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Decisione

42.2008.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento” (cfr.

consid. 2.4.).

Per inciso

giova osservare che un minorenne fa parte dell’unità di riferimento del

genitore che ha l’autorità parentale e con cui abita (cfr. art. 4 lett. d Laps;

1a Reg.Laps).

In

concreto __________ è parte dell’unità di riferimento della ricorrente, siccome

abita con quest’ultima, la quale ha pure l’autorità parentale sul figlio (cfr.

doc. Ibis).

L’art. 22

lett. a cfr. 3 Las si differenzia dal regime contemplato dalla Laps.

L’art. 6

cpv. 4 Laps enuncia che il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno

computati i redditi dei minorenni.

L’art. 3

cpv. 1 Reg.Laps, prevede che, per quanto concerne i minorenni, dal reddito computabile è escluso

il reddito da lavoro dipendente, mentre ne fanno parte tutti gli altri redditi.

Dal Messaggio

dell’8 maggio 2002 concernente la modifica della legge sull’assistenza sociale

e dal relativo Rapporto del 5 novembre 2002 risulta che l’art. 22 Las ha

introdotto, rispetto alla Laps, la deroga menzionata al fine di stabilire un

reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno

della persona che inoltra una richiesta di assistenza (cfr. Messaggio p.to 2,

Capitolo II; Rapporto p.to 3.5; consid. 2.4.).

In tale

contesto va ricordato, da una parte, che lo scopo della pubblica assistenza

enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi

in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.2).

Il

diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12

Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il

diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

D’altra

parte che l’aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del

principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che,

oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi

indispensabili alla sua sopravvivenza. L’aiuto sociale costituisce l’ultima

ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_92/2007 del 14

dicembre 2007, pubblicata in SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5

maggio 2008).

2.7. La direttiva

COSAS, relativamente al reddito dei minorenni, al p.to E.1.3., prevede quanto

segue:

"

I redditi (da lavoro o altro) dei minorenni che

vivono con genitori beneficiari del sostegno sociale devono essere computati

solo nella misura necessaria a coprire le loro proprie spese considerate nel

budget dell’economia domestica.

Le prestazioni periodiche

destinate al mantenimento di minori (alimenti, assegni familiari, rendite

derivanti da assicurazioni sociali, ecc.) devono essere utilizzate a loro favore.

Analogamente, i versamenti a tacitazione, i risarcimenti e analoghe prestazioni

che, direttamente o indirettamente, sono destinate alla copertura di spese di

mantenimento devono essere utilizzate per i bisogni dei figli, in rate

corrispondenti alle necessità, secondo quanto prescritto all’art. 320 cpv. 1

del CCS. Ciò è ammissibile anche senza l’esplicita autorizzazione dell’autorità

tutoria.

Se gli apporti finanziarti

periodici del minore superano il calcolo del suo fabbisogno, questi dovranno

essere considerati come patrimonio personale del minore ai sensi dell’art. 319

del CCS.

Il minorenne amministra

liberamente il reddito del suo lavoro anche se vive con i genitori (art. 323

cpv. 1 del CCS). Nella misura in cui lo si possa esigere dal minore, essi non

sono più tenuti al suo mantenimento (art. 276 cpv. 3 del CCS). Il budget dei

genitori per il mantenimento viene ridotto in proporzione, visto che questi

possono esigere dai loro figli una partecipazione appropriata alle loro proprie

spese di mantenimento, conformemente all’art. 323 cpv. 2 del CCS.

Nel caso di minori che

svolgono un’attività lavorativa, si raccomanda di redigere un budget personale

separato”.

Le

Disposizioni COSAS non sono, tuttavia, vincolanti per il Cantone Ticino,

contrariamente a quanto addotto dal curatore di __________ nello scritto del

gennaio 2008 allegato al ricorso, il quale ha fatto riferimento a una risoluzione

del Consiglio di Stato N. 3023 del 11 luglio 2000, pubblicata in RDAT I-2001 N.

16 (cfr. doc. Ibis).

Tale risoluzione,

a prescindere dal fatto che sia stata emessa precedentemente all’entrata in

vigore - il 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.) - della nuova Las, non è stata

citata in modo completo.

La

decisione governativa menzionata enuncia, infatti, che:

"

3. Le direttive emanate dalla Conferenza

svizzera dell'azione sociale (COSAS) assumono il ruolo di raccomandazioni

destinate alle autorità preposte all'intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni,

della Confederazione e delle istituzioni sociali private. Esse, nella misura

in cui sono compatibili con la LAS e il Regolamento, vengono assunte

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento come guida alla sua

prassi. La costante giurisprudenza di questo Consiglio conferisce loro

carattere vincolante (ris. gov. N. 4657 del 10 novembre 1999 , in re L.)” (La

sottolineatura è del redattore)

Dalla

decisione del Consiglio di Stato del luglio 2000 si evince, perciò, che le

direttive COSAS, già antecedentemente alla nuova Las, venivano applicate

esclusivamente se conformi alla legge sull’assistenza sociale e al relativo

regolamento.

Il TCA,

al riguardo, constata altresì che l’art. 22 Las, in vigore dal febbraio 2003,

per determinare il reddito disponibile residuale, fa riferimento ai disposti

della Laps, prevedendo nel contempo delle deroghe specifiche, senza però

menzionare le direttive COSAS.

L’art. 19

Las, afferente alla soglia di intervento, dal canto suo, rinvia sì alle

direttive COSAS, indicando però che la soglia di intervento viene definita

“tenuto conto” delle stesse (cfr. consid. 2.3.).

Nemmeno,

dunque, in questo caso si è confrontati con un adeguamento integrale alle

medesime.

Giova

d’altronde segnalare che le disposizioni COSAS stesse enunciano che “…sono

delle raccomandazioni destinate alle autorità preposte all’intervento sociale

dei cantoni, dei comuni, della Confederazione e delle istituzioni sociali

private” e che “… acquistano un carattere vincolante solo con la

legislazione cantonale, i regolamenti comunali e la giurisprudenza”. Infine

esse precisano che “… sono delle raccomandazioni, ma servono da termine di

riferimento come è stato dimostrato dalle decisioni dei tribunali” (cfr.

Direttive COSAS 2005 – Significato delle direttive).

La scelta

operata dal Cantone Ticino è, quindi, diversa da quella effettuata da altri

Cantoni.

In proposito si veda la sentenza del 17 ottobre 2005 nella causa X. 2P

196/2005 nella quale il Tribunale federale ha constatato che: "Le

règlement cantonal d'exécution renvoie expressément aux recommandations de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), en

prescrivant que ces normes servent à l'établissement des budgets d'aide sociale

(art. 5 al. 3 RIAS/VS). Le Tribunal fédéral a jugé que le Conseil d'Etat

n'avait sur ce point pas outrepassé la délégation de compétence que lui

conférait l'art. 36 al. 2 LIAS et que ces directives revêtaient un caractère

contraignant pour les communes à qui incombait (art. 4 al. 2 LIAS/VS) la

responsabilité de l'organisation et de l'application de l'aide sociale (arrêt

2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2b)" e la sentenza del 1° settembre 2006 nella causa X.,2P.158/2006

nella quale il TF ha sottolineato che: "3.2 Führt eine unterstützte

Person den Haushalt für eine oder mehrere Personen, die nicht unterstützt

werden, wird ein Betrag als Haushaltentschädigung - ungeachtet einer effektiven

Auszahlung - als eigene Mittel angerechnet; die Höhe dieser Entschädigung ist

nach Massgabe der aufgewendeten Zeit im Rahmen von Fr. 550.-- bis

Fr. 900.-- festzusetzen (§ 13 Abs. 1 und 2 SPV/AG i.V.m. § 11

Abs. 2 SPG/AG; vgl. Ziff. F.5.2. der hier grundsätzlich verbindlichen, von

der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe erlassenen Richtlinien für die

Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe, SKOS-Richtlinien [§ 10

Abs. 1 SPG/AG i.V.m. § 10 Abs. 1 SPV/AG])“.

In

Considerandi

tale contesto è pure utile segnalare la sentenza del 5 luglio 2006,

2P.108/2005, nella quale il TF ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto

pubblico inoltrato contro le nuove direttive applicate nel Cantone Basilea

Città:

"

A. Das Wirtschafts- und Sozialdepartement des

Kantons Basel-Stadt erliess am 24. Januar 2005 mit Bezug auf die kantonale

Sozialhilfe neue Unterstützungsrichtlinien, gültig ab 1. April 2005, welche die

bisherigen Richtlinien (gültig ab 1. Oktober 2004) ersetzen. Es wurden

insbesondere die Ansätze für den Grundbedarf gesenkt, dagegen werden Bemühungen

um berufliche und soziale Integration unterstützt. (…).

1.3

1.3.1

Grundlage der Unterstützungsrichtlinien des

kantonalen Wirtschafts- und Sozialdepartements bildet unter anderem das Basler

Sozialhilfegesetz vom 29. Juni 2000 (Ziff. 1 der Richtlinien). Wer bedürftig

ist, hat Anspruch auf unentgeltliche Beratung sowie auf wirtschaftliche Hilfe

(§ 4 Abs. 1 Sozialhilfegesetz). Die unterstützte Person ist indes vorab

verpflichtet, vollständige und wahrheitsgetreue Auskunft zu erteilen über ihre

finanziellen und persönlichen Verhältnisse (vgl. § 14 Abs. 1 lit. a und c

Sozialhilfegesetz). Das Departement regelt nach Rücksprache mit den Gemeinden

das Mass der wirtschaftlichen Hilfe; es orientiert sich dabei an den

Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS (§ 7 Abs. 3 Sozialhilfegesetz).

1.3.2

Prinzipiell gelten in der Sozialhilfe des

Kantons Basel-Stadt diese Richtlinien der SKOS; vorbehalten bleiben die

Abweichungen in den kantonalen Richtlinien (vgl. deren Ziff. 2). Gesonderte

Unterstützungstarife bestehen im Übrigen für Asylsuchende und vorläufig

Aufgenommene, die der Kanton im Auftrag und auf Kosten des Bundes beherbergt,

vorbehaltlich der Bundesregelungen; im Rahmen der Nothilfe werden unter anderem

auch Personen ohne Aufenthaltsregelung in der Schweiz unterstützt (Ziff. 3 der

kantonalen Richtlinien). Die Unterstützungsrichtlinien regeln namentlich die

finanziellen Kriterien der Bedürftigkeit (Ziff. 4), die zu unterstützenden

Personen und Personengruppen (Ziff. 5 und 6), die Nothilfe (Ziff. 7), die

materielle Grundsicherung (Ziff. 8), situationsbedingte Leistungen (Ziff.

9) sowie Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration (Ziff. 10).

1.3.3

Bei den angefochtenen

Unterstützungsrichtlinien handelt es sich damit um eine Verwaltungsverordnung,

die zwar Aussenwirkung entfaltet, gestützt auf welche aber Verfügungen der

Sozialhilfestelle, der Bürgergemeinde der Stadt Basel (§ 25 Sozialhilfegesetz),

ergehen, deren Anfechtung möglich und den Betroffenen zumutbar ist (vgl. § 27

Sozialhilfegesetz; siehe auch § 41 Abs. 2 des Basler Organisationsgesetzes vom

22.

April 1976; BGE 131 I 166 E. 7.2

S. 179 f.). Dabei sind die richterlichen Behörden nicht an die Richtlinien

gebunden, falls diese dem Sinn der ihnen zugrundeliegenden gesetzlichen

Regelung nicht entsprechen sollten. So sollen inzwischen denn auch zahlreiche

Sozialhilfeverfügungen ergangen sein, von denen einige weitergezogen wurden

(vgl. Urteil 2P.45/2006 vom 11. Mai 2006). Ein hinreichender Rechtsschutz im

Einzelfall ist somit vorliegend gegeben (BGE 128 I 167 E. 4.5 S. 173

ff. mit Hinweisen). Gegen Rechtsakte wie die hier fraglichen Richtlinien ist

die staatsrechtliche Beschwerde nach ständiger Rechtsprechung nicht zulässig.

Bei diesem Ausgang kann im Übrigen offen bleiben, ob überhaupt sämtliche

Beschwerdeführer zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert wären."

Ne

discende che nel caso concreto il p.to E. 1.3. della Direttiva COSAS non torna

applicabile. A ragione dunque l'USSI, applicando l'art. 22 lett. a cfr. 3 LAS,

ha computato integralmente lo stipendio percepito da __________ quale

apprendista muratore.

2.8

Questo

Tribunale rileva comunque che la Direttiva COSAS enuncia che i redditi del

minore devono in ogni caso essere utilizzati per far fronte alle sue spese.

La

direttiva COSAS stessa, quindi, nella misura in cui il salario di un minorenne

serve a coprire le sue spese, non prevede alcun limite all’importo da computare

nel calcolo dell’assistenza sociale.

Nel caso

in esame __________, quale apprendista muratore al primo anno, guadagna fr.

1'534.70 netti al mese, ossia fr. 19'951.--annui comprensivi della

tredicesima (cfr. doc. 10, 6).

Le sue

spese personali ammontano a circa fr. 2'000.--, corrispondenti a fr. 24'000.--

(fr. 1'060.--, pari a fr. 12'720.--, fabbisogno di base Las, consid. 2.3., +

fr. 7’500.-- 1/2 pigione, cfr. doc. 8, + fr. 996.-- quota media cantonale

ponderata per il 2007 che per __________ risulta meno elevata del premio medio

ponderato relativo alla __________, 8 cpv. 1 lett. g Laps, + fr. 2'400.-- spese

professionali, cfr. doc. 8).

Il

reddito da attività lavorativa di __________ risulta, di conseguenza, inferiore

alle spese afferenti al suo sostentamento.

E’ vero

che la ricorrente, fino al mese di dicembre 2007 (mese in cui __________ ha

compiuto 15 anni), era al beneficio anche di un assegno integrativo di fr. 688.--

mensili (cfr. doc. 8), il quale per definizione è destinato a coprire, in modo

selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 24,

25.

LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di

famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11) e fino al massimo i limiti minimi del

fabbisogno vitale giusta la LPC (cfr. art. 27 LAF).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il reddito di __________, unitamente

all’assegno integrativo, vanno a coprire, in primo luogo, le sue spese.

Una volta

fatto fronte, con il salario e l’assegno integrativo di complessivi fr. 2’222 (fr.

1'534 + fr. 688), ai costi del figlio risulta, in effetti, soltanto un’eccedenza

di circa fr. 222.-- al mese (fr- 2222 – fr. 2000).

Per

quanto attiene all’aspetto del diritto civile, l’art. 276 cpv. 3 CCS enuncia

che i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui

si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il

provento del suo lavoro o con altri mezzi.

L’art. 323

cpv. 3 CCS prevede, poi, che i genitori possono esigere dal figlio che vive con

essi in economia domestica unicamente un adeguato contributo per il suo

mantenimento, che in generale equivale a 1/3 del proprio guadagno (cfr. RtiD

II-2004 N. 31c pag. 601 segg.; ICCA sentenza 11.2006.40 del 5 ottobre 2007).

Tale

regime si riferisce, però, ai casi in cui i genitori hanno comunque la

possibilità di sussidiare il proprio figlio in denaro, non quindi a quei casi

in cui i genitori non hanno alcuna possibilità di far fronte al proprio obbligo

di mantenimento e devono, per contro, ricorrere, già per le loro prime

necessità all’assistenza pubblica.

2.9

In simili

condizioni e considerati lo scopo della pubblica assistenza, nonché il

principio di sussidiarietà che regge la stessa (cfr. consid. 2.6.), occorre

concludere che la scelta del legislatore cantonale di computare per intero il

reddito da attività lucrativa dei minorenni nel calcolo delle prestazioni

assistenziali dei genitori, non è contrario alla legislazione in vigore

e neppure alla Costituzione federale, né alla Costituzione cantonale.

In

particolare il TCA non ravvisa alcuna violazione del principio di parità

di trattamento tra i figli minorenni di genitori che devono ricorrere alla

pubblica assistenza e i figli di genitori che fanno fronte autonomamente alle

proprie spese.

Secondo

costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento ancorato

nell'art. 8 Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

Sotto

questo profilo violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non

hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo -

quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna

corrispon-denza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva

vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle

distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma

impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione

inammissibile (STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia

326.

consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid.

5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

Per

ammettere una violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione

fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso,

che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi

l'art. 8 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole

libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni

di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece

agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr.

RtiD II-2004 N.14; STCA del 4 giugno 1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT

II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag. 155 seg.; STF 19.11.1986 in causa

C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.; J.L. Duc - P.Y.

Greber, "La portée de l'article 4 de la Constitution fédérale en droit de

la sécurité sociale" in RDS 1992 II 473 seg. (573-576)).

L’intervento

dell’assistenza sociale costituisce l’elemento di differenza fondamentale che

permette di operare distinzioni in merito all’entità della somma che un figlio

minorenne esercitante un’attività lucrativa è tenuto a mettere a disposizione

della propria famiglia.

Con riferimento a quanto

invocato dal curatore del figlio dell’insorgente nello scritto allegato al

ricorso relativamente alla necessità in talune situazioni di distanziarsi dalla

semplice applicazione delle disposizioni legali (cfr. doc. Ibis), è utile sottolineare

che l’amministrazione deve operare conformemente al principio

della legalità, ossia a quel principio fondamentale del diritto secondo cui ogni

attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne

delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.;

STFA del 20 agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5).

Ne

discende che nel caso in cui l’entità di una prestazione assistenziale

ordinaria risulti da un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla

legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti il

titolare della prestazione e i componenti della sua unità di riferimento che

sono previsti dalla Laps e dalla Las, l’USSI non può aumentarne l’importo a

seconda delle richieste specifiche di un beneficiario dell’aiuto sociale.

2.10

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte ritiene corretta la decisione su reclamo del 7 dicembre

2007, la quale deve, conseguentemente, essere confermata.

Contestualmente, però,

vista la particolare situazione personale e familiare di RI 1 e del figlio, il

TCA evidenzia la necessità di mettere in atto al più presto nei confronti della

ricorrente una delle misure di inserimento professionale previste dalla Las per i beneficiari di

prestazioni assistenziali (cfr. art. 31 a segg.

Las; Direttive COSAS p.ti D3, H7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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