42.2008.12
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5 novembre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
42.2008.12
Data decisione, Autorità:
05.11.2008, TCA
Titolo:
Versam.di prest.assist.sospeso cautelativ.(mentre dovevano essere esperiti degli ult.accert.)tramite un verbale.Quest'ultimo è una decisione finale.Contro lo stesso andava inoltrato reclamo all'USSI e non ricorso al TCA.Ricorso irricevibile.Domanda di effetto sosp.e provved.supercaut.inammissibile
DECISIONE AMMINISTRATIVA
GRATUITO PATROCINIO
IRRICEVIBILITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RICORSO
art. 33 LAPS
art. 65 LAS
art. 20v cpv. 1 LPTCA
art. 29 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2008.12
rs/DC/sc
Lugano
5 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
considerato in fatto
che - l’Ufficio del
sostegno e dell’inserimento (USSI), il 25 agosto 2008, ha sospeso il versamento
delle prestazioni assistenziali a favore di RI 1;
- dal
verbale allestito in occasione dell’incontro avvenuto fra RI 1 e due funzionari
dell’USSI il 25 agosto 2008 (doc. A) emerge, in effetti, segnatamente che:
"
(…)
La signora viene informata
che da questo momento in poi non verranno più erogate prestazioni assistenziali
e che verrà emesso un ordine di restituzione per l’importo complessivo delle
prestazioni ottenute.
Santoro informa che la
Capo-Ufficio dovrà essere informata nei dettagli, che deciderà sulla base degli
elementi il tipo di decisione da emettere e se vi saranno degli estremi per una
sanzione.
(…)”;
- il 6
settembre 2008 il dott. jur. RA 1, per conto di RI 1, ha presentato delle
osservazioni all’USSI in merito al contenuto del verbale del 25 agosto 2008
(doc. C);
- l’amministrazione,
il 18 settembre 2008, si è espressa al riguardo (doc. B);
- RI 1, il
26 settembre 2008, ha inoltrato al TCA un ricorso nel quale ha chiesto il
ripristino del diritto alle prestazioni assistenziali commisurato alle condizioni
economiche familiari. La stessa ha pure postulato di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nonché la concessione dell’effetto
sospensivo all’impugnativa (doc. I);
in
diritto
che a) la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr.
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999);
b) l’art. 33 Laps relativo ai
rimedi di diritto, a cui rinvia l’art. 65 Las, prevede che contro le decisioni
emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo
all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di
notificazione (cpv. 1). Contro le decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data
facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione (cpv. 2).
È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. Per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (cpv. 3).
c) Il TCA può
pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione,
rispettivamente di una decisione su reclamo emessa dall’organo competente (cfr.
DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C.,
E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U
355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118
V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Secondo la giurisprudenza
e la dottrina costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità
amministrativa che regola una situazione giuridica concreta ed individuale in
maniera imperativa (KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing &
Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, ni. 936-955, pag. 214-217;
GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag.
13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in
Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en
pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren
im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17
consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).
Pertanto
quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più
soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non
vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);
d) nel caso in
esame è vero che, come espressamente riconosciuto dall’USSI il 22 ottobre 2008
rispondendo a una precisa domanda del TCA (cfr. doc. II), non è stata emanata
alcuna decisione formale in merito alla sospensione delle prestazioni
assistenziali e al relativo ripristino delle stesse (doc. V).
In
concreto, tuttavia, il verbale del 25 agosto 2008, con il quale
l’amministrazione ha interrotto l’erogazione di prestazioni assistenziali con
effetto immediato, costituisce una vera e propria decisione. Con lo stesso,
infatti, è stata regolata una situazione concreta e individuale in maniera
imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta (cfr. STCA 38.2003.79
del 1° dicembre 2003 consid. 2.4.).
Questa
Corte, al riguardo, non può comunque esimersi dallo stigmatizzare il modo di
operare dell’amministrazione, la quale avrebbe dovuto sospendere le prestazioni
a favore di RI 1, emettendo senza indugio un provvedimento formale munito dei
relativi rimedi giuridici;
e) la
decisione con cui l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un
determinato rapporto giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione
provvisoria (a titolo cautelativo) di prestazioni, è una decisione finale (RCC
1988 p. 548; Schlauri,
Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983,
p. 141).
In
particolare costituisce decisione finale munita di condizione risolutiva la
decisione che sospende provvisoriamente l’erogazione di prestazioni in attesa
dell’esito di ulteriori accertamenti atti a chiarire definitivamente la
situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I 406/ 01; SVR 1995 IV n. 41;
DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29 ottobre 2004 del
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch). Una tale decisione obbliga
quindi l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai
successivi atti istruttori emergono elementi che permettono un diverso
apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di una altra
decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire retroattivamente al
massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982 p. 252, 1988 p. 548;
DTF 111 V 225).
Su questo
tema cfr. la STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008 e la STF 9C_638/2008 del 10
settembre 2008, consid. 4.2;
f) in casu
l’USSI ha ordinato il blocco del versamento dell’aiuto sociale con effetto dal
25 agosto 2008 sospettando una riscossione illecita di prestazioni
assistenziali (doc. A).
Il 22
ottobre 2008 la Capo ufficio dell’USSI ha dichiarato che il caso di specie
presentava ancora diversi aspetti, emersi sia in fase di audizione che da
successive informazioni, che imponevano ulteriori accertamenti (doc. V). Ne
discende che le prestazioni assistenziali di cui era al beneficio RI 1 sono state
sospese a titolo cautelativo.
La
decisione del 25 agosto 2008 costituisce, conseguentemente, una decisione
finale munita di condizione risolutiva, nel senso che nel caso in cui RI 1
dovesse risultare vincente, avrebbe diritto a percepire le prestazioni con
effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio;
g) il provvedimento emanato
tramite il verbale del 25 agosto 2008 andava, pertanto, impugnato con reclamo
all’USSI giusta l’art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. consid. b e d) e non con un ricorso
diretto a questa Corte;
h) gli atti
vanno trasmessi all’USSI affinché esamini il reclamo di RI 1 ed emetta la
relativa decisione su reclamo, tenendo conto che l’aiuto sociale costituisce
l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_92/2007 del 14
dicembre 2007, consid. 3.3.; pubblicata in DTF 134 I 65 e SVR 2008 EL Nr. 2
pag. 5) e che l’art. 12 Cost. garantisce il diritto fondamentale a condizioni
minime di esistenza (cfr. DTF 130 I 366=Cahiers genevois et romands de sécurité
sociale N° 33-2004; DTF 131 I 166; SVR 2004 IV N. 23 pag. 71; in merito alla
differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione
dell’art. 12 Cost. v. pure STF 2A.692/2004 del 9 febbraio 2005).
In una sentenza K 155/01 dell'8
gennaio 2003 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato che
"l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a
quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V
149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF).
L'obbligo
di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, deriva, peraltro
oltre che da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr.
Fatti
U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) anche dalle disposizioni procedurali
cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art.
23 v.LPTCA; art. 4 LPamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca, in
vigore dal 1° ottobre 2008).
Contro
la decisione su reclamo RI 1 potrà, se del caso, interporre un ricorso presso
il TCA (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps);
i) in simili condizioni,
anche le domande di concessione dell’effetto sospensivo (doc. I) e di provvedimenti
supercautelari inaudita altera parte tendenti al ripristino immediato del
versamento di prestazioni assistenziali pari a fr. 1'500.-- mensili (doc. VI)
si rivelano inammissibili;
l) RI 1,
Considerandi
tramite il proprio rappresentante, ha postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
In realtà
la domanda di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di
gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza
sociale è per principio gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 v.LPTCA; art. 29 cpv. 1
Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008).
Il
gratuito patrocinio, poi, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata
in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda
un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006
IV Nr. 50 pag. 181);
in
casu, non essendo RI 1 patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, a
prescindere dall’esito della vertenza, va negato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 26 settembre 2008 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’USSI affinché esamini il reclamo di RI 1 e renda una
decisione su reclamo.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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