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Decisione

42.2008.17

Prest.assist.negata. A ragione non sono stati computati gli alimenti che il ricorr.-che vive con 1 figlia-deve versare alla moglie da cui vive separato e ai 2 figli.Scelta del legisl.cant.di non conte

20 aprile 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I titolari di pensioni alimentari che si trovano in difficoltà

finanziarie a causa del loro mancato versamento, hanno il diritto di formulare

una domanda di anticipo e di aiuto nelle procedure d’incasso. Nel caso in cui

le entrate economiche di queste stesse persone non dovessero ancora raggiungere

il livello del loro minimo vitale, esse possono ricorrere a una ulteriore

prestazione di sostegno sociale presso il loro comune di domicilio.”

Giova,

altresì, evidenziare che l’art. 27 Las contempla l’istituto dell’anticipo

alimenti. Questo disposto precisa che:

" 1Lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal

regolamento d’applicazione, l’anticipo e

l’incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l’obbligato non provveda

al pagamento.

2L’anticipo non costituisce una prestazione

assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto

all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei

diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento.

3L’anticipo è sospeso quando i genitori tornano a

convivere.”

I

relativi dettagli sono previsti nel Regolamento concernente l’anticipo e

l’incasso degli alimenti per i figli minorenni.

2.9. Per quanto attiene ai

principi del diritto di famiglia che presiedono alla determinazione dei

contributi alimentari, è utile osservare che l’art. 125 CC sancisce che:

" 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che

un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata

previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di

mantenimento.

2 Per decidere

dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la

durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio;

Considerandi

2.

durata del matrimonio;

3.

tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;

4.

età e salute dei coniugi;

5.

reddito e patrimonio dei coniugi;

6.

portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;

7.

formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi

nonché presumibile costo del reinserimento professionale del

beneficiario del mantenimento;

8.

aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o

pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni

d’uscita.

3.

Un contributo può

eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo

soprattutto perché l’avente diritto:

1.

ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al

mantenimento della famiglia;

2.

ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella

quale versa;

3.

ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a

lui intimamente legata.”

Giusta l’art. 129 CC,

attinente alla modifica tramite sentenza:

" 1 Se la situazione muta in maniera rilevante e

durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa;

un miglioramento della situazione dell’avente diritto deve essere preso in

considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una

rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.

2.

L’avente diritto può

esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i

redditi dell’obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.

3.

Entro un termine di cinque

anni dal divorzio l’avente diritto può esigere che sia fissata una rendita

oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata

constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un

debito mantenimento, ma la situazione economica dell’obbligato sia nel

frattempo migliorata.”

L’art. 285 CC, relativo

alla commisurazione del contributo per il mantenimento dei figli, prevede che

"

1.

Il contributo per il

mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale

e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei

redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la

custodia del figlio alle cure di costui.

2.

Salvo diversa disposizione

del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e

analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona

tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.

2bis L’obbligato al

mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite

delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento

del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare

tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito

per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.

3.

Il contributo è pagato

anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.”

Ex art. 286 CC:

" 1 Il giudice può ordinare che il contributo per

il mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate

modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del

costo della vita.

2.

Se le circostanze siano

notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio,

modifica o toglie il contributo.

3.

Il giudice può obbligare i

genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni

straordinari e imprevisti del figlio.”

In una sentenza

5P.354/2006 del 17 novembre 2006 consid. 4.1. il TF, chinandosi su una vertenza

relativa alla determinazione dei contributi alimentari dovuti da un padre in

favore della figlia minorenne, ha stabilito che:

" (…)

Il calcolo degli alimenti dovuti si basa, fra i molti fattori,

sull'effettiva capacità contributiva del debitore. Invece di questa, è lecito

porre alla base del calcolo un reddito ipotetico, se e nella misura in cui il

debitore sarebbe effettivamente in grado di guadagnare più di quanto guadagni

realmente, facendo prova di buona volontà e compiendo uno sforzo da lui

ragionevolmente esigibile. Qualora non esista una possibilità reale di

percepire un reddito superiore, l'imputazione di un reddito ipotetico superiore

a quello reale non entra in considerazione. I criteri per il calcolo di un

reddito ipotetico sono in particolare le qualifiche professionali del debitore,

la sua età, il suo stato di salute nonché la situazione sul mercato del lavoro.

I criteri esposti trovano applicazione in tutti gli affari di diritto

matrimoniale (DTF 128 III 4 consid. 4a pag. 5-6), come pure nei casi di

modifica dei contributi al mantenimento dei figli (art. 286 cpv. 2 CC). La

questione se possa essere ragionevolmente imputato al debitore un reddito

ipotetico, è questione di diritto che può (e deve) essere riesaminata nel

quadro di un ricorso per riforma; per contro, sapere se sia anche

effettivamente possibile percepire il reddito imputato, è questione di fatto

che come tale esula dalla cognizione del Tribunale federale nel ricorso per

riforma e che va risolta sulla base di concreti accertamenti, rispettivamente

secondo l'esperienza generale della vita (DTF 128 III 4 consid. 7c/bb pag. 7;

sentenza 5C.94/2003 del 17 luglio 2003, in FamPra 2004 pag. 129, consid. 3.1).“

In

proposito cfr. anche STF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007 consid. 6.4. afferente

alla fissazione di contributi alimentari per i figli contestuale all’emanazione

di misure a protezione dell’unione coniugale

Va, in

ogni caso, sottolineato che per giurisprudenza il debitore del contributo ha il

diritto di conservare l’equivalente del suo fabbisogno minimo, anche nei

confronti del figlio minorenne (cfr. DTF 123 III 3; DTF 126 III 356; DTF 127

III 70).

La

questione di diritto civile riguardante la riduzione dell’entità del contributo

di mantenimento esula comunque dalle competenze di questa Corte.

Il ricorrente,

a tale fine, ha peraltro già adito l’autorità giudiziaria civile competente. Alla

prima Camera civile del Tribunale d’appello è, infatti, pendente un appello

interposto da RI 1 contro il decreto del 13 ottobre 2008 emesso dal Pretore di __________,

il quale non solo non ha ridotto l’ammontare degli alimenti dovuti

dall’insorgente, ma l’ha aumentato (cfr. consid. 1.3.).

2.10

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che la scelta del legislatore

cantonale di non computare, ai fini della determinazione dell’eventuale diritto

a una prestazione assistenziale, gli alimenti che un richiedente l’aiuto

sociale è tenuto a corrispondere in virtù del diritto di famiglia, non è contraria

alla legislazione in vigore, alla Costituzione federale e cantonale, né alla

CEDU.

In

particolare il TCA, al fine della valutazione del diritto a una prestazione

assistenziale, non ravvisa alcuna violazione del principio della parità di

trattamento tra un padre separato tenuto al versamento di alimenti e un uomo

celibe senza figli.

Secondo

costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento ancorato

nell'art. 8 Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

Sotto

questo profilo violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non

hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo -

quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna

corrispon-denza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva

vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle

distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma

impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione

inammissibile (STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia

326.

consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid.

5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

Per

ammettere una violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione

fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso,

che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi

l'art. 8 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole

libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni

di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece

agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr.

RtiD II-2004 N.14; STCA del 4 giugno 1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT

II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag. 155 seg.; STF 19.11.1986 in causa

C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.; J.L. Duc - P.Y.

Greber, "La portée de l'article 4 de la Constitution fédérale en droit de

la sécurité sociale" in RDS 1992 II 473 seg. (573-576)).

La due

situazioni menzionate non sono infatti trattate diversamente.

A parità

di reddito e sostanza effettivi entrambe le persone menzionate hanno o meno

diritto alla pubblica assistenza.

Il

mancato computo degli alimenti nel calcolo del richiedente tenuto alla relativa

corresponsione non crea disparità, se si tiene conto, da un lato, dello scopo

della pubblica assistenza che è quello di intervenire allorché una persona si

trovi in una situazione di bisogno concreto e non sia in misura di procurarsi

con le proprie forze i mezzi per la propria sopravvivenza (cfr. consid. 2.7.) e

dall’altro, del principio vigente per la determinazione del contributo

alimentare visto in precedenza, ossia che il debitore del contributo ha il

diritto di conservare l’equivalente del suo fabbisogno minimo, anche nei

confronti del figlio minorenne (cfr. consid. 2.9.).

Il

medesimo ragionamento deve valere mutatis mutandis per i lavoratori tenuti al

versamento di pensioni alimentari e che vivono con una figlia studentessa nei

confronti di lavoratori con una figlia studentessa che non versano alimenti.

2.11

Per quanto

attiene all’art. 5 del protocollo n. 7 alla Convenzione

per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) relativo all’eguaglianza tra

coniugi e menzionato nel ricorso dall’insorgente, va osservato che il tenore

del citato disposto è il seguente:

"

I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di

responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i

loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del

matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le

misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.”

La

riserva apposta dalla Svizzera all’art. 5 del Protocollo n. 7 prevede che:

" Dopo

l’entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice civile svizzero del

5.

ottobre 19848, le disposizioni

dell’articolo 5 del Protocollo addizionale no 7

saranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto

federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CC e 8a tit.

fin. CC) e, d’altro lato, di quelle concernenti l’acquisto della cittadinanza

(art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CC e 8b

tit. fin. CC). Inoltre sono riservate talune disposizioni del

diritto transitorio relative al regime matrimoniale (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CC).” (cfr.

RS 0.101.07)

Il

Protocollo n. 7 è stato emendato dall’art. 2 del Protocollo n. 11 dell’11

maggio 1994, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla

Convenzione, come segue:

" a)

gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al

presente,Protocollo;

b) all’articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell’art. 63» sono

sostituite dalle parole

...; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:

...

c) il paragrafo 2 dell’articolo 7 viene soppresso.” (cfr. RS

0.101

)

Al

riguardo questa Corte ritiene che la norma di cui all’art. 22 lett. b cfr. 2 Las,

la quale esclude il computo degli alimenti nelle spese, non violi l’art. 5 del

Protocollo n. 7 afferente all’uguaglianza tra coniugi.

In

effetti l’esclusione del conteggio degli alimenti concerne il richiedente

prestazioni assistenziali sia uomo che donna. La stessa si applica a qualsiasi

debitore di alimenti che postula la concessione della pubblica assistenza.

2.12

In simili

condizioni, a ragione, dunque l’USSI, applicando l’art. 22 lett. b cfr. 2 Las,

non ha conteggiato gli alimenti che RI 1 è tenuto a versare alla moglie e ai

figli.

Per

quanto riguarda l’asserzione del ricorrente secondo cui non può far fronte al

pagamento della cassa malati sua e della figlia (cfr. doc. I), va ricordato che

comunque __________ ha ottenuto per se stessa la riduzione del premio LAMal per

il 2008 con decisione del 30 aprile 2008 (cfr. STCA 36.2008.129 del 19 febbraio

2009.

consid. 2.3.).

2.13

L’assicurato

ha chiesto l’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

In realtà

la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA nella

materia che ci occupa è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la

possibilità di

provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di

patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16

), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2

citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non

essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in

casu, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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