Lexipedia

Decisione

42.2008.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) anche dalle disposizioni procedurali

cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art.

23 v.LPTCA; art. 4 LPamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca, in

vigore dal 1° ottobre 2008).

Contro

la decisione su reclamo RI 1 potrà, se del caso, interporre un ricorso presso

il TCA (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps);

i) in simili condizioni,

anche le domande di concessione dell’effetto sospensivo (doc. I) e di provvedimenti

supercautelari inaudita altera parte tendenti al ripristino immediato del

versamento di prestazioni assistenziali pari a fr. 1'500.-- mensili (doc. VI)

si rivelano inammissibili;

l) RI 1,

Considerandi

tramite il proprio rappresentante, ha postulato la concessione

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).

In realtà

la domanda di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di

gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza

sociale è per principio gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 v.LPTCA; art. 29 cpv. 1

Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008).

Il

gratuito patrocinio, poi, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata

in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda

un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181);

in

casu, non essendo RI 1 patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, a

prescindere dall’esito della vertenza, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 26 settembre 2008 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’USSI affinché esamini il reclamo di RI 1 e renda una

decisione su reclamo.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster