42.2008.4
L'USSI ha commesso un diniego di giustizia non emanando una decisione formale in relazione alla richiesta di prestazioni assistenzali inoltrata nel 5/05 dal ricorrente.Trasmissione degli atti all'USSI
18 giugno 2008Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
42.2008.4
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, TCA
Titolo:
L'USSI ha commesso un diniego di giustizia non emanando una decisione formale in relazione alla richiesta di prestazioni assistenzali inoltrata nel 5/05 dal ricorrente.Trasmissione degli atti all'USSI per l'emissione di una dec.Ist.di AG respinta(proced.gratuita e GP solo quando si è rappr.da avv.)
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DENEGATA GIUSTIZIA
GRATUITO PATROCINIO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RIPETIBILI
art. 29 cpv. 1 COST
art. 33 LAPS
art. 65 cpv. 1 LAS
art. 45 LPAMM
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 20 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2008.4
rs
Lugano
18 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2008
di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, il 24
maggio 2005, ha presentato, tramite lo sportello Laps di __________, una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 116,
114).
1.2. Nel corso
del 2005, e meglio nei mesi di giugno, ottobre e dicembre 2005 l’interessato ha
inviato alcuni scritti all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI) con cui ha lamentato una mancata decisione in merito alla sua richiesta
del maggio 2005 e ha postulato l’emissione di un provvedimento formale (cfr.
doc. B4, B5, B6).
1.3. RI 1, il 4
febbraio 2008, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia, adducendo,
in buona sostanza, di non avere mai ricevuto una risposta alla sua domanda di
aiuto sociale formulata nel 2005 e sollecitata più volte (cfr. doc. I).
Con
scritto del 2 maggio 2008 egli si è pronunciato nuovamente in merito alla
fattispecie e ha inviato della documentazione (cfr. doc. IV, C1-10).
1.4. Nella sua
risposta del 16 maggio 2008 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa.
L’amministrazione ha rilevato, da una parte, che RI 1, nel maggio 2005, ha
effettivamente interposto domanda di prestazione assistenziale. Dall’altra, che,
essendo la stessa stata rifiutata, l’amministrazione può produrre unicamente
l’incarto in copia dello Sportello Laps di __________, nonché una nota interna
del 18 ottobre 2005 da cui emerge che la moglie del ricorrente, avendo chiuso
l’attività in proprio, avrebbe inoltrato una domanda di indennità straordinarie
di disoccupazione, ma non la prova dell’avvenuta comunicazione ufficiale della
decisione negativa (cfr. doc. VII).
1.5. Il 28 maggio
2008 RI 1 ha indicato, segnatamente, di non avere mai ricevuto da parte
dell’USSI alcuna comunicazione circa il rifiuto della sua richiesta del maggio
2005. Egli ha, comunque, evidenziato che, siccome non può e non è più disposto
ad andare a __________, né presso il Comune di __________, né allo Sportello
Laps di __________, la Capo ufficio dell’USSI, __________, il 26 maggio 2008,
si è recata al suo domicilio al fine di chiarire la situazione e per
permettergli di inoltrare una nuova richiesta di assistenza sociale (cfr. doc.
IX).
1.6. L’amministrazione,
l’11 giugno 2008, da un lato, ha confermato di non poter comprovare l’avvenuta
comunicazione della decisione negativa relativa alla domanda di assistenza del
2005. Dall’altro, ha precisato che la famiglia __________, nel periodo da
novembre 2005 a marzo 2006 e nell’ottobre 2006, ha beneficiato di indennità
straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. XI, XI/2).
1.7. Il doc. XI
con gli allegati è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (cfr. doc.
XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’USSI si è reso colpevole di un diniego di giustizia
nei confronti di RI 1.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752ss.) ed entrata in vigore
anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
Per
quanto concerne la procedura, l’art. 60 cpv. 1 Las prevede che il Dipartimento
decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
La decisione motivata in
forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al
richiedente o al suo rappresentante legale (cpv. 3).
Secondo l’art. 1 del
Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003, in vigore a contare
dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 21), il Dipartimento della sanità e della
socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge
sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
L’art. 2
recita che l’USSI è competente a, segnatamente, decidere sulle domande
d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle
relative modifiche (lett. a).
Giusta
l’art. 65 cpv. 1 Las, contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso
e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di
cui all’art. 33 Laps.
Secondo
l’art. 33 cpv. 1 Laps, contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle
leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Contro la
decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione (cpv. 2).
È applicabile
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 6 aprile 1961. Per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA) (cpv. 3).
2.4. La Laps non
prevede, quindi, il diritto di adire direttamente il TCA, qualora l’autorità
amministrativa ometta di rilasciare una decisione formale o una decisione su
reclamo.
Tale
mezzo giurisdizionale è comunque previsto sia dalla Legge cantonale di
procedura per le cause amministrative (art. 45 LPAmm), sia dalla Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (art. 56 cpv. 2
LPGA; cfr., in proposito, la DTF 130 V 90, in cui l’Alta Corte ha precisato che
l’entrata in vigore della LPGA ha reso obsoleta la precedente giurisprudenza
secondo cui il ricorso per denegata giustizia dev’essere presentato all’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali), tanto da assurgere, secondo questa
Corte, al rango di principio generale di procedura.
Lo
scrivente Tribunale può, dunque, ammettere la propria competenza a statuire sul
ricorso per denegata giustizia presentato da __________ il 4 febbraio 2008 (per
alcuni casi analoghi, cfr.: STCA 42.2007.5 del 17 settembre 2007 il cui ricorso
interposto al TF dall’insorgente è stato dichiarato inammissibile con giudizio
8C_667/2007 del 29 gennaio 2008; STCA 42.2006.8 dell’11 ottobre 2006; 42.2006.9
dell’11 ottobre 2006; 42.2006.10 dell’11 ottobre 2006)
Nelle sentenze
citate questo Tribunale aveva invitato il legislatore a colmare la lacuna,
introducendo nella Laps o nella Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni una norma che consenta all’amministrato
di adire direttamente il TCA in caso di denegata o di ritardata giustizia.
Nel Messaggio
n. 6049 del 1° aprile 2008 relativo alla revisione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6
aprile 1961 (LpTCA), il
Consiglio di Stato proporre di introdurre un nuovo articolo 2 del seguente
tenore:
" Il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione oppure una
decisione su opposizione o su reclamo.”
L'esecutivo
sottolinea che "in tal modo viene ripreso quanto prescritto dall’art. 56
cpv. 2 LPGA e si estende la facoltà di ricorso per denegata o ritardata
giustizia a tutti i settori, in particolare a quelli relativi alle prestazioni
sociali cantonali, per i quali la base legale, a questo riguardo, è attualmente
lacunosa" (Messaggio citato pag. 4).
Nel suo
rapporto dell'11 giugno 2008 la Commissione della legislazione propone al
Parlamento di approvare il disegno di legge limitandosi ad apportare un
emendamento all'articolo 23.
La
revisione della legge di procedura per le cause davanti al TCA verrà affrontata
dal Gran Consiglio nella seduta del 23 giugno 2008 (cfr. FF 48/2008 del 13 giugno
2008 pag. 4545).
2.5. Il diritto
dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. comprende, in primo luogo, il diritto a un esame
effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte
dell’autorità adita. L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una
domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, Les garanties de procédure, in D.
Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo
2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
Vol. II, Berna 2006, p. 570).
2.6. La Costituzione federale è pure
violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una
decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (cfr. art. 29 cpv. 1
Cost. fed.: “… essere giudicato entro un termine ragionevole.”
in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella causa A.,2P.89/2006,
nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…, l’interdiction du déni de justice
découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et confère au justiciable le droit de recevoir
une décision dans un délai raisonnable …”).
La nozione di termine
ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico.
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri
rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n.
1 CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento
dell'amministrato e il comportamento dell’autorità (cfr. sentenza del 23 maggio
2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998
nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, p. 987).
Nessuno
dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro
importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali
impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi
citati).
Decisivo
è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella
procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa
che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a
un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.).
È ammesso
che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé un
elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure. Considerato
da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone alle autorità
l’obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere liquidate
in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU
(sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner c. Svizzera,
Serie A n. 66; cfr., pure, B. Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p.
171s. e M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Ed.
CFPG, ad art. 45 n. 2).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la
decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:
Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo
1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.7. In caso di
accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di
ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza
ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).
2.8. Nel caso in
esame dalle carte processuali emerge che, nonostante RI 1 abbia inoltrato una
richiesta di prestazioni assistenziali nel maggio 2005 e abbia pure, nel corso
dei mesi di ottobre e dicembre 2005, sollecitato l’evasione della sua pratica
(cfr. doc. 116, 114, B5, B6), l’USSI non ha mai emesso una decisione formale al
riguardo.
L’amministrazione ha
ammesso tale circostanza, pur sottolineando - benché impossibilitata a
comprovarlo - che è comunque stato comunicato al ricorrente il rifiuto della
prestazione in oggetto (cfr. doc. VII; XI).
L’insorgente,
dal canto suo, ha negato di avere ricevuto un avviso in tal senso (cfr. doc.
IX).
In
proposito è utile rilevare che l’autorità adita è tenuta a fornire una risposta
che espliciti la sua posizione in maniera motivata (cfr. M. Hottelier, op.
cit., pag. 810).
Nella
concreta evenienza l’amministrazione, come visto, ha omesso di emanare un
provvedimento formale motivato con indicazione dei rimedi giuridici.
Il fatto
che la famiglia __________, nel mese di ottobre 2005, sia stata posta al
beneficio di indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. XI, XI2) è
ininfluente.
In
effetti è vero che il calcolo dell’importo delle stesse viene effettuato
facendo riferimento ai parametri Laps e che si tiene conto delle spese e dei
redditi di tutti i membri della famiglia (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e Laps; art.
10,11 L-rilocc; STCA 42.1005.8 del 6 marzo 2006).
Considerandi
E’
altrettanto vero, però, che l’autorità competente a decidere in merito alle
indennità straordinarie di disoccupazione non è l’USSI, bensì l’Ufficio delle
misure attive (cfr. art. 2b Reg.L-rilocc) e che, in casu, queste ultime
prestazioni sono state assegnate solo da ottobre 2005 (cfr. doc. XI; XI2),
mentre l’aiuto sociale è stato richiesto già nel maggio 2005 (cfr. doc. 114,
116).
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami
giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli
estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento.
Al
momento della presentazione dell’istanza sub judice erano infatti
trascorsi circa due anni e 8 mesi (maggio 2005-febbraio 2008) e
l’amministrazione non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza afferente
al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assistenziale.
Gli atti
vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione per l’emissione di una
decisione formale contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare un
reclamo e, se del caso, un ricorso al TCA sulle questioni di merito.
2.9
Con il ricorso
RI 1 ha chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).
Per quanto riguarda le spese giudiziarie, il TCA ricorda che,
indipendentemente dall’esito della vertenza, secondo l'art. 20 cpv. 1 della
legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(LPTCA) la procedura è per principio gratuita.
Il
ricorrente, perciò, non deve assumersi alcuna spesa giudiziaria.
Il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo a un ricorrente, rappresentato da un avvocato
patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201
consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181).
In
concreto, non essendo l’insorgente rappresentato, il gratuito patrocinio non
può in ogni caso entrare in considerazione.
Il
ricorrente, anche se vincente in causa, non adempie, poi, i requisiti per
riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto
a un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta (causa complessa,
interessi in gioco importanti, lavoro svolto che ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e sforzi profusi
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V
81.
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ È accertato un diniego
di giustizia da parte dell’USSI.
2. Gli atti
sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.8.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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