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Decisione

42.2008.4

L'USSI ha commesso un diniego di giustizia non emanando una decisione formale in relazione alla richiesta di prestazioni assistenzali inoltrata nel 5/05 dal ricorrente.Trasmissione degli atti all'USSI

18 giugno 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:

Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo

1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo

del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.7. In caso di

accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di

ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza

ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op.

cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).

2.8. Nel caso in

esame dalle carte processuali emerge che, nonostante RI 1 abbia inoltrato una

richiesta di prestazioni assistenziali nel maggio 2005 e abbia pure, nel corso

dei mesi di ottobre e dicembre 2005, sollecitato l’evasione della sua pratica

(cfr. doc. 116, 114, B5, B6), l’USSI non ha mai emesso una decisione formale al

riguardo.

L’amministrazione ha

ammesso tale circostanza, pur sottolineando - benché impossibilitata a

comprovarlo - che è comunque stato comunicato al ricorrente il rifiuto della

prestazione in oggetto (cfr. doc. VII; XI).

L’insorgente,

dal canto suo, ha negato di avere ricevuto un avviso in tal senso (cfr. doc.

IX).

In

proposito è utile rilevare che l’autorità adita è tenuta a fornire una risposta

che espliciti la sua posizione in maniera motivata (cfr. M. Hottelier, op.

cit., pag. 810).

Nella

concreta evenienza l’amministrazione, come visto, ha omesso di emanare un

provvedimento formale motivato con indicazione dei rimedi giuridici.

Il fatto

che la famiglia __________, nel mese di ottobre 2005, sia stata posta al

beneficio di indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. XI, XI2) è

ininfluente.

In

effetti è vero che il calcolo dell’importo delle stesse viene effettuato

facendo riferimento ai parametri Laps e che si tiene conto delle spese e dei

redditi di tutti i membri della famiglia (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e Laps; art.

10,11 L-rilocc; STCA 42.1005.8 del 6 marzo 2006).

Considerandi

E’

altrettanto vero, però, che l’autorità competente a decidere in merito alle

indennità straordinarie di disoccupazione non è l’USSI, bensì l’Ufficio delle

misure attive (cfr. art. 2b Reg.L-rilocc) e che, in casu, queste ultime

prestazioni sono state assegnate solo da ottobre 2005 (cfr. doc. XI; XI2),

mentre l’aiuto sociale è stato richiesto già nel maggio 2005 (cfr. doc. 114,

116).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami

giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli

estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento.

Al

momento della presentazione dell’istanza sub judice erano infatti

trascorsi circa due anni e 8 mesi (maggio 2005-febbraio 2008) e

l’amministrazione non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza afferente

al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assistenziale.

Gli atti

vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione per l’emissione di una

decisione formale contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare un

reclamo e, se del caso, un ricorso al TCA sulle questioni di merito.

2.9

Con il ricorso

RI 1 ha chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

Per quanto riguarda le spese giudiziarie, il TCA ricorda che,

indipendentemente dall’esito della vertenza, secondo l'art. 20 cpv. 1 della

legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

Il

ricorrente, perciò, non deve assumersi alcuna spesa giudiziaria.

Il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo a un ricorrente, rappresentato da un avvocato

patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201

consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181).

In

concreto, non essendo l’insorgente rappresentato, il gratuito patrocinio non

può in ogni caso entrare in considerazione.

Il

ricorrente, anche se vincente in causa, non adempie, poi, i requisiti per

riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto

a un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta (causa complessa,

interessi in gioco importanti, lavoro svolto che ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e sforzi profusi

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V

81.

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ È accertato un diniego

di giustizia da parte dell’USSI.

2. Gli atti

sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.8.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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