42.2008.14
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15 settembre 2009Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
42.2008.14
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, TCA
Ricorso:
TF,8C_890/2009, 26.01.2010
Titolo:
Denegata giustizia.USSI,nonostante preced.STCA del 17/9/09di diniego di giust.,non emesso decis.circa assunz.costi dentistici.E'stato comunque rilevato che ricorr.non ha fornito nome del dentista,né fattura.Rich.risarc.danni e torto morale non di comp.TCA.Ripetib.ad avv.d'ufficio.Spese a carico USSI
DENEGATA GIUSTIZIA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RIPETIBILI
art. 2 LPTCA
art. 28 LPTCA
art. 29 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2008.14
RS/DC/sc
Lugano
15 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
42.2007.5 del 17 settembre 2007 il TCA ha accolto un ricorso per denegata
giustizia inoltrato da RI 1, rilevando in particolare:
"
(...)
2.8. Nel
caso in esame, come già esposto (cfr. consid. 1.2), l’USSI nel dicembre 2001 ha
garantito all’insorgente il pagamento della somma di fr. 4'000.-- per cure
dentarie, specificando che il versamento avrebbe avuto luogo successivamente
alla presentazione della nota d’onorario per i lavori effettivamente eseguiti
(cfr. doc. A1).
Dalla
documentazione agli atti risulta che una richiesta di pagamento del 19 novembre
2003 inoltrata dal ricorrente personalmente è rimasta senza risposta (cfr. doc.
B5).
L’amministrazione,
il 7 luglio 2005 e il 6 ottobre 2005, ha poi ribadito allo Studio legale e
notarile __________ di __________, che aveva postulato il versamento della
somma citata per conto di RI 1, la sua posizione in merito, ossia che il
bonifico sarebbe stato effettuato solamente dopo aver ricevuto la nota
d’onorario del dentista (cfr. doc. B3; VI2; VI3).
Nel
giugno 2006 il Comune di __________, dove l’assicurato è stato domiciliato dal
2004 alla fine del 2006 (cfr. doc. VI5), ha proposto all’USSI di
corrispondergli la somma di fr. 4'000.--, indicando che si sarebbe occupato di
controllare che fosse utilizzata dal ricorrente secondo lo scopo previsto (cfr.
doc. B6).
A
questo scritto l’USSI non ha fornito risposta alcuna, come dallo stesso
riconosciuto il 30 luglio 2007 (cfr. doc. VI).
Nonostante
diverse richieste inoltrate da parte del ricorrente o di chi lo rappresentava
tendenti all’ottenimento effettivo dei denari garantiti, l’USSI non ha mai
emanato una decisione, con la quale, dopo avere esaminato se i presupposti
fissati erano adempiuti oppure no, si pronunciava sul versamento della somma di
fr. 4'000.-- garantita e in cui fossero indicati i rispettivi rimedi di
diritto.
L’Ufficio
resistente, al contrario, non ha risposto alcunché oppure si è limitato a
ripetere le condizioni da ossequiare per poter beneficiare dell’ammontare
garantito nel dicembre 2001.
Il
divieto del diniego di giustizia vale anche nei riguardi delle domande che non
rispettano la forma richiesta, che sono state inoltrate a un organo
incompetente oppure che sono state presentate al di là dei termini prescritti.
Anche
in queste ipotesi, l’autorità adita è tenuta a fornire una risposta che
espliciti la sua posizione in maniera motivata (cfr. M. Hottelier,
op. cit., p. 810). È proprio ciò che, nel caso di specie, l’amministrazione ha
omesso di fare.
In
esito alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami
giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli
estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento.
Al
momento della presentazione dell’istanza sub judice erano infatti
trascorsi circa cinque anni e mezzo (dicembre 2001-giugno 2007) dal
provvedimento con cui, a determinate condizioni, era stata garantita la somma
di fr. 4'000.-- per spese dentistiche e l’amministrazione non aveva ancora rilasciato
la decisione di sua competenza in merito all’effettivo versamento dell’importo
garantito.
Il
ricorrente, però, dal maggio 2004 non è più domiciliato nel Cantone Ticino.
Inoltre dalle carte processuali non si evince con la sufficiente chiarezza se
l’insorgente si è nel frattempo sottoposto al ventilato intervento.
L’USSI,
conseguentemente, dovrà, in primo luogo, procedere a esperire una serie di
accertamenti. In particolare dovrà chiarire se e, se del caso, quando,
rispetto alla decisione di garanzia del dicembre 2001, è stato eseguito
l’intervento dentistico, rispettivamente se lo stesso è stato completato o
meno. In quest’ultima ipotesi l’amministrazione dovrà verificare in che misura
è stato effettuato e per quale importo.
Al
riguardo l’amministrazione potrà avvalersi della collaborazione del ricorrente,
il quale dovrà fornire le indicazioni richiestegli, in particolare il nome del
dentista presso il quale avrebbe effettuato l’intervento in questione.
In
effetti il principio
inquisitorio, reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali
(Untersuchungsgrundsatz, STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA
del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 24 aprile 2002 nella
causa G., H 153/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del
9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P.,
I76/00; DTF 125 V 195 consid. 2; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 117 V 263; DTF
117 V 282; SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
per quanto riguarda le assicurazioni sociali federali cfr. 61 cpv. 1 lett. c
LPGA e 43 LPGA per l'amministrazione), non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 19 ottobre
2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C
34/04; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002
nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001
nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99,
consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi
inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI
1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa
C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio
2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI
1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF
115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e
assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances
sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva
che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt
ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden
kann”.
In secondo luogo, l’USSI, sulla base degli esiti degli accertamenti
esperiti e tenendo conto che dal maggio 2004 l’insorgente non è più domiciliato
in Ticino, dovrà emettere, senza indugio, una decisione formale con cui verrà
stabilito se ritiene o meno di concedere la somma garantita nel 2001."
(Doc. XIII, inc.
42.2007.5)
Questa
Corte ha "accertato un diniego di giustizia da parte dell'USSI"
(punto 1 del dispositivo) ed ha trasmesso gli atti all'amministrazione perchè
proceda come indicato al consid. 2.8 (punto 2 del dispositivo).
Il 29
gennaio 2008 il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso
inoltrato da RI 1 contro la decisione cantonale (cfr. STF 8C_667/2007 del 29
gennaio 2008).
In
quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
"
dass die Akten nach Abschluss des vorliegenden
Verfahrens unverzüglich gemäss vorinstanzlichem Entscheid zum Erlass einer
anfechtbaren Verfügung an die zuständige Tessiner Fürsorgebehörde (Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento) überwiesen werden," (Doc. XVI, inc.
42.2007.5)
1.2. Il 15 febbraio 2008 il TCA ha
inviato all'USSI uno scritto del seguente tenore:
"
Vi trasmettiamo i doc. A-9 prodotti col ricorso
27.06.07 (di cui sino ad oggi non avete ricevuto copia) con l’invito a
procedere conformemente alla sentenza cantonale e a quella federale che pure
vi trasmettiamo in copia.
Come risulta dall’elenco atti del TCA, che pure
uniamo alla presente, tutti gli altri atti vi sono già stati man mano
notificati in corso di istruttoria." (Doc. XVII, inc. 42.2007.5)
Il 5
marzo 2008 il TCA ha fornito al ricorrente le seguenti spiegazioni riguardo
allo scritto precedentemente citato:
"
Con lo scritto del 15 febbraio 2008 (da lei
ricevuto per conoscenza) il Tribunale ha semplicemente trasmesso della
documentazione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dovrà
prendere la decisione nel suo caso conformemente a quanto deciso dal TCA nella
sentenza 42.2007.5 del 17 aprile 2007 (pag. 14, punto 2: "Gli atti sono
trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.8") e dal Tribunale federale (Bundesgericht, I.
sozialrechtliche Abteilung) nella sentenza 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008
(pag. 3: "dass die Akten nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens
unverzüglich gemäss vorinstanzlichem Entscheid zum Erlass einer anfechtbaren
Verfügung an die zuständige Tessiner Fürsorgebehörde (Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento) überwiesen werden")." (Doc. XIX, inc.
42.2007.5)
1.3. Il 29 agosto 2008 RI 1 ha
chiesto all'USSI di emanare una decisione formale entro il termine di 20 giorni
(cfr. doc. A3).
1.4. Il 21 novembre 2008 RI 1 ha
inoltrato presso il TCA un ricorso per denegata giustizia e ha chiesto di
assegnargli un rappresentante che conosca la lingua tedesca (cfr. doc. I).
1.5. Il 24 novembre 2008 il
segretario del TCA ha contattato telefonicamente la capoufficio dell'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, la quale il 25 novembre 2008 ha
inviato il seguente scritto al TCA:
" Come
richiesto le confermo che i documenti trasmessi lo scorso 15 febbraio 2008 dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni relativi al ricorso al Tribunale
federale il signor RI 1 sono ora in mio possesso. Erano stati classati in modo
errato.
Dopo aver esaminato il dossier completo, ho purtroppo constatato
che il nostro Ufficio non ha ancora emanato la decisione sulla richiesta di
prestazione del signor RI 1, come da indicazioni del Tribunale cantonale e
federale. Provvediamo immediatamente.
Mi preme esprimervi tutto il mio rammarico per questa situazione e
vi assicuro che farò il possibile per evitare che in futuro si ripresentino
situazioni simili." (Doc. II)
1.6. Il 9 dicembre 2008 il
presidente del TCA, richiamato l'art. 28 cpv. 1 Lptca, ha designato RA 1,
patrocinatore d'ufficio del ricorrente (cfr. doc. V),
1.7. L'8 gennaio 2009 il
patrocinatore dell'assicurato ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria
(cfr. doc. VI).
Il patrocinatore di RI 1
ha pure completato il ricorso sottolineando che l'USSI ha commesso un nuovo
diniego di giustizia, argomentando in particolare:
"
(...)
4. L'oggetto della lite verte nel conoscere se, successivamente alla
resa del giudizio cantonale del 17.09.2007 risp. della sentenza emessa il
29.01.2008 dal Tribunale federale, sussistono motivi oggettivi per ritenere
ingiustificato il ritardo dell'USSI nell'evadere la pratica d'assistenza del
ricorrente.
Dopo avere esaminato
gli atti prodotti da RI 1 nella procedura ricorsuale di cui all'incarto
42.2007.5, il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva reputato, con
sentenza del 17.09.2007, che sussistevano gli estremi per riconoscere un
diniego di giustizia a carico dell'USSI. In effetti, la Corte cantonale aveva
ritenuto che al momento della presentazione del precedente ricorso del
27.06.2007 erano trascorsi circa cinque anni e mezzo (dicembre 2001 - giugno
2007) dal provvedimento con cui, a determinate condizioni, era stato garantito
l'importo di Fr. 4'000.- per spese dentistiche e l'amministrazione non aveva
ancora rilasciato la decisione di sua competenza in merito all'effettivo
versamento dell'importo garantito.
5. Non essendo RI 1 dal maggio 2004 più domiciliato in Ticino, la
Corte cantonale aveva rilevato nella sentenza del 17.09.2007 che non risultava
con la sufficiente chiarezza se l'insorgente si fosse nel frattempo sottoposto
al ventilato intervento.
II Tribunale
cantonale delle assicurazioni aveva quindi stabilito, nella sentenza del
17.09.2007, che l'USSI avrebbe dovuto in primo luogo procedere ad esperire una
serie di accertamenti volti a chiarire se e, in caso affermativo quando, era
stato eseguito l'intervento odontoiatrico rispettivamente se lo stesso era
stato completato o meno. In questa ultima ipotesi, l'USSI avrebbe dovuto
verificare in che misura era stato svolto il trattamento odontoiatrico e per
quale importo.
La Corte cantonale
aveva in seguito, nella sentenza del 17.09.2007, concluso che l'USSI, sulla
base degli accertamenti esperiti e tenendo conto del fatto che dal maggio 2004 RI
1 non era più domiciliato in Ticino, avrebbe dovuto emettere senza indugio una
decisione formale con cui sarebbe stato stabilito se riteneva o meno di concedere
la somma garantita nel 2001.
6. Da un esame dell'incarto si evince che, rispondendo ad una
domanda della Corte cantonale, l'USSI aveva indicato con fax del 25.11.2008 che
Fatti
i documenti trasmessi il 15.02.2008 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
relativi al ricorso al Tribunale federale erano a quel momento in possesso di
detta amministrazione, e che gli stessi erano stati classati in modo errato.
L'USSI ha nel
suddetto fax comunicato alla Corte cantonale che, da un esame dell'incarto
completo, aveva purtroppo constatato di non avere ancora emesso la decisione
sulla richiesta di prestazione di RI 1, come indicato dall'autorità
giudiziaria. L'USSI ha pertanto confermato con detto fax ai giudici di prime
cure che vi avrebbe provveduto immediatamente.
Dagli atti al
fascicolo processuale, si evince in particolare avere la Corte cantonale
trasmesso in data 15.02.2008 all'USSI i documenti relativi al ricorso
interposto al Tribunale federale da parte di RI 1.
Orbene, dalla
menzionata retrocessione, avvenuta il 15.02.2008, dei documenti all'USSI sono
trascorsi oltre 9 mesi sino all'inoltro a codesto lodevole
Tribunale del ricorso del 21.11.2008 . Non c'è chi non veda come in detta
circostanza sia ravvisabile un ulteriore diniego di giustizia formale per non
avere l'USSI interpellato l'insorgente al fine di chiarire se egli,
successivamente alla notifica della sentenza del 29.01.2008 del Tribunale
federale di non entrata nel merito, si era sottoposto ad eventuali trattamenti
odontoiatrici.
Non può sfuggire al
riguardo come il tenore del fax del 25.11.2008 avvalori la tesi, invocata da RI
1, di un diniego di giustizia formale risp. di una ritardata giustizia, per
avere l'USSI comunicato a codesta lodevole Corte che non aveva intrapreso alcun
passo alfine di svolgere quegli accertamenti, indicati nel giudizio cantonale
del 17.09.2007, volti a chiarire se il trattamento odontoiatrico, oggetto della
garanzia, era stato effettuato o meno.
Non essendo stati
compiuti da parte dell'USSI detti accertamenti, risulta quindi di meridiana
evidenza che l'ufficio convenuto non ha potuto emettere la decisione formale,
indicata nel giudizio cantonale del 17.09.2007.
7. In siffatte circostanze, sussistono i presupposti per ammettere
l'esistenza di una ritardata giustizia, poiché il fatto di avere l'USSI
unicamente classato in modo errato l'incarto di RI 1, non costituisce, a mente
della giurisprudenza, un motivo oggettivo suscettibile di giustificare un
prolungamento della procedura (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Il fatto di non
avere l'USSI compiuto alcun passo, nemmeno l'avere interpellato l'insorgente
sull'arco di oltre 9 mesi (se non quasi 10 mesi), decorrenti
dalla sentenza del 29.01.2008 del Tribunale Federale sino al ricorso del
21.11.2008, depone chiaramente per l'esistenza di una ritardata giustizia.
La suddetta
conclusione è conforme con quanto statuito dai Tribunali cantonali svizzeri;
non può essere trascurato al riguardo che in dottrina viene menzionata la
sentenza del 20.09.1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del
Canton Argovia, nella quale era stata riconosciuta una ritardata giustizia,
trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad
ordinare un'ulteriore perizia (vedi riferimento di dottrina citato a pag. 9 del
giudizio cantonale del 17.09.2007: U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV
und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfrage in der Sozialversicherung, San
Gallo 1996, p. 92 s.).
Inoltre non può
essere sottovalutato che codesta lodevole Corte aveva ammesso una denegata
giustizia in una vertenza tra un assicurato ed un assicuratore relativa
all'assunzione di spese per la fisioterapia intensiva, poiché la Cassa,
decidendo solo dopo oltre 6 mesi, non aveva evaso tempestivamente l'opposizione
(cfr. giudizio cantonale del 23.06.2008, incarto N. 36.2008.75).
8. Oltre a lamentarsi per non avere l'USSI emesso alcuna decisione
formale dopo il giudizio del 17.09.2007, il ricorrente ha postulato con il
gravame del 21.11.2008 pure il versamento di un importo a titolo di
risarcimento danni, di torto morale, d'indennizzo per i vari scompensi, di
perdita di guadagno, di danno pensionistico nonché il versamento dei relativi
interessi.
Visto che le
descritte richieste erano già state formulate in sede amministrativa (cfr.
scritto del 29.09.2008 di RI 1 al DSS), si domanda a codesta lodevole Corte
pure d'esigere dall'USSI di prendere posizione succintamente sulla ricevibilità
delle altre pretese, esulanti dalla garanzia di copertura per un importo di Fr.
4'000.- delle spese per il trattamento odontoiatrico, ed in caso affermativo
di statuire nel merito di dette pretese.
Non c'è chi non veda
come questa ultima richiesta si fondi sul diritto, sancito all'art. 29 cpv. 2
Cost., dell'amministrato di essere sentito, da cui discende l'obbligo per
l'USSI di emettere e motivare le proprie decisioni, affinché RI 1 possa
comprenderle ed esercitare, basandosi sulle norme legali disciplinanti nello
specifico la responsabilità dell'ente pubblico, i propri diritti a ragion
veduta innanzi alle competenti sedi giudiziarie.
In effetti, si
rimprovera all'USSI di non avere mai preso posizione sul quesito di conoscere
se un ritardo ingiustificato nell'evadere la problematica dell'assunzione dei
costi del trattamento odontoiatrico, giustifichi - in analogia con quanto
statuito dall'Alta Corte nel DTF 119 III 1 - un'eventuale responsabilità del
Cantone e giustifichi un eventuale riconoscimento da parte dell'Ente Pubblico
delle pretese di risarcimento dei danni, vantate dall'insorgente.
9. In siffatte condizioni, si domanda a codesto lodevole Tribunale
di volere accertare che è stato commesso, successivamente all'emanazione del
giudizio cantonale del 17.09.2007 risp. della sentenza federale del 29.01.2008,
un ulteriore diniego di giustizia da parte dell'USSI.
Si chiede inoltre a
codesta lodevole Corte d'esigere dall'USSI che prenda posizione succintamente
pure sulla ricevibilità delle altre pretese, vantate dal ricorrente con suo
scritto del 29.09.2008 indirizzato al DSS, esulanti dalla garanzia di copertura
per un importo di Fr. 4'000.- delle spese per il trattamento odontoiatrico, ed
in caso affermativo statuisca nel merito di dette pretese. Nel caso in cui
l'USSI dovesse ritenere non essere di sua competenza l'evasione delle predette
richieste di risarcimento danno, si domanda di trasmettere l'incarto al
competente Ufficio dell'amministrazione per l'evasione delle stesse."
(Doc. VII)
1.8. Il 12 gennaio 2009 il TCA ha
assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare, in tre copie, la
risposta di causa unitamente all'incarto completo (cfr. doc. VIII).
1.9. Il 23 gennaio 2009 e il 2
febbraio 2009 il rappresentante del ricorrente ha trasmesso della
documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX e
doc. X).
1.10. Il 18 febbraio 2009 il
Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un ultimo termine perentorio di 10
giorni per insinuare la risposta di causa con la relativa documentazione con la
precisazione che, "trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale
procederà all'emanazione del giudizio sulla base degli atti contenuti
nell'incarto" (cfr. doc. XII).
1.11. L'USSI non ha reagito neppure
a quest'ultimo scritto e non ha insinuato la risposta di causa.
Soltanto, il 23 marzo
2009, dopo essere stata interpellata tramite posta elettronica dal Segretario
del TCA (cfr. doc. XIII, XIV), la Capoufficio dell’USSI ha indicato che il
ricorrente era stato sentito dai servizi sociali di __________ e che avrebbero
emesso una decisione formale dopo aver sentito l’avvocato (cfr. doc. XV).
1.12. I doc. XII, XIV e XV sono
stati trasmessi RA 1 e all’USSI (cfr. doc. XVI).
1.13. RA 1, il 19 agosto 2009, ha affermato
di aver interpellato il proprio assistito al fine di ottenere il nominativo e
il recapito del dentista presso il quale questi si è sottoposto all’intervento
chirurgico, come pure la relativa fattura.
Il legale, al riguardo, ha
precisato che l’insorgente ha ribadito di non poter comunicare nemmeno al
proprio avvocato il nominativo del medico che ha svolto l’intervento chirurgico
alla mascella (cfr. doc. XVIII, C1-6).
1.14. Questa Corte, pendente causa,
ha sottoposto ad RI 1, tramite il suo patrocinatore, i quesiti già
sottopostigli dall’amministrazione afferenti al nome e al recapito del dentista
che ha eseguito l’intervento in questione, oltre che all’invio di una copia
della fattura, ricordandogli l’obbligo delle parti di collaborare (cfr. doc.
XIX).
Il 4 settembre 2009 RA 1
ha comunicato che tutti i suoi tentativi volti a ottenere dall’insorgente le informazioni
richieste si sono rivelati vani e ha quindi chiesto al TCA di voler statuire in
merito al ricorso del 21 novembre 2008 e all’integrazione al ricorso
cautelativo dell’8 gennaio 2009 (cfr. doc. XX, D1-10).
1.15. I doc. XVIII, XIX e XX con i
relativi allegati sono stati inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XXI).
Considerandi
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se l’USSI si è reso colpevole di un nuovo diniego di
giustizia nei confronti di RI 1 dopo quello già accertato nella sentenza
42.2007.5
del 17 settembre 2007.
2.3
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752ss.) ed entrata in vigore
anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Per
quanto concerne la procedura, l’art. 60 cpv. 1 Las prevede che il Dipartimento
decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
La decisione motivata in
forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al
richiedente o al suo rappresentante legale (cpv. 3).
Secondo l’art. 1 del
Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003, in vigore a contare
dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 21), il Dipartimento della sanità e della
socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge
sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
L’art. 2
recita che l’USSI è competente a, segnatamente, decidere sulle domande
d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle
relative modifiche (lett. a).
Giusta
l’art. 65 cpv. 1 Las, contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso
e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di
cui all’art. 33 Laps.
Secondo
l’art. 33 cpv. 1 Laps, contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle
leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Contro la
decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione (cpv. 2).
È
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulle parti generali del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA).
2.4
L'art. 2
della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008,
stabilisce che "il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo".
Nel
Messaggio n. 6049 del 1° aprile 2008 relativo alla revisione della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
del 6 aprile 1961 (LpTCA), il
Consiglio di Stato aveva sottolineato che "in tal modo viene
ripreso quanto prescritto dall’art. 56 cpv. 2 LPGA e si estende la facoltà di
ricorso per denegata o ritardata giustizia a tutti i settori, in particolare a
quelli relativi alle prestazioni sociali cantonali, per i quali la base legale,
a questo riguardo, è attualmente lacunosa" (Messaggio citato pag. 4).
(Cfr. su
questo tema la STCA 42.2008.4 del 18 giugno 2008; STCA 42.2007.5 del 17 settembre
2007.
il cui ricorso interposto al TF dall’insorgente è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008; STCA 42.2006.8
dell’11 ottobre 2006; 42.2006.9 dell’11 ottobre 2006; 42.2006.10 dell’11
ottobre 2006).
Nelle
sentenze citate questo Tribunale aveva invitato il legislatore a colmare la
lacuna, introducendo nella Laps o nella Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni una norma che consenta
all’amministrato di adire direttamente il TCA in caso di denegata o di
ritardata giustizia.
2.5
Per costante
giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del
10.
settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib
325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA
e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr.,
pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza
senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa
soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr.
Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e
riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997.
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27.
mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In una
sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di
giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la
propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato
sollecitato dall'assicurato.
Questo
Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31
luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la
presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del
ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che
l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti
istruttori.
In una
sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperto la questione di sapere se
un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le
indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8
mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha
comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili,
argomentando:
"
4.2.3
Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der
IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E.
4.2.2
Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der
Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung
der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres
verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten
Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine
Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl.
auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E.
5.2
). Insoweit ist die Beschwerde begründet.
Al
consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a
ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto
(vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).
In
un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha
invece rilevato:
"
L'autorité de recours de première instance était
appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle
l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des
mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il
s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité
déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16
LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le
recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large
mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses.
L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par
ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de
sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du
mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps
morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail
liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité
invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance
fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui
était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du
justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs
reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de
l'inviter à statuer dans un certain délai.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances -
auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une
liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a
LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps
nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être
considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une
situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du
29.
novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral]
5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se
plaindre d'un retard inadmissible à statuer.
2.6
Nella presente fattispecie
nella sentenza del 17 settembre 2007 il TCA aveva accertato un diniego di
giustizia e aveva invitato l'amministrazione a emettere, dopo aver compiuto
alcuni accertamenti, una decisione formale relativa alla richiesta di
prestazioni per spese dentistiche, già garantite, per l'importo di fr.
4'000.--, a determinate condizioni il 13 dicembre 2001 (cfr. doc. 5).
Al momento del (nuovo)
ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2008 erano trascorsi più di 14
mesi dalla sentenza del TCA e più di 9 mesi dalla successiva sentenza del
Tribunale federale (cfr. consid. 1.1.).
Più di 9 mesi erano pure
trascorsi da quando, con scritto del 15 febbraio 2008, il TCA aveva trasmesso
all'USSI i documenti prodotti col ricorso e in precedenza non notificati (cfr.
inc. 42.2007.5 doc. XVII).
Da allora
l'amministrazione, che ha ammesso "di avere classato in modo errato"
i documenti ricevuti dal TCA, non ha emanato alcuna decisione.
Da notare che il 25
novembre 2008 la capoufficio dell’USSI, ha affermato che quest’ultimo Ufficio
avrebbe provveduto immediatamente a emettere la decisione (cfr. doc. II).
Deve essere, altresì, evidenziato
il fatto che l’amministrazione ha iniziato a esperire gli accertamenti indicati
da questa Corte con sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 soltanto dopo che,
nel novembre 2008, l’insorgente ha interposto al TCA un nuovo ricorso per
denegata giustizia (cfr. doc. XV, C5, C1).
Alla luce di quanto appena
esposto, il TCA non può che concludere che l'amministrazione, non emettendo alcuna
decisione successivamente alla precedente sentenza di questo Tribunale ha
commesso un diniego di giustizia.
Gli atti sono, pertanto, trasmessi
nuovamente all'amministrazione affinché emetta formalmente la decisione formale
da anni sollecitata dal ricorrente.
Per inciso, in proposito,
è utile segnalare che l’USSI, nel proprio provvedimento, dovrà tenere conto, in
primo luogo, del fatto che già nel dicembre 2001 ad RI 1 è stato garantito il
pagamento della somma di fr. 4'000.-- per cure dentarie a condizione,
però, di presentare la nota d’onorario (cfr. doc. D2).
Inoltre con sentenza
42.2007.5
del 17 settembre 2007 il TCA, dopo aver riconosciuto un diniego di
giustizia da parte dell’USSI, ha comunque indicato all’amministrazione di
procedere, prima di prolare la decisione formale concernente il versamento o
meno dell’importo garantito, a una serie di accertamenti. In
particolare l’USSI avrebbe dovuto chiarire se e, se del caso, quando, rispetto
alla decisione di garanzia del dicembre 2001, è stato eseguito l’intervento
dentistico, rispettivamente se lo stesso è stato completato o meno. In
quest’ultima ipotesi l’amministrazione avrebbe dovuto verificare in che misura
è stato effettuato e per quale importo. Questo Tribunale ha pure illustrato
quali sono i principi procedurali applicabili (principio inquisitorio, obbligo
delle parti di collaborare).
In secondo luogo, che
l’insorgente, nonostante sia stato interpellato esplicitamente in merito oltre
che dall’amministrazione (cfr. doc. C1), anche da questa Corte, per il tramite
del suo patrocinatore, ricordandogli il proprio obbligo di collaborare (cfr.
doc. XIX), non ha fornito il nominativo, né il recapito del dentista che
avrebbe effettuato l’intervento odontoiatrico, asserendo di non poter svelare
il nominativo di chi ha proceduto a eseguire l’intervento (cfr. doc. C4, C3,
D1). Egli neppure ha trasmesso copia della relativa fattura.
2.7
L'insorgente
ha pure chiesto il versamento di un importo a titolo di risarcimento danni, di
torto morale, d’indennizzo per i vari scompensi, di perdita di guadagno, di
danno pensionistico,non ché il versamento dei relativi interessi (cfr. doc. I; VII).
Su queste
questioni il TCA non può, tuttavia, entrare nel merito in quanto esse esulano
dalle sue competenze (cfr. art. 1 Lptca e STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile
2003.
consid. 4; STCA 39.2004.8 del 25 ottobre 2004 consid., 2.10.; STCA
39.2005.1
del 12 maggio 2005 consid. 2.12.).
2.8
Vincente in causa il
ricorrente rappresentato da un avvocato ha diritto a beneficiare di ripetibili
da parte dell'USSI per un importo di fr. 2'500.--, ciò che rende priva
d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I
911/06 del 2 febbraio 2007).
2.9
L'art. 29
cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre
2008, prevede, quale eccezione al principio della gratuità della procedura
(cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla parte che provoca la causa per leggerezza
o per comportamento temerario sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
L'esclusione
della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari
o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto
federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124
V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione
palesemente illegale ed anche nel caso in cui questa violi un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi
LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008).
Nella
presente fattispecie l'USSI non ha emesso immediatamente la decisione formale
dopo la sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 (e la STF 8C_667/2007 del 29
gennaio 2008) con la quale questo Tribunale aveva accertato un diniego di
giustizia.
L’amministrazione
non ha proceduto in tal senso nemmeno dopo il sollecito scritto del 29
settembre 2008 (cfr. doc. A3).
L’USSI
non ha, peraltro, emesso la decisione neppure dopo l’inoltro del presente nuovo
ricorso, sebbene il 25 novembre 2008 abbia comunicato al TCA, dopo avere,
d’altronde, precisato di avere “classato in modo errato” parte della
documentazione, che avrebbe provveduto senza indugio a rilasciare il
provvedimento in questione (cfr. doc. II).
In simili
condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato provocato per
leggerezza dall'USSI (cfr. STFA B 57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323; STCA
42.2008.11
del 6 novembre 2008; STCA 42.2009.12 del 5 agosto 2009; STCA
42.2009.3
del 15 giugno 2009)
Di
conseguenza le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 1'000.-- sono
poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è accolto.
§ È
accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.
2. Gli atti
sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.6.
3. La tassa
di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico
dell'USSI.
L'USSI
verserà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. L'istanza
di assistenza giudiziaria dell’8 gennaio 2009 è divenuta priva di oggetto.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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