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Decisione

42.2008.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

42.2008.13

Data decisione, Autorità:

19.01.2009, TCA

Titolo:

Il ricorrente si è lamentato di non aver ricevuto dall'USSI fr.100 dei fr.200 versati in eccesso per la garanzia del contratto di locaz. Dagli atti è però emerso che l'USSI gli ha riconosciuto il diritto a ulteriori fr. 100 con decis. 9.7.08. L'USSI non ha quindi commesso alcun diniego di giustizia

DENEGATA GIUSTIZIA

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

art. 29 COST

art. 2 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

42.2008.13

DC/sc

Lugano

19 gennaio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008

di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto che,

- letto il

ricorso del 30 settembre 2008 con il quale RI 1 si lamenta di non avere ancora

ricevuto dall'USSI il rimborso di fr. 100.-- dei 200 franchi da lui versati in

eccesso quale deposito di garanzia per il contratto di affitto, sebbene l'abbia

sollecitato da più di sei mesi (cfr. Doc. I);

- esaminata

la risposta di causa del 25 novembre 2008 nella quale l'USSI ha in particolare

sottolineato quanto segue:

"

(...)

3. Il

9 luglio, dopo aver ricevuto un sollecito telefonico da parte del ricorrente, è

stata immediatamente emanata la decisione di rimborso, in accoglimento della

richiesta del ricorrente.

Prove:

doc. 4 (comunicazione interna sollecito RI

1 del 9 luglio 2008

doc. 5 (decisione del 9 luglio 2006)

4. Da

allora, non risultano ulteriori comunicazioni da parte del ricorrente fino alla

ricezione del ricorso in oggetto.

5. Nella

fase di accertamento per la preparazione della risposta al ricorso, il 28

Considerandi

ottobre 2008 è stata inviata al ricorrente una lettera con allegate le copie

delle decisioni. È stato quindi invitato a voler verificare con la propria banca

l'avvenuto accredito dell'importo restituito, chiedendogli di comunicarcene

l'esito:

Prove:

doc. 6 (lettera del 28 ottobre 2008)

6.

Contattato

telefonicamente in data 25 novembre 2008, il ricorrente conferma l'avvenuta

ricezione del rimborso, come da decisione del 9 luglio 2008). Lo stesso ci ha

inoltre comunicato che confermerà quanto esposto al Tribunale.

Per

questo motivo, si chiede che il ricorso venga respinto, in quanto,

contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, l'Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento ha dato seguito alla sua richiesta di restituzione

dell'importo di CHF 100 in data 9 luglio 2008." (Doc. IV)

- richiamati

gli scritti del 27 novembre 2008 (cfr. Doc. V) e del 10 dicembre 2008 (cfr.

Doc. VI) inviati dal TCA all'assicurato;

considerato che,

a) la presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

b) l'art. 2

della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008,

stabilisce che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o

l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una

decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;

c) Secondo il

TFA vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.

DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

d) nella

presente fattispecie risulta dagli atti che dopo avere riconosciuto al RI 1 il

diritto ad una prestazione speciale di 100 franchi con decisione del 26 marzo

2008.

(cfr. Doc. 2), l'USSI, accogliendo la richiesta dell'interessato (cfr.

Doc. 1 e Doc. 4), gli ha riconosciuto il diritto a ulteriori fr. 100.-- a

titolo di prestazione speciale di fr. 100.--, con un'ulteriore decisione del 9

luglio 2008 (cfr. Doc. 5);

Di

conseguenza, non avendo l'USSI commesso nessun diniego di giustizia il ricorso

deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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