42.2008.7
Contestato somma-fr.608-della prest.assist.rinnovata dal 1/08.Valore locat.va computato(abitaz.modesta considerata nel relativo ammontare).Ass.vita riscattata non va conteggiata(rinuncia).Ev.azione co
29 settembre 2008Italiano51 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
42.2008.7
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Contestato somma-fr.608-della prest.assist.rinnovata dal 1/08.Valore locat.va computato(abitaz.modesta considerata nel relativo ammontare).Ass.vita riscattata non va conteggiata(rinuncia).Ev.azione contro figlia che ne ha beneficiato.Spesa per alloggio=valore locativo+importo forfetario di fr. 1'680
GRATUITO PATROCINIO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO COMPUTABILE
RIPETIBILI
SPESA COMPUTABILE
SPESA PER L'ALLOGGIO
art. 328 CC
art. 68, 9 LAPS
art. 3 agg. 14 LAS
art. 18 LAS
art. 22 LAS
art. 38 LAS
art. 40 LAS
art. 20v LPTCA
art. 21v cpv. 2 LPTCA
art. 22v LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2008.7
rs/DC/sc
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 marzo 2008
emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 18 marzo 2008 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 15 gennaio
2008 (cfr. doc. A9) con cui ad RI 1 è stato concesso il rinnovo del diritto a una
prestazione assistenziale per il periodo dal mese di gennaio 2008 al mese di
marzo 2008.
Il
relativo importo è stato fissato in fr. 608.-- mensili, invece di fr. 1'486.--
erogati per il periodo precedente (cfr. doc. A6, A7, A8).
1.2. Contro
la decisione su reclamo RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’erogazione di una prestazione
assistenziale ammontante a fr. 1'492.-- mensili a fare tempo dal mese di
gennaio 2008, nonché la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali il ricorrente ha addotto, in particolare, che nella sua
situazione, rispetto al periodo fino alla fine di dicembre 2007 in cui ha
percepito una prestazione dell’assistenza pubblica di fr. 1'486.--, nulla è
cambiato, tranne il fatto che ha traslocato da un appartamento locato a __________
al rustico in __________ che è sempre stato di sua proprietà. A mente
dell’insorgente questo trasferimento non può giustificare una riduzione così
importante dell’aiuto sociale. Egli ha precisato che a sessant’anni, in
cagionevole stato di salute con una somma di fr. 608.-- non può fare fronte al
suo fabbisogno minimo.
Il
ricorrente ha poi evidenziato di avere personalmente parzialmente riattato il
rustico nel corso di lunghi anni e che si tratta di una modestissima abitazione
senza alcun lusso sito in una valle discosta, come risulta dalle fotografie
allegate.
Egli ha
censurato il fatto che non si tenga conto, quali spese per l’alloggio, di un
importo mensile per il riscaldamento e l’acquisto di legna, come neppure
dell’elettricità.
Inoltre
il ricorrente ha contestato il computo di una sostanza imponibile di fr.
7'971.-- allorché la situazione non si è modificata rispetto al 2007, il
conteggio di un importo di fr. 500.-- quale valore del veicolo a motore quando
il fisco nel 2006 l’ha valutato in fr. 300.-- e la mancata deduzione degli
oneri per assicurazioni sociali.
Lo stesso
ha pure sottolineato che, come emerge dalla notifica di tassazione per l’anno
2006 annessa al ricorso, i debiti privati sono pari a fr. 91'089.--, di cui fr.
50'000.-- sono relativi al debito ipotecario e la differenza concerne un debito
contratto con un privato che aveva a suo tempo concesso l’importo senza
pretendere interessi sul capitale.
Per
quanto concerne il computo quale sostanza dell’assicurazione sulla vita
suscettibile di riscatto, l’insorgente ha indicato che la somma dell’assicurazione
è stata riscattata nel 2005 e versata a sua figlia che non abita con lui.
Egli non
comprende a cosa si fa riferimento per titoli e altri collocamenti di capitali,
e meglio sino al 31 dicembre 2007 si sono considerati fr. 415.-- e ora
ingiustamente si tiene conto di fr. 2'149.-- (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI,
in risposta, ha postulato un parziale accoglimento dell’impugnativa, osservando
che l’importo di fr. 2'149 di titoli e di altri collocamenti in capitale non ha,
in effetti, trovato conferma nella documentazione dell’incarto, risultando al
31 dicembre 2007 un saldo del conto corrente postale di fr. 593.
L’amministrazione ha,
altresì, specificato, da un lato, che il ricorrente, non avendo mai comunicato
di aver chiesto il riscatto dell’assicurazione vita nel 2005, ha violato
l’obbligo di informare, dall’altro, che è comunque giustificata la richiesta di
non conteggiare l’importo di riscatto, essendo stato versato alla figlia. L’USSI
ha, però, sottolineato che andrà valutata un’eventuale richiesta di
restituzione.
E’ stato
poi riconosciuto che il valore della vettura accertato in ambito fiscale è
effettivamente di fr. 300.--, come pure che deve essere computato quale spesa
per l’alloggio, oltre al valore locativo, anche un importo per le spese
accessorie pari al 15% del valore locativo dell’abitazione primaria ai sensi
dell’art. 5 Reg.Laps. L’USSI ha rilevato che, dunque, a titolo di spesa per
l’alloggio deve essere tenuto conto di un ammontare di fr. 2'608.-- (valore
locativo di fr. 2'268.-- + fr. 340.-- per le spese accessorie).
Relativamente
al contributo AVS, come pure alle spese di elettricità o acquisto di legna,
l’amministrazione ha indicato che le stesse sono rimborsate non con la
prestazione ordinaria, bensì con prestazioni speciali dietro presentazione di
fatture.
Infine
l’USSI ha osservato che, mentre il debito ipotecario di fr. 50'000.-- è stato
comprovato dalla __________ nell’agosto 2007, dell’ulteriore debito privato non
è mai stato informato (cfr. doc. V).
1.4. Il 13 giugno
2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria rilasciato dal Comune di __________ (cfr. doc. VIII).
1.5. L’USSI, su
richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), il 27 giugno 2008 ha inviato una tabella
di calcolo in cui figurano le correzioni esposte nella risposta di causa e
indicante che l’importo della prestazione assistenziale spettante ad RI 1
ammonta a fr. 1'300.-- mensili dal gennaio 2008 (cfr. doc. X+bis).
1.6. Il
ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato le proprie
osservazioni al riguardo con scritto del 3 luglio 2008 (cfr. doc. XII).
1.7. L’amministrazione,
il 1° settembre 2008, ha sottolineato, segnatamente, che a titolo di sostanza
non deve essere computato alcunché, in quanto sia l’importo della sostanza
immobiliare che quello relativo all’altra sostanza sono minori rispetto alla
quota esente (cfr. doc. XIV).
1.8. Il 13
settembre 2008 l’avv. RA 1 ha ancora rilevato che solo per i mesi di luglio e
agosto 2008 è stata versata al suo assistito una prestazione assistenziale di
fr. 1'300.--, mentre da gennaio a giugno 2008 egli ha ricevuto fr. 608.-- al
mese.
Egli, per
conto dell’insorgente, ha poi esternato la sua incomprensione circa il computo
del valore locativo dell’abitazione visto che si tratta di una modestissima
casa sita in un paese che non è turistico e che si è spopolato nel corso degli
anni. Al riguardo è stato specificato che sul mercato immobiliare non vi è
alcuna domanda che possa giustificare tale importo.
Il legale
ha, altresì, evidenziato che l’USSI non ha considerato le spese riguardanti
l’acqua, l’energia elettrica, i rifiuti e la relativa tassa, la fognatura e il
telefono, oltre ai costi medici e farmaceutici, ivi compresi quelli non coperti
dalla cassa malati o la partecipazione del 10%. Egli ha così rinnovato la
richiesta del riconoscimento di un ammontare mensile di perlomeno fr. 1'492.-
dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. XVI).
1.9. Il doc. XVI,
il 17 settembre 2008, è stato inviato all’USSI per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni entro il termine di cinque giorni (cfr. doc.
XV).
L’amministrazione
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’importo della prestazione
assistenziale riconosciuta ad RI 1 per il lasso di tempo dal mese di gennaio
2008 è o meno corretto.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
L'art. 1
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 7 gennaio 2008, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento
d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
2
persone
1469.--
100.--
1569.--
3
persone
1786.--
100.--
1886.--
4
persone
2054.--
100.--
2154.--
5
persone
2323.--
100.--
2423.--
6
persone
2592.--
100.--
2692.--
7
persone
2861.--
100.--
2961.--
Per
ogni persona supplementare
+
269.--
-
+
269.--
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle
successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di
206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag.
30-31)
2.5. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio
n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. Nella presente evenienza,
come già visto (cfr. consid. 1.1), l’USSI, con decisione del 15 gennaio 2008,
confermata con decisione su reclamo del 18 marzo 2008, ha assegnato ad RI 1 una
prestazione assistenziale di fr. 608.-- a fare tempo dal mese di gennaio 2008 (cfr.
doc. A, B, C).
Il
ricorrente ha sollevato diverse obiezioni riguardo al calcolo effettuato
dall’amministrazione.
In
particolare egli ha censurato, da una parte, il computo dell’importo di fr.
7'971 a titolo di sostanza, rilevando che l’assicurazione vita è stata
riscattata nel 2005 e versata alla figlia, che il valore del veicolo era di fr.
300.-- e non di fr. 500.-- e che la somma di titoli e di altri collocamenti
di capitali non poteva essere di fr. 2'149.-- quando fino a dicembre 2007 era
di fr. 415.-, nonché il conteggio del valore locativo quale reddito da sostanza
immobiliare.
Dall’altra,
la mancata considerazione di determinate spese, come i costi per il
riscaldamento e l’acquisto di legna, l’elettricità il telefono, la tassa
rifiuti e per la fognatura, i contributi delle assicurazioni sociali e le spese
mediche e farmaceutiche.
Egli ha
poi sottolineato che ha un debito complessivo di fr. 91'089 di cui fr. 50'000.-
quale debito ipotecario e la differenza riguardante un debito contratto con
terzi senza interessi (cfr. doc. I; XII; XVI).
2.7. Chiamato ad
esaminare l'operato dell'USSI, il TCA rileva innanzitutto che, per quanto
attiene ai redditi computabili, è stato conteggiato unicamente un reddito da
sostanza immobiliare, e meglio il valore locativo dell’abitazione
dell’insorgente a __________ (cfr. doc. A9; A1).
II
reddito della sostanza immobiliare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps -
a cui rinvia l’art. 22 Las - e art. 20 LT, comprende in particolare i proventi
dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento, il valore
locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT).
Dalle
carte processuali si evince che RI 1 è proprietario di alcuni fondi nel Comune
di __________.
Il
rustico in cui vive è sito sulla particella N. 898 (cfr. doc. 80-82). Il valore
di stima ammonta a circa fr. 36'200.-, come si evince dalle decisioni relative
alla revisione generale delle stime del 2004 e dalla notifica di tassazione per
l’anno 2006 (cfr. doc. 80-82, 11).
Secondo la giurisprudenza, il valore locativo
deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere
l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere
di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario
potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale
federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al
canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato
delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura
in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche
e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1;
DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).
Il
ricorrente ha contestato il computo del valore locativo, in quanto si tratta di
una modestissima casa sita in un paese che non è turistico e che si è spopolato
nel corso degli anni. Al riguardo è stato specificato che sul mercato
immobiliare non vi è alcuna domanda che possa giustificare tale importo (cfr.
doc. XVI).
La __________
in __________, di cui __________ fa parte, unitamente a __________, __________,
__________, __________ e __________, ora aggregati nel Comune di __________, risulta,
però, apprezzata da turisti ed escursionisti (cfr. __________). Anche nella
frazione di __________ vi è la possibilità di prendere in locazione casette e
rustici di vacanza, come pure di acquistarne (cfr. __________).
Inoltre
il fatto che l’abitazione sia modesta è comunque tenuto in considerazione
dall’importo del valore locativo annuo considerato di fr. 2'268.-- (cfr. doc.
A9; A1; Xbis), il quale in quanto tale non è stato censurato.
A ragione,
dunque, l’amministrazione ha considerato che il rustico di __________ produce
un reddito e ha computato nel calcolo volto alla determinazione della prestazione
assistenziale a cui ha diritto il ricorrente un valore locativo di fr.
2'268.--.
Del resto
va sottolineato, come verrà esposto più approfonditamente in seguito (cfr.
consid. 2.12.), che per i proprietari di abitazione si tiene conto del valore locativo
anche quale spesa per l’alloggio.
2.8. Riguardo
alla sostanza, nella decisione formale 15 gennaio 2008, così come nella
decisione su reclamo del 18 marzo 2008 (cfr. doc. A9, A1), è stata indicata una
sostanza immobiliare nulla, poiché il valore di stima computato di fr. 36'282 è
inferiore al debito ipotecario di fr. 50'000.--, nonché alla quota esente di
fr. 100'000.-- (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las).
E’ stato,
però, conteggiato un ammontare di fr. 7'971.-- quale “altra sostanza”, tenendo
conto dei titoli e altri collocamenti di capitali, di un’assicurazione sulla
vita suscettibile di riscatto e del valore della vettura, dedotta la quota
esente di fr. 10'000.-- ai sensi dell’art. 20 lett. a cfr. 2 Las (cfr. doc. A1;
A9).
Con la
risposta di causa l’USSI ha riconosciuto che effettivamente la somma di titoli
e altri collocamenti di capitali a fine dicembre 2007 non era pari a fr.
2'149.--, bensì a fr. 593.--, che il valore del veicolo non è di fr. 500.--,
siccome la notifica di tassazione 2006 indica fr. 300.-- e che l’assicurazione
vita, essendo stata riscattata nel 2005 e versata alla figlia, non andava
conteggiata (cfr. doc. V).
Nella
nuova tabella di calcolo, allestita su richiesta del TCA, l’amministrazione ha,
quindi, indicato che anche l’ ”altra sostanza”, come la sostanza immobiliare,
risultava nulla, essendo inferiore alla quota esente di fr. 10'000.-- (cfr.
doc. Xbis).
Questo
Tribunale, in proposito, rileva che gli importi afferenti ai risparmi
dell’insorgente e del valore della sua automobile trovano conferma agli atti
(cfr. doc. 10, 11).
Questi
importi, pertanto, devono essere considerati nel conteggio della pubblica
assistenza.
2.9. Correttamente
poi l’USSI, con la risposta di causa, ha proposto di non computare l’assicurazione
sulla vita riscattata nel 2005 e versata alla figlia del ricorrente.
In
effetti questa Corte con sentenza 42.2004.3 del 17 maggio 2005,
pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg., ha stabilito che nel calcolo
della prestazione assistenziale di un’anziana non andava computato il valore dei fondi a cui aveva rinunciato donandoli ai figli. Il
TCA ha rilevato che se si computassero i beni a cui una persona ha rinunciato,
si contravverrebbe allo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere
una persona che si trova in una situazione di bisogno concreto
indipendentemente dalle cause della sua precarietà.
Tale
principio è stato ripreso all’art. 22 lett.a cfr. 4 Las, entrato in vigore il
1° ottobre 2006, il quale sancisce che non vengono computate le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato (cfr. consid. 2.5.).
Al
riguardo il TF, in una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007 pubblicata in
DTF 134 I 65, ha deciso che:
"
(…)
3.
3.1Giusta l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e
non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e
assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di
sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è
in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua
sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di
bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (DTF
131 I 166 consid. 4.1 pag. 173, 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75).
Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo
d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito
di fissarne la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale
è segnatamente disciplinato dalla legge sull'assistenza alle persone nel
bisogno del 3 dicembre 1978 (RS/GR 546.250).
3.2 In materia di prestazioni complementari, a
norma dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, i redditi determinanti comprendono le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato. Una rinuncia
ai sensi di questa disposizione è data, segnatamente, allorquando una persona
assicurata rinuncia, senza obbligo giuridico, a elementi di sostanza, o può
pretendere determinati elementi di reddito e di sostanza, senza però far valere
Fatti
i relativi diritti (DTF 123 V 35 consid. 1 pag. 37 con riferimenti; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et
dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 pag. 210 segg.). Affinché
una rinuncia a elementi di reddito o di sostanza possa essere presa in
considerazione, occorre che essa sia avvenuta «senza obbligo giuridico»,
rispettivamente «senza controprestazione adeguata», queste due condizioni non
essendo da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V
329 consid. 4.3 pag. 334).
3.3 A differenza di quanto vale in materia di prestazioni
complementari (vedi per esempio sentenza P 55/05 del 21 gennaio 2007, nella
quale questo Tribunale ha giudicato che la perdita di un importo di fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio, legato ad una truffa,
costituisce sostanza cui l'assicurato ha rinunciato), l'aiuto in situazioni di
bisogno nel senso dell'art. 12 Cost. non può essere ridotto o rifiutato ad una persona
indigente, anche se quest'ultima è personalmente responsabile di questo suo
stato; si tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà
dell'aiuto sociale, che costituisce l'ultima ancora di salvataggio
dell'individuo (vedi per esempio DTF 121 I 367 consid. 3b pag. 375; Jean-François Aubert/ Pascal Mahon, Petit Commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 5
all'art. 12 Cost.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, pag. 683, n. 1532; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 178; Kathrin
Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, tesi
Berna 2002, pag. 304). A questo riguardo, è unicamente
determinante la situazione attuale ed effettiva dell'interessato al momento
dell'esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza (Müller, op. cit.,
pag. 170). In altri termini, i motivi che hanno condotto all'indigenza sono
irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall'art. 12 Cost. (vedi pure DTF
131 I 166 consid. 4.3 pag. 174 e i riferimenti ivi citati).
Fermi questi presupposti, il Comune non poteva rifiutare la richiesta
dell'insorgente applicando per analogia i principi validi in materia di
rinuncia a elementi di reddito o di sostanza nell'ambito delle prestazioni
complementari." (DTF 134 I 69-71)
Giova, in ogni caso,
ricordare che la Las contempla un diritto di regresso a favore
dell’USSI nei confronti di coloro che, in virtù delle norme del CCS, sono
tenuti ad obblighi assistenziali verso la persona assistita (coniuge o parente
nei gradi fissati nell’art. 328 CC), oppure dell’erede, del legatario o del
donatore che profittassero dell’eredità, rispettivamente del legato o della
donazione. Le possibilità di regresso sono limitate dalle stesse condizioni
poste dal CC (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 8; RtiD II-2005 N.
14 pag. 59 segg.).
In
particolare giusta l’art. 38 Las:
"
I parenti obbligati all’assistenza secondo l’
art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni
assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti
a norma dell’ art. 329 del Codice medesimo."
A tale
proposito va rilevato che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in
linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr.
Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).
Siccome
il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si
adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve
essere interpretata in senso stretto.
La
Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal
1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che
le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a
partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.-- per le persone sole e di fr.
80'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 10'000.-- per ogni
figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2000, p.to F4; Basler
Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Tali
redditi non sono stati oggetto di modifiche nelle Direttive COSAS 2005 (cfr.
p.to F4).
Al
riguardo il TF, nella sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, già menzionata
sopra, ha rilevato che:
"
(…)
4.3 Rispetto alle succitate disposizioni del Codice civile,
l'aiuto sociale è sussidiario (Koller, op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC).
Tuttavia, anche persone con pretese fondate sugli art. 328 e 329 CC possono
trovarsi in una situazione di necessità, se queste pretese non sono esigibili
nell'immediato (Müller, op. cit., pag. 170). Nella decisione in lite, il Comune
opponente ha negato che fossero dati i presupposti per l'applicazione delle
menzionate disposizioni, vista la capacità economica dei due figli (redditi
imponibili di fr. 23'500.- rispettivamente fr. 58'000.-). Così il Comune non
può ora invocare il principio della sussidiarietà e rimproverare al ricorrente
di avere rinunciato ad esigere per via giudiziaria un contributo dai figli.
D'altronde, conformemente alle direttive emanate dalla COSAS (n. F.4), per quanto
riguarda il contributo dei parenti, nel limite del possibile è auspicabile
negoziare un accordo tra le parti, atteso che i possibili rischi di
ripercussioni sul beneficiario e sul suo progetto sociale non sono trascurabili.
In caso di litigio, sarà l'autorità cui spetta l'obbligo e/o gli oneri di
assistenza giusta l'art. 25 della legge federale sulla competenza ad assistere
le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) a dover procedere per le vie legali e
richiedere i contributi per il futuro e quelli retroattivi al massimo per un
anno prima dell'avvio dell'azione legale (Judith Widmer, Verhältnis der
Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, Zurigo
2001, pag. 78 segg.). L'autorità subentra in tal caso nei diritti della persona
assistita fino a concorrenza dei propri anticipi (art. 329 cpv. 3 in relazione
con l'art. 289 cpv. 2 CC; DTF 133 III 507 consid. 5.2 pag. 510; Koller,
op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC). Di conseguenza, nella concreta
evenienza, l'aiuto non poteva essere rifiutato al ricorrente con l'argomento
che quest'ultimo vantava una eventuale pretesa di mantenimento dalla
realizzazione dei beni ceduti ai figli. Se il Comune (o l'autorità cantonale
eventualmente competente) reputasse, tenendo conto di eventuali aumenti di
sostanza e dei redditi immobiliari, essere questi beni destinati al
mantenimento del ricorrente, può inoltrare un'azione fondata sugli art. 328 e
329 CC. In presenza di beni immobili la cui realizzazione, anche parziale, non
è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa, l'autorità potrà
concludere con i parenti tenuti al sostentamento una convenzione speciale
sull'esigibilità degli averi a seguito di alienazione o dopo il decesso
dell'obbligato (direttive COSAS n. F.4)." (DTF 134 I 71-72)
Secondo
l’art. 40 Las:
"
L’erede, il legatario o il donatario che
profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono
tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de
cuius”, rispettivamente al donatore."
Per
quanto riguarda la procedura, l’art. 41 Las prevede che il diritto di regresso
viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la
procedura prevista dal Codice civile svizzero.
L’azione
di regresso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità cantonale ha
avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo cinque anni dal
giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta (art. 42 Las).
L’Autorità
cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se
le circostanze lo giustificano (art. 43 Las).
Inoltre a
garanzia del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla
proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate segnatamente secondo
gli art. 38 e 40 Las.
Perché
sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a Registro fondiario. Il
regolamento di applicazione ne fissa le modalità (art. 44, 45 Las).
L’ipoteca
a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per
gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è
iscritta, ad istanza dell’USSI, fino a concorrenza di due annualità di
prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.
Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli
assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni e l’iscrizione è sempre
rinnovabile.
L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua
iscrizione ed avrà il diritto di subingresso (cfr. art. 18, 19 Reg.Las).
Sulla
scorta di quanto esposto, nel caso in esame l’USSI ha la facoltà di intentare,
se del caso, un’azione civile nei confronti della figlia dell’insorgente, sulla
base dell’art. 38 Las che fa riferimento all’art. 328 CC o dell’art. 40 Las.
Al
riguardo va rammentato che il termine di prescrizione dell’azione di regresso è
di un anno dal giorno in cui l’autorità cantonale ha avuto conoscenza dei
diritti dello Stato e, comunque, di 5 anni dal giorno della corresponsione
della prestazione assistenziale.
2.10. In simili
condizioni, non esistendo alcuna sostanza computabile, dal profilo dei debiti
non merita di particolari approfondimenti la questione di sapere se RI 1, oltre
al prestito ipotecario di fr. 50'000.--acceso con la __________ (cfr. doc.
61-64), ha contratto o meno un ulteriore debito con terzi di circa fr.
41'000.-- (fr. 91'000 – fr. 50'000.--), come da lui asserito (cfr. doc. I).
La
soluzione di tale quesito si rivelerebbe ininfluente per l’esito della presente
vertenza anche per il fatto che l’insorgente ha comunque affermato che per tale
debito non venivano pretesi interessi sul capitale (cfr. doc. I).
Di
conseguenza, ad eccezione degli interessi ipotecari, non vi sarebbero altri
interessi passivi da computare nel calcolo quali spese (cfr. art. 22 lett. b
cfr. 4 Las; consid. 2.).
2.11. La soglia
di intervento, nel caso di specie, la cui unità di riferimento è formata da
una persona, ammonta a fr. 1’060.-- al mese (cfr. consid. 2.4.).
Tale
importo corrisponde a quello computato dall’USSI nel calcolo effettuato nel gennaio
2008 (cfr. doc. A9).
I costi
attinenti al consumo di elettricità e al telefono, nonché la tassa per la
nettezza urbana menzionati dal ricorrente (cfr. doc. I, XVI) sono, poi, già
compresi nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS 2005
p.to B 2.1.).
Pertanto
a queste spese va fatto fronte mediante l'ammontare appena citato.
2.12. Per quanto
attiene alla spesa per l’alloggio, il TCA rileva che l’art. 22 lett. c
Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che, per il calcolo della spesa per
l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive
fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid. 2.5.).
La norma
introdotta nel 2006 dalla Las all’art. 22 lett. c si differenzia dal regime
previsto per la Laps, il cui art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali sancisce che:
"
La spesa per l'alloggio è definita come segue:
a) per
l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per il
proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15%
per le spese accessorie."
La Laps
non fa dunque capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato
sulla base della pigione netta.
L’art. 22
lett. c Las è, per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC,
contrariamente a quanto addotto dall’amministrazione nella risposta di causa
(cfr. doc. V pag. 3).
Ai sensi
dell’art. 3b lett. b LPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art.
10 cpv. 1 lett. b valido dal 1° gennaio 2008), vanno, in effetti, computate le
spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie
(effettive), nei limiti degli importi di fr. 13'200.-- per le persone sole e di
fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. consid. 2.5.).
Nel
contesto delle prestazioni complementari la pigione è, inoltre, riconosciuta
quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che
vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto
di domicilio nell'abitazione. Ciò nella misura del valore locativo (cfr.
Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021).
L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla, poi, un forfait annuo di fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le
persone che abitano un immobile di loro proprietà.
In simili
circostanze, vista la scelta del legislatore di distanziarsi, in relazione al
calcolo della pigioni ai fini della determinazione del diritto all’assistenza
sociale, dal regime Laps, riprendendo invece la soluzione adottata per le
prestazioni complementari a livello federale, anche ai richiedenti le
prestazioni assistenziali proprietari dell’abitazione in cui vivono va
applicato per analogia il regime contemplato dalle prestazioni complementari
(cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007
consid. 2.10.; STCA 42.2007.8 del 31 marzo 2008 consid. 2.7.).
Nel caso in esame, a titolo di spese per
l’alloggio in relazione all’abitazione di __________ deve, perciò, essere
considerato, oltre all’ammontare di fr. 2’268.--, corrispondente al valore
Considerandi
locativo di (cfr. consid. 2.7.), l’importo forfetario di fr. 1'680.--, per un
ammontare complessivo di fr. 3’948.--.
Visto che si tiene già conto di un importo forfetario
di fr. 1'680.-- è escluso che possano essere prese in considerazione ulteriori
costi per riscaldamento, acqua e fognatura, come invece postulato
dall’insorgente (cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008; STCA 42.2007.6 del 28
novembre 2007 consid. 2.10.).
Riguardo all’asserzione
formulata dall’USSI nella risposta di causa secondo cui le spese di elettricità
e per l’acquisto della legna per il riscaldamento non sono riconosciute
nell’ambito della prestazione ordinaria, bensì vengono semmai rimborsate con
delle prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Laps dietro presentazione di
fatture (cfr. doc. V pag. 3), l’amministrazione va resa attenta del fatto che
la stessa, nella procedura decisionale per eventuali prestazioni speciali
relative a questi costi, dovrà considerare che le spese per l’alloggio
computate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria contemplano la
somma forfettaria di fr. 1'680.-- per spese accessorie, e quindi che i costi di
riscaldamento sono, perlomeno parzialmente, già coperti.
2.13
L’insorgente,
con scritto del 13 settembre 2008, sostiene che con la prestazione
assistenziale deve far fronte pure al pagamento della somma di fr. 92.-- a
titolo di sua partecipazione al premio della cassa malati oltre al sussidio
(cfr. doc. XVI).
Al
riguardo è utile osservare che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui
l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.5.), quale premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al
massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media
ponderata.
Secondo,
poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio
riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di
base contro le malattie.
A titolo
di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo
a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa
malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale
media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica
della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del
reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo
importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una
volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13;
STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).
Il
ricorrente è affiliato alla cassa malati __________ (cfr. doc. 53, 54).
Per il
2008.
il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 3’853.50 (cfr. Decreto
esecutivo concernente il premio riconosciuto ai singoli assicuratori malattie
per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2008
del 10 ottobre 2007).
L’ammontare
di fr. 3’853.50 è inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2008,
corrispondente, per gli adulti a fr. 4'010.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio LAMal per l’anno 2008 del 10 ottobre 2007).
Pertanto
ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per il
ricorrente del premio medio ponderato della __________ di fr. 3'853.-.
In casu
l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente
conteggiato la somma di fr. 3’853.-- (cfr. doc. A1; A9), a prescindere dal
premio effettivo a carico dell’insorgente.
Per quanto
attiene alle spese mediche e farmaceutiche non assunte dalla LAMal, alla
franchigia e alle partecipazioni ai costi che il ricorrente deve sostenere
(cfr. doc. XVI), esse sono previste quali prestazioni speciali all’art. 20 cpv.
1.
lett. b Las.
Al riguardo
va, tuttavia, osservato che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo
2005.
del Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più
restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n.
5589.
p.to 10.2.2.3; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.14.).
2.14
RI 1 ha
censurato l’omessa computazione dell’ammontare afferente ai contributi AVS di
fr. 111.-- ogni trimestre (cfr. doc. I, XVI).
Al
riguardo l’USSI, nella risposta di causa, ha indicato che “il contributo
minimo AVS è una spesa riconosciuta per tramite di una prestazione speciale ai
sensi dell’art. 20 Las” (cfr. doc. V pag. 4).
Va
peraltro sottolineato che l’USSI ha già avuto occasione di precisare in altre
vertenze in ambito di assistenza sociale che, nel caso in cui si giustifichi
l’intervento assistenziale, l’importo dei contributi sociali è riconosciuto con
versamenti trimestrali al fine di garantire l’effettivo pagamento alla Cassa
cantonale di compensazione (cfr. STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid.
2.15
; STCA del 7 aprile 2006 nella causa B., 42.2006.5 consid. 2.11.).
Questa
Corte prende atto che nel caso in esame i contributi sociali sono, dunque,
assunti dall’assistenza sociale.
2.15
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto i redditi computabili a decorrere dal mese di
gennaio 2008 sono costituiti dal reddito della sostanza immobiliare di fr. 2'268.--
(cfr. consid. 2.7.).
La
sostanza computabile risulta nulla (cfr. consid. 2.8., 2.9).
Le spese
computabili sono, invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 3’948.--
(cfr. consid. 2.12.), dagli interessi ipotecari di fr. 1'917.-- (cfr. doc. A1;
A9; Xbis; XVI); dal premio della cassa malati pari al premio medio ponderato
della __________ per il 2008 di fr. 3’853.-- (cfr. consid. 2.13.).
Esse,
globalmente, corrispondono a fr. 9’718.-- all’anno.
Di
conseguenza l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr.
art. 5 Laps; consid. 2.5.).
Il
disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 7’450.-- annui (redditi computabili di
fr. 2’268.-- – spese computabili di fr. 9’718.--), corrispondente a fr. 621.--
al mese.
La soglia
di intervento per il 2008 del ricorrente è pari a fr. 1'060.-- al mese (cfr. consid.
2.11
).
Come
indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro
il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la
soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.).
In casu,
come visto, non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di
fr. 621.-- al mese che va pure considerato.
I sussidi
della cassa malati per il 2008 ammontano dal canto loro a fr. 269.-- mensili
(cfr. doc. A1, A9, Xbis).
La lacuna
di reddito Las mensile è pertanto pari a fr. 1'412.-- [(fr. 1’060.-- + fr. 621.--)
- fr. 269.--].
Il
ricorrente ha, dunque, diritto, per il periodo dal mese di gennaio 2008, a una
prestazione assistenziale di fr. 1’412.--.
2.16
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico
dell’USSI (cfr. 22 LPTCA).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la
quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF
124.
V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA
dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella
causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D
contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro
CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U
18/97).
2.17
Per la parte
del ricorso in cui RI 1 è soccombente, egli può, invece, essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio sempre che adempia le relative condizioni
(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
La domanda
del ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti,
intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura
davanti al TCA è per principio gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA).
Secondo
l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 3
Lag prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16
), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.18
Nel caso in
esame risulta dagli atti di causa che RI 1 vive grazie all'aiuto della pubblica
assistenza.
Con la
presente sentenza la prestazione assistenziale è stata, inoltre, fissata a fr. 1’412.--
mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi
considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 18 marzo 2008 è riformata nel senso che ad RI 1 è
riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 1’412.-- mensili per il
periodo dal 1° gennaio 2008.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA compresa).
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è accolta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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