partir du 1er janvier 2003 (cf. extrait du
compte individuel du 9 février 2004), sans que son affiliation ait été remise
en cause avant la décision initiale de l'intimé. Il s'agit là d'une
circonstance qui, si elle n'est pas déterminante à elle seule, constitue un
indice sérieux de l'intention de faire de la Suisse le centre de ses intérêts.
En ajoutant cet élément aux autres faits retenus par les premiers juges comme
liens avec la Suisse (naissance et scolarité dans ce pays, pré-apprentissage à
Y., autorisation de séjour en Suisse) et compte tenu de la présomption de
capacité de discernement (dont il n'y a pas lieu d'admettre, au regard des
constatations de la juridiction cantonale, qu'elle serait renversée), on doit
déduire de l'ensemble des circonstances que la recourante a manifesté sa
volonté de transférer son centre d'intérêts en Suisse. Partant, la présomption
légale de l'art. 26 CC est renversée et la recourante est domiciliée en Suisse.
2.6
Per
quanto concerne, invece, l’assistenza pubblica, questa Corte rileva che
gli art. 4 e 5 LAS, menzionati sopra, non hanno subito alcuna modifica dalla
loro entrata in vigore del 1° gennaio 1979.
Dal Messaggio per una
legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976
del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge che:
" (…)
Questo capitolo del disegno di legge
determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale.
(…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella
concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice
civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla
polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti
applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione
che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La
presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è
cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo
la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza
dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli
articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del
concordato concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del
disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria
o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)” (FF 1976 III 1207)
Inoltre in
dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la
compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994 n.
9) in merito all’art. 5 LAS sottolinea che:
"
L’art. 5 LAS – combiné avec l’art. 9 al. 3 – règle
le domicile d’assistance des pensionnaires de homes et d’établissements, de
patients d’hôpitaux et de cliniques ainsi que des personnes majeures placées
dans des familles nourricières. Il correspond à l’art. 6 al. 3 du Concordat de
1960.
dont il reprend le principe selon lequel un séjour dans un home ou un
établissement, qu’il soit volontaire ou involontaire, ne constitue pas un
domicile à l’endroit où ceux-ci sont situés. En ce qui concerne précisément le
séjour involontaire dans un home ou un établissement, l’art. 5 LAS correspond
également à l’art. 26 CC en vertu duquel le fait d’être placé dans un
établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention
n’est pas constitutif de domicile (au sens de droit civil). A la différence de
ce que préconisent la doctrine et la pratique et la pratique récentes relatives
à l’art. 26 CC, la LAS exclut également la constitution d’un domicile
lorsqu’une personne entre volontairement dans un home, notamment dans un home
pour personnes âgées, en vue d’y demeurer pour une durée indéterminée. C’est en
toute connaissance de cause que le législateur a prévu que celui qui entre
volontairement dans un home et qui constitue à cet endroit un domicile civil,
voire d’autres domiciles, maintient son domicile d’assistance, en cas de
besoin, là où il avait antérieurement son centre de vie. Il voulait ainsi
éviter que les communes s’opposent à certains projets de construction de homes
par crainte de se voir attribuer de la sorte une responsabilité en matière
d’assistance. A relever que cette réglementation n’est pas inéquitable: les
pensionnaires qui sont entrés volontairement dans un home et qui ont, à cet
endroit, constitué non seulement leur domicile civil mais également leurs
domiciles politiques et fiscal et y paient leurs impôts, ne tombent
généralement pas dans le besoin. Aussi leur ancienne commune de domicile, qui
constitue leur domicile d’assistance au sens de l’art. 9 al. 3 LAS, ne
sera-t-elle que rarement appelée à verser des prestations. D’ailleurs, les
pensionnaires de home ont généralement aussi payé des impôts dans leur ancienne
commune de domicile.”
Ne discende che, a
differenza dell’art. 26 CC, l’art. 5 LAS non permette deroghe al principio
secondo cui la permanenza in un istituto non costituisce un nuovo domicilio.
Risulta, dunque, irrilevante ai fini assistenziali che il collocamento avvenga
in modo volontario o involontario a seguito di un provvedimento emanato da
terzi.
2.7
In tale contesto giova
segnalare, per quanto attiene alle prestazioni complementari, che con
sentenza P 19/06 del 19 giugno 2007, pubblicata in DTF 133 V 309, il TF si è
chinato sul caso di un’assicurata che ha chiesto l’assegnazione di una prestazione
complementare nel Cantone dove viveva prima di entrare in un istituto per
persone con problematiche fisiche gravi necessitanti in maniera durevole di
assistenza e cure sito in un altro Cantone. La nostra Massima Istanza ha
stabilito che una persona maggiorenne, capace di discernimento, che decide di
propria iniziativa, vale a dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare
a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e
luogo dello stesso, assume un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento,
nella misura in cui entrandovi trasferisce nello stesso il centro delle sue
relazioni personali.
Contestualmente l’Alta
Corte ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
Der Aufenthalt an einem Ort zum Zweck des Besuchs einer
Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-,
Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen nach Art. 26 ZGB keinen
Wohnsitz.
Obwohl der Wortlaut nicht ohne weiteres darauf
schliessen lässt, wird in Art. 26 ZGB eine widerlegbare Vermutung angestellt,
wonach der Aufenthalt am Studienort oder in einer Anstalt nicht bedeute, dass
auch der Lebensmittelpunkt an den fraglichen Ort verlegt worden ist; Art. 26
ZGB umschreibt somit im Ergebnis negativ, was Art. 23 Abs. 1 ZGB zum Wohnsitz
in grundsätzlicher Hinsicht positiv festhält. Bei der Unterbringung in einer
Anstalt, d.h. der Anstaltseinweisung durch Dritte, die nicht aus eigenem Willen
erfolgt, wird man regelmässig eine Wohnsitznahme von vornherein ausschliessen
müssen. Eine andere Sichtweise ist einzunehmen, wenn sich eine urteilsfähige
mündige Person aus freien Stücken, d.h. freiwillig und selbstbestimmt zu einem
Anstaltsaufenthalt unbeschränkter Dauer entschliesst und überdies die Anstalt
und den Aufenthaltsort frei wählt. Sofern bei einem unter solchen
Begleitumständen erfolgenden Anstaltseintritt der Lebensmittelpunkt in die
Anstalt verlegt wird, wird am Anstaltsort ein neuer Wohnsitz begründet. Als
freiwillig und selbstbestimmt hat der Anstaltseintritt auch dann zu gelten, wenn
er vom "Zwang der Umstände" (etwa Angewiesensein auf Betreuung,
finanzielle Gründe) diktiert wird (BGE 127 V 237 E. 2b und c S. 239 ff.; BGE 108 V 22 E. 2b und 3b S. 25 f.; Pra
2001.
Nr. 131 S. 787 ff., E. 4a und b; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], BGE
133.
V 309 S. 313 Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz. 44 ff.; Wegleitung des
BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz. 1018, 1020 f.).
(…)
3.3
Im
hier zu beurteilenden Fall mag offenbleiben, ob das Heim Z. eine Anstalt im
Sinne von Art. 26 ZGB ist oder nicht (vgl. dazu BGE 127 V 237 E. 2b am Anfang und am
Ende sowie E. 2c am Ende S. 239 ff.). Wenn die Frage zu bejahen wäre, müsste
jedenfalls die gesetzliche Vermutung, wonach der Lebensmittelpunkt von S. nicht
an den Ort des Invalidenwohnheims übergegangen sei, als widerlegt gelten: Die
angeführte Aktenlage lässt nämlich einzig den Schluss zu, dass sich der
Versicherte freiwillig und eigenverantwortlich für einen unbefristeten
Aufenthalt im Heim Z. entschieden hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerde
führenden Stadt X. ändert daran der äussere Umstand nichts, dass "es
mindestens in der Deutschschweiz keine andere vergleichbare Einrichtung
gibt" (E. 3.1 hievor am Ende). Des Weitern muss aufgrund der erkennbaren
Gegebenheiten gefolgert werden, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von
S. spätestens mit der im September 2004 rechtskräftig gewordenen Ehescheidung
in das Heim Z. verlegt worden ist und damit in X. ein neuer Wohnsitz begründet
wurde. Dass der Versicherte in dieser Stadt bloss "als Wochenaufenthalter
gemeldet" ist, führt - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
vertretenen Auffassung - zu keiner anderen Betrachtungsweise, weil für den
zivilrechtlichen Wohnsitz nicht massgebend ist, wo eine Person angemeldet ist
und ihre Schriften hinterlegt hat (BGE 127 V 237 E. 2c S. 241).
BGE 133 V 309 S. 314
Was den Einwand der Beschwerdeführerin anbelangt,
die geltende gesetzliche Regelung benachteilige die Standortgemeinden von
Institutionen zur Betreuung und Pflege Invalider, ist auf BGE 127 V 237 E. 2d am Ende S. 242 zu
verweisen, wo das frühere Eidgenössische Versicherungsgericht in vergleichbarem
Zusammenhang festhielt, es bleibe Sache des Gesetzgebers, Abhilfe zu schaffen
und gegebenenfalls ergänzungsleistungsrechtlich eine vom zivilrechtlichen
Wohnsitz abweichende Lösung vorzusehen.“
Analogamente
all’art. 1a cpv. 3 vLPC, valido fino al 31 dicembre 2007, il nuovo art. 21 cpv.
1.
LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che la determinazione e il
versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio
del beneficiario.
Alla seconda frase del
cpv. 1 del nuovo art. 21 LPC è stato, però, introdotto quanto segue:
" Il
soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento e il
collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una persona maggiorenne
o interdetta disposto dall’autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una
nuova competenza”
Nel Messaggio concernente
la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
del 7 settembre 2005, in FF 2005 pag. 5549 segg., il Consiglio federale aveva elaborato,
quale seconda frase del nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, una soluzione differente,
precisando che “a proposito delle persone che vivono in un istituto, tra i
Cantoni sono sorte controversie riguardo alla competenza in quanto la questione
del domicilio spesso era difficilmente risolvibile. Pertanto il Consiglio
federale ha ora la possibilità, sentiti i Cantoni, di emanare particolari
disposizioni in materia” (FF 2005 pag. 5553).
E’ stata
la Commissione degli affari giuridici del Consiglio agli Stati a proporre la
modifica che è poi stata accettata sia dal Consiglio agli Stati in occasione della
sessione primaverile del 21 marzo 2006 (cfr. BU CE 21.3.2006), che dal
Consiglio nazionale durante la sessione autunnale del 20 settembre 2006 (cfr.
BU CN 20.9.2006) ed è divenuta legge vigente.
Dai
verbali dei dibattiti parlamentari del Consiglio agli Stati durante la sessione
primaverile del 21 marzo 2006 risulta:
" (…)
Schiesser Fritz
(RL, GL), für die Kommission: Absatz 1 von Artikel 21 ist wohl diejenige
Bestimmung, die zu den ausführlichsten Beratungen in der Kommission Anlass
gegeben hat. Worum geht es?
Nach dem ersten Satz ist wie im geltenden Recht der Wohnsitz der Person, welche
Ergänzungsleistungen bezieht, massgebend. Beim Wohnsitz handelt es sich um den
zivilrechtlichen Wohnsitz, dies ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1 des
Gesetzentwurfes in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG). In letzterer
Bestimmung ist festgelegt, dass sich der Wohnsitz einer Person nach den
Artikeln 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches bestimmt. Der zweite
Satz räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, in Heim-Fällen einen anderen Kanton
als den Wohnsitzkanton als zuständig zu erklären.
Die Frage der Anknüpfung bezüglich der Leistungspflicht nach ELG ist von
besonderer Bedeutung, weil der zivilrechtliche Wohnsitz und der Aufenthaltsort
auseinander fallen können. In solchen Fällen ist nicht der Kanton des
Aufenthaltsortes, sondern der Kanton des Wohnsitzes für die Ausrichtung der
Ergänzungsleistungen zuständig.
Ihre Kommission beantragt Ihnen, die Kompetenz des Bundesrates zu streichen und
eine Regelung aufzunehmen, die mit der Regelung im Bundesgesetz über die
Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger - das ist das ZUG - praktisch
wortwörtlich übereinstimmt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ZUG
von "Unterstützungswohnsitz" die Rede ist, während hier im ELG davon
gesprochen wird, dass keine neue Zuständigkeit begründet wird. Der Sinn des
Antrages der Kommission besteht darin, im Ergänzungsleistungsgesetz die gleichen
Regeln in Bezug auf den hier erfassten Personenkreis zu haben wie im ZUG. Die
zum ZUG entwickelte Praxis für Heim- und Anstaltsinsassen sowie
Familienpfleglinge soll auch im ELG grundsätzlich Anwendung finden, soweit
nicht neuerdings das ATSG Anpassungen verlangt.
In der Kommission haben anderslautende Anträge zu längeren Diskussionen Anlass
gegeben. Unklar war dabei der Begriff des Wohnsitzes. Es ist hier mit aller
Deutlichkeit zuhanden der Materialien festzuhalten, dass die vorliegende
Bestimmung keine Auswirkungen auf die Festlegung des zivilrechtlichen
Wohnsitzes hat. Dieser bestimmt sich einzig und allein nach dem Schweizerischen
Zivilgesetzbuch. Diese Feststellung wird durch den zu Beginn meiner
Ausführungen angebrachten Hinweis auf das ATSG unmissverständlich bestätigt.
Ich erlaube mir, an dieser Stelle die einschlägige Regelung des
Zivilgesetzbuches zu zitieren, es ist Artikel 26: "Der Aufenthalt an einem
Orte zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung einer
Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen
keinen Wohnsitz."
Hervorzuheben ist, dass das ZGB von "Unterbringung" spricht, was nach
der herrschenden Lehre einen freiwilligen Eintritt ausschliesst. So schreibt
Eugen Bucher im Berner Kommentar: "Die Unterbringung stellt eine
Aufenthaltszuweisung durch Dritte dar, die nicht aus eigenem Willen
erfolgte." Und weiter: "Von Unterbringung im Sinne des Gesetzes kann
nicht mehr gesprochen werden, wenn der Betroffene aus freien Stücken sich für
einen Anstaltsaufenthalt entschliesst, ohne auf einen solchen angewiesen zu
sein, und überdies die Anstalt und damit den Ort des Aufenthalts frei wählt.
Das gilt vor allem für den Eintritt in Altersheime, welcher in der Regel
wohnsitzbegründend sein dürfte."
Und im Basler Kommentar schreibt Daniel Staehelin neben Ausführungen, die sich
mit denjenigen Buchers decken: "Wird dadurch" - gemeint ist der
freiwillige, selbstbestimmte Eintritt einer urteilsfähigen, mündigen Person in
eine Anstalt - "der Lebensmittelpunkt in die Anstalt verlegt, wie z. B.
bei einem Pflegeheim, so begründet dies einen Wohnsitz."
Es wird der Praxis obliegen, diese gesetzliche Regelung anhand von Einzelfällen
zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Der Zweitrat wird die anstelle des
bundesrätlichen Entwurfes neu eingefügte Bestimmung ebenfalls noch einmal
überprüfen können.
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen.” (BU CE 2006 N° 313)
2.8
Nella presente evenienza dalle
carte processuali si evince che RI 1 è nato il 20 gennaio 1974 a __________ nel
Canton __________ (cfr. doc. 22).
Egli soffre delle
conseguenze di un’emorragia cerebrale subita all’età di due anni con
conseguente paresi cerebrale, diminuzione intellettiva e disturbi della
personalità con incapacità di autogestirsi (cfr. doc. O).
Il ricorrente ha
frequentato le scuole e ha svolto alcune esperienze professionali in Ticino
(cfr. doc. I, C).
Dalla decisione del 11
luglio 1996 del __________ di __________ emerge che l’insorgente, dopo aver
frequentato una scuola speciale in Ticino, nel 1989 ha seguito, contestualmente
a un corso di orientamento, diverse settimane di prova lavorativa (ad esempio
come muratore) che hanno dato però esiti negativi. Dalla fine del 1989 fino a
metà 1990 è stato attivo presso una famiglia di contadini. A decorrere dal mese
di novembre 1990 ha lavorato quale aiuto gommista, in seguito in un laboratorio
protetto. Egli, dal dicembre 1993 al marzo 1994, è stato in __________. Al
rientro il ricorrente ha abitato presso il __________ di __________ fino al
mese di giugno 1994. Fino al mese di maggio 1994, inoltre, egli è stato
impiegato come aiuto contadino. Ha fatto seguito un periodo di occupazioni e
alloggi occasionali (cfr. doc. C; I).
Nel settembre 1995 RI 1 è
stato trovato a vagare per le strade di __________. Egli a __________ è stato
assistito dapprima privatamente e in seguito da istituzioni pubbliche. __________
ha registrato l’insorgente fra i propri abitanti e nel luglio 2006 è stato
posto sotto tutela con la nomina di un tutore (cfr. doc. I, C).
Nel 1998 il ricorrente è
stato ospedalizzato a __________ in condizioni fisiche e psichiche precarie. In
seguito è stato proposto un collocamento alla __________ di __________ (cfr.
doc. O), dove da allora risiede.
L’11 marzo 2005 l’Ufficio
di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, in riferimento a una richiesta
del gennaio 2005 della __________ del Cantone __________, ha inviato a
quest’ultima il seguente scritto:
" (…)
In base all’art. 376 CCS la tutela è costituita
al domicilio del tutelato. Determinante è il concetto di domicilio ai sensi del
codice civile, art. 23 e segg. CCS – ininfluente quello della polizia degli
stranieri, fiscale o altro -. Pertanto il domicilio di una persona è nel luogo
in cui essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, ossia il
luogo dove risiede stabilmente e dove ha il centro delle relazione e degli
interessi. Quale domicilio di una persona sotto tutela fa stato la sede
dell’autorità tutoria che amministra la misura (art. 25 CCS): Secondo la
dottrina dominante, l’espressione “sede dell’autorità tutoria” ha semplicemente
lo scopo di unire il domicilio del pupillo a quello dell’autorità tutoria in
relazione con gli art. 376 e 377 CCS. Ne risulta che il domicilio del pupillo
resta dove aveva il domicilio al momento dell’istituzione della tutela anche se
questo luogo è differente del luogo in cui l’autorità tutoria esercita la
propria attività, riservato naturalmente il cambiamento di domicilio ai sensi
dell’art. 377 CCS /DECSHENAUX/TERCIER, Personnes physiques et tutelle, 4ème
ed., Berna 2001, pag. 122, N 398a).
Una volta stabilito, il domicilio di una
persona continua a sussistere fintanto che non ne abbia acquisito un altro
(art. 24 cpv. 1 CCS): Per una persona sotto tutela ciò sarà il caso quando ha
costituito un domicilio di fatto in altro luogo ovvero quando si è stabilita
durevolmente in un luogo creando lì il centro delle sue relazioni personali e
dei suoi interessi: in tal caso la misura potrà essere trasferita all’autorità
tutoria del nuovo luogo di residenza (art. 377 CCS). Ciò non di meno ai sensi
dell’art. 26 CCS, la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole o
il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio o in un asilo, in
una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.
Pertanto, se una persona risiede in un
luogo per degli scopi particolari,quand’anche il soggiorno duri da lungo tempo,
di principio non può fondare lì il nuovo domicilio e la tutela istituita in suo
favore non può essere trasferita all’autorità tutoria di questo luogo.
Tuttavia nel caso in esame e data la
particolarità della fattispecie, ritenuto che verosimilmente al momento
dell’istituzione della misura non vi erano motivi – se non legati alla malattia
del signor RI 1 – per ritenere __________ il centro dei suoi interessi (cfr.
RDT 2001 pag. 12 e seg.), per il bene del pupillo occorre trasferire la misura
in Ticino.
Sarà pertanto nostra premura provvedere a
contattare la Commissione tutoria di __________ affinché proceda in tal senso.”
(Doc. E)
2.9
Il TCA, chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che RI 1, prima di essere stato
trovato a vagare a __________ nel settembre 1995, risiedeva ed era domiciliato
in Ticino.
Egli, in effetti, vi aveva
frequentato le scuole e vi aveva svolto alcune esperienze lavorative (cfr.
consid. 2.8.).
Al riguardo giova sottolineare
che dal certificato di assicurazione AVS-AI risulta che la prima Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG che ha affiliato l’insorgente è stata quella del
Cantone Ticino (cfr. doc. 24).
Di conseguenza appare con
evidenza che il cambiamento di domicilio dal Cantone Ticino al Cantone __________
effettuato dalle autorità __________, allorché il ricorrente è stato trovato in
condizioni di salute precarie nella città di __________ e collocato in
strutture private e pubbliche, è avvenuto a torto.
In quel caso si sarebbe
dovuto applicare l’art. 26 CC secondo cui il collocamento non volontario,
segnatamente in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa
di salute non costituiscono domicilio (cfr. consid. 2.4., 2.5.).
Pertanto, quando RI 1 è
rientrato in Ticino, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato domiciliato in
questo Cantone, a prescindere dalla circostanza che fosse stato collocato, dopo
un periodo di ospedalizzazione, presso l’Istituto “__________”.
Non risulta, del resto,
che l’insorgente abbia dei legami particolari con il Cantone __________
Anche i suoi genitori,
benché con il padre abbia avuto seri problemi (cfr. doc. O), sono domiciliati
in Ticino, come si evince dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP
che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone.
Inoltre anche l’Ufficio di
vigilanza sulle tutele, al momento in cui, nel 2005, si è chinato sul caso del
ricorrente, ha considerato che “…nel caso in esame e data la particolarità
della fattispecie, ritenuto che verosimilmente al momento dell’istituzione
della misura non vi erano motivi – se non legati alla malattia del signor RI 1
– per ritenere __________ il centro dei suoi interessi (…), per il bene del
pupillo occorre trasferire la misura in Ticino” (Doc. E), ossia ha reputato
che il medesimo era domiciliato in Ticino.
Va, peraltro, evidenziato,
che pure ai fini dell’assegnazione di una prestazione complementare
l’insorgente è stato ritenuto domiciliato nel Cantone Ticino (cfr. doc. 27).
In proposito va ricordato
che sia il tenore dell’art. 1a cpv. 3 vLPC, che quello dell’art. 21 cpv. 1 LPC,
in vigore dal 1° gennaio 2008, prevedono che la determinazione e il versamento
della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del
beneficiario (cfr. consid. 2.7.).
In simili condizioni,
erroneamente l’USSI ha negato il diritto alle prestazioni assistenziali a RI 1
per difetto di domicilio in Ticino.
Gli atti
di causa vanno, dunque, trasmessi all’amministrazione affinché effettui il
calcolo volto alla determinazione dell’eventuale importo a cui ha diritto il
ricorrente a titolo di prestazione assistenziale ed emetta la relativa
decisione.
2.10
Per quanto attiene alla
circostanza indicata abbondanzialmente dall’USSI, secondo cui il proprio
intervento potrà essere soltanto transitorio in attesa che il ricorrente possa
essere collocato in un istituto riconosciuto, essendo __________ un istituto non
riconosciuto (cfr. doc. III), è utile rilevare che l’art. 20 cpv. 1 lett. f
Las, afferente alle prestazioni speciali, enuncia che le prestazioni speciali
sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio le spese di
collocamento in istituto.
Il Consiglio di Stato nel
Messaggio concernente la modifica della legge sull’assistenza sociale dell’8
maggio 2002, pag. 4, ha unicamente indicato che le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento e che fra le spese più significative mirate
a soddisfare tali bisogni vi sono le spese di collocamento in istituto di
minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell’ambito
della solidarietà privata.
Già l’art. 28 vLas
prevedeva che le spese di permanenza in istituto sono a carico dello Stato,
riservato il diritto di rimborso e di regresso.
In proposito nel Messaggio
riguardante la legge dell’assistenza sociale del 5 giugno 1970, pag. 7, è stato
precisato che “le spese di qualsiasi collocamento sono a carico dello Stato,
coerentemente con le disposizioni fondamentali del disegno di legge, riservati
i diritti di rimborso o di regresso disciplinati dall’art. 33 e seguenti, 37 e
seguenti del progetto”.
L’USSI dovrà così pure pronunciarsi
in merito alla durata dell’aiuto da parte della pubblica assistenza, specificando
se il proprio intervento sarà o meno provvisorio, nonché valutando se vi sia
spazio oppure no per casi limite nell’ipotesi in cui una persona risieda da
molto tempo in un istituto non riconosciuto e la permanenza si sia rivelata
positiva.
2.11
Vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato dal tutore, avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico
dell’USSI (cfr. 22 vLPTCA applicabile in virtù dell’art. 32 Lptca in vigore dal
1° ottobre 2008; 30 Lptca; STF K 63/06 del 5 settembre 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 30 luglio 2008 è annullata.
§§ RI 1, ai fini
assistenziali, è domiciliato nel Cantone Ticino.
2. Gli atti
sono trasmessi all’USSI affinché effettui il calcolo relativo alla prestazione
assistenziale a cui ha eventualmente diritto il ricorrente ed emetta la
relativa decisione, precisando la durata del proprio intervento ai sensi di
quanto esposto al consid. 2.10.
3. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente l’importo di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA
compresa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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