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42.2008.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2009Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I

genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisone importante (cpv.

2).

Giusta

l’art. 276 CC:

"

I genitori devono provvedere al mantenimento del

figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure a sua tutela.

(cpv.1)

Il mantenimento consiste

nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei

genitore, in prestazioni pecuniarie. (cpv. 2)

I genitori sono liberati

dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente

pretendere che il figlio vi provveda da sè con il provento del suo lavoro o con

altri mezzi. (cpv. 3)”

L’art.

293 CC prevede che:

"

Il diritto pubblico stabilisce chi debba

sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e

dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto

pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non

soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)”

L’art.

294 cpv. 1 CC enuncia che i genitori affilianti hanno diritto a un congruo

compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con

chiarezza dalle circostanze.

Al

riguardo secondo l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle

famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre

2003 la famiglia

affidataria di cui all’art. 21 ha diritto a un contributo ai sensi dell’art.

294 CCS, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.

Per

quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato, l’art. 67

cpv. 1 Reg.Legge per le famiglie prevede che il Dipartimento emana

raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.

Giusta il

cpv. 2 di tale disposto l’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde

agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal

fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentate legale del

minorenne o da un’autorità tutoria o giudiziaria.

Ex art.

70 Reg.Legge per le famiglie l’ammontare del contributo proposto ai genitori è

calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge

sull’assistenza sociale (cpv. 1).

Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo

ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno

figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e

cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cpv. 2).

Le Raccomandazioni

relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art. 294 CC del 6

novembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, enunciano che:

"

Il Dipartimento della sanità e della socialità,

richiamati

- gli art. 294 e 276 CCS;

- l’art. 3 cpv. 2 lett. b) dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori

a scopo di affiliazione e di adozione del 19 ottobre 1977 (OAMin);

- l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di

protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);

- gli art. 1 cpv. 2 lett. d), 5, 62, 67 e 70 del Regolamento della

Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del 20 dicembre 2005),

stabilisce quanto segue:

1. Per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con

chiarezza dalle circostanze, i genitori affilianti (famiglia affidataria) hanno

diritto al seguente compenso:

Tipo di affidamento

Compenso mensile massimo raccomandato

Affidamento intra-familiare (nonni)

CHF 990.--

Affidamento extra-familiare

CHF 1800.--

Affidamento professionale e S.O.S.

CHF 2250.--

Considerandi

2.

L’ammontare del contributo al compenso corrisposto dai genitori

del minorenne è stabilito in:

Condizioni di reddito familiare

Ammontare del contributo mensile

Famiglia senza prestazioni LAPS

da CHF 400.-- fino a concorrenza del compenso

corrisposto alla famiglia affidataria

Famiglia con prestazioni LAPS,

senza prestazioni di assistenza

CHF 400.--

Famiglia con prestazioni LAPS

di cui prestazioni di assistenza

CHF 220.--

3.

A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria

famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%. (…)”

2.8

Per costante

giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del

suo testo letterale (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1.; DTF

125.

V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V

168, DTF 108 V 240).

Se il

testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni

conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in

considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo

della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende

fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. STF

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1.; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; DTF

124.

V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF

119.

V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI

1993.

pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF

110.

V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 128 V 207; DTF

127.

V 194; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III

91.

consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.

5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b,

465.

consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF

120.

V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996

EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib

452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.

132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240

consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.

228.

consid. 2b).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123.

V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247

consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b

e 527 f consid. 2b).

2.9

Nel caso in

esame i figli della ricorrente sono collocati da molti anni presso due famiglie

affidatarie distinte, __________ in __________ e __________ in __________cfr.

doc. I).

In casu

si pone, dunque, la questione di sapere se i due figli fanno parte dell’unità

di riferimento della madre, come sostenuto dall’USSI, oppure no.

In

proposito occorre evidenziare che __________ è nato il 20 dicembre 2001, per

cui nel periodo esaminato (settembre-novembre 2008) era minorenne.

__________,

per contro, essendo nato il 27 ottobre 1990, è diventato maggiorenne il 27

ottobre 2008.

Per

quanto concerne i figli minorenni, come visto sopra, l’art. 4 lett. d

Laps prevede che l’unità di riferimento è costituita dai figli minorenni di cui

il titolare del diritto ha l’autorità parentale.

Inoltre

ex art. 1a Reg.Laps se l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa

con una persona diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c

della legge (coniuge, partner convivente), il minorenne fa parte dell’unità di

riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.

Dal tenore letterale delle

due disposizioni citate discende che, soltanto nel caso in cui l’autorità

parentale sia condivisa con una persona diversa dal coniuge o dal partner

convivente, assume rilevanza dove il minorenne vive.

In caso contrario, ossia

qualora l’autorità parentale sul figlio minorenne non sia condivisa, per definire a quale unità di riferimento quest’ultimo appartenga occorre

semplicemente stabilire chi è il genitore che ha l’autorità parentale.

Del resto

come sottolineato sopra, nel Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla

modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali si è proprio sostituito il concetto di custodia con quello di autorità

parentale ai fini della determinazione di quali figli compongono l’unità di

riferimento di un titolare di prestazioni (cfr. consid. 2.6.).

E’ vero

che ai sensi dell’art. 300 cpv. 1 CC i terzi cui è affidata la cura di un

figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il disposto appena citato precisa che i terzi affidatari

rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale per quanto ciò

sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure

diverse.

Pertanto

unicamente in determinate situazioni concrete, segnatamente connesse alla cura

quotidiana e all’educazione dei minori, i terzi affidatari - i quali non hanno

l’autorità parentale e il cui potere di rappresentanza non limita i diritti dei

genitori (cfr. Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, ad art. 300 ZGB,

Basel-Genf-München 2006, n. 1, 4) - rappresentano i questi ultimi

nell’esercizio dell’autorità parentale (cfr. Basler Kommentar, ad art. 300 ZGB,

n. 6).

Il

legislatore nella Las, pur avendo derogato al regime Laps per quanto attiene

all’unità di riferimento nel caso del titolare della prestazione assistenziale di

un figlio maggiorenne ed economicamente dipendente (art. 21 las; consid. 2.6.),

non ha d’altronde previsto alcuna divergenza rispetto alla Laps in relazione a

titolari con figli di cui sono stati privati della custodia.

In simili

condizioni, il TCA, tutto ben considerato, ritiene che, dal profilo del calcolo

delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli minorenni che

sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte dell’unità di

riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.

Tale

soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento

dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC;

293; 294 CC; consid. 2.7.;Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26;

Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio

del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato

al consid. 2.6.).

In effetti ciò risulta

anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr.

consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai

terzi affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al

beneficio di prestazioni assistenziali.

L’intervento dello Stato

ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie

allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio

obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.).

L’ammontare di fr. 220.--

al mese a carico di una famiglia con prestazioni di aiuto sociale contemplato

dalle Raccomandazioni del 6 novembre 2006 (cfr. consid. 2.7.) è inferiore a

quello di fr. 400.-- al mese dovuto da una famiglia che percepisce prestazioni

Laps.

Tale differenza non presta,

tuttavia, il fianco a critiche dal momento che il calcolo delle prestazioni

Laps tiene conto di un fabbisogno di entità più elevato rispetto al forfait per

il mantenimento di cui alla Las (cfr. art. 10 Laps; 19 Las; consid. 2.3.).

Inoltre la Laps prevede il computo di costi non considerati dalla Las.

Relativamente

ai figli maggiorenni economicamente dipendenti (art. 2 Reg. Laps),

l’art. 4a cpv. 2 Laps prevede che gli stessi fanno parte dell’unità di

riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno

domicilio per conto proprio, essi fanno parte dell’unità di riferimento del

genitore da loro indicato.

Secondo

questa Corte il figlio maggiorenne economicamente dipendente, nel caso in cui,

in primo luogo, vi sia un solo genitore (l’altro è deceduto o con il medesimo

non è stato stabilito un rapporto di filiazione), in secondo luogo, non

condivida il domicilio con questi e, infine, fino alla maggiore età sia stato

considerato membro dell’unità di riferimento del genitore, continua a fare

parte dell’unità di riferimento di quest’ultimo anche da maggiorenne.

2.10

Questo Tribunale non può

comunque esimersi dall’invitare l’USSI a esaminare di caso in caso se al genitore

beneficiario di prestazioni assistenziali, una volta coperte le sue spese

personali (segnatamente fabbisogno, pigione, cassa malati) e dedotto il

contributo per il compenso ai genitori affiilianti di fr. 220.-- mensili (cfr.

consid. 2.7.), resta ancora oppure no una somma a favore del figlio, ottenuta

grazie al computo del fabbisogno di quest’ultimo che attualmente corrisponde a

circa fr. 500.-- per il primo figlio (fr. 1'569.- - fr. 1'060.-; cfr. consid

2.3

) e a circa fr. 300.-- per il secondo figlio (fr. 1'886.- - fr. 1'569; cfr.

consid. 2.3.).

Qualora i figli collocati

presso terzi affidatari intrattengano relazioni personali con i genitori (art.

273.

CC), l’eventuale eccedenza serve effettivamente a coprire i costi che ciò

comporta.

In proposito è utile

evidenziare che le Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti

emanate dal DSS alla cfr. 3 prevedono che a partire dal 15° giorno consecutivo

di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati da

corrispondere ai terzi affidatari da parte dei genitori vengono ridotti del 50%

(cfr. consid. 2.7.).

La situazione potrebbe

essere invece diversa nel caso in cui siano assenti relazioni personali tra i

genitori e i figli. In tale ipotesi l’amministrazione veglierà a che

determinate spese per questi ultimi - ad esempio i costi per medicamenti, consulti

medici o dentistici non assunti dall’assicurazione malattia o la relativa

franchigia, nonché i costi di partecipazione alle cure -, non vengano

immediatamente coperti da prestazioni speciali dell’assistenza sociale, bensì siano

addebitati al genitore nella misura dell’importo disponibile eccedente le spese

computabili dei genitori sommate al contributo per la famiglia affidataria.

2.11

In concreto RI 1 non è

coniugata, né convive con il padre di __________ o con il padre di __________.

(cfr. doc. H).

La

ricorrente risulta, poi, avere l’autorità parentale sui figli (cfr. doc. 41;

art. 298 CC), come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A, IV) e non

contestato dalla medesima (cfr. doc. I).

Inoltre dal

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe

della popolazione del Cantone si evince che __________, che è diventato

maggiorenne il 27 ottobre 2008, non ha alcun rapporto di filiazione con il

padre naturale.

Alla luce

di quanto esposto al considerando precedente e tenuto conto del fatto che

l’insorgente ha mantenuto l’autorità parentale sui figli e che __________ ha un

rapporto di filiazione solo con lei, occorre concludere che l’unità di

riferimento della ricorrente sia costituita, sia nel periodo dal mese di

settembre al 27 ottobre 2008 in cui i due figli erano entrambi minorenni, che

nel lasso di tempo dal 27 ottobre al 30 novembre 2008 in cui __________ è

diventato maggiorenne, dalla stessa e dai due figli, benché in affido.

Del resto

non va dimenticato che l’art. 4b Laps enuncia in ogni caso che se

entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte

dell’unità di riferimento della madre.

2.12

Questa soluzione,

contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente (cfr. doc. I), non si

rivela arbitraria, contraria al principio della buona fede e della parità di

trattamento.

In

effetti il fatto di fare parte della stessa unità di riferimento comporta il

computo non solo dei redditi e della sostanza dei figli, bensì anche delle loro

spese (art. 22 Las; 5 Laps).

L’USSI,

come risulta dai conteggi effettuati (cfr. doc. B), in concreto ha tenuto conto

di un fabbisogno di base per tre persone di fr. 1'886.-- al mese (cfr. consid.

2.3

), dei premi della cassa malati anche per i figli di complessivi fr.

5'954.-- annui, oltre che dei contributi sociali (fr. 1'636.-- annui), delle

spese professionali di doppia economia domestica (fr. 4'500.-- annui) e altre

spese professionali (fr. 2'400.-- annui) per il figlio __________.

2.13

Per quanto

concerne il reddito da attività dipendente conseguito da __________ e computato

interamente nel calcolo della prestazione assistenziale della madre, giova

segnalare che l’art. 22 lett. a cfr. 3 Las prevede che “vengono interamente

computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento”

(cfr. consid. 2.4.).

Il TCA, in

una sentenza 42.2008.3 del 18 giugno 2008, destinata alla pubblicazione in RtiD

I-2009, si è chinato su di un caso in cui l’USSI, nel calcolo della prestazione

assistenziale spettante a una madre di un figlio minorenne apprendista muratore

al primo anno che abitava con lei, ha computato l’intero salario del figlio.

Questa

Corte, in merito, ha stabilito che la scelta del legislatore cantonale di

computare per intero il reddito da attività lucrativa dei minorenni nel calcolo

delle prestazioni assistenziali dei genitori (art. 22 lett. a cfr. 3 Las) - a

differenza di quanto contemplato dalla Laps, ossia l’esclusione del conteggio

del reddito da lavoro dipendente di un minorenne (cfr. art. 6 cpv. 4 Laps; 3

cpv. 1 Reg.Laps) - , alla luce dello scopo dell’assistenza pubblica che è

quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di

bisogno concreto e del principio di sussidiarietà, non è contrario ala

legislazione in vigore e neppure alla Costituzione federale, né alla

Costituzione cantonale.

In

particolare questa Corte non ha ravvisato alcuna violazione del principio di

parità di trattamento fra i figli minorenni di genitori che devono ricorrere

alla pubblica assistenza e i figli di genitori che fanno fronte autonomamente

alle proprie spese (al riguardo l’art. 323 cpv. 3 CC prevede che i genitori

possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica unicamente

un adeguato contributo per il suo mantenimento che in generale equivale a 1/3

del guadagno).

In

proposito è stato rilevato che l’intervento dell’assistenza sociale

costituisce, infatti, l’elemento di differenza fondamentale che permette di

operare distinzioni in merito all’entità della somma che un figlio minorenne

esercitante un’attività lucrativa è tenuto a mettere a disposizione della

propria famiglia.

In

concreto, come appena deciso, il figlio __________ va considerato nell’unità di

riferimento della ricorrente.

Ne discende

che la giurisprudenza appena menzionata torna applicabile anche nel caso in

esame.

A ragione,

quindi, l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale a cui ha diritto RI

1, ha computato l’intero stipendio percepito da suo figlio __________ di fr.

19'240.-- annui (cfr. doc. 156), ammontare peraltro non contestato dalla

ricorrente.

2.14

Alla luce delle

considerazioni che precedono questa Corte deve concludere che l’operato

dell’amministrazione non risulta censurabile.

La

decisione su reclamo del 31 ottobre 2008 deve, pertanto, essere confermata.

2.15

RI 1 ha

postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

La

domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere intesa

solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al

TCA è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16

), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del

20.

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.16

Nel caso di

specie risulta dagli atti di causa che RI 1 vive grazie all'aiuto della pubblica

assistenza.

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Va poi

considerato che la ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

2, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Il TCA

ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per

la concessione del gratuito patrocinio a favore dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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