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Decisione

42.2008.7

Contestato somma-fr.608-della prest.assist.rinnovata dal 1/08.Valore locat.va computato(abitaz.modesta considerata nel relativo ammontare).Ass.vita riscattata non va conteggiata(rinuncia).Ev.azione co

29 settembre 2008Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi diritti (DTF 123 V 35 consid. 1 pag. 37 con riferimenti; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et

dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires

à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 pag. 210 segg.). Affinché

una rinuncia a elementi di reddito o di sostanza possa essere presa in

considerazione, occorre che essa sia avvenuta «senza obbligo giuridico»,

rispettivamente «senza controprestazione adeguata», queste due condizioni non

essendo da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V

329 consid. 4.3 pag. 334).

3.3 A differenza di quanto vale in materia di prestazioni

complementari (vedi per esempio sentenza P 55/05 del 21 gennaio 2007, nella

quale questo Tribunale ha giudicato che la perdita di un importo di fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio, legato ad una truffa,

costituisce sostanza cui l'assicurato ha rinunciato), l'aiuto in situazioni di

bisogno nel senso dell'art. 12 Cost. non può essere ridotto o rifiutato ad una persona

indigente, anche se quest'ultima è personalmente responsabile di questo suo

stato; si tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà

dell'aiuto sociale, che costituisce l'ultima ancora di salvataggio

dell'individuo (vedi per esempio DTF 121 I 367 consid. 3b pag. 375; Jean-François Aubert/ Pascal Mahon, Petit Commentaire de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 5

all'art. 12 Cost.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, pag. 683, n. 1532; Jörg

Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 178; Kathrin

Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, tesi

Berna 2002, pag. 304). A questo riguardo, è unicamente

determinante la situazione attuale ed effettiva dell'interessato al momento

dell'esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza (Müller, op. cit.,

pag. 170). In altri termini, i motivi che hanno condotto all'indigenza sono

irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall'art. 12 Cost. (vedi pure DTF

131 I 166 consid. 4.3 pag. 174 e i riferimenti ivi citati).

Fermi questi presupposti, il Comune non poteva rifiutare la richiesta

dell'insorgente applicando per analogia i principi validi in materia di

rinuncia a elementi di reddito o di sostanza nell'ambito delle prestazioni

complementari." (DTF 134 I 69-71)

Giova, in ogni caso,

ricordare che la Las contempla un diritto di regresso a favore

dell’USSI nei confronti di coloro che, in virtù delle norme del CCS, sono

tenuti ad obblighi assistenziali verso la persona assistita (coniuge o parente

nei gradi fissati nell’art. 328 CC), oppure dell’erede, del legatario o del

donatore che profittassero dell’eredità, rispettivamente del legato o della

donazione. Le possibilità di regresso sono limitate dalle stesse condizioni

poste dal CC (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 8; RtiD II-2005 N.

14 pag. 59 segg.).

In

particolare giusta l’art. 38 Las:

"

I parenti obbligati all’assistenza secondo l’

art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni

assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti

a norma dell’ art. 329 del Codice medesimo."

A tale

proposito va rilevato che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in

linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr.

Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Siccome

il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si

adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve

essere interpretata in senso stretto.

La

Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal

1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che

le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a

partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.-- per le persone sole e di fr.

80'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 10'000.-- per ogni

figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2000, p.to F4; Basler

Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Tali

redditi non sono stati oggetto di modifiche nelle Direttive COSAS 2005 (cfr.

p.to F4).

Al

riguardo il TF, nella sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, già menzionata

sopra, ha rilevato che:

"

(…)

4.3 Rispetto alle succitate disposizioni del Codice civile,

l'aiuto sociale è sussidiario (Koller, op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC).

Tuttavia, anche persone con pretese fondate sugli art. 328 e 329 CC possono

trovarsi in una situazione di necessità, se queste pretese non sono esigibili

nell'immediato (Müller, op. cit., pag. 170). Nella decisione in lite, il Comune

opponente ha negato che fossero dati i presupposti per l'applicazione delle

menzionate disposizioni, vista la capacità economica dei due figli (redditi

imponibili di fr. 23'500.- rispettivamente fr. 58'000.-). Così il Comune non

può ora invocare il principio della sussidiarietà e rimproverare al ricorrente

di avere rinunciato ad esigere per via giudiziaria un contributo dai figli.

D'altronde, conformemente alle direttive emanate dalla COSAS (n. F.4), per quanto

riguarda il contributo dei parenti, nel limite del possibile è auspicabile

negoziare un accordo tra le parti, atteso che i possibili rischi di

ripercussioni sul beneficiario e sul suo progetto sociale non sono trascurabili.

In caso di litigio, sarà l'autorità cui spetta l'obbligo e/o gli oneri di

assistenza giusta l'art. 25 della legge federale sulla competenza ad assistere

le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) a dover procedere per le vie legali e

richiedere i contributi per il futuro e quelli retroattivi al massimo per un

anno prima dell'avvio dell'azione legale (Judith Widmer, Verhältnis der

Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, Zurigo

2001, pag. 78 segg.). L'autorità subentra in tal caso nei diritti della persona

assistita fino a concorrenza dei propri anticipi (art. 329 cpv. 3 in relazione

con l'art. 289 cpv. 2 CC; DTF 133 III 507 consid. 5.2 pag. 510; Koller,

op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC). Di conseguenza, nella concreta

evenienza, l'aiuto non poteva essere rifiutato al ricorrente con l'argomento

che quest'ultimo vantava una eventuale pretesa di mantenimento dalla

realizzazione dei beni ceduti ai figli. Se il Comune (o l'autorità cantonale

eventualmente competente) reputasse, tenendo conto di eventuali aumenti di

sostanza e dei redditi immobiliari, essere questi beni destinati al

mantenimento del ricorrente, può inoltrare un'azione fondata sugli art. 328 e

329 CC. In presenza di beni immobili la cui realizzazione, anche parziale, non

è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa, l'autorità potrà

concludere con i parenti tenuti al sostentamento una convenzione speciale

sull'esigibilità degli averi a seguito di alienazione o dopo il decesso

dell'obbligato (direttive COSAS n. F.4)." (DTF 134 I 71-72)

Secondo

l’art. 40 Las:

"

L’erede, il legatario o il donatario che

profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono

tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de

cuius”, rispettivamente al donatore."

Per

quanto riguarda la procedura, l’art. 41 Las prevede che il diritto di regresso

viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la

procedura prevista dal Codice civile svizzero.

L’azione

di regresso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità cantonale ha

avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo cinque anni dal

giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta (art. 42 Las).

L’Autorità

cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se

le circostanze lo giustificano (art. 43 Las).

Inoltre a

garanzia del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla

proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate segnatamente secondo

gli art. 38 e 40 Las.

Perché

sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a Registro fondiario. Il

regolamento di applicazione ne fissa le modalità (art. 44, 45 Las).

L’ipoteca

a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per

gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è

iscritta, ad istanza dell’USSI, fino a concorrenza di due annualità di

prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.

Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli

assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni e l’iscrizione è sempre

rinnovabile.

L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua

iscrizione ed avrà il diritto di subingresso (cfr. art. 18, 19 Reg.Las).

Sulla

scorta di quanto esposto, nel caso in esame l’USSI ha la facoltà di intentare,

se del caso, un’azione civile nei confronti della figlia dell’insorgente, sulla

base dell’art. 38 Las che fa riferimento all’art. 328 CC o dell’art. 40 Las.

Al

riguardo va rammentato che il termine di prescrizione dell’azione di regresso è

di un anno dal giorno in cui l’autorità cantonale ha avuto conoscenza dei

diritti dello Stato e, comunque, di 5 anni dal giorno della corresponsione

della prestazione assistenziale.

2.10. In simili

condizioni, non esistendo alcuna sostanza computabile, dal profilo dei debiti

non merita di particolari approfondimenti la questione di sapere se RI 1, oltre

al prestito ipotecario di fr. 50'000.--acceso con la __________ (cfr. doc.

61-64), ha contratto o meno un ulteriore debito con terzi di circa fr.

41'000.-- (fr. 91'000 – fr. 50'000.--), come da lui asserito (cfr. doc. I).

La

soluzione di tale quesito si rivelerebbe ininfluente per l’esito della presente

vertenza anche per il fatto che l’insorgente ha comunque affermato che per tale

debito non venivano pretesi interessi sul capitale (cfr. doc. I).

Di

conseguenza, ad eccezione degli interessi ipotecari, non vi sarebbero altri

interessi passivi da computare nel calcolo quali spese (cfr. art. 22 lett. b

cfr. 4 Las; consid. 2.).

2.11. La soglia

di intervento, nel caso di specie, la cui unità di riferimento è formata da

una persona, ammonta a fr. 1’060.-- al mese (cfr. consid. 2.4.).

Tale

importo corrisponde a quello computato dall’USSI nel calcolo effettuato nel gennaio

2008 (cfr. doc. A9).

I costi

attinenti al consumo di elettricità e al telefono, nonché la tassa per la

nettezza urbana menzionati dal ricorrente (cfr. doc. I, XVI) sono, poi, già

compresi nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS 2005

p.to B 2.1.).

Pertanto

a queste spese va fatto fronte mediante l'ammontare appena citato.

2.12. Per quanto

attiene alla spesa per l’alloggio, il TCA rileva che l’art. 22 lett. c

Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che, per il calcolo della spesa per

l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive

fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid. 2.5.).

La norma

introdotta nel 2006 dalla Las all’art. 22 lett. c si differenzia dal regime

previsto per la Laps, il cui art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali sancisce che:

"

La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per

l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il

proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%

per le spese accessorie."

La Laps

non fa dunque capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato

sulla base della pigione netta.

L’art. 22

lett. c Las è, per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC,

contrariamente a quanto addotto dall’amministrazione nella risposta di causa

(cfr. doc. V pag. 3).

Ai sensi

dell’art. 3b lett. b LPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art.

10 cpv. 1 lett. b valido dal 1° gennaio 2008), vanno, in effetti, computate le

spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie

(effettive), nei limiti degli importi di fr. 13'200.-- per le persone sole e di

fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. consid. 2.5.).

Nel

contesto delle prestazioni complementari la pigione è, inoltre, riconosciuta

quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che

vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto

di domicilio nell'abitazione. Ciò nella misura del valore locativo (cfr.

Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021).

L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla, poi, un forfait annuo di fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le

persone che abitano un immobile di loro proprietà.

In simili

circostanze, vista la scelta del legislatore di distanziarsi, in relazione al

calcolo della pigioni ai fini della determinazione del diritto all’assistenza

sociale, dal regime Laps, riprendendo invece la soluzione adottata per le

prestazioni complementari a livello federale, anche ai richiedenti le

prestazioni assistenziali proprietari dell’abitazione in cui vivono va

applicato per analogia il regime contemplato dalle prestazioni complementari

(cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007

consid. 2.10.; STCA 42.2007.8 del 31 marzo 2008 consid. 2.7.).

Nel caso in esame, a titolo di spese per

l’alloggio in relazione all’abitazione di __________ deve, perciò, essere

considerato, oltre all’ammontare di fr. 2’268.--, corrispondente al valore

Considerandi

locativo di (cfr. consid. 2.7.), l’importo forfetario di fr. 1'680.--, per un

ammontare complessivo di fr. 3’948.--.

Visto che si tiene già conto di un importo forfetario

di fr. 1'680.-- è escluso che possano essere prese in considerazione ulteriori

costi per riscaldamento, acqua e fognatura, come invece postulato

dall’insorgente (cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008; STCA 42.2007.6 del 28

novembre 2007 consid. 2.10.).

Riguardo all’asserzione

formulata dall’USSI nella risposta di causa secondo cui le spese di elettricità

e per l’acquisto della legna per il riscaldamento non sono riconosciute

nell’ambito della prestazione ordinaria, bensì vengono semmai rimborsate con

delle prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Laps dietro presentazione di

fatture (cfr. doc. V pag. 3), l’amministrazione va resa attenta del fatto che

la stessa, nella procedura decisionale per eventuali prestazioni speciali

relative a questi costi, dovrà considerare che le spese per l’alloggio

computate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria contemplano la

somma forfettaria di fr. 1'680.-- per spese accessorie, e quindi che i costi di

riscaldamento sono, perlomeno parzialmente, già coperti.

2.13

L’insorgente,

con scritto del 13 settembre 2008, sostiene che con la prestazione

assistenziale deve far fronte pure al pagamento della somma di fr. 92.-- a

titolo di sua partecipazione al premio della cassa malati oltre al sussidio

(cfr. doc. XVI).

Al

riguardo è utile osservare che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui

l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.5.), quale premio dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al

massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media

ponderata.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio

riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di

base contro le malattie.

A titolo

di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo

a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa

malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale

media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica

della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del

reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo

importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una

volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13;

STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).

Il

ricorrente è affiliato alla cassa malati __________ (cfr. doc. 53, 54).

Per il

2008.

il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 3’853.50 (cfr. Decreto

esecutivo concernente il premio riconosciuto ai singoli assicuratori malattie

per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2008

del 10 ottobre 2007).

L’ammontare

di fr. 3’853.50 è inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2008,

corrispondente, per gli adulti a fr. 4'010.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali

di premio LAMal per l’anno 2008 del 10 ottobre 2007).

Pertanto

ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per il

ricorrente del premio medio ponderato della __________ di fr. 3'853.-.

In casu

l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente

conteggiato la somma di fr. 3’853.-- (cfr. doc. A1; A9), a prescindere dal

premio effettivo a carico dell’insorgente.

Per quanto

attiene alle spese mediche e farmaceutiche non assunte dalla LAMal, alla

franchigia e alle partecipazioni ai costi che il ricorrente deve sostenere

(cfr. doc. XVI), esse sono previste quali prestazioni speciali all’art. 20 cpv.

1.

lett. b Las.

Al riguardo

va, tuttavia, osservato che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo

2005.

del Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più

restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n.

5589.

p.to 10.2.2.3; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.14.).

2.14

RI 1 ha

censurato l’omessa computazione dell’ammontare afferente ai contributi AVS di

fr. 111.-- ogni trimestre (cfr. doc. I, XVI).

Al

riguardo l’USSI, nella risposta di causa, ha indicato che “il contributo

minimo AVS è una spesa riconosciuta per tramite di una prestazione speciale ai

sensi dell’art. 20 Las” (cfr. doc. V pag. 4).

Va

peraltro sottolineato che l’USSI ha già avuto occasione di precisare in altre

vertenze in ambito di assistenza sociale che, nel caso in cui si giustifichi

l’intervento assistenziale, l’importo dei contributi sociali è riconosciuto con

versamenti trimestrali al fine di garantire l’effettivo pagamento alla Cassa

cantonale di compensazione (cfr. STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid.

2.15

; STCA del 7 aprile 2006 nella causa B., 42.2006.5 consid. 2.11.).

Questa

Corte prende atto che nel caso in esame i contributi sociali sono, dunque,

assunti dall’assistenza sociale.

2.15

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto i redditi computabili a decorrere dal mese di

gennaio 2008 sono costituiti dal reddito della sostanza immobiliare di fr. 2'268.--

(cfr. consid. 2.7.).

La

sostanza computabile risulta nulla (cfr. consid. 2.8., 2.9).

Le spese

computabili sono, invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 3’948.--

(cfr. consid. 2.12.), dagli interessi ipotecari di fr. 1'917.-- (cfr. doc. A1;

A9; Xbis; XVI); dal premio della cassa malati pari al premio medio ponderato

della __________ per il 2008 di fr. 3’853.-- (cfr. consid. 2.13.).

Esse,

globalmente, corrispondono a fr. 9’718.-- all’anno.

Di

conseguenza l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr.

art. 5 Laps; consid. 2.5.).

Il

disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 7’450.-- annui (redditi computabili di

fr. 2’268.-- – spese computabili di fr. 9’718.--), corrispondente a fr. 621.--

al mese.

La soglia

di intervento per il 2008 del ricorrente è pari a fr. 1'060.-- al mese (cfr. consid.

2.11

).

Come

indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro

il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la

soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu,

come visto, non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di

fr. 621.-- al mese che va pure considerato.

I sussidi

della cassa malati per il 2008 ammontano dal canto loro a fr. 269.-- mensili

(cfr. doc. A1, A9, Xbis).

La lacuna

di reddito Las mensile è pertanto pari a fr. 1'412.-- [(fr. 1’060.-- + fr. 621.--)

- fr. 269.--].

Il

ricorrente ha, dunque, diritto, per il periodo dal mese di gennaio 2008, a una

prestazione assistenziale di fr. 1’412.--.

2.16

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico

dell’USSI (cfr. 22 LPTCA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la

quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF

124.

V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA

dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella

causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D

contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro

CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U

18/97).

2.17

Per la parte

del ricorso in cui RI 1 è soccombente, egli può, invece, essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio sempre che adempia le relative condizioni

(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La domanda

del ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti,

intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura

davanti al TCA è per principio gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA).

Secondo

l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16

), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.18

Nel caso in

esame risulta dagli atti di causa che RI 1 vive grazie all'aiuto della pubblica

assistenza.

Con la

presente sentenza la prestazione assistenziale è stata, inoltre, fissata a fr. 1’412.--

mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Va poi

considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo del 18 marzo 2008 è riformata nel senso che ad RI 1 è

riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 1’412.-- mensili per il

periodo dal 1° gennaio 2008.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA compresa).

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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