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42.2008.14

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15 settembre 2009Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti trasmessi il 15.02.2008 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni

relativi al ricorso al Tribunale federale erano a quel momento in possesso di

detta amministrazione, e che gli stessi erano stati classati in modo errato.

L'USSI ha nel

suddetto fax comunicato alla Corte cantonale che, da un esame dell'incarto

completo, aveva purtroppo constatato di non avere ancora emesso la decisione

sulla richiesta di prestazione di RI 1, come indicato dall'autorità

giudiziaria. L'USSI ha pertanto confermato con detto fax ai giudici di prime

cure che vi avrebbe provveduto immediatamente.

Dagli atti al

fascicolo processuale, si evince in particolare avere la Corte cantonale

trasmesso in data 15.02.2008 all'USSI i documenti relativi al ricorso

interposto al Tribunale federale da parte di RI 1.

Orbene, dalla

menzionata retrocessione, avvenuta il 15.02.2008, dei documenti all'USSI sono

trascorsi oltre 9 mesi sino all'inoltro a codesto lodevole

Tribunale del ricorso del 21.11.2008 . Non c'è chi non veda come in detta

circostanza sia ravvisabile un ulteriore diniego di giustizia formale per non

avere l'USSI interpellato l'insorgente al fine di chiarire se egli,

successivamente alla notifica della sentenza del 29.01.2008 del Tribunale

federale di non entrata nel merito, si era sottoposto ad eventuali trattamenti

odontoiatrici.

Non può sfuggire al

riguardo come il tenore del fax del 25.11.2008 avvalori la tesi, invocata da RI

1, di un diniego di giustizia formale risp. di una ritardata giustizia, per

avere l'USSI comunicato a codesta lodevole Corte che non aveva intrapreso alcun

passo alfine di svolgere quegli accertamenti, indicati nel giudizio cantonale

del 17.09.2007, volti a chiarire se il trattamento odontoiatrico, oggetto della

garanzia, era stato effettuato o meno.

Non essendo stati

compiuti da parte dell'USSI detti accertamenti, risulta quindi di meridiana

evidenza che l'ufficio convenuto non ha potuto emettere la decisione formale,

indicata nel giudizio cantonale del 17.09.2007.

7. In siffatte circostanze, sussistono i presupposti per ammettere

l'esistenza di una ritardata giustizia, poiché il fatto di avere l'USSI

unicamente classato in modo errato l'incarto di RI 1, non costituisce, a mente

della giurisprudenza, un motivo oggettivo suscettibile di giustificare un

prolungamento della procedura (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Il fatto di non

avere l'USSI compiuto alcun passo, nemmeno l'avere interpellato l'insorgente

sull'arco di oltre 9 mesi (se non quasi 10 mesi), decorrenti

dalla sentenza del 29.01.2008 del Tribunale Federale sino al ricorso del

21.11.2008, depone chiaramente per l'esistenza di una ritardata giustizia.

La suddetta

conclusione è conforme con quanto statuito dai Tribunali cantonali svizzeri;

non può essere trascurato al riguardo che in dottrina viene menzionata la

sentenza del 20.09.1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del

Canton Argovia, nella quale era stata riconosciuta una ritardata giustizia,

trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad

ordinare un'ulteriore perizia (vedi riferimento di dottrina citato a pag. 9 del

giudizio cantonale del 17.09.2007: U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV

und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfrage in der Sozialversicherung, San

Gallo 1996, p. 92 s.).

Inoltre non può

essere sottovalutato che codesta lodevole Corte aveva ammesso una denegata

giustizia in una vertenza tra un assicurato ed un assicuratore relativa

all'assunzione di spese per la fisioterapia intensiva, poiché la Cassa,

decidendo solo dopo oltre 6 mesi, non aveva evaso tempestivamente l'opposizione

(cfr. giudizio cantonale del 23.06.2008, incarto N. 36.2008.75).

8. Oltre a lamentarsi per non avere l'USSI emesso alcuna decisione

formale dopo il giudizio del 17.09.2007, il ricorrente ha postulato con il

gravame del 21.11.2008 pure il versamento di un importo a titolo di

risarcimento danni, di torto morale, d'indennizzo per i vari scompensi, di

perdita di guadagno, di danno pensionistico nonché il versamento dei relativi

interessi.

Visto che le

descritte richieste erano già state formulate in sede amministrativa (cfr.

scritto del 29.09.2008 di RI 1 al DSS), si domanda a codesta lodevole Corte

pure d'esigere dall'USSI di prendere posizione succintamente sulla ricevibilità

delle altre pretese, esulanti dalla garanzia di copertura per un importo di Fr.

4'000.­- delle spese per il trattamento odontoiatrico, ed in caso affermativo

di statuire nel merito di dette pretese.

Non c'è chi non veda

come questa ultima richiesta si fondi sul diritto, sancito all'art. 29 cpv. 2

Cost., dell'amministrato di essere sentito, da cui discende l'obbligo per

l'USSI di emettere e motivare le proprie decisioni, affinché RI 1 possa

comprenderle ed esercitare, basandosi sulle norme legali disciplinanti nello

specifico la responsabilità dell'ente pubblico, i propri diritti a ragion

veduta innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

In effetti, si

rimprovera all'USSI di non avere mai preso posizione sul quesito di conoscere

se un ritardo ingiustificato nell'evadere la problematica dell'assunzione dei

costi del trattamento odontoiatrico, giustifichi - in analogia con quanto

statuito dall'Alta Corte nel DTF 119 III 1 - un'eventuale responsabilità del

Cantone e giustifichi un eventuale riconoscimento da parte dell'Ente Pubblico

delle pretese di risarcimento dei danni, vantate dall'insorgente.

9. In siffatte condizioni, si domanda a codesto lodevole Tribunale

di volere accertare che è stato commesso, successivamente all'emanazione del

giudizio cantonale del 17.09.2007 risp. della sentenza federale del 29.01.2008,

un ulteriore diniego di giustizia da parte dell'USSI.

Si chiede inoltre a

codesta lodevole Corte d'esigere dall'USSI che prenda posizione succintamente

pure sulla ricevibilità delle altre pretese, vantate dal ricorrente con suo

scritto del 29.09.2008 indirizzato al DSS, esulanti dalla garanzia di copertura

per un importo di Fr. 4'000.- delle spese per il trattamento odontoiatrico, ed

in caso affermativo statuisca nel merito di dette pretese. Nel caso in cui

l'USSI dovesse ritenere non essere di sua competenza l'evasione delle predette

richieste di risarcimento danno, si domanda di trasmettere l'incarto al

competente Ufficio dell'amministrazione per l'evasione delle stesse."

(Doc. VII)

1.8. Il 12 gennaio 2009 il TCA ha

assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare, in tre copie, la

risposta di causa unitamente all'incarto completo (cfr. doc. VIII).

1.9. Il 23 gennaio 2009 e il 2

febbraio 2009 il rappresentante del ricorrente ha trasmesso della

documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX e

doc. X).

1.10. Il 18 febbraio 2009 il

Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un ultimo termine perentorio di 10

giorni per insinuare la risposta di causa con la relativa documentazione con la

precisazione che, "trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale

procederà all'emanazione del giudizio sulla base degli atti contenuti

nell'incarto" (cfr. doc. XII).

1.11. L'USSI non ha reagito neppure

a quest'ultimo scritto e non ha insinuato la risposta di causa.

Soltanto, il 23 marzo

2009, dopo essere stata interpellata tramite posta elettronica dal Segretario

del TCA (cfr. doc. XIII, XIV), la Capoufficio dell’USSI ha indicato che il

ricorrente era stato sentito dai servizi sociali di __________ e che avrebbero

emesso una decisione formale dopo aver sentito l’avvocato (cfr. doc. XV).

1.12. I doc. XII, XIV e XV sono

stati trasmessi RA 1 e all’USSI (cfr. doc. XVI).

1.13. RA 1, il 19 agosto 2009, ha affermato

di aver interpellato il proprio assistito al fine di ottenere il nominativo e

il recapito del dentista presso il quale questi si è sottoposto all’intervento

chirurgico, come pure la relativa fattura.

Il legale, al riguardo, ha

precisato che l’insorgente ha ribadito di non poter comunicare nemmeno al

proprio avvocato il nominativo del medico che ha svolto l’intervento chirurgico

alla mascella (cfr. doc. XVIII, C1-6).

1.14. Questa Corte, pendente causa,

ha sottoposto ad RI 1, tramite il suo patrocinatore, i quesiti già

sottopostigli dall’amministrazione afferenti al nome e al recapito del dentista

che ha eseguito l’intervento in questione, oltre che all’invio di una copia

della fattura, ricordandogli l’obbligo delle parti di collaborare (cfr. doc.

XIX).

Il 4 settembre 2009 RA 1

ha comunicato che tutti i suoi tentativi volti a ottenere dall’insorgente le informazioni

richieste si sono rivelati vani e ha quindi chiesto al TCA di voler statuire in

merito al ricorso del 21 novembre 2008 e all’integrazione al ricorso

cautelativo dell’8 gennaio 2009 (cfr. doc. XX, D1-10).

1.15. I doc. XVIII, XIX e XX con i

relativi allegati sono stati inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XXI).

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’USSI si è reso colpevole di un nuovo diniego di

giustizia nei confronti di RI 1 dopo quello già accertato nella sentenza

42.2007.5

del 17 settembre 2007.

2.3

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752ss.) ed entrata in vigore

anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

Per

quanto concerne la procedura, l’art. 60 cpv. 1 Las prevede che il Dipartimento

decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

La decisione motivata in

forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al

richiedente o al suo rappresentante legale (cpv. 3).

Secondo l’art. 1 del

Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003, in vigore a contare

dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 21), il Dipartimento della sanità e della

socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge

sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

L’art. 2

recita che l’USSI è competente a, segnatamente, decidere sulle domande

d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle

relative modifiche (lett. a).

Giusta

l’art. 65 cpv. 1 Las, contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso

e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di

cui all’art. 33 Laps.

Secondo

l’art. 33 cpv. 1 Laps, contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle

leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha

emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Contro la

decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione (cpv. 2).

È

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulle parti generali del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA).

2.4

L'art. 2

della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008,

stabilisce che "il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,

non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo".

Nel

Messaggio n. 6049 del 1° aprile 2008 relativo alla revisione della Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

del 6 aprile 1961 (LpTCA), il

Consiglio di Stato aveva sottolineato che "in tal modo viene

ripreso quanto prescritto dall’art. 56 cpv. 2 LPGA e si estende la facoltà di

ricorso per denegata o ritardata giustizia a tutti i settori, in particolare a

quelli relativi alle prestazioni sociali cantonali, per i quali la base legale,

a questo riguardo, è attualmente lacunosa" (Messaggio citato pag. 4).

(Cfr. su

questo tema la STCA 42.2008.4 del 18 giugno 2008; STCA 42.2007.5 del 17 settembre

2007.

il cui ricorso interposto al TF dall’insorgente è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008; STCA 42.2006.8

dell’11 ottobre 2006; 42.2006.9 dell’11 ottobre 2006; 42.2006.10 dell’11

ottobre 2006).

Nelle

sentenze citate questo Tribunale aveva invitato il legislatore a colmare la

lacuna, introducendo nella Laps o nella Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni una norma che consenta

all’amministrato di adire direttamente il TCA in caso di denegata o di

ritardata giustizia.

2.5

Per costante

giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10.

settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA

e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della

procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr.,

pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 243 n. 509);

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il

caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti

probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza

senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa

soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr.

Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997.

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27.

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In una

sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di

giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la

propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato

sollecitato dall'assicurato.

Questo

Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31

luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la

presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del

ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che

l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti

istruttori.

In una

sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperto la questione di sapere se

un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le

indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8

mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha

comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili,

argomentando:

"

4.2.3

Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der

IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E.

4.2.2

Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der

Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung

der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres

verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten

Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine

Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl.

auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E.

5.2

). Insoweit ist die Beschwerde begründet.

Al

consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a

ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto

(vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).

In

un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha

invece rilevato:

"

L'autorité de recours de première instance était

appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle

l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des

mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il

s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité

déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16

LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le

recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large

mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses.

L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par

ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de

sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du

mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps

morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail

liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité

invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance

fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui

était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du

justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre

ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs

reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de

l'inviter à statuer dans un certain délai.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances -

auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une

liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a

LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps

nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être

considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une

situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du

29.

novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral]

5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se

plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

2.6

Nella presente fattispecie

nella sentenza del 17 settembre 2007 il TCA aveva accertato un diniego di

giustizia e aveva invitato l'amministrazione a emettere, dopo aver compiuto

alcuni accertamenti, una decisione formale relativa alla richiesta di

prestazioni per spese dentistiche, già garantite, per l'importo di fr.

4'000.--, a determinate condizioni il 13 dicembre 2001 (cfr. doc. 5).

Al momento del (nuovo)

ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2008 erano trascorsi più di 14

mesi dalla sentenza del TCA e più di 9 mesi dalla successiva sentenza del

Tribunale federale (cfr. consid. 1.1.).

Più di 9 mesi erano pure

trascorsi da quando, con scritto del 15 febbraio 2008, il TCA aveva trasmesso

all'USSI i documenti prodotti col ricorso e in precedenza non notificati (cfr.

inc. 42.2007.5 doc. XVII).

Da allora

l'amministrazione, che ha ammesso "di avere classato in modo errato"

i documenti ricevuti dal TCA, non ha emanato alcuna decisione.

Da notare che il 25

novembre 2008 la capoufficio dell’USSI, ha affermato che quest’ultimo Ufficio

avrebbe provveduto immediatamente a emettere la decisione (cfr. doc. II).

Deve essere, altresì, evidenziato

il fatto che l’amministrazione ha iniziato a esperire gli accertamenti indicati

da questa Corte con sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 soltanto dopo che,

nel novembre 2008, l’insorgente ha interposto al TCA un nuovo ricorso per

denegata giustizia (cfr. doc. XV, C5, C1).

Alla luce di quanto appena

esposto, il TCA non può che concludere che l'amministrazione, non emettendo alcuna

decisione successivamente alla precedente sentenza di questo Tribunale ha

commesso un diniego di giustizia.

Gli atti sono, pertanto, trasmessi

nuovamente all'amministrazione affinché emetta formalmente la decisione formale

da anni sollecitata dal ricorrente.

Per inciso, in proposito,

è utile segnalare che l’USSI, nel proprio provvedimento, dovrà tenere conto, in

primo luogo, del fatto che già nel dicembre 2001 ad RI 1 è stato garantito il

pagamento della somma di fr. 4'000.-- per cure dentarie a condizione,

però, di presentare la nota d’onorario (cfr. doc. D2).

Inoltre con sentenza

42.2007.5

del 17 settembre 2007 il TCA, dopo aver riconosciuto un diniego di

giustizia da parte dell’USSI, ha comunque indicato all’amministrazione di

procedere, prima di prolare la decisione formale concernente il versamento o

meno dell’importo garantito, a una serie di accertamenti. In

particolare l’USSI avrebbe dovuto chiarire se e, se del caso, quando, rispetto

alla decisione di garanzia del dicembre 2001, è stato eseguito l’intervento

dentistico, rispettivamente se lo stesso è stato completato o meno. In

quest’ultima ipotesi l’amministrazione avrebbe dovuto verificare in che misura

è stato effettuato e per quale importo. Questo Tribunale ha pure illustrato

quali sono i principi procedurali applicabili (principio inquisitorio, obbligo

delle parti di collaborare).

In secondo luogo, che

l’insorgente, nonostante sia stato interpellato esplicitamente in merito oltre

che dall’amministrazione (cfr. doc. C1), anche da questa Corte, per il tramite

del suo patrocinatore, ricordandogli il proprio obbligo di collaborare (cfr.

doc. XIX), non ha fornito il nominativo, né il recapito del dentista che

avrebbe effettuato l’intervento odontoiatrico, asserendo di non poter svelare

il nominativo di chi ha proceduto a eseguire l’intervento (cfr. doc. C4, C3,

D1). Egli neppure ha trasmesso copia della relativa fattura.

2.7

L'insorgente

ha pure chiesto il versamento di un importo a titolo di risarcimento danni, di

torto morale, d’indennizzo per i vari scompensi, di perdita di guadagno, di

danno pensionistico,non ché il versamento dei relativi interessi (cfr. doc. I; VII).

Su queste

questioni il TCA non può, tuttavia, entrare nel merito in quanto esse esulano

dalle sue competenze (cfr. art. 1 Lptca e STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile

2003.

consid. 4; STCA 39.2004.8 del 25 ottobre 2004 consid., 2.10.; STCA

39.2005.1

del 12 maggio 2005 consid. 2.12.).

2.8

Vincente in causa il

ricorrente rappresentato da un avvocato ha diritto a beneficiare di ripetibili

da parte dell'USSI per un importo di fr. 2'500.--, ciò che rende priva

d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I

911/06 del 2 febbraio 2007).

2.9

L'art. 29

cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, prevede, quale eccezione al principio della gratuità della procedura

(cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla parte che provoca la causa per leggerezza

o per comportamento temerario sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

L'esclusione

della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari

o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto

federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124

V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione

palesemente illegale ed anche nel caso in cui questa violi un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi

LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008).

Nella

presente fattispecie l'USSI non ha emesso immediatamente la decisione formale

dopo la sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 (e la STF 8C_667/2007 del 29

gennaio 2008) con la quale questo Tribunale aveva accertato un diniego di

giustizia.

L’amministrazione

non ha proceduto in tal senso nemmeno dopo il sollecito scritto del 29

settembre 2008 (cfr. doc. A3).

L’USSI

non ha, peraltro, emesso la decisione neppure dopo l’inoltro del presente nuovo

ricorso, sebbene il 25 novembre 2008 abbia comunicato al TCA, dopo avere,

d’altronde, precisato di avere “classato in modo errato” parte della

documentazione, che avrebbe provveduto senza indugio a rilasciare il

provvedimento in questione (cfr. doc. II).

In simili

condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato provocato per

leggerezza dall'USSI (cfr. STFA B 57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323; STCA

42.2008.11

del 6 novembre 2008; STCA 42.2009.12 del 5 agosto 2009; STCA

42.2009.3

del 15 giugno 2009)

Di

conseguenza le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 1'000.-- sono

poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto ricevibile, è accolto.

§ È

accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.

2. Gli atti

sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.6.

3. La tassa

di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico

dell'USSI.

L'USSI

verserà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. L'istanza

di assistenza giudiziaria dell’8 gennaio 2009 è divenuta priva di oggetto.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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